Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 28/04/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Corte D'Appello Di Catanzaro
Sezione Lavoro
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere avv. Sante Umberto Pedullà Consigliere relatore all'udienza tenuta con le modalità della “trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c., per come disposto con decreto del Presidente del Collegio ritualmente comunicato alle parti costituite, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 808 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
La società rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv. Gaetano Rizzuti, ed elettivamente domiciliata nel suo Studio di
Rende (CS), Via della Resistenza n. 198
Appellante
E
rappresentato e difeso dall' Avv. Giovandomenico Gemelli, Controparte_1
elettivamente domiciliato in Catanzaro, via Discesa Filanda, 4, presso lo studio dell'Avv. Flavio Pirrò.
Appellato
Oggetto: Appello a Sentenza n. 1239/2022 del Tribunale di Cosenza, Giudice del
Lavoro, emessa il 13 luglio 2022. Retribuzioni.
Conclusioni delle parti come dagli atti.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Cosenza, adito dal per rivendicare retribuzioni per CP_1
lavoro straordinario e domenicale, raccolte le testimonianze di due colleghi del ricorrente (che hanno confermato tutte le allegazioni attoree) ed espletata CTU contabile, ha accolto il ricorso del dipendente ed ha condannato il datore di lavoro a pagargli le retribuzioni richieste.
1.a. Il primo giudice ha così ricostruito la vicenda in fatto e motivato la decisione:
“…Con ricorso ritualmente notificato conveniva davanti a questo Controparte_1
Giudice l in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t., deducendo di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 04.01.2005 al 30.11.2018, nello svolgimento di mansioni (operaio addetto alla distribuzione di quotidiani e riviste presso le edicole della città di
Cosenza) rientranti nel VI livello CCNL Distribuzione delle Merci, della Logistica e dei Servizi Privati.
Esponeva, in particolare, di essere stato assunto con contratto a tempo pieno ed indeterminato fino al 2014, con successiva sottoscrizione di due contratti di solidarietà al 90% (dal 1° giugno 2014 al 30 marzo 2018) e al 70% dal 1° aprile
2018.
Rilevava di aver sempre lavorato a tempo pieno ed in particolare nel periodo giugno/ di novembre 2014 dal lunedì al sabato dalle ore 05.00 alle ore 15:00 e per due domeniche al mese dalle ore 05:00 alle ore 07:00 e nel periodo successivo dalle ore
03:00 alle ore 13:00, il mercoledì per due volte al mese dalle ore 03:00 alle ore 08:00
e per una domenica al mese dalle ore 03:00 alle ore 07:00.
Lamentava, quindi, di essere stato retribuito in modo non proporzionato alla quantità del lavoro prestato e chiedeva, pertanto, una condanna della società convenuta alla corresponsione della complessiva somma di euro 30.208,52 a titolo lavoro straordinario e domenicale.
L' si costituiva, chiedendo il Parte_1
rigetto del ricorso per infondatezza, in particolare deducendo che il ricorrente ha percepito gli importi dovuti per l'attività effettivamente svolta in esecuzione del contratto di lavoro, come risultante dalle buste paga.
All'odierna udienza, celebrata ai sensi dell'art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020, conv. con mod. dalla Legge n. 77/2020, i procuratori delle parti hanno depositato note autorizzate, reiterando le conclusioni come rassegnate nei rispettivi scritti di costituzione;
la causa è stata, quindi, decisa con sentenza contestuale all'esito della camera di consiglio.
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.
Occorre premettere che, come è noto, spetta alla parte che avanza una domanda giudiziale l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda stessa;
tanto in base al principio generale fissato all'art. 2697 c.c. secondo il quale “chi vuol far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
In applicazione di tale principio, nelle controversie di lavoro, spetta al lavoratore
l'onere di provare la quantità e la qualità della attività lavorativa prestata, mentre compete al datore di lavoro dimostrare di avere retribuito detta attività nella misura dovuta in base alla legge ed al contratto di lavoro.
Tale onere probatorio assume maggior rigore in materia di lavoro straordinario ove grava sul lavoratore che ricorra al giudice di provare il lavoro prestato oltre l'orario normale nel suo preciso ammontare di tempo e di esecuzione (cfr Cass. 11876/91,
Cass. 3537/93, Cass. 3549/94; più di recente “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice”; Cass, Sez. L. n. 16150/2018).
Ciò premesso, si osserva che i testi indicati dal ricorrente, e Testimone_1
, già colleghi di lavoro e quindi direttamente a conoscenza dei fatti Testimone_2
di causa, con dichiarazioni coerenti, non contraddittorie e sostanzialmente sovrapponibili, hanno dichiarato che il ha rispettato nei periodi Controparte_1 indicati in ricorso gli orari di lavoro dedotti nell'atto introduttivo del giudizio.
Hanno, dunque, confermato l'assunto di parte attrice.
Da qui la determinazione di procedere ad una CTU contabile.
