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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 11/06/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2023 239
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai SIg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di conSIlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 239/2023 R.G.
PROMOSSO DA
, c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
19.10.1976, rappresentato e difeso dall'Avv. Dario Murgo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
il 12.10.1976, rappresentata e difesa dall' Avv. Vincenzo Tinto, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
RESISTENTE
E con la partecipazione del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 All'udienza del 05.02.2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni. La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni in data 10.04.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 25.02.2023, il SI. adiva codesto Tribunale al Parte_1
fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la SI.ra
, a Castel Di Iudica, in data 05.05.2001, e dalla cui unione sono Controparte_1
Per_ nati quattro figli, , e , di cui solo quest'ultimo ancora minorenne. Per_2 Per_3 Per_4
Esponeva il ricorrente che con Decreto del 24.05.2018 questo Tribunale omologava la separazione tra i coniugi, alle condizioni di cui al verbale di udienza presidenziale del
10.05.2018, che prevedevano l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre secondo liberi accordi tra le parti;
dal punto di vista economico, l'obbligo a carico del padre di provvedere al mantenimento dei figli nella misura di complessivi € 250,00 mensili, e l'ulteriore previsione dell'obbligo, sempre a carico del ricorrente, di sostenere, per conto della moglie, le spese di locazione di un appartamento per la durata di un anno a far data dagli accordi omologati.
Riferiva, ancora, il ricorrente che, dopo l'intervenuta separazione, la adiva CP_1
questo Tribunale al fine di modificare le condizioni della separazione in ordine alla regolamentazione del diritto di visita del padre, alla mancata previsione delle spese straordinarie per i figli ed altre questioni di natura economica previste nel decreto di omologa, di talché il Tribunale, in data 08.03.2022, emetteva ordinanza con la quale, a parziale modifica delle condizioni omologate, regolamentava il diritto di visita del padre date le difficoltà dedotte da entrambe le parti nella organizzazione delle visite dello stesso con i figli minori;
relativamente alle altre domande formulate, la superiore ordinanza Per_ revocava ogni precedente statuizione relativa all'affidamento e al collocamento dei figli e divenuti maggiorenni e, dal punto di vista economico, poneva a carico del Per_2
l'obbligo di rifondere alla il 50 % delle spese straordinarie Parte_1 CP_1
relative ai quattro figli, purché preventivamente concordate e debitamente documentate, confermando nel resto le condizioni di cui al decreto di omologa n. 3695 del 2018.
Il ricorrente precisava, altresì, che a far data dalla separazione, non si era mai verificata alcuna ripresa della vita coniugale e, pertanto, domandava dichiararsi la cessazione degli
2 effetti civili del matrimonio con conferma delle condizioni di cui alla omologata separazione così come parzialmente modificate con la superiore ordinanza del 08.03.2022.
Con comparsa del 08.05.2023 si costituiva nel presente giudizio la SI.ra CP_1
la quale, pur aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del
[...]
matrimonio de quo, domandava la modifica delle statuizioni di natura economica in ragione delle mutate condizioni reddituali del ricorrente e delle accresciute eSIenze dei figli.
Nello specifico, la convenuta domandava porsi a carico del padre l'obbligo di provvedere al mantenimento nei confronti dei figli nella misura maggiore di complessivi € 450,00 mensili;
per il resto, domandava confermarsi le condizioni di cui al decreto di omologa n. 3695/2018 così come parzialmente modificate con l'ordinanza del 08.03.2022.
All'udienza presidenziale del 25.05.2023 le parti insistevano nei propri atti difensivi e il
Presidente, sciogliendo la riserva precedentemente assunta, con ordinanza del 31.05.2023 confermava le condizioni di cui al decreto di omologa della separazione, come integrato dall'ordinanza collegiale del 8.3.2022, con riguardo all'affidamento e collocamento dei figli minori della coppia, rigettando la domanda della convenuta in ordine ad una diversa regolamentazione economica a carico del ricorrente.
Istruita documentalmente la causa, all'udienza del 05.02.2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva quindi trattenuta per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Sullo status
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la pronuncia di divorzio rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal decreto di omologa della separazione n. 3695/2018 del
08.06.2018, reso all'esito dell'udienza presidenziale del 10.05.2018 nell'ambito del procedimento n. 1283/2017 R.G.
