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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/11/2025, n. 1656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1656 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3511/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3511/2024 promossa da
(C.F. nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
22/01/1971; rappresentato e difeso dall'Avv. CELADON ELENA
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata ad [...] il [...]; CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. MAZZOCCO SILVIA
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da verbale del 28/10/2025, così chiedendo:
“1) il sig. si obbliga a versare alla sig.ra un assegno Parte_1 CP_1 mensile di euro 270,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici istat, a titolo di mantenimento ordinario del figlio maggiorenne sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica Per_1
1 dello stesso, mediante pagamento da effettuarsi entro il giorno quindici di ogni mese, nonché a rimborsare, nella misura del 50%, le spese di carattere straordinario relative al figlio con
l'osservanza del vigente Protocollo del Tribunale di Vicenza;
2) il sig. si obbliga a versare alla sig.ra un assegno Parte_1 CP_1 mensile di euro 100,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici istat, a titolo di mantenimento ordinario della figlia maggiorenne sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica Per_2 della stessa, mediante pagamento da effettuarsi entro il giorno quindici di ogni mese, nonché a rimborsare, nella misura del 50%, le spese di carattere straordinario relative alla figlia con
l'osservanza del vigente Protocollo del Tribunale di Vicenza;
3) l'assegno unico universale relativo al figlio verrà percepito al 100% dalla madre;
Per_1
4) la casa familiare sita in ZI, Via Lucania n. 8/A, con i relativi arredi, resta assegnata alla sig.ra ; CP_1
5) i coniugi continueranno a pagare, ciascuno nella misura della metà, le rate del mutuo acceso per
l'acquisto della casa familiare;
6) il sig. continuerà a versare alla sig.ra , sino al saldo, la rata di euro 100,00 Parte_1 CP_1 mensili a pagamento della somma di cui all'atto di precetto allegato in copia alla memoria di costituzione della sig.ra ; CP_1
7) spese di lite compensate”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/08/2024 esponeva: di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in ZI (VI) in data 03/03/1974; che dall'unione erano nati i CP_1 figli in data 16/09/2001 e in data 16/04/2007; che con decreto del 29/10/2019 il Per_2 Per_1
Tribunale di Vicenza omologava la separazione personale delle parti;
che, tra le condizioni della separazione, veniva pattuito l'obbligo a carico del padre di versare, a titolo di contribuito al mantenimento dei figli, un assegno dell'importo di euro 450,00 mensili;
che, nel corso degli anni, le condizioni economiche del ricorrente si erano modificate in peius rispetto all'epoca della separazione;
che la figlia lavorava parzialmente nel periodo estivo rendendosi economicamente autonoma. Per_2
Il ricorrente chiedeva, pertanto, che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
che venisse disposto l'affidamento del figlio ad entrambi Per_1
i genitori con residenza presso l'abitazione materna e con diritto del padre di vederlo e tenerlo con sé compatibilmente con le mutate esigenze del figlio stante l'avvicinarsi della maggiore età; che venisse
2 revocato l'assegno di mantenimento a favore della figlia maggiorenne ed autosufficiente;
che Per_2 venisse determinata la corresponsione di un assegno mensile di euro 150,00, quale contributo al mantenimento del solo figlio , oltre al 50% delle spese straordinarie;
che l'Assegno Unico Per_1 venisse suddiviso al 50% tra i genitori, come per legge.
Costituitasi in giudizio, aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del CP_1 matrimonio ma, per contro, chiedeva che venisse disposta l'assegnazione dell'abitazione coniugale, sita in ZI (VI), via Lucania n. 8A, in comproprietà tra i coniugi, alla moglie, per continuare ad abitarvi assieme ai figli e;
che venisse disposto l'affidamento del figlio , Per_1 Per_2 Per_1 ancora minorenne, ad entrambi i genitori;
che venissero confermate le modalità di visita consensualmente convenute in sede di separazione, almeno fino al raggiungimento della maggiore età di;
che venisse disposto l'obbligo del sig. di contribuire al mantenimento Per_1 Parte_1 del figlio mediante il versamento di un assegno mensile di mantenimento pari ad euro Per_1
265,00- pari alla somma concordata in sede di separazione rivalutata ad oggi- e che venisse stabilito che l'assegno Unico e Universale per i figli a carico venisse percepito nella sua interezza dalla sig.ra
; che venisse disposto l'obbligo in capo al sig. di versare, oltre all'assegno CP_1 Parte_1 di mantenimento, il 50% di tutte le spese straordinarie, mediche, scolastiche ed extra-scolastiche come meglio precisate e secondo le modalità indicate nel Protocollo Famiglia del Tribunale di
Vicenza. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice non assegnasse per l'intero alla sig.ra l'Assegno Unico per i figli a carico ma lo suddividesse al 50% tra i genitori, chiedeva CP_1 che venisse disposto che il sig. contribuisse al mantenimento del figlio Parte_1 Per_1 mediante il versamento di un assegno mensile di mantenimento pari ad euro 375,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie. Chiedeva, inoltre, che venisse disposto che il sig. contribuisse al mantenimento della figlia mediante il Parte_1 Per_2 versamento di un assegno mensile di mantenimento pari ad euro 300,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che venisse disposto che il sig.
