Sentenza 5 marzo 2001
Massime • 1
Il titolare di un'impresa artigianale, da qualificare piccolo imprenditore, il quale deduca di aver subito un danno dal ritardo del debitore nell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria, è tenuto a fornire la prova dell'effettivo pregiudizio patrimoniale subito, non potendosi, in tale ipotesi, ricorrere alle presunzioni stabilite in favore degli imprenditori commerciali, in base alle quali, in caso di tempestivo adempimento, la somma dovuta sarebbe stata utilizzata in impieghi antinflattivi. (Nella specie, alla stregua del principio richiamato in massima, la S.C. ha confermato la decisione della Corte di merito che, in riferimento ad un credito vantato da un soggetto esercente attività di muratore, aveva ritenuto inidonea a fornire la prova dell'abituale ricorso al credito da parte dello stesso - tale da giustificare la necessità, da parte dello stesso, di affrontare, per effetto del mancato tempestivo pagamento del debito pecuniario di cui si tratta, un esborso di danaro con un danno eccedente la misura degli interessi legali - la sola produzione dei prospetti dell'INPS, ne' quella di due avvisi di scadenza di rate di mutuo ipotecario, escludendo che da ciò potessero inferirsi dati sulla possibilità giuridica o la convenienza economica di una parziale estinzione del mutuo stesso.)
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- 1. Riclassamento Catastale D’Ufficio: Come DifendersiGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 15 luglio 2025
- 2. Cassazione n. 28635 del 7/11/2019: rettifica di rendita in autotutela per correggere errori presenti ab origine (retroattività) – revisione per tener conto di…Olivia Ferri Lazzaroni · https://www.publika.it/ · 24 dicembre 2019
Con l'ordinanza n. 28635 del 7/11/2019 la Cassazione ha ribadito che in tema di ICI la L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1″… nel prevedere che, a decorrere dall'1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell'ICI, ma non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, ai fini impositivi anche per le annualità d'imposta “sospese”, ovverosia suscettibili di accertamento e/o liquidazione e/o …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/03/2001, n. 3160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3160 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANFREDO GROSSI - Presidente -
Dott. RI DUVA - Consigliere -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - rel. Consigliere -
Dott. GIULIANO LUCENTINI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AN RI, IA TT, AN EF, AN LA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BUCCARI 10, presso lo studio dell'avvocato GERMANO D'INNOCENZO, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
IG IA;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n^. 13109/98 proposto da:
IG IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA EMILIO DÈ CAVALIERI 11, presso lo studio dell'avvocato ANDREA DI PORTO, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
AN RI, AN EF, AN LA, D'AR TT, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BUCCARI 10, presso lo studio dell'avvocato GERMANO D'INNOCENZO, che li difende giusta delega in atti;
- controricorrenti al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 1366/97 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 24/03/97 e depositata il 28/04/97 (R.G. 1721/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/00 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al presidente del Tribunale di Roma in data 2 luglio 1984 D'EN AN e AN VI, TE e AB, i primi due nella qualità di genitori, il terzo e la quarta nella qualità di fratelli di AN MA, esponevano che quest'ultimo era deceduto l'11 giugno 1983, lasciando eredi la moglie, IG IA, e loro stessi;
che il defunto, dipendente della AGIP Petroli, era titolare di una polizza assicurativa per infortuni, a tenore dell'art. 14 della quale, in caso di morte dell'assicurato, la somma assicurata, in mancanza di beneficiari designati, doveva essere liquidata agli eredi;
che la moglie del "de cuius", sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si era dichiarata unica erede del marito, aveva ottenuto dalla società assicuratrice l'intero indennizzo di novanta milioni, che invece avrebbe dovuto esser diviso in parti uguali fra tutti gli eredi.
Ciò premesso, i ricorrenti chiedevano all'autorità adita il sequestro conservativo di un immobile di proprietà della IG, a garanzia del loro vantato credito. Il presidente del Tribunale autorizzava il sequestro con ordinanza del 30 luglio 1984. I predetti D'EN e AN convenivano quindi la IG per la convalida del sequestro e per la di lei condanna al pagamento, in loro favore, della somma di 72 milioni o di quella diversa dovuta, oltre alla rivalutazione e agli interessi.
