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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 3378/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di PO, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3378/2022 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2362/2022 resa dal Tribunale di PO Nord in data 21.6.2022 nel procedimento n. 5578/2020 R.G. - vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
Sergio Gambardella, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in PO, Via Giuseppe Orsi, n. 4b; appellante
e
(c.f. ) e (c.f. CP_1 C.F._2 CP_2
), quali eredi di , rappresentati e difesi C.F._3 RS dagli Avvocati Fabrizio Castaldo e Paola Ernestina Frese, elettivamente domiciliati presso lo studio dei loro difensori in PO, Largo Torraca, n. 71;
appellati
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Giudizio di primo grado
1.1 Con atto di citazione del 2.7.2020, e convenivano CP_1 CP_2 in giudizio, innanzi al Tribunale di PO Nord, esponendo che: a) Parte_1 la loro dante causa, risiedeva in AR di PO (NA), Via RS
Baracca, n. 18, in un complesso edilizio formato da sette fabbricati, posti “a ferro di cavallo”, e abitava al secondo piano dell'edificio n. 7; b) i sette fabbricati erano costituiti in altrettanti autonomi condominii, le cui “aree esterne” (cortile, viali, aiuole, pagina 1 di 15 alberi, cancelli, muro di cinta, pali dell'illuminazione) erano di proprietà esclusiva degli eredi del costruttore del complesso edilizio, in ragione di una clausola di riserva di proprietà da costui inserita in ogni contratto di compravendita, compreso quello di acquisto, da parte della de cuius, dell'appartamento di sua proprietà; c) a dispetto della regolamentazione del regime proprietario delle “aree esterne”, detti beni per lungo tempo erano ricaduti sotto la gestione del Controparte_3
(NA), ente poi considerato apparente in forza di sentenza n.
[...]
2110/2018, formato da partecipanti alle assemblee - nelle quali veniva deliberata la manutenzione ordinaria e straordinaria di essi - e dall'amministratore pro tempore, che spendeva verso i terzi il nome di un supercondominio mai costituito a norma di legge;
d) l'avvenuta richiesta, anche tramite ingiunzioni, da parte dell'amministratore pro tempore dell'ente apparente, di contribuzione alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle cosiddette “parti comuni”, aveva dato origine a plurimi giudizi tra detto ente e la signora , in proprio e/o unitamente ad altri soggetti. Per_1
1.2 il primo giudizio che viene in rilievo, secondo la prospettazione degli attori, trae origine da opposizione a decreto ingiuntivo (n. 4/2005), definito con sentenza n.
4149/2013 del Giudice di Pace di AR.
Nell'ambito dell'opposizione, la sig. spiegò domanda riconvenzionale tesa Per_1 all'accertamento dell'inesistenza del supercondominio.
Il Giudice di Pace, rilevata la propria incompetenza relativamente alla domanda riconvenzionale, separò i due giudizi, trattenne presso di sé l'opposizione a decreto ingiuntivo, quale giudice funzionalmente competente, e rimise le parti innanzi al
Tribunale di PO, sez. distaccata di AR, competente a conoscere della domanda riconvenzionale.
L'opposizione a decreto ingiuntivo veniva definita con sentenza n. 4149/2013, di accoglimento dell'opposizione, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna del alle spese di Controparte_4 lite.
La domanda riconvenzionale veniva accolta dal Tribunale di PO, sez. distaccata di
AR, con sentenza n. 73/2009, con la quale venne accertata l'inesistenza di un supercondominio, e venne altresì disposta la condanna del convenuto in riconvenzionale al rimborso di tutti gli oneri condominiali versati dalla sig. Per_1
a far data dall'acquisto del proprio appartamento, al risarcimento del danno alla privacy, quantificato equitativamente in € 7.000,00 oltre interessi, al risarcimento del danno esistenziale, quantificato in € 7.000,00 oltre interessi, nonché alle spese di lite.
Avverso questa sentenza proponeva appello il CP_3
La Corte d'Appello di PO, con sentenza n. 2242/14, rilevato un difetto di contraddittorio, annullava la pronuncia gravata e rimetteva le parti innanzi al pagina 2 di 15 Tribunale per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti all'Ente appellante.
Tale ultima pronuncia veniva impugnata innanzi alla Corte di cassazione che, con sentenza n. 16781/19, la cassava senza rinvio, e condannava l'Ente controricorrente alle spese di lite.
1.3 Il secondo giudizio veniva definito con sentenza n. 348/2008 del Tribunale di
PO, sez. distaccata di AR, con la quale veniva accertata, anche in questo caso,
l'inesistenza di un supercondominio, con conseguente annullamento della delibera del
29.06.2004 impugnata e con condanna del convenuto alle spese di lite.
Anche contro la pronuncia venne proposto appello dal CP_3
La Corte d'Appello di PO, con sentenza n. 3400/2014 dichiarava inammissibile l'appello, perché tardivo, e compensava le spese di lite.
1.4 Il terzo giudizio è stato definito con sentenza n. 158/2002 del Giudice di Pace di
AR, resa all'esito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 300/2000, anch'essa favorevole a . RS
Avverso tale pronuncia propose appello il soccombente innanzi al CP_3
Tribunale di PO, sez. distaccata di AR.
Dopo varie vicende processuali, la causa veniva definita con sentenza n. 2110/2018, con cui venivano dichiarati inammissibili sia l'appello principale che quello incidentale, con compensazione delle spese di lite.
Aggiungevano gli attori che, con quest'ultima sentenza, su cui si era formato il giudicato, per la prima volta veniva accertata la natura di ente apparente del
, ossia di ente fittizio, creato ad arte dai partecipanti alle Controparte_3 assemblee, con la conseguenza che, delle obbligazioni contratte a nome dell'ente, incluse quelle di pagamento delle spese legali, avrebbero dovuto rispondere, in proprio e in solido, i suddetti soggetti unitamente all'amministratore che aveva speso verso i terzi il nome di un supercondominio inesistente.
Secondo gli istanti, la responsabilità di discendeva, dunque, da Parte_1 alcune considerazioni: a) in AR di PO, in Via Baracca 18, non era mai esistito un supercondominio;
b) era esistito, invece, un ente apparente denominato
- delle cui obbligazioni rispondevano, in Controparte_3 proprio e in solido, l'amministratore, che aveva speso verso i terzi il nome di un supercondominio inesistente, e i soggetti partecipanti alle varie assemblee dell'ente; c) la NO era stata nominata amministratore di tale ente con delibera del Pt_1
3.1.2011; d) in tale veste aveva partecipato a tutti i giudizi sopra elencati (anche se poi viene indicato il controricorso nel giudizio definito con sentenza 16781/2019 e la costituzione nel giudizio definito con sentenza 2110/18); e) la stessa era poi presente in proprio e quale amministratore in occasione dell'approvazione della delibera del pagina 3 di 15 18.4.2013 in cui l'assemblea dell'ente apparente aveva ratificato la costituzione dell'amministratore nel giudizio n. R.G. 3743/2009, definito dalla Corte d'Appello di
PO con sentenza n. 2242/2014, e n. R.G. 1668/2009, definito dalla Corte
d'Appello di PO con sentenza n. 3400/2014.
Sempre secondo gli istanti, la NO nella descritta qualità di Pt_1 amministratore, aveva speso il nome di un inesistente supercondominio resistendo in giudizio o promuovendo giudizi, costringendo così le controparti a dispendiose attività processuali, pur essendo consapevole dell'inutilità della prosecuzione di siffatti giudizi, stante l'avvenuta dichiarazione di inesistenza del supercondominio.
Gli attori riferivano che i rapporti tra le parti erano stati regolati dalla sentenza n.
2017/2012 del Tribunale di PO, passata in giudicato, che aveva definito un giudizio promosso da unitamente ad altri soggetti, nei confronti Parte_1 della NO e di altri soggetti. Per_1
Per gli attori, con questa pronuncia, passata in giudicato, venne accertato che tanto la
NO quanto la NO (e per essa i suoi eredi) non erano Pt_1 Per_1 membri di alcun supercondominio.
1.5 Gli attori chiedevano: “A)accertare e dichiarare che la convenuta è responsabile, in proprio ed in solido, delle obbligazioni nascenti dalle sentenze indicate in atto di citazione, in quanto membro del gruppo di persone che, partecipando alle assemblee del 29.06.2004, del 03.01.2011 e del 18.04.2013, ha deliberato, assunto decisioni e contratto obbligazioni in nome e per conto dell'inesistente ed apparente
[...]
condannato al risarcimento Controparte_5 del danno nella sentenza n. 73/09 e pagamento delle spese di lite;
B)accertare e dichiarare la responsabilità della stessa convenuta in proprio quale amministratore
e/o rappresentate e/o mandatario dell'Ente condominiale suddetto, ovvero in solido con i partecipanti alle suddette assemblee, per la spendita del nome di un ente inesistente e per aver contratto obbligazioni di spesa, assunto decisioni agendo e resistendo in giudizio, ingenerando nei terzi l'affidamento circa l'esistenza di un ente invece solo apparente;
C)per l'effetto condannare la convenuta al pagamento del risarcimento del danno liquidato nella sentenza 73/09 del Tribunale di PO e delle spese liquidate nelle altre indicate;
D)emettere ogni altro opportuno e conseguenziale provvedimento di legge;
E)condanna alle spese di lite”.
Si costituiva in giudizio deducendo - per la pronuncia 348/06 - Parte_1
l'insussistenza di solidarietà attiva, oltre che l'inesistenza delle sentenze in forza delle quali era stata proposta domanda.
Prospettava la configurabilità, al più, di un'associazione non riconosciuta tra i soggetti facenti parte di quello che era stato ritenuto un supercondominio, con conseguente applicazione dell'art. 38 c.c., nonché degli artt. 1957 e 1175 cc. pagina 4 di 15 A seguito di assegnazione di termine, da parte del Giudice, per instaurare procedimento di mediazione, le parti depositavano il relativo verbale con esito negativo.
