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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/11/2025, n. 6796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6796 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
RG 4093/2020
SENTENZA
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte in persona dei signori magistrati dott.ssa Silvia Di Matteo - presidente dott. Paolo Andrea Taviano – consigliere avv. M.Teresa Laurito – cons. aus. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4093 dell'anno 2020
SENTENZA
Oggetto: Somministrazione;
Conclusioni: Come da scritti difensivi delle parti in atti
TRA
- on sede in Roma, via Monzambano n.10 (c.f.: ) in CP_1 P.IVA_1
persona del legale rapp. p.t. rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, dagli Avv. Paola GRASSI ( ) pec: C.F._1
Elisa LA PORTA Email_1
( ); pec: C.F._2 Email_2
Claudio RE ( , pec: C.F._3
i quali dichiarano di voler Email_3
ricevere ogni comunicazione agli anzidetti indirizzi di posta elettronica certificata;
APPELLANTE
E - , società a socio unico, con sede Controparte_2
in Roma in viale Regina Margherita n 125 (P.I.: ) in persona del P.IVA_2
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv.
NO LL (c.f.: ) ed elettivamente C.F._4
domiciliata presso il suo studio legale, in Roma, in via Alessandria n.208 giusta procura notarile in atti;
APPELLATA
- persona del Presidente del CdA, legale rapp. p.t. Controparte_3
corrente in Milano in via San Prospero n. 4 (P.I.: ) rappresentata e P.IVA_3
difesa in giudizio dall'Avv. NO Cardarelli (c.f.:
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._4
legale in Roma, via Alessandria n. 208, come da procura notarile in atti;
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 7 ottobre 2016, l' ha proposto opposizione al CP_1
decreto ingiuntivo n. R.G. 50114/2016 emesso dal Tribunale di Roma il 15 luglio 2016 contenente l'ingiunzione di pagamento a favore di per un Controparte_4
ammontare di euro 128.682,55 oltre alle spese della procedura chiedendone la revoca e proponendo, al contempo, domanda riconvenzionale di garanzia e manleva nei confronti della Provincia di Asti, di cui chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa.
Si costituiva in giudizio il contestando interamente Controparte_5
le pretese avversarie concludendo per il rigetto dell'opposizione e per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale, non autorizzava la chiamata in causa del terzo e, disattesa l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto, disponeva CTU al fine di accertare l'effettivo rapporto di dare/avere tra le parti;
precisate le conclusioni all'udienza del 14 giugno 2016 e concessi i termini di cui all'art. 190 cpc la causa veniva decisa con il rigetto dell'opposizione e la conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto con la condanna, altresì, alle spese del giudizio di opposizione.
Va altresì evidenziato che risulta dagli atti del giudizio di primo grado che, nelle more del procedimento giudiziale, con atto del 9 novembre 2018 a rogito notaio di Per_1
Roma, ha ceduto i crediti (fra cui quello vantato erso Controparte_5
alla (cfr. doc. all. n. 3 fasc. di primo grado), pure costituita. CP_1 Controparte_6
Con atto di citazione del 23 luglio 2020 ha impugnato l'anzidetta decisione CP_1
del Tribunale di Roma (sentenza n, 22574/2019) ritenendola ingiusta ed illegittima per i seguenti motivi:
1° MOTIVO : “Violazione di legge. Difetto di legittimazione passiva di ”. CP_1
2° MOTIVO :” Difetto di motivazione ex art132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.”;
3° MOTIVO : “Violazione di legge- art. 1193 e ss. cc- Difetto di istruttoria . Violazione del principio di cui all'art.2697 c.c. Onus probandi incunbit ei qui dicit”; chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- Rigetto di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
- Riforma della sentenza gravata con eventuale rimessione degli atti dinanzi al
Giudice di prime cure per la rinnovazione del giudizio e delle operazioni peritali;
- Con condanna delle parti appellate, ciascuna per quanto di ragione, alla restituzione degli importi medio tempore corrisposti da in esecuzione della CP_1
sentenza del Tribunale;
- Con vittoria delle spese del giudizio,
Con comparse del 26 ottobre 2020 e del 5 novembre 2020 si sono costituite in giudizio, rispettivamente, le società ed il Controparte_7 Controparte_5
contestando ogni avversa pretesa e chiedendo il rigetto
[...]
dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza del quattro dicembre 2024, tenutasi in trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti il Collegio ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc per memorie e repliche. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Con il primo motivo di doglianza l'appellante reitera la richiesta di autorizzazione ad integrare il contraddittorio nei confronti della Provincia di Asti sul presupposto della doverosità, di quest'ultima, al pagamento della energia somministrata da cui è inizialmente Controparte_8
succeduta l'appellata ed in seguito la Controparte_9 CP_6
.
[...]
Rileva la Corte che la puntuale disamina degli atti e documenti di causa, diversamente da quanto prospettato da non ricorre nel caso di CP_1
specie, l'ipotesi di litisconsorzio necessario bensì facoltativo
Il costante orientamento giurisprudenziale ritiene che “la contestazione della legittimazione passiva da parte del convenuto, con l'indicazione di un terzo quale soggetto effettivamente legittimato, danno luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, dal quale deriva a carico del
Giudice solo la facoltà, non sindacabile in sede di gravame, presupponendo una valutazione discrezionale di ordinare la chiamata in causa del terzo, ai sensi dell'art. 107 cpc”. Ed infatti, la chiamata in causa di un terzo (che è ipotesi del tutto diversa dall'ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 cpc) è rimessa alla valutazione del Giudice in ordine alla opportunità di estendere il contraddittorio ad altro soggetto e rimane pertanto circoscritta al giudizio di primo grado con la conseguenza che se ha ritenuto di non autorizzarla, il Giudice di appello non può decidere in senso contrario né valutare l'operato del primo Giudicante.
La richiesta va pertanto rigettata.
Afferma ancora l'odierna appellante di non essere tenuta al pagamento delle somme ingiunte sul presupposto che, a partire dal 16 aprile 2007, il tratto di strada al cui servizio erano posti i punti di consegna della energia somministrati da sarebbe stato trasferito alla Controparte_8
Provincia di Asti richiamando, per la prima volta, il contenuto del decreto del Presidente del Consiglio del 21 febbraio 2000 così, di fatto, introducendo un elemento nuovo in grado di appello che incontra le preclusioni di cui all'art. 345 c.p.c.
In ogni caso, oltre alla assorbente rilevata inammissibilità è comunque irrilevante il richiamo dell'appellante in quanto, in assenza del consenso della somministratrice, l'invocato Decreto del presidente del Consiglio non avrebbe potuto imporre ad la cessione in favore Controparte_8
della Provincia di Asti del contratto di somministrazione concluso con così come alla nominata Provincia non poteva vedersi imporre CP_1
l'onere di rendersi cessionaria del contratto in essere.
Correttamente il Tribunale ha ritenuto incontestato e pacifico tra le parti l'assenza di qualsivoglia atto di voltura del contratto di somministrazione in favore della Provincia di Asti (sul punto cfr. comunicazione del 29 gennaio 2008 con la quale l'ente territoriale escludeva che la gestione della variante comprendesse anche delle forniture di energia Parte_1
elettrica) così come è pacifico che non ebbe mai a richiedere la CP_1
cessazione della fornitura con suggello dei punti di consegna, con il conseguente perdurare del rapporto contrattuale in essere tra le parti in causa.
Ma vi è di più. Si evince dagli atti che è la stessa ad incorrere in CP_1
contraddizione laddove, pur asserendo che la cessione del contratto si sarebbe verificata ex lege, ripetutamente sollecita la Provincia di Asti a chiedere ad la cessione dello stesso contratto così Controparte_8
escludendo qualsiasi convinzione di una presunta successione ex lege nel rapporto contrattuale. Ed è la stessa Provincia di Asti ad affermare che nel periodo di riferimento aveva preso in consegna il tratto di strada in via provvisoria in attesa del completamento della procedura amministrativa per il trasferimento in proprio favore della proprietà dello stesso tratto di strada contestando che, nelle more, essa fosse tenuta a rendersi cessionaria del contratto di somministrazione. Tali affermazioni trovano conferma proprio nella documentazione prodotta da doc n. 11 fascicolo di 1°grado) laddove, CP_1
nel verbale del 16.04.2007, si legge: “il presente atto non costituisce accettazione dei lavori o, ad alcun titolo presa in consegna definitiva dell'opera……”.
