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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/09/2025, n. 1366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1366 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
RG 6968 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott. Alessio Marfè - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6968 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per separazione personale
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. RUSSOLILLO EVA presso la quale C.F._1 elettivamente domicilia
E
nato in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. SGARIGLIA CARLA presso la quale C.F._2 elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04/04/2025 le parti, e Parte_1 CP_1
chiedevano pronunziarsi separazione personale in relazione al matrimonio da loro
[...] contratto in NAPOLI il 25/07/2012 (atto n.172, parte II, S. A, SEZ. B, reg. Atti Matrimonio anno
2012). Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nati del 3/01/2013 e del Per_1 Per_2
19/09/2018, minorenni.
1 Le parti ribadivano infatti la loro volontà di accoglimento del ricorso giuste note depositate in forza del decreto che disponeva la sostituzione dell'udienza con note scritte ex art 473 bis 51 cpc.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE
I figli minori e saranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre;
I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui i figli si troveranno al momento del verificarsi dell'urgenza. Le decisioni di maggiore interesse per i figli minori relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere oggetto di confronto tra i genitori ed essere assunte di comune accordo tra gli stessi, nel rispetto del diritto di scelta di ciascuno dei genitori e, soprattutto, tenendo conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
Le decisioni inerenti alle attività extrascolastiche dei figli minori saranno assunte concordemente dai genitori, i quali si impegnano a condividere tali questioni ogni volta che si presentino, senza escludere l'altro e tenendo sempre conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
Quando sono con i figli minori, i genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, gli spostamenti in altre località e di rendersi reperibili all'altro genitore, garantendo in tal modo, quotidiani contatti.
SULLA CASA CONIUGALE
La casa coniugale sita in Napoli (Na), alla via Riviera di Chiaia n. 23, il cui canone di locazione
è di € 600.00 (cfr. allegato) sarà assegnata, con tutti gli arredi interni, alla SI.ra Parte_1
, nella sua qualità di genitore collocatario dei figli minori. I figli minori e
[...] Per_1
saranno collocati anagraficamente in Napoli (Na), alla via Riviera di Chiaia n. 23, nella Per_2 quale resteranno insieme alla madre SI.ra , in qualità di genitore collocatario. Parte_1
SULL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VISITA
Il SI. potrà vedere i figli minori e tenerli con sé, ogni qualvolta lo vorrà, previo Controparte_1 accordo con l'altro genitore e, comunque sia almeno secondo il seguente calendario di visita, il
2 tutto compatibilmente con i suoi orari di lavoro e compatibilmente con le eSIenze scolastiche dei minori, che pertanto potranno essere modificati previo avviso alla moglie:
a) Il padre starà con i figli tutte le settimane dal sabato pomeriggio dalle ore 18.00 sino al lunedì mattina, allorquando provvederà a riaccompagnarli a scuola, con facoltà del padre di stare con i minori due volte alla settimana, il mercoledì e venerdì dalle 17.00 alle 21.00, compatibilmente con i suoi gli impegni lavorativi.
b) per le vacanze Natalizie, i minori resteranno, dalle ore 10.00 del 24 dicembre alle ore 11.00 del 25 dicembre con uno dei due genitori e dalle ore 11.00 del 25 dicembre alle ore 10.00 del 26 dicembre con l'altro genitore;
l'anno successivo i minori staranno dalle ore 10,00 del 24 dicembre alle ore 11.00 del 25 dicembre con l'altro genitore e così dalle ore 11.00 del 25 dicembre alle ore
10.00 del 26 dicembre con il genitore con il quale non siano stati l'anno precedente. Lo stesso avverrà ad anni alterni tre i due genitori dalle ore 10.00 del 31 dicembre fino alle ore 11.00 del
1° gennaio con uno dei due genitori e dalle ore 11.00 del 1° gennaio alle ore 11.00 del 2 gennaio di ogni anno con l'altro genitore. Il giorno dell'Epifania sarà trascorso dai minori con il genitore con cui non abbiano festeggiato il Natale;
c) per le vacanze Pasquali, i piccoli resteranno ad anni alterni dalle ore 10.00 del sabato Santo alle ore 18.00 della Domenica di Pasqua e dalle ore 18 alle ore 21.00 del Lunedì dell'Angelo, ora con l'uno ora con l'altro genitore;
d) Per le festività inerenti ai compleanni ed onomastici dei genitori, nonché la festa della mamma e quella del papà saranno trascorse rispettivamente con l'uno e con l'altro genitore.