All'esito, il Tribunale così ha statuito: “
1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la convenuta è responsabile, in proprio ed in solido, delle obbligazioni nascenti dalle sentenze indicate al punto A) delle conclusioni dell'atto di citazione;
2.
Condanna la convenuta al risarcimento del danno liquidato nella sentenza n. 73/09 del Tribunale di PO;
delle spese e competenze di giudizio, con accessori di legge, liquidate nelle pronunce n. 4149/13 del Giudice di Pace di AR, nn. 348/08 e
73/09 del Tribunale di PO, sez. dist. Di AR e n. 16781/19 della Suprema
Corte di Cassazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì della pronuncia all'effettivo soddisfo, se già non riscosse;
3. Condanna la convenuta al pagamento, in favore di e delle Parte_1 CP_1 CP_2 spese del presente giudizio, che si liquidano in € 264,00 per spese ed € 3.235,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, oltre IVA e CPA come per legge”.
In particolare, secondo il Tribunale, “dalle sentenze nn. 2017/12 e 2110/18 del
Tribunale di PO, entrambe passate in giudicato, nonché dalla sentenza n. 733/21 della Corte d'Appello di PO, è emerso che “il Condominio Via Baracca 18 –
Parti Comuni - AR di PO (NA) non è affatto un ente inesistente nell'accezione
e per gli effetti invocati dalla parte convenuta nel presente giudizio, cioè al fine di invocare l'inesistenza delle sentenze che condannano l'odierna convenuta al risarcimento del danno ed al pagamento delle spese processuali, ma al contrario, è stata definitivamente accertata la sua natura di ente apparente, delle cui obbligazioni rispondono sia i soggetti che, andando in assemblea e deliberando, hanno creato la situazione di apparenza giuridica sia il loro portavoce (l'amministratore) che ha speso verso i terzi il nome di un inesistente” (pag. 4 della sentenza CP_3 impugnata).
Sempre secondo il Giudice di prime cure, “è documentalmente provato che la sig.ra partecipò, quale membro del gruppo di soggetti che hanno ideato e creato il Pt_1 suddetto ente apparente, all'approvazione della delibera del 29.06.2004, dalla cui impugnazione è derivata la sentenza n. 348/08;
E' altresì provato per tabulas che con delibera del 03.01.2011, la convenuta sig.ra
venne nominata amministratore p.t. del de quo e che, Parte_1 CP_3 in tale veste fu autorizzata, con delibera del 18.04.2013, in cui l'assemblea dell'Ente apparente ratificò la costituzione dell'amministratore nel giudizi portanti i nn. RG.
3743/09 (poi definito dalla Corte d'Appello di PO con sentenza n. 2242/14), e RG.
1668/09 (poi definito dalla Corte d'Appello di PO con sentenza 3400/14)” (pag. 4 pagina 5 di 15 e 5 della sentenza).
Ad avviso del Giudicante, la sig.ra “è responsabile delle obbligazioni Pt_1 contratte in nome del Condominio Via Baracca 18 –Parti Comuni- AR di PO
(NA) sia a titolo di componente del gruppo di soggetti che hanno creato la situazione di apparenza giuridica sia quale portavoce del gruppo medesimo, che ha speso presso i terzi il nome di un condominio inesistente” e tale circostanza sarebbe confermata anche dall'ordinanza n. 17387/21 della S.C., emessa tra le stesse parti del giudizio (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).
1.6 Avverso detta pronuncia, indicata come notificata il 24.6.2022, con atto del
22.7.2022, ha promosso appello costituendosi il 25.7.2022 e Parte_1 affidandosi a sei motivi di impugnazione.
Con il primo motivo ha dedotto la mancanza di validità e regolarità della procedura di mediazione obbligatoria, stante la mancata partecipazione di (pagine da CP_2
2 a 4 dell'appello).
Con il secondo motivo ha sostenuto “l'inesistenza giuridica delle sentenze in virtù delle quali gli attori chiedevano alla il pagamento delle somme alle quali era Pt_1 stato condannato il condominio dichiarato inesistente” (pagine da 4 a 11 dell'appello).
Con il terzo motivo ha lamentato l'errata applicazione della teoria dell'apparenza giuridica al caso di specie, poiché “il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto del fatto che la sig.ra , di cui gli appellati si dichiarano eredi, non è terzo RS rispetto al in quanto ha accettato la situazione, creata dal Controparte_6 costruttore, sino a una determinata data per poi contestarla per non partecipare alle spese” (pagine da 11 a 13 dell'appello).
Con il quarto motivo, ha allegato che “in realtà esiste ed opera un'associazione non riconosciuta, in particolare un Consorzio fra proprietari d'immobili” e che gli attori
“non possono agire contro la ma devono agire contro il e, ottenuto Pt_1 CP_7 il titolo esecutivo, aggredire il fondo consortile e, in caso d'insolvenza, ne rispondono pro quota i singoli associati” (pagine da 14 a 19 dell'appello).
Con il quinto motivo, l'istante ha dedotto che “la sentenza n.348/06 [rectius: n.
348/08] ha come attori e altri 20” e che, in virtù del principio RS della parziarietà dell'obbligazione dal lato attivo, “qualora la domanda fosse fondata
(ma non lo è), gli attori possono chiedere il pagamento della sola quota di loro spettanza pari ad un ventunesimo” (pagina da 19 a 21 dell'appello).
Infine, con il sesto motivo, l'appellante ha contestato l'applicazione della rivalutazione monetaria ai crediti di cui gli appellati avevano richiesto il pagamento
(cfr. pag. 21 dell'appello). ha chiesto: “riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto Parte_1 pagina 6 di 15 dichiarare improcedibile e comunque infondata la domanda di cui all'atto di citazione notificata in data 25.6.2020 con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi con distrazione…”.
Si sono costituiti in giudizio e , contestando l'avverso CP_1 CP_2 dedotto.
2. Il giudizio
2.1 In via preliminare si rileva che tra gli eredi di figura anche RS
(come si desume da alcune pronunce depositate), ma non si pone Controparte_8 un problema di integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, posto che, in materia di crediti ereditari (nella sentenza impugnata, sul punto non oggetto di analitica censura, si legge, a pag. 1, che gli attori hanno agito in qualità di eredi di cfr. anche atto di citazione in primo grado), non si versa in una RS situazione di litisconsorzio (cfr. Cass. civ., SS.UU., 28/11/2007, n. 24657; Cass. civ.,
III, 11/07/2014, 15894; Cass. civ. III, 18.4.2024, n. 10585).
Sempre in via preliminare va chiarito che ogni statuizione non oggetto di univoca impugnazione deve reputarsi coperta dal giudicato.
La presente controversia, si vedrà, trae origine da una moltitudine di procedimenti, celebrati tra le parti e tra parti diverse, e dalla quale è emersa, oramai in maniera non più contestabile (per vero, neppure più univocamente contestata), l'inesistenza del c.d.
Condominio parti comuni – di Via F. Baracca, n. 18. CP_9
Sulla base di tale circostanza, come visto, gli attori in primo grado hanno chiesto e ottenuto una pronuncia volta alla condanna di al pagamento, in loro Parte_1 favore e nella qualità di eredi di delle somme riconosciute in RS alcune sentenze prima indicate (73/09 del Tribunale di PO, 4149/13 del Tribunale di PO, sezione distaccata di AR e n. 16781/19 della Corte di Cassazione).
2.2 Con il primo motivo di impugnazione, l'istante ha dedotto che il Giudice di prime cure non si sarebbe pronunciato, ovvero non avrebbe espresso adeguata motivazione sull'eccezione secondo cui “la mediazione non è andata a buon fine come risulta dal verbale prodotto da controparte. La mediazione in ogni caso non poteva andare a buon fine in quanto l'attrice non ha partecipato alla mediazione, sia CP_2 non presentandosi davanti al mediatore alla data fissata, ma addirittura non sottoscrivendo neppure il mandato in calce all'istanza, cosa che risulta dall'istanza depositata da controparte, che si deposita” (cfr. pag. 2 e 3 dell'impugnazione).
L'appellante ha ritenuto che la mancata partecipazione personale di CP_2 all'incontro di mediazione (la predetta neppure aveva rilasciato mandato per la procedura) avesse determinato l'irregolarità e l'invalidità del procedimento e - a sostegno delle proprie doglianze - ha anche richiamato i principi espressi da Cass. civ., sez. III, n. 8473/2019. pagina 7 di 15 La censura va accolta, ma solo per quanto di ragione.
Va doverosamente precisato che, a fronte della prima udienza del 13.11.2020 fissata in citazione, alla predetta udienza il Tribunale assegnò il termine per procedere alla mediazione, richiamando, implicitamente la materia dei diritti reali (sul punto la Corte nutre perplessità, tenuto conto che, con la citazione, sono state chieste somme di danaro ormai cristallizzate in altre pronunce) e - in ogni caso - invocando il secondo comma dell'art. 5 all'epoca vigente, in tema di mediazione delegata (“fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione;
in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello”).
Vale richiamare, in primo luogo, quanto affermato in motivazione da Cass. civ., sez.
II, n. 34714/2023, in un caso che, sebbene diverso, presenta principi applicabili nella specie, stante la posizione degli istanti, di eredi di e in facoltà di RS agire disgiuntamente: “si versa in ipotesi in cui hanno agito più soggetti disgiuntamente legittimati a fare valere in giudizio la lesione di un diritto (nel caso di specie: più condomini hanno lamentato la lesione di un bene in regime di comproprietà). Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, in tale ipotesi non è necessaria la partecipazione di tutti gli attori alla procedura di mediazione, ma è condizione necessaria e sufficiente a far luogo alla valida prosecuzione del processo nel rispetto della condizione di procedibilità ex art. 5 d.lgs.
