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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1743.
(Diritto di esclusiva).
Il preponente non puo' valersi contemporaneamente di piu' agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attivita', ne' l'agente puo' assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di piu' imprese in concorrenza tra loro.
(Diritto di esclusiva).
Il preponente non puo' valersi contemporaneamente di piu' agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attivita', ne' l'agente puo' assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di piu' imprese in concorrenza tra loro.
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Giurisprudenza • 478
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- indennità sostitutiva preavviso·
- domanda riconvenzionale·
- concorrenza sleale·
- art. 1751 c.c.·
- esclusiva agente·
- recesso contratto di agenzia·
- giusta causa recesso·
- art. 115.1 c.p.c.·
- art. 1743 c.c.·
- indennità di cessazione rapporto