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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/10/2025, n. 3865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3865 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
II Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Alessia Trovato, all'esito dell'attività di cui all'art 127 ter c.p.c sostitutiva dell'udienza del 17.10.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 74/2025 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Carmelo Urzì giusta procura in atti;
-Ricorrente –
CONTRO
, in persona del suo presidente pro Controparte_1 tempore, con sede centrale in Roma, elettivamente domiciliato in Catania piazza della Repubblica n. 26 - Avvocatura sede provinciale presso l' avv. Livia Gaezza, CP_1 che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti n. 37875/7313, a rogito del 22.03.2024 del notaio di Fiumicino (RM); Persona_1
Motivazione
Con ricorso del 03.1.2025 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59320240006407042000, notificato il 26.11.2024 con cui l' , sede di CP_1
Catania (all. 1), intimava il pagamento dei Contributi IVS fissi – somme aggiuntive sanzioni morosità per gli anni rispettivamente dal 04/2017 al 01/2023, per l'importo di € 27.610,80.
A sostegno dell'opposizione la ricorrente deduceva di avere ricoperto dal 23/12/2016 al 31/01/2023 la carica di socio della società (cod.fisc. Controparte_2
), con sede in Mascalucia (CT), via Monte Cicirello n. 10/M, come si P.IVA_1 evince dalla visura camerale storica prodotta (all. 2) e che sebbene socio unico per il suddetto periodo, non ha mai prestato alcuna attività lavorativa per la suddetta società e, conseguentemente, non ha mai percepito alcuna retribuzione e/o reddito;
eccepiva comunque la parziale prescrizione della pretesa dell' posto che parte delle somme CP_1 richieste, con sanzioni e relativi accessori, non sono più riscuotibili essendo decorso inutilmente il termine di prescrizione quinquennale delle obbligazioni avente natura previdenziale ex legge n. 335 del 1995 e che quindi l'intervenuta prescrizione dei crediti in parola, precludeva in modo assoluto agli enti creditori di incassare comunque le somme iscritte a ruolo anche in caso di versamento spontaneo.
Concludeva chiedendo in via preliminare, la sospensione dell'esecutorietà dell'impugnato avviso di addebito n. 59320240006407042000, onde evitare un ingiusto pregiudizio alla ricorrente;
2) nel merito, ritenere e dichiarare l'inesistenza nel merito, ritenere e dichiarare l'inesistenza dei presupposti posti a fondamento della pretesa creditoria avanzata dall' con l'avviso di addebito impugnato;
3) accertare e CP_1 dichiarare il diritto della ricorrente alla cancellazione dalla gestione previdenziale artigiani e commercianti e statuire di conseguenza;
4) accertare e dichiarare non dovute le somme così come richieste con l'avviso di addebito n. 59320240006407042000 per tutti i motivi esposti nel presente ricorso e per l'effetto annullarlo, revocarlo, dichiararlo nullo e/o inefficace, anche soltanto parzialmente. Con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva con memoria difensiva l' che deduceva preliminarmente il difetto di CP_1 legittimazione della n quanto trattasi di contributi successivi al 2007 ed in quanto CP_3 tali non ceduti;
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione avuto riguardo alla scadenza di pagamento delle omissioni contributive richieste con l'avviso di addebito impugnato per essere stata interrotta dall'avviso notificato a parte opponente in data 20.04.2023 e successivamente dall'avviso di addebito opposto.
