TRIB
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/06/2025, n. 5122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5122 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19739/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Gop dott.ssa IA Songia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19739/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALIFANO ANGELA Parte_1 P.IVA_1
MICHELA, elettivamente domiciliato in VIA FUCILARI 70 84014 NOCERA INFERIORE, presso il difensore avv. CALIFANO ANGELA MICHELA
OPPONENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PISANZIO Controparte_1 P.IVA_2
ALFONSO e dell'avv. CESARE MASSIMILIANO ( ) PIAZZA GIULIO C.F._1
RODINO', 18 80100 NAPOLI;
elettivamente domiciliato in VIA VITTORIA COLONNA, 14 80121 NAPOLI, presso il difensore avv. PISANZIO ALFONSO
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come di seguito:
Parte opponente Parte_1
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente opposizione, a) in via pregiudiziale, revochi l'opposto decreto ingiuntivo n. 6487/2023 – n. 7115/2023 R.G., pubblicato l'11 aprile 2023 dal Tribunale di Milano, dott.ssa Enrica Alessandra Manfredini, notificato, a mezzo messaggio di posta elettronica certificata il 12 aprile 2023, giacché emesso da un Giudice incompetente per territorio, per essere competente o il Tribunale di Torre Annunziata ovvero quello di Nola ovvero quello di Nocera Inferiore. b) nel merito ma senza recedere dalla pregiudiziale eccezione e solo nella denegata e non creduta ipotesi di suo rigetto, revochi l'opposto decreto ingiuntivo n. 6487/2023 – n. 7115/2023 R.G., pubblicato l'11 aprile 2023 dal Tribunale di Milano, dott.ssa Enrica Alessandra Manfredini, notificato, a mezzo messaggio di posta elettronica certificata il 12 aprile 2023, perché la pretesa creditoria è infondata alla luce delle contestazioni sollevate;
pagina 1 di 9 c) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo”.
Per parte opposta Controparte_1
“In via preliminare ed in rito: dichiarare la propria competenza territoriale;
Nel merito:
- concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
-rigettare l'opposizione e per l'effetto confermare il decreto opposto;
- in ogni caso, in via ordinaria accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto commerciale intercorso tra le parti in causa e, accertare e dichiarare l'inadempimento della in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., e per l'effetto condannare quest'ultima al pagamento dell'importo di € 52.864,78 oltre interessi ex art. 5 D. Lgs. N. 231/02 e spese del procedimento monitorio;
- In ogni caso, condannare controparte al pagamento delle spese di lite con attribuzione a favore dello scrivente procuratore anticipatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 22.05.2023, la società Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6487/2023 RG 7115/2023, emesso il 11 aprile 2023 dal Tribunale di Milano, Giudice dott.ssa Enrica Alessandra Manfredini, con cui le veniva ingiunto di pagare in favore della società l'importo di € 52.864,78, oltre Controparte_1 interessi e spese di procedura, a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica effettuata in suo favore.
A fondamento della propria opposizione, la eccepiva innanzitutto la nullità del Parte_1 decreto ingiuntivo opposto per essere stato emesso dal Tribunale di Milano, ritenuto territorialmente incompetente, essendo la pretesa creditoria illiquida e non trovando pertanto applicazione il criterio di collegamento derivante dal combinato disposto dell'articolo 1182, comma 3, c.c. e dell'articolo 20 c.p.c., in base al quale il luogo di adempimento si identifica con il domicilio del creditore, dovendo a tal fine l'ammontare del credito essere determinato direttamente dal titolo ovvero essere passibile di determinazione con un semplice calcolo. Evidenziava che al contrario, nel caso di specie, la società ricorrente in monitorio non ha dedotto l'esistenza di alcun atto intercorso tra le parti con l'indicazione dell'ammontare del proprio credito ovvero il criterio per determinarlo, non potendo essere attribuita valenza negoziale alle fatture azionate, contenendo le medesime una quantificazione operata direttamente ed esclusivamente dall'opposta. Affermava che dall'illiquidità del credito azionato in monitorio, discende l'applicazione del quarto comma dell'art. 1182 c.c., con la conseguenza che competente a conoscere della domanda monitoria, secondo il criterio del forum destinatae solutionis (articolo 20 c.p.c.), deve essere individuato nel giudice del domicilio del debitore. Eccepiva quindi l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Milano, sia con riferimento all'articolo 19 c.p.c. – pagina 2 di 9 individuando quale giudice competente in base a tale criterio il Tribunale di Torre Annunziata, nel cui circondario ricade il comune di Poggiomarino (NA), ove ha la sede -, sia con riferimento all'articolo 20 c.p.c., quale luogo di esecuzione del contratto, ovvero quale luogo in cui è sorto il contratto, avendo ad oggetto l'ingiunzione di pagamento somme relative a somministrazioni in diversi punti vendita rientranti nella competenza del Tribunale di Torre Annunziata - nel cui circondario ricade il comune di Poggiomarino (NA) -, del Tribunale di Nola - nel cui circondario ricade il comune di San IU VI (NA) -, ovvero il Tribunale di Nocera Inferiore - nel cui circondario ricade il comune di Scafati (SA) -. Osservava che dalla affermata ed eccepita incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Milano discende la nullità del decreto monitorio opposto e la necessità della sua conseguente revoca.
Eccepiva altresì che il decreto opposto è stato emesso in carenza dei presupposti di cui agli articoli 633 e ss. c.p.c., in mancanza di idonea prova scritta, non potendosi attribuire efficacia probatoria alle fatture prodotte da in quanto atti di provenienza unilaterale e inidonei, in quanto Controparte_1 tali, a fornire la prova del presunto credito vantato.
Nel merito contestava la pretesa azionata nei suoi confronti, negando il credito di Controparte_1 per l'importo azionato e negando altresì di aver ricevuto richieste di pagamento prima
[...] dell'ingiunzione opposta. Affermava che diversi punti vendita asseritamente forniti dall'opposta, erano stati chiusi dopo la pandemia da Covid-19 ovvero ceduti a terzi che hanno provveduto alle relative volture. In particolare, affermava che il punto vendita di Scafati (SA), via Pietro Melchiade n. 25, è stato ceduto alla signora il 28 giugno 2022, giusta scrittura privata di cessione Persona_1
d'azienda autenticata per Notar n. 5812/2022 rep. – n. 4849/2022 racc.; Persona_2 ciononostante, con le fatture nn. VE22-51511 e VE22-59102 sono stati fatturati consumi per ben € 4.714,62 asseritamente verificatisi nei mesi di luglio ed agosto 2022. Evidenziava inoltre come le fatture azionate con il monitorio sono tutte fatture “in acconto”, cioè emesse con l'indicazione “salvo conguagli, errori e/o omissioni”, non seguite da alcuna misurazione e/o conteggio finale o conguaglio. A titolo esemplificativo evidenziava che le fatture relative al punto vendita di Poggiomarino (NA), via Iervolino n. 311 (civico n. 377 nella realtà), negozio al dettaglio di generi alimentari, fornito di illuminazione, 2 bilance ed un climatizzatore, nessun frigorifero o frigo-vetrina o celle frigo, nei mesi di 30 giorni (aprile e giugno) evidenziano il consumo sempre di 2.630,48 kWh, mentre per i mesi di 31 giorni (marzo, maggio, luglio e agosto) il consumo è sempre di 3,54kW/h, apparendogli un consumo inverosimile. Pari considerazioni svolgeva con riferimento al punto vendita di San IU VI (NA), via Europa n. 40, dove sono stati fatturati € 10.943,36 di presunti consumi, parimenti ritenuti inverosimili.
