Articolo 10 del Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25
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Art. 10. Garanzie per i richiedenti asilo 1. All'atto della presentazione della domanda 1'ufficio di polizia competente a riceverla informa il richiedente della procedura da seguire, dei suoi diritti e doveri durante il procedimento e dei tempi e mezzi a sua disposizione per corredare la domanda degli elementi utili all'esame; a tale fine consegna al richiedente l'opuscolo informativo di cui al comma 2. L'ufficio di polizia informa il richiedente che, ove proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis, la domanda puo' essere rigettata ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis.
1-bis. Il personale dell'ufficio di polizia di cui al comma 1 riceve una formazione adeguata ai propri compiti e responsabilita'.
2. La Commissione nazionale redige, secondo le modalita' definite nel regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 38 un opuscolo informativo che illustra:
a) le fasi della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, comprese le conseguenze dell'allontanamento ingiustificato dai centri;
b) i principali diritti e doveri del richiedente ((durante la procedura di esame della domanda di protezione internazionale)) ;
c) le prestazioni sanitarie e di accoglienza e le modalita' per riceverle;
d) l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'UNHCR e delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale, nonche' informazioni sul servizio di cui al comma 2-bis.
d-bis) l'elenco dei Paesi designati di origine sicuri ai sensi dell'articolo 2-bis.
2-bis. Al fine di garantire al richiedente un servizio gratuito di informazione sulla procedura di esame della domanda da parte delle Commissioni territoriali, nonche' sulle procedure di revoca e sulle modalita' di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il Ministero dell'interno stipula apposite convenzioni con l'UNHCR o con enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore, anche ad integrazione dei servizi di informazione assicurati dal gestore nelle strutture di accoglienza previste dal presente decreto.
3. Al richiedente e' garantita, in ogni fase della procedura, la possibilita' di contattare 1'UNHCR o altra organizzazione di sua fiducia competente in materia di asilo.
4. Il richiedente e' tempestivamente informato della decisione.
Tutte le comunicazioni concernenti il procedimento per il riconoscimento della protezione interna-zionale sono rese al richiedente nella prima lingua da lui indicata, o, se cio' non e' possibile, in lingua inglese, francese, spagnola o araba, secondo la preferenza indicata dall'interessato. In tutte le fasi del procedimento connesse alla presentazione ed all'esame della domanda, al richiedente e' garantita, se necessario, l'assistenza di un interprete della sua lingua o di altra lingua a lui comprensibile.
Ove necessario, si provvede alla traduzione della documentazione prodotta dal richiedente in ogni fase della procedura.
5. In caso di impugnazione della decisione in sede giurisdizionale, allo straniero, durante lo svolgimento del relativo giudizio, sono assicurate le stesse garanzie di cui al presente articolo.
Entrata in vigore il 11 ottobre 2024
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