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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/04/2025, n. 2154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2154 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5922/2021 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione il 22.01.2025, a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
entrambi in proprio e quali eredi di Persona_1 entrambi elettivamente domiciliati, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Ugo
Scuro (c.f. ) e l'avvocato Nicola Scuro (c.f. C.F._3
), che li rappresentano e difendono per procura in atti - C.F._4
APPELLANTI -
E
(c.f. CP_1 C.F._5
(c.f. Controparte_2 C.F._6
Entrambi elettivamente domiciliati, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato
Piergiovanni Alleva (c.f. e l'avvocato Maria Dolores Furlanetto C.F._7
(c.f. che li rappresentano e difendono per procura in atti - C.F._8
APPELLATI-
E
(c.f. ) Controparte_3 C.F._9
- APPELLATO NON COSTITUITO -
E
r.g. n. 1 (c.f. in persona del legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato
Piergiovanni Alleva (c.f. e l'avvocato Maria Dolores Furlanetto C.F._7
(c.f. che la rappresentano e difendono per procura in atti - C.F._8
APPELLATA -
Oggetto: appello di e entrambi n.q., nei Parte_1 Parte_2
confronti di , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
avverso la sentenza n. 13340/2021, resa tra le parti, dal Tribunale CP_4
Ordinario di Roma, il 04.08.2021, a definizione del giudizio recante n° R.G.
63315/2017 promosso da , Parte_1 Parte_2 [...]
nei confronti di nel quale è Controparte_3 CP_1 Controparte_2
intervenuta divisione beni caduti in successione- scioglimento Controparte_4
società - liquidazione patrimonio societario-
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 21.09.2017, , Controparte_3 Parte_1
e convengono in giudizio, dinanzi al primo giudice,
[...] Parte_2
e , per la ricostruzione dell'asse ereditario di CP_1 Controparte_2 CP_3
senior, tenendo conto, oltre che dei beni indicati nell'inventario, anche delle
[...]
donazioni in denaro effettuate, dal de cuius, in favore della moglie, CP_1
nonché degli immobili di proprietà della società il cui 75% del Controparte_4
capitale è caduto in successione, in quanto nella titolarità della società IL FI
S.A. di diritto lussemburghese, costituita dal de cuius e oggetto di “rimpatrio”, a seguito del c.d. “ scudo fiscale”.
Premesso di essere figli e eredi di senior, deceduto il 22.08.2013, Controparte_3
unitamente a coniuge in seconde nozze di senior, e CP_1 Controparte_3
unitamente a , nato dal matrimonio, del de cuius,con la convenuta Controparte_2
chiedono di accertare la qualità di soci di con CP_1 Controparte_4
assegnazione, ai soci, dei beni immobili intestati alla predetta società, in conformità alle quote, ai fini dell'acquisizione all'asse ereditario e accertare la sussistenza delle cause di scioglimento della detta società; in difetto di spontaneo conferimento, da parte di dell'importo di euro 950.000,00, oggetto di liberalità in denaro, CP_1
condannare la stessa a conferire, alla comunione ereditaria, il pagamento del r.g. n. 2 corrispondente importo e poi disporre lo scioglimento della comunione, mediante assegnazione degli immobili, in proporzione alle quote ereditarie.
Con comparsa del 06.02.2018, si costituiscono e e CP_1 Controparte_2
oppongono la inammissibilità della domanda. A tal fine, allegano che gli eredi tutti hanno sottoscritto l'accordo divisorio del 14.03.2014. Nel merito, oppongono l'infondatezza della domanda, poiché la società FI, titolare della partecipazione societaria della è ancora attiva e gli immobili di proprietà della Controparte_4
società non possono ritenersi caduti in successione. Lamentano, altresì, danno per la trascrizione, sui detti immobili, della domanda di divisione proposta;
negano la contro dedotta donazione in denaro;
concludono per il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, chiedono di accertare e dichiarare la riduzione di valore degli immobili della derivata dalla trascrizione della domanda e di ordinare la Parte_3
cancellazione di detta trascrizione e condannare gli attori al risarcimento dei danni nonché accertare il mancato rispetto, da parte degli attori, degli impegni assunti con l'accordo divisorio, con condanna all'adempimento e, in mancanza, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.
