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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/09/2025, n. 8913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8913 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III – LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 38953 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, discussa e decisa all'udienza del giorno 16.9.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, via Famagosta n.8, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Annamaria Bisogno che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
E
(già , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 Controparte_2 tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio n. 25 presso lo studio degli avv.ti Simone Agrofoglio e Claudia Serlupi Crescenzi che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: impugnazione provvedimento di aspettativa e licenziamento per superamento periodo di comporto, differenze retributive, risarcimento del danno.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.10.2024 premettendo di essere stato assunto Parte_1 dapprima alle dipendenze della in data 25.9.2005 quale autista di autobus Controparte_3 di linea (liv. C, par. 134) e di essere poi passato in data 19.12.2016 alle dipendenze di
[...] (d'ora innanzi anche ) in forza di cessione del contratto di lavoro, con qualifica CP_2 CP_2 di Operatore di Esercizio del CCNL VI e orario full time di 42 ore settimanali suddivise in 6 turni (mattina, pomeriggio e notturno) di 7 ore ciascuno, venendo adibito alla tratta della zona EUR, esponeva che l'attività lavorativa consisteva nella guida di autobus nelle zone 1 periferiche di Roma per lunghe tratte di durata variabile dai 30 minuti agli 80 minuti;
che a causa della pressione dei superiori era stato costretto a saltare le previste pause di 3-4 minuti alla fine di ogni corsa;
che nel corso del suo rapporto lavorativo aveva subito diversi procedimenti disciplinari culminati in rimproveri, per ritardi a lui non imputabili e nella sospensione per 2 giorni a causa del ritardo alla partenza dal capolinea e dell'eccessivo numero di fermate;
che aveva dovuto espletare il servizio su autobus piuttosto fatiscenti, rumorosi, con sospensioni usurate, ammortizzatori e montanti usurati, subendo sobbalzi a causa dello scarso assorbimento delle sollecitazioni da parte di sospensioni e sedili del conducente;
che a causa delle condizioni lavorative aveva accusato la comparsa di acufeni e disturbi dell'udito, nonché risvegli notturni continui per poliuria notturna e frequenti incubi relativi ad incidenti per la guida dei mezzi non idonei, lombalgia con note diffuse di spondilosi, minima protusione discale L4-L5 e L5-S1 e che era attualmente ancora sottoposto alle cure del CIM di Roma;
che dal 26.1.2023 al 4.9.2024 era stato in malattia in quanto affetto da
“Disturbo dell'adattamento con ansia, depressione e sintomi emozionali, fibromialgia”; che dalla relazione medico legale del dott. del 13.4.23 (doc.6) era emersa l'esistenza di un Persona_1 nesso quantomeno concausale tra le patologie da cui era affetto e il rischio lavorativo e che la malattia professionale era stata valutata “nel suo complesso almeno nella misura del 20% (venti per cento) della totale”; che con pec del 16.4.2023 aveva chiesto a , tramite il proprio CP_2 avvocato, il ricollocamento in diversa mansione, comunicando quanto diagnosticato dalla
[...] nella relazione del 27.2.2023 (“Disturbo dell'Adattamento con Ansia, umore depresso e Pt_2 sintomi emozionali, misti”); che tuttavia la società non aveva effettuato alcun tentativo di ricollocazione affermando l'esistenza di esuberi e l'infungibilità delle mansioni;
che in data 9.6.2023 aveva sporto denuncia-querela contro la per la condotta illecita in ordine alla CP_2 pubblica sicurezza delle vetture per il trasporto pubblico;
che in data 20.6.2023 la gli Parte_2 aveva diagnosticato “disturbo dell'adattamento con ansia, depressione e sintomi emozionali misti- obesità- alcune apnee notturno di tipo ostruttivo;
…..Fibromialgia- Rettilinizzazione della colonna cervicale e lombare e protusioni discali”; che il 7.12.2023 anche la aveva CP_4 diagnosticato “Fibromialgia in paziente con disturbo dell'adattamento cronico con ansia e umore depresso in terapia medica continuativa”; che con raccomandata del 10.5.2024 gli CP_2 aveva comunicato il superamento del periodo di comporto per essere rimasto assente dal servizio per un totale di 659 giorni nel periodo intercorrente tra il 10.11.2020 alla data del 10.5.2024 (pari a 42 mesi), superando in data 20.1.2024 il numero massimo di assenze pari 547,56 giorni (18 mesi); che in tale missiva l' riconosceva un periodo di aspettativa non retribuita decorrente dal Pt_3 1.4.2024 (anziché dal 21.1.24) per un massimo di sei mesi;
che con pec del 5.6.24 aveva contestato la collocazione unilaterale in aspettativa;
che la in data 15.5.2024 aveva Controparte_5 certificato che esso esponente “è seguito dal 2022 presso questo servizio per Disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso con moderato deficit del funzionamento sociale e di quello di ruolo”; che l'Inps con verbale del 10.6.2024 lo aveva riconosciuto invalido al 100% ex art. 2 e 12 L. 118/71; che la società resistente non lo aveva sottoposto a visita medica per accertare lo stato di malattia e l'eventuale inabilità lavorativa;
che con raccomandata del 26.7.2024 CP_2
gli aveva comunicato il licenziamento con effetto immediato per superamento del periodo di
[...] comporto, avendo calcolato 618 giorni di assenza nel periodo compreso tra il 10.11.2020 ed il 30.3.2024; che aveva tempestivamente impugnato il licenziamento;
che inoltre era creditore dell'importo complessivo di € 17.043,94, come da conteggi allegati, per il periodo dal 1.1.2019 al 29.2.2024 a titolo di differenza malattia a carico del datore di lavoro (€ 15.139,42), di ratei di 14ma (€ 1.327,42) e di festività (€ 577,10); che invece quanto dovuto a titolo di t.f.r. e di spettanze di fine rapporto era stato già richiesto con un monitorio e riconosciuto con il decreto ingiuntivo T. Roma n. 6863/2024. Concludeva chiedendo di “1) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia del provvedimento di aspettativa del 10.05.2024 senza retribuzione per tutti i motivi di cui alle premesse e per l'effetto condannare la in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, a pagare tutte le retribuzioni maturate con decorrenza dal maggio 2024 sino
2 26.07.2024 per un importo complessivo pari ad € 5.900,00 (€ 1.966,67retribuzione mensile x3 maggio-giugno- luglio 2024) o, in subordine, nella misura del 50% pari ad € 2.950,00 ovvero nella misura maggiore o minore che risulterà di giustizia, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per il detto periodo. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze di pagamento e sino all'effettivo soddisfo;
2) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia del licenziamento intimato in data 26.07.2024 per tutte le motivazioni suesposte e per l'effetto condannare la Controparte_2 alla reintegrazione del Sig. nel posto di lavoro e alla corresponsione di un Parte_1 indennizzo commisurato alla retribuzione globale di fatto pari ad € 2.294,44 (€ 1.966,67 x14= 27.533,38:12=2.294,44) fino a 12 mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali per tutto il periodo dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione). Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze di pagamento e sino all'effettivo soddisfo;
ovvero accertare e dichiarare la nullità del licenziamento intimato in data 26.07.2024 in quanto discriminatorio nei confronti di un disabile e per l'effetto condannare la alla CP_2 reintegrazione del Sig. nel posto di lavoro e alla corresponsione in favore del Parte_1 ricorrente di un'indennità risarcitoria pari alla retribuzione globale di fatto pari ad fatto pari ad €
2.294,44 (€ 1.966,67 x14= 27.533,38:12=2.294,44) maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione ovvero nella misura maggiore o minore che risulterà di giustizia, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per il detto periodo. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze di pagamento e sino all'effettivo soddisfo;
3) accertare e dichiarare in forza del rapporto di lavoro intercorso tra il Sig. e la Parte_1 per il periodo dal 01.01.2019 al 26.07.2024 le differenze degli emolumenti Controparte_2 maturati e non percepiti dal sig. e per l'effetto condannare la Parte_1 CP_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere al ricorrente l'importo
[...] complessivo pari ad € 17.043,94, di cui € 15.139,42 per malattia a carico del datore di lavoro, ratei 14ma pari ad € 1.327,42, festività € 577,10 come da conteggi analitici che fanno parte integrante del presente ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze di pagamento e sino all'effettivo soddisfo;
4) accertare e dichiarare la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. per la patologia contratta dal Sig. da stress da lavoro correlato e per l'effetto condannare la Pt_1 [...] al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, quantificati nella misura di € 56.765,00 CP_2
o nella maggiore e/o minore somma che si terrà di giustizia”. Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. CP_2
Deduceva di applicare ai propri dipendenti il CCNL VI-Internavigatori (Mobilità- Tpl) da ultimo rinnovato in data 28.11.2015 per il triennio 2015/2017; che nel predetto CCNL era disciplinato all'art. 42 il periodo di comporto;
che nella specie l' nell'arco dei 42 mesi Pt_1 consecutivi aveva maturato 657 giorni di assenza per malattia alla data del 21 gennaio 2024; che pertanto in data 10 maggio 2024 la società lo aveva avvertito del superamento del periodo di comporto e gli aveva concesso 6 mesi di aspettativa senza retribuzione con decorrenza dalla data in cui il comporto era superato;
che scaduto il periodo di aspettativa lo aveva licenziato per CP_2 superamento del periodo di comporto;
che il licenziamento doveva pertanto ritenersi del tutto legittimo;
che era legittima, altresì, anche la concessione del periodo di aspettativa non retribuita atteso che ai sensi dell'art. 24 R.D. 148/1931 essa viene disposta anche d'ufficio con conseguente infondatezza della domanda di condanna al pagamento delle retribuzioni;
che erano infondate le deduzioni del ricorrente circa la nocività dell'ambiente di lavoro;
che infatti gli autisti (operatori di esercizio, OdE) operano per 6 giorni a settimana in base a turni giornalieri di durata media di 6,30 ore;
che lo straordinario può arrivare al massimo a 8 ore in casi sporadici;
che il ricorso era generico non deducendo neppure esattamente quale orario avrebbe osservato il ricorrente, in quali occasioni avrebbe svolto lo straordinario, quali pause avrebbe saltato;
che il riferimento ai
3 procedimenti disciplinari, peraltro non impugnati, era irrilevante;
che nella capitolazione istruttoria si faceva riferimento ad episodi di aggressioni fisiche ai danni del ricorrente, neppure descritte nel ricorso;
che erano altresì vaghe e generiche le affermazioni riguardanti le condizioni degli autobus di proprietà della resistente;
che nella denuncia querela ex adverso depositata erano stati allegati i rapporti di servizio redatti dagli OdE che riguardavano unicamente 3 autobus, il 9600 il 9646 il 9728 su un parco mezzi di oltre 300 autobus (328 al luglio 2024); che la società dal 2012 aveva rinnovato il parco mezzo come imposto dal cronoprogramma stipulato con il CP_6 acquistando 442 autobus nuovi con un'anzianità media a giugno 2019 di circa 5,5 anni e stipulando un appalto per il servizio di manutenzione;
che le vetture sono poi collaudate prima della loro immissione in commercio e revisionate annualmente;
che esse sono tutte dotate di un impianto di ammortizzazione ad aria regolabile automaticamente in marcia e/o manualmente dall'autista che a seconda della necessità, può alzarla o abbassarla completamente;
che la società è inoltre dotata di un DVR;
che lo stato manutentivo del parco mezzi è anche trimestralmente verificato dall'
[...]
