Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/04/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. RG 4902 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
Antonella Guerra Presidente
Silvia Rizzuto Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 04/07/2022 regolarmente notificato, rimessa al Collegio all'esito del termine assegnato ex art. 127 ter cpc al 12.12.2024 tra
(c. f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. GHIZZI Parte_1 C.F._1
ELISA presso il cui studio elettivamente domiciliato, come da procura a margine del ricorso,
PARTE RICORRENTE
E
(c. f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
BANDIERA ANNACHIARA presso il cui studio elettivamente domiciliata, giusta procura a margine della memoria di costituzione;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: nulla si oppone.
PARTE RICORRENTE: come da note scritte depositate in data 11.12.2024.
PARTE RESISTENTE: come da note scritte depositate in data 11.12.2024.
Pagina 1
Matrimonio e figli
Le parti hanno contratto matrimonio in Marocco, in data 19.09.1980, trascritto presso l'Ufficio di
Stato civile del Comune di Roverchiara (VR), nel Registro degli atti di matrimonio anno 2010,
Per_ numero 5, parte II, serie C, Ufficio 1 (cfr. doc. 1 ricorrente) e dalla loro unione sono nati i figli
Per_
e tutti maggiorenni e economicamente autosufficienti per Per_3 Per_4 Per_5
allegazione concorde delle parti.
Pregressi provvedimenti giudiziali
Con sentenza n. 841/2021 depositata in data 9.9.2021 dal Tribunale di Mantova è stata pronunciata la separazione delle parti ed è stato posto a carico dell'odierno ricorrente un contributo mensile di euro 120,00, rivalutabili Istat, a titolo di assegno di mantenimento della moglie, con pagamento diretto da parte dell' che eroga mensilmente una pensione d'invalidità al ricorrente. CP_2
Con ordinanza depositata in data 26.5.2023 la Presidente f.f. ha confermato le condizioni della separazione.
Domande delle parti
Parte ricorrente chiede:
1) Sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Marocco, in data
19.09.1980, trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del Comune di Roverchiara (VR) , parte II, serie
C, n.5
2) In considerazione delle precarie condizioni economiche del ricorrente, non sia previsto alcun assegno a titolo di assegno divorzile, ad altro titolo nei confronti della moglie.
Parte resistente chiede:
• dichiararsi lo scioglimento del matrimonio celebrato in Marocco il 19/09/1980 ed in data
30/12/2010 trascritto presso l'Ufficio dello stato civile del Comune di Roverchiara Parte II, serie C, n°5 dai coniugi sigg. e Parte_1 Controparte_1
• porre a carico di assegno divorzile di mantenimento in favore della Parte_1 moglie pari ad €100 netti, o la diversa maggiore somma ritenuta di giustizia, da versare entro il 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat con ordine all' di CP_2
versare direttamente e mensilmente alla ricorrente la somma che verrà stabilita, prelevandola dalla rendita spettante al signor Parte_1
Pagina 2 • ISTANZA EX ART.96 CPC – richiesta risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata.
Giurisdizione e legge applicabile in relazione alle domande svolte in atti per la nazionalità straniera di parte resistente
Entrambe le parti hanno allegato in atti di avere la cittadinanza italiana per cui non vanno affrontate tematiche di diritto internazionale privato in ordine alle domande svolte.
Condizioni economico patrimoniali delle parti
Parte ricorrente, di anni 68 anni, è un ex carpentiere che a seguito di infortunio sul lavoro percepisce da anni una pensione di invalidità di euro 770,00 circa mensili e – come è emerso nel corso del procedimento - anche una pensione INPS di cui non ha fornito prova dell'ammontare, nonché
l'assegno unico per i due figli minori nati dalla successiva unione di importo non più documentato nel corso del giudizio.
È comproprietario di un terreno e di una abitazione nel Comune di Legnago (cfr. doc.16 resistente).
Vive con la moglie in una casa di proprietà di quest'ultima non documentando nel procedimento spese fisse abitative (cfr. doc. 17 resistente). Parte resistente ha documentato che nell'agosto del 2022 il ricorrente ha venduto una casa di sua esclusiva proprietà in Marocco per un importo di circa euro
50.000,00 (cfr. doc. 9 resistente).