Evidenziava come nei contratti di somministrazione dei servizi essenziali con consumi quantificati con il sistema dei contatori, al sistema di quantificazione dei consumi (un sistema a contatore) è stato invero attribuito il valore probatorio di una presunzione semplice di veridicità, che può essere smentita con qualsiasi mezzo di prova, e che spetti alla dare la prova del proprio Controparte_1 credito.
Sulla scorta delle predette deduzioni, si opponeva alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, deducendone tra l'altro l'inefficacia, per violazione dei termini di cui all'articolo 644 c.p.c., chiedendone la revoca, in via pregiudiziale, in quanto emesso da Giudice incompetente, e, nel merito, in quanto relativo a credito infondato.
pagina 3 di 9 Si costituiva in giudizio la prendendo posizione sulle eccezioni e deduzioni Controparte_1 avversarie, di cui chiedeva il rigetto.
Con riferimento all'eccepita incompetenza per territorio, evidenziava che l'art. 20 cpc disciplina il foro facoltativo per le cause relative alle obbligazioni prevedendo la competenza anche del giudice in cui l'obbligazione è sorta o deve eseguirsi, e che l'art. 1182, comma 3, c.c. prevede che l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza, escludendosi da tale previsione unicamente le prestazioni convertite in obbligazioni pecuniarie, quali quelle del risarcimento da illecito aquiliano. Evidenziava altresì che sulla determinazione del forum destinatae solutionis a norma degli artt. 1182, terzo comma, c.c. e 20, seconda parte, cpc, non può influire l'eccezione del convenuto che neghi l'esistenza dell'obbligazione, perchè il principio stabilito dall'art. 10 cpc per la determinazione della competenza per valore – secondo il quale il collegamento tra il giudice e la controversia è determinato in base alla domanda – è una regola di portata generale e quindi applicabile anche ai criteri stabiliti per determinare la competenza territoriale per le cause relative ai diritti di obbligazione, ai sensi dell'art. 20 cpc, sui quali perciò non influisce la fondatezza o meno della domanda, e che nel caso di specie non vi è dubbio che il credito azionato sia liquido. Affermava che infatti, ai fini dell'ammissibilità della domanda monitoria il credito vantato deve avere ad oggetto “una somma liquida di denaro”, ovvero predeterminata nell'ammontare, senza che si debba procedere a calcoli od aggiunte se non strumentali, e che nel caso di specie il credito deve dirsi certamente liquido in quanto derivante da fatture commerciali di ammontare determinato, che espongono i corrispettivi dovuti dalla debitrice in conseguenza della somministrazione di energia elettrica, determinate attraverso operazioni di mero calcolo aritmetico, essendo il frutto dell'applicazione di criteri prestabiliti ai consumi dell'opponente, per come rilevati e comunicati dal distributore territorialmente competente. Da ultimo, sempre in relazione all'eccepito difetto di competenza territoriale, rilevava che le parti hanno stabilito convenzionalmente il foro di Milano, quale foro competente in ragione dell'art. 13 delle Condizioni Generali di Fornitura.
Quanto alla contestata mancanza di prova scritta del credito, evidenziava che le fatture prodotte in sede monitoria, corredate dell'estratto autentico delle scritture contabili sono idonee a fornire la prova dell'effettiva sussistenza e dell'ammontare del credito vantato.
Circa il merito, contestava l'affermazione secondo cui l'opponente non è mai stata sua debitrice delle somme richieste, non essendo a conoscenza di alcun debito nella misura indicata e non avendo mai ricevuto alcuna richiesta di pagamento, prima dell'ingiunzione de qua, evidenziando come il 16.03.2021 la in persona dell'amministratore signor , aveva sottoscritto Parte_1 Parte_1 contratto di fornitura di energia elettrica per diversi siti e precisamente: POD IT00IE86394693 Via De Gasperi n. 258 Scafati (SA); POD IT00IE80494342 Via P. Melchiande 25 Scafati (SA); POD IT00IE80673264 Via Iervolino n. 311 Pomigliano (NA); POD IT00IE80436426 Via Europa n. 40 S. IU VI (NA); POD IT00IE04770243 Via Passanti Flocco n. 8 Poggiomarino (NA). Affermava che il credito azionato, che trae fondamento da tale rapporto contrattuale, è stato più volte comunicato alla che ha riconosciuto il suo debito ed avanzato proposta di rateizzo, Parte_1 inviando in data 18.07.2022 la comunicazione con cui chiedeva di poter concordare un piano di rientro degli importi insoluti, rappresentando l'impossibilità di saldare tutto in un'unica soluzione e la necessità di poter proseguire nell'attività. Affermava di essersi resa disponibile concedendo il chiesto pagina 4 di 9 rateizzo, cui peraltro la non dava seguito, per cui con pec del 9.09.2022 l'aveva Parte_1 costituita in mora per la somma di € 40.174,97oltre interessi, e quindi, persistendo l'inadempimento, con successiva pec notificava la risoluzione contrattuale per morosità. A ciò seguiva ulteriore pec di messa in mora per la somma di € 52.864,78, inviata il 15.11.2022, senza che alcuna di tali missive sia mai stata oggetto di contestazione da parte della debitrice.
Con riferimento alla deduzione secondo cui tutte le fatture azionate risultano emesse in acconto, stante la dicitura “salvo conguaglio”, evidenziava come ciascuna della fatture azionate riporta nella sezione
“Quadro di dettaglio fornitura elettrica” i consumi fatturati, le letture del contatore da parte del distributore, l'andamento della fornitura, lo stato dei pagamenti, l'indicazione del mix energetico utilizzato per la produzione di energia elettrica, come i consumi fatturati sono stati calcolati sulla base delle letture e consumi trasmessi dal distributore, e come non risultano richieste di voltura dei contratti in capo alla in favore di altri soggetti per i medesimi siti di fornitura sopra indicati. Parte_1
Sulla scorta delle predette premesse, chiedeva in via preliminare ed in rito la dichiarazione della competenza territoriale del Tribunale di Milano e la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, e nel merito il rigetto dell'opposizione e di conseguenza la conferma del decreto opposto.
