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Sentenza 17 maggio 2024
Sentenza 17 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 17/05/2024, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2970/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice rel. dott. ssa Marta Guadalupi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22 novembre 2023 da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata nella Via Roma n. 40, presso Parte_1 C.F._1
e nello studio dell'Avv. Roberto Risi (C.F. ), il quale la rappresenta assiste e C.F._2
difende in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliato nella via XX Settembre n°68 CP_1 C.F._3 presso lo studio dell'avv. Filippo Carta (C.F. ) che lo rappresenta e difende giusta C.F._4
procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 16 aprile 2024
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 22 novembre 2023, ha convenuto Parte_1
in giudizio per ottenere la pronuncia di separazione personale dal coniuge con cui ebbe a CP_1
pagina 1 di 5 contrarre matrimonio in Padria (SS) in data 13.08.1998, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, anno 1998, parte I S, n. 1.
Premesso che dall'unione coniugale erano nati due figli: , ad Olbia il 28.07.2003, Persona_1
maggiorenne ed economicamente indipendente e in Roma il 28.04.2008, minorenne, ha Per_2
dedotto che, in costanza di matrimonio, non aveva mai svolto alcuna attività lavorativa, in quanto si era sempre dedicata a tempo pieno ad accudire il figlio disabile affetto da tetraparesi spastica che Per_2
necessitava di assistenza h24 e che per tale condizione percepiva una pensione di invalidità di Euro
512,00 circa.
Ha rappresentato di non avere una occupazione lavorativa e di vivere, unitamente ai due figli, presso la casa familiare di edilizia popolare sita in Padria (SS), Via Enrico Berlinguer n. 18, per la quale corrispondeva un canone mensile di Euro127,00, mentre, per contro, il resistente lavorava come CP_1
operatore ecologico percependo uno stipendio mensile di circa Euro 1.500,00.
Ha allegato che negli ultimi anni la convivenza tra i coniugi si era rivelata difficile a causa dei comportamenti violenti assunti di frequente dal circostanze che con il tempo avevano logorato il CP_1
rapporto coniugale facendo venir meno tra i coniugi qualsivoglia forma di comunione affettiva.
Ha lamentato che fin dai primi anni di vita del minore il padre aveva sempre mostrato un Per_2
profondo disinteresse nei confronti del figlio, che, in particolare, non si era mai occupato di assisterlo nonostante la sua disabilità e la conseguente necessità di assistenza h24, che, dall'interruzione della convivenza, in data 02.06.2023, egli non vedeva più il figlio né faceva richiesta di vederlo ed aveva omesso di adempire ai suoi obblighi di assistenza materiale, non provvedendo al versamento di alcun contributo per il mantenimento dello stesso, nonostante continuasse a percepire l'assegno unico per il nucleo familiare.
Ha concluso chiedendo:
“1) Dichiarare la separazione personale dei predetti coniugi, stabilendo che essi vivano separaticon
l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Attribuire il diritto di abitazione della casa coniugale sita in Padria (SS), Via Enrico Berlinguer
n.18 in favore della ricorrente, che vi continuerà ad abitare insieme al figlio minore;
Per_2
3) Stabilire l'affidamento del figlio in via esclusiva alla madre con Per_2 Parte_1
collocazione presso la stessa;
4) Disporre in capo al Sig. l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario del figlio CP_1
minore nella misura di euro 500,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie ed oltre all'intero assegno unico per il nucleo familiare;
pagina 2 di 5 5) Disciplinare l'eventuale diritto di visita paterno secondo giustizia ed in base alle eIGenze del minore;
6) Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e C.P.A. nella misura di legge”.
Si è costituito il resistente aderendo alla domanda di separazione e deducendo, con riguardo alle proprie capacità economiche, di essere stato assunto come operaio ecologico presso la Org_1 con sede in Cesena, società che si occupa dell'attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei
[...]
rifiuti, che svolgeva la propria attività lavorativa prevalentemente nel Comune di Padria, che percepiva la somma mensile di circa € 1.250,00.
Ha quindi dedotto di aver sempre vissuto con la moglie ed i figli (maggiorenne Parte_1 Per_1
ed economicamente indipendente) e (minorenne) presso la casa popolare in Padria, via Berlinguer Per_2
n.18.