Parte resistente, di anni 66, non ha mai svolto attività lavorativa essendosi dedicata alla cura della famiglia e alla crescita dei 5 figli. È arrivata in Italia nel 1999 a seguito della proceduta di ricongiungimento famigliare con il marito e è priva di scolarizzazione, parlando e capendo poco la lingua italiana.
Tali circostanze risultano non contestate dal ricorrente nell'intero corso del procedimento.
Percepisce il reddito di inclusione per l'importo mensile di circa euro € 450,00 mensili.
Vive in una casa Ater per cui sostiene una spesa fissa mensile di euro 50,00.
Decisione in ordine all'assegno divorzile
Richiamate le condizioni economico patrimoniali delle parti sopra illustrate e considerata la durata del matrimonio di 45 anni, nonché l'attuale età della resistente (66 anni) unitamente al fatto che, per concorde allegazione di entrambe le parti, la stessa non ha mai svolto attività lavorativa in costanza di matrimonio, viene in rilievo la funzione assistenziale oltre che la funzione perequativa compensativa dell'assegno divorzile.
Pagina 3 L'ambito del contrasto fra le parti si incentra infatti sulla presenza o meno di un contributo fattivo fornito dalla resistente alla costruzione del patrimonio familiare o personale del ricorrente nel quale si sostanzia la funzione perequativa compensativa dell'assegno di divorzile così come interpretato alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità.
Sul punto vanno ricordati i più recenti arresti in materia secondo cui “In tema di attribuzione dell' assegno divorzile e in considerazione della sua funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa, il giudice del merito deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte "manente matrimonio", idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente;
a tal fine, l'assunzione, in tutto o in parte, delle spese di ristrutturazione dell'immobile adibito a casa coniugale, di proprietà esclusiva dell'altro coniuge, non costituisce ex se prova del suddetto contributo, rientrando piuttosto nell'ambito dei doveri primari di solidarietà e reciproca contribuzione ai bisogni della famiglia durante la comunione di vita coniugale” (cfr. Sez. 1 - , Ordinanza n. 9144 del 31/03/2023).
Nella motivazione di tale importante arresto giurisprudenziale si legge ancora “(…) In sostanza, occorre un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno perequativo, cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio, mentre in assenza della prova di questo nesso causale,
l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno unicamente se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa”.
Sul punto ancora la Suprema Corte ricorda come “Nel valutare la spettanza dell' assegno divorzile si deve tenere conto della funzione non solo assistenziale ma anche perequativa e compensativa di tale contributo, sicché, ove il coniuge richiedente, dopo essersi dedicato nei primi anni del matrimonio esclusivamente alla famiglia, abbia intrapreso un'attività lavorativa a tempo parziale, occorre accertare il momento in cui è maturata tale decisione e le ragioni della stessa, nonché verificare se essa sia stata effettuata in autonomia o concordata con l'altro coniuge e se l'attività sia stata fin dall'origine a tempo parziale, considerando infine se, anche in relazione all'età del richiedente, detta scelta debba considerarsi ormai irreversibile, oppure se quest'ultimo possa ancora incrementare il proprio reddito, optando per la prestazione di lavoro a tempo pieno” (cfr. Sez. 1 - , Ordinanza n.
23318 del 23/08/2021).
Pagina 4 Anche qui la motivazione appare cruciale nel coniugare tale importante decisione della Suprema
Corte nel nostro caso di specie. Si legge infatti “(…) L'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, avuto riguardo alla funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa di tale contributo, la verifica dell'inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente e dell'incapacità di procurarseli per ragioni obiettive richiede in primo luogo una valutazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, da condursi alla stregua degl'indicatori previsti dalla prima parte dell'art. 5, sesto comma, della legge n. 898 del 1970, in modo tale da accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale dei coniugi dipenda dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, quale fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche alla luce dell'età del coniuge richiedente e della conformazione del mercato del lavoro (cfr. Cass., Sez. Un., 11/07/2018, n. 18287)”.