Disposta la trattazione della prima udienza in modalità cartolare, l'opponente con le proprie note ex art. 127ter c.p.c. insisteva nel sostenere che le fatture azionate erano state emesse “in acconto”, dovendosi pertanto ritenere illiquide le somme richieste in monitorio, contestando di aver convenzionalmente indicato il foro di Milano come foro esclusivo in caso di controversia, negando di aver compilato e sottoscritto il file denominato “Documentazione_contrattuale” prodotto da parte opposta sub doc. 3, ed evidenziando come tale richiesta di fornitura presenta una compilazione in stampato maiuscolo, con una penna ad inchiostro di colore blu, mentre le date di presunta sottoscrizione sono state “corrette” con sovrascrittura informatica, talvolta di colore blu (ma diverso da quello della penna e pienamente visibile), talvolta di colore nero (pagine 1 e 2), talvolta, invece, le date sono state apposte per la prima volta con un programma di videoscrittura (pagine 3, 4 e 6); evidenziava inoltre come le firme sono tutte eguali, da ciò dovendosi concludere per l'avvenuta alterazione dell'asserito atto. Disconosceva pertanto la scrittura in parola, negando formalmente che sia la scrittura che le sottoscrizioni in essa presenti siano riferibili all'opponente. Quanto all'asserito riconoscimento del debito derivante dalle richieste di rateizzazione del debito, disconosceva la titolarità della casella di posta elettronica ordinaria trattandosi di un indirizzo non certificato e potenzialmente riconducibile Email_1
a chiunque. Contestava in ogni caso la valenza probatoria del file denominato
“ ”, in quanto, oltre a provenire da detto indirizzo non Email_2 certificato, è riportato nel corpo del messaggio di posta elettronica e non è contenuto in un allegato, scritto di pugno o, quantomeno, sottoscritto dal signor , amministratore unico della Parte_1 [...]
In ragione di tali deduzioni insisteva nella propria opposizione alla concessione della Parte_1 provvisoria esecuzione del decreto opposto, chiedendo la dichiarazione di incompetenza territoriale ovvero in subordine la concessione dei termini di cui all'art. articolo 183, comma 6, c.p.c.
Con provvedimento del 19.01.2024, l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata non veniva ritenuta idonea a definire il giudizio, per il che venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 VI c. c.p.c., come richiesto da parte opponente.
pagina 5 di 9 Ordinata a in occasione dell'udienza del 24.04.2024, l'esibizione Controparte_1 dell'originale cartaceo della richiesta di fornitura riprodotta in copia per scansione e prodotta in allegato alla comparsa di costituzione, l'opposta rappresentava la propria impossibilità a recuperare il documento originale, per cui all'udienza del 11.10.2024 le parti chiedevano congiuntamente la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni. La causa quindi, senza assunzione di prove costituende, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare dell'11.02.2025.
*
Tutto ciò premesso, deve, in primo luogo, respingersi l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da parte opponente nell'atto di citazione.
Infatti, in base al combinato disposto dell'art. 20 c.p.c. e dell'art. 1182 c.c., in materia di obbligazioni pecuniarie, è anche competente il Giudice del luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione di pagamento di un credito liquido. Il credito può essere definito liquido quando la sua quantificazione deriva da criteri oggettivi che il creditore ben conosce o è in condizioni di conoscere perché desumibili direttamente dal contratto. Nel caso di specie, il costo unitario dell'energia elettrice ed i necessari riferimenti legislativi, il quantitativo dei consumi addebitati periodicamente, il POD cui si riferisce la somministrazione, il periodo di fatturazione, sono esattamente indicati nelle fatture azionate, periodicamente inviate da all'opponente. Quest'ultima, quindi, con la Controparte_1 normale diligenza che si deve pretendere da un contraente peraltro qualificato – quale è la Parte_1
trattandosi di società di capitali - era in grado di verificare la correttezza o meno della richiesta
[...] di pagamento in termini di tariffa applicata. Non risulta invece agli atti alcuna contestazione, né precedente né svolta nel presente giudizio in ordine al costo unitario dell'energia elettrica applicato. La determinazione del credito è stata semplicemente svolta mediante operazione aritmetica di moltiplicazione del costo unitario suddetto, per i consumi addebitati, e dunque secondo criteri obiettivi, senza lasciare margine discrezionale né la necessità di compiere altri accertamenti. Ne consegue che la procedura monitoria è stata correttamente instaurata avanti al Tribunale di Milano, nella cui circoscrizione ha sede la creditrice istante e dove deve essere eseguita l'obbligazione di pagamento di un credito liquido.
Va parimenti respinta l'eccezione di parte opponente secondo cui il decreto opposto è stato emesso in carenza dei presupposti di cui agli articoli 633 e ss. c.p.c., in mancanza di idonea prova scritta. Parte opposta, nella fase sommaria, ha corredato il proprio ricorso monitorio di documentazione utile a soddisfare la condizione di ammissibilità della “prova scritta” ai sensi degli artt. 633, 1° comma, n.1 c.p.c. in quanto ha prodotto le fatture determinanti il credito azionato e l'“estratto autentico” delle scritture contabili (sub doc. 1 e 2 in fascicolo monitorio) come prescritto dall'art. 634 c.p.c., di conseguenza il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso.
Ciò posto, con riguardo al merito, deve preliminarmente osservarsi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la corretta ripartizione dell'onere probatorio comporta che l'opposta deve provare l'esistenza del credito azionato in via monitoria e, nel caso di specie, il rapporto contrattuale e la somministrazione di energia elettrica che avrebbe dato origine alla pretesa creditoria;
l'opponente deve invece provare i fatti estintivi o modificativi della domanda posti a fondamento dell'opposizione.
Parte opponente ha contestato la sussistenza di una valida sottoscrizione del contratto di pagina 6 di 9 somministrazione, disconoscendo il “Documentazione_contrattuale” prodotto da parte opposta sub doc. 3, evidenziando che tale richiesta di fornitura presenta una compilazione in stampato maiuscolo, con una penna ad inchiostro di colore blu, e che le date di presunta sottoscrizione sono state “corrette” con sovrascrittura informatica, talvolta di colore blu (ma diverso da quello della penna e pienamente visibile), talvolta di colore nero (pagine 1 e 2), talvolta, invece, le date sono state apposte per la prima volta con un programma di videoscrittura (pagine 3, 4 e 6). Ha inoltre evidenziato che le firme sono tutte eguali, da ciò dovendosi concludere per l'avvenuta alterazione dell'asserito atto. Ha pertanto disconosciuto il documento in parola, negando formalmente che sia la scrittura che le sottoscrizioni in essa presenti siano riferibili all'opponente.
Si osserva in proposito che la richiesta di fornitura di cui è contestata l'autenticità, riporta tutti i dati (anche bancari) relativi alla società opponente ed ai diversi punti di fornitura, che trovano puntuale riscontro nelle fatture azionate. Tale richiesta reca altresì il timbro della società che Parte_1 non è stata oggetto di contestazione da parte della medesima. D'altra parte risulta pacifica l'avvenuta instaurazione di un rapporto di somministrazione di energia elettrica tra la e Controparte_1
l'opponente, non avendo questa formulato alcuna contestazione al riguardo. Il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta né ad substantiam né ad probationem, potendosi concludere anche per fatti concludenti, come l'utilizzo in concreto dell'energia, di tal che la prova della sua stipulazione può essere fornita con qualsiasi mezzo, comprese le presunzioni. Nel caso di specie, pertanto, a prescindere dal documento contestato da parte opponente, deve dirsi accertato il rapporto di somministrazione tra le parti in causa.
Costituisce, a tal proposito, circostanza incontestata che la abbia fornito Controparte_1 energia elettrica a diversi siti della e precisamente al POD IT00IE86394693, in Parte_1
Via De Gasperi n. 258 a Scafati (SA); al POD IT00IE80494342 in Via P. Melchiande 25 a Scafati (SA); al POD IT00IE80673264 in Via Iervolino n. 311 a Pomigliano (NA); al POD IT00IE80436426 in Via Europa n. 40 a S. IU VI (NA) ed al POD IT00IE04770243 in Via Passanti Flocco n. 8 a Poggiomarino (NA). Le fatture azionate in via monitoria riguardano in effetti forniture eseguite presso tali siti, e sul punto controparte non ha formulato contestazioni.