La IG si opponeva ad ambedue le domande, chiedendo, in subordine, la riduzione della somma dovuta da 72 a 30 milioni, e, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al risarcimento del danno.
Il Tribunale adito, con sentenza del 5 dicembre 1987, convalidava il provvedimento cautelare e condannava la IG a pagare, in favore di ciascuno degli attori, la somma di lire 18 milioni, oltre agli interessi legali.
Avverso tale decisione la IG propose appello davanti alla Corte di Roma, chiedendo, fra l'altro, la riduzione della somma richiestale.
La D'EN e i AN resistevano al gravame e, in via incidentale, chiedevano la rivalutazione della somma loro riconosciuta.
La Corte adita, con sentenza del 27 febbraio 1990, in parziale riforma della decisione impugnata, condannava la IG a corrispondere alle controparti la somma rivalutata di lire 45.531.000, con l'aggiunta degli interessi legali dalla domanda. La Corte, in particolare, nell'accogliere il terzo motivo dell'appello della IG - nel quale si sosteneva che il Tribunale avrebbe dovuto ripartire la somma da lei incassata secondo i criteri dettati dall'art. 582 c.c. e non in quote uguali tra tutti gli eredi legittimi - rilevava anzitutto che l'indennizzo assicurativo "de quo" trae origine dal contratto stipulato dall'AGIP per i suoi dipendenti e che di esso è beneficiario la persona indicata dall'assicurato o, in mancanza, "gli eredi" di quest'ultimo. Ciò premesso, i giudici di appello, dopo aver rilevato, nella specie, l'assenza di eredi testamentari, ritenevano che la qualifica di "eredi", contenuta nella clausola contrattuale, indicasse necessariamente tutti gli eredi legittimi;
sicché la ripartizione dell'indennizzo tra gli eredi legittimi doveva avvenire secondo il criterio stabilito dall'art. 582 c.c., anche perché un diverso criterio di ripartizione avrebbe dovuto essere espressamente previsto nella clausola predetta, la quale invece, sul punto specifico, nulla disponeva.
La Corte qualificava poi il debito di 30 milioni, gravante sulla IG in base all'art. 582 cit. (un terzo di 90 milioni), come di valore, "trattandosi di somma illecitamente riscossa per intero dalla IG".
Ad avviso della stessa Corte, poco rilevava sul punto l'assoluzione della IG emessa dal giudice penale con formula dubitativa, perché sotto il profilo civilistico non poteva dubitarsi che l'appellata si fosse appropriata anche la parte della somma che non le spettava, contro ogni regola contrattuale.
Proponevano ricorso per cassazione la D'EN e i AN, deducendo due motivi di censura.
Resisteva con controricorso la IG, la quale spiegava anche un motivo di ricorso incidentale, dolendosi della ritenuta natura di valore del suo debito.
La Corte Suprema, con sentenza n. 9388 del 10 novembre 1994, accoglieva entrambi i ricorsi e rinviava anche per le spese del giudizio di Cassazione ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma.
Con sentenza del 28 aprile 1997 il giudice di rinvio rigettava entrambi gli appelli e, ad integrazione della sentenza impugnata (confermata per il resto, salvo che per le spese del giudizio), condannava la IG al pagamento della somma complessiva di L. 72.000 ("recte" 72.000.000) in favore dei AN e della D'EN, oltre agli interessi legali dal 13 ottobre 1983 al saldo, previa detrazione di quanto già corrisposto ai medesimi, come meglio spiegato in motivazione.
Per la cassazione di tale sentenza ricorrono i AN e la D'EN, deducendo tre motivi di censura. Resiste la IG con controricorso e contestuale ricorso incidentale, affidato a un unico motivo.
I ricorrenti hanno depositato un controricorso per resistere al ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminare, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., la riunione delle impugnazioni.
