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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 30/09/2025, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1484/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ST EI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1484/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SERGIO CARBONI Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
col patrocinio dell'avv. LUCA PALMAS presso cui è elettivamente domiciliato CP_1
CONVENUTA Oggetto: “altri istituti del diritto delle locazioni” CONCLUSIONI PER IL RICORRENTE: “1) Reietta ogni contraria istanza ed eccezione. 2) Accertare il diritto di
[...] alla regolarizzazione del rapporto locativo/concessorio quale occupante senza titolo Pt_1 dell'alloggio di proprietà sito in Sassari, Via Vincenzo Monti n. 5, codice alloggio 37137, ai CP_1 sensi dell'art. 40 della L.R. 13/1989 così come modificato dall'art. 16 della Legge regionale 17 del 22.11.2021 o ai sensi dell'art. 97 della Legge regionale 9 del 23.10.2023 o, comunque, ai sensi dell'art. 12 comma 26 della Legge regionale 24 dell'11.9.2025. 3) Per l'effetto, costituire tra Parte_1 nato a [...] il [...], residente in [...], Cod. Fisc.
e , corrente in 09123 C.F._1 Controparte_2
Cagliari (CA), Via Cesare Battisti n. 6, in persona del legale rappresentante pro tempore, P. IVA
e corrente in 07100 Sassari (SS), Via A. Cervi P.IVA_1 Controparte_3
n. 12, in persona del legale rappresentante pro tempore, un rapporto di concessione ai sensi della L.R. 13/1989 avente ad oggetto l'assegnazione dell'alloggio sito in Sassari, Via Vincenzo Monti n. 5, codice alloggio 37137, adottando un provvedimento dal contenuto sia ritenuto più opportuno. 4) In subordine, condannare , corrente in 09123 Cagliari (CA), Via Controparte_2
Cesare Battisti n. 6, in persona del legale rappresentante pro tempore, P. IVA e P.IVA_1 [...]
corrente in 07100 Sassari (SS), Via A. Cervi n. 12, in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore alla costituzione di un rapporto di concessione ai sensi della L. R. 13/1989 con nato a [...] il [...], residente in [...]
Monti n. 5, Cod. Fisc. avente ad oggetto l'alloggio sito in Sassari, Via C.F._1
Vincenzo Monti n. 5, codice alloggio 37137, adottando un provvedimento dal contenuto sia ritenuto più opportuno”.
pagina 1 di 5 PER LA CONVENUTA: “L'Ill.mo Tribunale adito voglia, contrariis reiectis, - nel merito: dichiarare infondata e rigettare la domanda diretta all'accertamento del diritto alla regolarizzazione e conseguentemente dichiarare la legittimità dell'operato dell' nel negare in capo al ricorrente il CP_2 diritto alla regolarizzazione del rapporto locativo in quanto l'alloggio in Sassari, di Via Vincenzo Monti n. 5, risultava regolarmente assegnato fino alla dichiarazione di decadenza. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 14 giugno 2024 chiedeva fosse accertato il suo diritto alla Parte_1 regolarizzazione della posizione di occupante senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica gestito dall'ente convenuto, alla data del 31 dicembre 2020 oppure con riferimento al 31 dicembre 2022. Assumeva di risiedere, unitamente alla coniuge, nell'alloggio sito nella via Monti n. 5 di Sassari dal 31 maggio 2019, abitazione dove già dimorava suo figlio , cui l'appartamento era stato Controparte_4 assegnato con determina n. 1204/2019 a seguito di subentro nella concessione facente capo alla madre di esso esponente. Aggiungeva come presso detto alloggio, di fatto cedutogli dal figlio, egli avesse stabilito la sua residenza anagrafica. Lasciato definitivamente