Nel merito deduceva che la natura commerciale della Società risulta Controparte_2 dall'oggetto sociale della stessa e dall'attività dalla stessa espletata nei periodi di lite di "commercio all'ingrosso di frutta ed ortaggi freschi" e che a ciò si aggiungerebbe la circostanza che la ditta non si sia avvalsa di lavoratori subordinati per tutto il periodo oggetto di recupero, ad eccezione dell'intervallo di tempo dal 7 settembre 2020 al 30 giugno 2021, in cui risulta assunta una dipendente;
che la ditta in questione era ben attiva nei periodi di interesse, come comprovato dai bilanci d'esercizio e dalle dichiarazioni fiscali presentate dall'impresa in questione negli anni d'imposta dal 2017 al 2022 in cui si evince che l'azienda ha conseguito ricavi e prodotto redditi, indice inequivocabile, questa suo dire dello svolgimento dell'attività commerciale. Da cio deduceva che considerata la piena attività dell'azienda, l'attività commerciale svolta dalla sig.ra sia non solo connotata dal carattere dell'abitualità, ma è anche Pt_1 prevalente, dal momento che è l'unica dalla medesima svolta con il conseguente obbligo della iscrizione nella gestione degli esercenti attività commerciali.
Concludeva chiedendo dichiararsi l'infondatezza dell'avversa opposizione e per l'effetto confermare l'avviso di addebito opposto;
in via subordinata, accertare e dichiarare l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi e delle somme aggiuntive, relativi ai periodi citati in narrativa, così come quantificati nell'avviso di addebito opposto, ovvero nella somma che sarà stabilita dal Decidente, e per l'effetto,
Pag. 2 di 6 condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato. Spese, competenze ed onorari come per legge.
La causa, ritenuta matura per la decisione veniva delegata a questo Giudice per l'udienza del 17.10.2025 sostituita dal deposito di note ex art 127 ter c.p.c; depositate dalle parti le note nel rispetto della normativa il Giudice decide la causa con sentenza emessa fuori udienza.
Viene dichiarata d'ufficio l'ammissibilità dell'opposizione in quanto tempestivamente proposta ai sensi dell' art. 24, comma 5, D.Lgs n. 46/1999, posto che l'avviso di addebito oggetto di impugnazione è stato notificato il 26.11.2024 ed il ricorso in opposizione è stato depositato il 03.1.2025.
Nel merito si osserva quanto segue.
La pretesa contributiva dell' trae origine dall'iscrizione d'ufficio di CP_1 Parte_1 ai fini contributivi nella gestione previdenziale commercianti.
[...]
L'opponente lamenta che l' ha provveduto a iscriverlo d'ufficio alla gestione CP_1 commercianti nonostante egli non abbia mai svolto, attività commerciale con caratteri di abitualità e prevalenza, in quanto amministratore unico della Società Etnaverdurfruit s.r.l, rivestendo solo la qualità socio, come da visura storica camerale prodotta, essendo titolare di quote sociali al 100%.
Ai fini della decisione occorre esaminare la disciplina che regola l'assicurazione presso la gestione commercianti.
La disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1:
“L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”.
L'iscrizione alla gestione commercianti è quindi obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l.); la
Pag. 3 di 6 partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
Nella fattispecie in esame, a fronte delle contestazioni sollevate da parte dell'opponente, l'ente previdenziale opposto su cui grava l'onere probatorio non ha dimostrato l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'iscrizione di Parte_2 nella gestione previdenziale in questione, non risultando provato in particolare il requisito della partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, previsto ai fini della iscrizione alla gestione commercianti.
E' infatti rimasto del tutto sfornito di prova che il ricorrente abbia effettivamente svolto l'attività nel periodo in parola e che (ove esistente) tale attività abbia avuto caratteri di abitualità e prevalenza tali da consentire di iscriverla nella gestione commercianti;
né può ritenersi sufficiente a tale fine la mera qualità dell'opponente di socio della società sopra indicata (cfr. visure in atti).
Se è dunque vero che in sede giudiziaria non dovrà più valutarsi la prevalenza dell'attività di amministratore su quella di socio lavoratore, resta tuttavia fermo che - ai fini del sorgere dell'obbligo di iscrizione e di contribuzione dell'amministratore (anche) alla gestione commercianti - deve sussistere la prova dell'abitualità e prevalenza della partecipazione personale al lavoro aziendale come richiesto dall'art. 1 comma 203 l.662/1996.