28/2010 il fatto che, prima dell'instaurazione del processo ovvero (in caso di assegnazione giudiziale del termine) entro l'udienza fissata per la prosecuzione del processo, sia stato regolarmente espletato il tentativo di conciliazione con la partecipazione di uno solo fra gli attori disgiuntamente legittimati. Infatti, trattandosi di siffatta legittimazione, il potere del partecipante alla procedura (conclusasi senza successo) di validamente instaurare o proseguire il processo non può essere intaccato dalla mancata partecipazione al tentativo di conciliazione da parte degli altri soggetti attivamente legittimati. In tal caso rimarrà improcedibile la domanda di costoro, che potranno peraltro giovarsi dell'eventuale accoglimento della domanda coltivata dall'attore che ha regolarmente esperito il tentativo di conciliazione (così come potranno aderire ad una raggiunta conciliazione)”.
Nella specie, nel verbale si legge che solo era presente all'incontro di CP_1 mediazione.
Vale dunque richiamare il principio a tenore del quale, nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs. n. 28 del 2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, pagina 8 di 15 assistite dal difensore. Nella detta comparizione obbligatoria, tuttavia, la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale (Cass. civ. III, 27/03/2019, n. 8473; si veda anche Cass. civ. III, 5/7/2019, n. 18068 e Cass. civ., I, 02/07/2024, n. 18106).
Sempre per doverosa completezza, va detto che la Corte, in ragione del tenore degli articoli 5 e 8 all'epoca vigenti, ritiene applicabili tali principi anche in tema di mediazione delegata (cfr. anche Corte di Appello di PO, sez. VII, 1.12.2023, n.
5095).
Pertanto, stante la partecipazione del solo difensore di al procedimento, CP_2 come si desume dalla produzione del verbale ( era invece presente CP_1 personalmente), le domande di quest'ultima vanno dichiarate improcedibili, per cui la sentenza impugnata va incisa parzialmente e cioè in ordine ai primi due capi del dispositivo.
In ogni caso, come detto, in applicazione dei citati principi, ferma l'improcedibilità della domanda promossa da , quanto esposto non può determinare la CP_2 totale paralisi dell'azione.
2.3 Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha sostenuto che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare “l'inesistenza giuridica delle sentenze in virtù delle quali gli attori chiedevano alla il pagamento delle somme alle quali era Pt_1 stato condannato il dichiarato inesistente” (pag. 4 dell'appello), CP_3 evidenziando che “se controparte, peccando in logica e diritto, ha convenuto in giudizio un soggetto inesistente (come sostiene), né ha chiesto la condanna ottenendola, certamente non può chiedere che soggetti i quali non hanno partecipato al giudizio in proprio rispondano delle condanne… un ente inesistente non può essere convenuto in giudizio né può essere condannato;
la sentenza che dispone in tal senso
è abnorme e tale vizio comporta la inesistenza giuridica della sentenza stessa” (pag. 9
e 10 dell'appello).
A supporto delle proprie affermazioni, l'appellante ha anche allegato pronunce rese, tra l'altro, dal Tribunale di PO Nord e dalla Corte d'Appello di PO, che, decidendo i giudizi di opposizione promossi dalla NO hanno accolto la Pt_1 menzionata eccezione.
Si tratta, ad esempio, delle pronunce 1956/16, 1532/16, 2255/18, 356/17, 2255/218,
807/15 rese dal Tribunale di PO nord, nonché delle sentenze n. 1521/19, 48/18 e
1396/17 della Corte di appello di PO.
La censura non può essere accolta.
Al fine di respingere il motivo, è possibile riportare in questa sede passo motivazionale della sentenza della Corte di appello di PO n. 282/2024: “deve di pagina 9 di 15 contro osservarsi che, contrariamente a quanto prospettato con il gravame, il vizio denunciato integri una ipotesi di nullità e non già di giuridica inesistenza, categoria, quest'ultima, nella quale devono annoverarsi, oltre all'ipotesi di carenza di sottoscrizione del giudice prevista dall'art. 161 comma 2 c.p.c., tutte le ipotesi di provvedimenti emessi da un giudice carente di potere o dal contenuto abnorme, irriconoscibile come atto processuale di un determinato tipo (Cass. 3810/2022), evenienze che non ricorrono, all'evidenza, nel caso di specie in cui non si versa nell'ipotesi della carenza di sottoscrizione o di carenza di potere del giudice e non può discorrersi di provvedimenti dal contenuto abnorme, posto che il dibattito processuale ha avuto ad oggetto una questione di natura giuridica, vale a dire se tra i fabbricati che compongono il possa o meno ravvisarsi o Controparte_10 meno l'esistenza di un supercondominio destinato alla gestione di parti comuni, individuate nelle aree circostanti i fabbricati (cfr. l'atto di appello avente ad oggetto la sentenza n. 79/09), ente che risulta rappresentato dalla persona fisica dell'amministratore evocato in giudizio e che si era reso autore, a mezzo dell'organo assembleare, della delibera del 22.3.2005, impugnata dagli originari attori . E' appena il caso di evidenziare che la sentenza che ha accertato l'inesistenza giuridica del , fondata sulle risultanze processuali che comprovavano la mancanza CP_3 di beni e servizi comuni ai vari fabbricati, non è equiparabile, come vuole
l'appellante, alla sentenza emessa contro una parte immaginaria, che si inscrive a pieno titolo nella categoria dei provvedimenti abnormi, trattandosi, nel caso di specie, non già di un soggetto immaginario bensì della collettività dei condomini che avevano assunto la gestione delle parti asseritamente comuni ed avevano adottato la delibera da cui è scaturita la lite e che si è resa promotrice dell'odierno gravame a mezzo dell'amministratore.
Dunque, poiché non ricorre il vizio di inesistenza giuridica ma quello di nullità, e trova applicazione il principio dettato dall'art. 162 c.p.c., sarebbe stato onere del
far valere con i mezzi di impugnazione l'asserita invalidità delle sentenze CP_3 di primo e secondo grado;
in mancanza di impugnazione, il vizio non può essere eccepito in questa sede.
Per analoghe ragioni non può trovare accoglimento la richiesta di “dichiarare la nullità di tutti i procedimenti (primo grado, appello, ordinanza cassazione, sentenza impugnata) …” cui al capo 3) dell'atto di appello”.
In altre parole, l'inesistenza della sentenza non può che configurarsi per vizi propri del provvedimento, non certo per la statuizione di accertamento che la stessa contiene.
2.4 Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante ha dedotto che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente applicato la teoria dell'apparenza giuridica al caso di specie, avendo omesso di considerare il materiale probatorio dal quale si evinceva pagina 10 di 15 che la dante causa degli attori “partecipava attivamente alla vita condominiale e, se errore vi è stato nella gestione, questo è dovuto anche a colpa della loro dante causa, la quale ha accettato la situazione creata (se non addirittura imposta) da altro soggetto, costruttore del ” (cfr. pag.12 dell'impugnazione). Parte_2 CP_9
Secondo la tesi dell'appellante, “la che per quanto detto non può Per_1 considerarsi terza, era consapevole della inesistenza del Condominio, tant'è che lo ha citato in giudizio per farne dichiarare l'inesistenza” (cfr. pag. 13 dell'impugnazione).
In proposito, vale premettere che, come noto alle stesse parti, sulla dichiarazione dell'inesistenza giuridica del – Parti Comuni – di Controparte_5
AR di PO (NA), come già accennato, si è formato il giudicato, come da ultimo stabilito dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 17387/2021.
In motivazione, si legge: “orbene, con la memoria depositata ai sensi del citato art.
380-bis.
1. c.p.c., la difesa dei ricorrenti ha indicato e prodotto: a) l'ordinanza di questa Corte n. 21654/2017 (tra i cui ricorrenti si ricomprendevano anche i sigg.
, , , e CP_2 CP_1 Controparte_8 Parte_3 Parte_4
inclusi tra gli ulteriori ricorrenti nel giudizio qui in discussione), con la
[...] quale è stato accolto il motivo relativo all'inammissibilità dell'atto di appello avverso la sentenza del Tribunale di PO depositata il 17 ottobre 2008, dichiarativa dell'inesistenza del in questione, da cui il passaggio in giudicato di CP_3 questa stessa sentenza;
b) l'ordinanza di questa Corte n. 15392/2019, che, tuttavia, non ha idoneità a formare il giudicato, siccome riferita ad un giudizio di opposizione
a precetto e non investe propriamente la questione sull'inesistenza o meno del contestato;
c) la sentenza di questa Corte n. 15668/2019, che, anch'essa, CP_3 non risulta idonea al giudicato prospettato dai ricorrenti, siccome con la stessa fu confermata una sentenza di appello di carattere processuale con la quale era stata ordinata la rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354
c.p.c.; d) la sentenza di questa Corte n. 16781/2019, con la quale è stato accolto il motivo del ricorso (proposto da , e ) CP_1 CP_2 Controparte_8 relativo all'inammissibilità dell'atto di appello avverso la sentenza del Tribunale di
PO n. 73/2009, dichiarativa dell'inesistenza del condominio in questione, da cui il passaggio in giudicato di questa stessa sentenza;
e) la sentenza del Tribunale di
PO n. 2110/2018 (pubblicata il 21 febbraio 2018 e munita di attestazione di passaggio in giudicato da parte del competente cancelliere del 4 aprile 2018), pure contenente l'accertamento dell'inesistenza del sule parti oggetto di CP_3 contestazione.