Assegnati i termini di cui all'art.183 VI comma c.p.c., gli attori, con la memoria depositata ai sensi del comma VI n.1, integrano le proprie conclusioni, chiedendo di accertare e dichiarare la simulazione degli atti e delle donazioni di beni, mobili e immobili, in favore di disponendone la collazione nonché accertare la CP_1
legittimità e la validità della trascrizione della domanda;
di accertare e dichiarare la nullità e comunque l'invalidità o, in subordine, la risoluzione e/o l'inefficacia della scrittura privata del 14.03.2014, con rigetto delle domande riconvenzionali svolte e condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con comparsa depositata il 23.10.2019, interviene in giudizio la società
[...]
chiedendo la cancellazione della trascrizione della domanda sui propri Parte_4
beni immobili e la condanna, degli attori, al risarcimento dei danni conseguiti a detta trascrizione.
La sentenza impugnata definisce, come di seguito, la controversia: << (…) Dichiara inammissibile la domanda di simulazione svolta da parte attrice;
Respinge le ulteriori domande svolte da parte attrice;
respinge le domande svolte in via riconvenzionale dai convenuti;
respinge le domande svolte dall'intervenuta Controparte_4
compensa integralmente le spese processuali di giudizio compresa la fase cautelare;
ordina al Conservatore dei Registri immobiliari la cancellazione della trascrizione
r.g. n. 3 della domanda giudiziale (registro generale n. 115994, reg. part. n. 79034 del
9.10.2017)>>.
Di seguito, le ragioni della decisione.
- Gli attori hanno introdotto giudizio per la divisione dell'eredità del padre, previa ricostruzione dell'asse, che tenga conto di donazioni che allegano effettuate, dal de cuius, in favore della convenuta nonché degli immobili di cui è CP_5
titolare la soc. le cui quote, in origine nella titolarità della soc. Controparte_4
, sono cadute in successione a seguito del “rimpatrio” a Controparte_6 seguito del c.d. “scudo fiscale” e dell'intervenuto scioglimento della medesima soc. Controparte_4
- Allegano donazioni in denaro a favore della per euro 950.000,00. CP_5
- Con la memoria 183 6° comma n. 1, introducono domanda di accertamento della simulazione di atti di trasferimento di beni immobili in favore della e CP_5
nonché eccezione di nullità/invalidità e comunque la risoluzione della scrittura divisoria intervenuta in data 14.3.2014 azionata da controparte.
- Le domande di simulazione proposte dagli attori con la memoria 183 6° comma n. 1 sono tardive in quanto non sono collegate in chiave di alternatività, di modifica o di precisazione rispetto alle domande originariamente proposte di divisione e di collazione delle sole donazioni in denaro, ma concretizzano domande ulteriori e aggiuntive, dirette ad un ampliamento dell'oggetto del decidere, come tali, inammissibili.