Ha confermato che il figlio minore affetto da una grave disabilità (tetraparesi spastica) con totale Per_2
perdita di autonomia, necessitava di continua assistenza per compiere tutte le attività quotidiane con interventi medici e infermieristici ed ha riferito che in ragione di tale condizione, beneficiava del contributo e della misura denominata “Ritornare a casa” e “Disabilità gravissime” sostenuti dalla
Org_2
Ha rappresentato che la somma utilizzata per il potenziamento dell'assistenza a favore del figlio minore percepita dalla era di circa € 25.000,00, che veniva corrisposta ai IGg. e Per_2 Pt_1 CP_2 [...]
, sorella e fratello della ricorrente e che, in particolare, la ricorrente percepiva mensilmente, CP_3 salvo errore, la somma di € 700,00, mentre il fratello quella, salvo errore, di € 1.400,00. CP_3
Contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente ha asserito di non aver mai tenuto comportamenti violenti nei confronti della moglie, precisando che la denuncia della IG.ra ex art Pt_1
572 c.p., per maltrattamenti, era stata archiviata dal Gip.
Ha quindi concluso chiedendo:
“1) pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2) assegnare il diritto di abitazione della casa e dimora familiare - sita in Padria via Berlinguer n. 18 -
Per_ alla IG.ra , che ivi potrà abitare unitamente al figlio minore . Parte_1
Per_ 3) disporre l'affidamento condiviso del figlio minore , con assegnazione privilegiata di quest'ultimo presso la dimora e residenza della madre – di cui al punto che precede - con Parte_1 assegnazione a favore di quest'ultima dell'assegno unico.
4) Riconoscere e disciplinare, previo intervento dei servizi sociali e sanitari di Sassari, il diritto di visita del IG. in base allo stato di salute ed alle eIGenze del minore. CP_1
pagina 3 di 5 5) Stante la situazione di sovraindebitamento del IG. disporre che quest'ultimo non è CP_1
Per_ attualmente in grado di fornire un contributo economico a favore del figlio minore , considerato che quest'ultimo – sempre allo stato attuale – è adeguatamente assistito dalle misure di sostegno Org_ Org_ erogata dalla RAS, dalla pensione di invalidità e dall'assegno unico 6) Con compensazione delle spese di giudizio”.
All'udienza del 16 aprile 2024 i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno raggiunto un accordo aderendo alla proposta conciliativa del Giudice nei seguenti termini: affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore con collocazione presso la madre a cui viene Per_2
assegnata la casa coniugale in Padria, via Berlinguer n.18, il padre potrà vederlo e tenerlo con sé tutti i martedì e i venerdì dalle 16,30 alle 20,00, e a domeniche alternate dalle 10,00 alle 20.00, corresponsione da parte del della somma mensile di € 250,00 per il mantenimento del figlio CP_1
minore oltre rivalutazione Istat oltre il 50 % delle Spese Straordinarie secondo il protocollo CNF,
Assegno Unico erogato al 100 % alla Pt_1
La causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Quanto ai provvedimenti accessori ritiene questo Collegio che l'accordo delle parti, che hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice all'udienza del 19 febbraio 2024, debba trovare accoglimento, avendo le stesse regolato i reciproci rapporti patrimoniali, ed essendo le condizioni pattuite rispondenti e conformi nell'interesse del figlio minore in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue eIGenze.
Nulla osta, pertanto, a che lo stesso sia recepito dal Tribunale.
La natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la separazione personale dei coniugi, ( ), CP_1 CodiceFiscale_5
nato ad [...] il [...] e residente in [...], e , nata a [...] Parte_1
(SS) il 09.10.1976, (C.F. ), ivi residente in [...] C.F._1
che hanno contratto matrimonio in Padria in data 13 agosto 1998, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, anno 1998, parte I S, n. 1, alle condizioni sopra pagina 4 di 5 descritte da intendersi qui riportate, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Padria (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di conIGlio del 2 maggio 2024.
