Sentenza 17 maggio 1999
Massime • 1
Nei giudizi in materia di invalidità pensionabile, qualora il giudice di appello abbia disposto una nuova consulenza tecnica e ne condivida i risultati non è necessario che egli esponga in modo specifico le ragioni del suo convincimento potendo limitarsi a riportare il parere del c.t.u. sempreché tale parere - per la sua formulazione - sia idoneo a supportare una concisa motivazione adesiva e sempreché tale motivazione non si risolva in una acritica ricezione del suddetto parere allorquando lo stesso sia stato posto in discussione con specifiche censure potenzialmente idonee ad incidere sulla soluzione della controversia. In tale ultimo caso, infatti, la motivazione della sentenza dovrà tenere conto dei rilievi della parte che siano pertinenti rispetto alla fattispecie esaminata dal c.t.u..
Commentario • 1
- 1. Genitore decaduto può opporsi alla dichiarazione di adottabilità del figlioAccesso limitatoGiuseppina Vassallo · https://www.altalex.com/ · 23 luglio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/05/1999, n. 4787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4787 |
| Data del deposito : | 17 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alberto EULA - Presidente -
Dott. Vincenzo MILEO - Rel. Consigliere -
Dott. Bruno D'ANGELO - Consigliere -
Dott. Luciano VIGOLO - Consigliere -
Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N.17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, GABRIELLA PESCOSOLIDO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FF GI EN;
- intimata -
avverso la sentenza n. 165/96 del Tribunale di PATTI, depositata il 28/2/96, R.G.N. 1617/91;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/98 dal Consigliere Dott. Vincenzo MILEO;
udito l'Avvocato Marco PASSARO per delega DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 23.2.89 FF IO RE conveniva in giudizio davanti al Pretore di Patti l'I.N.P.S., per ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla pensione di invalidità e la condanna dell'Ente a corrisponderle i correlati emolumenti, in considerazione delle gravi malattie da cui era affetta. Il giudice adito, resistente l'Istituto, che contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, dopo avere espletata C.T.U., respingeva la domanda con sentenza del 6.12.1990. A seguito di appello della soccombente, il Tribunale del luogo, acquisita nuova C.T.U., con decisione del 28.2.1996 riformava la pronuncia pretorile, accogliendo il ricorso e fissando peraltro la decorrenza della pensione all'1 maggio 1994.
Ritenevano i giudici di merito, in adesione al parere espresso dal proprio ausiliare, che la soglia legale di invalidità pensionabile era stata raggiunta in corso di causa e pertanto, ai sensi dell'art.149 Disp. Att. C.P.C., il beneficio poteva essere concesso con la decorrenza indicata.
Avverso tale sentenza l'I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione ancorato a due motivi;
l'assicurata è rimasta intimata. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di impugnazione il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1 legge n. 222/1984, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, Cod. Proc. Civile, nonché insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, deduce che il Tribunale ha apoditticamente aderito, senza alcuna motivazione, alle conclusioni del proprio ausiliare, omettendo di vagliarne la fondatezza logico - giuridica e, soprattutto, senza tener conto dei rilievi specifici mossi all'elaborato peritale dal consulente dell'Istituto, alle cui note critiche non ha dato alcuna risposta, particolarmente in tema di artrosi polidistrettuale accertata a carico dell'assicurata, sul cui reperto ha poi basato esclusivamente il proprio giudizio di invalidità pensionabile. Il motivo è infondato.
A confutare la censura in esame sono sufficienti due considerazioni, afferenti, rispettivamente, alla adesione dei giudici di merito alla seconda consulenza d'ufficio ed ai rilievi critici prospettati dal ricorrente alla stessa in sede di appello.