Si deve, quindi, univocamente ritenere raggiunto il risultato che, per effetto delle richiamate pronunce definitive, si è venuto a formare il giudicato sull'accertamento del fatto che gli spazi adiacenti ai fabbricati in cui erano ubicati gli appartamenti pagina 11 di 15 delle parti che avevano agito contro il condominio di via Baracca 18 di AR di Cont PO rientravano nella esclusiva proprietà in virtù di apposita clausola di riserva in tal senso contenuta nei relativi atti di acquisto, con la conseguenza che non poteva ritenersi esistente sugli stessi beni una proprietà condominiale, presupponendo essa la contitolarità delle parti comuni” (pag. 8 e 9 della pronuncia n.
17387/2021 della Corte di cassazione, contenuta nella produzione di primo grado degli attori).
Come accennato, va aggiunto che, la questione, ad avviso della Corte, non è stata oggetto di analitica confutazione.
Ciò posto, gli istanti, nel giudizio di prime cure, hanno dedotto la responsabilità di sia in qualità di amministratore, sia quale componente del gruppo di Parte_1 persone che ha creato la situazione di apparenza giuridica, e tale ricostruzione è stata fatta propria dal Tribunale: “è altresì provato per tabulas che con delibera del
03.01.2011, la convenuta sig.ra venne nominata amministratore p.t. Parte_1 del de quo e che, in tale veste fu autorizzata, con delibera del CP_3
18.04.2013, in cui l'assemblea dell'Ente apparente ratificò la costituzione dell'amministratore nel giudizi portanti i nn. RG. 3743/09 (poi definito dalla Corte
d'Appello di PO con sentenza n. 2242/14), e RG. 1668/09 (poi definito dalla Corte
d'Appello di PO con sentenza 3400/14).
Rileva il Giudicante che, in tale veste, convenuta quindi, è responsabile delle obbligazioni contratte in nome del Controparte_3 di PO (NA) sia a titolo di componente del gruppo di soggetti che hanno
[...] creato la situazione di apparenza giuridica sia quale portavoce del gruppo medesimo, che ha speso presso i terzi il nome di un condominio inesistente”.
Parte appellante ha sostenuto:
a) che non è stata prodotta la delibera del 29.6.2004 dalla quale desumere che la NO partecipò alla formazione della stessa;
Pt_1
b) la partecipazione, della dante causa degli attuali appellati, alle delibere del
24.11.1982, del 4.3.1983 e del 13.10.1983;
c) la NO non avrebbe quindi potuto considerarsi terzo rispetto al Pt_1 condominio apparente e il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto del fatto che la sig.ra aveva accettato la situazione, creata dal RS costruttore, sino a una determinata data, per poi contestarla per non partecipare alle spese.
Ebbene, ferma la possibilità, per la Corte, di valutare unicamente le censure ex art. 342 cpc, in ordine a quella indicata dalla lettera a), va detto come si reputi che la circostanza che la NO partecipò alla delibera del 29.6.2004, allegata Pt_1 nell'atto di citazione (cfr. ad es. pag. 9) non sia stata tempestivamente ed pagina 12 di 15 efficacemente contestata nel giudizio di primo grado, per cui ogni successivo tentativo di confutazione è precluso (e ciò si dice a prescindere da ogni considerazione sull'effettiva rilevanza del motivo).
La partecipazione della NO a delibere assunte in epoca remota è poi Per_1 irrilevante, atteso che, nelle sentenze oggetto di esame, la predetta (o i suoi eredi) è posta in posizione antagonista rispetto al – Parti Controparte_5
Comuni…”, come si desume dalle sentenze n. 73/09, n. 4149/13, n. 348/08
(unitamente ad altri) e n. 16781/19.
In altri termini, in detti procedimenti, e poi i suoi eredi hanno RS sostanzialmente dedotto l'inesistenza dell'Ente di gestione.
Il terzo motivo va pertanto rigettato.
2.5 Analoghe considerazioni finali vanno fatte per il quarto motivo.
Ad avviso dell'appellante, nella specie si configura un'associazione non riconosciuta tra i partecipanti alla supercondominio, dichiarato poi inesistente, sub specie di
Consorzio tra i proprietari di immobili.
La ricostruzione non è prospettabile.
L'associazione non riconosciuta è un soggetto di diritto disciplinato da specifici accordi stipulati dagli associati con il quale i membri si impegnano a perseguire un interesse comune, dando vita a una organizzazione collettiva caratterizzata dalla presenza di una pluralità di organi che assume rilevanza esterna, mentre nella specie vi era la convinzione della formazione di un ente di gestione, costituito sul falso presupposto della comunione di alcuni beni e che avrebbe ex lege dato vita all'Ente stesso.
E proprio quest'ultima circostanza mina in radice la prospettazione dell'appellante e il suo richiamo a Cass. 19558/2021, in cui si legge: “in tema di consorzi volontari costituiti fra proprietari d'immobili per la gestione di parti e servizi comuni, la partecipazione o l'adesione ad esso da parte dell'acquirente di un immobile compreso nel deve risultare da una valida manifestazione di volontà, volontà che i CP_7 giudici del merito hanno affermato non dimostrata in causa, nell'ambito di un apprezzamento di fatto che non è sindacabile in sede di legittimità per violazione di norme di diritto, come suppone il ricorrente. Le disposizioni in materia di condominio
(come può ora argomentarsi anche dall'art. 1117-bis c.c., introdotto dalla legge n.
220 del 2012) possono, invero, ritenersi applicabili al consorzio costituito tra proprietari di immobili per la gestione delle parti e dei servizi comuni di una zona residenziale, assumendo, tuttavia, rilievo decisivo la volontà manifestata dagli stessi consorziati con la regolamentazione statutaria, ovvero anche tacitamente, se non sia imposta dalla legge o dallo statuto la forma scritta”.
In altri termini, viene mancare il presupposto di base e cioè la sussistenza di parti pagina 13 di 15 comuni (e consequenzialmente di servizi comuni).
Anche il quarto motivo va pertanto respinto.
2.6 Con il quinto motivo di impugnazione, l'appellante ha dedotto che, poiché la sentenza n. 348/08 (per mero errore indicata 348/06) “ha come attori RS
e altri 20”, in caso di accoglimento della domanda, in base al principio della
[...] parziarietà dell'obbligazione dal lato attivo, “gli attori possono chiedere il pagamento della sola quota di loro spettanza pari ad un ventunesimo”.
La censura coglie nel segno, sempre per quanto di ragione.
Si è ad esempio sostenuto che la solidarietà attiva fra più creditori non si presume, nemmeno in caso di identità della prestazione dovuta, ma deve risultare espressamente dalla legge o da un titolo negoziale preesistente alla richiesta di adempimento, non essendo sufficiente all'esistenza del vincolo l'identità qualitativa delle prestazioni
("eadem res debita") e delle obbligazioni ("eadem causa debendi") (Cass. civ., Sez.
III, Sentenza, 07/02/2014, n. 2822).
Pertanto, in accoglimento del motivo, il capo 2 del dispositivo va inciso nel senso di limitare la condanna al pagamento delle spese del giudizio previste nella sentenza
348/08 in favore degli attori di quel giudizio, ad 1/20, essendo gli attori – appunto –
20, almeno come si desume dall'epigrafe della sentenza.
E va accolto anche il sesto, seppure articolato in maniera non proprio cristallina, ma - ad avviso della Corte - volto comunque complessivamente a contestare l'applicazione della rivalutazione monetaria alla condanna al pagamento delle somme richieste dagli appellati.
È certamente di valuta la somma dovuta a titolo di spese legali, ma è noto che con la sentenza definitiva che decide sulla liquidazione di un'obbligazione di valore, da effettuarsi in valori monetari correnti, si determina la conversione del debito di valore in debito di valuta con il riconoscimento da tale data degli interessi corrispettivi. Ne consegue che è preclusa l'ulteriore rivalutazione monetaria derivante dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del giudicato, valendo, in tale ipotesi, i criteri previsti dalla legge per il debito di valuta (Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 14/04/2011, n. 8507).
La rivalutazione, in quanto disposta dal dì della pronuncia, va dunque esclusa.
La sentenza va quindi riformata nei limiti sin qui indicati.
3. Le spese
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia
(Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
Ebbene, nei rapporti tra e le spese seguono la Parte_1 CP_2 pagina 14 di 15 soccombenza del doppio grado di giudizio, con la decurtazione massima, tenuto conto della non particolare complessità della causa, in applicazione del DM 55/14 e successive modifiche.
Le spese vanno distratte in favore del difensore di parte appellante, come richiesto.