Il Presidente dott.ssa Maria Giuseppina Sanna
Il Giudice rel. dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice rel. dott. ssa Marta Guadalupi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22 novembre 2023 da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata nella Via Roma n. 40, presso Parte_1 C.F._1
e nello studio dell'Avv. Roberto Risi (C.F. ), il quale la rappresenta assiste e C.F._2
difende in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliato nella via XX Settembre n°68 CP_1 C.F._3 presso lo studio dell'avv. Filippo Carta (C.F. ) che lo rappresenta e difende giusta C.F._4
procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 16 aprile 2024
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 22 novembre 2023, ha convenuto Parte_1
in giudizio per ottenere la pronuncia di separazione personale dal coniuge con cui ebbe a CP_1
pagina 1 di 5 contrarre matrimonio in Padria (SS) in data 13.08.1998, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, anno 1998, parte I S, n. 1.
Premesso che dall'unione coniugale erano nati due figli: , ad Olbia il 28.07.2003, Persona_1
maggiorenne ed economicamente indipendente e in Roma il 28.04.2008, minorenne, ha Per_2
dedotto che, in costanza di matrimonio, non aveva mai svolto alcuna attività lavorativa, in quanto si era sempre dedicata a tempo pieno ad accudire il figlio disabile affetto da tetraparesi spastica che Per_2
necessitava di assistenza h24 e che per tale condizione percepiva una pensione di invalidità di Euro
512,00 circa.
Ha rappresentato di non avere una occupazione lavorativa e di vivere, unitamente ai due figli, presso la casa familiare di edilizia popolare sita in Padria (SS), Via Enrico Berlinguer n. 18, per la quale corrispondeva un canone mensile di Euro127,00, mentre, per contro, il resistente lavorava come CP_1
operatore ecologico percependo uno stipendio mensile di circa Euro 1.500,00.
Ha allegato che negli ultimi anni la convivenza tra i coniugi si era rivelata difficile a causa dei comportamenti violenti assunti di frequente dal circostanze che con il tempo avevano logorato il CP_1
rapporto coniugale facendo venir meno tra i coniugi qualsivoglia forma di comunione affettiva.
Ha lamentato che fin dai primi anni di vita del minore il padre aveva sempre mostrato un Per_2
profondo disinteresse nei confronti del figlio, che, in particolare, non si era mai occupato di assisterlo nonostante la sua disabilità e la conseguente necessità di assistenza h24, che, dall'interruzione della convivenza, in data 02.06.2023, egli non vedeva più il figlio né faceva richiesta di vederlo ed aveva omesso di adempire ai suoi obblighi di assistenza materiale, non provvedendo al versamento di alcun contributo per il mantenimento dello stesso, nonostante continuasse a percepire l'assegno unico per il nucleo familiare.
Ha concluso chiedendo:
“1) Dichiarare la separazione personale dei predetti coniugi, stabilendo che essi vivano separaticon
l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Attribuire il diritto di abitazione della casa coniugale sita in Padria (SS), Via Enrico Berlinguer
n.18 in favore della ricorrente, che vi continuerà ad abitare insieme al figlio minore;
Per_2
3) Stabilire l'affidamento del figlio in via esclusiva alla madre con Per_2 Parte_1
collocazione presso la stessa;
4) Disporre in capo al Sig. l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario del figlio CP_1
minore nella misura di euro 500,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie ed oltre all'intero assegno unico per il nucleo familiare;
pagina 2 di 5 5) Disciplinare l'eventuale diritto di visita paterno secondo giustizia ed in base alle eIGenze del minore;
6) Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e C.P.A. nella misura di legge”.
Si è costituito il resistente aderendo alla domanda di separazione e deducendo, con riguardo alle proprie capacità economiche, di essere stato assunto come operaio ecologico presso la Org_1 con sede in Cesena, società che si occupa dell'attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei
[...]
rifiuti, che svolgeva la propria attività lavorativa prevalentemente nel Comune di Padria, che percepiva la somma mensile di circa € 1.250,00.
Ha quindi dedotto di aver sempre vissuto con la moglie ed i figli (maggiorenne Parte_1 Per_1
ed economicamente indipendente) e (minorenne) presso la casa popolare in Padria, via Berlinguer Per_2
n.18.