Parimenti parte opponente non ha contestato l'avvenuto ricevimento delle singole fatture, nè il ricevimento delle messe in mora indirizzate dalla alla pec dell'opponente, da Controparte_1 ciò dovendosi escludere la fondatezza dell'eccezione della medesima di non essere a conoscenza del credito di per l'importo azionato e di non aver ricevuto richieste di Controparte_1 pagamento prima dell'ingiunzione oggetto di opposizione.
Quanto all'affermazione secondo cui diversi punti vendita forniti dall'opposta, erano stati chiusi dopo la pandemia da Covid-19 ovvero ceduti a terzi che hanno provveduto alle relative volture, parte opponente non ha adempiuto all'onere probatorio a suo carico riguardo a tali asserti, che sono dunque rimasti privi di riscontro probatorio.
Quanto all'eccezione di parte opponente secondo cui le fatture azionate con il monitorio sono tutte fatture “in acconto”, cioè emesse con l'indicazione “salvo conguagli, errori e/o omissioni”, non seguite da alcuna misurazione e/o conteggio finale o conguaglio, si osserva come tutte le fatture relative al POD IT00IE86394693 di Via De Gasperi n. 258 Scafati (SA) – fatture n. VE22-23081, VE22- 28323, VE22-36764, VE22-44008, VE22-51510 - ; quelle relative al POD IT00IE80494342 di Via P. pagina 7 di 9 Melchiade 25 Scafati (SA) – fatture n. VE22-36765, VE22-44009, VE22-51511, VE22-59102 - ; quelle relative al POD IT00IE80436426 di Via Europa n. 40 S. IU VI (NA) – fatture n. VE22-23084, VE22-28326, VE22-36767, VE22-44011, VE22-51513, VE22-59104 -; e quelle relative al POD IT00IE04770243 di Via Passanti Flocco n. 8 Poggiomarino (NA) – fatture n. VE22-21614, VE22-27017, VE22-35444, VE22-42753, VE22-50318, VE22-57966 -, recano espressamente l'indicazione dei rilievi effettuati dal distributore ovvero dal contatore, e tali indicazioni non sono state fatto oggetto di alcuna contestazione da parte dell'opponente.
Richiamato sul punto il condivisibile insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, di guisa che, a fronte della pretesa creditoria della somministrante, è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento dell'obbligo di pagare il corrispettivo della somministrazione non è a lui imputabile, all'uopo contestando il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica e dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo in considerazione (cfr. Cass. n. 13605/2019), rileva il Tribunale come, non risultando in atti alcuna richiesta di verifica del contatore formulata da parte opponente, né alcuna allegazione sui consumi anche presuntivamente effettuati, i generici asserti della parte opponente di cui sopra si è detto risultano del tutto inidonei a paralizzare la pretesa creditoria avanzata da Controparte_1 con riferimento agli importi portati dalle fatture sopra elencate.
In tale carente contesto allegativo, posto che com'è noto, "In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001), rileva il Tribunale che parte opposta mediante la produzione in atti delle fatture recanti l'analitica indicazione dei rilevati consumi effettuati dall'utente - documentazione non specificamente contestata dall'opponente nella sua efficacia rappresentativa – ha sufficientemente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante in ordine al fondamento giustificativo della pretesa creditoria vantata in giudizio con riferimento alle suddette fatture.
Per quanto riguarda invece le fatture relative al POD IT00IE80673264 di Via Iervolino n. 311 Pomigliano (NA) – fatture n. VE22-23083, VE22-28325, VE22-36766, VE22-44010, VE22-51512 e VE22-59103 – nonché la fattura numero VE22-66828 relativa al POD IT00IE80436426 di Via Europa n. 40 S. IU VI (NA), si rileva come le stesse riportano consumi solo stimati e non risultano seguite da alcuna lettura e/o rilievo dei consumi effettivi nè da alcun conguaglio.
A fronte delle contestazioni mosse da parte opponente con specifico riguardo proprio alle forniture effettuate nei siti sopra indicati, la somministrante avrebbe dovuto fornire la prova della correttezza dei propri conteggi di stima e dei consumi effettivamente rilevati. peraltro non Controparte_1 ha assolto all'onere probatorio a suo carico, limitandosi a riferire – anche con riferimento alle suddette fatture – che le medesime siano state emessa sulla scorta dei dati rilevati dal distributore locale, circostanza questa smentita dal contenuto delle medesime fatture ove è espressamente indicato che si tratti di consumi stimati e non supportata da idonea dimostrazione.
pagina 8 di 9 Ne consegue che in mancanza di prova degli effettivi consumi di cui è preteso il pagamento azionato, le fatture sopra elencate, il relativo cui credito ammonta a complessivi € 10.174,36, così determinato: fattura n. VE22-23083 € 1.360,95, fattura n. VE22-28325 € 1.102,23, fattura n. VE22-36766 € 1.055,65, fattura n. VE22-44010 € 1.193,98, fattura n. VE22-51512 € 1.833,92, fattura n. VE22-59103
€ 1.937,04 e fattura n. VE22-66828 € 1.690,59 deve giudicarsi non provato e deve pertanto essere rigettato.
Alla parziale infondatezza della pretesa azionata in via monitoria, consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto, e la condanna della al pagamento della minor somma di € Controparte_2
42.690,42 (€ 52.864,78 - € 10.174,36)
Posto che anche in seguito a revoca del decreto ingiuntivo nel giudizio di opposizione, la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, deve essere compiuta in rapporto all'esito finale della lite, la per quanto si veda riconosciuto un minor credito rispetto a Controparte_1 quanto richiesto ed ottenuto in sede monitoria, non può essere ritenuta soccombente e condannata neppure in parte al pagamento delle spese processuali, non potendo nel caso di specie tra l'altro ravvisarsi una soccombenza reciproca, ricorrente solo in presenza di una pluralità di domande contrapposte.
La va dunque condannata a rifondere all'opposta le spese processuali liquidate in Controparte_2
d.i. per la fase monitoria. Le spese del presente procedimento di opposizione seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 e s.m., riguardo al valore del liquidato ed all'attività effettivamente svolta, disponendone la distrazione in favore dei procuratori, che ne hanno fatto istanza ai sensi dell'art. 93 c.p.c. dichiarandosi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione (n. 6487/2023 RG 7115/2023, emesso il 11 aprile 2023 dal Tribunale di Milano, Giudice dott.ssa Enrica Alessandra Manfredini)
- condanna la a pagare alla la somma di € 42.690,42, Parte_1 Controparte_1 oltre interessi al tasso e con la decorrenza di cui al D.lgs 231/02 in relazione alle singole fatture il cui importo è stato riconosciuto come effettivamente dovuto, ed oltre spese di procedimento monitorio, come liquidate nel decreto ingiuntivo revocato (€ 2.200,00 per compensi, in € 406,50 per spese, oltre rimborso forfetario 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a.);
- condanna la alla rifusione in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite, liquidate in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a., disponendone la distrazione in favore dei difensori antistatari della medesima.