; che il ricorrente era sempre stato sottoposto annualmente alla visita medica;
che in Controparte_7 data 4.11.2020 era stato giudicato “idoneo” alla mansione specifica di OdE;
che in data 21.12.21 era stato nuovamente giudicato “idoneo”; che ancora era giudicato “idoneo” alla visita del 2.8.22 Cont espletata presso una struttura pubblica presso deputata ai suddetti accertamenti (DM 88/99); che del resto egli non aveva mai impugnato gli esiti delle visite mediche periodiche;
che nel 2023 e nel 2024 aveva infruttuosamente richiesto all'Inail il riconoscimento della malattia professionale;
che la presenza di un disagio psichico non era collegata all'ambito lavorativo, ma al versante affettivo, avendo il ricorrente divorziato nel 2022; che dunque non vi era alcuna responsabilità dell'azienda per la malattia del ricorrente;
che inoltre era infondata la domanda di condanna al risarcimento del danno atteso che in materia di malattie professionali vi è il principio dell'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile, ai sensi dell'art.10 del D.P.R. 1124/1965 e che nella specie non ricorrevano neppure i presupposti per riconoscere a carico della parte datoriale un danno differenziale. Alla prima udienza, fallito il tentativo di conciliazione, il giudice autorizzava la produzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 3632/2024. La causa era istruita a mezzo di c.t.u. contabile e decisa all'udienza del 16.9.2025 con la pubblica lettura della sentenza.
***
Il ricorrente svolge nel presente giudizio quattro domande:
1) con la prima domanda chiede di accertarsi l'illegittimità o la nullità o l'inefficacia del provvedimento di aspettativa del 10.05.2024 senza retribuzione e la condanna della società convenuta al pagamento delle retribuzioni maturate dal maggio 2024 sino al 26.7.2024 per un importo complessivo di € 5.900,00 o, in subordine, nella misura del 50% di € 2.950,00 oltre accessori;
2) con la seconda domanda chiede, in ordine logico, di accertare la nullità del licenziamento intimato il 26.7.2024 perché discriminatorio e la condanna alla reintegrazione e al pagamento dell'indennità risarcitoria dal licenziamento all'effettiva reintegrazione;
in subordine chiede di accertare l'illegittimità, la nullità o l'inefficacia del licenziamento, la condanna alla reintegrazione e al pagamento dell'indennità risarcitoria fino a 12 mensilità;
3) con la terza domanda chiede di condannare la convenuta al pagamento delle differenze retributive pari ad € 17.043,94 maturate nel periodo dal 1.1.2019 al 26.7.2024, di cui € 15.139,42 per malattia a carico del datore di lavoro, ratei 14ma pari ad € 1.327,42, festività € 577,10 oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze di pagamento e sino all'effettivo soddisfo;
4 4) infine con l'ultima domanda chiede accertarsi la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. per la patologia contratta dal Sig. da stress da lavoro correlato e per l'effetto Pt_1 condannare la al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, quantificati Controparte_2 nella misura di € 56.765,00 o nella maggiore e/o minore somma ritenuta di giustizia.
1. La prima domanda è infondata. Il ricorrente lamenta la nullità e/o illegittimità del provvedimento di aspettativa d'ufficio senza retribuzione per violazione dell'art. 24 R.D. 148/1931, dell'art. 42 CCNL VI e dell'art. 4 dell'Accordo Nazionale del 15.11.2015. Deduce che la società lo ha collocato in aspettativa senza la retribuzione con il provvedimento del 10.5.2024, sulla scorta della seguente motivazione: “Ebbene da controlli effettuati risulta che nel periodo intercorrente tra il 10.11.2020 alla data odierna (pari a 3 anni e 6 mesi/42 mesi), Lei è rimasto assente dal servizio per un totale di 659 giorni e precisamente Lei avrebbe superato il periodo del comporto in data 20/01/2024. Ciò posto l' quale trattamento di miglior favore Pt_3 e perdurando lo stato di patologia che dovrà dunque essere debitamente documentato- con deliberazione della Direzione, Le ha riconosciuto un periodo di aspettativa senza retribuzione con decorrenza dal 1° aprile 2024 ( anziché dal 21.01.2024) per una durata massima di sei mesi” in violazione di quanto disposto dalle richiamate disposizioni normative e contrattuali, atteso che l'aspettativa può essere concessa solo a domanda dell'interessato, mentre nella specie era stata disposta d'ufficio. La deduzione non è tuttavia fondata posto che, al contrario, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento All. A) al R.D 148/1931 l'aspettativa “viene anche disposta d'ufficio nei casi di prolungata infermità o di sopraggiunto impedimento all'ulteriore esercizio delle funzioni proprie di ciascuna qualifica, quando l'azienda giudichi conveniente esperimentare l'esenzione stessa, prima di deliberare l'esonero definitivo dal servizio”. Nel caso in esame l'aspettativa è stata disposta a seguito di una lunga assenza per malattia del ricorrente, quale trattamento di miglior favore disposto dall'azienda, che altrimenti avrebbe dovuto licenziare il ricorrente per avvenuto superamento del periodo di comporto. Non pertinente appare, dunque, il richiamo alla pronuncia della Cassazione n. 9346/11 trattandosi in quel caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto di un dipendente postale al quale era applicabile una diversa disciplina normativa e contrattuale. Né appare cogliere nel segno la doglianza per cui, seppure il provvedimento di aspettativa fosse legittimo, il ricorrente avrebbe avuto diritto al pagamento della metà della retribuzione ai sensi dell'art. 24 comma 7 R.D. 1931 n. 148 (“Durante il periodo di aspettativa per motivi di salute l'agente ha diritto, per la durata di un anno, sui fondi della Cassa soccorso e dopo il trattamento di malattia, di cui all'art. 23, alla metà dello stipendio o della paga, se solo o con una o due persone di famiglia a carico, e a due terzi se le persone di famiglia a carico superano le due”) e dell'art. 4 del CCNL VI (“Durante il periodo di aspettativa per motivi di salute non derivanti da stati patologici acuti in atto, il dipendente ha diritto, per la durata di un anno alla metà della retribuzione di riferimento di cui al comma successivo, se solo o con una o due persone a carico, e a due terzi della predetta retribuzione se le persone a carico superano le due” (…)”). Infatti la norma applicabile nel caso di specie è quella di cui all'art. 1 comma 6 dell'Accordo Nazionale del 15.11.2015 che dispone: “ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 12 luglio 1988, n.270, si intendono derogate come segue le disposizioni di cui ai commi 4 e 11 dell'articolo 24 dell'all. A) del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148:
− decorsi i 18 mesi durante i quali è corrisposto il trattamento economico di malattia, perdurando lo stato di patologia, è concessa, con deliberazione del Direttore, l'aspettativa senza retribuzione per una durata massima di sei mesi;
− superato il periodo di comporto o scaduto il suddetto periodo di aspettativa, si può procedere all'esonero definitivo dal servizio”.
5 Pertanto allorquando, come nel caso di specie, sia decorso il periodo di 18 mesi durante i quali è corrisposto il trattamento economico di malattia, l'azienda può concedere anche d'ufficio l'aspettativa ed essa è per disposizione contrattuale senza retribuzione, prevalendo tale specifica disposizione su quella generale di cui all'art. 24 comma 7 citato. Dunque è legittimo il provvedimento di del 10.5.2024 con cui l' è stato CP_2 Pt_1 collocato d'ufficio in aspettativa senza retribuzione. Sotto altro profilo il ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento di aspettativa senza retribuzione per violazione dell'art. 42 del D. Lgs n. 81/2008 che stabilisce: “Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica 1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza”. Rimarca che il lavoratore ha diritto di pretendere e correlativamente il datore di lavoro l'obbligo di ricercare “accomodamenti ragionevoli” e cioè una collocazione lavorativa idonea a salvaguardare la sua salute: nella specie l' con pec del 16.4.2023 aveva comunicato di essere affetto da Pt_1
“Disturbo dell'Adattamento con Ansia, umore depresso e sintomi emozionali, misti”, come da relazione del 27.2.2023 della avrebbe violato l'obbligo di ricollocazione, Controparte_9 illegittimamente sospendendo il rapporto di lavoro per impossibilità temporanea della prestazione. La doglianza non è fondata. Giova rimarcare, infatti, per un verso che il provvedimento di aspettativa è stato adottato durante la malattia del ricorrente e dunque in un momento in cui il rapporto era già sospeso ex lege (art. 2110 c.c.) e che, per altro verso, il ricorrente non era affatto inidoneo alla mansione specifica, avendo al contrario superato positivamente tutte le visite mediche aziendali con giudizio di piena idoneità alla mansione specifica (in data 4.11.2020, 21.11.2021, 2.8.2022), giudizi che non ha mai contestato (cfr. docc. 13, 14, 15 fasc. resistente). L'aspettativa è stata disposta sulla base della previsione contrattuale collettiva in modo del tutto legittimo e la prima domanda non può quindi trovare accoglimento.
2. Il ricorrente impugna poi il licenziamento per due distinti motivi.
2.a. Innanzitutto si duole dell'invalidità del licenziamento per discriminazione di un disabile. Deduce di essere stato riconosciuto in data 10.6.2024 dalla Commissione Medica dell'INPS
“invalido con totale e permanente inabilità: 100% art. 2 e 12 L. n. 118/71” e richiama l'orientamento della Suprema Corte per cui configura una discriminazione indiretta conteggiare in maniera eguale, ai fini del comporto, le assenze per malattia di lavoratori disabili e non disabili, ritenendo irrilevante la circostanza che il datore di lavoro non conoscesse lo stato di disabilità della ricorrente, in quanto la discriminazione opera su un piano esclusivamente oggettivo (Cass. 15282/2024; Cass. 9095/2023). Osserva, infine, che non basta una disciplina negoziale sul comporto che valorizzi la gravità della patologia, dovendo esser considerato soprattutto l'aspetto soggettivo della disabilità in relazione a cui adottare gli accomodamenti ragionevoli prescritti dalla Dir. 2000/78/CE e dall'art. 3 comma 3- bis d.lgs. n. 216/2003. Anche tale doglianza non appare cogliere nel segno. Quel che rileva, infatti, in caso di superamento del periodo di comporto, ai fini dell'accertamento della discriminazione del disabile, è che la patologia che ha determinato l'assenza per malattia, sia in collegamento causale diretto ed immediato con la disabilità e cioè che il lavoratore disabile si sia ammalato proprio a causa della disabilità o che la malattia sia stata amplificata o aggravata a causa della sua disabilità: le assenze per malattia devono essere state determinate o aggravate dalla patologia per la quale è disabile. Nella specie, invece, non solo il ricorrente non allega tale circostanza fattuale, ma non fornisce di essa alcuna prova documentale, né si offre di fornirla.
