Articolo 1973 del Codice civile
Articolo 1972Articolo 1974
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19 aprile 1942
Art. 1973.

(Annullabilita' per falsita' di documenti).

E' annullabile la transazione fatta, in tutto o in parte, sulla base di documenti che in seguito sono stati riconosciuti falsi.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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