l'immobile dal figlio , il CP_4 [...] il 5 maggio 2023 aveva presentato ad istanza di subentro e voltura del relativo Pt_1 CP_1 contratto, ma l'ente l'aveva disattesa rilevando come l'assegnatario avesse trasferito la propria residenza altrove il 24 febbraio 2023, con conseguente decadenza dall'assegnazione. Il comune aveva dichiarato con determina dirigenziale del 12 gennaio 2024 la decadenza del Controparte_4 dall'assegnazione dell'alloggio. Il aveva quindi chiesto di regolarizzare la propria posizione di Pt_1 occupante senza titolo dell'alloggio, presentando ad la relativa istanza il 7 febbraio 2024, CP_1 anch'essa disattesa dall'ente in quanto al 31 dicembre 2022, data di scadenza del termine utile per regolarizzare detta posizione, l'appartamento risultava ancora abitato dal , legittimo Controparte_4 assegnatario, il cui cambio di residenza non risultava anteriore al 24 febbraio 2023. Lamentava quindi il ricorrente che aveva ingiustamente disatteso la sua istanza di CP_1 regolarizzazione contrattuale e che era stato inutile il reclamo con cui egli aveva rappresentato come il figlio non abitasse nell'alloggio almeno dal novembre 2020, quando aveva acquistato una nuova abitazione. In definitiva, il ricorrente contestava che potesse negargli la regolarizzazione sulla CP_1 base di un dato formale ma non corrispondente alla situazione di fatto, integrata dalla cessione effettiva dell'alloggio da parte del figlio , avvenuta già dal maggio del 2019, e dal suo acquisto di altra CP_4 abitazione. Cause che, ai sensi della normativa vigente, avrebbero dovuto comportare l'immediata decadenza dall'assegnazione e il conseguente riconoscimento dell'occupazione sine titulo da parte dell'esponente in data ben anteriore a quella dell'effettivo accertamento. Sulla base di tali assunti, concludeva come riportato in epigrafe. Si costituiva e contestava la domanda, osservando come il certificato storico di residenza CP_1 prodotto dal ricorrente non offrisse prova adeguata dell'avvenuta cessione dell'alloggio da parte dell'assegnatario, non essendo sufficiente il fatto che dal maggio 2019 il vi dimorasse. Parte_1
Inoltre, l'acquisto da parte del di altra abitazione non ne comportava l'automatica Controparte_4 decadenza che il sindaco avrebbe dovuto dichiarare solo previo accertamento della perdita dei relativi requisiti.
pagina 2 di 5 Precisava che l'occupazione dell'esponente non rientrava nel termine di legge utile per la CP_1 sanatoria (termine all'epoca stabilito al 31/12/2022), dato che il figlio risiedeva appunto nel CP_4 medesimo alloggio fino al 24 febbraio 2023, data in cui aveva trasferito la propria residenza nel suo nuovo immobile e solo dal giorno successivo all'abbandono dell'alloggio da parte di quest'ultimo la detenzione in capo al poteva considerarsi senza titolo e non giustificata da mera Parte_1 ospitalità, situazione questa che non dava luogo al sorgere per i genitori di alcun diritto al subentro. Rammentava come a fondamento della richiamata normativa vi fosse l'esigenza di evitare che l'assegnatario potesse cedere volontariamente il suo alloggio ai familiari, in difetto del doveroso vaglio dell'ente circa il possesso dei requisiti necessari al subentro. Concludeva, come sopra trascritto, per il rigetto della domanda, negando che il ricorrente potesse vantare una detenzione sine titulo dell'alloggio ai fini del riconoscimento del diritto alla sanatoria ex art. 40 della L.R. n. 13/89. La causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione all'udienza del 30 settembre 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c, sulle riferite conclusioni.