Al riguardo conserva tutt'ora valenza quanto affermato dalla Cass. SU 3240/2010 in punto alla distinzione tra attività di amministrazione e attività commerciale: società e, dunque, una attività di contenuto imprenditoriale che si estrinseca dove sia il momento decisionale vero e proprio, sia quello attuativo delle determinazioni assunte,–sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano- ma per il fatto che tutti costoro sono suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente”.
Nella fattispecie, al contrario, non vi è nessuna prova in atti circa l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente nella gestione previdenziale in questione, l'assenza di dipendenti non implica di per se che il socio svolga attività materiale e personale di impresa posto che è onere dell' fornire la prova specifica CP_1 dell'effettiva partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza ( Cassazione civ. Sez. Lavoro n. 16933/2022).
L' infatti non ha assolto all'onere probatorio su di essa incombente, relativo alla CP_1 sussistenza del presupposto contributivo, previsto dall'art. 1, c. 203, L. n. 662/1996, consistente nella prova della partecipazione abituale e prevalente nell'esercizio dell'attività di impresa da parte del socio unico, vieppiù laddove le cariche di amministratore unico della società fanno capo ad altro soggetto.
Prova dunque che non può essere dedotta dall'assenza di dipendenti peraltro smentita dallo stesso resistente nella propria memoria di costituzione in cui ha CP_1
Pag. 4 di 6 specificato che la società ha provveduto all'assunzione di un lavoratore Controparte_2 dipendente per il quale sono stati versati i dovuti contributi previdenziali , come risulta da dichiarazione Unilav allegata.
La mancanza di dipendenti può essere considerato un elemento sintomatico ma non sufficiente a fondare l'obbligo di iscrizione come statuito da gran pezza dalla Cass., Sez, lavoro 3835/2016. Ed ancora “L'assenza di personale dipendente può essere un indizio di attività personale ma non prova automatica “( Cass. 16933/2022).
A chiusura del cerchio, la sig.ra non ha mai percepito alcun reddito e/o utile dalla Pt_1 suddetta società, escludendo di fatto lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa abituale e prevalente, né prima, né durante né dopo aver ricoperto la qualifica di socio di capitale della Etnaverdurfruit srls.
Ciò posto si deve considerare che nei giudizi di opposizione contro il ruolo, disciplinati dall'art. 24 del d.lgs n. 46/99, l' , sebbene formalmente convenuto da parte del CP_1 ricorrente che contesti la pretesa contributiva, deve ritenersi attore in senso sostanziale, in modo non dissimile da quanto si verifica nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo o ad ordinanza ingiunzione, onde l'onere probatorio circa l'esistenza della pretesa contributiva dedotta grava a carico dell'Ente impositore.
Auto riguardo alla scadenza di pagamento delle omissioni contributive richieste con l'avviso di addebito opposto, nessuna prescrizione è comunque maturata per essere stata la stessa interrotta dall'invio a controparte della comunicazione di iscrizione alla Gestione Commercianti recapitata in data 20.04.2023 successivamente, dell'avviso di addebito opposto, dovendosi tenere conto del periodo di sospensione dei termini di prescrizioni previsto dalla normativa emanata in occasione dell'emergenza Covid. La comunicazione di iscrizione alla gestione commercianti costituisce atto validamente interruttivo della prescrizione de qua, come ritenuto dalla Corte di Appello di Catania, con le sentenze nn. 68/2020 e 86/2024.
Pertanto, restando assorbita ogni altra questione, l'opposizione va accolta con l'annullamento dell'avviso di addebito impugnato.
Atteso il contrastato indirizzo giurisprudenziale in materia, sussistono gravi ragioni per compensare per intero le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, dott.ssa Alessia Trovato, definitivamente decidendo sull'opposizione in epigrafe disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce: accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'avviso di addebito impugnato.
COMPENSA per intero le spese tra le parti.