6 Pertanto non essendovi evidenza del fatto che gli episodi di malattia che hanno determinato le assenze dell' nei 42 mesi di riferimento (che alla data del 20.1.2024 superavano il limite Pt_1 dei 547,56 giorni di comporto), siano stati determinati o aggravati dalla sua disabilità, peraltro diagnosticata con decorrenza dal 5.3.2024, il licenziamento non può essere ritenuto discriminatorio e dunque nullo ai sensi dell'art. 18 comma 1 S.L..
2.b. Impugna, poi, il licenziamento affermando che la malattia che ha determinato il superamento del periodo di comporto sarebbe imputabile alla responsabilità datoriale. Deduce che le assenze per malattia sono state determinate da un “Disturbo dell'adattamento con ansia, umore depresso e sintomi emozionali”, nonché da una patologia osteo-articolare caratterizzata da un impegno algo-disfunzionale a carico delle grandi articolazioni e della colonna Parte vertebrale (come da relazione dell' e del Dott. ) e che entrambe le patologie Pt_2 Per_1 sono state determinate dalle condizioni di lavoro altamente usuranti ed ansiogene, caratterizzate dalla carenza delle misure di sicurezza e di protezione a tutela del lavoratore. Anche tale doglianza appare infondata. Occorre premettere che nel caso di specie il licenziamento è stato intimato il 26.7.2024 per superamento del periodo di comparto avendo il ricorrente, nell'arco di 42 mesi accumulato n. 618 giorni di assenza per malattia, in applicazione dell'art. 42 del CCNL che prevede che “Il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di comporto secco (relativo, quindi, ad un solo evento morboso) pari a 18 mesi. Nel caso di più assenze per malattia in relazione a diversi eventi morbosi, il predetto periodo di conservazione del posto di 18 mesi si intende riferito alle assenze complessivamente verificatesi in un arco temporale di 42 mesi consecutivi (comporto per sommatoria)”. Non vi è alcuna contestazione sulla correttezza del conteggio del numero dei giorni di assenza per malattia e sul superamento del termine di cui all'art. 42 cit. e quindi deve ritenersi che questo profilo sia incontestato e fuori dal thema decidendum. Ai sensi dell'art. 18 comma 7 S.L., applicabile al rapporto di lavoro per cui è causa “Il giudice applica la medesima disciplina di cui al quarto comma del presente articolo nell'ipotesi in cui accerti … che il licenziamento è stato intimato in violazione dell'art. 2110, secondo comma, del codice civile”: la norma si riferisce dunque al caso in cui il lavoratore in malattia sia stato illegittimamente licenziamento, non essendo stato superato il periodo di comporto e avendo quindi diritto al mantenimento del posto di lavoro. Se, dunque, le assenze per malattia del lavoratore maturate nei 42 mesi di riferimento (dal 10.11.2020 al 10.5.2024) non fossero da considerarsi ai fini del comporto, il lavoratore avrebbe diritto alla reintegrazione e alla tutela indennitaria debole prevista da tale norma. Tuttavia perché le assenze del lavoratore non si computino nel periodo di comporto non è sufficiente che l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale siano collegate allo svolgimento dell'attività lavorativa, ma è necessario che il datore di lavoro sia responsabile di tale situazione nociva e dannosa, per essere egli inadempiente all'obbligazione contrattuale a lui facente carico ai sensi dell'art. 2087 c.c. per non aver posto in essere le misure necessarie - secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica - per la tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore (tra le tante cfr. Cass. 15972/2017, Cass. 24028/2016, Cass. 26037/2014, Cass. 7037/2011, Cass. 5413/2004, Cass. 3351/1996; Cass. 2527/2020, Cass. 5749/2019; Cass. 26498/2018; Cass., Sez. Un., 1/7/2016, n. 13535). La Suprema Corte ha anche affermato che l'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge (misure di sicurezza nominate) o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento (misure di sicurezza innominate) e che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il
7 verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi (Cass. 22710/2015, Cass. 18626/2013, Cass. 2038/2013, Cass. 13956/2012). In particolare è stato ritenuto che gli oneri probatori spettanti al datore di lavoro ed al lavoratore sono diversamente modulati nel contenuto a seconda che le misure di sicurezza omesse siano espressamente e specificamente definite dalla legge (o da altra fonte ugualmente vincolante), in relazione ad una valutazione preventiva di rischi specifici, oppure debbano essere ricavate dallo stesso art. 2087 c.c., che impone l'osservanza del generico obbligo di sicurezza: nel primo caso, riferibile alle misure di sicurezza cosiddette “nominate” la prova liberatoria incombente sul datore di lavoro si esaurisce nella negazione degli stessi fatti provati dal lavoratore, ossia nel riscontro dell'insussistenza dell'inadempimento e del nesso eziologico tra quest'ultimo e il danno;
nel secondo caso, relativo a misure di sicurezza cosiddette “innominate”, la prova liberatoria a carico del datore di lavoro è invece generalmente correlata alla quantificazione della misura della diligenza ritenuta esigibile, nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi, di norma, al datore di lavoro l'onere di provare l'adozione di comportamenti specifici che, ancorché non risultino dettati dalla legge (o altra fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli standards di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe (Cass. 34/2016, Cass. 15082/2014, Cass. 19826/2013, Cass. 8855/2013). Ora applicando questi principi al caso di specie emerge innanzitutto che non vi è alcuna prova in ordine alla addebitabilità della malattia psichica sofferta dal ricorrente alla responsabilità della società datrice di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c., stante la natura interamente anamnestica della documentazione sanitaria in atti (cfr. relazione del 27.2.2023 dell'
[...]
, doc. 5, sia di quella del Parte_4 13.4.2023 del dott. , doc. 6) e l'esplicita esclusione dell'esistenza del nesso Persona_1 causale o concausale contenuta nella sentenza del Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro n. 3632/2024 (si legge nelle motivazioni della sentenza: “si ritiene che la malattia denunciata a carico della colonna sia di origine professionale e valutabile nella misura del 6% La problematica neuropsichica NON è di origine professionale”). Per quanto concerne, invece, la malattia osteo-articolare –giudicata di origine professionale nella citata sentenza - non vi è prova dell'inadempimento datoriale all'obbligo nascente dall'art. 2087 c.c.. Infatti nel caso in esame il ricorrente si è limitato, a livello assertivo, a dedurre in modo assolutamente generico che le patologie da cui è affetto sarebbero state determinate da turni di lavoro troppo faticosi e usuranti, dalla mancata fruizione delle pause tra una tratta e l'altra, da alcuni procedimenti disciplinari subiti, da aggressioni fisiche perpetrate da cittadini-utenti, dalla vetustà ed inefficienza della autovetture di proprietà della resistente, aventi anomalie (sedili rotti;
guasto del freno;
vettura in marcia con il freno di stazionamento inserito bloccato;
vetture senza pedale di accelerazione in transito, sospensione dei veicoli rotti, vibrazioni delle vetture per guasti alle sospensioni ed altro) e insufficiente manutenzione. A livello istruttorio, poi, ha articolato capitoli di prova inammissibili e irrilevanti, perché in parte vertenti su fatti pacifici (1, 2, 3) in parte generici e valutativi e comunque inconcludenti. Non appare invero sufficiente a configurare la responsabilità datoriale ai sensi dell'art. 2087 c.c. la doglianza relativa allo svolgimento di turni di lavoro usuranti (invero smentita dalle emergenze documentali, quali l'estratto delle turnazioni, doc. 6 fasc. resistente e le buste paga in atti che riportano l'esatto numero di ore lavorate), la generica affermazione di asserite pressioni subite per rinunciare alla pausa tra una tratta e l'altra, né quella relativa a presunte aggressioni subite da parte di utenti. Non si vede poi in che modo l'avere subito diverse legittime sanzioni disciplinari, peraltro mai contestate dal ricorrente, possa avere contribuito a determinare la patologia osteo-articolare. Né il ricorrente ha chiaramente allegato e offerto di provare quali siano le specifiche misure di sicurezza nominate o innominate che il datore di lavoro avrebbe violato con la propria condotta commissiva o omissiva, neppure chiaramente individuando quali mezzi specifici gli fossero stati
8 assegnati nel corso del tempo e che utilizzasse concretamente, quali fossero le particolari condizioni di manutenzione e di usura di questi ultimi, limitandosi – come detto – ad una critica generica e decontestualizzata. Pertanto, in mancanza di prova dell'inadempimento, non scatta neppure a carico della parte datoriale l'onere della prova liberatoria. Fermo questo assorbente rilievo e per puro scrupolo di completezza, giova osservare che detta prova, in ogni caso, appare sufficientemente fornita: la società ha adottato tutte le misure per la protezione e la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, formando i dipendenti per la prevenzione e offrendo linee guida di comportamento (doc. 7), nominando il RSL, adottando il documento unico di Valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione, nel quale è inserito il sedile autista e gli ammortizzatori (doc. 11); acquistando nuovi mezzi a partire dal 2012, come specificamente imposto dal cronoprogramma allegato al Contratto stipulato tra il CP_6 e la stessa resistente per l'espletamento del servizio di trasporto pubblico locale (cfr. estratto
[...] del cronoprogramma sul rinnovo del parco autovetture allegato al contratto di servizio, doc. 9); stipulando un contratto di appalto per il servizio di manutenzione del parco mezzi (doc. 10); sottoponendo quest'ultimo alla verifica trimestrale di Roma Agenzia per la Mobilità (doc. 12). Da ultimo deve rilevarsi l'inconferenza del richiamo, contenuto nelle note conclusive del ricorrente, all'ordinanza della Cassazione n. 463/2025 che si riferisce ad una vicenda nella quale veniva in considerazione la specifica disciplina contrattuale del CCNL Metalmeccanica Industrie, del tutto diversa da quella applicabile nella specie. È, quindi, infondata la domanda di impugnazione del licenziamento, sotto tutti i profili fatti valere nel ricorso.
3. Con la terza domanda il ricorrente chiede la condanna della società, anche ai sensi dell'art. 2099 c.c e dell'art. 36 Cost. e del CCNL VI, al pagamento dell'importo di € 17.043,94, a titolo di differenze retributive per il periodo dal 1.1.2019 al 29.2.2024, di cui € 15.139,42 a titolo di differenza malattia a carico del datore di lavoro, € 1.327,42 a titolo di ratei di 14ma, € 577,10 a titolo di festività. Occorre precisare che nel ricorso introduttivo l' rinviava, per una più dettagliata Pt_1 comprensione dell'origine del credito retributivo in parola, ai conteggi analitici allegati, che però non erano stati depositati: pertanto il giudice con il provvedimento del 5.2.2025 invitava il ricorrente a depositarli, autorizzando altresì la società al deposito di eventuali controdeduzioni. Stanti le specifiche contestazioni mosse dal in merito ai conteggi del ricorrente, il giudice CP_2 disponeva c.t.u. contabile avente lo specifico oggetto dell'accertamento dell'esistenza del credito invocato dal ricorrente, per gli specifici titoli indicati nel ricorso, vale a dire “differenza malattia a carico del datore di lavoro”, ratei di quattordicesima mensilità e festività, per il periodo dal 1.1.19 al 29.2.24. Nel corso dello svolgimento dell'incarico peritale, parte ricorrente ha precisato e chiarito espressamente, attraverso le osservazioni alla c.t.u., quale sia l'origine della richiesta economica denominata “differenza malattia a carico del datore di lavoro” e quantificata in € 15.139,42, esplicitando che “nella specie detta somma è stata calcolata nell'importo complessivo di € 15.139,42 (oltre la maturazione dei relativi istituti) ed inserita nei conteggi depositati agli atti proprio al fine di raggiungere la normale retribuzione che sarebbe spettata al dipendente nel caso in cui lo stesso avesse continuato la normale attività lavorativa e non fosse in malattia per cause imputabili al tipo di mansione e quindi al datore di lavoro” (pag. 52 elaborato peritale in atti). Pertanto attraverso tale spiegazione si è chiarito che il ricorrente non ha inteso rivendicare il pagamento da parte del datore di lavoro delle somme su questo gravanti per le assenze dovute a malattia, ma ha inteso rivendicare esclusivamente la differenza economica tra quanto concretamente il lavoratore ha percepito durante il periodo di malattia e quanto avrebbe percepito se avesse continuato la normale attività lavorativa e non fosse stato in malattia per cause imputabili alla società.