Col primo motivo, denunciando la violazione dell'art. 1224 c.c. (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), AN VI si duole che la Corte, senza adeguata motivazione, gli abbia negato, nonostante la sua incontroversa qualità di imprenditore, su un credito (dalla Cassazione definito di valuta e non di valore) di importo rilevante (lire 18.000.000), il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria, particolarmente accentuata proprio nel periodo di inadempimento della IG, disattendendo i documenti attestanti il suo abituale ricorso al credito e contravvenendo al principio, sempre affermato da questa Corte Suprema, della liceità del ricorso ad elementi presuntivi e a fatti di comune esperienza, dai quali tutti era lecito arguire che, se avesse ottenuto il pagamento tempestivamente, l'odierno ricorrente avrebbe impiegato la somma in modo da sottrarla agli effetti negativi del fenomeno inflattivo. Col secondo mezzo, denunciando la violazione dell'art. 389 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), i ricorrenti principali deducono l'illegittimità della restituzione alla IG di lire 88.800.000, sebbene disposta in forza del principio che colui il quale sia stato privato di un bene sulla base di un titolo successivamente annullato debba essere reintegrato nella situazione precedente.
Tale principio infatti non è applicabile nella fattispecie, posto che la IG, in base a quanto statuito dalla Cassazione, è divenuta debitrice di una s orma ben maggiore (lire 72.000.000, invece che 45.53 1.000); e ciò perché la domanda restitutoria. conseguente alla cassazione della sentenza in base alla quale è stato pagato alcunché, riguarda i casi in cui il giudizio di legittimità si concluda con la negazione del debito, ossia con l'accertata inesistenza dell'obbligazione. Solo in tal caso la parte soccombente, che ha pagato in base alla sentenza esecutiva, ha diritto di essere reintegrata nel suo patrimonio per il pregiudizio subito a seguito dell'indebito pagamento, mentre nel caso in esame la Corte Suprema, annullando la sentenza di secondo grado, ha fissato un principio in base al quale la IG è divenuta debitrice di maggiori somme.
Quando, come nella fattispecie, viene statuito un principio in applicazione del quale l'importo da versare è maggiore di quello versato in ottemperanza della sentenza poi riformata, "la somma pagata dev'essere considerata contabilmente come acconto sul maggior importo dovuto, e in tal caso gli interessi dovranno decorrere dalla data del versamento solo sul residuo". Ha perciò errato la Corte nel condannare gli odierni ricorrenti alla restituzione dell'intero importo ricevuto, maggiorato degli interessi dal giorno del pagamento, perché in tal modo li ha onerati del pagamento degli interessi su una somma che comunque avevano diritto di percepire, consentendo alla IG di lucrare il relativo importo. In subordine, proseguono i ricorrenti, gli interessi (moratori) sulla somma da restituire dovevano decorrere dalla domanda di restituzione e non dall'avvenuto pagamento.
Un ulteriore errore della Corte consiste nell'aver disposto la restituzione, in favore della IG, delle spese dell'esecuzione immobiliare sostenute dai AN e dalla D'EN (lire 14.300.000), in quanto l'importo per il quale si è proceduto esecutivamente è stato maggiorato nel prosieguo del giudizio, e deve applicarsi l'art. 653, 2^ comma c.p.c. quale espressione di un principio generale, valido per tutte le ipotesi in cui un provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione venga poi annullato e sostituito da altro recante condanna per un importo diverso. In applicazione in tale principio, iniziata l'esecuzione in base all primo titolo, ove sopravvenga una decisione che l'annulli modificando in senso quantitativo l'importo dovuto, il processo esecutivo non resta caducato, ma prosegue e conserva efficacia nei limiti dell'importo contenuto nel nuovo titolo.