*** Deve subito rilevarsi che la questione oggetto di discussione fra il e appare ormai Pt_1 CP_1 superata alla stregua della normativa sopravvenuta, richiamata dallo stesso ricorrente nelle note di trattazione scritta depositate il 30 settembre 2025. Il termine entro il quale avrebbe dovuto accertarsi l'occupazione senza titolo dell'alloggio, situazione di fatto che costituisce presupposto essenziale per il riconoscimento del diritto azionato, è stato infatti nelle more del giudizio prorogato dall'art. 12, co. 26, della L. R. n. 24 dell'11.9.2025 (in vigore dal 13.9.2025) al 31 dicembre 2024. La disposizione ha infatti sostituito il comma 1 dell'articolo 16 della precedente L.R. 17 del 2021, disponendo testualmente: "1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 33, della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (Legge finanziaria 2012, che a sua volta prorogava il termine di cui all'art. 40, co.1, della LR n.13/1989), e successive modifiche ed integrazioni, prorogato al 31 dicembre 2022, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2024". Il sig. avrebbe pertanto maturato, in presenza degli altri requisiti richiesti dalla legge, Parte_1 il diritto alla regolarizzazione del rapporto quale occupante senza titolo, ai sensi della normativa richiamata in espositiva, essendo superata la preclusione invocata da in ragione della richiamata CP_1 proroga del precedente termine entro cui avrebbe dovuto verificarsi l'occupazione senza titolo. Tuttavia, sebbene sia del tutto pacifico che quantomeno alla data del 24 febbraio 2023 il
[...]
aveva definitivamente abbandonato l'alloggio assegnatogli e che quindi, almeno da allora, il CP_4 genitore lo occupava senza titolo, il riconoscimento del relativo diritto alla stregua della normativa sopravvenuta non potrà che essere accordato dall'ente previo vaglio della ricorrenza di tutte le altre condizioni di fatto che ne costituiscono presupposto. Il sollecitato accertamento giudiziale non può che essere limitato, pertanto, al riconoscimento della ricorrenza del requisito temporale. Il ricorrente lamenta che ben prima del 24 febbraio 2023 suo figlio aveva Controparte_4 definitivamente lasciato l'alloggio, dando luogo all'occupazione senza titolo dei genitori. E', invero, adeguatamente documentato che l'odierno esponente occupava l'alloggio in parola sin dal 2019, come risulta dalla certificazione anagrafica in atti (v. certificato di residenza storico, doc. 3), avendo il sig.
trasferito la propria residenza nell'appartamento per cui è causa fin dal 31 maggio Parte_1 pagina 3 di 5 2019, com'è peraltro indiscusso, dato che aveva riconosciuto che egli abitava stabilmente CP_1 nell'appartamento in questione anche alla data del 31 dicembre 2022 (v. comunicazione 20 marzo 2024). Il relativo rifiuto della regolarizzazione risulta, tuttavia, correttamente motivato dal fatto che alla data del 31 dicembre 2022, termine ultimo previsto per usufruirne secondo la legislazione allora vigente, l'alloggio era ancora assegnato al , figlio dell'odierno esponente del cui Controparte_4 nucleo familiare faceva parte il genitore. Ne consegue che la detenzione del ricorrente risultava trovare fondamento nell'ospitalità accordatagli dal legittimo titolare del rapporto e non emergevano all'epoca, perché non comunicati tempestivamente ad , i dati di fatto (cessazione della stabile abitazione CP_1 del e precedente acquisto di altra idonea abitazione da parte sua) che avrebbero potuto, Controparte_4 ove accertati, dar luogo alla configurazione di quell'occupazione senza titolo legittimante l'odierno esponente alla regolarizzazione, restando integrate le cause che ex art. 40, L.R. n. 13/1989 davano luogo alla decadenza del precedente assegnatario. L'assunto del ricorrente secondo cui alla data del 31 dicembre 2022 avrebbe dovuto Controparte_4 essere dichiarato decaduto dall'assegnazione, non può essere dunque condiviso, considerato che CP_1 non poteva, in difetto di alcuna tempestiva comunicazione al riguardo e di puntuali dati documentali da cui desumere l'abbandono dell'appartamento, acquisire contezza della ricorrenza di alcuna causa di decadenza (peraltro dichiarata dall'autorità amministrativa e non da ), non potendo né conoscere CP_1 né rilevare l'acquisto del nuovo