Milano, 23 giugno 2025
Il Gop
dott.ssa IA Songia
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Gop dott.ssa IA Songia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19739/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALIFANO ANGELA Parte_1 P.IVA_1
MICHELA, elettivamente domiciliato in VIA FUCILARI 70 84014 NOCERA INFERIORE, presso il difensore avv. CALIFANO ANGELA MICHELA
OPPONENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PISANZIO Controparte_1 P.IVA_2
ALFONSO e dell'avv. CESARE MASSIMILIANO ( ) PIAZZA GIULIO C.F._1
RODINO', 18 80100 NAPOLI;
elettivamente domiciliato in VIA VITTORIA COLONNA, 14 80121 NAPOLI, presso il difensore avv. PISANZIO ALFONSO
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come di seguito:
Parte opponente Parte_1
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente opposizione, a) in via pregiudiziale, revochi l'opposto decreto ingiuntivo n. 6487/2023 – n. 7115/2023 R.G., pubblicato l'11 aprile 2023 dal Tribunale di Milano, dott.ssa Enrica Alessandra Manfredini, notificato, a mezzo messaggio di posta elettronica certificata il 12 aprile 2023, giacché emesso da un Giudice incompetente per territorio, per essere competente o il Tribunale di Torre Annunziata ovvero quello di Nola ovvero quello di Nocera Inferiore. b) nel merito ma senza recedere dalla pregiudiziale eccezione e solo nella denegata e non creduta ipotesi di suo rigetto, revochi l'opposto decreto ingiuntivo n. 6487/2023 – n. 7115/2023 R.G., pubblicato l'11 aprile 2023 dal Tribunale di Milano, dott.ssa Enrica Alessandra Manfredini, notificato, a mezzo messaggio di posta elettronica certificata il 12 aprile 2023, perché la pretesa creditoria è infondata alla luce delle contestazioni sollevate;
pagina 1 di 9 c) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo”.
Per parte opposta Controparte_1
“In via preliminare ed in rito: dichiarare la propria competenza territoriale;
Nel merito:
- concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
-rigettare l'opposizione e per l'effetto confermare il decreto opposto;
- in ogni caso, in via ordinaria accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto commerciale intercorso tra le parti in causa e, accertare e dichiarare l'inadempimento della in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., e per l'effetto condannare quest'ultima al pagamento dell'importo di € 52.864,78 oltre interessi ex art. 5 D. Lgs. N. 231/02 e spese del procedimento monitorio;
- In ogni caso, condannare controparte al pagamento delle spese di lite con attribuzione a favore dello scrivente procuratore anticipatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 22.05.2023, la società Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6487/2023 RG 7115/2023, emesso il 11 aprile 2023 dal Tribunale di Milano, Giudice dott.ssa Enrica Alessandra Manfredini, con cui le veniva ingiunto di pagare in favore della società l'importo di € 52.864,78, oltre Controparte_1 interessi e spese di procedura, a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica effettuata in suo favore.
A fondamento della propria opposizione, la eccepiva innanzitutto la nullità del Parte_1 decreto ingiuntivo opposto per essere stato emesso dal Tribunale di Milano, ritenuto territorialmente incompetente, essendo la pretesa creditoria illiquida e non trovando pertanto applicazione il criterio di collegamento derivante dal combinato disposto dell'articolo 1182, comma 3, c.c. e dell'articolo 20 c.p.c., in base al quale il luogo di adempimento si identifica con il domicilio del creditore, dovendo a tal fine l'ammontare del credito essere determinato direttamente dal titolo ovvero essere passibile di determinazione con un semplice calcolo. Evidenziava che al contrario, nel caso di specie, la società ricorrente in monitorio non ha dedotto l'esistenza di alcun atto intercorso tra le parti con l'indicazione dell'ammontare del proprio credito ovvero il criterio per determinarlo, non potendo essere attribuita valenza negoziale alle fatture azionate, contenendo le medesime una quantificazione operata direttamente ed esclusivamente dall'opposta. Affermava che dall'illiquidità del credito azionato in monitorio, discende l'applicazione del quarto comma dell'art. 1182 c.c., con la conseguenza che competente a conoscere della domanda monitoria, secondo il criterio del forum destinatae solutionis (articolo 20 c.p.c.), deve essere individuato nel giudice del domicilio del debitore. Eccepiva quindi l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Milano, sia con riferimento all'articolo 19 c.p.c. – pagina 2 di 9 individuando quale giudice competente in base a tale criterio il Tribunale di Torre Annunziata, nel cui circondario ricade il comune di Poggiomarino (NA), ove ha la sede -, sia con riferimento all'articolo 20 c.p.c., quale luogo di esecuzione del contratto, ovvero quale luogo in cui è sorto il contratto, avendo ad oggetto l'ingiunzione di pagamento somme relative a somministrazioni in diversi punti vendita rientranti nella competenza del Tribunale di Torre Annunziata - nel cui circondario ricade il comune di Poggiomarino (NA) -, del Tribunale di Nola - nel cui circondario ricade il comune di San IU VI (NA) -, ovvero il Tribunale di Nocera Inferiore - nel cui circondario ricade il comune di Scafati (SA) -. Osservava che dalla affermata ed eccepita incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Milano discende la nullità del decreto monitorio opposto e la necessità della sua conseguente revoca.
Eccepiva altresì che il decreto opposto è stato emesso in carenza dei presupposti di cui agli articoli 633 e ss. c.p.c., in mancanza di idonea prova scritta, non potendosi attribuire efficacia probatoria alle fatture prodotte da in quanto atti di provenienza unilaterale e inidonei, in quanto Controparte_1 tali, a fornire la prova del presunto credito vantato.
Nel merito contestava la pretesa azionata nei suoi confronti, negando il credito di Controparte_1 per l'importo azionato e negando altresì di aver ricevuto richieste di pagamento prima
[...] dell'ingiunzione opposta. Affermava che diversi punti vendita asseritamente forniti dall'opposta, erano stati chiusi dopo la pandemia da Covid-19 ovvero ceduti a terzi che hanno provveduto alle relative volture. In particolare, affermava che il punto vendita di Scafati (SA), via Pietro Melchiade n. 25, è stato ceduto alla signora il 28 giugno 2022, giusta scrittura privata di cessione Persona_1
d'azienda autenticata per Notar n. 5812/2022 rep. – n. 4849/2022 racc.; Persona_2 ciononostante, con le fatture nn. VE22-51511 e VE22-59102 sono stati fatturati consumi per ben € 4.714,62 asseritamente verificatisi nei mesi di luglio ed agosto 2022. Evidenziava inoltre come le fatture azionate con il monitorio sono tutte fatture “in acconto”, cioè emesse con l'indicazione “salvo conguagli, errori e/o omissioni”, non seguite da alcuna misurazione e/o conteggio finale o conguaglio. A titolo esemplificativo evidenziava che le fatture relative al punto vendita di Poggiomarino (NA), via Iervolino n. 311 (civico n. 377 nella realtà), negozio al dettaglio di generi alimentari, fornito di illuminazione, 2 bilance ed un climatizzatore, nessun frigorifero o frigo-vetrina o celle frigo, nei mesi di 30 giorni (aprile e giugno) evidenziano il consumo sempre di 2.630,48 kWh, mentre per i mesi di 31 giorni (marzo, maggio, luglio e agosto) il consumo è sempre di 3,54kW/h, apparendogli un consumo inverosimile. Pari considerazioni svolgeva con riferimento al punto vendita di San IU VI (NA), via Europa n. 40, dove sono stati fatturati € 10.943,36 di presunti consumi, parimenti ritenuti inverosimili.