- Le domande di scioglimento della comunione e collazione, per la scrittura privata di scioglimento della comunione ereditaria per cui è causa, sottoscritta tra le odierne parti in causa il 14.03.2021 e non disconosciuta in questa sede sono inammissibili e infondate: con detta scrittura, le parti hanno rinunciato gli uni verso gli altri “a rivendicare qualsivoglia loro diritto, compresi quelli di collazione ex art. 737 c.c. e segg. C.c. e a quelli di riduzione di cui all'art. 553 e segg. c.c.”; in ogni caso, tenuto conto della previsione di cui agli artt. 1965 c.c. e seguenti, non vi sono adeguate allegazioni e prove delle cause di nullità della scrittura ex art. 1972 c.c., tenuto conto del fatto che la scrittura non è, comunque, impugnabile per errore di diritto (art. 1969 c.c.) o per lesione (art. 1970 c.c.). La eccezione di nullità della transazione divisionale per carenza di causa o impossibilità dell'oggetto è infondata in quanto genericamente dedotta e non provata. In primo luogo, emerge con evidenza la causa transattiva del contratto r.g. n. 4 in esame, in quanto diretto a risolvere potenziali controversie suscettibili di insorgere tra le parti con riguardo proprio alla divisione dell'asse ereditario del comune de cuius, e contenente altresì specifica rinuncia ad eventuali possibili azioni di collazione e riduzione. In secondo luogo, non è dato evincere come l'oggetto dell'accordo possa dirsi impossibile, attesa la puntuale individuazione dei beni e dei diritti oggetto di attribuzione tra le parti, comprese le partecipazioni societarie, tra cui IL FI e la relativa partecipazione sociale al capitale di con specifica indicazione delle modalità Controparte_4 attraverso cui il riparto doveva avvenire (punti 3, 4, 5 e 6 dell'accordo divisorio). L'eventuale annullamento (neppure specificamente richiesto e comunque ammissibile nelle limitate ipotesi di cui agli artt. 1973, 1974 e 1975)
o risoluzione dell'accordo, avrebbero dovuto essere oggetto di specifica domanda e non genericamente dedotti, non essendo neanche specificati eventuali motivi di possibile annullamento o risoluzione della transazione.
- La domanda di accertamento dell'intervenuto scioglimento della
[...]
le cui quote societarie risultano originariamente nella Parte_3
titolarità di FI S.A. (società lussemburghese che si assume venuta meno a seguito di rimpatrio delle relative quote) è infondata: gli attori, infatti, non hanno convenuto in giudizio né la società (intervenuta volontariamente in corso di causa), né, ove la stessa fosse ritenuta estinta, i soci quali successori nelle posizioni attive e passive della società, in base alle note sentenze di Cassazione a sez. Unite (n. 6070 e 6071 del 2013). Inoltre, la società non è stata cancellata dal registro delle imprese e che, quindi, ancora esiste: gli attori allegano la esistenza della causa di scioglimento ex art. 2484 3° comma c.c. per protratta inattività, ma il verificarsi di una causa di scioglimento non ne determina l'automatica estinzione, occorrendo, in base al 3° comma dell'art. 2484, l'iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertino la causa;
solo in caso di inerzia, ex art. 2485 2° comma c.c., provvede il
Tribunale, su ricorso degli amministratori, dei soci o dei sindaci, con decreto da iscriversi ex art. 2484 3° comma;
a seguito dell'iscrizione, occorre poi aprire la fase di liquidazione, per pervenire all'approvazione del bilancio finale di liquidazione (2492 c.c.) nonché alla cancellazione della società dal Registro imprese, ex art. 2495 c.c., e nel concreto non è provato né allegato il r.g. n. 5 compimento di alcuna delle dette attività così da doversi ritenere la società ancora esistente.
- A seguito del rimpatrio della partecipazione societaria riconducibile al de cuius, non i beni di cui la stessa è titolare, solo la partecipazione societaria è, eventualmente, caduta in successione, ove la FI SA non sia più esistente.
- dall'altro la soccombenza dei convenuti sia rispetto alla domanda cautelare svolta in corso di causa, respinta anche in sede di reclamo, sia rispetto alle domande svolte in via riconvenzionale, giustifica l'integrale compensazione delle spese>>
- Al rigetto della domanda di divisione, segue la cancellazione della trascrizione della domanda di divisione ex art. 2668 c.c.