Ha confermato che il figlio minore affetto da una grave disabilità (tetraparesi spastica) con totale Per_2
perdita di autonomia, necessitava di continua assistenza per compiere tutte le attività quotidiane con interventi medici e infermieristici ed ha riferito che in ragione di tale condizione, beneficiava del contributo e della misura denominata “Ritornare a casa” e “Disabilità gravissime” sostenuti dalla
Org_2
Ha rappresentato che la somma utilizzata per il potenziamento dell'assistenza a favore del figlio minore percepita dalla era di circa € 25.000,00, che veniva corrisposta ai IGg. e Per_2 Pt_1 CP_2 [...]
, sorella e fratello della ricorrente e che, in particolare, la ricorrente percepiva mensilmente, CP_3 salvo errore, la somma di € 700,00, mentre il fratello quella, salvo errore, di € 1.400,00. CP_3
Contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente ha asserito di non aver mai tenuto comportamenti violenti nei confronti della moglie, precisando che la denuncia della IG.ra ex art Pt_1
572 c.p., per maltrattamenti, era stata archiviata dal Gip.
Ha quindi concluso chiedendo:
“1) pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2) assegnare il diritto di abitazione della casa e dimora familiare - sita in Padria via Berlinguer n. 18 -
Per_ alla IG.ra , che ivi potrà abitare unitamente al figlio minore . Parte_1
Per_ 3) disporre l'affidamento condiviso del figlio minore , con assegnazione privilegiata di quest'ultimo presso la dimora e residenza della madre – di cui al punto che precede - con Parte_1 assegnazione a favore di quest'ultima dell'assegno unico.
4) Riconoscere e disciplinare, previo intervento dei servizi sociali e sanitari di Sassari, il diritto di visita del IG. in base allo stato di salute ed alle eIGenze del minore. CP_1
pagina 3 di 5 5) Stante la situazione di sovraindebitamento del IG. disporre che quest'ultimo non è CP_1
Per_ attualmente in grado di fornire un contributo economico a favore del figlio minore , considerato che quest'ultimo – sempre allo stato attuale – è adeguatamente assistito dalle misure di sostegno Org_ Org_ erogata dalla RAS, dalla pensione di invalidità e dall'assegno unico 6) Con compensazione delle spese di giudizio”.
All'udienza del 16 aprile 2024 i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno raggiunto un accordo aderendo alla proposta conciliativa del Giudice nei seguenti termini: affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore con collocazione presso la madre a cui viene Per_2
assegnata la casa coniugale in Padria, via Berlinguer n.18, il padre potrà vederlo e tenerlo con sé tutti i martedì e i venerdì dalle 16,30 alle 20,00, e a domeniche alternate dalle 10,00 alle 20.00, corresponsione da parte del della somma mensile di € 250,00 per il mantenimento del figlio CP_1
minore oltre rivalutazione Istat oltre il 50 % delle Spese Straordinarie secondo il protocollo CNF,
Assegno Unico erogato al 100 % alla Pt_1
La causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Quanto ai provvedimenti accessori ritiene questo Collegio che l'accordo delle parti, che hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice all'udienza del 19 febbraio 2024, debba trovare accoglimento, avendo le stesse regolato i reciproci rapporti patrimoniali, ed essendo le condizioni pattuite rispondenti e conformi nell'interesse del figlio minore in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue eIGenze.
Nulla osta, pertanto, a che lo stesso sia recepito dal Tribunale.
La natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la separazione personale dei coniugi, ( ), CP_1 CodiceFiscale_5
nato ad [...] il [...] e residente in [...], e , nata a [...] Parte_1
(SS) il 09.10.1976, (C.F. ), ivi residente in [...] C.F._1
che hanno contratto matrimonio in Padria in data 13 agosto 1998, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, anno 1998, parte I S, n. 1, alle condizioni sopra pagina 4 di 5 descritte da intendersi qui riportate, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Padria (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di conIGlio del 2 maggio 2024.
Il Presidente dott.ssa Maria Giuseppina Sanna
Il Giudice rel. dott.ssa Elisabetta Carta
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