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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/10/2025, n. 3600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3600 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere rel. dott. Daniele Colucci Consigliere ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 21/10/25- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.768 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2025
TRA
rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici domicilia ex lege alla via A. Diaz n.11
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 9/4/25, il in epigrafe ha Parte_1 proposto appello parziale avverso la sentenza n.653/25, con cui il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento della domanda proposta dall'insegnante CP_1
l'aveva condannato ad assegnare alla stessa la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con conseguente emissione in suo favore dei relativi buoni elettronici del valore complessivo di euro 2.000,00 e condanna al pagamento delle spese di lite.
L'appellante ha censurato la decisione nella parte in cui Parte_1 era stata accordata la carta docente anche per l'anno scolastico 2022/23, nonostante si trattasse di una supplenza breve svoltasi fino a giugno 2023, nonché in ordine alla statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite che, invece, dovevano essere compensate.
Ha chiesto, pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda relativa al suddetto anno scolastico, con l'integrale compensazione delle spese di lite del grado.
Disposta la trattazione scritta della causa per l'odierna udienza di discussione, regolarmente comunicata in via telematica al pari del decreto per la trattazione scritta, l'appellante non Parte_1 ha depositato le note e non ha fornito alcuna prova della notifica dell'atto di appello alla controparte non costituita;
quindi all'esito dell'udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è improcedibile perché non è stata fornita alcuna prova della notifica del ricorso in appello, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, o quanto meno del tentativo di notifica.
Infatti la Suprema Corte (cfr. Cass., Sez. Un. 30.7.2008 n.20604), risolvendo un contrasto di giurisprudenza e superando l'orientamento espresso nel 1996 (S.U. nn. 6841 e 9331), ha statuito che nel rito del lavoro è improcedibile l'appello tempestivamente proposto se non sia avvenuta la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza, non essendo consentito al giudice, alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111 Cost.), assegnare all'appellante, ex art. 421 c.p.c., un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c..
Le medesime Sezioni Unite hanno accompagnato una tale ricostruzione anche con la generale considerazione che nel rito del lavoro il procedimento di notificazione del ricorso e del decreto concorre a formare un "complesso atto unitario di introduzione del processo" e che la rilevanza che ha assunto la costituzionalizzazione del principio di cui all'art. 111, comma 2, Cost. induce a ritenere inapplicabile anche nel rito del lavoro -e non estensibile neppure in via analogica- a fronte di una notifica inesistente (giuridicamente o di fatto) un sistema sanante quale quello apprestato dall'art. 291 c.p.c..
Tale indirizzo ha trovato continuità nella più recente elaborazione della S.C. (cfr. Cass., VI, 25.5.2018 n. 13162; così anche Cass., Sez. lav., 14.3.2018 n. 6159 e Cass. 2020/14359), che ha nuovamente puntualizzato che nel rito lavoro l'assenza della notifica dell'appello (e dell'opposizione a decreto ingiuntivo) e del decreto di fissazione dell'udienza esprime un'ipotesi di improcedibilità dell'impugnazione, funzionale alla legittima aspettativa della parte appellata al consolidamento, entro un confine temporale rigorosamente predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso.
Come poi ha condivisibilmente chiarito sempre la Corte di legittimità (cfr. Cass., Sez. Lav., 3.7.2018 n. 17368), una tale impostazione differenzia la fattispecie al vaglio dalla diversa ipotesi di improcedibilità codificata dall'art. 348, comma 2, c.p.c. e pone, quale suo corollario, il principio per il quale, nelle controversie soggette al rito del lavoro nel giudizio di appello, in caso di mancata comparizione di entrambe le parti all'udienza di discussione, parte appellante perché semplicemente non comparsa, parte appellata perché non costituita, mancando la dimostrazione, da fornirsi dall'appellante, che il ricorso in appello ed il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza siano stati notificati all'appellato, il giudice deve senz'altro dichiarare l'improcedibilità dell'appello. Non si può, infatti, fare in tal caso applicazione della disciplina contenuta nell'art. 348 c.p.c., che presuppone la regolare vocatio in ius delle parti e che non può concretamente operare laddove il giudice debba pronunciare, d'ufficio, l'improcedibilità dell'appello, sottratta alla disponibilità dalle parti.
A quanto esposto consegue che l'appello proposto va dichiarato improcedibile.
Nulla per le spese di lite attesa la mancanza di instaurazione del contraddittorio.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Dichiara l'improcedibilità dell'appello.
Nulla per le spese del grado.