D'altronde non vi è nessuna prova (volendo prescindere dal contenuto dei CP_1 verbali in atti) che l territoriale si sia fatto carico della manutenzione del tratto di strada in epoca precedente al trasferimento della proprietà in proprio favore né risulta che prima dell'introduzione del giudizio di CP_1
opposizione, abbia mai contestato il proprio obbligo al pagamento delle fatture limitandosi semplicemente ad evidenziare che i contratti di somministrazione avrebbero dovuto essere ceduti, in futuro, alla Provincia di Asti senza però provvedere a recedere dal contratto di somministrazione in forza al quale sono state emesse le fatture in contestazione.
Tali doglianze risultano infondate e vanno disattese.
Proseguendo nella disamina delle censure rivolte alla gravata decisione,
l'appellante lamenta che il primo Giudicante non abbia accolto la eccezione di intervenuto pagamento di alcune delle fatture alla base del decreto ingiuntivo opposto.
L'istruttoria del giudizio di primo grado ed in particolare le risultanze della CTU contabile smentisce le affermazioni di determinando il CP_1
Tribunale a ritenere dovute le somme pretese nel ricorso introduttivo. La documentazione esaminata è idonea a di mostrare che il pagamento effettuato da per un importo di euro 165.803,37 è stato imputato da CP_1
a soddisfo di altre fatture delle quali l'allora opponente Controparte_8
non ha dato prova di aver pagato e peraltro, anche tale eccezione è nuova e come tale è inammissibile.
Non risulta infatti, prima d'ora, alcuna imputazione da parte di alle CP_1
fatture oggetto del decreto ingiuntivo tant'è che il CTU ha confermato la ricostruzione dei rapporti (dare/avere) prospettata da Controparte_8
concludendo che laddove il Tribunale avesse ritenuto (per come ha poi effettivamente deciso) che l'opponente dovesse provvedere al CP_1
pagamento dei prelievi effettuati dopo il 16 aprile 2007, la stessa era tenuta al pagamento delle fatture per cui è causa essendo stato, il pagamento indicato, imputato a soddisfo di altre fatture rispetto a quelle oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo.
Non vi sono motivi per disattendere tale ricostruzione contabile né risulta che abbia dato prova dell'avvenuto pagamento delle fatture (diverse CP_1
da quelle del d.i.) a cui ha imputato le somme ricevute e Controparte_8
pertanto il Collegio ritiene che anche sotto questo profilo ogni censura è infondata.
Quanto alle motivazioni della sentenza di primo grado ogni censura è infondata stante la puntuale istruttoria operata dal Tribunale anche attraverso l'attenta e puntuale analisi e valutazione della copiosa documentazione versata in atti oltre che dalle risultanze della CTU che ha determinato il Giudice a condividerne e fare proprie le conclusioni basate su inconfutabili dati tecnici/contabili.
Per le valutazioni sopra espresse la Corte ritiene l'appello infondato e lo respinge confermando integralmente la sentenza di primo grado Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico dell'appellante che è tenuto altresì a corrispondere l'ulteriore contributo unificato a norma di legge.
P.Q.M.
LA CORTE
- Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
- Condanna l in persona del legale rappresentante p.t. a CP_1
rifondere alle parti appellate le spese del grado liquidate in euro
8.500,00 (per ciascuna) oltre le spese generali nella misura di legge ed accessori (CPA ed IVA se dovuta);
- Ricorrono i presupposti di legge per la debenza in capo all'appellante di ulteriore contributo unificato nella misura di legge. CP_1
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 settembre
2025.