Evidenziava come nei contratti di somministrazione dei servizi essenziali con consumi quantificati con il sistema dei contatori, al sistema di quantificazione dei consumi (un sistema a contatore) è stato invero attribuito il valore probatorio di una presunzione semplice di veridicità, che può essere smentita con qualsiasi mezzo di prova, e che spetti alla dare la prova del proprio Controparte_1 credito.
Sulla scorta delle predette deduzioni, si opponeva alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, deducendone tra l'altro l'inefficacia, per violazione dei termini di cui all'articolo 644 c.p.c., chiedendone la revoca, in via pregiudiziale, in quanto emesso da Giudice incompetente, e, nel merito, in quanto relativo a credito infondato.
pagina 3 di 9 Si costituiva in giudizio la prendendo posizione sulle eccezioni e deduzioni Controparte_1 avversarie, di cui chiedeva il rigetto.
Con riferimento all'eccepita incompetenza per territorio, evidenziava che l'art. 20 cpc disciplina il foro facoltativo per le cause relative alle obbligazioni prevedendo la competenza anche del giudice in cui l'obbligazione è sorta o deve eseguirsi, e che l'art. 1182, comma 3, c.c. prevede che l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza, escludendosi da tale previsione unicamente le prestazioni convertite in obbligazioni pecuniarie, quali quelle del risarcimento da illecito aquiliano. Evidenziava altresì che sulla determinazione del forum destinatae solutionis a norma degli artt. 1182, terzo comma, c.c. e 20, seconda parte, cpc, non può influire l'eccezione del convenuto che neghi l'esistenza dell'obbligazione, perchè il principio stabilito dall'art. 10 cpc per la determinazione della competenza per valore – secondo il quale il collegamento tra il giudice e la controversia è determinato in base alla domanda – è una regola di portata generale e quindi applicabile anche ai criteri stabiliti per determinare la competenza territoriale per le cause relative ai diritti di obbligazione, ai sensi dell'art. 20 cpc, sui quali perciò non influisce la fondatezza o meno della domanda, e che nel caso di specie non vi è dubbio che il credito azionato sia liquido. Affermava che infatti, ai fini dell'ammissibilità della domanda monitoria il credito vantato deve avere ad oggetto “una somma liquida di denaro”, ovvero predeterminata nell'ammontare, senza che si debba procedere a calcoli od aggiunte se non strumentali, e che nel caso di specie il credito deve dirsi certamente liquido in quanto derivante da fatture commerciali di ammontare determinato, che espongono i corrispettivi dovuti dalla debitrice in conseguenza della somministrazione di energia elettrica, determinate attraverso operazioni di mero calcolo aritmetico, essendo il frutto dell'applicazione di criteri prestabiliti ai consumi dell'opponente, per come rilevati e comunicati dal distributore territorialmente competente. Da ultimo, sempre in relazione all'eccepito difetto di competenza territoriale, rilevava che le parti hanno stabilito convenzionalmente il foro di Milano, quale foro competente in ragione dell'art. 13 delle Condizioni Generali di Fornitura.
Quanto alla contestata mancanza di prova scritta del credito, evidenziava che le fatture prodotte in sede monitoria, corredate dell'estratto autentico delle scritture contabili sono idonee a fornire la prova dell'effettiva sussistenza e dell'ammontare del credito vantato.
Circa il merito, contestava l'affermazione secondo cui l'opponente non è mai stata sua debitrice delle somme richieste, non essendo a conoscenza di alcun debito nella misura indicata e non avendo mai ricevuto alcuna richiesta di pagamento, prima dell'ingiunzione de qua, evidenziando come il 16.03.2021 la in persona dell'amministratore signor , aveva sottoscritto Parte_1 Parte_1 contratto di fornitura di energia elettrica per diversi siti e precisamente: POD IT00IE86394693 Via De Gasperi n. 258 Scafati (SA); POD IT00IE80494342 Via P. Melchiande 25 Scafati (SA); POD IT00IE80673264 Via Iervolino n. 311 Pomigliano (NA); POD IT00IE80436426 Via Europa n. 40 S. IU VI (NA); POD IT00IE04770243 Via Passanti Flocco n. 8 Poggiomarino (NA). Affermava che il credito azionato, che trae fondamento da tale rapporto contrattuale, è stato più volte comunicato alla che ha riconosciuto il suo debito ed avanzato proposta di rateizzo, Parte_1 inviando in data 18.07.2022 la comunicazione con cui chiedeva di poter concordare un piano di rientro degli importi insoluti, rappresentando l'impossibilità di saldare tutto in un'unica soluzione e la necessità di poter proseguire nell'attività. Affermava di essersi resa disponibile concedendo il chiesto pagina 4 di 9 rateizzo, cui peraltro la non dava seguito, per cui con pec del 9.09.2022 l'aveva Parte_1 costituita in mora per la somma di € 40.174,97oltre interessi, e quindi, persistendo l'inadempimento, con successiva pec notificava la risoluzione contrattuale per morosità. A ciò seguiva ulteriore pec di messa in mora per la somma di € 52.864,78, inviata il 15.11.2022, senza che alcuna di tali missive sia mai stata oggetto di contestazione da parte della debitrice.
Con riferimento alla deduzione secondo cui tutte le fatture azionate risultano emesse in acconto, stante la dicitura “salvo conguaglio”, evidenziava come ciascuna della fatture azionate riporta nella sezione
“Quadro di dettaglio fornitura elettrica” i consumi fatturati, le letture del contatore da parte del distributore, l'andamento della fornitura, lo stato dei pagamenti, l'indicazione del mix energetico utilizzato per la produzione di energia elettrica, come i consumi fatturati sono stati calcolati sulla base delle letture e consumi trasmessi dal distributore, e come non risultano richieste di voltura dei contratti in capo alla in favore di altri soggetti per i medesimi siti di fornitura sopra indicati. Parte_1
Sulla scorta delle predette premesse, chiedeva in via preliminare ed in rito la dichiarazione della competenza territoriale del Tribunale di Milano e la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, e nel merito il rigetto dell'opposizione e di conseguenza la conferma del decreto opposto.