3 È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 ne è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione. Pertanto, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Su affidamento e collocamento del figlio minore
Per quanto riguarda la figlia preme evidenziare che la stessa diventerà maggiorenne il Per_3
30.06.2025 p.v.. Pertanto, in ordine al breve arco temporale che separa la sentenza de qua dall'evento, ritiene questo Collegio di poter confermare le condizioni contenute nel decreto di omologa della separazione n. 3695/2018 del 08.06.2018 come integrate dall'ordinanza collegiale dell'8.3.2022.
Per quanto attiene al regime di affidamento e collocamento del figlio ritiene questo Per_4
Collegio di poter ancora una volta confermare le condizioni di cui ai superiori provvedimenti, in ordine all'affidamento ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre con la quale convive, tanto più che tale aspetto non è stato oggetto di contenzioso tra le parti.
Anche per ciò che attiene al diritto di visita del genitore non collocatario si ritiene di poter nuovamente confermare il superiore decreto di omologa, non essendo stata peraltro formulata da parte ricorrente alcuna domanda di modifica sul punto.
Il padre, pertanto, potrà “vedere e tenere con sé i due figli minori e , 2 pomeriggi Per_3 Per_4
alla settimana, indicativamente e salvo diversi accordi, dalle ore 17.00 alle ore 20.00; a week end alternati, dal pomeriggio del sabato (alle ore 15.00) sino alla domenica sera, quando li riaccompagnerà dalla madre entro le ore 20.00, salvi diversi accordi tra le parti;
per almeno
5 giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il giorno di Natale con il giorno di Capodanno;
per almeno 3 giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; per 15 giorni, anche non continuativi, durante le vacanze estive”
§
Sul mantenimento dei figli
Per ciò che attiene alla questione relativa al mantenimento dei figli, nei cui confronti il
Presidente del Tribunale aveva disposto la conferma delle statuizioni di cui alla omologa della separazione, ritiene questo Collegio di poter confermare tale onere a carico del padre, anche in ordine al quantum precedentemente disposto, alla luce delle considerazioni che seguono.
4 In linea generale, come noto, l'ordinamento pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di mantenere la prole, secondo un principio di proporzionalità che tiene conto della concreta e soggettiva capacità economica di ciascuno dei genitori.
Si osserva che il ricorrente, nel ricorso introduttivo, domandava confermarsi l'obbligo a suo carico di versare in favore dei figli la somma mensile di € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie in loro favore, come disposto in sede di omologa della separazione.
La convenuta, dal canto suo, nella propria comparsa di costituzione, in ordine al mantenimento dei figli, domandava modificarsi le condizioni di cui al decreto di omologa, e porsi l'obbligo a carico del padre di provvedere al mantenimento dei figli nella maggiore misura di € 450,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli.
Con l'ordinanza presidenziale del 25.05.2023 il Presidente confermava le condizioni di cui al decreto di omologa (come integrato dall'ordinanza collegiale dell'8.3.2022).Tale ordinanza non veniva reclamata dalla convenuta, la quale però reiterava la propria domanda di aumento per tutto il corso del giudizio.
Preme innanzitutto evidenziare che la non ha fornito alcuna prova idonea a CP_1 giustificare la propria domanda di aumento dell'importo dell'assegno di mantenimento in favore dei figli se non generiche illazioni sulla presunta migliore condizione reddituale del padre rispetto all'epoca della separazione (circostanza, peraltro, espressamente contestata dal ricorrente). Allo stesso modo, generiche e prive di prova risultano le asserzioni in ordine alle accresciute eSIenze dei figli con lei conviventi, atteso che, neanche in questo caso, la convenuta ha attestato la insorgenza di un incremento di costi o di spese per le necessità degli stessi, rispetto alla data della separazione o dell'ordinanza presidenziale resa nel presente giudizio che ne confermava le statuizioni.