Con il terzo motivo, denunciando la violazione dell'art. 112 c.p.c. (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), sostengono che la domanda di restituzione proposta dalla IG nel giudizio di rinvio è stata accolta oltre i limiti richiesti, con la conseguente mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Ed infatti la IG ha chiesto in restituzione lire 15.000.000, importo corrispondente alla rivalutazione concessa dalla Corte, pagata e poi negata dalla Cassazione, oltre agli interessi pagati sul predetto importo fino al momento dell'attribuzione della somma di lire 88.800.000, avvenuta il 26 aprile 1994, in base all'ordinanza del giudice dell'esecuzione. Indi la IG ha chiesto alla Corte di operare il necessario conguaglio, eseguendo i conteggi, con il maggior credito dei AN e D'EN, corrispondente a una differenza per sorte pari a lire 42.000.000. In nessuna difesa la IG ha mai chiesto in restituzione l'intero importo di lire 88.800.000, oltre agli interessi, come ha invece statuito il giudice di rinvio, senza dare contezza delle ragioni che lo hanno indotto ad attribuire tale più ampio contenuto alla domanda di restituzione.
Con l'unico motivo del ricorso incidentale la IG, denunciando la violazione degli artt. 582, 1362, 1364, 1369 e 1920 c.c. e 384 c.p.c. (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), afferma che la Corte di rinvio ha erroneamente interpretato il principio di diritto enunciato dalla Corte Suprema.
Questa infatti, senza addentrarsi, come è detto espressamente, nell'interpretazione della clausola contrattuale di designazione dei beneficiari, devoluta al giudice di merito, si è limitata a chiarire che il rinvio agli eredi non implica anche un rinvio materiale alle regole della successione (nel senso che il diritto non si acquista "mortis causa", ma per contratto) e che nelle obbligazioni collettive, qualora nel titolo manchi una diversa determinazione delle quote, queste devono presumersi uguali.
Ebbene, la Corte di rinvio, ritenendo di applicare le indicazioni della sentenza della Cassazione, ha diviso l'indennizzo di 90 milioni in parti uguali tra tutti gli eredi (moglie, genitori e fratelli); ha cioè interpretato il rinvio all'art. 582 c.c. in senso semplicemente qualitativo, come limitato all'individuazione degli eredi beneficiari e non esteso anche alla determinazione delle rispettive quote. In tal modo la Corte ha spezzato la logica unitaria dell'art. 582 c.c., il quale individua determinate persone e determinate quote in ragione del loro rapporto col "de cujus", sulla base di valutazioni che non con sentono di disgiungere il profilo "qualitativo" dello "status" di erede da quello "quantitativo" della quota ad esso spettante;
non ha insomma spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto che l'individuazione degli eredi come beneficiari fosse limitata alla qualità e non contenesse anche un rinvio alla determinazione delle quote di ciascun erede.
La presunzione di eguaglianza delle quote, applicata dal giudice del rinvio, non regge, in assenza di una espressa previsione della clausola in tal senso, sicché alla IG non poteva essere negata una quota di due terzi.
Peraltro il principio della presunzione di eguaglianza delle quote è stato dettato dalla Corte Suprema per la sola ipotesi di completa assenza di determinazione delle quote e la Corte d'Appello non si è avveduta che, nel caso di specie, una determinazione delle quote (pur se "per relationem") esiste. Consegue da tutto quanto esposto che non solo è stato mal interpretato il principio di diritto, ma che è stata erroneamente interpretata anche la clausola, in contrasto con le indicazioni fornite dalla Corte Suprema. È logicamente e giuridicamente preliminare l'esame del ricorso incidentale, volto a rimettere in discussione la legittimità della ripartizione dell'indennità assicurativa in parti uguali tra gli eredi legittimi di AN MA, del quale va dichiarata l'infondatezza.
La IG, per sostenere la tesi che la Corte di rinvio si sia discostata dal principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento n. 9388 del 1994, procede a una sua personale interpretazione di quest'ultima, del tutto avulsa dal suo reale significato.
Ed invero questa Corte Suprema, sulla incontestata premessa, in punto di fatto, che, secondo i patti della polizza, la società assicuratrice avrebbe liquidato l'indennità, per il caso di morte dell'assicurato, ai beneficiari designati, o in difetto agli eredi, e che gli eredi sono le parti in causa, da un lato la vedova IG e dall'altro i genitori, il fratello e la sorella del "de cujus";
colse, nella sentenza di appello del 1990 (basata sull'avviso che la clausola succitata richiami, anche se non espressamente, la normativa sulla successione legittima, ossia l'art. 582 c.c., in quanto, se le parti avessero voluto dettare un diverso criterio di ripartizione, avrebbero dovuto prevedere esplicitamente la ripartizione "pro quota" "un duplice vizio giuridico".
