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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 14/07/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1693/2019 R.G., avente ad oggetto: altri istituti e leggi speciali;
TRA
(c.f. , Parte_1 P.IVA_1
p.iva in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti P.IVA_2
Carmela Filice ed Umberto Ferrato, giusta procura generale alle liti Notar di Roma Persona_1 del 21.07.2015, n. 80974 di repertorio, ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell'Istituto, in Cosenza, Piazza Loreto, n. 22/A;
ATTORE
E
(c.f. ), (c.f. ) CP_1 C.F._1 CP_2 C.F._2
e (c.f. ) rappresentati e difesi dall'avv. Valerio Controparte_3 C.F._3
Vetere ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo, sito in Cosenza, alla via
Cristofaro, n. 2, in virtù di procura alle liti posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.03.2025, autorizzate dal Giudice e depositate telematicamente dalle parti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato a mezzo unep in data 30.10.2019, l' Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., conveniva in giudizio, dinanzi al
[...]
Tribunale di Paola, i sig.ri , e , deducendo che: l'ente CP_1 CP_2 Controparte_3 risultava titolare di un credito previdenziale nei confronti del sig. ; il credito fatto CP_1 valere, non più suscettibile di contestazione, risultava da decreto ingiuntivo n. 122/2000 emesso dal
Tribunale di Cosenza su istanza dell' per un importo originariamente pari a lire 1.574.955.918, Pt_1 oltre lire 5.720.000 per spese e competenze del decreto ingiuntivo, oggi pari ad € 816.992,60; avverso il predetto monitorio, proponeva opposizione il sig. ed il relativo giudizio si CP_1 definiva dinanzi al Tribunale di Cosenza che, con sentenza n. 675/2008, rendeva pronuncia di revoca del decreto ingiuntivo;
successivamente, la Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza n.
1588/2012, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettava l'opposizione proposta dal sig.
avverso il decreto ingiuntivo n.122/2000 del Tribunale di Cosenza;
con sentenza n. CP_1
26403/2014 resa dalla Suprema Corte di Cassazione veniva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal sig. avverso la pronuncia resa dalla Corte d'Appello di Catanzaro;
CP_1 conseguentemente, per effetto di quest'ultimo giudicato, il credito oggetto del decreto ingiuntivo n.
122/2000 ovvero oggetto di originaria opposizione, acquisiva autorità di giudicato;
in data 04 novembre 2014, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Cosenza, veniva trascritto al
Reg. n. 25460 e al Rep. n. 20541, il contratto di compravendita per notar Rep. Persona_2
1406/1045 del 30.10.2014, con il quale il sig. , unitamente alla moglie sig.ra CP_1 CP_3
, trasferiva alla sig.ra la proprietà di fabbricato identificato in catasto al foglio
[...] CP_2
42, particella 607, Sub 1(censito come abitazione di tipo economico A3, situata alla strada A, interno 1, piano T) e un terreno identificato alla Foglio 32, particella 433 (consistenza 5 are sito in
Località sotto le Timpe), così come è stato accertato a seguito di ispezione ordinaria effettuata presso l'Agenzia delle Entrate di Cosenza.
Per tale motivo, parte attrice chiedeva la revocatoria del citato atto di compravendita, in quanto dalle certificazioni anagrafiche prodotte deduceva che la parte acquirente, sig.ra CP_2 risultava essere coniugata con il sig. , figlio del sig. ; che l'indicato Controparte_4 CP_1 atto di compravendita era stato stipulato con l'intento di sottrarre i summenzionati beni alla garanzia patrimoniale spettante ai creditori poiché posto in essere a ridosso della pronuncia definitiva della
Suprema Corte di Cassazione.
Parte attrice, pertanto, domandava di accertare e dichiarare che l'atto di vendita posto in essere dai sig.ri e era stato effettuato in pregiudizio delle ragioni creditorie CP_1 Controparte_3 dell' e, per l'effetto, revocarlo ex art. 2901 c.c., Parte_1 dichiarandolo inefficace rispetto all' con vittoria di spese e competenze di giudizio. Pt_1
Con comparsa di costituzione e risposta, tardivamente depositata in data 25.03.2021, si costituivano in giudizio i sig.ri , e i quali chiedevano, CP_1 Controparte_3 CP_2 preliminarmente di dichiarare la inammissibilità della domanda revocatoria nei confronti della sig.ra e, nel merito, rigettare la domanda attrice perché inammissibile ovvero infondata;
Controparte_3 in ogni caso con vittoria di spese e competenze difensive del giudizio da distrarre ex art. 93 cpc.