Disposta la trattazione della prima udienza in modalità cartolare, l'opponente con le proprie note ex art. 127ter c.p.c. insisteva nel sostenere che le fatture azionate erano state emesse “in acconto”, dovendosi pertanto ritenere illiquide le somme richieste in monitorio, contestando di aver convenzionalmente indicato il foro di Milano come foro esclusivo in caso di controversia, negando di aver compilato e sottoscritto il file denominato “Documentazione_contrattuale” prodotto da parte opposta sub doc. 3, ed evidenziando come tale richiesta di fornitura presenta una compilazione in stampato maiuscolo, con una penna ad inchiostro di colore blu, mentre le date di presunta sottoscrizione sono state “corrette” con sovrascrittura informatica, talvolta di colore blu (ma diverso da quello della penna e pienamente visibile), talvolta di colore nero (pagine 1 e 2), talvolta, invece, le date sono state apposte per la prima volta con un programma di videoscrittura (pagine 3, 4 e 6); evidenziava inoltre come le firme sono tutte eguali, da ciò dovendosi concludere per l'avvenuta alterazione dell'asserito atto. Disconosceva pertanto la scrittura in parola, negando formalmente che sia la scrittura che le sottoscrizioni in essa presenti siano riferibili all'opponente. Quanto all'asserito riconoscimento del debito derivante dalle richieste di rateizzazione del debito, disconosceva la titolarità della casella di posta elettronica ordinaria trattandosi di un indirizzo non certificato e potenzialmente riconducibile Email_1
a chiunque. Contestava in ogni caso la valenza probatoria del file denominato
“ ”, in quanto, oltre a provenire da detto indirizzo non Email_2 certificato, è riportato nel corpo del messaggio di posta elettronica e non è contenuto in un allegato, scritto di pugno o, quantomeno, sottoscritto dal signor , amministratore unico della Parte_1 [...]
In ragione di tali deduzioni insisteva nella propria opposizione alla concessione della Parte_1 provvisoria esecuzione del decreto opposto, chiedendo la dichiarazione di incompetenza territoriale ovvero in subordine la concessione dei termini di cui all'art. articolo 183, comma 6, c.p.c.
Con provvedimento del 19.01.2024, l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata non veniva ritenuta idonea a definire il giudizio, per il che venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 VI c. c.p.c., come richiesto da parte opponente.
pagina 5 di 9 Ordinata a in occasione dell'udienza del 24.04.2024, l'esibizione Controparte_1 dell'originale cartaceo della richiesta di fornitura riprodotta in copia per scansione e prodotta in allegato alla comparsa di costituzione, l'opposta rappresentava la propria impossibilità a recuperare il documento originale, per cui all'udienza del 11.10.2024 le parti chiedevano congiuntamente la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni. La causa quindi, senza assunzione di prove costituende, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare dell'11.02.2025.
*
Tutto ciò premesso, deve, in primo luogo, respingersi l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da parte opponente nell'atto di citazione.
Infatti, in base al combinato disposto dell'art. 20 c.p.c. e dell'art. 1182 c.c., in materia di obbligazioni pecuniarie, è anche competente il Giudice del luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione di pagamento di un credito liquido. Il credito può essere definito liquido quando la sua quantificazione deriva da criteri oggettivi che il creditore ben conosce o è in condizioni di conoscere perché desumibili direttamente dal contratto. Nel caso di specie, il costo unitario dell'energia elettrice ed i necessari riferimenti legislativi, il quantitativo dei consumi addebitati periodicamente, il POD cui si riferisce la somministrazione, il periodo di fatturazione, sono esattamente indicati nelle fatture azionate, periodicamente inviate da all'opponente. Quest'ultima, quindi, con la Controparte_1 normale diligenza che si deve pretendere da un contraente peraltro qualificato – quale è la Parte_1
trattandosi di società di capitali - era in grado di verificare la correttezza o meno della richiesta
[...] di pagamento in termini di tariffa applicata. Non risulta invece agli atti alcuna contestazione, né precedente né svolta nel presente giudizio in ordine al costo unitario dell'energia elettrica applicato. La determinazione del credito è stata semplicemente svolta mediante operazione aritmetica di moltiplicazione del costo unitario suddetto, per i consumi addebitati, e dunque secondo criteri obiettivi, senza lasciare margine discrezionale né la necessità di compiere altri accertamenti. Ne consegue che la procedura monitoria è stata correttamente instaurata avanti al Tribunale di Milano, nella cui circoscrizione ha sede la creditrice istante e dove deve essere eseguita l'obbligazione di pagamento di un credito liquido.
Va parimenti respinta l'eccezione di parte opponente secondo cui il decreto opposto è stato emesso in carenza dei presupposti di cui agli articoli 633 e ss. c.p.c., in mancanza di idonea prova scritta. Parte opposta, nella fase sommaria, ha corredato il proprio ricorso monitorio di documentazione utile a soddisfare la condizione di ammissibilità della “prova scritta” ai sensi degli artt. 633, 1° comma, n.1 c.p.c. in quanto ha prodotto le fatture determinanti il credito azionato e l'“estratto autentico” delle scritture contabili (sub doc. 1 e 2 in fascicolo monitorio) come prescritto dall'art. 634 c.p.c., di conseguenza il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso.
Ciò posto, con riguardo al merito, deve preliminarmente osservarsi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la corretta ripartizione dell'onere probatorio comporta che l'opposta deve provare l'esistenza del credito azionato in via monitoria e, nel caso di specie, il rapporto contrattuale e la somministrazione di energia elettrica che avrebbe dato origine alla pretesa creditoria;
l'opponente deve invece provare i fatti estintivi o modificativi della domanda posti a fondamento dell'opposizione.
Parte opponente ha contestato la sussistenza di una valida sottoscrizione del contratto di pagina 6 di 9 somministrazione, disconoscendo il “Documentazione_contrattuale” prodotto da parte opposta sub doc. 3, evidenziando che tale richiesta di fornitura presenta una compilazione in stampato maiuscolo, con una penna ad inchiostro di colore blu, e che le date di presunta sottoscrizione sono state “corrette” con sovrascrittura informatica, talvolta di colore blu (ma diverso da quello della penna e pienamente visibile), talvolta di colore nero (pagine 1 e 2), talvolta, invece, le date sono state apposte per la prima volta con un programma di videoscrittura (pagine 3, 4 e 6). Ha inoltre evidenziato che le firme sono tutte eguali, da ciò dovendosi concludere per l'avvenuta alterazione dell'asserito atto. Ha pertanto disconosciuto il documento in parola, negando formalmente che sia la scrittura che le sottoscrizioni in essa presenti siano riferibili all'opponente.
Si osserva in proposito che la richiesta di fornitura di cui è contestata l'autenticità, riporta tutti i dati (anche bancari) relativi alla società opponente ed ai diversi punti di fornitura, che trovano puntuale riscontro nelle fatture azionate. Tale richiesta reca altresì il timbro della società che Parte_1 non è stata oggetto di contestazione da parte della medesima. D'altra parte risulta pacifica l'avvenuta instaurazione di un rapporto di somministrazione di energia elettrica tra la e Controparte_1
l'opponente, non avendo questa formulato alcuna contestazione al riguardo. Il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta né ad substantiam né ad probationem, potendosi concludere anche per fatti concludenti, come l'utilizzo in concreto dell'energia, di tal che la prova della sua stipulazione può essere fornita con qualsiasi mezzo, comprese le presunzioni. Nel caso di specie, pertanto, a prescindere dal documento contestato da parte opponente, deve dirsi accertato il rapporto di somministrazione tra le parti in causa.
Costituisce, a tal proposito, circostanza incontestata che la abbia fornito Controparte_1 energia elettrica a diversi siti della e precisamente al POD IT00IE86394693, in Parte_1
Via De Gasperi n. 258 a Scafati (SA); al POD IT00IE80494342 in Via P. Melchiande 25 a Scafati (SA); al POD IT00IE80673264 in Via Iervolino n. 311 a Pomigliano (NA); al POD IT00IE80436426 in Via Europa n. 40 a S. IU VI (NA) ed al POD IT00IE04770243 in Via Passanti Flocco n. 8 a Poggiomarino (NA). Le fatture azionate in via monitoria riguardano in effetti forniture eseguite presso tali siti, e sul punto controparte non ha formulato contestazioni.