continuasse a versare mensilmente entro il giorno 01 di ogni mese, metà della rata del Parte_1 mutuo e della relativa assicurazione, contratto dai coniugi per l'acquisito della casa familiare.
Instaurato il giudizio, dopo diversi rinvii della causa al fine di consentire alle parti di valutare ipotesi conciliative, all'udienza del 28/10/2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e, pertanto, precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe. La causa veniva, così, rimessa al
Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dai coniugi.
3 Va, innanzitutto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti: sono, infatti, trascorsi più di sei mesi tra la comparizione dei coniugi avanti al Presidente f.f. del Tribunale di Vicenza nel procedimento per separazione consensuale e la presentazione del ricorso in esame e la separazione si è conclusa con omologa in data 29/10/2019; i certificati allegati al ricorso, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta da allora senza interruzioni sino ad oggi e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi.
Nulla va disposto in ordine all'affidamento e al collocamento del figlio , essendo lo stesso Per_1 divenuto medio tempore maggiorenne.
Concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di Parte_1 corrispondere a a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , CP_1 Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di euro 270,00 e, a titolo di contributo al mantenimento della figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Per_2 la somma mensile di euro 100,00, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative ai figli, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili.
Sussistono i presupposti per confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in ZI, Via
Lucania n. 8/A, in favore di quale genitore convivente con i figli e , CP_1 Per_1 Per_2 maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese di lite vanno integralmente compensate, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di ZI (VI) in data 24/06/2000 da e , trascritto nel Registro dello Stato Civile Parte_1 CP_1 del suddetto Comune per l'anno 2000, parte II, serie A, numero 27, alle condizioni di cui in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
4 Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 18.11.2025.
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Biancamaria Biondo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3511/2024 promossa da
(C.F. nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
22/01/1971; rappresentato e difeso dall'Avv. CELADON ELENA
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata ad [...] il [...]; CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. MAZZOCCO SILVIA
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da verbale del 28/10/2025, così chiedendo:
“1) il sig. si obbliga a versare alla sig.ra un assegno Parte_1 CP_1 mensile di euro 270,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici istat, a titolo di mantenimento ordinario del figlio maggiorenne sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica Per_1
1 dello stesso, mediante pagamento da effettuarsi entro il giorno quindici di ogni mese, nonché a rimborsare, nella misura del 50%, le spese di carattere straordinario relative al figlio con
l'osservanza del vigente Protocollo del Tribunale di Vicenza;
2) il sig. si obbliga a versare alla sig.ra un assegno Parte_1 CP_1 mensile di euro 100,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici istat, a titolo di mantenimento ordinario della figlia maggiorenne sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica Per_2 della stessa, mediante pagamento da effettuarsi entro il giorno quindici di ogni mese, nonché a rimborsare, nella misura del 50%, le spese di carattere straordinario relative alla figlia con
l'osservanza del vigente Protocollo del Tribunale di Vicenza;
3) l'assegno unico universale relativo al figlio verrà percepito al 100% dalla madre;
Per_1
4) la casa familiare sita in ZI, Via Lucania n. 8/A, con i relativi arredi, resta assegnata alla sig.ra ; CP_1
5) i coniugi continueranno a pagare, ciascuno nella misura della metà, le rate del mutuo acceso per
l'acquisto della casa familiare;
6) il sig. continuerà a versare alla sig.ra , sino al saldo, la rata di euro 100,00 Parte_1 CP_1 mensili a pagamento della somma di cui all'atto di precetto allegato in copia alla memoria di costituzione della sig.ra ; CP_1
7) spese di lite compensate”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/08/2024 esponeva: di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in ZI (VI) in data 03/03/1974; che dall'unione erano nati i CP_1 figli in data 16/09/2001 e in data 16/04/2007; che con decreto del 29/10/2019 il Per_2 Per_1
Tribunale di Vicenza omologava la separazione personale delle parti;
che, tra le condizioni della separazione, veniva pattuito l'obbligo a carico del padre di versare, a titolo di contribuito al mantenimento dei figli, un assegno dell'importo di euro 450,00 mensili;
che, nel corso degli anni, le condizioni economiche del ricorrente si erano modificate in peius rispetto all'epoca della separazione;
che la figlia lavorava parzialmente nel periodo estivo rendendosi economicamente autonoma. Per_2
Il ricorrente chiedeva, pertanto, che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
che venisse disposto l'affidamento del figlio ad entrambi Per_1
i genitori con residenza presso l'abitazione materna e con diritto del padre di vederlo e tenerlo con sé compatibilmente con le mutate esigenze del figlio stante l'avvicinarsi della maggiore età; che venisse
2 revocato l'assegno di mantenimento a favore della figlia maggiorenne ed autosufficiente;
che Per_2 venisse determinata la corresponsione di un assegno mensile di euro 150,00, quale contributo al mantenimento del solo figlio , oltre al 50% delle spese straordinarie;
che l'Assegno Unico Per_1 venisse suddiviso al 50% tra i genitori, come per legge.