9 Parimenti le restanti somme per ratei di quattordicesima pari ad € 1.327,42 e di festività pari ad € 577,10 sono dovute ad un ricalcolo dei vari istituti su tale somma di € 15.139,42. Il ricorrente non ha quindi inteso domandare la corresponsione di somme dovute dal datore di lavoro a causa della malattia. D'altra parte che quanto ricevuto in corrispondenza delle assenze per malattia fosse esattamente quanto dovuto, si ricava agevolmente dalla consultazione dei conteggi analitici depositati il 6.2.2025: infatti di anno in anno (dal 2019 al 2024) figura un saldo pari a zero tra il dovuto e il percepito per malattia a carico dell'Inps e a carico del datore di lavoro, segno che il ricorrente non ha voluto sostenere che la parte datoriale abbia omesso di corrispondere la parte di retribuzione su di essa incombente per le assenze legate alla malattia. Tanto premesso e chiarita la portata della rivendicazione economica, risulta palese che nulla spetti al lavoratore, posto che non vi è alcuna evidenza che le assenze per malattia oggetto del contendere siano dipese da causa imputabile alla parte datoriale. In ogni caso, e concludendo sul punto, un credito di tal fatta giammai avrebbe potuto essere considerato come retributivo, ma come risarcitorio di un danno patrimoniale e avrebbe dovuto essere ricompreso nell'ambito delle rivendicazioni di cui al punto che segue. Né può pervenirsi alla condanna al pagamento dell'importo di euro 5.703,43 quantificato nell'elaborato sviluppato dal consulente tecnico d'ufficio, atteso che esso si riferisce a crediti non oggetto di rivendicazione in questo giudizio ed esulanti, quindi, dal quesito posto dal giudice.
4. Da ultimo il ricorrente chiede l'accertamento della responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. e il risarcimento del danno non patrimoniale (biologico) per la patologia contratta da stress da lavoro correlato, nella misura di € 56.765,00 calcolato secondo le Tabelle milanesi. La domanda è infondata. Opportuno è innanzitutto richiamare gli istituti che regolano la fattispecie.
4.a. Ai sensi dell'art. 2087 c.c. il datore di lavoro è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Il lavoratore deve quindi provare l'inadempimento del datore di lavoro agli obblighi di cui all'art. 2087 c.c., il danno patito e il relativo nesso causale. Il datore di lavoro deve provare, a propria volta, per essere esente da responsabilità contrattuale, l'impossibilità di eseguire la prestazione derivante da causa a lui non imputabile, secondo il meccanismo di cui all'art. 1218 c.c. (Cass. 14469/2000; Cass. 3162/2002; Cass- 13887/2004; Cass. 12763/1993). La responsabilità del datore di lavoro per un evento dannoso occorso al lavoratore in occasione della prestazione lavorativa non sostituisce ma si aggiunge all'intervento della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni: tuttavia, mentre per l'indennizzo assicurativo è sufficiente la sussistenza di un mero nesso di causalità tra l'attività lavorativa e l'evento dannoso (purché si raggiunga una soglia minima indennizzabile), il risarcimento a carico del datore di lavoro presuppone un quid pluris rispetto alla mera verificazione dell'evento nocivo, consistente nella imputabilità dell'evento a fatto del datore di lavoro. Più in particolare, ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10, comma 1, l'assicurazione obbligatoria esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nell'ambito dei rischi coperti dall'assicurazione, con i suoi limiti oggettivi e soggettivi, per cui laddove la copertura assicurativa non interviene per mancanza di presupposti, l'esonero non opera: in tali casi, per il risarcimento dei danni convenzionalmente definiti
“complementari”, vigono le regole generali del diritto comune previste in caso di inadempimento contrattuale (principio ribadito dalla S. C. di Cassazione, sulla scorta di Corte Cost. n. 356 del 1991, più volte;
cfr. Cass. 1114/2002; Cass. 16250/2003; Cass. 8386/2006; Cass. 10834/2010; Cass. 9166/2017).
10 L'esonero del datore di lavoro non opera anche quando ricorre il meccanismo previsto dai commi dell'art. 10 cit. successivi al primo, allorquando venga accertato che i fatti da cui deriva l'infortunio o la malattia “costituiscano reato sotto il profilo dell'elemento soggettivo e oggettivo” (così Corte Cost. n. 102 del 1981), per cui la responsabilità permane "per la parte che eccede le indennità liquidate" dall'INAIL ed il risarcimento "è dovuto" dal datore di lavoro: di qui la nozione di danno cd. “differenziale”, inteso come quella parte di risarcimento che eccede l'importo dell'indennizzo coperto dall'assicurazione obbligatoria e che resta a carico del datore di lavoro ove il fatto sia riconducibile ad un reato perseguibile d'ufficio. Parallelamente del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 11, nella ricorrenza del medesimo presupposto, consente all'INAIL di agire in regresso nei confronti del datore di lavoro “per le somme pagate a titolo di indennità” (cfr. Cass. 9166/2017). È quindi escluso “che le prestazioni eventualmente erogate dall'INAIL esauriscano di per sé e a priori il ristoro del danno patito dal lavoratore infortunato od ammalato” (principio affermato a partire da Cass. 777 del 2015, con molte successive conformi, tra cui Cass. 13689/2015; Cass. 3074/2016; Cass. 9112/2019). Il lavoratore potrà pertanto richiedere al datore di lavoro il risarcimento del danno cd.
“differenziale”, allegando in fatto circostanze che possano integrare gli estremi di un reato perseguibile d'ufficio ed il giudice, accertata in via incidentale autonoma l'illecito di rilievo penale, potrà liquidare la somma dovuta dal datore, detraendo dal complessivo valore monetario del danno civilistico, calcolato secondo i criteri comuni, quanto indennizzabile dall'INAIL, con una operazione di scomputo che deve essere effettuata ex officio ed anche se l' non abbia in CP_10 concreto provveduto all'indennizzo (Cass. 9166/2017; Cass. 13819/2017; Cass. 20932/2018). Come recentemente ribadito dalla S.C.“Il giudice di merito, dopo aver calcolato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'Inail secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo, oltre al danno patrimoniale, ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale (Cass. n. 1322 del 2015; Cass. n. 20807 del 2016). Pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota Inail rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente (Cass. n. 9112 del 2019; v. pure Cass. n. 8580 del 2019, secondo cui le modifiche del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10, introdotte dalla L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 1126, non possono trovare applicazione in riferimento agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunciate prima dell'1.1.2019, data di entrata in vigore della citata legge finanziaria)” ((Cass. 12041/2020).
4.b. Applicando questi principi al caso di specie emerge che il ricorrente:
- postulando una responsabilità datoriale ai sensi dell'art. 2087 c.c. e chiedendo il risarcimento del danno biologico alla salute, avrebbe dovuto prospettarne la natura differenziale;
- avrebbe dovuto allegare che il risarcimento civilistico asseritamente spettante superi l'indennizzo richiesto e ottenuto dall'Inail;
- avrebbe dovuto altresì allegare che l'illecito datoriale configura un reato perseguibile d'ufficio. Ora il ricorso non contiene alcuna di tali allegazioni, ma come anticipato la Suprema Corte – con orientamento condivisibile – ha chiarito che ciò non determina l'inammissibilità della domanda dovendo il giudice procedere ex officio a tali accertamenti (Cass. 9166/2017).
4.c. Nella specie il ricorrente deposita una relazione medico legale di parte in cui è riconosciuta l'esistenza di un nesso causale tra il rischio lavorativo e la patologia da cui è affetto il ricorrente
11 (“spondilodiscoartosi del rachide cervicale”) e in cui i postumi permanenti sono valutati, secondo le tabelle Inail, nella misura del 9% (doc. 6 fasc. ricorrente, relazione dott. P. del Per_1 22.3.2024). Il ricorrente al punto n. 19 del ricorso afferma che in detto doc. 6 il dott. avrebbe Per_1 evidenziato un rapporto concausale anche con altre patologie (ivi compresa quella psichica) e quantificato nel 20% l'invalidità permanente del ricorrente e riporta tra virgolette un presunto stralcio della relazione, ma tale affermazione non trova alcuna corrispondenza con il documento depositato. Parte ricorrente non ha quindi fornito alcun supporto documentale in merito alla dedotta sussistenza di un danno alla salute pari al 20%. D'altra parte dalla consulenza tecnica d'ufficio svolta nel giudizio n.r.g. 33141/2023 dinanzi a questo Tribunale e dalla sentenza n. 3632/2024 che l'ha integralmente recepita in quanto immune da vizi, è emerso che la patologia psichica da cui risulta affetto il ricorrente non è da porsi in rapporto causale o concausale con il rischio lavorativo e che solo la patologia a carico della colonna vertebrale sia di origine professionale (“All'esito delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio, ha affermato che “si ritiene che la malattia denunciata a carico della colonna sia di origine professionale e valutabile nella misura del 6% La problematica neuropsichica NON è di origine professionale Per la problematica otorino non si hanno elementi oggettivi per poter rispondere al quesito se sia o meno di origine professionale”. Tale accertamento peritale, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben può essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonché di quant'altro utile a tale scopo.”). Pertanto non vi è alcuna evidenza di un danno civilistico di misura superiore a quello indennizzato dall'Inail sulla scorta della pronuncia citata, in quanto nella relazione di parte depositata in atti la quantificazione del danno da invalidità permanente è effettuato utilizzando le stesse tabelle Inail impiegate per la quantificazione giudiziale e non vi è comunque alcuna prova dell'esistenza di una violazione da parte del datore di lavoro delle regole di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c. integrante una fattispecie penalmente rilevante, con la conseguenza che deve escludersi che ricorra nella specie alcun danno biologico differenziale. Deve altresì escludersi che ricorrano nella specie altri danni non patrimoniali o patrimoniali, stante l'assoluta mancanza di allegazioni al riguardo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicando il parametro minimo dello scaglione di valore applicabile alla presente controversia (€ 52.000,00 – 260.000,00). Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono a definitivo carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- respinge il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte resistente che liquida per compenso in complessivi € 6.695,50, oltre rimb. forf. al 15%, iva e cap come per legge;
pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di parte ricorrente.