Per altro verso, preme inoltre rilevare che se sussiste certamente il diritto del figlio minore al mantenimento da parte del padre, lo stesso non può dirsi in maniera automatica Per_4
rispetto alle figlie (di anni 22) ed (che a breve compirà 18 anni), dovendosi Per_2 Per_3
piuttosto rilevare sul punto che la convenuta nulla ha dedotto in ordine alla mancata indipendenza economica delle stesse, limitandosi, come detto, a richiedere un mero e generico aumento del quantum dovuto in favore dei tre figli con lei conviventi.
Tuttavia, preme evidenziare che il ricorrente, dal canto suo, non ha dedotto la sopraggiunta indipendenza economica delle figlie né ha mai inteso sottrarsi all'obbligo di mantenimento nei loro confronti (compresa la maggiorenne , limitandosi semplicemente a Per_2
5 contestare l'aumento richiesto dalla convenuta e ad insistere sul quantum disposto in seno alla separazione omologata.
Ed ancora, ai fini della valutazione della domanda in oggetto non può trascurarsi che uno dei
Per_ figli maggiorenni della coppia, , abita stabilmente con il padre, sicchè deve ritenersi allo stato adeguato il contributo per il mantenimento originariamente stabilito a carico del padre per il mantenimento degli altri figli conviventi con la madre.
Per tutte queste ragioni, dunque, il Tribunale ritiene di dover confermare quanto già disposto in sede di separazione omologata (confermato, in via provvisoria, anche in sede presidenziale), ponendo quindi a carico del padre, SI. l'onere di versare Parte_1
l'importo mensile pari a euro 250,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli Per_2
e , oltre al 50% delle spese straordinarie per gli stessi, purché previamente Per_3 Per_4
concordate e documentate.
Tale importo appare ancora proporzionato alle eSIenze di vita dei ragazzi conviventi con la madre e congruo non solo rispetto alle effettive capacità economiche e reddituali del genitore obbligato, ma anche alla necessaria progressiva graduazione degli oneri economici di cui i genitori debbono intendersi gravati parallelamente all'aumentare dell'età dei figli maggiorenni, i quali, d'altra parte, debbono intendersi anch'essi tenuti, se necessario, anche ad attivarsi per integrare le risorse economiche della famiglia, anche solo attraverso la ricerca di occupazioni saltuarie, specie allorché i genitori non versino in una condizione economica particolarmente agiata (nella fattispecie il ricorrente ha dichiarato di essere un bracciante agricolo con contratto stagionale e di percepire un'indennità di disoccupazione agricola durante i periodi di fermo lavorativo, come da certificazioni in atti, mentre la convenuta è priva di stabile occupazione e ha dichiarato di ricevere sostegno economico dalla propria famiglia di origine e dal nuovo compagno).
La convenuta, essendo genitore collocatario dei figli minori, ha diritto a percepire in via esclusiva l'intero importo dell'Assegno Unico erogato dall'INPS per la prole.
Sulle spese di lite
In considerazione del complessivo esito del giudizio e la natura della materia trattata, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così dispone:
6
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e , atto trascritto negli uffici del Registro Parte_1 Controparte_1
Civile del Comune di Scordia, atto n. 4, Parte II, serie A, Anno 2001;
2. DISPONE l'affido condiviso del figlio ad entrambi i genitori con collocamento Per_4
presso la madre e che il padre possa vederlo e tenerlo con sé alle condizioni indicate in parte motiva;
3. DISPONE che il regime di affidamento, collocamento e visite del genitore collocatario nei confronti della figlia fino al compimento della maggiore età della stessa, sia Per_3
regolato dalla disciplina già confermata in sede di ordinanza presidenziale del 31.05.2023;
4. PONE A CARICO del SI. l'obbligo di versare, entro il giorno 5 Parte_1
di ogni mese, alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1
dei figli (maggiorenne ma non economicamente indipendente), e Per_2 Per_3 Per_4
l'importo di complessivi euro 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie per gli stessi, purché previamente concordate e documentate;
5. DISPONE che la SI.ra , percepisca per l'intero e in via Controparte_1
esclusiva l'Assegno Unico erogato dall'INPS a favore dei figli con la stessa conviventi;
6. COMPENSA tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del competente Comune affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di ConSIlio del 5.6.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Concetta Grillo Dott.ssa Giulia Ferratini
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai SIg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di conSIlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 239/2023 R.G.