Il Giudice Aus. Relatore
Avv. Maria Teresa Laurito
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Di Matteo
SENTENZA
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte in persona dei signori magistrati dott.ssa Silvia Di Matteo - presidente dott. Paolo Andrea Taviano – consigliere avv. M.Teresa Laurito – cons. aus. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4093 dell'anno 2020
SENTENZA
Oggetto: Somministrazione;
Conclusioni: Come da scritti difensivi delle parti in atti
TRA
- on sede in Roma, via Monzambano n.10 (c.f.: ) in CP_1 P.IVA_1
persona del legale rapp. p.t. rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, dagli Avv. Paola GRASSI ( ) pec: C.F._1
Elisa LA PORTA Email_1
( ); pec: C.F._2 Email_2
Claudio RE ( , pec: C.F._3
i quali dichiarano di voler Email_3
ricevere ogni comunicazione agli anzidetti indirizzi di posta elettronica certificata;
APPELLANTE
E - , società a socio unico, con sede Controparte_2
in Roma in viale Regina Margherita n 125 (P.I.: ) in persona del P.IVA_2
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv.
NO LL (c.f.: ) ed elettivamente C.F._4
domiciliata presso il suo studio legale, in Roma, in via Alessandria n.208 giusta procura notarile in atti;
APPELLATA
- persona del Presidente del CdA, legale rapp. p.t. Controparte_3
corrente in Milano in via San Prospero n. 4 (P.I.: ) rappresentata e P.IVA_3
difesa in giudizio dall'Avv. NO Cardarelli (c.f.:
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._4
legale in Roma, via Alessandria n. 208, come da procura notarile in atti;
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 7 ottobre 2016, l' ha proposto opposizione al CP_1
decreto ingiuntivo n. R.G. 50114/2016 emesso dal Tribunale di Roma il 15 luglio 2016 contenente l'ingiunzione di pagamento a favore di per un Controparte_4
ammontare di euro 128.682,55 oltre alle spese della procedura chiedendone la revoca e proponendo, al contempo, domanda riconvenzionale di garanzia e manleva nei confronti della Provincia di Asti, di cui chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa.
Si costituiva in giudizio il contestando interamente Controparte_5
le pretese avversarie concludendo per il rigetto dell'opposizione e per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale, non autorizzava la chiamata in causa del terzo e, disattesa l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto, disponeva CTU al fine di accertare l'effettivo rapporto di dare/avere tra le parti;
precisate le conclusioni all'udienza del 14 giugno 2016 e concessi i termini di cui all'art. 190 cpc la causa veniva decisa con il rigetto dell'opposizione e la conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto con la condanna, altresì, alle spese del giudizio di opposizione.
Va altresì evidenziato che risulta dagli atti del giudizio di primo grado che, nelle more del procedimento giudiziale, con atto del 9 novembre 2018 a rogito notaio di Per_1
Roma, ha ceduto i crediti (fra cui quello vantato erso Controparte_5
alla (cfr. doc. all. n. 3 fasc. di primo grado), pure costituita. CP_1 Controparte_6
Con atto di citazione del 23 luglio 2020 ha impugnato l'anzidetta decisione CP_1
del Tribunale di Roma (sentenza n, 22574/2019) ritenendola ingiusta ed illegittima per i seguenti motivi:
1° MOTIVO : “Violazione di legge. Difetto di legittimazione passiva di ”. CP_1
2° MOTIVO :” Difetto di motivazione ex art132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.”;
3° MOTIVO : “Violazione di legge- art. 1193 e ss. cc- Difetto di istruttoria . Violazione del principio di cui all'art.2697 c.c. Onus probandi incunbit ei qui dicit”; chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- Rigetto di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
- Riforma della sentenza gravata con eventuale rimessione degli atti dinanzi al
Giudice di prime cure per la rinnovazione del giudizio e delle operazioni peritali;
- Con condanna delle parti appellate, ciascuna per quanto di ragione, alla restituzione degli importi medio tempore corrisposti da in esecuzione della CP_1
sentenza del Tribunale;
- Con vittoria delle spese del giudizio,
Con comparse del 26 ottobre 2020 e del 5 novembre 2020 si sono costituite in giudizio, rispettivamente, le società ed il Controparte_7 Controparte_5
contestando ogni avversa pretesa e chiedendo il rigetto
[...]
dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza del quattro dicembre 2024, tenutasi in trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti il Collegio ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc per memorie e repliche. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Con il primo motivo di doglianza l'appellante reitera la richiesta di autorizzazione ad integrare il contraddittorio nei confronti della Provincia di Asti sul presupposto della doverosità, di quest'ultima, al pagamento della energia somministrata da cui è inizialmente Controparte_8
succeduta l'appellata ed in seguito la Controparte_9 CP_6
.
[...]
Rileva la Corte che la puntuale disamina degli atti e documenti di causa, diversamente da quanto prospettato da non ricorre nel caso di CP_1
specie, l'ipotesi di litisconsorzio necessario bensì facoltativo
Il costante orientamento giurisprudenziale ritiene che “la contestazione della legittimazione passiva da parte del convenuto, con l'indicazione di un terzo quale soggetto effettivamente legittimato, danno luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, dal quale deriva a carico del
Giudice solo la facoltà, non sindacabile in sede di gravame, presupponendo una valutazione discrezionale di ordinare la chiamata in causa del terzo, ai sensi dell'art. 107 cpc”. Ed infatti, la chiamata in causa di un terzo (che è ipotesi del tutto diversa dall'ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 cpc) è rimessa alla valutazione del Giudice in ordine alla opportunità di estendere il contraddittorio ad altro soggetto e rimane pertanto circoscritta al giudizio di primo grado con la conseguenza che se ha ritenuto di non autorizzarla, il Giudice di appello non può decidere in senso contrario né valutare l'operato del primo Giudicante.
La richiesta va pertanto rigettata.
Afferma ancora l'odierna appellante di non essere tenuta al pagamento delle somme ingiunte sul presupposto che, a partire dal 16 aprile 2007, il tratto di strada al cui servizio erano posti i punti di consegna della energia somministrati da sarebbe stato trasferito alla Controparte_8
Provincia di Asti richiamando, per la prima volta, il contenuto del decreto del Presidente del Consiglio del 21 febbraio 2000 così, di fatto, introducendo un elemento nuovo in grado di appello che incontra le preclusioni di cui all'art. 345 c.p.c.
In ogni caso, oltre alla assorbente rilevata inammissibilità è comunque irrilevante il richiamo dell'appellante in quanto, in assenza del consenso della somministratrice, l'invocato Decreto del presidente del Consiglio non avrebbe potuto imporre ad la cessione in favore Controparte_8
della Provincia di Asti del contratto di somministrazione concluso con così come alla nominata Provincia non poteva vedersi imporre CP_1
l'onere di rendersi cessionaria del contratto in essere.
Correttamente il Tribunale ha ritenuto incontestato e pacifico tra le parti l'assenza di qualsivoglia atto di voltura del contratto di somministrazione in favore della Provincia di Asti (sul punto cfr. comunicazione del 29 gennaio 2008 con la quale l'ente territoriale escludeva che la gestione della variante comprendesse anche delle forniture di energia Parte_1
elettrica) così come è pacifico che non ebbe mai a richiedere la CP_1
cessazione della fornitura con suggello dei punti di consegna, con il conseguente perdurare del rapporto contrattuale in essere tra le parti in causa.
Ma vi è di più. Si evince dagli atti che è la stessa ad incorrere in CP_1
contraddizione laddove, pur asserendo che la cessione del contratto si sarebbe verificata ex lege, ripetutamente sollecita la Provincia di Asti a chiedere ad la cessione dello stesso contratto così Controparte_8
escludendo qualsiasi convinzione di una presunta successione ex lege nel rapporto contrattuale. Ed è la stessa Provincia di Asti ad affermare che nel periodo di riferimento aveva preso in consegna il tratto di strada in via provvisoria in attesa del completamento della procedura amministrativa per il trasferimento in proprio favore della proprietà dello stesso tratto di strada contestando che, nelle more, essa fosse tenuta a rendersi cessionaria del contratto di somministrazione. Tali affermazioni trovano conferma proprio nella documentazione prodotta da doc n. 11 fascicolo di 1°grado) laddove, CP_1
nel verbale del 16.04.2007, si legge: “il presente atto non costituisce accettazione dei lavori o, ad alcun titolo presa in consegna definitiva dell'opera……”.