Istaurato il contraddittorio, concessi i termini ex art 183, VI comma, c.p.c., con ordinanza dell'1.03.2023 il Giudice ha nominato CTU al fine di valutare i beni e il loro valore di mercato, rinviando la causa all'udienza del 21.06.2022; sennonché, eccepito da parte convenuta che il contratto di compravendita, oggetto di revocatoria, non risultava depositato in atti, revocava l'ordinanza ammissiva della CTU e rinviava ala causa all'udienza del 05.10.2023.
Precisate le conclusioni con note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.03.2025, il Giudice, con ordinanza notificata a mezzo pec in data 27.03.2025, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Tenuto conto del compendio probatorio acquisito agli atti di causa, la domanda di revocatoria ordinaria proposta da parte attrice non appare suscettibile di accoglimento.
In via preliminare, si osserva che l'azione revocatoria (actio pauliana) è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale consistente nel potere, rectius, nel diritto potestativo ad esercizio processuale, del creditore di domandare giudizialmente che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni.
I presupposti per tale azione sono ex art. 2901 c. c. la sussistenza di un credito del revocante;
l'NT MN, ossia il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore dall'atto revocando;
la scientia MN in capo al debitore disponente, consistente nella consapevolezza (o agevole conoscibilità) del carattere lesivo delle ragioni del credito, nel caso in cui l'atto dispositivo sia successivo al sorgere del credito, oppure, nel caso in cui l'atto dispositivo sia antecedente, il consilium fraudis, vale a dire che l'atto dispositivo sia stato posto in essere con l'intenzione di pregiudicare il soddisfacimento del futuro creditore.
Inoltre, nel caso in cui l'atto dispositivo revocando sia a titolo oneroso, i presupposti inerenti alla scientia MN ovvero al consilium fraudis devono investire anche il terzo con il quale viene concluso l'atto dispositivo, cosicché è onere del creditore dimostrare la sua scientia MN, in caso di atto successivo al sorgere del credito, oppure, in caso di atto antecedente, il consilium fraudis, e cioè che il terzo si sia prestato scientemente a collaborare con il debitore per pregiudicare le future ragioni del creditore.
È pacifico che la vendita, quale atto dispositivo del patrimonio, rientri nel novero di quelli assoggettabili a revocatoria. Giova, peraltro, precisare che ai fini della domanda ex art. 2901 c.c., secondo la giurisprudenza di legittimità “anche un credito litigioso può essere tutelato ai sensi dell'art. 2901 c.c., in quanto tale norma ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Da ciò consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, sia idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l'insorgere della qualità di creditore, che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore” (ex multis Cass., 17 ottobre 2001, n. 12678; Cass., Sez. Un., 18 maggio 2004, 9440; Cass., 9 febbraio 2012, n. 1893; Cass.,14 maggio 2013, n. 11573; Cass., 7 maggio 2014, n. 9855; Cass., 15 novembre 2016, n. 23208).
Quindi, la pretesa del creditore non deve rilevarsi, prima facie, pretestuosa (Cass. 11755/18); ed infatti, la ragione di credito costituisce “titolo di legittimazione” dell'azione revocatoria per cui non vi è, da parte del giudice di quest'ultima, un accertamento sia pure incidentale del credito, ma un accertamento in via principale in ordine alla non manifesta pretestuosità della ragione di credito quale titolo di legittimazione all'azione (Cass. 4212/2020).
Tanto premesso, deve riconoscersi la legittimazione dell'odierno attore, non risultando la loro pretesa creditoria manifestamente pretestuosa.
Ad ogni modo, seppur l'odierna azione non appare del tutto pretestuosa per quanto innanzi detto, nel caso di specie, non sembrano ricorrere i presupposti di cui all'azione revocatoria ex art. 2901
c.c..