Anzitutto, infatti, ribadì che la disposizione dell'art. 1920, 3^ comma c.c., secondo cui, per effetto della designazione, il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione, va interpretata nel senso che il diritto del beneficiario alla prestazione dell'assicuratore trova fondamento nel contratto ed è autonomo ("proprio"), cioè non derivato da quello del contraente;
sicché quando, come nella fattispecie, sia stato fin dall'origine previsto che l'indennizzo venga liquidato ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi, una siffatta clausola non può esser letta come se in essa mancasse totalmente la designazione (onde la prestazione dell'assicuratore resterebbe a vantaggio dello stipulante e con la sua morte si trasmetterebbe agli eredi "Jure hereditario"), racchiudendo essa, al contrario, un meccanismo sussidiario di designazione del beneficiario (designazione generica e impersonale degli "eredi", operante automaticamente in mancanza di ogni altra, specifica ed espressa).
Il primo vizio della sentenza impugnata era dunque, secondo il pensiero allora espresso dalla Corte Suprema, nell'aver interpretato la predetta clausola contrattuale come se non consentisse la designazione del beneficiario.
Il secondo errore consisteva invece nell'aver fatto riferimento, per la determinazione della quota d'indennizzo spettante a ciascuno degli eredi, alle norme sulla successione legittima (art. 582 c.c.), anziché al titolo (contratto) in forza del quale gli eredi medesimi hanno acquistato il diritto all'indennità in seguito alla morte dello stipulante in loro favore. Essendo questi ultimi, in quanto originariamente designati, divenuti titolari, alla morte del contraente, di un "proprio" diritto all'indennizzo (art. 1920, 3^ comma c.c.), e dovendosi perciò rinvenire la fonte regolatrice della controversia nel contratto stipulato a loro favore, l'espressione "eredi" serviva unicamente a individuare le persone dei beneficiari e non poteva assolutamente intendersi come una sorta di rinvio materiale alla disciplina codicistica in materia di successioni, il quale sarebbe stato in immediata contraddizione col citato fondamento normativo dell'acquisto del diritto attribuito al terzo, "proprio", e dunque, come già sottolineato, non derivato da quello dello stipulante.
E pertanto, se la fonte regolatrice della controversia era esclusivamente nel contratto, ne conseguiva che, in presenza di una pluralità di beneficiari dell'indennizzo nel caso di morte dell'assicurato, ove non fosse prefigurato uno specifico criterio di ripartizione delle quote tra i beneficiari medesimi, "le quote stesse debbono presumersi uguali"; come del resto accade in vari altri casi di una pluralità di creditori in forza di un'identica "causa credendi", i quali tutti, se la prestazione è divisibile, implicano una misura della partecipazione, una "quota"di ciascuno dei soggetti interessati, che il nostro codice presume generalmente uguale alle altre, in mancanza di una diversa determinazione stabilita nel titolo (cfr. ad es. gli artt. 674, 1^ comma, 773, 1^ comma, 1101, 1^ comma, 1298, 2^ comma, 2055, 3^ comma, 2253, 2^ comma c.c.; 97, 2^ comma c.p.c.). Questi essendo i principi di diritto enunciati nella sentenza di annullamento, è facile constatare come la Corte di rinvio ne abbia fatto puntuale applicazione, laddove, in forza della regola della eguaglianza delle quote, affermata a chiare lettere da questo Supremo Collegio, ha confermato, sul punto, la sentenza del Tribunale, determinando il debito della IG in lire 72. 000. 000 (90.000.000: 5 x 4). È il caso di soggiungere che la pronuncia della Corte Suprema si basa sul presupposto di fatto di una clausola indiscussa nella sua chiara letteralità, che la ricorrente incidentale peraltro nemmeno contesta, e attribuisce al termine "eredi" un significato giuridico che naturalmente, attenendo al principio di diritto enunciato, il giudice di rinvio non avrebbe potuto disattendere;
sicché a quest'ultimo non si poneva più alcun problema di interpretazione della clausola, essendo il suo compito ormai limitato alla mera suddivisione dell'indennizzo in parti uguali tra tutti gli aventi diritto.