D'altronde non vi è nessuna prova (volendo prescindere dal contenuto dei CP_1 verbali in atti) che l territoriale si sia fatto carico della manutenzione del tratto di strada in epoca precedente al trasferimento della proprietà in proprio favore né risulta che prima dell'introduzione del giudizio di CP_1
opposizione, abbia mai contestato il proprio obbligo al pagamento delle fatture limitandosi semplicemente ad evidenziare che i contratti di somministrazione avrebbero dovuto essere ceduti, in futuro, alla Provincia di Asti senza però provvedere a recedere dal contratto di somministrazione in forza al quale sono state emesse le fatture in contestazione.
Tali doglianze risultano infondate e vanno disattese.
Proseguendo nella disamina delle censure rivolte alla gravata decisione,
l'appellante lamenta che il primo Giudicante non abbia accolto la eccezione di intervenuto pagamento di alcune delle fatture alla base del decreto ingiuntivo opposto.
L'istruttoria del giudizio di primo grado ed in particolare le risultanze della CTU contabile smentisce le affermazioni di determinando il CP_1
Tribunale a ritenere dovute le somme pretese nel ricorso introduttivo. La documentazione esaminata è idonea a di mostrare che il pagamento effettuato da per un importo di euro 165.803,37 è stato imputato da CP_1
a soddisfo di altre fatture delle quali l'allora opponente Controparte_8
non ha dato prova di aver pagato e peraltro, anche tale eccezione è nuova e come tale è inammissibile.
Non risulta infatti, prima d'ora, alcuna imputazione da parte di alle CP_1
fatture oggetto del decreto ingiuntivo tant'è che il CTU ha confermato la ricostruzione dei rapporti (dare/avere) prospettata da Controparte_8
concludendo che laddove il Tribunale avesse ritenuto (per come ha poi effettivamente deciso) che l'opponente dovesse provvedere al CP_1
pagamento dei prelievi effettuati dopo il 16 aprile 2007, la stessa era tenuta al pagamento delle fatture per cui è causa essendo stato, il pagamento indicato, imputato a soddisfo di altre fatture rispetto a quelle oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo.
Non vi sono motivi per disattendere tale ricostruzione contabile né risulta che abbia dato prova dell'avvenuto pagamento delle fatture (diverse CP_1
da quelle del d.i.) a cui ha imputato le somme ricevute e Controparte_8
pertanto il Collegio ritiene che anche sotto questo profilo ogni censura è infondata.
Quanto alle motivazioni della sentenza di primo grado ogni censura è infondata stante la puntuale istruttoria operata dal Tribunale anche attraverso l'attenta e puntuale analisi e valutazione della copiosa documentazione versata in atti oltre che dalle risultanze della CTU che ha determinato il Giudice a condividerne e fare proprie le conclusioni basate su inconfutabili dati tecnici/contabili.
Per le valutazioni sopra espresse la Corte ritiene l'appello infondato e lo respinge confermando integralmente la sentenza di primo grado Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico dell'appellante che è tenuto altresì a corrispondere l'ulteriore contributo unificato a norma di legge.
P.Q.M.
LA CORTE
- Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
- Condanna l in persona del legale rappresentante p.t. a CP_1
rifondere alle parti appellate le spese del grado liquidate in euro
8.500,00 (per ciascuna) oltre le spese generali nella misura di legge ed accessori (CPA ed IVA se dovuta);
- Ricorrono i presupposti di legge per la debenza in capo all'appellante di ulteriore contributo unificato nella misura di legge. CP_1
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 settembre
2025.
Il Giudice Aus. Relatore
Avv. Maria Teresa Laurito
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Di Matteo