Invero, parte attrice ha sostenuto che il sig. e la moglie, sig.ra , con CP_1 Controparte_3 la quale era in comunione di beni, avrebbero stipulato un contratto di compravendita in data
30.10.2014 con la nuora ovvero con la sig.ra arrecando pregiudizio (c.d. NT MN) CP_2 in capo ai creditori (nel caso di specie all' ) il cui credito, riconosciuto con sentenza Pt_1
n.1588/2012 dalla Corte di Appello di Catanzaro, veniva poi, contestato innanzi alla Suprema Corte di Cassazione.
Nello specifico, parte attrice ha ritenuto che “nel lasso di tempo intercorrente tra l'udienza camerale del 22.10.2014 e la pubblicazione della sentenza della Suprema Corte di Cassazione del
16.12.2014” gli odierni convenuti registravano il contratto di compravendita presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Cosenza, per cui “la conoscenza, da parte del CP_1
del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni dei creditori deve ritenersi in re ipsa
[...]
(presupposto soggettivo del c.d. “consilium fraudis”)” e che “considerando lo stretto rapporto di parentela tra acquirente e venditore, è ben difficile ipotizzare che la signora fosse CP_2 ignara della significativa esposizione debitoria esistente in capo al congiunto”.
Di contro, parte convenuta ha rilevato come parte attrice ha chiesto la revocatoria ex art. 2901 c.c. del pregiudizievole atto di vendita stipulato dai convenuti, limitandosi a produrre in giudizio solo la certificazione di Ispezione ipotecaria dell'Agenzia delle Entrate del 25.10.2019, senza produrre con l'atto citazione o, successivamente, con le note ex art. 183, VI comma, n° 2, c.p.c., l'atto di compravendita per cui è causa;
contratto considerato elemento imprescindibile ai fini dell'azione revocatoria, non avendo messo il Giudice nelle condizioni di poter esaminare il contenuto dell'atto.
Ed invero, richiamando alcune pronunce di merito, ha sostenuto che “la mancata produzione da parte dell'attore dell'atto di cui si chiede la revocatoria comporta il rigetto della domanda “non essendo dato capire come possa essere decisa una domanda di revocatoria che si risolve in una declaratoria di inefficacia di detto atto (nel caso in esame, dell'atto di donazione su richiamato,
n.d.s.) nei confronti dell'attore senza un suo esame da parte del giudice” (così App. Cagliari, Sez.
I, 21.3.2018, n. 244 ma cfr. anche, nello stesso senso, Trib. Rimini, 12.3.2014); Ed ancora “in assenza dell'atto impugnato e delle relative pattuizioni è impossibile valutare la sussistenza o meno dei requisiti previsti dalle citate norme per l'esercizio dell'azione revocatoria” (Trib. Udine,
22.5.2015- Tribunale di Brescia 08.01.2021 n 24).
Nell'esaminare la sussistenza dei presupposti, di carattere oggettivo e soggettivo, richiesti dall'art. 2901 c.c.., va rilevato che, per pacifica giurisprudenza, in relazione agli atti a titolo oneroso, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, è richiesta: la sussistenza del credito (in senso lato, come sopra precisato) vantato dal soggetto che agisce in giudizio verso il debitore (in tal caso il credito previdenziale riconosciuto con decreto ingiuntivo n.122/2000, seppur contestato);
l'NT MN (ivi, il contratto di compravendita) consistente nel pregiudizio arrecato al creditore dall'atto di disposizione del debitore, in modo che sia per il creditore impossibile o anche soltanto più difficile e rischioso soddisfarsi sul restante patrimonio del debitore;
la summenzionata scientia MN.
L'NT MN ricorre non solo quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del debitore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nell'esazione coattiva del credito.
Inoltre, non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo sufficiente un mero pericolo di danno, anche a tutela di una legittima aspettativa di credito.
Per cui tale requisito ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (così Cass. n. 16221/2019; Cass. n.
19207/2018).
Ciò posto, nel caso in esame non può ritenersi sia stato assolto tale onere attesa l'impossibilità di poter addivenire ad alcuna valutazione in relazione ad un contratto di compravendita mai prodotto.