immobile da parte dell'assegnatario (acquisto che, peraltro, di per sé non dà luogo alla decadenza, dovendo la nuova abitazione essere dotata dei precisi requisiti prescritti dalla LR) o il suo ipotizzato abbandono dell'alloggio. Infatti, come pure attestato nella determina del 28 luglio 2023, solo il 24 febbraio 2023 il aveva trasferito la propria CP_1 Controparte_4 residenza presso altra abitazione, lasciando definitivamente l'alloggio e dando luogo alla situazione di detenzione sine titulo da parte dei genitori. Né parte ricorrente produce documentazione deponente univocamente per il definitivo trasferimento da parte del figlio nel nuovo immobile in data anteriore, sottolineandosi come nella specie l'istante non deduca il suo diritto al subentro bensì alla sola regolarizzazione della detenzione senza titolo conseguente alla decadenza dell'assegnatario (v. art. 21, LR 13 del 1989). D'altra parte, occorre rammentare che il rigore interpretativo adottato dall'azienda di gestione dell'ERP appare giustificato proprio dall'esigenza di evitare l'elusione della normativa che non consente all'assegnatario di “cedere” il suo diritto a familiari non contemplati dalla normativa inerente al diritto al subentro (art. 19, LR n. 13 del 1989: si veda in particolare il co. 6) imponendo il doveroso accertamento della ricorrenza del rapporto di fatto col bene assegnato. In definitiva, può essere riconosciuto solamente un diritto del a che valuti Parte_1 CP_1 nuovamente la sua posizione di occupante senza titolo, quantomeno dalla data del 24 febbraio 2023, avuto riguardo alla proroga della sanatoria al 31 dicembre 2024 introdotta dalla richiamata normativa sopravvenuta. La regolarizzazione del rapporto locativo non potrà che essere subordinata da alla CP_1 verifica del possesso da parte degli occupanti di tutti i requisiti previsti dalla legge regionale (v. art. 40 LR 13/1989). Le ragioni della decisione e, segnatamente, la sopravvenuta ricorrenza della situazione di fatto oggetto di discussione, per effetto della normativa approvata in corso di causa, giustificano la compensazione fra le parti delle spese processuali.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, rigetta la domanda proposta da e compensa interamente fra le parti le spese processuali. Parte_1
Sassari, 3 novembre 2025 Il giudice
ST EI
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ST EI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1484/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SERGIO CARBONI Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
col patrocinio dell'avv. LUCA PALMAS presso cui è elettivamente domiciliato CP_1
CONVENUTA Oggetto: “altri istituti del diritto delle locazioni” CONCLUSIONI PER IL RICORRENTE: “1) Reietta ogni contraria istanza ed eccezione. 2) Accertare il diritto di
[...] alla regolarizzazione del rapporto locativo/concessorio quale occupante senza titolo Pt_1 dell'alloggio di proprietà sito in Sassari, Via Vincenzo Monti n. 5, codice alloggio 37137, ai CP_1 sensi dell'art. 40 della L.R. 13/1989 così come modificato dall'art. 16 della Legge regionale 17 del 22.11.2021 o ai sensi dell'art. 97 della Legge regionale 9 del 23.10.2023 o, comunque, ai sensi dell'art. 12 comma 26 della Legge regionale 24 dell'11.9.2025. 3) Per l'effetto, costituire tra Parte_1 nato a [...] il [...], residente in [...], Cod. Fisc.
e , corrente in 09123 C.F._1 Controparte_2
Cagliari (CA), Via Cesare Battisti n. 6, in persona del legale rappresentante pro tempore, P. IVA
e corrente in 07100 Sassari (SS), Via A. Cervi P.IVA_1 Controparte_3
n. 12, in persona del legale rappresentante pro tempore, un rapporto di concessione ai sensi della L.R. 13/1989 avente ad oggetto l'assegnazione dell'alloggio sito in Sassari, Via Vincenzo Monti n. 5, codice alloggio 37137, adottando un provvedimento dal contenuto sia ritenuto più opportuno. 4) In subordine, condannare , corrente in 09123 Cagliari (CA), Via Controparte_2
Cesare Battisti n. 6, in persona del legale rappresentante pro tempore, P. IVA e P.IVA_1 [...]
corrente in 07100 Sassari (SS), Via A. Cervi n. 12, in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore alla costituzione di un rapporto di concessione ai sensi della L. R. 13/1989 con nato a [...] il [...], residente in [...]