Per ciò che riguarda, invece, i rapporti tra e , Parte_1 CP_1
l'accoglimento solo parziale dell'impugnazione, induce la Corte a mantenere ferma la pronuncia di primo grado sulle spese e a compensare quelle del secondo grado.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso la sentenza n. 2362/2022 resa dal Tribunale di PO Nord in data 21.6.2022 nel procedimento n. 5578/2020 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie l'appello per quanto di ragione e nei limiti indicati in parte motiva e - in parziale riforma della sentenza impugnata,
➢ dichiara improcedibili le domande proposte da;
CP_2
➢ per ciò che riguarda le domande proposte da ,limita a CP_1
1/20 l'importo oggetto di condanna riferito alle spese legali indicate nella sentenza n. 348/08 del Tribunale di PO, sez. dist. Di AR;
➢ dichiara non dovute le somme previste a titolo di rivalutazione monetaria, così come indicate nel capo 2) del dispositivo;
• rigetta, per il resto, l'appello;
• condanna al pagamento delle spese di giudizio sostenute da CP_2
che liquida: a) per il primo grado, in euro 2.538,5 per Parte_1 compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge;
b) per il secondo grado, in euro 355,50 per spese ed euro 2.904,5 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge, con distrazione in favore del difensore;
• dichiara integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio nei rapporti tra e . Parte_1 CP_1
Così deciso, in PO, in data 9.1.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di PO, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3378/2022 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2362/2022 resa dal Tribunale di PO Nord in data 21.6.2022 nel procedimento n. 5578/2020 R.G. - vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
Sergio Gambardella, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in PO, Via Giuseppe Orsi, n. 4b; appellante
e
(c.f. ) e (c.f. CP_1 C.F._2 CP_2
), quali eredi di , rappresentati e difesi C.F._3 RS dagli Avvocati Fabrizio Castaldo e Paola Ernestina Frese, elettivamente domiciliati presso lo studio dei loro difensori in PO, Largo Torraca, n. 71;
appellati
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Giudizio di primo grado
1.1 Con atto di citazione del 2.7.2020, e convenivano CP_1 CP_2 in giudizio, innanzi al Tribunale di PO Nord, esponendo che: a) Parte_1 la loro dante causa, risiedeva in AR di PO (NA), Via RS
Baracca, n. 18, in un complesso edilizio formato da sette fabbricati, posti “a ferro di cavallo”, e abitava al secondo piano dell'edificio n. 7; b) i sette fabbricati erano costituiti in altrettanti autonomi condominii, le cui “aree esterne” (cortile, viali, aiuole, pagina 1 di 15 alberi, cancelli, muro di cinta, pali dell'illuminazione) erano di proprietà esclusiva degli eredi del costruttore del complesso edilizio, in ragione di una clausola di riserva di proprietà da costui inserita in ogni contratto di compravendita, compreso quello di acquisto, da parte della de cuius, dell'appartamento di sua proprietà; c) a dispetto della regolamentazione del regime proprietario delle “aree esterne”, detti beni per lungo tempo erano ricaduti sotto la gestione del Controparte_3
(NA), ente poi considerato apparente in forza di sentenza n.
[...]
2110/2018, formato da partecipanti alle assemblee - nelle quali veniva deliberata la manutenzione ordinaria e straordinaria di essi - e dall'amministratore pro tempore, che spendeva verso i terzi il nome di un supercondominio mai costituito a norma di legge;
d) l'avvenuta richiesta, anche tramite ingiunzioni, da parte dell'amministratore pro tempore dell'ente apparente, di contribuzione alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle cosiddette “parti comuni”, aveva dato origine a plurimi giudizi tra detto ente e la signora , in proprio e/o unitamente ad altri soggetti. Per_1
1.2 il primo giudizio che viene in rilievo, secondo la prospettazione degli attori, trae origine da opposizione a decreto ingiuntivo (n. 4/2005), definito con sentenza n.
4149/2013 del Giudice di Pace di AR.
Nell'ambito dell'opposizione, la sig. spiegò domanda riconvenzionale tesa Per_1 all'accertamento dell'inesistenza del supercondominio.
Il Giudice di Pace, rilevata la propria incompetenza relativamente alla domanda riconvenzionale, separò i due giudizi, trattenne presso di sé l'opposizione a decreto ingiuntivo, quale giudice funzionalmente competente, e rimise le parti innanzi al
Tribunale di PO, sez. distaccata di AR, competente a conoscere della domanda riconvenzionale.
L'opposizione a decreto ingiuntivo veniva definita con sentenza n. 4149/2013, di accoglimento dell'opposizione, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna del alle spese di Controparte_4 lite.
La domanda riconvenzionale veniva accolta dal Tribunale di PO, sez. distaccata di
AR, con sentenza n. 73/2009, con la quale venne accertata l'inesistenza di un supercondominio, e venne altresì disposta la condanna del convenuto in riconvenzionale al rimborso di tutti gli oneri condominiali versati dalla sig. Per_1
a far data dall'acquisto del proprio appartamento, al risarcimento del danno alla privacy, quantificato equitativamente in € 7.000,00 oltre interessi, al risarcimento del danno esistenziale, quantificato in € 7.000,00 oltre interessi, nonché alle spese di lite.
Avverso questa sentenza proponeva appello il CP_3
La Corte d'Appello di PO, con sentenza n. 2242/14, rilevato un difetto di contraddittorio, annullava la pronuncia gravata e rimetteva le parti innanzi al pagina 2 di 15 Tribunale per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti all'Ente appellante.
Tale ultima pronuncia veniva impugnata innanzi alla Corte di cassazione che, con sentenza n. 16781/19, la cassava senza rinvio, e condannava l'Ente controricorrente alle spese di lite.
1.3 Il secondo giudizio veniva definito con sentenza n. 348/2008 del Tribunale di
PO, sez. distaccata di AR, con la quale veniva accertata, anche in questo caso,
l'inesistenza di un supercondominio, con conseguente annullamento della delibera del
29.06.2004 impugnata e con condanna del convenuto alle spese di lite.
Anche contro la pronuncia venne proposto appello dal CP_3
La Corte d'Appello di PO, con sentenza n. 3400/2014 dichiarava inammissibile l'appello, perché tardivo, e compensava le spese di lite.
1.4 Il terzo giudizio è stato definito con sentenza n. 158/2002 del Giudice di Pace di
AR, resa all'esito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 300/2000, anch'essa favorevole a . RS
Avverso tale pronuncia propose appello il soccombente innanzi al CP_3
Tribunale di PO, sez. distaccata di AR.
Dopo varie vicende processuali, la causa veniva definita con sentenza n. 2110/2018, con cui venivano dichiarati inammissibili sia l'appello principale che quello incidentale, con compensazione delle spese di lite.
Aggiungevano gli attori che, con quest'ultima sentenza, su cui si era formato il giudicato, per la prima volta veniva accertata la natura di ente apparente del
, ossia di ente fittizio, creato ad arte dai partecipanti alle Controparte_3 assemblee, con la conseguenza che, delle obbligazioni contratte a nome dell'ente, incluse quelle di pagamento delle spese legali, avrebbero dovuto rispondere, in proprio e in solido, i suddetti soggetti unitamente all'amministratore che aveva speso verso i terzi il nome di un supercondominio inesistente.
Secondo gli istanti, la responsabilità di discendeva, dunque, da Parte_1 alcune considerazioni: a) in AR di PO, in Via Baracca 18, non era mai esistito un supercondominio;
b) era esistito, invece, un ente apparente denominato
- delle cui obbligazioni rispondevano, in Controparte_3 proprio e in solido, l'amministratore, che aveva speso verso i terzi il nome di un supercondominio inesistente, e i soggetti partecipanti alle varie assemblee dell'ente; c) la NO era stata nominata amministratore di tale ente con delibera del Pt_1
3.1.2011; d) in tale veste aveva partecipato a tutti i giudizi sopra elencati (anche se poi viene indicato il controricorso nel giudizio definito con sentenza 16781/2019 e la costituzione nel giudizio definito con sentenza 2110/18); e) la stessa era poi presente in proprio e quale amministratore in occasione dell'approvazione della delibera del pagina 3 di 15 18.4.2013 in cui l'assemblea dell'ente apparente aveva ratificato la costituzione dell'amministratore nel giudizio n. R.G. 3743/2009, definito dalla Corte d'Appello di
PO con sentenza n. 2242/2014, e n. R.G. 1668/2009, definito dalla Corte
d'Appello di PO con sentenza n. 3400/2014.
Sempre secondo gli istanti, la NO nella descritta qualità di Pt_1 amministratore, aveva speso il nome di un inesistente supercondominio resistendo in giudizio o promuovendo giudizi, costringendo così le controparti a dispendiose attività processuali, pur essendo consapevole dell'inutilità della prosecuzione di siffatti giudizi, stante l'avvenuta dichiarazione di inesistenza del supercondominio.
Gli attori riferivano che i rapporti tra le parti erano stati regolati dalla sentenza n.
2017/2012 del Tribunale di PO, passata in giudicato, che aveva definito un giudizio promosso da unitamente ad altri soggetti, nei confronti Parte_1 della NO e di altri soggetti. Per_1
Per gli attori, con questa pronuncia, passata in giudicato, venne accertato che tanto la
NO quanto la NO (e per essa i suoi eredi) non erano Pt_1 Per_1 membri di alcun supercondominio.
1.5 Gli attori chiedevano: “A)accertare e dichiarare che la convenuta è responsabile, in proprio ed in solido, delle obbligazioni nascenti dalle sentenze indicate in atto di citazione, in quanto membro del gruppo di persone che, partecipando alle assemblee del 29.06.2004, del 03.01.2011 e del 18.04.2013, ha deliberato, assunto decisioni e contratto obbligazioni in nome e per conto dell'inesistente ed apparente
[...]
condannato al risarcimento Controparte_5 del danno nella sentenza n. 73/09 e pagamento delle spese di lite;
B)accertare e dichiarare la responsabilità della stessa convenuta in proprio quale amministratore
e/o rappresentate e/o mandatario dell'Ente condominiale suddetto, ovvero in solido con i partecipanti alle suddette assemblee, per la spendita del nome di un ente inesistente e per aver contratto obbligazioni di spesa, assunto decisioni agendo e resistendo in giudizio, ingenerando nei terzi l'affidamento circa l'esistenza di un ente invece solo apparente;
C)per l'effetto condannare la convenuta al pagamento del risarcimento del danno liquidato nella sentenza 73/09 del Tribunale di PO e delle spese liquidate nelle altre indicate;
D)emettere ogni altro opportuno e conseguenziale provvedimento di legge;
E)condanna alle spese di lite”.
Si costituiva in giudizio deducendo - per la pronuncia 348/06 - Parte_1
l'insussistenza di solidarietà attiva, oltre che l'inesistenza delle sentenze in forza delle quali era stata proposta domanda.
Prospettava la configurabilità, al più, di un'associazione non riconosciuta tra i soggetti facenti parte di quello che era stato ritenuto un supercondominio, con conseguente applicazione dell'art. 38 c.c., nonché degli artt. 1957 e 1175 cc. pagina 4 di 15 A seguito di assegnazione di termine, da parte del Giudice, per instaurare procedimento di mediazione, le parti depositavano il relativo verbale con esito negativo.