PROMOSSO DA
, c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
19.10.1976, rappresentato e difeso dall'Avv. Dario Murgo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
il 12.10.1976, rappresentata e difesa dall' Avv. Vincenzo Tinto, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
RESISTENTE
E con la partecipazione del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 All'udienza del 05.02.2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni. La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni in data 10.04.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 25.02.2023, il SI. adiva codesto Tribunale al Parte_1
fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la SI.ra
, a Castel Di Iudica, in data 05.05.2001, e dalla cui unione sono Controparte_1
Per_ nati quattro figli, , e , di cui solo quest'ultimo ancora minorenne. Per_2 Per_3 Per_4
Esponeva il ricorrente che con Decreto del 24.05.2018 questo Tribunale omologava la separazione tra i coniugi, alle condizioni di cui al verbale di udienza presidenziale del
10.05.2018, che prevedevano l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre secondo liberi accordi tra le parti;
dal punto di vista economico, l'obbligo a carico del padre di provvedere al mantenimento dei figli nella misura di complessivi € 250,00 mensili, e l'ulteriore previsione dell'obbligo, sempre a carico del ricorrente, di sostenere, per conto della moglie, le spese di locazione di un appartamento per la durata di un anno a far data dagli accordi omologati.
Riferiva, ancora, il ricorrente che, dopo l'intervenuta separazione, la adiva CP_1
questo Tribunale al fine di modificare le condizioni della separazione in ordine alla regolamentazione del diritto di visita del padre, alla mancata previsione delle spese straordinarie per i figli ed altre questioni di natura economica previste nel decreto di omologa, di talché il Tribunale, in data 08.03.2022, emetteva ordinanza con la quale, a parziale modifica delle condizioni omologate, regolamentava il diritto di visita del padre date le difficoltà dedotte da entrambe le parti nella organizzazione delle visite dello stesso con i figli minori;
relativamente alle altre domande formulate, la superiore ordinanza Per_ revocava ogni precedente statuizione relativa all'affidamento e al collocamento dei figli e divenuti maggiorenni e, dal punto di vista economico, poneva a carico del Per_2
l'obbligo di rifondere alla il 50 % delle spese straordinarie Parte_1 CP_1
relative ai quattro figli, purché preventivamente concordate e debitamente documentate, confermando nel resto le condizioni di cui al decreto di omologa n. 3695 del 2018.
Il ricorrente precisava, altresì, che a far data dalla separazione, non si era mai verificata alcuna ripresa della vita coniugale e, pertanto, domandava dichiararsi la cessazione degli
2 effetti civili del matrimonio con conferma delle condizioni di cui alla omologata separazione così come parzialmente modificate con la superiore ordinanza del 08.03.2022.
Con comparsa del 08.05.2023 si costituiva nel presente giudizio la SI.ra CP_1
la quale, pur aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del
[...]
matrimonio de quo, domandava la modifica delle statuizioni di natura economica in ragione delle mutate condizioni reddituali del ricorrente e delle accresciute eSIenze dei figli.
Nello specifico, la convenuta domandava porsi a carico del padre l'obbligo di provvedere al mantenimento nei confronti dei figli nella misura maggiore di complessivi € 450,00 mensili;
per il resto, domandava confermarsi le condizioni di cui al decreto di omologa n. 3695/2018 così come parzialmente modificate con l'ordinanza del 08.03.2022.
All'udienza presidenziale del 25.05.2023 le parti insistevano nei propri atti difensivi e il
Presidente, sciogliendo la riserva precedentemente assunta, con ordinanza del 31.05.2023 confermava le condizioni di cui al decreto di omologa della separazione, come integrato dall'ordinanza collegiale del 8.3.2022, con riguardo all'affidamento e collocamento dei figli minori della coppia, rigettando la domanda della convenuta in ordine ad una diversa regolamentazione economica a carico del ricorrente.
Istruita documentalmente la causa, all'udienza del 05.02.2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva quindi trattenuta per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Sullo status
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la pronuncia di divorzio rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal decreto di omologa della separazione n. 3695/2018 del
08.06.2018, reso all'esito dell'udienza presidenziale del 10.05.2018 nell'ambito del procedimento n. 1283/2017 R.G.