Parimenti parte opponente non ha contestato l'avvenuto ricevimento delle singole fatture, nè il ricevimento delle messe in mora indirizzate dalla alla pec dell'opponente, da Controparte_1 ciò dovendosi escludere la fondatezza dell'eccezione della medesima di non essere a conoscenza del credito di per l'importo azionato e di non aver ricevuto richieste di Controparte_1 pagamento prima dell'ingiunzione oggetto di opposizione.
Quanto all'affermazione secondo cui diversi punti vendita forniti dall'opposta, erano stati chiusi dopo la pandemia da Covid-19 ovvero ceduti a terzi che hanno provveduto alle relative volture, parte opponente non ha adempiuto all'onere probatorio a suo carico riguardo a tali asserti, che sono dunque rimasti privi di riscontro probatorio.
Quanto all'eccezione di parte opponente secondo cui le fatture azionate con il monitorio sono tutte fatture “in acconto”, cioè emesse con l'indicazione “salvo conguagli, errori e/o omissioni”, non seguite da alcuna misurazione e/o conteggio finale o conguaglio, si osserva come tutte le fatture relative al POD IT00IE86394693 di Via De Gasperi n. 258 Scafati (SA) – fatture n. VE22-23081, VE22- 28323, VE22-36764, VE22-44008, VE22-51510 - ; quelle relative al POD IT00IE80494342 di Via P. pagina 7 di 9 Melchiade 25 Scafati (SA) – fatture n. VE22-36765, VE22-44009, VE22-51511, VE22-59102 - ; quelle relative al POD IT00IE80436426 di Via Europa n. 40 S. IU VI (NA) – fatture n. VE22-23084, VE22-28326, VE22-36767, VE22-44011, VE22-51513, VE22-59104 -; e quelle relative al POD IT00IE04770243 di Via Passanti Flocco n. 8 Poggiomarino (NA) – fatture n. VE22-21614, VE22-27017, VE22-35444, VE22-42753, VE22-50318, VE22-57966 -, recano espressamente l'indicazione dei rilievi effettuati dal distributore ovvero dal contatore, e tali indicazioni non sono state fatto oggetto di alcuna contestazione da parte dell'opponente.
Richiamato sul punto il condivisibile insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, di guisa che, a fronte della pretesa creditoria della somministrante, è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento dell'obbligo di pagare il corrispettivo della somministrazione non è a lui imputabile, all'uopo contestando il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica e dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo in considerazione (cfr. Cass. n. 13605/2019), rileva il Tribunale come, non risultando in atti alcuna richiesta di verifica del contatore formulata da parte opponente, né alcuna allegazione sui consumi anche presuntivamente effettuati, i generici asserti della parte opponente di cui sopra si è detto risultano del tutto inidonei a paralizzare la pretesa creditoria avanzata da Controparte_1 con riferimento agli importi portati dalle fatture sopra elencate.
In tale carente contesto allegativo, posto che com'è noto, "In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001), rileva il Tribunale che parte opposta mediante la produzione in atti delle fatture recanti l'analitica indicazione dei rilevati consumi effettuati dall'utente - documentazione non specificamente contestata dall'opponente nella sua efficacia rappresentativa – ha sufficientemente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante in ordine al fondamento giustificativo della pretesa creditoria vantata in giudizio con riferimento alle suddette fatture.
Per quanto riguarda invece le fatture relative al POD IT00IE80673264 di Via Iervolino n. 311 Pomigliano (NA) – fatture n. VE22-23083, VE22-28325, VE22-36766, VE22-44010, VE22-51512 e VE22-59103 – nonché la fattura numero VE22-66828 relativa al POD IT00IE80436426 di Via Europa n. 40 S. IU VI (NA), si rileva come le stesse riportano consumi solo stimati e non risultano seguite da alcuna lettura e/o rilievo dei consumi effettivi nè da alcun conguaglio.
A fronte delle contestazioni mosse da parte opponente con specifico riguardo proprio alle forniture effettuate nei siti sopra indicati, la somministrante avrebbe dovuto fornire la prova della correttezza dei propri conteggi di stima e dei consumi effettivamente rilevati. peraltro non Controparte_1 ha assolto all'onere probatorio a suo carico, limitandosi a riferire – anche con riferimento alle suddette fatture – che le medesime siano state emessa sulla scorta dei dati rilevati dal distributore locale, circostanza questa smentita dal contenuto delle medesime fatture ove è espressamente indicato che si tratti di consumi stimati e non supportata da idonea dimostrazione.
pagina 8 di 9 Ne consegue che in mancanza di prova degli effettivi consumi di cui è preteso il pagamento azionato, le fatture sopra elencate, il relativo cui credito ammonta a complessivi € 10.174,36, così determinato: fattura n. VE22-23083 € 1.360,95, fattura n. VE22-28325 € 1.102,23, fattura n. VE22-36766 € 1.055,65, fattura n. VE22-44010 € 1.193,98, fattura n. VE22-51512 € 1.833,92, fattura n. VE22-59103
€ 1.937,04 e fattura n. VE22-66828 € 1.690,59 deve giudicarsi non provato e deve pertanto essere rigettato.
Alla parziale infondatezza della pretesa azionata in via monitoria, consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto, e la condanna della al pagamento della minor somma di € Controparte_2
42.690,42 (€ 52.864,78 - € 10.174,36)
Posto che anche in seguito a revoca del decreto ingiuntivo nel giudizio di opposizione, la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, deve essere compiuta in rapporto all'esito finale della lite, la per quanto si veda riconosciuto un minor credito rispetto a Controparte_1 quanto richiesto ed ottenuto in sede monitoria, non può essere ritenuta soccombente e condannata neppure in parte al pagamento delle spese processuali, non potendo nel caso di specie tra l'altro ravvisarsi una soccombenza reciproca, ricorrente solo in presenza di una pluralità di domande contrapposte.
La va dunque condannata a rifondere all'opposta le spese processuali liquidate in Controparte_2
d.i. per la fase monitoria. Le spese del presente procedimento di opposizione seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 e s.m., riguardo al valore del liquidato ed all'attività effettivamente svolta, disponendone la distrazione in favore dei procuratori, che ne hanno fatto istanza ai sensi dell'art. 93 c.p.c. dichiarandosi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione (n. 6487/2023 RG 7115/2023, emesso il 11 aprile 2023 dal Tribunale di Milano, Giudice dott.ssa Enrica Alessandra Manfredini)
- condanna la a pagare alla la somma di € 42.690,42, Parte_1 Controparte_1 oltre interessi al tasso e con la decorrenza di cui al D.lgs 231/02 in relazione alle singole fatture il cui importo è stato riconosciuto come effettivamente dovuto, ed oltre spese di procedimento monitorio, come liquidate nel decreto ingiuntivo revocato (€ 2.200,00 per compensi, in € 406,50 per spese, oltre rimborso forfetario 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a.);
- condanna la alla rifusione in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite, liquidate in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a., disponendone la distrazione in favore dei difensori antistatari della medesima.
Milano, 23 giugno 2025
Il Gop
dott.ssa IA Songia
pagina 9 di 9