All'esito, il Tribunale così ha statuito: “
1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la convenuta è responsabile, in proprio ed in solido, delle obbligazioni nascenti dalle sentenze indicate al punto A) delle conclusioni dell'atto di citazione;
2.
Condanna la convenuta al risarcimento del danno liquidato nella sentenza n. 73/09 del Tribunale di PO;
delle spese e competenze di giudizio, con accessori di legge, liquidate nelle pronunce n. 4149/13 del Giudice di Pace di AR, nn. 348/08 e
73/09 del Tribunale di PO, sez. dist. Di AR e n. 16781/19 della Suprema
Corte di Cassazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì della pronuncia all'effettivo soddisfo, se già non riscosse;
3. Condanna la convenuta al pagamento, in favore di e delle Parte_1 CP_1 CP_2 spese del presente giudizio, che si liquidano in € 264,00 per spese ed € 3.235,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, oltre IVA e CPA come per legge”.
In particolare, secondo il Tribunale, “dalle sentenze nn. 2017/12 e 2110/18 del
Tribunale di PO, entrambe passate in giudicato, nonché dalla sentenza n. 733/21 della Corte d'Appello di PO, è emerso che “il Condominio Via Baracca 18 –
Parti Comuni - AR di PO (NA) non è affatto un ente inesistente nell'accezione
e per gli effetti invocati dalla parte convenuta nel presente giudizio, cioè al fine di invocare l'inesistenza delle sentenze che condannano l'odierna convenuta al risarcimento del danno ed al pagamento delle spese processuali, ma al contrario, è stata definitivamente accertata la sua natura di ente apparente, delle cui obbligazioni rispondono sia i soggetti che, andando in assemblea e deliberando, hanno creato la situazione di apparenza giuridica sia il loro portavoce (l'amministratore) che ha speso verso i terzi il nome di un inesistente” (pag. 4 della sentenza CP_3 impugnata).
Sempre secondo il Giudice di prime cure, “è documentalmente provato che la sig.ra partecipò, quale membro del gruppo di soggetti che hanno ideato e creato il Pt_1 suddetto ente apparente, all'approvazione della delibera del 29.06.2004, dalla cui impugnazione è derivata la sentenza n. 348/08;
E' altresì provato per tabulas che con delibera del 03.01.2011, la convenuta sig.ra
venne nominata amministratore p.t. del de quo e che, Parte_1 CP_3 in tale veste fu autorizzata, con delibera del 18.04.2013, in cui l'assemblea dell'Ente apparente ratificò la costituzione dell'amministratore nel giudizi portanti i nn. RG.
3743/09 (poi definito dalla Corte d'Appello di PO con sentenza n. 2242/14), e RG.
1668/09 (poi definito dalla Corte d'Appello di PO con sentenza 3400/14)” (pag. 4 pagina 5 di 15 e 5 della sentenza).
Ad avviso del Giudicante, la sig.ra “è responsabile delle obbligazioni Pt_1 contratte in nome del Condominio Via Baracca 18 –Parti Comuni- AR di PO
(NA) sia a titolo di componente del gruppo di soggetti che hanno creato la situazione di apparenza giuridica sia quale portavoce del gruppo medesimo, che ha speso presso i terzi il nome di un condominio inesistente” e tale circostanza sarebbe confermata anche dall'ordinanza n. 17387/21 della S.C., emessa tra le stesse parti del giudizio (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).
1.6 Avverso detta pronuncia, indicata come notificata il 24.6.2022, con atto del
22.7.2022, ha promosso appello costituendosi il 25.7.2022 e Parte_1 affidandosi a sei motivi di impugnazione.
Con il primo motivo ha dedotto la mancanza di validità e regolarità della procedura di mediazione obbligatoria, stante la mancata partecipazione di (pagine da CP_2
2 a 4 dell'appello).
Con il secondo motivo ha sostenuto “l'inesistenza giuridica delle sentenze in virtù delle quali gli attori chiedevano alla il pagamento delle somme alle quali era Pt_1 stato condannato il condominio dichiarato inesistente” (pagine da 4 a 11 dell'appello).
Con il terzo motivo ha lamentato l'errata applicazione della teoria dell'apparenza giuridica al caso di specie, poiché “il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto del fatto che la sig.ra , di cui gli appellati si dichiarano eredi, non è terzo RS rispetto al in quanto ha accettato la situazione, creata dal Controparte_6 costruttore, sino a una determinata data per poi contestarla per non partecipare alle spese” (pagine da 11 a 13 dell'appello).
Con il quarto motivo, ha allegato che “in realtà esiste ed opera un'associazione non riconosciuta, in particolare un Consorzio fra proprietari d'immobili” e che gli attori
“non possono agire contro la ma devono agire contro il e, ottenuto Pt_1 CP_7 il titolo esecutivo, aggredire il fondo consortile e, in caso d'insolvenza, ne rispondono pro quota i singoli associati” (pagine da 14 a 19 dell'appello).
Con il quinto motivo, l'istante ha dedotto che “la sentenza n.348/06 [rectius: n.
348/08] ha come attori e altri 20” e che, in virtù del principio RS della parziarietà dell'obbligazione dal lato attivo, “qualora la domanda fosse fondata
(ma non lo è), gli attori possono chiedere il pagamento della sola quota di loro spettanza pari ad un ventunesimo” (pagina da 19 a 21 dell'appello).
Infine, con il sesto motivo, l'appellante ha contestato l'applicazione della rivalutazione monetaria ai crediti di cui gli appellati avevano richiesto il pagamento
(cfr. pag. 21 dell'appello). ha chiesto: “riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto Parte_1 pagina 6 di 15 dichiarare improcedibile e comunque infondata la domanda di cui all'atto di citazione notificata in data 25.6.2020 con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi con distrazione…”.
Si sono costituiti in giudizio e , contestando l'avverso CP_1 CP_2 dedotto.
2. Il giudizio
2.1 In via preliminare si rileva che tra gli eredi di figura anche RS
(come si desume da alcune pronunce depositate), ma non si pone Controparte_8 un problema di integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, posto che, in materia di crediti ereditari (nella sentenza impugnata, sul punto non oggetto di analitica censura, si legge, a pag. 1, che gli attori hanno agito in qualità di eredi di cfr. anche atto di citazione in primo grado), non si versa in una RS situazione di litisconsorzio (cfr. Cass. civ., SS.UU., 28/11/2007, n. 24657; Cass. civ.,
III, 11/07/2014, 15894; Cass. civ. III, 18.4.2024, n. 10585).
Sempre in via preliminare va chiarito che ogni statuizione non oggetto di univoca impugnazione deve reputarsi coperta dal giudicato.
La presente controversia, si vedrà, trae origine da una moltitudine di procedimenti, celebrati tra le parti e tra parti diverse, e dalla quale è emersa, oramai in maniera non più contestabile (per vero, neppure più univocamente contestata), l'inesistenza del c.d.
Condominio parti comuni – di Via F. Baracca, n. 18. CP_9
Sulla base di tale circostanza, come visto, gli attori in primo grado hanno chiesto e ottenuto una pronuncia volta alla condanna di al pagamento, in loro Parte_1 favore e nella qualità di eredi di delle somme riconosciute in RS alcune sentenze prima indicate (73/09 del Tribunale di PO, 4149/13 del Tribunale di PO, sezione distaccata di AR e n. 16781/19 della Corte di Cassazione).
2.2 Con il primo motivo di impugnazione, l'istante ha dedotto che il Giudice di prime cure non si sarebbe pronunciato, ovvero non avrebbe espresso adeguata motivazione sull'eccezione secondo cui “la mediazione non è andata a buon fine come risulta dal verbale prodotto da controparte. La mediazione in ogni caso non poteva andare a buon fine in quanto l'attrice non ha partecipato alla mediazione, sia CP_2 non presentandosi davanti al mediatore alla data fissata, ma addirittura non sottoscrivendo neppure il mandato in calce all'istanza, cosa che risulta dall'istanza depositata da controparte, che si deposita” (cfr. pag. 2 e 3 dell'impugnazione).
L'appellante ha ritenuto che la mancata partecipazione personale di CP_2 all'incontro di mediazione (la predetta neppure aveva rilasciato mandato per la procedura) avesse determinato l'irregolarità e l'invalidità del procedimento e - a sostegno delle proprie doglianze - ha anche richiamato i principi espressi da Cass. civ., sez. III, n. 8473/2019. pagina 7 di 15 La censura va accolta, ma solo per quanto di ragione.
Va doverosamente precisato che, a fronte della prima udienza del 13.11.2020 fissata in citazione, alla predetta udienza il Tribunale assegnò il termine per procedere alla mediazione, richiamando, implicitamente la materia dei diritti reali (sul punto la Corte nutre perplessità, tenuto conto che, con la citazione, sono state chieste somme di danaro ormai cristallizzate in altre pronunce) e - in ogni caso - invocando il secondo comma dell'art. 5 all'epoca vigente, in tema di mediazione delegata (“fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione;
in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello”).
Vale richiamare, in primo luogo, quanto affermato in motivazione da Cass. civ., sez.
II, n. 34714/2023, in un caso che, sebbene diverso, presenta principi applicabili nella specie, stante la posizione degli istanti, di eredi di e in facoltà di RS agire disgiuntamente: “si versa in ipotesi in cui hanno agito più soggetti disgiuntamente legittimati a fare valere in giudizio la lesione di un diritto (nel caso di specie: più condomini hanno lamentato la lesione di un bene in regime di comproprietà). Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, in tale ipotesi non è necessaria la partecipazione di tutti gli attori alla procedura di mediazione, ma è condizione necessaria e sufficiente a far luogo alla valida prosecuzione del processo nel rispetto della condizione di procedibilità ex art. 5 d.lgs.