Ed invero, in assenza dell'atto di cui si discute, parte attrice non ha dato prova dell'eventuale prezzo irrisorio corrisposto in forza del contratto di compravendita stipulato, né tanto meno in merito al valore di mercato dell'immobile e del terreno oggetto di trasferimento alla sig. . CP_2
Pertanto, appare difficile comprendere in che termini l'atto in questione abbia portato ad una diminuzione apprezzabile nel patrimonio del debitore, con riguardo alla funzione di garanzia patrimoniale generica ed all'interesse del creditore.
L' , in qualità di creditore, nonché parte attrice del giudizio de quo, sarebbe tenuto a produrre Pt_1 la prova dell'atto impugnato, cioè, nel caso di specie, il contratto completo di compravendita che dimostri la transazione.
L'estratto dell'Agenzia delle Entrate, dal quale risulta la pubblicazione del predetto contratto, sebbene attesti la registrazione dell'atto, non è sufficiente per provare i dettagli del contratto e gli effetti patrimoniali della compravendita.
Diversamente, parte convenuta ha sostenuto e provato che in forza del contratto de quo sono stati emessi due assegni in atti allegati ovvero assegno n° 4200696813-01 pari ad € 9.431,47 intestato a
Equitalia Sud al fine di estinguere un debito verso quest'ultima e l'assegno n° 7200091568-07 pari ad € 40.568,53 intestato a e successivamente versato sul suo c/c personale. CP_1
D'altra parte, come già precisato, a fronte di un atto di per sé idoneo a compromettere o comunque minare la garanzia patrimoniale generica del creditore, spetta al debitore dimostrare, in applicazione del principio di vicinanza della prova, l'assoluta capienza del suo patrimonio;
quindi, è onere del convenuto fornire la prova dell'insussistenza dell'NT MN (cfr. Cass., 27 ottobre 2015,
n.21808).
“Invero, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta
o difficile la soddisfazione del credito, come testé ricordato, l'onere di provare l'insussistenza dell'NT MN incombe sul convenuto che la eccepisca (cfr. da ultimo Cass. civ. 3 febbraio
2015, n. 1902)” (Cass. sent. n. 21808/2015).
Semmai il sig. , nel presente giudizio, ha dimostrato la capienza del suo patrimonio CP_1 al momento della stipula degli atti dispositivi asseritamente pregiudizievoli stipulati con la sig.ra
CP_2 Ed infatti, alla data della stipula del contratto per cui è causa, parte convenuta era titolare di altri beni idonei a soddisfare le ragioni creditorie.
In particolare, per come può evincersi dalle visure catastali estratte dall'Agenzia delle Entrate in data 27.05.2021 ed allegate in atti da parte convenuta, nel patrimonio del sig. , al CP_1 momento della stipula del contratto di compravendita, erano presenti: (ed erano presenti fino all'anno 2021) immobile Cat. C/2 identificato in catasto al Foglio 32 Particella 1784 Sub 2; immobile Cat. C/2 identificato in catasto al Foglio 32 Particella 1784 Sub 3; terreno identificato in catasto al Foglio 32 Particella 1973; terreno identificato in catasto al Foglio 45 Particella 632; terreno identificato in catasto al Foglio 41 Particella 561; terreno identificato in catasto al Foglio 41
Particella 563; terreno identificato in catasto al Foglio 41 Particella 1128; terreno identificato in catasto al Foglio 32 Particella 1572 Sub 1,27,30,33,34,37,38,39; immobile Cat. C/7 identificato in catasto al Foglio 41 Particella 1000 Sub 1.
Ciò posto, si evince la sussistenza di una integrità patrimoniale mantenuta negli anni dal sig.
ovvero dal 2014, anno di stipula del contratto di compravendita, al 2021, come CP_1 emerge dalle visure catastali;
integrità patrimoniale, quindi, che ben può considerarsi idonea a garantire le pretese creditorie di parte attrice.
Pertanto, non si spiega per quale motivo possa essere pregiudizievole la vendita di un immobile per giunta condiviso in comunione dei beni con la propria moglie e sul quale il sig. Controparte_3
non è proprietario esclusivo. CP_1
Riguardo la scientia MN (id est la conoscenza/conoscibilità del carattere potenzialmente lesivo per le ragioni creditorie), la stessa può essere desunta da elementi presuntivi.