Roma, 16.9.2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
12
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 38953 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, discussa e decisa all'udienza del giorno 16.9.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, via Famagosta n.8, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Annamaria Bisogno che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
E
(già , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 Controparte_2 tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio n. 25 presso lo studio degli avv.ti Simone Agrofoglio e Claudia Serlupi Crescenzi che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: impugnazione provvedimento di aspettativa e licenziamento per superamento periodo di comporto, differenze retributive, risarcimento del danno.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.10.2024 premettendo di essere stato assunto Parte_1 dapprima alle dipendenze della in data 25.9.2005 quale autista di autobus Controparte_3 di linea (liv. C, par. 134) e di essere poi passato in data 19.12.2016 alle dipendenze di
[...] (d'ora innanzi anche ) in forza di cessione del contratto di lavoro, con qualifica CP_2 CP_2 di Operatore di Esercizio del CCNL VI e orario full time di 42 ore settimanali suddivise in 6 turni (mattina, pomeriggio e notturno) di 7 ore ciascuno, venendo adibito alla tratta della zona EUR, esponeva che l'attività lavorativa consisteva nella guida di autobus nelle zone 1 periferiche di Roma per lunghe tratte di durata variabile dai 30 minuti agli 80 minuti;
che a causa della pressione dei superiori era stato costretto a saltare le previste pause di 3-4 minuti alla fine di ogni corsa;
che nel corso del suo rapporto lavorativo aveva subito diversi procedimenti disciplinari culminati in rimproveri, per ritardi a lui non imputabili e nella sospensione per 2 giorni a causa del ritardo alla partenza dal capolinea e dell'eccessivo numero di fermate;
che aveva dovuto espletare il servizio su autobus piuttosto fatiscenti, rumorosi, con sospensioni usurate, ammortizzatori e montanti usurati, subendo sobbalzi a causa dello scarso assorbimento delle sollecitazioni da parte di sospensioni e sedili del conducente;
che a causa delle condizioni lavorative aveva accusato la comparsa di acufeni e disturbi dell'udito, nonché risvegli notturni continui per poliuria notturna e frequenti incubi relativi ad incidenti per la guida dei mezzi non idonei, lombalgia con note diffuse di spondilosi, minima protusione discale L4-L5 e L5-S1 e che era attualmente ancora sottoposto alle cure del CIM di Roma;
che dal 26.1.2023 al 4.9.2024 era stato in malattia in quanto affetto da
“Disturbo dell'adattamento con ansia, depressione e sintomi emozionali, fibromialgia”; che dalla relazione medico legale del dott. del 13.4.23 (doc.6) era emersa l'esistenza di un Persona_1 nesso quantomeno concausale tra le patologie da cui era affetto e il rischio lavorativo e che la malattia professionale era stata valutata “nel suo complesso almeno nella misura del 20% (venti per cento) della totale”; che con pec del 16.4.2023 aveva chiesto a , tramite il proprio CP_2 avvocato, il ricollocamento in diversa mansione, comunicando quanto diagnosticato dalla
[...] nella relazione del 27.2.2023 (“Disturbo dell'Adattamento con Ansia, umore depresso e Pt_2 sintomi emozionali, misti”); che tuttavia la società non aveva effettuato alcun tentativo di ricollocazione affermando l'esistenza di esuberi e l'infungibilità delle mansioni;
che in data 9.6.2023 aveva sporto denuncia-querela contro la per la condotta illecita in ordine alla CP_2 pubblica sicurezza delle vetture per il trasporto pubblico;
che in data 20.6.2023 la gli Parte_2 aveva diagnosticato “disturbo dell'adattamento con ansia, depressione e sintomi emozionali misti- obesità- alcune apnee notturno di tipo ostruttivo;
…..Fibromialgia- Rettilinizzazione della colonna cervicale e lombare e protusioni discali”; che il 7.12.2023 anche la aveva CP_4 diagnosticato “Fibromialgia in paziente con disturbo dell'adattamento cronico con ansia e umore depresso in terapia medica continuativa”; che con raccomandata del 10.5.2024 gli CP_2 aveva comunicato il superamento del periodo di comporto per essere rimasto assente dal servizio per un totale di 659 giorni nel periodo intercorrente tra il 10.11.2020 alla data del 10.5.2024 (pari a 42 mesi), superando in data 20.1.2024 il numero massimo di assenze pari 547,56 giorni (18 mesi); che in tale missiva l' riconosceva un periodo di aspettativa non retribuita decorrente dal Pt_3 1.4.2024 (anziché dal 21.1.24) per un massimo di sei mesi;
che con pec del 5.6.24 aveva contestato la collocazione unilaterale in aspettativa;
che la in data 15.5.2024 aveva Controparte_5 certificato che esso esponente “è seguito dal 2022 presso questo servizio per Disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso con moderato deficit del funzionamento sociale e di quello di ruolo”; che l'Inps con verbale del 10.6.2024 lo aveva riconosciuto invalido al 100% ex art. 2 e 12 L. 118/71; che la società resistente non lo aveva sottoposto a visita medica per accertare lo stato di malattia e l'eventuale inabilità lavorativa;
che con raccomandata del 26.7.2024 CP_2
gli aveva comunicato il licenziamento con effetto immediato per superamento del periodo di
[...] comporto, avendo calcolato 618 giorni di assenza nel periodo compreso tra il 10.11.2020 ed il 30.3.2024; che aveva tempestivamente impugnato il licenziamento;
che inoltre era creditore dell'importo complessivo di € 17.043,94, come da conteggi allegati, per il periodo dal 1.1.2019 al 29.2.2024 a titolo di differenza malattia a carico del datore di lavoro (€ 15.139,42), di ratei di 14ma (€ 1.327,42) e di festività (€ 577,10); che invece quanto dovuto a titolo di t.f.r. e di spettanze di fine rapporto era stato già richiesto con un monitorio e riconosciuto con il decreto ingiuntivo T. Roma n. 6863/2024. Concludeva chiedendo di “1) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia del provvedimento di aspettativa del 10.05.2024 senza retribuzione per tutti i motivi di cui alle premesse e per l'effetto condannare la in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, a pagare tutte le retribuzioni maturate con decorrenza dal maggio 2024 sino
2 26.07.2024 per un importo complessivo pari ad € 5.900,00 (€ 1.966,67retribuzione mensile x3 maggio-giugno- luglio 2024) o, in subordine, nella misura del 50% pari ad € 2.950,00 ovvero nella misura maggiore o minore che risulterà di giustizia, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per il detto periodo. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze di pagamento e sino all'effettivo soddisfo;
2) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia del licenziamento intimato in data 26.07.2024 per tutte le motivazioni suesposte e per l'effetto condannare la Controparte_2 alla reintegrazione del Sig. nel posto di lavoro e alla corresponsione di un Parte_1 indennizzo commisurato alla retribuzione globale di fatto pari ad € 2.294,44 (€ 1.966,67 x14= 27.533,38:12=2.294,44) fino a 12 mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali per tutto il periodo dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione). Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze di pagamento e sino all'effettivo soddisfo;
ovvero accertare e dichiarare la nullità del licenziamento intimato in data 26.07.2024 in quanto discriminatorio nei confronti di un disabile e per l'effetto condannare la alla CP_2 reintegrazione del Sig. nel posto di lavoro e alla corresponsione in favore del Parte_1 ricorrente di un'indennità risarcitoria pari alla retribuzione globale di fatto pari ad fatto pari ad €
2.294,44 (€ 1.966,67 x14= 27.533,38:12=2.294,44) maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione ovvero nella misura maggiore o minore che risulterà di giustizia, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per il detto periodo. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze di pagamento e sino all'effettivo soddisfo;
3) accertare e dichiarare in forza del rapporto di lavoro intercorso tra il Sig. e la Parte_1 per il periodo dal 01.01.2019 al 26.07.2024 le differenze degli emolumenti Controparte_2 maturati e non percepiti dal sig. e per l'effetto condannare la Parte_1 CP_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere al ricorrente l'importo
[...] complessivo pari ad € 17.043,94, di cui € 15.139,42 per malattia a carico del datore di lavoro, ratei 14ma pari ad € 1.327,42, festività € 577,10 come da conteggi analitici che fanno parte integrante del presente ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze di pagamento e sino all'effettivo soddisfo;
4) accertare e dichiarare la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. per la patologia contratta dal Sig. da stress da lavoro correlato e per l'effetto condannare la Pt_1 [...] al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, quantificati nella misura di € 56.765,00 CP_2
o nella maggiore e/o minore somma che si terrà di giustizia”. Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. CP_2
Deduceva di applicare ai propri dipendenti il CCNL VI-Internavigatori (Mobilità- Tpl) da ultimo rinnovato in data 28.11.2015 per il triennio 2015/2017; che nel predetto CCNL era disciplinato all'art. 42 il periodo di comporto;
che nella specie l' nell'arco dei 42 mesi Pt_1 consecutivi aveva maturato 657 giorni di assenza per malattia alla data del 21 gennaio 2024; che pertanto in data 10 maggio 2024 la società lo aveva avvertito del superamento del periodo di comporto e gli aveva concesso 6 mesi di aspettativa senza retribuzione con decorrenza dalla data in cui il comporto era superato;
che scaduto il periodo di aspettativa lo aveva licenziato per CP_2 superamento del periodo di comporto;
che il licenziamento doveva pertanto ritenersi del tutto legittimo;
che era legittima, altresì, anche la concessione del periodo di aspettativa non retribuita atteso che ai sensi dell'art. 24 R.D. 148/1931 essa viene disposta anche d'ufficio con conseguente infondatezza della domanda di condanna al pagamento delle retribuzioni;
che erano infondate le deduzioni del ricorrente circa la nocività dell'ambiente di lavoro;
che infatti gli autisti (operatori di esercizio, OdE) operano per 6 giorni a settimana in base a turni giornalieri di durata media di 6,30 ore;
che lo straordinario può arrivare al massimo a 8 ore in casi sporadici;
che il ricorso era generico non deducendo neppure esattamente quale orario avrebbe osservato il ricorrente, in quali occasioni avrebbe svolto lo straordinario, quali pause avrebbe saltato;
che il riferimento ai
3 procedimenti disciplinari, peraltro non impugnati, era irrilevante;
che nella capitolazione istruttoria si faceva riferimento ad episodi di aggressioni fisiche ai danni del ricorrente, neppure descritte nel ricorso;
che erano altresì vaghe e generiche le affermazioni riguardanti le condizioni degli autobus di proprietà della resistente;
che nella denuncia querela ex adverso depositata erano stati allegati i rapporti di servizio redatti dagli OdE che riguardavano unicamente 3 autobus, il 9600 il 9646 il 9728 su un parco mezzi di oltre 300 autobus (328 al luglio 2024); che la società dal 2012 aveva rinnovato il parco mezzo come imposto dal cronoprogramma stipulato con il CP_6 acquistando 442 autobus nuovi con un'anzianità media a giugno 2019 di circa 5,5 anni e stipulando un appalto per il servizio di manutenzione;
che le vetture sono poi collaudate prima della loro immissione in commercio e revisionate annualmente;
che esse sono tutte dotate di un impianto di ammortizzazione ad aria regolabile automaticamente in marcia e/o manualmente dall'autista che a seconda della necessità, può alzarla o abbassarla completamente;
che la società è inoltre dotata di un DVR;
che lo stato manutentivo del parco mezzi è anche trimestralmente verificato dall'
[...]