Nel nostro caso appare incontestato dalle parti - con ogni conseguenza ex articolo 115 comma uno cpc - che la resistente al momento della formazione della coppia viveva nel suo Paese che ha lasciato per seguire il ricorrente in Italia. Allo stesso modo è incontestato che la stessa durante il lungo matrimonio (45 anni di durata) si è dedicata interamente alla crescita dei 5 figli e alla cura della famiglia, senza mai avere l'opportunità di sperimentarsi nel mondo del lavoro.
Il divario economico esistente tra le parti e l'impossibilità per la resistente di vivere senza un aiuto da parte del marito appare evidente oltre ai presupposti per il riconoscimento della funzione perequativa propria dell'assegno divorzile interpretata alla luce dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3 e
29 Cost.
Infatti, alla luce della dissoluzione del vincolo matrimoniale che costituisce il proprium del divorzio, la solidarietà che residua tra gli ex coniugi dal punto di vista economico ha il suo fondamento attivatore unicamente nella mancanza dei mezzi adeguati da leggersi alla luce della genesi della stessa nella ripartizione dei ruoli endofamiliari che ha causato la disparità reddituale esistente al momento dello scioglimento del vincolo.
In altri termini, ove risulti accertato che la mancanza di mezzi adeguati di una parte e la disparità economico reddituale tra i due ex coniugi dipenda, anche in considerazione della durata del matrimonio, dalla ripartizione interna dei compiti di cura e accudimento della famiglia in misura preponderante in capo al coniuge meno forte economicamente, allora si attiva la residua solidarietà economica di cui è espressione l'assegno divorzile.
Pagina 5 Parte ricorrente non ha rappresentato in modo trasparente e puntuale le proprie condizioni economico patrimoniali come sopra indicato e non ha ottemperato allo specifico ordine di esibizione ex art. 210 cpc durante il corso del procedimento.
Per l'insieme di tali motivi appare equo porre a carico del sig. a titolo di Parte_1 assegno divorzile per la resistente l'importo di euro 100,00 mensili, rivalutabili Istat, con decorrenza dal mese successivo al deposito della presente sentenza, da versarsi sul conto corrente intestato alla resistente entro il 5 di ogni mese.
In considerazione del disposto dell'art. 473 bis n. 37 cpc è oggi possibile direttamente per la parte titolare del credito per mantenimento attivarsi per mettere in mora il debitore e ottenere il pagamento diretto dell'assegno periodico dal terzo datore di lavoro, motivo per cui la relativa domanda di ordine di pagamento diretto al terzo da parte del Tribunale non può trovare accoglimento.
Decisione sulle spese di lite
In considerazione del carattere neutro della pronuncia sul vincolo le spese di lite vanno compensate per metà e, per il residuo, vanno poste a carico del ricorrente, liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 come modificati dal DM 147/2022, con distrazione in favore dell'Erario.
Non può essere accolta, invece, la domanda ex art. 96 cpc in quanto la mancata produzione completa delle condizioni economico patrimoniali è stata già valutata in sede di soccombenza, non potendosi applicare al presente procedimento la norma dell'art. 473 bis n. 18 cpc ratione temporis. Inoltre il comportamento tenuto dal resistente nel corso del processo, seppur non trasparente dal punto di vista della completa produzione economico patrimoniale, tuttavia non arriva ad integrare gli estremi della mala fede o colpa grave necessari ai fini della condanna richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così provvede:
1. Dispone lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1 CP_1
in data 19.09.1980 in Marocco, trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del
[...]
Comune di Roverchiara (VR), nel Registro degli atti di matrimonio anno 2010, numero 5, parte II, serie C, Ufficio 1.
2. Pone a carico del sig. a titolo di assegno divorzile per la resistente, Parte_1
l'importo di euro 100,00 mensili, rivalutabili Istat, con decorrenza dal mese successivo al
Pagina 6 deposito della presente sentenza, da versarsi sul conto corrente intestato alla resistente entro il 5 di ogni mese.
3. Compensa parzialmente le spese di lite e, per il residuo, condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite -da distrarsi in favore dell'Erario - liquidate nel complessivo importo di euro 3.808,00, oltre al contributo forfettario spese generali al 15%, IVA, se dovuta,
e CPA.
Cosi deciso in Verona, nella camera di consiglio dell'8.4.2025
Manda la Cancelleria a darne comunicazione alle parti.
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
Pagina 7