e) Il giorno del compleanno e dell'onomastico di e saranno trascorsi Per_1 Per_2 alternativamente con il genitore con il quale il minore non abbia festeggiato l'altra ricorrenza.
f) Le ricorrenze del 25 aprile, del 1°maggio e del 2 giugno vedranno alternarsi i due genitori nel tenere presso di sé i figli minori;
g) durante il periodo estivo il SI. potrà tenere con sé i figli per quindici giorni Controparte_1 consecutivi nel mese di Luglio /Agosto, compatibilmente con il proprio piano - ferie che dovrà essere comunicato all'altro coniuge entro il 15 maggio di ogni anno;
ONERI DI MANTENIMENTO: con il presente atto il SI. assume l'obbligo di contribuire al mantenimento dei Controparte_1 figli e , sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica degli Persona_3 Per_2 stessi:
a) versando alla SI.ra , quale genitore collocatario, entro il giorno 30 di ogni Parte_1 mese, l'importo mensile di Euro 600,00/00 (seicento euro) per il mantenimento dei figli minori
3 (rispettivamente 300,00 euro per ciascuno dei figli minori), l'Assegno Unico sarà percepito interamente dalla madre SI.ra (cfr. Cass. Civ, sez. I, 22/02/2025, n. 4672); b) Parte_1 tenendo a proprio carico, o rimborsando alla SI.ra , in caso di anticipazione, il 50% Parte_1 delle spese straordinarie, il tutto come da protocollo di intesa fra magistrati e avvocati del
Tribunale di Napoli del 7.03.18. c) corrispondendo, altresì, alla SI.ra , per il Parte_1 mantenimento dei figli minori, le spese dell'attività ludica calcistica, che ammontano ad € 150,00 mensili;
le spese per le cure odontoiatriche che ammontano ad € 100,00 mensili;
le spese per la mensa scolastica che ammontano ad € 80,00 mensili.
Ritiene il Tribunale che tali accordi siano conformi all'interesse dei minori, peraltro, infradodicenni senza necessità ex art. 473 bis 4 co. 3 cpc di procedere all'ascolto degli stessi in quanto- manifestamente superfluo - in ragione del contenuto dell'accordo e dell'età.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché, comunque, le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, omologando le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei ricorrenti e;
Parte_1 Controparte_1
• ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
• nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli in camera di conSIlio il 17/09/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Alessio Marfè Dott. Raffaele Sdino
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott. Alessio Marfè - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6968 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per separazione personale
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. RUSSOLILLO EVA presso la quale C.F._1 elettivamente domicilia
E
nato in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. SGARIGLIA CARLA presso la quale C.F._2 elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04/04/2025 le parti, e Parte_1 CP_1
chiedevano pronunziarsi separazione personale in relazione al matrimonio da loro
[...] contratto in NAPOLI il 25/07/2012 (atto n.172, parte II, S. A, SEZ. B, reg. Atti Matrimonio anno
2012). Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nati del 3/01/2013 e del Per_1 Per_2
19/09/2018, minorenni.
1 Le parti ribadivano infatti la loro volontà di accoglimento del ricorso giuste note depositate in forza del decreto che disponeva la sostituzione dell'udienza con note scritte ex art 473 bis 51 cpc.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE
I figli minori e saranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre;
I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui i figli si troveranno al momento del verificarsi dell'urgenza. Le decisioni di maggiore interesse per i figli minori relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere oggetto di confronto tra i genitori ed essere assunte di comune accordo tra gli stessi, nel rispetto del diritto di scelta di ciascuno dei genitori e, soprattutto, tenendo conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
Le decisioni inerenti alle attività extrascolastiche dei figli minori saranno assunte concordemente dai genitori, i quali si impegnano a condividere tali questioni ogni volta che si presentino, senza escludere l'altro e tenendo sempre conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
Quando sono con i figli minori, i genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, gli spostamenti in altre località e di rendersi reperibili all'altro genitore, garantendo in tal modo, quotidiani contatti.