28/2010 il fatto che, prima dell'instaurazione del processo ovvero (in caso di assegnazione giudiziale del termine) entro l'udienza fissata per la prosecuzione del processo, sia stato regolarmente espletato il tentativo di conciliazione con la partecipazione di uno solo fra gli attori disgiuntamente legittimati. Infatti, trattandosi di siffatta legittimazione, il potere del partecipante alla procedura (conclusasi senza successo) di validamente instaurare o proseguire il processo non può essere intaccato dalla mancata partecipazione al tentativo di conciliazione da parte degli altri soggetti attivamente legittimati. In tal caso rimarrà improcedibile la domanda di costoro, che potranno peraltro giovarsi dell'eventuale accoglimento della domanda coltivata dall'attore che ha regolarmente esperito il tentativo di conciliazione (così come potranno aderire ad una raggiunta conciliazione)”.
Nella specie, nel verbale si legge che solo era presente all'incontro di CP_1 mediazione.
Vale dunque richiamare il principio a tenore del quale, nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs. n. 28 del 2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, pagina 8 di 15 assistite dal difensore. Nella detta comparizione obbligatoria, tuttavia, la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale (Cass. civ. III, 27/03/2019, n. 8473; si veda anche Cass. civ. III, 5/7/2019, n. 18068 e Cass. civ., I, 02/07/2024, n. 18106).
Sempre per doverosa completezza, va detto che la Corte, in ragione del tenore degli articoli 5 e 8 all'epoca vigenti, ritiene applicabili tali principi anche in tema di mediazione delegata (cfr. anche Corte di Appello di PO, sez. VII, 1.12.2023, n.
5095).
Pertanto, stante la partecipazione del solo difensore di al procedimento, CP_2 come si desume dalla produzione del verbale ( era invece presente CP_1 personalmente), le domande di quest'ultima vanno dichiarate improcedibili, per cui la sentenza impugnata va incisa parzialmente e cioè in ordine ai primi due capi del dispositivo.
In ogni caso, come detto, in applicazione dei citati principi, ferma l'improcedibilità della domanda promossa da , quanto esposto non può determinare la CP_2 totale paralisi dell'azione.
2.3 Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha sostenuto che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare “l'inesistenza giuridica delle sentenze in virtù delle quali gli attori chiedevano alla il pagamento delle somme alle quali era Pt_1 stato condannato il dichiarato inesistente” (pag. 4 dell'appello), CP_3 evidenziando che “se controparte, peccando in logica e diritto, ha convenuto in giudizio un soggetto inesistente (come sostiene), né ha chiesto la condanna ottenendola, certamente non può chiedere che soggetti i quali non hanno partecipato al giudizio in proprio rispondano delle condanne… un ente inesistente non può essere convenuto in giudizio né può essere condannato;
la sentenza che dispone in tal senso
è abnorme e tale vizio comporta la inesistenza giuridica della sentenza stessa” (pag. 9
e 10 dell'appello).
A supporto delle proprie affermazioni, l'appellante ha anche allegato pronunce rese, tra l'altro, dal Tribunale di PO Nord e dalla Corte d'Appello di PO, che, decidendo i giudizi di opposizione promossi dalla NO hanno accolto la Pt_1 menzionata eccezione.
Si tratta, ad esempio, delle pronunce 1956/16, 1532/16, 2255/18, 356/17, 2255/218,
807/15 rese dal Tribunale di PO nord, nonché delle sentenze n. 1521/19, 48/18 e
1396/17 della Corte di appello di PO.
La censura non può essere accolta.
Al fine di respingere il motivo, è possibile riportare in questa sede passo motivazionale della sentenza della Corte di appello di PO n. 282/2024: “deve di pagina 9 di 15 contro osservarsi che, contrariamente a quanto prospettato con il gravame, il vizio denunciato integri una ipotesi di nullità e non già di giuridica inesistenza, categoria, quest'ultima, nella quale devono annoverarsi, oltre all'ipotesi di carenza di sottoscrizione del giudice prevista dall'art. 161 comma 2 c.p.c., tutte le ipotesi di provvedimenti emessi da un giudice carente di potere o dal contenuto abnorme, irriconoscibile come atto processuale di un determinato tipo (Cass. 3810/2022), evenienze che non ricorrono, all'evidenza, nel caso di specie in cui non si versa nell'ipotesi della carenza di sottoscrizione o di carenza di potere del giudice e non può discorrersi di provvedimenti dal contenuto abnorme, posto che il dibattito processuale ha avuto ad oggetto una questione di natura giuridica, vale a dire se tra i fabbricati che compongono il possa o meno ravvisarsi o Controparte_10 meno l'esistenza di un supercondominio destinato alla gestione di parti comuni, individuate nelle aree circostanti i fabbricati (cfr. l'atto di appello avente ad oggetto la sentenza n. 79/09), ente che risulta rappresentato dalla persona fisica dell'amministratore evocato in giudizio e che si era reso autore, a mezzo dell'organo assembleare, della delibera del 22.3.2005, impugnata dagli originari attori . E' appena il caso di evidenziare che la sentenza che ha accertato l'inesistenza giuridica del , fondata sulle risultanze processuali che comprovavano la mancanza CP_3 di beni e servizi comuni ai vari fabbricati, non è equiparabile, come vuole
l'appellante, alla sentenza emessa contro una parte immaginaria, che si inscrive a pieno titolo nella categoria dei provvedimenti abnormi, trattandosi, nel caso di specie, non già di un soggetto immaginario bensì della collettività dei condomini che avevano assunto la gestione delle parti asseritamente comuni ed avevano adottato la delibera da cui è scaturita la lite e che si è resa promotrice dell'odierno gravame a mezzo dell'amministratore.
Dunque, poiché non ricorre il vizio di inesistenza giuridica ma quello di nullità, e trova applicazione il principio dettato dall'art. 162 c.p.c., sarebbe stato onere del
far valere con i mezzi di impugnazione l'asserita invalidità delle sentenze CP_3 di primo e secondo grado;
in mancanza di impugnazione, il vizio non può essere eccepito in questa sede.
Per analoghe ragioni non può trovare accoglimento la richiesta di “dichiarare la nullità di tutti i procedimenti (primo grado, appello, ordinanza cassazione, sentenza impugnata) …” cui al capo 3) dell'atto di appello”.
In altre parole, l'inesistenza della sentenza non può che configurarsi per vizi propri del provvedimento, non certo per la statuizione di accertamento che la stessa contiene.
2.4 Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante ha dedotto che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente applicato la teoria dell'apparenza giuridica al caso di specie, avendo omesso di considerare il materiale probatorio dal quale si evinceva pagina 10 di 15 che la dante causa degli attori “partecipava attivamente alla vita condominiale e, se errore vi è stato nella gestione, questo è dovuto anche a colpa della loro dante causa, la quale ha accettato la situazione creata (se non addirittura imposta) da altro soggetto, costruttore del ” (cfr. pag.12 dell'impugnazione). Parte_2 CP_9
Secondo la tesi dell'appellante, “la che per quanto detto non può Per_1 considerarsi terza, era consapevole della inesistenza del Condominio, tant'è che lo ha citato in giudizio per farne dichiarare l'inesistenza” (cfr. pag. 13 dell'impugnazione).
In proposito, vale premettere che, come noto alle stesse parti, sulla dichiarazione dell'inesistenza giuridica del – Parti Comuni – di Controparte_5
AR di PO (NA), come già accennato, si è formato il giudicato, come da ultimo stabilito dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 17387/2021.
In motivazione, si legge: “orbene, con la memoria depositata ai sensi del citato art.
380-bis.
1. c.p.c., la difesa dei ricorrenti ha indicato e prodotto: a) l'ordinanza di questa Corte n. 21654/2017 (tra i cui ricorrenti si ricomprendevano anche i sigg.
, , , e CP_2 CP_1 Controparte_8 Parte_3 Parte_4
inclusi tra gli ulteriori ricorrenti nel giudizio qui in discussione), con la
[...] quale è stato accolto il motivo relativo all'inammissibilità dell'atto di appello avverso la sentenza del Tribunale di PO depositata il 17 ottobre 2008, dichiarativa dell'inesistenza del in questione, da cui il passaggio in giudicato di CP_3 questa stessa sentenza;
b) l'ordinanza di questa Corte n. 15392/2019, che, tuttavia, non ha idoneità a formare il giudicato, siccome riferita ad un giudizio di opposizione
a precetto e non investe propriamente la questione sull'inesistenza o meno del contestato;
c) la sentenza di questa Corte n. 15668/2019, che, anch'essa, CP_3 non risulta idonea al giudicato prospettato dai ricorrenti, siccome con la stessa fu confermata una sentenza di appello di carattere processuale con la quale era stata ordinata la rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354
c.p.c.; d) la sentenza di questa Corte n. 16781/2019, con la quale è stato accolto il motivo del ricorso (proposto da , e ) CP_1 CP_2 Controparte_8 relativo all'inammissibilità dell'atto di appello avverso la sentenza del Tribunale di
PO n. 73/2009, dichiarativa dell'inesistenza del condominio in questione, da cui il passaggio in giudicato di questa stessa sentenza;
e) la sentenza del Tribunale di
PO n. 2110/2018 (pubblicata il 21 febbraio 2018 e munita di attestazione di passaggio in giudicato da parte del competente cancelliere del 4 aprile 2018), pure contenente l'accertamento dell'inesistenza del sule parti oggetto di CP_3 contestazione.