Il consulente, eseguite le necessarie indagini, ha accertato, per le voci retributive azionate (lavoro straordinario diurno e notturno e lavoro domenicale) che al ricorrente compete la complessiva somma di euro 30.538,41, correttamente calcolata in base ai parametri previsti per il VI livello del CCNL Distribuzione delle Merci, della Logistica e dei Servizi Privati riconosciuto al ricorrente, tenuto conto di quanto percepito e dei periodi di ferie, di malattia, di assenza e permessi risultanti dalle buste paga.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, in quanto sorrette da adeguate e motivate argomentazioni di carattere tecnico – contabile sono corrette e meritano, pertanto, di essere condivise.
L'importo calcolato dal CTU è, tuttavia, di poco superiore a quello richiesto in ricorso e, pertanto, la società deve essere condannata alla corresponsione della somma oggetto della domanda di euro 30.208,52. 2. Il datore di lavoro impugna la decisione sfavorevole ed addebita al Giudice
Insufficienza, contraddittorietà e illogicità della motivazione.
3. Ritiene che il Giudice di prime cure ha acriticamente recepito le risultanze istruttorie ed, in particolar modo, le dichiarazioni dei testi indicati dal ricorrente senza tenere in alcun conto di quanto dedotto dalla resistente in ordine alla attendibilità degli stessi ed alla loro condotta mostrata in sede processuale del tutto contrastante non solo con la realtà fattuale ma anche con quelli che erano gli accordi intercorsi nel tempo tra tutti i dipendenti – tra cui, quindi, anche i testi – e l'azienda.
3.a. Al Giudice di primo grado contesta di aver omesso di statuire in ordine alle eccezioni formulate ed in particolar modo in ordine alle censure rilevate sulle dichiarazioni testimoniali, così arrecando un evidente “vulnus” alla statuizione inficiata da errore per omesso esame delle difese della resistente.
3.b. Sostiene che le escussioni testimoniali assunte in corso di causa dei due ex dipendenti della società indicati dalla parte ricorrente risultano del tutto inattendibili e non idonee a fornire la prova circa il riconoscimento del lavoro straordinario dedotto in giudizio e che “…i testi escussi, ex dipendenti della società resistente, con estrema spregiudicatezza, hanno confermato fatti e circostanze che sono loro del tutto o, quantomeno, in gran parte, estranee…”.
3.c. In particolare si duole che siano state valorizzate positivamente per il ricorrente le testimonianze rese in giudizio quanto al teste perché ha riferito Tes_1
“per altro periodo ha svolto mansioni diverse dalle mie…”, (pag. 2 verbale d'udienza del 23.12.2020) e per il quando ha detto “non si trattava del mio stesso orario Tes_2 di lavoro…”, (pag. 2 verbale di udienza del 16.06.2021), e sostiene che da queste affermazioni non avrebbe dovuto, il Tribunale, ritenerli attendibili in quanto gli orari ed i loro turni erano non coincidenti con quelli del CP_1
3.d. Inoltre non ha tenuto conto il Giudice che gli stessi testi, così come tutti gli
Contr altri dipendenti della hanno, in data 07.02.2019, sottoscritto accordo sindacale in sede di Confindustria con la società datrice di lavoro, firmato anche dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, la cui efficacia è da intendersi erga omnes il cui contenuto sconfessa se stessi in ordine alle falsità dedotte dal ricorrente e da loro confermate in sede processuale, visto che degli altri 25 nessuno ha reclamato alcunchè al di là di quanto concordato in sede sindacale.
4. In questo grado di lite si è costituito il lavoratore ed ha diffusamente argomentato quanto all'appropriatezza della sentenza appellata in particolare contestando le avverse critiche deducendone l'inidoneità a sconfessare le motivazioni esposte dal Tribunale.
5. Rileva che il datore di lavoro in primo grado non aveva indicato testimoni che contrastassero le circostanze rappresentate dal ricorrente e avvalorate dai due testimoni ammessi da Giudice di primo grado (la lista testi del ricorrente conteneva 7 nominativi); che seppur ammesso dal giudice alla prova del contrario con gli stessi testimoni di parte ricorrente, non ha inficiato quanto da questi sostenuto (sulle mansioni svolte, sull'orario di lavoro, sul lavoro straordinario prestato, sul mancato godimento delle ferie, ecc.); che non aveva nominato un consulente tecnico contabile per confutare quanto attestato dal CTU nell'elaborato peritale;
che neppure con l'appello l' ha chiesto l'ammissione di mezzi istruttori, Parte_1
eventualmente non ammessi dal giudice di primo grado.
5.a. Deduce che al momento della costituzione nel giudizio di primo grado,
l non aveva allegato Parte_1
documenti utili ai fini probatori e che soltanto, successivamente alla costituzione in giudizio, in violazione del dettato di cui all'art. 416 c.p.c., in allegato alle note scritte dell'8/7/2022, ha depositato una serie di verbali di conciliazione sindacale sottoscritti, in data 27/2/2019 (prima che intraprendesse il giudizio contro l'ex datore di CP_1
lavoro) con i dipendenti, colleghi del (Cfr. all. n. 4); inoltre, ha Controparte_1
depositato una proposta di verbale di conciliazione sindacale, predisposto anche per il ma da questi mai sottoscritto (cfr. all. n. 5). Controparte_1
--- All'Udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127 ter del c.p.c., acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
I. L'appello è infondato e va respinto.
I.a. Le doglianze del datore di lavoro, soccombente in prime cure, appaiono prive di pregio perché tese a stigmatizzare la condotta del lavoratore che, legittimamente, non aveva inteso aderire, come i suoi colleghi, a rinunciare ai propri diritti, ed a sostenere che il Giudice del primo grado avrebbe omesso di esaminare "le difese della resistente".