Monti n. 5, Cod. Fisc. avente ad oggetto l'alloggio sito in Sassari, Via C.F._1
Vincenzo Monti n. 5, codice alloggio 37137, adottando un provvedimento dal contenuto sia ritenuto più opportuno”.
pagina 1 di 5 PER LA CONVENUTA: “L'Ill.mo Tribunale adito voglia, contrariis reiectis, - nel merito: dichiarare infondata e rigettare la domanda diretta all'accertamento del diritto alla regolarizzazione e conseguentemente dichiarare la legittimità dell'operato dell' nel negare in capo al ricorrente il CP_2 diritto alla regolarizzazione del rapporto locativo in quanto l'alloggio in Sassari, di Via Vincenzo Monti n. 5, risultava regolarmente assegnato fino alla dichiarazione di decadenza. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 14 giugno 2024 chiedeva fosse accertato il suo diritto alla Parte_1 regolarizzazione della posizione di occupante senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica gestito dall'ente convenuto, alla data del 31 dicembre 2020 oppure con riferimento al 31 dicembre 2022. Assumeva di risiedere, unitamente alla coniuge, nell'alloggio sito nella via Monti n. 5 di Sassari dal 31 maggio 2019, abitazione dove già dimorava suo figlio , cui l'appartamento era stato Controparte_4 assegnato con determina n. 1204/2019 a seguito di subentro nella concessione facente capo alla madre di esso esponente. Aggiungeva come presso detto alloggio, di fatto cedutogli dal figlio, egli avesse stabilito la sua residenza anagrafica. Lasciato definitivamente l'immobile dal figlio , il CP_4 [...] il 5 maggio 2023 aveva presentato ad istanza di subentro e voltura del relativo Pt_1 CP_1 contratto, ma l'ente l'aveva disattesa rilevando come l'assegnatario avesse trasferito la propria residenza altrove il 24 febbraio 2023, con conseguente decadenza dall'assegnazione. Il comune aveva dichiarato con determina dirigenziale del 12 gennaio 2024 la decadenza del Controparte_4 dall'assegnazione dell'alloggio. Il aveva quindi chiesto di regolarizzare la propria posizione di Pt_1 occupante senza titolo dell'alloggio, presentando ad la relativa istanza il 7 febbraio 2024, CP_1 anch'essa disattesa dall'ente in quanto al 31 dicembre 2022, data di scadenza del termine utile per regolarizzare detta posizione, l'appartamento risultava ancora abitato dal , legittimo Controparte_4 assegnatario, il cui cambio di residenza non risultava anteriore al 24 febbraio 2023. Lamentava quindi il ricorrente che aveva ingiustamente disatteso la sua istanza di CP_1 regolarizzazione contrattuale e che era stato inutile il reclamo con cui egli aveva rappresentato come il figlio non abitasse nell'alloggio almeno dal novembre 2020, quando aveva acquistato una nuova abitazione. In definitiva, il ricorrente contestava che potesse negargli la regolarizzazione sulla CP_1 base di un dato formale ma non corrispondente alla situazione di fatto, integrata dalla cessione effettiva dell'alloggio da parte del figlio , avvenuta già dal maggio del 2019, e dal suo acquisto di altra CP_4 abitazione. Cause che, ai sensi della normativa vigente, avrebbero dovuto comportare l'immediata decadenza dall'assegnazione e il conseguente riconoscimento dell'occupazione sine titulo da parte dell'esponente in data ben anteriore a quella dell'effettivo accertamento. Sulla base di tali assunti, concludeva come riportato in epigrafe. Si costituiva e contestava la domanda, osservando come il certificato storico di residenza CP_1 prodotto dal ricorrente non offrisse prova adeguata dell'avvenuta cessione dell'alloggio da parte dell'assegnatario, non essendo sufficiente il fatto che dal maggio 2019 il vi dimorasse. Parte_1
Inoltre, l'acquisto da parte del di altra abitazione non ne comportava l'automatica Controparte_4 decadenza che il sindaco avrebbe dovuto dichiarare solo previo accertamento della perdita dei relativi requisiti.