La ricorrente incidentale, non condividendo quel vincolante significato, che assegna al termine"eredi"una mera funzione di individuazione dei beneficiari, sotto l'apparenza di muovere critiche all'operato del giudice di rinvio, pretenderebbe invece di reintrodurre proprio l'implicito rinvio della clausola in esame all'art. 582 c.c. che questa Corte ha decisamente negato, e addirittura di ribaltare la presunzione di eguaglianza delle quote, in difetto di contraria pattuizione, sostituendo ad essa il criterio, del pari ripudiato dalla sentenza di annullamento, della ripartizione in quote diseguali, conformemente all'art. 582 c.c.; in tal modo tentando inammissibilmente di riaprire il dibattito su temi giuridici irretrattabilmente decisi e non più disputabili.
È infondato anche il primo motivo del ricorso principale. La Corte ha negato il risarcimento del maggior danno, in aggiunta agli interessi (art. 1224, 20 comma c.c.), ritenendo non provato, da parte di AN VI, esercente attività artigianale di muratore, un abituale ricorso al credito (sicché, a causa del mancato tempestivo pagamento del debito pecuniario in questione, l'appellante abbia dovuto affrontare esborsi di denaro con un danno eccedente la misura degli interessi legali), mercè la sola produzione dei prospetti dell'INPS. Quanto poi al mutuo ipotecario, la stessa inidoneità probatoria è stata riconosciuta alla produzione dei due avvisi di scadenza di rate, in quanto nulla è dato sapere sulle sue condizioni e sulla possibilità giuridica o convenienza economica di estinguerlo parzialmente e con quale vantaggio da parte dei debitori (lo stesso AN e la moglie D'EN), qualora avessero potuto disporre per tempo dell'importo liquidato a loro favore dal Tribunale.
Di questa statuizione si duole adesso il AN, con argomenti che non ne intaccano l'esattezza.
Secondo questa giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui il creditore, del quale non sia controversa la qualità di imprenditore commerciale, deduca di aver subito un danno dal ritardo del debitore nell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria, non è necessario che egli fornisca la prova di un danno ricollegato all'indisponibilità del credito per effetto dell'inadempimento, dovendosi presumere, in base all'"id quod plerumque accidit", che, se vi fosse stato un tempestivo adempimento, la somma sarebbe stata utilizzata in impieghi antinflattivi (Cass. 23 aprile 1998 n. 4184;
conf. Cass. 17 marzo 1998 n. 2865). Sta di fatto tuttavia che la Corte ha designato il AN come titolare di un'impresa artigianale, in tal modo qualificandolo, in sostanza, come artigiano e in definitiva piccolo imprenditore (art. 2083 c.c.), e omettendo, evidentemente per ciò solo, di ricorrere alle presunzioni stabilite a favore degli imprenditori commerciali, ma gravandolo, in positivo, della prova dell'effettivo pregiudizio patrimoniale subito, ossia (nella specie) di aver dovuto ricorrere al credito, a condizioni onerose, per continuare l'attività, e di non aver potuto estinguere, in tutto o in parte, e vantaggiosamente, il mutuo ipotecario;
e, con motivazione adeguata, immune da vizi logici e da errori di diritto, ha ritenuto non raggiunta tale prova. Costituendo l'artigiano una figura giuridica a sè stante, nettamente distinta dalle altre categorie di imprenditori, per la funzione preminente svolta dal lavoro sul capitale, è naturale che non gli si possa estendere, "sic et simpliciter", il trattamento presuntivo, in tema di maggior danno, riservato agli imprenditori commerciali;
a meno che egli, per l'organizzazione e l'espansione dell'impresa, non industrializzi la sua produzione (art. 2195 comma 1^ n. 1 c.c.), conferendo al suo guadagno, normalmente modesto, i caratteri del profitto.
