Versione
21 aprile 1988
21 aprile 1988
Art. 6. Assegno privilegiato di invalidita', pensione privilegiata di inabilita' od ai superstiti, per cause di servizio 1. L'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti ha diritto all'assegno di invalidita' ed alla pensione di inabilita', di cui ai precedenti articoli 1 e 2, anche in mancanza dei requisiti di cui all'articolo 4, quando:
a) l'invalidita' o l'inabilita' risultino in rapporto causale diretto con finalita' di servizio;
b) dall'evento non derivi il diritto a rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici.
2. I superstiti dell'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti indicati nell' articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 , e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto alla pensione privilegiata indiretta per inabilita' purche':
1) la morte dell'iscritto risulti in rapporto causale diretto con finalita' di servizio;
2) dalla morte dell'iscritto non derivi ai superstiti il diritto a rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici.
3. L' articolo 12 della legge 21 luglio 1965, n. 903 e' abrogato.
a) l'invalidita' o l'inabilita' risultino in rapporto causale diretto con finalita' di servizio;
b) dall'evento non derivi il diritto a rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici.
2. I superstiti dell'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti indicati nell' articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 , e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto alla pensione privilegiata indiretta per inabilita' purche':
1) la morte dell'iscritto risulti in rapporto causale diretto con finalita' di servizio;
2) dalla morte dell'iscritto non derivi ai superstiti il diritto a rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici.
3. L' articolo 12 della legge 21 luglio 1965, n. 903 e' abrogato.
Commentari • 6
- 1. Inps: semplificate le modalità per l'accertamento della disabilità e della invaliditàAvv. Francesca De Carlo · https://www.avvocatoandreani.it/ · 28 gennaio 2025 · 1
Nello specifico: l'art. 1, al comma 167, della predetta, ha introdotto un nuovo comma 3-bis all'art. 33 del D.Lgs n. 62/2024, il quale stabilisce che, fino al 31 dicembre 2025, le revisioni per le prestazioni già riconosciute a soggetti con patologie oncologiche, siano effettuate tramite valutazione sugli atti, eccezion fatta qualora l'interessato richieda espressamente una visita diretta. Richiesta che può avanzarsi entro quaranta giorni dalla comunicazione di invito a trasmettere la documentazione sanitaria, da inoltrarsi via mail o via posta certificata al Centro Medico di competenza. Per la revisione, dunque, basterà l'invio degli esami e della documentazione sanitaria, non essendo …
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Giurisprudenza • 46
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 22/01/2025, n. 22Provvedimento: […] la riliquidazione (ex art. 36 delle legge n. 222/1984) della pensione privilegiata di inabilità alla navigazione (già in godimento ex art. 34 della legge n. 413/1984), quale ex dipendente del settore navi traghetto dell'ex Azienda autonoma Ferrovie dello Stato ex art. 6 della legge n. 222/1984 (in combinato disposto con l'art. 38, comma 1, […] già percepita ai sensi dell'art.34 della legge n.413/1984, veniva riliquidata ai sensi dell'art. 6 della legge n.222/1984. […] con la sentenza n.40/2007 disponeva la riliquidazione ai sensi dell'art. 6 legge 222/1984 e secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria della pensione privilegiata di inabilità alla navigazione, […]Leggi di più...
- contribuzione previdenziale·
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- art. 116 L. 388/2000·
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