Art. 6.
La disposizione di cui all'articolo 1 ha effetto con decorrenza dal 1 gennaio 1972; le altre disposizioni hanno effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La disposizione di cui all'articolo 1 ha effetto con decorrenza dal 1 gennaio 1972; le altre disposizioni hanno effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.