Pag. 5 di 6 Catania, 29.10.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Alessia Trovato
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
II Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Alessia Trovato, all'esito dell'attività di cui all'art 127 ter c.p.c sostitutiva dell'udienza del 17.10.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 74/2025 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Carmelo Urzì giusta procura in atti;
-Ricorrente –
CONTRO
, in persona del suo presidente pro Controparte_1 tempore, con sede centrale in Roma, elettivamente domiciliato in Catania piazza della Repubblica n. 26 - Avvocatura sede provinciale presso l' avv. Livia Gaezza, CP_1 che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti n. 37875/7313, a rogito del 22.03.2024 del notaio di Fiumicino (RM); Persona_1
Motivazione
Con ricorso del 03.1.2025 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59320240006407042000, notificato il 26.11.2024 con cui l' , sede di CP_1
Catania (all. 1), intimava il pagamento dei Contributi IVS fissi – somme aggiuntive sanzioni morosità per gli anni rispettivamente dal 04/2017 al 01/2023, per l'importo di € 27.610,80.
A sostegno dell'opposizione la ricorrente deduceva di avere ricoperto dal 23/12/2016 al 31/01/2023 la carica di socio della società (cod.fisc. Controparte_2
), con sede in Mascalucia (CT), via Monte Cicirello n. 10/M, come si P.IVA_1 evince dalla visura camerale storica prodotta (all. 2) e che sebbene socio unico per il suddetto periodo, non ha mai prestato alcuna attività lavorativa per la suddetta società e, conseguentemente, non ha mai percepito alcuna retribuzione e/o reddito;
eccepiva comunque la parziale prescrizione della pretesa dell' posto che parte delle somme CP_1 richieste, con sanzioni e relativi accessori, non sono più riscuotibili essendo decorso inutilmente il termine di prescrizione quinquennale delle obbligazioni avente natura previdenziale ex legge n. 335 del 1995 e che quindi l'intervenuta prescrizione dei crediti in parola, precludeva in modo assoluto agli enti creditori di incassare comunque le somme iscritte a ruolo anche in caso di versamento spontaneo.
Concludeva chiedendo in via preliminare, la sospensione dell'esecutorietà dell'impugnato avviso di addebito n. 59320240006407042000, onde evitare un ingiusto pregiudizio alla ricorrente;
2) nel merito, ritenere e dichiarare l'inesistenza nel merito, ritenere e dichiarare l'inesistenza dei presupposti posti a fondamento della pretesa creditoria avanzata dall' con l'avviso di addebito impugnato;
3) accertare e CP_1 dichiarare il diritto della ricorrente alla cancellazione dalla gestione previdenziale artigiani e commercianti e statuire di conseguenza;
4) accertare e dichiarare non dovute le somme così come richieste con l'avviso di addebito n. 59320240006407042000 per tutti i motivi esposti nel presente ricorso e per l'effetto annullarlo, revocarlo, dichiararlo nullo e/o inefficace, anche soltanto parzialmente. Con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva con memoria difensiva l' che deduceva preliminarmente il difetto di CP_1 legittimazione della n quanto trattasi di contributi successivi al 2007 ed in quanto CP_3 tali non ceduti;
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione avuto riguardo alla scadenza di pagamento delle omissioni contributive richieste con l'avviso di addebito impugnato per essere stata interrotta dall'avviso notificato a parte opponente in data 20.04.2023 e successivamente dall'avviso di addebito opposto.