3 È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 ne è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione. Pertanto, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Su affidamento e collocamento del figlio minore
Per quanto riguarda la figlia preme evidenziare che la stessa diventerà maggiorenne il Per_3
30.06.2025 p.v.. Pertanto, in ordine al breve arco temporale che separa la sentenza de qua dall'evento, ritiene questo Collegio di poter confermare le condizioni contenute nel decreto di omologa della separazione n. 3695/2018 del 08.06.2018 come integrate dall'ordinanza collegiale dell'8.3.2022.
Per quanto attiene al regime di affidamento e collocamento del figlio ritiene questo Per_4
Collegio di poter ancora una volta confermare le condizioni di cui ai superiori provvedimenti, in ordine all'affidamento ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre con la quale convive, tanto più che tale aspetto non è stato oggetto di contenzioso tra le parti.
Anche per ciò che attiene al diritto di visita del genitore non collocatario si ritiene di poter nuovamente confermare il superiore decreto di omologa, non essendo stata peraltro formulata da parte ricorrente alcuna domanda di modifica sul punto.
Il padre, pertanto, potrà “vedere e tenere con sé i due figli minori e , 2 pomeriggi Per_3 Per_4
alla settimana, indicativamente e salvo diversi accordi, dalle ore 17.00 alle ore 20.00; a week end alternati, dal pomeriggio del sabato (alle ore 15.00) sino alla domenica sera, quando li riaccompagnerà dalla madre entro le ore 20.00, salvi diversi accordi tra le parti;
per almeno
5 giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il giorno di Natale con il giorno di Capodanno;
per almeno 3 giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; per 15 giorni, anche non continuativi, durante le vacanze estive”
§
Sul mantenimento dei figli
Per ciò che attiene alla questione relativa al mantenimento dei figli, nei cui confronti il
Presidente del Tribunale aveva disposto la conferma delle statuizioni di cui alla omologa della separazione, ritiene questo Collegio di poter confermare tale onere a carico del padre, anche in ordine al quantum precedentemente disposto, alla luce delle considerazioni che seguono.
4 In linea generale, come noto, l'ordinamento pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di mantenere la prole, secondo un principio di proporzionalità che tiene conto della concreta e soggettiva capacità economica di ciascuno dei genitori.
Si osserva che il ricorrente, nel ricorso introduttivo, domandava confermarsi l'obbligo a suo carico di versare in favore dei figli la somma mensile di € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie in loro favore, come disposto in sede di omologa della separazione.
La convenuta, dal canto suo, nella propria comparsa di costituzione, in ordine al mantenimento dei figli, domandava modificarsi le condizioni di cui al decreto di omologa, e porsi l'obbligo a carico del padre di provvedere al mantenimento dei figli nella maggiore misura di € 450,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli.
Con l'ordinanza presidenziale del 25.05.2023 il Presidente confermava le condizioni di cui al decreto di omologa (come integrato dall'ordinanza collegiale dell'8.3.2022).Tale ordinanza non veniva reclamata dalla convenuta, la quale però reiterava la propria domanda di aumento per tutto il corso del giudizio.
Preme innanzitutto evidenziare che la non ha fornito alcuna prova idonea a CP_1 giustificare la propria domanda di aumento dell'importo dell'assegno di mantenimento in favore dei figli se non generiche illazioni sulla presunta migliore condizione reddituale del padre rispetto all'epoca della separazione (circostanza, peraltro, espressamente contestata dal ricorrente). Allo stesso modo, generiche e prive di prova risultano le asserzioni in ordine alle accresciute eSIenze dei figli con lei conviventi, atteso che, neanche in questo caso, la convenuta ha attestato la insorgenza di un incremento di costi o di spese per le necessità degli stessi, rispetto alla data della separazione o dell'ordinanza presidenziale resa nel presente giudizio che ne confermava le statuizioni.