; che il ricorrente era sempre stato sottoposto annualmente alla visita medica;
che in Controparte_7 data 4.11.2020 era stato giudicato “idoneo” alla mansione specifica di OdE;
che in data 21.12.21 era stato nuovamente giudicato “idoneo”; che ancora era giudicato “idoneo” alla visita del 2.8.22 Cont espletata presso una struttura pubblica presso deputata ai suddetti accertamenti (DM 88/99); che del resto egli non aveva mai impugnato gli esiti delle visite mediche periodiche;
che nel 2023 e nel 2024 aveva infruttuosamente richiesto all'Inail il riconoscimento della malattia professionale;
che la presenza di un disagio psichico non era collegata all'ambito lavorativo, ma al versante affettivo, avendo il ricorrente divorziato nel 2022; che dunque non vi era alcuna responsabilità dell'azienda per la malattia del ricorrente;
che inoltre era infondata la domanda di condanna al risarcimento del danno atteso che in materia di malattie professionali vi è il principio dell'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile, ai sensi dell'art.10 del D.P.R. 1124/1965 e che nella specie non ricorrevano neppure i presupposti per riconoscere a carico della parte datoriale un danno differenziale. Alla prima udienza, fallito il tentativo di conciliazione, il giudice autorizzava la produzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 3632/2024. La causa era istruita a mezzo di c.t.u. contabile e decisa all'udienza del 16.9.2025 con la pubblica lettura della sentenza.
***
Il ricorrente svolge nel presente giudizio quattro domande:
1) con la prima domanda chiede di accertarsi l'illegittimità o la nullità o l'inefficacia del provvedimento di aspettativa del 10.05.2024 senza retribuzione e la condanna della società convenuta al pagamento delle retribuzioni maturate dal maggio 2024 sino al 26.7.2024 per un importo complessivo di € 5.900,00 o, in subordine, nella misura del 50% di € 2.950,00 oltre accessori;
2) con la seconda domanda chiede, in ordine logico, di accertare la nullità del licenziamento intimato il 26.7.2024 perché discriminatorio e la condanna alla reintegrazione e al pagamento dell'indennità risarcitoria dal licenziamento all'effettiva reintegrazione;
in subordine chiede di accertare l'illegittimità, la nullità o l'inefficacia del licenziamento, la condanna alla reintegrazione e al pagamento dell'indennità risarcitoria fino a 12 mensilità;
3) con la terza domanda chiede di condannare la convenuta al pagamento delle differenze retributive pari ad € 17.043,94 maturate nel periodo dal 1.1.2019 al 26.7.2024, di cui € 15.139,42 per malattia a carico del datore di lavoro, ratei 14ma pari ad € 1.327,42, festività € 577,10 oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze di pagamento e sino all'effettivo soddisfo;
4 4) infine con l'ultima domanda chiede accertarsi la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. per la patologia contratta dal Sig. da stress da lavoro correlato e per l'effetto Pt_1 condannare la al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, quantificati Controparte_2 nella misura di € 56.765,00 o nella maggiore e/o minore somma ritenuta di giustizia.
1. La prima domanda è infondata. Il ricorrente lamenta la nullità e/o illegittimità del provvedimento di aspettativa d'ufficio senza retribuzione per violazione dell'art. 24 R.D. 148/1931, dell'art. 42 CCNL VI e dell'art. 4 dell'Accordo Nazionale del 15.11.2015. Deduce che la società lo ha collocato in aspettativa senza la retribuzione con il provvedimento del 10.5.2024, sulla scorta della seguente motivazione: “Ebbene da controlli effettuati risulta che nel periodo intercorrente tra il 10.11.2020 alla data odierna (pari a 3 anni e 6 mesi/42 mesi), Lei è rimasto assente dal servizio per un totale di 659 giorni e precisamente Lei avrebbe superato il periodo del comporto in data 20/01/2024. Ciò posto l' quale trattamento di miglior favore Pt_3 e perdurando lo stato di patologia che dovrà dunque essere debitamente documentato- con deliberazione della Direzione, Le ha riconosciuto un periodo di aspettativa senza retribuzione con decorrenza dal 1° aprile 2024 ( anziché dal 21.01.2024) per una durata massima di sei mesi” in violazione di quanto disposto dalle richiamate disposizioni normative e contrattuali, atteso che l'aspettativa può essere concessa solo a domanda dell'interessato, mentre nella specie era stata disposta d'ufficio. La deduzione non è tuttavia fondata posto che, al contrario, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento All. A) al R.D 148/1931 l'aspettativa “viene anche disposta d'ufficio nei casi di prolungata infermità o di sopraggiunto impedimento all'ulteriore esercizio delle funzioni proprie di ciascuna qualifica, quando l'azienda giudichi conveniente esperimentare l'esenzione stessa, prima di deliberare l'esonero definitivo dal servizio”. Nel caso in esame l'aspettativa è stata disposta a seguito di una lunga assenza per malattia del ricorrente, quale trattamento di miglior favore disposto dall'azienda, che altrimenti avrebbe dovuto licenziare il ricorrente per avvenuto superamento del periodo di comporto. Non pertinente appare, dunque, il richiamo alla pronuncia della Cassazione n. 9346/11 trattandosi in quel caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto di un dipendente postale al quale era applicabile una diversa disciplina normativa e contrattuale. Né appare cogliere nel segno la doglianza per cui, seppure il provvedimento di aspettativa fosse legittimo, il ricorrente avrebbe avuto diritto al pagamento della metà della retribuzione ai sensi dell'art. 24 comma 7 R.D. 1931 n. 148 (“Durante il periodo di aspettativa per motivi di salute l'agente ha diritto, per la durata di un anno, sui fondi della Cassa soccorso e dopo il trattamento di malattia, di cui all'art. 23, alla metà dello stipendio o della paga, se solo o con una o due persone di famiglia a carico, e a due terzi se le persone di famiglia a carico superano le due”) e dell'art. 4 del CCNL VI (“Durante il periodo di aspettativa per motivi di salute non derivanti da stati patologici acuti in atto, il dipendente ha diritto, per la durata di un anno alla metà della retribuzione di riferimento di cui al comma successivo, se solo o con una o due persone a carico, e a due terzi della predetta retribuzione se le persone a carico superano le due” (…)”). Infatti la norma applicabile nel caso di specie è quella di cui all'art. 1 comma 6 dell'Accordo Nazionale del 15.11.2015 che dispone: “ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 12 luglio 1988, n.270, si intendono derogate come segue le disposizioni di cui ai commi 4 e 11 dell'articolo 24 dell'all. A) del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148:
− decorsi i 18 mesi durante i quali è corrisposto il trattamento economico di malattia, perdurando lo stato di patologia, è concessa, con deliberazione del Direttore, l'aspettativa senza retribuzione per una durata massima di sei mesi;
− superato il periodo di comporto o scaduto il suddetto periodo di aspettativa, si può procedere all'esonero definitivo dal servizio”.
5 Pertanto allorquando, come nel caso di specie, sia decorso il periodo di 18 mesi durante i quali è corrisposto il trattamento economico di malattia, l'azienda può concedere anche d'ufficio l'aspettativa ed essa è per disposizione contrattuale senza retribuzione, prevalendo tale specifica disposizione su quella generale di cui all'art. 24 comma 7 citato. Dunque è legittimo il provvedimento di del 10.5.2024 con cui l' è stato CP_2 Pt_1 collocato d'ufficio in aspettativa senza retribuzione. Sotto altro profilo il ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento di aspettativa senza retribuzione per violazione dell'art. 42 del D. Lgs n. 81/2008 che stabilisce: “Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica 1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza”. Rimarca che il lavoratore ha diritto di pretendere e correlativamente il datore di lavoro l'obbligo di ricercare “accomodamenti ragionevoli” e cioè una collocazione lavorativa idonea a salvaguardare la sua salute: nella specie l' con pec del 16.4.2023 aveva comunicato di essere affetto da Pt_1
“Disturbo dell'Adattamento con Ansia, umore depresso e sintomi emozionali, misti”, come da relazione del 27.2.2023 della avrebbe violato l'obbligo di ricollocazione, Controparte_9 illegittimamente sospendendo il rapporto di lavoro per impossibilità temporanea della prestazione. La doglianza non è fondata. Giova rimarcare, infatti, per un verso che il provvedimento di aspettativa è stato adottato durante la malattia del ricorrente e dunque in un momento in cui il rapporto era già sospeso ex lege (art. 2110 c.c.) e che, per altro verso, il ricorrente non era affatto inidoneo alla mansione specifica, avendo al contrario superato positivamente tutte le visite mediche aziendali con giudizio di piena idoneità alla mansione specifica (in data 4.11.2020, 21.11.2021, 2.8.2022), giudizi che non ha mai contestato (cfr. docc. 13, 14, 15 fasc. resistente). L'aspettativa è stata disposta sulla base della previsione contrattuale collettiva in modo del tutto legittimo e la prima domanda non può quindi trovare accoglimento.
2. Il ricorrente impugna poi il licenziamento per due distinti motivi.
2.a. Innanzitutto si duole dell'invalidità del licenziamento per discriminazione di un disabile. Deduce di essere stato riconosciuto in data 10.6.2024 dalla Commissione Medica dell'INPS
“invalido con totale e permanente inabilità: 100% art. 2 e 12 L. n. 118/71” e richiama l'orientamento della Suprema Corte per cui configura una discriminazione indiretta conteggiare in maniera eguale, ai fini del comporto, le assenze per malattia di lavoratori disabili e non disabili, ritenendo irrilevante la circostanza che il datore di lavoro non conoscesse lo stato di disabilità della ricorrente, in quanto la discriminazione opera su un piano esclusivamente oggettivo (Cass. 15282/2024; Cass. 9095/2023). Osserva, infine, che non basta una disciplina negoziale sul comporto che valorizzi la gravità della patologia, dovendo esser considerato soprattutto l'aspetto soggettivo della disabilità in relazione a cui adottare gli accomodamenti ragionevoli prescritti dalla Dir. 2000/78/CE e dall'art. 3 comma 3- bis d.lgs. n. 216/2003. Anche tale doglianza non appare cogliere nel segno. Quel che rileva, infatti, in caso di superamento del periodo di comporto, ai fini dell'accertamento della discriminazione del disabile, è che la patologia che ha determinato l'assenza per malattia, sia in collegamento causale diretto ed immediato con la disabilità e cioè che il lavoratore disabile si sia ammalato proprio a causa della disabilità o che la malattia sia stata amplificata o aggravata a causa della sua disabilità: le assenze per malattia devono essere state determinate o aggravate dalla patologia per la quale è disabile. Nella specie, invece, non solo il ricorrente non allega tale circostanza fattuale, ma non fornisce di essa alcuna prova documentale, né si offre di fornirla.