Orbene, lo stesso ricorrente nulla precisa circa le dimensioni e il volume di affari della sua attività di muratore, ne' deduce che la Corte abbia trascurato, nella sua valutazione, concreti elementi di fatto indicativi dell'esistenza di una vera e propria impresa commerciale, normalmente bisognosa di capitali da investire nel ciclo produttivo, e perciò, abitualmente, di prestiti bancari;
ma, oltre a contestare il giudizio di irrilevanza probatoria dei documenti prodotti incensurabilmente espresso dalla Corte di rinvio, si limita ad allegare la propria qualità di "imprenditore", senza altre specificazioni, così peraltro eludendo, con critiche non puntuali, la vera "ratio decidendi", sul punto, della sentenza impugnata. Anche i residui motivi del ricorso principale sono privi di pregio.
Quanto al terzo, dalla lettura della comparsa di risposta del giudizio di rinvio è facile desumere che la IG, in quella sede, non si limitò a chiedere la restituzione dei 15 milioni pagati a titolo di rivalutazione monetaria in base alla sentenza poi cassata (in realtà lire 15.531.000, avendo la Corte d'Appello rivalutato a lire 45.531.000 il capitale di lire 30.000.000, pari a un terzo del totale indennizzo), ma, sia pure suggerendo in dettaglio personali criteri di calcolo, chiese alla Corte di rinvio, in generale, di "eseguire determinati conteggi sul dare ed avere delle parti (...), avendo (...) subito un pignoramento immobiliare (...), esecuzione (...) terminata (...) con il pagamento di lire 88.800.000"; per poi concludere, in termini quanto mai ampi, con la richiesta di 'eseguire i conteggi assegnando le somme dovute a favore di tutte le parti con i relativi interessi fino al momento del pagamento di lire 88.800.000', dicendosi disposta a pagare" l'eventuale differenza se dovuta".
La Corte, cogliendo l'autentico significato di queste istanze, volte ad ottenere la completa definizione dei rapporti di dare ed avere, ha proceduto ad una semplice operazione contabile, contrapponendo il debito della IG (lire 72.000.000, con gli interessi legali fino al soddisfo, a decorrere dalla riscossione del 13 ottobre 1983) al debito restitutorio dei AN e D'EN (lire 88.800.000, riscosse il 26 aprile 1994, all'esito dell'esecuzione forzata promossa sulla base della sentenza del 1990, maggiorate degli interessi legali da tale data fino al saldo), estinguendoli per le quantità corrispondenti e affermando il diritto dei AN e D'EN "ad incassare, in concreto, la differenza tra le, due somme sopra citate, dopo aver calcolato sia per l'una che per l'altra l'incidenza, in aumento, dei rispettivi interessi". Appurato così che il giudice "a quo" non è incorso nella denunciata ultrapetizione, si può passare all'esame delle molteplici censure racchiuse nel secondo motivo.
È bene premettere che la parte la quale si avvalga con esito favorevole dell'art. 389 c.p.c. dev'essere ripristinata nella stessa situazione preesistente alla sentenza cassata, in quanto la sentenza di annullamento le conferisce direttamente il diritto alla restituzione di ciò di cui venne privata in base a un titolo poi caducato, la cui rescissione opera "ex tunc".
Alla luce di tale principio resta smentita la tesi, sostenuta dai ricorrenti, che la s orma di lire 88.800.000 a suo tempo riscossa possa considerarsi come un "acconto" sul maggior importo risultato dovuto all'esito del giudizio di rinvio, proprio perché quel pagamento, venendo retroattivamente a mancare di base giuridica, non può produrre alcun effetto, nemmeno parzialmente estintivo dell'obbligazione della IG. Esso è insomma un pagamento divenuto, con la rimozione del titolo, invalido per l'intero, "tamquam non esset", sicché parlare di "acconto sul maggiore importo dovuto" contrasta con gli effetti immediatamente restitutori della sentenza di annullamento. Non vi è pertanto alcuna somma che i AN e D'EN avessero "comunque diritto di percepire", perché il loro diritto, fondato su un titolo rescindibile e di fatto rescisso, è venuto meno, determinandosi cosi, "ex post", l'illegittimità di quell'intera attribuzione patrimoniale, anche se poi il giudizio di rinvio si sia concluso con la condanna della stessa parte (la IG) al pagamento di una somma maggiore. Ovvia conseguenza è che gli interessi dovevano necessariamente decorrere, come esattamente ha disposto la Corte d'Appello, sull'intera somma di lire 88.800.000 e dal momento della sua riscossione in sede esecutiva (26 aprile 1994).
