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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 09/04/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Gop dott. Corrado
Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2978 / 2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, promossa da
nato in [...] il giorno 14.4.1971 CF , rapp.to e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv Ferdinando Manenti;
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano
Resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta che qui si intende integralmente trascritto.
Svolgimento del processo
Si omette l'esposizione dell'oggetto del processo non più richiesta dalla nuova formulazione dell'art. 132 c.p.c. (introdotta dall'art. 45, comma 17, L.69/09).
Pagina 1 Motivi della decisione
Sugli ANF
Preso atto dell'avvenuto pagamento delle somme richieste in ricorso per come dichiarato da parte ricorrente con le note del 29.12.2020
Ritenuto che tale circostanza costituisce evento sopravvenuto idoneo a rendere vana la chiesta pronuncia giudiziale
Pertanto per la somma di cui sopra va dichiarata cessata la materia del contendere.
Sull'indennità di disoccupazione.
ha dimostrato documentalmente che la stessa non è stata erogata, operando una CP_1
compensazione, per effetto della esistenza di indebiti generatisi per pagamento in parte non dovuto della DSAgr sia del 2012 che del 2016.
Tale indebito è derivato dalla cancellazione di n. 50 giornate per il 2012 - pubblicata dal
10/03/2017 al 25/03/2017 sul sito dell' con 4° elenco nominativo di variazione del CP_1
Comune di Ragusa – e di n. 51 giornate per il 2016 –pubblicata dal 10/03/2019 al
25/03/2019 con il 4° elenco di variazione del comune di Comiso, come risulta dalla
CP_ documentazione depositata da
Tali cancellazioni, sono divenute definitive ex art. 22 D.L. 7/1970, e sono state adottate per l'annullamento di rapporti di lavoro a seguito di ispezioni presso le ditte pretese
CP_ datrici di lavoro (v. docc. 7 e 8 comparsa .
Sul punto peraltro il ricorrente non ha mosso alcuna contestazione.
CP_ Ne deriva che correttamente ha operato la compensazione in oggetto e nulla pertanto è dovuto al ricorrente a titolo di indennità di disoccupazione
Per i motivi sopra esposti il ricorso non può trovare accoglimento in ordine alla chiesta indennità di disoccupazione
Le spese, stante il tenore della motivazione, possono essere compensate
Pagina 2
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
dichiara cessata la materia del contendere con riferimento agli ANF
rigetta il ricorso con riferimento all'indennità di disoccupazione agricola
Compensa le spese tra le parti
Così deciso in Ragusa il 9.4.2025
Il Giudice Gop
Dott Corrado Celeste
Pagina 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Gop dott. Corrado
Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2978 / 2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, promossa da
nato in [...] il giorno 14.4.1971 CF , rapp.to e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv Ferdinando Manenti;
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano
Resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta che qui si intende integralmente trascritto.
Svolgimento del processo
Si omette l'esposizione dell'oggetto del processo non più richiesta dalla nuova formulazione dell'art. 132 c.p.c. (introdotta dall'art. 45, comma 17, L.69/09).
Pagina 1 Motivi della decisione
Sugli ANF
Preso atto dell'avvenuto pagamento delle somme richieste in ricorso per come dichiarato da parte ricorrente con le note del 29.12.2020
Ritenuto che tale circostanza costituisce evento sopravvenuto idoneo a rendere vana la chiesta pronuncia giudiziale
Pertanto per la somma di cui sopra va dichiarata cessata la materia del contendere.
Sull'indennità di disoccupazione.
ha dimostrato documentalmente che la stessa non è stata erogata, operando una CP_1
compensazione, per effetto della esistenza di indebiti generatisi per pagamento in parte non dovuto della DSAgr sia del 2012 che del 2016.
Tale indebito è derivato dalla cancellazione di n. 50 giornate per il 2012 - pubblicata dal
10/03/2017 al 25/03/2017 sul sito dell' con 4° elenco nominativo di variazione del CP_1
Comune di Ragusa – e di n. 51 giornate per il 2016 –pubblicata dal 10/03/2019 al
25/03/2019 con il 4° elenco di variazione del comune di Comiso, come risulta dalla
CP_ documentazione depositata da
Tali cancellazioni, sono divenute definitive ex art. 22 D.L. 7/1970, e sono state adottate per l'annullamento di rapporti di lavoro a seguito di ispezioni presso le ditte pretese
CP_ datrici di lavoro (v. docc. 7 e 8 comparsa .
Sul punto peraltro il ricorrente non ha mosso alcuna contestazione.
CP_ Ne deriva che correttamente ha operato la compensazione in oggetto e nulla pertanto è dovuto al ricorrente a titolo di indennità di disoccupazione
Per i motivi sopra esposti il ricorso non può trovare accoglimento in ordine alla chiesta indennità di disoccupazione
Le spese, stante il tenore della motivazione, possono essere compensate
Pagina 2
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
dichiara cessata la materia del contendere con riferimento agli ANF
rigetta il ricorso con riferimento all'indennità di disoccupazione agricola
Compensa le spese tra le parti
Così deciso in Ragusa il 9.4.2025
Il Giudice Gop
Dott Corrado Celeste
Pagina 3