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Decreto 10 giugno 2025
Decreto 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, decreto 10/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NUORO
Sezione Unica Civile - Lavoro
DECRETO DI OMOLOGA
Il Giudice
Viste le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato nel procedimento iscritto al RACL 559/2024 promosso, ai sensi dell'art. 445 bis cpc, da nella qualità Parte_1 di genitore del minore , nato a [...] in data [...], rappresentata e difesa Persona_1 dall'avv. FANCELLO FRANCESCO, presso il cui studio in Nuoro è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dai funzionari incaricati, dott.ssa Tiziana
Ena e dott. Antonio Porcu
RESISTENTE
** ritenuto di dover condividere le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, in conformità ai principi che regolano la materia;
considerato che
non sono state proposte contestazioni ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4° cpc, entro il termine perentorio assegnato alle parti;
ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 cpc;
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario in conformità alle risultanze probatorie indicate nella relazione espletata dal consulente tecnico d'ufficio, dichiarando che il minore si trova in
condizione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/92, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (15.07.2024) e con revisione al termine del percorso scolastico delle scuole medie.
In ragione del principio della soccombenza, condanna l' al rimborso delle spese CP_1 processuali in favore della parte ricorrente, che liquida nella misura di € 1.530,00, oltre al 15% di spese generali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario, oltre alle spese di CTU liquidate con separato decreto.
Così deciso in Nuoro, in data 10/06/2025
Il Giudice dr.ssa Ernesta Maria Usai
Sezione Unica Civile - Lavoro
DECRETO DI OMOLOGA
Il Giudice
Viste le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato nel procedimento iscritto al RACL 559/2024 promosso, ai sensi dell'art. 445 bis cpc, da nella qualità Parte_1 di genitore del minore , nato a [...] in data [...], rappresentata e difesa Persona_1 dall'avv. FANCELLO FRANCESCO, presso il cui studio in Nuoro è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dai funzionari incaricati, dott.ssa Tiziana
Ena e dott. Antonio Porcu
RESISTENTE
** ritenuto di dover condividere le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, in conformità ai principi che regolano la materia;
considerato che
non sono state proposte contestazioni ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4° cpc, entro il termine perentorio assegnato alle parti;
ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 cpc;
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario in conformità alle risultanze probatorie indicate nella relazione espletata dal consulente tecnico d'ufficio, dichiarando che il minore si trova in
condizione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/92, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (15.07.2024) e con revisione al termine del percorso scolastico delle scuole medie.
In ragione del principio della soccombenza, condanna l' al rimborso delle spese CP_1 processuali in favore della parte ricorrente, che liquida nella misura di € 1.530,00, oltre al 15% di spese generali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario, oltre alle spese di CTU liquidate con separato decreto.
Così deciso in Nuoro, in data 10/06/2025
Il Giudice dr.ssa Ernesta Maria Usai