Rileva, infatti, in tema di revocatoria ordinaria, a tutela di un credito sorto prima dell'atto dispositivo del debitore del quale si chiede la declaratoria d'inefficacia, il requisito della conoscenza, da parte del debitore e del terzo, del pregiudizio arrecato dall'atto stesso al ceto creditorio, e non già consapevolezza della specifica ragione creditoria dell'attore, essendo sufficiente che tale consapevolezza riguardi la riduzione della consistenza del patrimonio di detto debitore in danno dei creditori complessivamente considerati (Cass. 5741/2004).
Alla luce del compendio probatorio in atti, non può ritenersi sussistente la scientia MN in capo al debitore il quale, certamente, non ha agito nella consapevolezza di ledere le asserite ragioni creditorie e ciò in considerazione dell'accertata capienza del patrimonio del sig. che CP_1 consente di escludere ab origine qualsivoglia intento lesivo delle ragioni creditorie.
Aggiungasi che, nonostante il carattere oneroso dell'atto di compravendita posto in essere dal sig.
in favore della sig.ra si ritiene non sussista in atti alcuna prova, neppure CP_1 Parte_2 indiziaria, della loro partecipatio fraudis, anche in considerazione del lasso temporale intercorso tra l'insorgenza dell'asserito credito degli attori e i compiuti atti di trasferimento.
Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che “la prova della “participatio fraudis” del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (Cass. 5359/2009).
In ogni caso, parte attrice nulla ha provato in ordine al requisito soggettivo della scientia MN e, cioè, della mera conoscibilità e, quindi, della consapevolezza oltre che del debitore anche da parte dei terzi, del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori.
La conoscibilità si verifica ogni qualvolta l'atteggiamento soggettivo e le qualità personali e/o professionali del terzo facciano concretamente presumere la conoscenza dell'impedimento o della maggiore difficoltà frapposta nella realizzazione del credito (cfr. Cass. n. 17867 del 22.08.2007).
Nel caso in esame, il convincimento della effettiva consapevolezza da parte dei terzi acquirenti (in tal caso la sig.ra della conoscenza dell'asserito pregiudizio non è supportato da alcun CP_2 elemento, in assenza del contratto di cui si discute e quindi del fondamento di quanto asserito.
Inoltre, dai certificati storici di famiglia allegati da parte attrice all'atto di citazione, non si desume il tipo di parentela che la sig.ra abbia con il figlio, sig. , né che la stessa CP_2 Controparte_4 avesse, anche presuntivamente, cognizione della situazione debitoria del sig. . CP_1
Ad ogni modo, l'estratto di registrazione non fornisce alcuna informazione sul contenuto specifico del contratto di compravendita, né sui dettagli relativi alla transazione (ad esempio, il valore del bene trasferito, le modalità di pagamento, eventuali clausole sospensive o risolutorie), né consente di valutare se l'atto abbia avuto un effetto pregiudizievole per i creditori, come sostenuto dall' , né di accertare se tale atto di trasferimento possa configurare un Pt_1 consilium fraudis.
In particolare, non è possibile determinare se la compravendita sia avvenuta ad un prezzo significativamente inferiore rispetto al valore di mercato o se ci siano indizi di un intento fraudolento da parte del debitore, finalizzato a sottrarre beni al soddisfacimento del credito.
Ne consegue, in base alle argomentazioni sopra svolte, che, ritenuti insussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria proposta ai sensi dell'art. 2901 c.c., la stessa deve essere rigettata.