Con l'atto di appello, e rassegnano le Parte_1 Parte_2
seguenti conclusioni: << - nel merito, previo accertamento delle circostanze esposte, accogliere i motivi di appello sopra specificati e, conseguentemente e per l'effetto, per tutto quanto esposto e ritenuto, riformare in parte qua la sentenza n. 13340/2021 resa dal Tribunale di Roma;
- per l'effetto, ordinare al competente Conservatore dei Registri
Immobiliari la trascrizione dell'emananda sentenza con esonero di sua responsabilità a norma di legge;
- in ogni caso, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio, nonché con vittoria delle spese di lite delle due fasi cautelari espletate nel corso del primo grado di giudizio, oggetto del quarto motivo di gravame, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, a carico di parte appellate sigg.ri CP_1
e , la cui tutela richiesta in via d'urgenza è stata dichiarata Controparte_2
inammissibile. Si precisa che le predette conclusioni vengono rassegnate esclusivamente nei confronti delle controparti del primo grado, odierne appellate, sigg.ri e . CP_1 Controparte_2
Con comparsa del 10.01.2022, si costituiscono e;
CP_1 Controparte_2 resistono all'impugnazione e rassegnano le seguenti conclusioni: << (…) RIGETTARE
Integralmente l'appello proposto dai Sigg.ri e Parte_1 Parte_2
, e per l'effetto confermare in toto l'impugnata sentenza. In via istruttoria, ove
[...] si ritenesse opportuno e necessario, si insiste per l'ammissione di tutti i mezzi di prova articolati e non ammessi. In ogni caso con il favore delle spese>>.
Con comparsa del 11.01.2022 si costituisce la società che conclude Controparte_4
per il rigetto del gravame e per il favore delle spese di lite.
r.g. n. 6 e propongono quattro motivi di appello. Parte_1 Parte_2
1) Rubricato: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 31, 40, 112 e 132 c.p.c. con riferimento agli artt. 2484 e 2485 c.c., per omessa pronuncia sulla sussistenza delle condizioni presupposte alla domanda di scioglimento della società ed alla dichiarazione di responsabilità dell'Amministratrice
[...] per la conclamata inerzia della stessa”. Gli appellanti allegano vizio di CP_1
omessa pronuncia sulla sussistenza delle cause di scioglimento della
[...]
A tal fine, sostengono che il giudice, dopo aver accertato, per Parte_3
il chiaro tenore delle allegazioni difensive delle parti, che il giudizio è stato introdotto per conseguire l'accertamento del diritto dei contitolari della partecipazione societaria all'assegnazione dei beni sociali, in ragione delle rispettive quote;
non avendo “ (…) negato la sussistenza delle condizioni”, tuttavia si è limitato a descrivere in astratto la fattispecie astratta, senza decidere la domanda di scioglimento, che avrebbe dovuto rimettere al Presidente del
Ruolo Generale del Tribunale, per la assegnazione alla sezione specializzata tabellarmente competente. Concludono, in riforma della sentenza, per l'accertamento della sussistenza delle condizioni di scioglimento della società ai fini della successiva proposizione di un separato giudizi per l'accertamento della responsabilità dell'amministratrice.
2) Rubricato: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. con riferimento agli artt. 2652 e 2668 c.c. ed agli artt. 81, 115 e 116 c.p.c., per ultra
o extra petizione rispetto alla domanda di cancellazione della trascrizione, per omessa ovvero contraddittoria valutazione degli elementi di prova acquisiti nella fase cautelare, per omessa ovvero contraddittoria valutazione del difetto di legittimazione delle parti convenute rispetto ai diritti e beni di terzi, nella specie dell' . Gli appellanti censurano la decisione nella parte in Controparte_4 cui, nonostante l'accertamento della carenza di legittimazione dei convenuti ad agire per il risarcimento dei danni conseguiti alla trascrizione della domanda su beni di cui gli stessi non sono direttamente titolari, ordina, al Conservatore dei
Registri immobiliari, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale. Lamentano, altresì, la mancata considerazione dell'accertamento eseguito in sede cautelare e la ritenuta inammissibilità della domanda cautelare per la cancellazione della trascrizione, domanda proposta da Controparte_4
r.g. n. 7 3) Rubricato: “Violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 132 e 164 c.p.c. con riferimento agli artt. 36, 163 e 167 c.p.c. e all'art. 1322 c.c., per omessa qualificazione della domanda riconvenzionale e dell'accordo ad essa sotteso e per ultra o extra petizione rispetto alla domanda medesima”. Gli appellanti censurano la decisione nella parte in cui respinge la domanda di collazione proposta nei confronti di , per l'importo di euro 950.000,00 CP_1 ritenendo, in virtù dell'accordo tra le parti del 14.03.2014, operante la rinuncia ad ogni reciproca domanda di collazione o riduzione. A tal fine, allegano che:” il giudice di prime cure ha mancato di valutare la meritevolezza dell'accordo oggetto della domanda riconvenzionale, mi ha ravvisato la mancata qualificazione e ha mancato di provvedere d'ufficio e, tuttavia, ha ritenuto del tutto arbitrariamente, l'efficacia e l'applicabilità della clausola sulla rinuncia alla collazione”, in difetto di qualsivoglia motivazione e concludono per l'accertamento della donazione indiretta.