I.b. Quanto alla efficacia dei verbali di conciliazione sindacale, di natura rinunciataria e transattiva, firmati dagli altri dipendenti e non dal (in atti è CP_1
stato prodotto un atto predisposto ma non sottoscritto), si osserva che nel nostro ordinamento i diritti del lavoratore non sono rinunciabili. L'art. 2113 del cod. civ. statuisce, infatti, che le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti
o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide. L'art 412 ter c.p.c., però, ammette, in deroga al principio generale, che la conciliazione e l'arbitrato, nelle materie di cui all'articolo
409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. Ai fini dell'esecutività dell'accordo transattivo non è solo necessaria l'autenticazione innanzi all'Ispettorato Lavoro, ma anche il deposito in Tribunale. Ne Controparte_3 consegue l'inoppugnabilità delle rinunce e delle transazioni raggiunte in sede conciliativa con le sole modalità previste dall'art. 2113, co. 4, cod. civ..
Tuttavia affinché possa configurarsi un accordo valido, questo deve essere sottoscritto dalle parti interessate e dagli Organi che intervengo a tutela e garanzia del contraente più debole (il lavoratore), e quindi rileva proprio la circostanza che nel nostro caso il lavoratore non lo aveva sottoscritto, preferendo evidentemente di non esprimere alcuna rinuncia a rivendicare una serie di spettanze economiche, alle quali invece gli altri dipendenti suoi colleghi hanno inteso aderire.
II. Quanto alla lamentata doglianza relativa all'attendibilità dei testi, asseritamente spregiudicati ed inattendibili, che avrebbero reso dichiarazioni “…del tutto lesive degli interessi della odierna appellante, tanto più che gli stessi testi, così
Contr come tutti gli altri dipendenti della hanno, in data 07.02.2019, sottoscritto accordo sindacale in sede di Confindustria con la società datrice di lavoro, firmato anche dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, la cui efficacia è da intendersi erga omnes, il cui contenuto sconfessa se stessi in ordine alle falsità dedotte dal ricorrente e da loro confermate in sede processuale, che saranno oggetto di valutazione nelle opportune sedi penali…", è appena il caso di notare che il fatto che altri dipendenti dell'appellante abbiano deciso di accordarsi col datore di lavoro per rinunciare a retribuzioni dovute, non mina la loro attendibilità nel momento in cui (in giudizio quali testimoni) hanno riferito sulle circostanze fattuali, quanto ai giorni ed agli orari di lavoro da loro stessi osservati ed alle cui provvidenze anno rinunciato, anzi è il contrario, ed il primo Giudice non ha errato nel dargli credibilità.
II.a. Nel merito, poi, di quanto hanno riferito si osserva, conformemente a quanto il primo Giudice ha già rilevato, che gli stessi sono stati concordi nel confermare le allegazioni attoree riguardo i giorni e gli orari in cui prestavano l'attività lavorativa insieme al ricorrente specificando laddove gli orari non fossero coincidenti le ragioni per le quali erano a conoscenza dei fatti che andavano a confermare con le loro deposizioni. In particolare, quanto al teste laddove ha riferito “non si Tes_3 trattava del mio stesso orario di lavoro…”, ha poi precisato “…perché io iniziavo a lavorare alle ore 5.00; so che il ricorrente iniziava a lavorare alle ore 3.00 del mattino perché aveva le chiavi del capannone;
era lui che apriva e riceveva i corrieri…”; il teste dopo aver specificato che unitamente al ricorrente era Tes_1
stato licenziato lo stesso giorno, nel novembre 2018, ha riferito che svolgevano le stesse mansioni di addetti alla “distribuzione” e che per un periodo (imprecisato) si è occupato della “resa”; tuttavia a seguire ha dichiarato “…confermo che CP_1 osservava il mio stesso orario di lavoro…” riferendo detti orari per come indicati in ricorso nei capitoli di prova.
III. Da tanto consegue che il gravame va respinto e la sentenza appellata deve essere confermata.
IV. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
V. L'esito del gravame comporta che si dia atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex lege.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società
[...]
con ricorso depositato in data 4 Parte_1
agosto 2022, avverso la Sentenza n. 1239/2022 del Tribunale di Cosenza, Giudice del
Lavoro, emessa il 13 luglio 2022, così provvede:
1.-Rigetta l'appello.
2.-Condanna l'appellante alla rifusione all'appellato delle spese di questo grado del giudizio che liquida in euro 4.996,00 oltre accessori di legge.
3.-Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma
1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU
n. 4315/2020).
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione
Lavoro, del 14 aprile 2025.
Il Cons. Est.
Avv. Sante U. Pedullà
Il Presidente
Dr.ssa Barbara Fatale