È infatti giurisprudenza costante che l'azione diretta alla restituzione (ai sensi dell'art. 389 c.p.c.) delle somme percepite in base a sentenza di appello poi cassata non soggiace alla disciplina della "condictio indebiti" (art. 2033 c.c.), sorgendo il diritto alla restituzione direttamente dalla riforma della sentenza già costituente titolo delle attribuzioni venute meno definitivamente ed "ex tunc" per effetto della sentenza di cassazione;
sicché, non rilevando lo stato soggettivo di buona o mala fede dell'"accipiens", gli interessi dovuti sulle somme corrisposte in esecuzione della sentenza cassata decorrono dal giorno del pagamento anziché dalla domanda di restituzione (Cass. 18 settembre 1995 n. 9863; 29 marzo 1994 n. 3078; 3 aprile 1993 n. 4037) . Va ricordato a questo punto l'altro principio secondo cui la pronuncia di restituzione della somma che una parte abbia pagato in forza di una sentenza poi cassata può essere omessa dal giudice di rinvio quando questi, con la sentenza che definisce il relativo giudizio, ponga nuovamente in essere il titolo giustificativo di detto pagamento, condannando la medesima parte al versamento di una somma pari o superiore (Cass. 13 febbraio 1999 n. 1210; 6 dicembre 1984 n. 6421). In ipotesi del genere l'omissione della condanna alla restituzione è una facoltà ("può essere omessa") e non un obbligo del giudice di rinvio, e dunque la tesi che vorrebbe ammettere la condanna alla restituzione solo qualora il giudizio di rinvio si concluda con l'accertamento della totale inesistenza dell'obbligazione non ha fondamento giuridico, anche se, in ogni altro caso, si preferirà, per ragioni di economia processuale, emettere condanna per la differenza dovuta dall'una o dall'altra parte. Basta tutta via rilevare, nel caso in esame, che la Corte d'Appello, di fatto, non ha condannato i AN e la D'EN a restituire alcunché, ma, come già detto, secondo le istanze della IG, ha solo provveduto ad un conguaglio, all'esito di una semplice operazione contabile di compensazione delle opposte partite debitorie, comprensive del capitale e degli interessi. In conformità dell'effetto immediatamente e totalmente ripristinatorio della cassazione della sentenza di appello in forza della quale si è proceduto all'esecuzione forzata, non v'è dubbio che debbano formare oggetto di restituzione, ai sensi dell'art. 389 c.p.c. (e, nella specie, di semplice addebito contabile ai percipienti AN e D'EN) anche le spese sostenute dai creditori, e rimborsate dall'espropriata, per aver agito, a proprio rischio, "in executivis", sulla base di un titolo rescindibile, giacché, caducato il diritto di procedere all'esecuzione forzata, non si giustifica più, "ex tunc", neppure quella accessoria attribuzione patrimoniale. Del resto, per regola generale, le pretese restitutorie da far valere ai sensi dell'art. 389 c.p.c. non sono, restrittivamente, solo quelle derivanti direttamente dall'annullamento della sentenza, ma anche, in senso lato, quelle ricollegantisi, sia pure in modo indiretto, alla sopravvenuta inefficacia del provvedimento impugnato.
È fuor di luogo dunque, per la totale difformità delle fattispecie, il richiamo dei ricorrenti all'art. 653 c.p.c., dovendo piuttosto applicarsi il diverso principio valido nel caso di integrale accoglimento dell'opposizione, cui conseguono l'eliminazione del decreto ingiuntivo e la caducazione di tutti gli atti esecutivi compiuti.
Atteso il rigetto di entrambi i ricorsi, stimasi compensare tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2001