4) Rubricato: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 91-92 c.p.c. sulla compensazione delle spese di lite del doppio grado della fase cautelare, con riferimento all'art. 2668 c.c., in difetto dei presupposti della reciproca soccombenza ed in assenza di assoluta novità della questione trattata e di mutamento della giurisprudenza”. Gli appellanti censurano la decisione nella parte in cui opera la integrale compensazione delle spese di lite e allegano vizio di motivazione sul punto. Aggiungono di non essere stati soccombenti in entrambe le fasi del giudizio cautelare proposto in corso di causa.
L'appello non ha pregio.
Motivo sub 1).
Le censure non colgono nel segno e non inficiano la decisione che ha diffusamente motivato sul difetto di legittimazione passiva dei convenuti;
sulla attualità della iscrizione della società nel registro delle imprese;
sulla irrilevanza della allegazione in punto di sussistenza della causa di scioglimento di cui all'art. 2484 c.c. comma 3 per protratta attività, che non determina l'automatica estinzione della società, occorrendo, in base al citato comma dell'art. 2484 c.c., l'iscrizione nel registro delle imprese e della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertino la causa e solo in caso di inerzia, ai sensi dell'articolo 2485 comma 2 c.c., la possibilità, sul ricorso degli amministratori, dei soci o dei sindaci, che sia il tribunale a provvedere, con decreto da iscriversi ai sensi dell'articolo 2484 terzo comma;
sulla necessità, a seguito delle iscrizione, di aprire la r.g. n. 8 fase di liquidazione per pervenire all'approvazione del bilancio finale di liquidazione, come previsto dall'articolo 2492 c.c. nonché alla cancellazione della società dal registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 2495 c.c.; sulla mancata allegazione e prova di tali indispensabili attività; sul fatto che, pur a seguito del “rimpatrio” della partecipazione societaria riconducibile al de cuius, non sono comunque i beni della società, ma la partecipazione societaria a cadere in successione, ove la zaffìro SA non fosse più esistente. Tale diffusa motivazione non è intaccata dalle generiche censure degli appellanti che in alcun modo vi fanno riferimento e non intaccano la decisione nella parte in cui accerta il difetto di legittimazione passiva, rispetto alla domanda in esame, degli originari convenuti, come individuati nell'atto di citazione dagli attori stessi, con conseguente infondatezza della censura.
Motivo sub 2).
Anche tale censura non coglie nel segno. L'ordine di cancellazione della trascrizione, infatti, consegue non al rigetto della domanda risarcitoria proposta dai convenuti e dalla società intervenuta, rispetto alle conseguenze della trascrizione in oggetto (domande che non sono più oggetto del giudizio, nella mancata proposizione di appello incidentale), ma consegue al rigetto della domanda attorea (per difetto di legittimazione passivi dei convenuti), con conseguente inconferenza delle censure mosse dall'appellante al punto di decisione.