Napoli 21/10/25
Il Consigliere Estensore Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere rel. dott. Daniele Colucci Consigliere ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 21/10/25- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.768 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2025
TRA
rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici domicilia ex lege alla via A. Diaz n.11
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 9/4/25, il in epigrafe ha Parte_1 proposto appello parziale avverso la sentenza n.653/25, con cui il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento della domanda proposta dall'insegnante CP_1
l'aveva condannato ad assegnare alla stessa la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con conseguente emissione in suo favore dei relativi buoni elettronici del valore complessivo di euro 2.000,00 e condanna al pagamento delle spese di lite.
L'appellante ha censurato la decisione nella parte in cui Parte_1 era stata accordata la carta docente anche per l'anno scolastico 2022/23, nonostante si trattasse di una supplenza breve svoltasi fino a giugno 2023, nonché in ordine alla statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite che, invece, dovevano essere compensate.
Ha chiesto, pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda relativa al suddetto anno scolastico, con l'integrale compensazione delle spese di lite del grado.
Disposta la trattazione scritta della causa per l'odierna udienza di discussione, regolarmente comunicata in via telematica al pari del decreto per la trattazione scritta, l'appellante non Parte_1 ha depositato le note e non ha fornito alcuna prova della notifica dell'atto di appello alla controparte non costituita;
quindi all'esito dell'udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è improcedibile perché non è stata fornita alcuna prova della notifica del ricorso in appello, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, o quanto meno del tentativo di notifica.
Infatti la Suprema Corte (cfr. Cass., Sez. Un. 30.7.2008 n.20604), risolvendo un contrasto di giurisprudenza e superando l'orientamento espresso nel 1996 (S.U. nn. 6841 e 9331), ha statuito che nel rito del lavoro è improcedibile l'appello tempestivamente proposto se non sia avvenuta la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza, non essendo consentito al giudice, alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111 Cost.), assegnare all'appellante, ex art. 421 c.p.c., un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c..
Le medesime Sezioni Unite hanno accompagnato una tale ricostruzione anche con la generale considerazione che nel rito del lavoro il procedimento di notificazione del ricorso e del decreto concorre a formare un "complesso atto unitario di introduzione del processo" e che la rilevanza che ha assunto la costituzionalizzazione del principio di cui all'art. 111, comma 2, Cost. induce a ritenere inapplicabile anche nel rito del lavoro -e non estensibile neppure in via analogica- a fronte di una notifica inesistente (giuridicamente o di fatto) un sistema sanante quale quello apprestato dall'art. 291 c.p.c..
Tale indirizzo ha trovato continuità nella più recente elaborazione della S.C. (cfr. Cass., VI, 25.5.2018 n. 13162; così anche Cass., Sez. lav., 14.3.2018 n. 6159 e Cass. 2020/14359), che ha nuovamente puntualizzato che nel rito lavoro l'assenza della notifica dell'appello (e dell'opposizione a decreto ingiuntivo) e del decreto di fissazione dell'udienza esprime un'ipotesi di improcedibilità dell'impugnazione, funzionale alla legittima aspettativa della parte appellata al consolidamento, entro un confine temporale rigorosamente predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso.
Come poi ha condivisibilmente chiarito sempre la Corte di legittimità (cfr. Cass., Sez. Lav., 3.7.2018 n. 17368), una tale impostazione differenzia la fattispecie al vaglio dalla diversa ipotesi di improcedibilità codificata dall'art. 348, comma 2, c.p.c. e pone, quale suo corollario, il principio per il quale, nelle controversie soggette al rito del lavoro nel giudizio di appello, in caso di mancata comparizione di entrambe le parti all'udienza di discussione, parte appellante perché semplicemente non comparsa, parte appellata perché non costituita, mancando la dimostrazione, da fornirsi dall'appellante, che il ricorso in appello ed il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza siano stati notificati all'appellato, il giudice deve senz'altro dichiarare l'improcedibilità dell'appello. Non si può, infatti, fare in tal caso applicazione della disciplina contenuta nell'art. 348 c.p.c., che presuppone la regolare vocatio in ius delle parti e che non può concretamente operare laddove il giudice debba pronunciare, d'ufficio, l'improcedibilità dell'appello, sottratta alla disponibilità dalle parti.
A quanto esposto consegue che l'appello proposto va dichiarato improcedibile.
Nulla per le spese di lite attesa la mancanza di instaurazione del contraddittorio.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Dichiara l'improcedibilità dell'appello.
Nulla per le spese del grado.
Napoli 21/10/25
Il Consigliere Estensore Il Presidente