Costituitasi in giudizio, aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del CP_1 matrimonio ma, per contro, chiedeva che venisse disposta l'assegnazione dell'abitazione coniugale, sita in ZI (VI), via Lucania n. 8A, in comproprietà tra i coniugi, alla moglie, per continuare ad abitarvi assieme ai figli e;
che venisse disposto l'affidamento del figlio , Per_1 Per_2 Per_1 ancora minorenne, ad entrambi i genitori;
che venissero confermate le modalità di visita consensualmente convenute in sede di separazione, almeno fino al raggiungimento della maggiore età di;
che venisse disposto l'obbligo del sig. di contribuire al mantenimento Per_1 Parte_1 del figlio mediante il versamento di un assegno mensile di mantenimento pari ad euro Per_1
265,00- pari alla somma concordata in sede di separazione rivalutata ad oggi- e che venisse stabilito che l'assegno Unico e Universale per i figli a carico venisse percepito nella sua interezza dalla sig.ra
; che venisse disposto l'obbligo in capo al sig. di versare, oltre all'assegno CP_1 Parte_1 di mantenimento, il 50% di tutte le spese straordinarie, mediche, scolastiche ed extra-scolastiche come meglio precisate e secondo le modalità indicate nel Protocollo Famiglia del Tribunale di
Vicenza. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice non assegnasse per l'intero alla sig.ra l'Assegno Unico per i figli a carico ma lo suddividesse al 50% tra i genitori, chiedeva CP_1 che venisse disposto che il sig. contribuisse al mantenimento del figlio Parte_1 Per_1 mediante il versamento di un assegno mensile di mantenimento pari ad euro 375,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie. Chiedeva, inoltre, che venisse disposto che il sig. contribuisse al mantenimento della figlia mediante il Parte_1 Per_2 versamento di un assegno mensile di mantenimento pari ad euro 300,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che venisse disposto che il sig.
continuasse a versare mensilmente entro il giorno 01 di ogni mese, metà della rata del Parte_1 mutuo e della relativa assicurazione, contratto dai coniugi per l'acquisito della casa familiare.
Instaurato il giudizio, dopo diversi rinvii della causa al fine di consentire alle parti di valutare ipotesi conciliative, all'udienza del 28/10/2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e, pertanto, precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe. La causa veniva, così, rimessa al
Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dai coniugi.
3 Va, innanzitutto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti: sono, infatti, trascorsi più di sei mesi tra la comparizione dei coniugi avanti al Presidente f.f. del Tribunale di Vicenza nel procedimento per separazione consensuale e la presentazione del ricorso in esame e la separazione si è conclusa con omologa in data 29/10/2019; i certificati allegati al ricorso, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta da allora senza interruzioni sino ad oggi e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi.
Nulla va disposto in ordine all'affidamento e al collocamento del figlio , essendo lo stesso Per_1 divenuto medio tempore maggiorenne.
Concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di Parte_1 corrispondere a a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , CP_1 Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di euro 270,00 e, a titolo di contributo al mantenimento della figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Per_2 la somma mensile di euro 100,00, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative ai figli, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili.
Sussistono i presupposti per confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in ZI, Via
Lucania n. 8/A, in favore di quale genitore convivente con i figli e , CP_1 Per_1 Per_2 maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese di lite vanno integralmente compensate, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di ZI (VI) in data 24/06/2000 da e , trascritto nel Registro dello Stato Civile Parte_1 CP_1 del suddetto Comune per l'anno 2000, parte II, serie A, numero 27, alle condizioni di cui in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
4 Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 18.11.2025.
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Biancamaria Biondo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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