Articolo 1974 del Codice civile
Articolo 1973Articolo 1975
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19 aprile 1942
Art. 1974.

(Annullabilita' per cosa giudicata).

E' pure annullabile la transazione fatta su lite gia' decisa con sentenza passata in giudicato, della quale le parti o una di esse non avevano notizia.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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