Segue, per la soccombenza, la condanna di parte attrice al pagamento delle spese di giudizio liquidate in base ai valori medi dei parametri di cui al DM 147/2022, da compensarsi nella misura del 50% in ragione della natura della presente pronuncia, per i procedimenti di cognizione davanti al Tribunale di valore fino a € 1.000.000,00, in € 14.596,00 per compenso (pari alla sommatoria di
€ 4.607,00, € 3.039,00, € 13.534,00 ed € 8.013,00, rispettivamente per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), otre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore di parte convenuta da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 1693/2019 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda avanzata nell'interesse dell' Pt_1
2) Condanna parte attrice al pagamento delle spese del presente giudizio nei confronti delle parti convenute, liquidando le stesse in complessivi € 14.596,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge e da distrarre ex art. 93 c.p.c. all'avvocato antistatario
Paola, 14.7.2025
Il Giudice
Alberto CAPRIOLI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1693/2019 R.G., avente ad oggetto: altri istituti e leggi speciali;
TRA
(c.f. , Parte_1 P.IVA_1
p.iva in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti P.IVA_2
Carmela Filice ed Umberto Ferrato, giusta procura generale alle liti Notar di Roma Persona_1 del 21.07.2015, n. 80974 di repertorio, ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell'Istituto, in Cosenza, Piazza Loreto, n. 22/A;
ATTORE
E
(c.f. ), (c.f. ) CP_1 C.F._1 CP_2 C.F._2
e (c.f. ) rappresentati e difesi dall'avv. Valerio Controparte_3 C.F._3
Vetere ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo, sito in Cosenza, alla via
Cristofaro, n. 2, in virtù di procura alle liti posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.03.2025, autorizzate dal Giudice e depositate telematicamente dalle parti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato a mezzo unep in data 30.10.2019, l' Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., conveniva in giudizio, dinanzi al
[...]
Tribunale di Paola, i sig.ri , e , deducendo che: l'ente CP_1 CP_2 Controparte_3 risultava titolare di un credito previdenziale nei confronti del sig. ; il credito fatto CP_1 valere, non più suscettibile di contestazione, risultava da decreto ingiuntivo n. 122/2000 emesso dal
Tribunale di Cosenza su istanza dell' per un importo originariamente pari a lire 1.574.955.918, Pt_1 oltre lire 5.720.000 per spese e competenze del decreto ingiuntivo, oggi pari ad € 816.992,60; avverso il predetto monitorio, proponeva opposizione il sig. ed il relativo giudizio si CP_1 definiva dinanzi al Tribunale di Cosenza che, con sentenza n. 675/2008, rendeva pronuncia di revoca del decreto ingiuntivo;
successivamente, la Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza n.
1588/2012, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettava l'opposizione proposta dal sig.
avverso il decreto ingiuntivo n.122/2000 del Tribunale di Cosenza;
con sentenza n. CP_1
26403/2014 resa dalla Suprema Corte di Cassazione veniva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal sig. avverso la pronuncia resa dalla Corte d'Appello di Catanzaro;
CP_1 conseguentemente, per effetto di quest'ultimo giudicato, il credito oggetto del decreto ingiuntivo n.
122/2000 ovvero oggetto di originaria opposizione, acquisiva autorità di giudicato;
in data 04 novembre 2014, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Cosenza, veniva trascritto al
Reg. n. 25460 e al Rep. n. 20541, il contratto di compravendita per notar Rep. Persona_2
1406/1045 del 30.10.2014, con il quale il sig. , unitamente alla moglie sig.ra CP_1 CP_3
, trasferiva alla sig.ra la proprietà di fabbricato identificato in catasto al foglio
[...] CP_2
42, particella 607, Sub 1(censito come abitazione di tipo economico A3, situata alla strada A, interno 1, piano T) e un terreno identificato alla Foglio 32, particella 433 (consistenza 5 are sito in
Località sotto le Timpe), così come è stato accertato a seguito di ispezione ordinaria effettuata presso l'Agenzia delle Entrate di Cosenza.
Per tale motivo, parte attrice chiedeva la revocatoria del citato atto di compravendita, in quanto dalle certificazioni anagrafiche prodotte deduceva che la parte acquirente, sig.ra CP_2 risultava essere coniugata con il sig. , figlio del sig. ; che l'indicato Controparte_4 CP_1 atto di compravendita era stato stipulato con l'intento di sottrarre i summenzionati beni alla garanzia patrimoniale spettante ai creditori poiché posto in essere a ridosso della pronuncia definitiva della
Suprema Corte di Cassazione.
Parte attrice, pertanto, domandava di accertare e dichiarare che l'atto di vendita posto in essere dai sig.ri e era stato effettuato in pregiudizio delle ragioni creditorie CP_1 Controparte_3 dell' e, per l'effetto, revocarlo ex art. 2901 c.c., Parte_1 dichiarandolo inefficace rispetto all' con vittoria di spese e competenze di giudizio. Pt_1
Con comparsa di costituzione e risposta, tardivamente depositata in data 25.03.2021, si costituivano in giudizio i sig.ri , e i quali chiedevano, CP_1 Controparte_3 CP_2 preliminarmente di dichiarare la inammissibilità della domanda revocatoria nei confronti della sig.ra e, nel merito, rigettare la domanda attrice perché inammissibile ovvero infondata;
Controparte_3 in ogni caso con vittoria di spese e competenze difensive del giudizio da distrarre ex art. 93 cpc.