Nel merito deduceva che la natura commerciale della Società risulta Controparte_2 dall'oggetto sociale della stessa e dall'attività dalla stessa espletata nei periodi di lite di "commercio all'ingrosso di frutta ed ortaggi freschi" e che a ciò si aggiungerebbe la circostanza che la ditta non si sia avvalsa di lavoratori subordinati per tutto il periodo oggetto di recupero, ad eccezione dell'intervallo di tempo dal 7 settembre 2020 al 30 giugno 2021, in cui risulta assunta una dipendente;
che la ditta in questione era ben attiva nei periodi di interesse, come comprovato dai bilanci d'esercizio e dalle dichiarazioni fiscali presentate dall'impresa in questione negli anni d'imposta dal 2017 al 2022 in cui si evince che l'azienda ha conseguito ricavi e prodotto redditi, indice inequivocabile, questa suo dire dello svolgimento dell'attività commerciale. Da cio deduceva che considerata la piena attività dell'azienda, l'attività commerciale svolta dalla sig.ra sia non solo connotata dal carattere dell'abitualità, ma è anche Pt_1 prevalente, dal momento che è l'unica dalla medesima svolta con il conseguente obbligo della iscrizione nella gestione degli esercenti attività commerciali.
Concludeva chiedendo dichiararsi l'infondatezza dell'avversa opposizione e per l'effetto confermare l'avviso di addebito opposto;
in via subordinata, accertare e dichiarare l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi e delle somme aggiuntive, relativi ai periodi citati in narrativa, così come quantificati nell'avviso di addebito opposto, ovvero nella somma che sarà stabilita dal Decidente, e per l'effetto,
Pag. 2 di 6 condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato. Spese, competenze ed onorari come per legge.
La causa, ritenuta matura per la decisione veniva delegata a questo Giudice per l'udienza del 17.10.2025 sostituita dal deposito di note ex art 127 ter c.p.c; depositate dalle parti le note nel rispetto della normativa il Giudice decide la causa con sentenza emessa fuori udienza.
Viene dichiarata d'ufficio l'ammissibilità dell'opposizione in quanto tempestivamente proposta ai sensi dell' art. 24, comma 5, D.Lgs n. 46/1999, posto che l'avviso di addebito oggetto di impugnazione è stato notificato il 26.11.2024 ed il ricorso in opposizione è stato depositato il 03.1.2025.
Nel merito si osserva quanto segue.
La pretesa contributiva dell' trae origine dall'iscrizione d'ufficio di CP_1 Parte_1 ai fini contributivi nella gestione previdenziale commercianti.
[...]
L'opponente lamenta che l' ha provveduto a iscriverlo d'ufficio alla gestione CP_1 commercianti nonostante egli non abbia mai svolto, attività commerciale con caratteri di abitualità e prevalenza, in quanto amministratore unico della Società Etnaverdurfruit s.r.l, rivestendo solo la qualità socio, come da visura storica camerale prodotta, essendo titolare di quote sociali al 100%.
Ai fini della decisione occorre esaminare la disciplina che regola l'assicurazione presso la gestione commercianti.
La disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1:
“L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”.
L'iscrizione alla gestione commercianti è quindi obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l.); la
Pag. 3 di 6 partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
Nella fattispecie in esame, a fronte delle contestazioni sollevate da parte dell'opponente, l'ente previdenziale opposto su cui grava l'onere probatorio non ha dimostrato l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'iscrizione di Parte_2 nella gestione previdenziale in questione, non risultando provato in particolare il requisito della partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, previsto ai fini della iscrizione alla gestione commercianti.
E' infatti rimasto del tutto sfornito di prova che il ricorrente abbia effettivamente svolto l'attività nel periodo in parola e che (ove esistente) tale attività abbia avuto caratteri di abitualità e prevalenza tali da consentire di iscriverla nella gestione commercianti;
né può ritenersi sufficiente a tale fine la mera qualità dell'opponente di socio della società sopra indicata (cfr. visure in atti).
Se è dunque vero che in sede giudiziaria non dovrà più valutarsi la prevalenza dell'attività di amministratore su quella di socio lavoratore, resta tuttavia fermo che - ai fini del sorgere dell'obbligo di iscrizione e di contribuzione dell'amministratore (anche) alla gestione commercianti - deve sussistere la prova dell'abitualità e prevalenza della partecipazione personale al lavoro aziendale come richiesto dall'art. 1 comma 203 l.662/1996.