SULLA CASA CONIUGALE
La casa coniugale sita in Napoli (Na), alla via Riviera di Chiaia n. 23, il cui canone di locazione
è di € 600.00 (cfr. allegato) sarà assegnata, con tutti gli arredi interni, alla SI.ra Parte_1
, nella sua qualità di genitore collocatario dei figli minori. I figli minori e
[...] Per_1
saranno collocati anagraficamente in Napoli (Na), alla via Riviera di Chiaia n. 23, nella Per_2 quale resteranno insieme alla madre SI.ra , in qualità di genitore collocatario. Parte_1
SULL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VISITA
Il SI. potrà vedere i figli minori e tenerli con sé, ogni qualvolta lo vorrà, previo Controparte_1 accordo con l'altro genitore e, comunque sia almeno secondo il seguente calendario di visita, il
2 tutto compatibilmente con i suoi orari di lavoro e compatibilmente con le eSIenze scolastiche dei minori, che pertanto potranno essere modificati previo avviso alla moglie:
a) Il padre starà con i figli tutte le settimane dal sabato pomeriggio dalle ore 18.00 sino al lunedì mattina, allorquando provvederà a riaccompagnarli a scuola, con facoltà del padre di stare con i minori due volte alla settimana, il mercoledì e venerdì dalle 17.00 alle 21.00, compatibilmente con i suoi gli impegni lavorativi.
b) per le vacanze Natalizie, i minori resteranno, dalle ore 10.00 del 24 dicembre alle ore 11.00 del 25 dicembre con uno dei due genitori e dalle ore 11.00 del 25 dicembre alle ore 10.00 del 26 dicembre con l'altro genitore;
l'anno successivo i minori staranno dalle ore 10,00 del 24 dicembre alle ore 11.00 del 25 dicembre con l'altro genitore e così dalle ore 11.00 del 25 dicembre alle ore
10.00 del 26 dicembre con il genitore con il quale non siano stati l'anno precedente. Lo stesso avverrà ad anni alterni tre i due genitori dalle ore 10.00 del 31 dicembre fino alle ore 11.00 del
1° gennaio con uno dei due genitori e dalle ore 11.00 del 1° gennaio alle ore 11.00 del 2 gennaio di ogni anno con l'altro genitore. Il giorno dell'Epifania sarà trascorso dai minori con il genitore con cui non abbiano festeggiato il Natale;
c) per le vacanze Pasquali, i piccoli resteranno ad anni alterni dalle ore 10.00 del sabato Santo alle ore 18.00 della Domenica di Pasqua e dalle ore 18 alle ore 21.00 del Lunedì dell'Angelo, ora con l'uno ora con l'altro genitore;
d) Per le festività inerenti ai compleanni ed onomastici dei genitori, nonché la festa della mamma e quella del papà saranno trascorse rispettivamente con l'uno e con l'altro genitore.
e) Il giorno del compleanno e dell'onomastico di e saranno trascorsi Per_1 Per_2 alternativamente con il genitore con il quale il minore non abbia festeggiato l'altra ricorrenza.
f) Le ricorrenze del 25 aprile, del 1°maggio e del 2 giugno vedranno alternarsi i due genitori nel tenere presso di sé i figli minori;
g) durante il periodo estivo il SI. potrà tenere con sé i figli per quindici giorni Controparte_1 consecutivi nel mese di Luglio /Agosto, compatibilmente con il proprio piano - ferie che dovrà essere comunicato all'altro coniuge entro il 15 maggio di ogni anno;
ONERI DI MANTENIMENTO: con il presente atto il SI. assume l'obbligo di contribuire al mantenimento dei Controparte_1 figli e , sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica degli Persona_3 Per_2 stessi:
a) versando alla SI.ra , quale genitore collocatario, entro il giorno 30 di ogni Parte_1 mese, l'importo mensile di Euro 600,00/00 (seicento euro) per il mantenimento dei figli minori
3 (rispettivamente 300,00 euro per ciascuno dei figli minori), l'Assegno Unico sarà percepito interamente dalla madre SI.ra (cfr. Cass. Civ, sez. I, 22/02/2025, n. 4672); b) Parte_1 tenendo a proprio carico, o rimborsando alla SI.ra , in caso di anticipazione, il 50% Parte_1 delle spese straordinarie, il tutto come da protocollo di intesa fra magistrati e avvocati del
Tribunale di Napoli del 7.03.18. c) corrispondendo, altresì, alla SI.ra , per il Parte_1 mantenimento dei figli minori, le spese dell'attività ludica calcistica, che ammontano ad € 150,00 mensili;
le spese per le cure odontoiatriche che ammontano ad € 100,00 mensili;
le spese per la mensa scolastica che ammontano ad € 80,00 mensili.
Ritiene il Tribunale che tali accordi siano conformi all'interesse dei minori, peraltro, infradodicenni senza necessità ex art. 473 bis 4 co. 3 cpc di procedere all'ascolto degli stessi in quanto- manifestamente superfluo - in ragione del contenuto dell'accordo e dell'età.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché, comunque, le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, omologando le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei ricorrenti e;
Parte_1 Controparte_1
• ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
• nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli in camera di conSIlio il 17/09/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Alessio Marfè Dott. Raffaele Sdino
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