In ogni caso, giova precisare che la cancellazione della trascrizione della domanda effettuata ai sensi degli artt. 2652 e 2653 cod. civ. deve essere ordinata dal giudice del merito, anche d'ufficio, con la pronunzia di rigetto della domanda medesima, non essendo richiesto che la sentenza sia passata in giudicato (come previsto dal primo comma dell'art. 2668 cod. civ.) (Cass. n. 23929/2007; Cass. n. 1859/1991; Cass. n.
12444/2000).
Motivo sub 3).
La censura non coglie nel segno.
Il giudice accerta la operatività dell'accordo, respingendo le difese degli odierni appellanti in punto di invalidità, inefficacia, risoluzione o nullità della transazione, per genericità delle difese, che accerta non riguardare i presupposti essenziali per la configurabilità dei vizi, con punti di motivazione che, in questa sede, non sono oggetto di censura.
L'appellante pare allegare una contraddittorietà della decisione adottata, in presenza di una pronuncia di rigetto della domanda, proposta dai convenuti, di condanna a dare r.g. n. 9 esecuzione all'accordo divisorio, ma tale contraddittorietà non si ravvisa, La domanda riconvenzionale di condanna a dare esecuzione a tale transazione, infatti, è stata anch'essa respinta per mancata allegazione della parte dell'accordo rimasto inadempiuto e delle attività da compiere cui eventualmente avrebbero dovuto essere condannati gli originari attori ( odierni appellanti), peraltro precisando che l'accordo non ha la natura nel contenuto di un preliminare. La pronuncia di rigetto della domanda riconvenzionale proposta dai contenuti non è oggetto di censura e tuttavia non vale ad integrare il vizio di contraddittorietà della decisione in punto di rigetto della domanda degli odierni appellanti diretta ad accertare e invalidità, la inefficacia, la risoluzione o la nullità della transazione, anzi appare del tutto coerente con le motivazioni poste a sostegno della pronuncia di rigetto della domanda riconvenzionale. In sostanza, il primo giudice, con riferimento ad entrambi i punti di decisione, accerta la validità della transazione e rigetta la domanda riconvenzionale, non per invalidità della transazione, ma per difetto di allegazione e prova dei punti della transazione che sarebbero da portare in esecuzione.
Motivo sub 4).
Con ordinanza del 06.12.2019, viene respinto il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto, il
25.10.2019, da per la cancellazione, in via di urgenza, della Controparte_4
trascrizione della domanda;
il 20.12.2019, avverso la predetta ordinanza, viene iscritto reclamo (R.g. 80527/2019) proposto da concluso con ordinanza di Controparte_4 rigetto dell'11.12.2020.
Tuttavia, nell'esito complessivo della controversia, le parti sono tutte soccombenti rispetto alle domande di merito proposte e, con particolare riferimento all'oggetto della domanda cautelare, giova rilevare che l'ordine di cancellazione della trascrizione, per le ragioni di cui al motivo di appello sub 2), è stato adottato.
Spese del grado.
Seguono la soccombenza e si liquidano ex dm 55/2014, come da dispositivo (valore della causa: euro 520.000,00; compensi tra i medi e i minimi, in ragione dell'attività di difesa in concreto svolta, esclusa la fase istruttoria, che non c'è stata).
Sanzione processuale.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31 gennaio 2013, occorre dare atto del fatto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
r.g. n. 10
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sull'appello di , Parte_1
nei confronti di , Parte_2 CP_1 Controparte_2 CP_3
e avverso la sentenza n. 13340/2021, resa tra le parti,
[...] Controparte_4
dal Tribunale Ordinario di Roma, in data 04.08.2021, a definizione del giudizio recante n° R.G. 63315/2017 promosso da , Parte_1 Parte_2
nei confronti di nel quale è Controparte_3 CP_1 Controparte_2
intervenuta ogni diversa conclusione disattesa, così provvede: Controparte_4
- Rigetta l'appello.
- Condanna , a rifondere, agli appellati Parte_1 Parte_2
costituiti, le spese di lite che liquida, per ciascuna delle due parti, in euro 8.000,00 per compensi oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma,26.03.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. 11