Al riguardo conserva tutt'ora valenza quanto affermato dalla Cass. SU 3240/2010 in punto alla distinzione tra attività di amministrazione e attività commerciale: società e, dunque, una attività di contenuto imprenditoriale che si estrinseca dove sia il momento decisionale vero e proprio, sia quello attuativo delle determinazioni assunte,–sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano- ma per il fatto che tutti costoro sono suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente”.
Nella fattispecie, al contrario, non vi è nessuna prova in atti circa l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente nella gestione previdenziale in questione, l'assenza di dipendenti non implica di per se che il socio svolga attività materiale e personale di impresa posto che è onere dell' fornire la prova specifica CP_1 dell'effettiva partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza ( Cassazione civ. Sez. Lavoro n. 16933/2022).
L' infatti non ha assolto all'onere probatorio su di essa incombente, relativo alla CP_1 sussistenza del presupposto contributivo, previsto dall'art. 1, c. 203, L. n. 662/1996, consistente nella prova della partecipazione abituale e prevalente nell'esercizio dell'attività di impresa da parte del socio unico, vieppiù laddove le cariche di amministratore unico della società fanno capo ad altro soggetto.
Prova dunque che non può essere dedotta dall'assenza di dipendenti peraltro smentita dallo stesso resistente nella propria memoria di costituzione in cui ha CP_1
Pag. 4 di 6 specificato che la società ha provveduto all'assunzione di un lavoratore Controparte_2 dipendente per il quale sono stati versati i dovuti contributi previdenziali , come risulta da dichiarazione Unilav allegata.
La mancanza di dipendenti può essere considerato un elemento sintomatico ma non sufficiente a fondare l'obbligo di iscrizione come statuito da gran pezza dalla Cass., Sez, lavoro 3835/2016. Ed ancora “L'assenza di personale dipendente può essere un indizio di attività personale ma non prova automatica “( Cass. 16933/2022).
A chiusura del cerchio, la sig.ra non ha mai percepito alcun reddito e/o utile dalla Pt_1 suddetta società, escludendo di fatto lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa abituale e prevalente, né prima, né durante né dopo aver ricoperto la qualifica di socio di capitale della Etnaverdurfruit srls.
Ciò posto si deve considerare che nei giudizi di opposizione contro il ruolo, disciplinati dall'art. 24 del d.lgs n. 46/99, l' , sebbene formalmente convenuto da parte del CP_1 ricorrente che contesti la pretesa contributiva, deve ritenersi attore in senso sostanziale, in modo non dissimile da quanto si verifica nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo o ad ordinanza ingiunzione, onde l'onere probatorio circa l'esistenza della pretesa contributiva dedotta grava a carico dell'Ente impositore.
Auto riguardo alla scadenza di pagamento delle omissioni contributive richieste con l'avviso di addebito opposto, nessuna prescrizione è comunque maturata per essere stata la stessa interrotta dall'invio a controparte della comunicazione di iscrizione alla Gestione Commercianti recapitata in data 20.04.2023 successivamente, dell'avviso di addebito opposto, dovendosi tenere conto del periodo di sospensione dei termini di prescrizioni previsto dalla normativa emanata in occasione dell'emergenza Covid. La comunicazione di iscrizione alla gestione commercianti costituisce atto validamente interruttivo della prescrizione de qua, come ritenuto dalla Corte di Appello di Catania, con le sentenze nn. 68/2020 e 86/2024.
Pertanto, restando assorbita ogni altra questione, l'opposizione va accolta con l'annullamento dell'avviso di addebito impugnato.
Atteso il contrastato indirizzo giurisprudenziale in materia, sussistono gravi ragioni per compensare per intero le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, dott.ssa Alessia Trovato, definitivamente decidendo sull'opposizione in epigrafe disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce: accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'avviso di addebito impugnato.
COMPENSA per intero le spese tra le parti.
Pag. 5 di 6 Catania, 29.10.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Alessia Trovato
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