pagina 2 di 5 Precisava che l'occupazione dell'esponente non rientrava nel termine di legge utile per la CP_1 sanatoria (termine all'epoca stabilito al 31/12/2022), dato che il figlio risiedeva appunto nel CP_4 medesimo alloggio fino al 24 febbraio 2023, data in cui aveva trasferito la propria residenza nel suo nuovo immobile e solo dal giorno successivo all'abbandono dell'alloggio da parte di quest'ultimo la detenzione in capo al poteva considerarsi senza titolo e non giustificata da mera Parte_1 ospitalità, situazione questa che non dava luogo al sorgere per i genitori di alcun diritto al subentro. Rammentava come a fondamento della richiamata normativa vi fosse l'esigenza di evitare che l'assegnatario potesse cedere volontariamente il suo alloggio ai familiari, in difetto del doveroso vaglio dell'ente circa il possesso dei requisiti necessari al subentro. Concludeva, come sopra trascritto, per il rigetto della domanda, negando che il ricorrente potesse vantare una detenzione sine titulo dell'alloggio ai fini del riconoscimento del diritto alla sanatoria ex art. 40 della L.R. n. 13/89. La causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione all'udienza del 30 settembre 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c, sulle riferite conclusioni.
*** Deve subito rilevarsi che la questione oggetto di discussione fra il e appare ormai Pt_1 CP_1 superata alla stregua della normativa sopravvenuta, richiamata dallo stesso ricorrente nelle note di trattazione scritta depositate il 30 settembre 2025. Il termine entro il quale avrebbe dovuto accertarsi l'occupazione senza titolo dell'alloggio, situazione di fatto che costituisce presupposto essenziale per il riconoscimento del diritto azionato, è stato infatti nelle more del giudizio prorogato dall'art. 12, co. 26, della L. R. n. 24 dell'11.9.2025 (in vigore dal 13.9.2025) al 31 dicembre 2024. La disposizione ha infatti sostituito il comma 1 dell'articolo 16 della precedente L.R. 17 del 2021, disponendo testualmente: "1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 33, della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (Legge finanziaria 2012, che a sua volta prorogava il termine di cui all'art. 40, co.1, della LR n.13/1989), e successive modifiche ed integrazioni, prorogato al 31 dicembre 2022, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2024". Il sig. avrebbe pertanto maturato, in presenza degli altri requisiti richiesti dalla legge, Parte_1 il diritto alla regolarizzazione del rapporto quale occupante senza titolo, ai sensi della normativa richiamata in espositiva, essendo superata la preclusione invocata da in ragione della richiamata CP_1 proroga del precedente termine entro cui avrebbe dovuto verificarsi l'occupazione senza titolo. Tuttavia, sebbene sia del tutto pacifico che quantomeno alla data del 24 febbraio 2023 il
[...]
aveva definitivamente abbandonato l'alloggio assegnatogli e che quindi, almeno da allora, il CP_4 genitore lo occupava senza titolo, il riconoscimento del relativo diritto alla stregua della normativa sopravvenuta non potrà che essere accordato dall'ente previo vaglio della ricorrenza di tutte le altre condizioni di fatto che ne costituiscono presupposto. Il sollecitato accertamento giudiziale non può che essere limitato, pertanto, al riconoscimento della ricorrenza del requisito temporale. Il ricorrente lamenta che ben prima del 24 febbraio 2023 suo figlio aveva Controparte_4 definitivamente lasciato l'alloggio, dando luogo all'occupazione senza titolo dei genitori. E', invero, adeguatamente documentato che l'odierno esponente occupava l'alloggio in parola sin dal 2019, come risulta dalla certificazione anagrafica in atti (v. certificato di residenza storico, doc. 3), avendo il sig.