6 Pertanto non essendovi evidenza del fatto che gli episodi di malattia che hanno determinato le assenze dell' nei 42 mesi di riferimento (che alla data del 20.1.2024 superavano il limite Pt_1 dei 547,56 giorni di comporto), siano stati determinati o aggravati dalla sua disabilità, peraltro diagnosticata con decorrenza dal 5.3.2024, il licenziamento non può essere ritenuto discriminatorio e dunque nullo ai sensi dell'art. 18 comma 1 S.L..
2.b. Impugna, poi, il licenziamento affermando che la malattia che ha determinato il superamento del periodo di comporto sarebbe imputabile alla responsabilità datoriale. Deduce che le assenze per malattia sono state determinate da un “Disturbo dell'adattamento con ansia, umore depresso e sintomi emozionali”, nonché da una patologia osteo-articolare caratterizzata da un impegno algo-disfunzionale a carico delle grandi articolazioni e della colonna Parte vertebrale (come da relazione dell' e del Dott. ) e che entrambe le patologie Pt_2 Per_1 sono state determinate dalle condizioni di lavoro altamente usuranti ed ansiogene, caratterizzate dalla carenza delle misure di sicurezza e di protezione a tutela del lavoratore. Anche tale doglianza appare infondata. Occorre premettere che nel caso di specie il licenziamento è stato intimato il 26.7.2024 per superamento del periodo di comparto avendo il ricorrente, nell'arco di 42 mesi accumulato n. 618 giorni di assenza per malattia, in applicazione dell'art. 42 del CCNL che prevede che “Il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di comporto secco (relativo, quindi, ad un solo evento morboso) pari a 18 mesi. Nel caso di più assenze per malattia in relazione a diversi eventi morbosi, il predetto periodo di conservazione del posto di 18 mesi si intende riferito alle assenze complessivamente verificatesi in un arco temporale di 42 mesi consecutivi (comporto per sommatoria)”. Non vi è alcuna contestazione sulla correttezza del conteggio del numero dei giorni di assenza per malattia e sul superamento del termine di cui all'art. 42 cit. e quindi deve ritenersi che questo profilo sia incontestato e fuori dal thema decidendum. Ai sensi dell'art. 18 comma 7 S.L., applicabile al rapporto di lavoro per cui è causa “Il giudice applica la medesima disciplina di cui al quarto comma del presente articolo nell'ipotesi in cui accerti … che il licenziamento è stato intimato in violazione dell'art. 2110, secondo comma, del codice civile”: la norma si riferisce dunque al caso in cui il lavoratore in malattia sia stato illegittimamente licenziamento, non essendo stato superato il periodo di comporto e avendo quindi diritto al mantenimento del posto di lavoro. Se, dunque, le assenze per malattia del lavoratore maturate nei 42 mesi di riferimento (dal 10.11.2020 al 10.5.2024) non fossero da considerarsi ai fini del comporto, il lavoratore avrebbe diritto alla reintegrazione e alla tutela indennitaria debole prevista da tale norma. Tuttavia perché le assenze del lavoratore non si computino nel periodo di comporto non è sufficiente che l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale siano collegate allo svolgimento dell'attività lavorativa, ma è necessario che il datore di lavoro sia responsabile di tale situazione nociva e dannosa, per essere egli inadempiente all'obbligazione contrattuale a lui facente carico ai sensi dell'art. 2087 c.c. per non aver posto in essere le misure necessarie - secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica - per la tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore (tra le tante cfr. Cass. 15972/2017, Cass. 24028/2016, Cass. 26037/2014, Cass. 7037/2011, Cass. 5413/2004, Cass. 3351/1996; Cass. 2527/2020, Cass. 5749/2019; Cass. 26498/2018; Cass., Sez. Un., 1/7/2016, n. 13535). La Suprema Corte ha anche affermato che l'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge (misure di sicurezza nominate) o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento (misure di sicurezza innominate) e che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il
7 verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi (Cass. 22710/2015, Cass. 18626/2013, Cass. 2038/2013, Cass. 13956/2012). In particolare è stato ritenuto che gli oneri probatori spettanti al datore di lavoro ed al lavoratore sono diversamente modulati nel contenuto a seconda che le misure di sicurezza omesse siano espressamente e specificamente definite dalla legge (o da altra fonte ugualmente vincolante), in relazione ad una valutazione preventiva di rischi specifici, oppure debbano essere ricavate dallo stesso art. 2087 c.c., che impone l'osservanza del generico obbligo di sicurezza: nel primo caso, riferibile alle misure di sicurezza cosiddette “nominate” la prova liberatoria incombente sul datore di lavoro si esaurisce nella negazione degli stessi fatti provati dal lavoratore, ossia nel riscontro dell'insussistenza dell'inadempimento e del nesso eziologico tra quest'ultimo e il danno;
nel secondo caso, relativo a misure di sicurezza cosiddette “innominate”, la prova liberatoria a carico del datore di lavoro è invece generalmente correlata alla quantificazione della misura della diligenza ritenuta esigibile, nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi, di norma, al datore di lavoro l'onere di provare l'adozione di comportamenti specifici che, ancorché non risultino dettati dalla legge (o altra fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli standards di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe (Cass. 34/2016, Cass. 15082/2014, Cass. 19826/2013, Cass. 8855/2013). Ora applicando questi principi al caso di specie emerge innanzitutto che non vi è alcuna prova in ordine alla addebitabilità della malattia psichica sofferta dal ricorrente alla responsabilità della società datrice di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c., stante la natura interamente anamnestica della documentazione sanitaria in atti (cfr. relazione del 27.2.2023 dell'
[...]
, doc. 5, sia di quella del Parte_4 13.4.2023 del dott. , doc. 6) e l'esplicita esclusione dell'esistenza del nesso Persona_1 causale o concausale contenuta nella sentenza del Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro n. 3632/2024 (si legge nelle motivazioni della sentenza: “si ritiene che la malattia denunciata a carico della colonna sia di origine professionale e valutabile nella misura del 6% La problematica neuropsichica NON è di origine professionale”). Per quanto concerne, invece, la malattia osteo-articolare –giudicata di origine professionale nella citata sentenza - non vi è prova dell'inadempimento datoriale all'obbligo nascente dall'art. 2087 c.c.. Infatti nel caso in esame il ricorrente si è limitato, a livello assertivo, a dedurre in modo assolutamente generico che le patologie da cui è affetto sarebbero state determinate da turni di lavoro troppo faticosi e usuranti, dalla mancata fruizione delle pause tra una tratta e l'altra, da alcuni procedimenti disciplinari subiti, da aggressioni fisiche perpetrate da cittadini-utenti, dalla vetustà ed inefficienza della autovetture di proprietà della resistente, aventi anomalie (sedili rotti;
guasto del freno;
vettura in marcia con il freno di stazionamento inserito bloccato;
vetture senza pedale di accelerazione in transito, sospensione dei veicoli rotti, vibrazioni delle vetture per guasti alle sospensioni ed altro) e insufficiente manutenzione. A livello istruttorio, poi, ha articolato capitoli di prova inammissibili e irrilevanti, perché in parte vertenti su fatti pacifici (1, 2, 3) in parte generici e valutativi e comunque inconcludenti. Non appare invero sufficiente a configurare la responsabilità datoriale ai sensi dell'art. 2087 c.c. la doglianza relativa allo svolgimento di turni di lavoro usuranti (invero smentita dalle emergenze documentali, quali l'estratto delle turnazioni, doc. 6 fasc. resistente e le buste paga in atti che riportano l'esatto numero di ore lavorate), la generica affermazione di asserite pressioni subite per rinunciare alla pausa tra una tratta e l'altra, né quella relativa a presunte aggressioni subite da parte di utenti. Non si vede poi in che modo l'avere subito diverse legittime sanzioni disciplinari, peraltro mai contestate dal ricorrente, possa avere contribuito a determinare la patologia osteo-articolare. Né il ricorrente ha chiaramente allegato e offerto di provare quali siano le specifiche misure di sicurezza nominate o innominate che il datore di lavoro avrebbe violato con la propria condotta commissiva o omissiva, neppure chiaramente individuando quali mezzi specifici gli fossero stati
8 assegnati nel corso del tempo e che utilizzasse concretamente, quali fossero le particolari condizioni di manutenzione e di usura di questi ultimi, limitandosi – come detto – ad una critica generica e decontestualizzata. Pertanto, in mancanza di prova dell'inadempimento, non scatta neppure a carico della parte datoriale l'onere della prova liberatoria. Fermo questo assorbente rilievo e per puro scrupolo di completezza, giova osservare che detta prova, in ogni caso, appare sufficientemente fornita: la società ha adottato tutte le misure per la protezione e la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, formando i dipendenti per la prevenzione e offrendo linee guida di comportamento (doc. 7), nominando il RSL, adottando il documento unico di Valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione, nel quale è inserito il sedile autista e gli ammortizzatori (doc. 11); acquistando nuovi mezzi a partire dal 2012, come specificamente imposto dal cronoprogramma allegato al Contratto stipulato tra il CP_6 e la stessa resistente per l'espletamento del servizio di trasporto pubblico locale (cfr. estratto
[...] del cronoprogramma sul rinnovo del parco autovetture allegato al contratto di servizio, doc. 9); stipulando un contratto di appalto per il servizio di manutenzione del parco mezzi (doc. 10); sottoponendo quest'ultimo alla verifica trimestrale di Roma Agenzia per la Mobilità (doc. 12). Da ultimo deve rilevarsi l'inconferenza del richiamo, contenuto nelle note conclusive del ricorrente, all'ordinanza della Cassazione n. 463/2025 che si riferisce ad una vicenda nella quale veniva in considerazione la specifica disciplina contrattuale del CCNL Metalmeccanica Industrie, del tutto diversa da quella applicabile nella specie. È, quindi, infondata la domanda di impugnazione del licenziamento, sotto tutti i profili fatti valere nel ricorso.
3. Con la terza domanda il ricorrente chiede la condanna della società, anche ai sensi dell'art. 2099 c.c e dell'art. 36 Cost. e del CCNL VI, al pagamento dell'importo di € 17.043,94, a titolo di differenze retributive per il periodo dal 1.1.2019 al 29.2.2024, di cui € 15.139,42 a titolo di differenza malattia a carico del datore di lavoro, € 1.327,42 a titolo di ratei di 14ma, € 577,10 a titolo di festività. Occorre precisare che nel ricorso introduttivo l' rinviava, per una più dettagliata Pt_1 comprensione dell'origine del credito retributivo in parola, ai conteggi analitici allegati, che però non erano stati depositati: pertanto il giudice con il provvedimento del 5.2.2025 invitava il ricorrente a depositarli, autorizzando altresì la società al deposito di eventuali controdeduzioni. Stanti le specifiche contestazioni mosse dal in merito ai conteggi del ricorrente, il giudice CP_2 disponeva c.t.u. contabile avente lo specifico oggetto dell'accertamento dell'esistenza del credito invocato dal ricorrente, per gli specifici titoli indicati nel ricorso, vale a dire “differenza malattia a carico del datore di lavoro”, ratei di quattordicesima mensilità e festività, per il periodo dal 1.1.19 al 29.2.24. Nel corso dello svolgimento dell'incarico peritale, parte ricorrente ha precisato e chiarito espressamente, attraverso le osservazioni alla c.t.u., quale sia l'origine della richiesta economica denominata “differenza malattia a carico del datore di lavoro” e quantificata in € 15.139,42, esplicitando che “nella specie detta somma è stata calcolata nell'importo complessivo di € 15.139,42 (oltre la maturazione dei relativi istituti) ed inserita nei conteggi depositati agli atti proprio al fine di raggiungere la normale retribuzione che sarebbe spettata al dipendente nel caso in cui lo stesso avesse continuato la normale attività lavorativa e non fosse in malattia per cause imputabili al tipo di mansione e quindi al datore di lavoro” (pag. 52 elaborato peritale in atti). Pertanto attraverso tale spiegazione si è chiarito che il ricorrente non ha inteso rivendicare il pagamento da parte del datore di lavoro delle somme su questo gravanti per le assenze dovute a malattia, ma ha inteso rivendicare esclusivamente la differenza economica tra quanto concretamente il lavoratore ha percepito durante il periodo di malattia e quanto avrebbe percepito se avesse continuato la normale attività lavorativa e non fosse stato in malattia per cause imputabili alla società.