Si deve, quindi, univocamente ritenere raggiunto il risultato che, per effetto delle richiamate pronunce definitive, si è venuto a formare il giudicato sull'accertamento del fatto che gli spazi adiacenti ai fabbricati in cui erano ubicati gli appartamenti pagina 11 di 15 delle parti che avevano agito contro il condominio di via Baracca 18 di AR di Cont PO rientravano nella esclusiva proprietà in virtù di apposita clausola di riserva in tal senso contenuta nei relativi atti di acquisto, con la conseguenza che non poteva ritenersi esistente sugli stessi beni una proprietà condominiale, presupponendo essa la contitolarità delle parti comuni” (pag. 8 e 9 della pronuncia n.
17387/2021 della Corte di cassazione, contenuta nella produzione di primo grado degli attori).
Come accennato, va aggiunto che, la questione, ad avviso della Corte, non è stata oggetto di analitica confutazione.
Ciò posto, gli istanti, nel giudizio di prime cure, hanno dedotto la responsabilità di sia in qualità di amministratore, sia quale componente del gruppo di Parte_1 persone che ha creato la situazione di apparenza giuridica, e tale ricostruzione è stata fatta propria dal Tribunale: “è altresì provato per tabulas che con delibera del
03.01.2011, la convenuta sig.ra venne nominata amministratore p.t. Parte_1 del de quo e che, in tale veste fu autorizzata, con delibera del CP_3
18.04.2013, in cui l'assemblea dell'Ente apparente ratificò la costituzione dell'amministratore nel giudizi portanti i nn. RG. 3743/09 (poi definito dalla Corte
d'Appello di PO con sentenza n. 2242/14), e RG. 1668/09 (poi definito dalla Corte
d'Appello di PO con sentenza 3400/14).
Rileva il Giudicante che, in tale veste, convenuta quindi, è responsabile delle obbligazioni contratte in nome del Controparte_3 di PO (NA) sia a titolo di componente del gruppo di soggetti che hanno
[...] creato la situazione di apparenza giuridica sia quale portavoce del gruppo medesimo, che ha speso presso i terzi il nome di un condominio inesistente”.
Parte appellante ha sostenuto:
a) che non è stata prodotta la delibera del 29.6.2004 dalla quale desumere che la NO partecipò alla formazione della stessa;
Pt_1
b) la partecipazione, della dante causa degli attuali appellati, alle delibere del
24.11.1982, del 4.3.1983 e del 13.10.1983;
c) la NO non avrebbe quindi potuto considerarsi terzo rispetto al Pt_1 condominio apparente e il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto del fatto che la sig.ra aveva accettato la situazione, creata dal RS costruttore, sino a una determinata data, per poi contestarla per non partecipare alle spese.
Ebbene, ferma la possibilità, per la Corte, di valutare unicamente le censure ex art. 342 cpc, in ordine a quella indicata dalla lettera a), va detto come si reputi che la circostanza che la NO partecipò alla delibera del 29.6.2004, allegata Pt_1 nell'atto di citazione (cfr. ad es. pag. 9) non sia stata tempestivamente ed pagina 12 di 15 efficacemente contestata nel giudizio di primo grado, per cui ogni successivo tentativo di confutazione è precluso (e ciò si dice a prescindere da ogni considerazione sull'effettiva rilevanza del motivo).
La partecipazione della NO a delibere assunte in epoca remota è poi Per_1 irrilevante, atteso che, nelle sentenze oggetto di esame, la predetta (o i suoi eredi) è posta in posizione antagonista rispetto al – Parti Controparte_5
Comuni…”, come si desume dalle sentenze n. 73/09, n. 4149/13, n. 348/08
(unitamente ad altri) e n. 16781/19.
In altri termini, in detti procedimenti, e poi i suoi eredi hanno RS sostanzialmente dedotto l'inesistenza dell'Ente di gestione.
Il terzo motivo va pertanto rigettato.
2.5 Analoghe considerazioni finali vanno fatte per il quarto motivo.
Ad avviso dell'appellante, nella specie si configura un'associazione non riconosciuta tra i partecipanti alla supercondominio, dichiarato poi inesistente, sub specie di
Consorzio tra i proprietari di immobili.
La ricostruzione non è prospettabile.
L'associazione non riconosciuta è un soggetto di diritto disciplinato da specifici accordi stipulati dagli associati con il quale i membri si impegnano a perseguire un interesse comune, dando vita a una organizzazione collettiva caratterizzata dalla presenza di una pluralità di organi che assume rilevanza esterna, mentre nella specie vi era la convinzione della formazione di un ente di gestione, costituito sul falso presupposto della comunione di alcuni beni e che avrebbe ex lege dato vita all'Ente stesso.
E proprio quest'ultima circostanza mina in radice la prospettazione dell'appellante e il suo richiamo a Cass. 19558/2021, in cui si legge: “in tema di consorzi volontari costituiti fra proprietari d'immobili per la gestione di parti e servizi comuni, la partecipazione o l'adesione ad esso da parte dell'acquirente di un immobile compreso nel deve risultare da una valida manifestazione di volontà, volontà che i CP_7 giudici del merito hanno affermato non dimostrata in causa, nell'ambito di un apprezzamento di fatto che non è sindacabile in sede di legittimità per violazione di norme di diritto, come suppone il ricorrente. Le disposizioni in materia di condominio
(come può ora argomentarsi anche dall'art. 1117-bis c.c., introdotto dalla legge n.
220 del 2012) possono, invero, ritenersi applicabili al consorzio costituito tra proprietari di immobili per la gestione delle parti e dei servizi comuni di una zona residenziale, assumendo, tuttavia, rilievo decisivo la volontà manifestata dagli stessi consorziati con la regolamentazione statutaria, ovvero anche tacitamente, se non sia imposta dalla legge o dallo statuto la forma scritta”.
In altri termini, viene mancare il presupposto di base e cioè la sussistenza di parti pagina 13 di 15 comuni (e consequenzialmente di servizi comuni).
Anche il quarto motivo va pertanto respinto.
2.6 Con il quinto motivo di impugnazione, l'appellante ha dedotto che, poiché la sentenza n. 348/08 (per mero errore indicata 348/06) “ha come attori RS
e altri 20”, in caso di accoglimento della domanda, in base al principio della
[...] parziarietà dell'obbligazione dal lato attivo, “gli attori possono chiedere il pagamento della sola quota di loro spettanza pari ad un ventunesimo”.
La censura coglie nel segno, sempre per quanto di ragione.
Si è ad esempio sostenuto che la solidarietà attiva fra più creditori non si presume, nemmeno in caso di identità della prestazione dovuta, ma deve risultare espressamente dalla legge o da un titolo negoziale preesistente alla richiesta di adempimento, non essendo sufficiente all'esistenza del vincolo l'identità qualitativa delle prestazioni
("eadem res debita") e delle obbligazioni ("eadem causa debendi") (Cass. civ., Sez.
III, Sentenza, 07/02/2014, n. 2822).
Pertanto, in accoglimento del motivo, il capo 2 del dispositivo va inciso nel senso di limitare la condanna al pagamento delle spese del giudizio previste nella sentenza
348/08 in favore degli attori di quel giudizio, ad 1/20, essendo gli attori – appunto –
20, almeno come si desume dall'epigrafe della sentenza.
E va accolto anche il sesto, seppure articolato in maniera non proprio cristallina, ma - ad avviso della Corte - volto comunque complessivamente a contestare l'applicazione della rivalutazione monetaria alla condanna al pagamento delle somme richieste dagli appellati.
È certamente di valuta la somma dovuta a titolo di spese legali, ma è noto che con la sentenza definitiva che decide sulla liquidazione di un'obbligazione di valore, da effettuarsi in valori monetari correnti, si determina la conversione del debito di valore in debito di valuta con il riconoscimento da tale data degli interessi corrispettivi. Ne consegue che è preclusa l'ulteriore rivalutazione monetaria derivante dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del giudicato, valendo, in tale ipotesi, i criteri previsti dalla legge per il debito di valuta (Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 14/04/2011, n. 8507).
La rivalutazione, in quanto disposta dal dì della pronuncia, va dunque esclusa.
La sentenza va quindi riformata nei limiti sin qui indicati.
3. Le spese
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia
(Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
Ebbene, nei rapporti tra e le spese seguono la Parte_1 CP_2 pagina 14 di 15 soccombenza del doppio grado di giudizio, con la decurtazione massima, tenuto conto della non particolare complessità della causa, in applicazione del DM 55/14 e successive modifiche.
Le spese vanno distratte in favore del difensore di parte appellante, come richiesto.
Per ciò che riguarda, invece, i rapporti tra e , Parte_1 CP_1
l'accoglimento solo parziale dell'impugnazione, induce la Corte a mantenere ferma la pronuncia di primo grado sulle spese e a compensare quelle del secondo grado.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso la sentenza n. 2362/2022 resa dal Tribunale di PO Nord in data 21.6.2022 nel procedimento n. 5578/2020 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie l'appello per quanto di ragione e nei limiti indicati in parte motiva e - in parziale riforma della sentenza impugnata,
➢ dichiara improcedibili le domande proposte da;
CP_2
➢ per ciò che riguarda le domande proposte da ,limita a CP_1
1/20 l'importo oggetto di condanna riferito alle spese legali indicate nella sentenza n. 348/08 del Tribunale di PO, sez. dist. Di AR;
➢ dichiara non dovute le somme previste a titolo di rivalutazione monetaria, così come indicate nel capo 2) del dispositivo;
• rigetta, per il resto, l'appello;
• condanna al pagamento delle spese di giudizio sostenute da CP_2
che liquida: a) per il primo grado, in euro 2.538,5 per Parte_1 compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge;
b) per il secondo grado, in euro 355,50 per spese ed euro 2.904,5 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge, con distrazione in favore del difensore;
• dichiara integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio nei rapporti tra e . Parte_1 CP_1
Così deciso, in PO, in data 9.1.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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