Per altro verso, preme inoltre rilevare che se sussiste certamente il diritto del figlio minore al mantenimento da parte del padre, lo stesso non può dirsi in maniera automatica Per_4
rispetto alle figlie (di anni 22) ed (che a breve compirà 18 anni), dovendosi Per_2 Per_3
piuttosto rilevare sul punto che la convenuta nulla ha dedotto in ordine alla mancata indipendenza economica delle stesse, limitandosi, come detto, a richiedere un mero e generico aumento del quantum dovuto in favore dei tre figli con lei conviventi.
Tuttavia, preme evidenziare che il ricorrente, dal canto suo, non ha dedotto la sopraggiunta indipendenza economica delle figlie né ha mai inteso sottrarsi all'obbligo di mantenimento nei loro confronti (compresa la maggiorenne , limitandosi semplicemente a Per_2
5 contestare l'aumento richiesto dalla convenuta e ad insistere sul quantum disposto in seno alla separazione omologata.
Ed ancora, ai fini della valutazione della domanda in oggetto non può trascurarsi che uno dei
Per_ figli maggiorenni della coppia, , abita stabilmente con il padre, sicchè deve ritenersi allo stato adeguato il contributo per il mantenimento originariamente stabilito a carico del padre per il mantenimento degli altri figli conviventi con la madre.
Per tutte queste ragioni, dunque, il Tribunale ritiene di dover confermare quanto già disposto in sede di separazione omologata (confermato, in via provvisoria, anche in sede presidenziale), ponendo quindi a carico del padre, SI. l'onere di versare Parte_1
l'importo mensile pari a euro 250,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli Per_2
e , oltre al 50% delle spese straordinarie per gli stessi, purché previamente Per_3 Per_4
concordate e documentate.
Tale importo appare ancora proporzionato alle eSIenze di vita dei ragazzi conviventi con la madre e congruo non solo rispetto alle effettive capacità economiche e reddituali del genitore obbligato, ma anche alla necessaria progressiva graduazione degli oneri economici di cui i genitori debbono intendersi gravati parallelamente all'aumentare dell'età dei figli maggiorenni, i quali, d'altra parte, debbono intendersi anch'essi tenuti, se necessario, anche ad attivarsi per integrare le risorse economiche della famiglia, anche solo attraverso la ricerca di occupazioni saltuarie, specie allorché i genitori non versino in una condizione economica particolarmente agiata (nella fattispecie il ricorrente ha dichiarato di essere un bracciante agricolo con contratto stagionale e di percepire un'indennità di disoccupazione agricola durante i periodi di fermo lavorativo, come da certificazioni in atti, mentre la convenuta è priva di stabile occupazione e ha dichiarato di ricevere sostegno economico dalla propria famiglia di origine e dal nuovo compagno).
La convenuta, essendo genitore collocatario dei figli minori, ha diritto a percepire in via esclusiva l'intero importo dell'Assegno Unico erogato dall'INPS per la prole.
Sulle spese di lite
In considerazione del complessivo esito del giudizio e la natura della materia trattata, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così dispone:
6
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e , atto trascritto negli uffici del Registro Parte_1 Controparte_1
Civile del Comune di Scordia, atto n. 4, Parte II, serie A, Anno 2001;
2. DISPONE l'affido condiviso del figlio ad entrambi i genitori con collocamento Per_4
presso la madre e che il padre possa vederlo e tenerlo con sé alle condizioni indicate in parte motiva;
3. DISPONE che il regime di affidamento, collocamento e visite del genitore collocatario nei confronti della figlia fino al compimento della maggiore età della stessa, sia Per_3
regolato dalla disciplina già confermata in sede di ordinanza presidenziale del 31.05.2023;
4. PONE A CARICO del SI. l'obbligo di versare, entro il giorno 5 Parte_1
di ogni mese, alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1
dei figli (maggiorenne ma non economicamente indipendente), e Per_2 Per_3 Per_4
l'importo di complessivi euro 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie per gli stessi, purché previamente concordate e documentate;
5. DISPONE che la SI.ra , percepisca per l'intero e in via Controparte_1
esclusiva l'Assegno Unico erogato dall'INPS a favore dei figli con la stessa conviventi;
6. COMPENSA tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del competente Comune affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di ConSIlio del 5.6.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Concetta Grillo Dott.ssa Giulia Ferratini
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