9 Parimenti le restanti somme per ratei di quattordicesima pari ad € 1.327,42 e di festività pari ad € 577,10 sono dovute ad un ricalcolo dei vari istituti su tale somma di € 15.139,42. Il ricorrente non ha quindi inteso domandare la corresponsione di somme dovute dal datore di lavoro a causa della malattia. D'altra parte che quanto ricevuto in corrispondenza delle assenze per malattia fosse esattamente quanto dovuto, si ricava agevolmente dalla consultazione dei conteggi analitici depositati il 6.2.2025: infatti di anno in anno (dal 2019 al 2024) figura un saldo pari a zero tra il dovuto e il percepito per malattia a carico dell'Inps e a carico del datore di lavoro, segno che il ricorrente non ha voluto sostenere che la parte datoriale abbia omesso di corrispondere la parte di retribuzione su di essa incombente per le assenze legate alla malattia. Tanto premesso e chiarita la portata della rivendicazione economica, risulta palese che nulla spetti al lavoratore, posto che non vi è alcuna evidenza che le assenze per malattia oggetto del contendere siano dipese da causa imputabile alla parte datoriale. In ogni caso, e concludendo sul punto, un credito di tal fatta giammai avrebbe potuto essere considerato come retributivo, ma come risarcitorio di un danno patrimoniale e avrebbe dovuto essere ricompreso nell'ambito delle rivendicazioni di cui al punto che segue. Né può pervenirsi alla condanna al pagamento dell'importo di euro 5.703,43 quantificato nell'elaborato sviluppato dal consulente tecnico d'ufficio, atteso che esso si riferisce a crediti non oggetto di rivendicazione in questo giudizio ed esulanti, quindi, dal quesito posto dal giudice.
4. Da ultimo il ricorrente chiede l'accertamento della responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. e il risarcimento del danno non patrimoniale (biologico) per la patologia contratta da stress da lavoro correlato, nella misura di € 56.765,00 calcolato secondo le Tabelle milanesi. La domanda è infondata. Opportuno è innanzitutto richiamare gli istituti che regolano la fattispecie.
4.a. Ai sensi dell'art. 2087 c.c. il datore di lavoro è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Il lavoratore deve quindi provare l'inadempimento del datore di lavoro agli obblighi di cui all'art. 2087 c.c., il danno patito e il relativo nesso causale. Il datore di lavoro deve provare, a propria volta, per essere esente da responsabilità contrattuale, l'impossibilità di eseguire la prestazione derivante da causa a lui non imputabile, secondo il meccanismo di cui all'art. 1218 c.c. (Cass. 14469/2000; Cass. 3162/2002; Cass- 13887/2004; Cass. 12763/1993). La responsabilità del datore di lavoro per un evento dannoso occorso al lavoratore in occasione della prestazione lavorativa non sostituisce ma si aggiunge all'intervento della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni: tuttavia, mentre per l'indennizzo assicurativo è sufficiente la sussistenza di un mero nesso di causalità tra l'attività lavorativa e l'evento dannoso (purché si raggiunga una soglia minima indennizzabile), il risarcimento a carico del datore di lavoro presuppone un quid pluris rispetto alla mera verificazione dell'evento nocivo, consistente nella imputabilità dell'evento a fatto del datore di lavoro. Più in particolare, ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10, comma 1, l'assicurazione obbligatoria esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nell'ambito dei rischi coperti dall'assicurazione, con i suoi limiti oggettivi e soggettivi, per cui laddove la copertura assicurativa non interviene per mancanza di presupposti, l'esonero non opera: in tali casi, per il risarcimento dei danni convenzionalmente definiti
“complementari”, vigono le regole generali del diritto comune previste in caso di inadempimento contrattuale (principio ribadito dalla S. C. di Cassazione, sulla scorta di Corte Cost. n. 356 del 1991, più volte;
cfr. Cass. 1114/2002; Cass. 16250/2003; Cass. 8386/2006; Cass. 10834/2010; Cass. 9166/2017).
10 L'esonero del datore di lavoro non opera anche quando ricorre il meccanismo previsto dai commi dell'art. 10 cit. successivi al primo, allorquando venga accertato che i fatti da cui deriva l'infortunio o la malattia “costituiscano reato sotto il profilo dell'elemento soggettivo e oggettivo” (così Corte Cost. n. 102 del 1981), per cui la responsabilità permane "per la parte che eccede le indennità liquidate" dall'INAIL ed il risarcimento "è dovuto" dal datore di lavoro: di qui la nozione di danno cd. “differenziale”, inteso come quella parte di risarcimento che eccede l'importo dell'indennizzo coperto dall'assicurazione obbligatoria e che resta a carico del datore di lavoro ove il fatto sia riconducibile ad un reato perseguibile d'ufficio. Parallelamente del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 11, nella ricorrenza del medesimo presupposto, consente all'INAIL di agire in regresso nei confronti del datore di lavoro “per le somme pagate a titolo di indennità” (cfr. Cass. 9166/2017). È quindi escluso “che le prestazioni eventualmente erogate dall'INAIL esauriscano di per sé e a priori il ristoro del danno patito dal lavoratore infortunato od ammalato” (principio affermato a partire da Cass. 777 del 2015, con molte successive conformi, tra cui Cass. 13689/2015; Cass. 3074/2016; Cass. 9112/2019). Il lavoratore potrà pertanto richiedere al datore di lavoro il risarcimento del danno cd.
“differenziale”, allegando in fatto circostanze che possano integrare gli estremi di un reato perseguibile d'ufficio ed il giudice, accertata in via incidentale autonoma l'illecito di rilievo penale, potrà liquidare la somma dovuta dal datore, detraendo dal complessivo valore monetario del danno civilistico, calcolato secondo i criteri comuni, quanto indennizzabile dall'INAIL, con una operazione di scomputo che deve essere effettuata ex officio ed anche se l' non abbia in CP_10 concreto provveduto all'indennizzo (Cass. 9166/2017; Cass. 13819/2017; Cass. 20932/2018). Come recentemente ribadito dalla S.C.“Il giudice di merito, dopo aver calcolato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'Inail secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo, oltre al danno patrimoniale, ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale (Cass. n. 1322 del 2015; Cass. n. 20807 del 2016). Pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota Inail rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente (Cass. n. 9112 del 2019; v. pure Cass. n. 8580 del 2019, secondo cui le modifiche del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10, introdotte dalla L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 1126, non possono trovare applicazione in riferimento agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunciate prima dell'1.1.2019, data di entrata in vigore della citata legge finanziaria)” ((Cass. 12041/2020).
4.b. Applicando questi principi al caso di specie emerge che il ricorrente:
- postulando una responsabilità datoriale ai sensi dell'art. 2087 c.c. e chiedendo il risarcimento del danno biologico alla salute, avrebbe dovuto prospettarne la natura differenziale;
- avrebbe dovuto allegare che il risarcimento civilistico asseritamente spettante superi l'indennizzo richiesto e ottenuto dall'Inail;
- avrebbe dovuto altresì allegare che l'illecito datoriale configura un reato perseguibile d'ufficio. Ora il ricorso non contiene alcuna di tali allegazioni, ma come anticipato la Suprema Corte – con orientamento condivisibile – ha chiarito che ciò non determina l'inammissibilità della domanda dovendo il giudice procedere ex officio a tali accertamenti (Cass. 9166/2017).
4.c. Nella specie il ricorrente deposita una relazione medico legale di parte in cui è riconosciuta l'esistenza di un nesso causale tra il rischio lavorativo e la patologia da cui è affetto il ricorrente
11 (“spondilodiscoartosi del rachide cervicale”) e in cui i postumi permanenti sono valutati, secondo le tabelle Inail, nella misura del 9% (doc. 6 fasc. ricorrente, relazione dott. P. del Per_1 22.3.2024). Il ricorrente al punto n. 19 del ricorso afferma che in detto doc. 6 il dott. avrebbe Per_1 evidenziato un rapporto concausale anche con altre patologie (ivi compresa quella psichica) e quantificato nel 20% l'invalidità permanente del ricorrente e riporta tra virgolette un presunto stralcio della relazione, ma tale affermazione non trova alcuna corrispondenza con il documento depositato. Parte ricorrente non ha quindi fornito alcun supporto documentale in merito alla dedotta sussistenza di un danno alla salute pari al 20%. D'altra parte dalla consulenza tecnica d'ufficio svolta nel giudizio n.r.g. 33141/2023 dinanzi a questo Tribunale e dalla sentenza n. 3632/2024 che l'ha integralmente recepita in quanto immune da vizi, è emerso che la patologia psichica da cui risulta affetto il ricorrente non è da porsi in rapporto causale o concausale con il rischio lavorativo e che solo la patologia a carico della colonna vertebrale sia di origine professionale (“All'esito delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio, ha affermato che “si ritiene che la malattia denunciata a carico della colonna sia di origine professionale e valutabile nella misura del 6% La problematica neuropsichica NON è di origine professionale Per la problematica otorino non si hanno elementi oggettivi per poter rispondere al quesito se sia o meno di origine professionale”. Tale accertamento peritale, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben può essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonché di quant'altro utile a tale scopo.”). Pertanto non vi è alcuna evidenza di un danno civilistico di misura superiore a quello indennizzato dall'Inail sulla scorta della pronuncia citata, in quanto nella relazione di parte depositata in atti la quantificazione del danno da invalidità permanente è effettuato utilizzando le stesse tabelle Inail impiegate per la quantificazione giudiziale e non vi è comunque alcuna prova dell'esistenza di una violazione da parte del datore di lavoro delle regole di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c. integrante una fattispecie penalmente rilevante, con la conseguenza che deve escludersi che ricorra nella specie alcun danno biologico differenziale. Deve altresì escludersi che ricorrano nella specie altri danni non patrimoniali o patrimoniali, stante l'assoluta mancanza di allegazioni al riguardo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicando il parametro minimo dello scaglione di valore applicabile alla presente controversia (€ 52.000,00 – 260.000,00). Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono a definitivo carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- respinge il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte resistente che liquida per compenso in complessivi € 6.695,50, oltre rimb. forf. al 15%, iva e cap come per legge;
pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di parte ricorrente.
Roma, 16.9.2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
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