trasferito la propria residenza nell'appartamento per cui è causa fin dal 31 maggio Parte_1 pagina 3 di 5 2019, com'è peraltro indiscusso, dato che aveva riconosciuto che egli abitava stabilmente CP_1 nell'appartamento in questione anche alla data del 31 dicembre 2022 (v. comunicazione 20 marzo 2024). Il relativo rifiuto della regolarizzazione risulta, tuttavia, correttamente motivato dal fatto che alla data del 31 dicembre 2022, termine ultimo previsto per usufruirne secondo la legislazione allora vigente, l'alloggio era ancora assegnato al , figlio dell'odierno esponente del cui Controparte_4 nucleo familiare faceva parte il genitore. Ne consegue che la detenzione del ricorrente risultava trovare fondamento nell'ospitalità accordatagli dal legittimo titolare del rapporto e non emergevano all'epoca, perché non comunicati tempestivamente ad , i dati di fatto (cessazione della stabile abitazione CP_1 del e precedente acquisto di altra idonea abitazione da parte sua) che avrebbero potuto, Controparte_4 ove accertati, dar luogo alla configurazione di quell'occupazione senza titolo legittimante l'odierno esponente alla regolarizzazione, restando integrate le cause che ex art. 40, L.R. n. 13/1989 davano luogo alla decadenza del precedente assegnatario. L'assunto del ricorrente secondo cui alla data del 31 dicembre 2022 avrebbe dovuto Controparte_4 essere dichiarato decaduto dall'assegnazione, non può essere dunque condiviso, considerato che CP_1 non poteva, in difetto di alcuna tempestiva comunicazione al riguardo e di puntuali dati documentali da cui desumere l'abbandono dell'appartamento, acquisire contezza della ricorrenza di alcuna causa di decadenza (peraltro dichiarata dall'autorità amministrativa e non da ), non potendo né conoscere CP_1 né rilevare l'acquisto del nuovo immobile da parte dell'assegnatario (acquisto che, peraltro, di per sé non dà luogo alla decadenza, dovendo la nuova abitazione essere dotata dei precisi requisiti prescritti dalla LR) o il suo ipotizzato abbandono dell'alloggio. Infatti, come pure attestato nella determina del 28 luglio 2023, solo il 24 febbraio 2023 il aveva trasferito la propria CP_1 Controparte_4 residenza presso altra abitazione, lasciando definitivamente l'alloggio e dando luogo alla situazione di detenzione sine titulo da parte dei genitori. Né parte ricorrente produce documentazione deponente univocamente per il definitivo trasferimento da parte del figlio nel nuovo immobile in data anteriore, sottolineandosi come nella specie l'istante non deduca il suo diritto al subentro bensì alla sola regolarizzazione della detenzione senza titolo conseguente alla decadenza dell'assegnatario (v. art. 21, LR 13 del 1989). D'altra parte, occorre rammentare che il rigore interpretativo adottato dall'azienda di gestione dell'ERP appare giustificato proprio dall'esigenza di evitare l'elusione della normativa che non consente all'assegnatario di “cedere” il suo diritto a familiari non contemplati dalla normativa inerente al diritto al subentro (art. 19, LR n. 13 del 1989: si veda in particolare il co. 6) imponendo il doveroso accertamento della ricorrenza del rapporto di fatto col bene assegnato. In definitiva, può essere riconosciuto solamente un diritto del a che valuti Parte_1 CP_1 nuovamente la sua posizione di occupante senza titolo, quantomeno dalla data del 24 febbraio 2023, avuto riguardo alla proroga della sanatoria al 31 dicembre 2024 introdotta dalla richiamata normativa sopravvenuta. La regolarizzazione del rapporto locativo non potrà che essere subordinata da alla CP_1 verifica del possesso da parte degli occupanti di tutti i requisiti previsti dalla legge regionale (v. art. 40 LR 13/1989). Le ragioni della decisione e, segnatamente, la sopravvenuta ricorrenza della situazione di fatto oggetto di discussione, per effetto della normativa approvata in corso di causa, giustificano la compensazione fra le parti delle spese processuali.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, rigetta la domanda proposta da e compensa interamente fra le parti le spese processuali. Parte_1
Sassari, 3 novembre 2025 Il giudice
ST EI
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