Quanto al primo punto, osserva la Corte che, qualora il giudice - in grado di appello ed in controversia attinente al diritto al riconoscimento della invalidità pensionabile - abbia disposto nuova consulenza tecnica e ne condivida i risultati, egli non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento e può limitarsi a riportare il relativo parere, quando questo, per la riconosciuta analiticità e logicità di argomentazioni, come nella specie, si manifesti e sia ritenuto dal medesimo giudicante come rigoroso e con congruo iter, idoneo a supportare le conclusioni finali cui poter aderire in sentenza con concisa motivazione, ai sensi dell'art.132, n. 4, Cod.Proc.Civile. In ordine, poi, alle osservazioni in tema di omessa disamina dei rilievi di parte, va evidenziato che indubbiamente il giudice del gravame, ove per la decisione della causa ritenga necessario avvalersi di una nuova C.T.U. e pur non essendo tenuto a precisare in modo specifico le ragioni dell'adesione alle conclusioni del proprio ausiliare, non può tuttavia recepire acriticamente tale parere allorquando lo stesso sia stato posto in discussione con specifiche censure, potenzialmente idonee ad incidere sulla soluzione della controversia, e pertanto connotate da profili decisori, avendo egli in tal caso l'obbligo di prendere in esame tali rilievi sia per verificarne la fondatezza - eventualmente anche con ulteriore rinnovo della indagine tecnica -, sia per disattenderli con adeguata motivazione.
Peraltro, perché tale situazione si verifichi, la cui ricorrenza giustifica il ricorso al controllo negativo di legittimità, occorre che sussistano due condizioni, concernenti la omogeneità delle fattispecie rispettivamente esaminate dal C.T.U. di ufficio e da quello di parte, e la totale, omessa valutazione conseguenziale, sia pure implicita ed alla prima del tutto subordinata, delle critiche mosse avverso le conclusioni peritali, tale dunque da configurare il vizio di motivazione della sentenza da parte del giudicante. Nel caso che ne occupa, invece, non si profila nessuno di tali presupposti, atteso che i rilievi prospettati dall'Istituto nel corso del giudizio di appello (neanche con apposita perizia di parte) attengono unicamente alla patologia di artrosi polidistrettuale riscontrata dal consulente alla FF, e ritenuta dall'Ente inidonea a concretizzare la ricorrenza del requisito sanitario utile per raggiungere la soglia legale di invalidità a fini pensionistici, o del relativo assegno, laddove l'ausiliare di secondo grado ha correlato, con rigorose indagini tecniche, tale invalidità alla sommatoria di tutte le infermità accertate a carico dell'assicurata ed analiticamente valutate nella loro positiva valenza, come da responso trasfuso nelle proprie conclusioni. Sicché, essendo basata la decisione del Tribunale su situazioni fattuali diverse e ben più ampie di quelle vagliate e criticate riduttivamente dal ricorrente, e per di più ancorate dal giudicante ad un periodo successivo a quello preso in considerazione in primo grado, le predette contestazioni ne risultano implicitamente superate, onde la insussistenza dell'obbligo di specifica motivazione sul punto - rispetto al concreto atteggiarsi della fattispecie - a fronte di quello, come cennato, astrattamente configurabile nelle ipotesi delineate.
Del pari inconsistente si appalesa la seconda censura, prospettata subordinatamente dall'Istituto ed attinente ad un asserito contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza impugnata circa la decorrenza del beneficio riconosciuto alla FF, con conseguente violazione e falsa applicazione degli art. 1 legge n. 222/1984 e 149 Disp. Att. C.P.C., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, Codice di rito.
Non si comprende quale logica sottenda a tale motivo di gravame, atteso che il Tribunale, avendo ritenuto correttamente l'entrata in vigore della predetta legge nel 1984 ed avendo deciso per la decorrenza del diritto alla prestazione successivamente a tale data, con riferimento al disposto dell'art. 149 cennato coerentemente ha poi fissato la stessa decorrenza dell'assegno ordinario di invalidità all'1 maggio 1994, e ciò sia in motivazione con specifico richiamo delle conclusioni peritali sul punto, sia nel dispositivo della sentenza;
sicché nella specie esula qualsiasi profilo di contraddittorietà nel senso prospettato dall'Istituto. In definitiva la decisione impugnata non appare inficiata dalle violazioni di legge e dai vizi delineati nel gravame;
per l'effetto il ricorso va rigettato.
Non si procede ad alcuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata costituzione della convenuta.
P.Q.M.
La Corte;
Rigetta il ricorso.
Nulla per le spese relative al presente giudizio di cassazione. Roma 29 ottobre 1998.