Istaurato il contraddittorio, concessi i termini ex art 183, VI comma, c.p.c., con ordinanza dell'1.03.2023 il Giudice ha nominato CTU al fine di valutare i beni e il loro valore di mercato, rinviando la causa all'udienza del 21.06.2022; sennonché, eccepito da parte convenuta che il contratto di compravendita, oggetto di revocatoria, non risultava depositato in atti, revocava l'ordinanza ammissiva della CTU e rinviava ala causa all'udienza del 05.10.2023.
Precisate le conclusioni con note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.03.2025, il Giudice, con ordinanza notificata a mezzo pec in data 27.03.2025, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Tenuto conto del compendio probatorio acquisito agli atti di causa, la domanda di revocatoria ordinaria proposta da parte attrice non appare suscettibile di accoglimento.
In via preliminare, si osserva che l'azione revocatoria (actio pauliana) è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale consistente nel potere, rectius, nel diritto potestativo ad esercizio processuale, del creditore di domandare giudizialmente che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni.
I presupposti per tale azione sono ex art. 2901 c. c. la sussistenza di un credito del revocante;
l'NT MN, ossia il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore dall'atto revocando;
la scientia MN in capo al debitore disponente, consistente nella consapevolezza (o agevole conoscibilità) del carattere lesivo delle ragioni del credito, nel caso in cui l'atto dispositivo sia successivo al sorgere del credito, oppure, nel caso in cui l'atto dispositivo sia antecedente, il consilium fraudis, vale a dire che l'atto dispositivo sia stato posto in essere con l'intenzione di pregiudicare il soddisfacimento del futuro creditore.
Inoltre, nel caso in cui l'atto dispositivo revocando sia a titolo oneroso, i presupposti inerenti alla scientia MN ovvero al consilium fraudis devono investire anche il terzo con il quale viene concluso l'atto dispositivo, cosicché è onere del creditore dimostrare la sua scientia MN, in caso di atto successivo al sorgere del credito, oppure, in caso di atto antecedente, il consilium fraudis, e cioè che il terzo si sia prestato scientemente a collaborare con il debitore per pregiudicare le future ragioni del creditore.
È pacifico che la vendita, quale atto dispositivo del patrimonio, rientri nel novero di quelli assoggettabili a revocatoria. Giova, peraltro, precisare che ai fini della domanda ex art. 2901 c.c., secondo la giurisprudenza di legittimità “anche un credito litigioso può essere tutelato ai sensi dell'art. 2901 c.c., in quanto tale norma ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Da ciò consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, sia idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l'insorgere della qualità di creditore, che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore” (ex multis Cass., 17 ottobre 2001, n. 12678; Cass., Sez. Un., 18 maggio 2004, 9440; Cass., 9 febbraio 2012, n. 1893; Cass.,14 maggio 2013, n. 11573; Cass., 7 maggio 2014, n. 9855; Cass., 15 novembre 2016, n. 23208).
Quindi, la pretesa del creditore non deve rilevarsi, prima facie, pretestuosa (Cass. 11755/18); ed infatti, la ragione di credito costituisce “titolo di legittimazione” dell'azione revocatoria per cui non vi è, da parte del giudice di quest'ultima, un accertamento sia pure incidentale del credito, ma un accertamento in via principale in ordine alla non manifesta pretestuosità della ragione di credito quale titolo di legittimazione all'azione (Cass. 4212/2020).
Tanto premesso, deve riconoscersi la legittimazione dell'odierno attore, non risultando la loro pretesa creditoria manifestamente pretestuosa.
Ad ogni modo, seppur l'odierna azione non appare del tutto pretestuosa per quanto innanzi detto, nel caso di specie, non sembrano ricorrere i presupposti di cui all'azione revocatoria ex art. 2901
c.c..
Invero, parte attrice ha sostenuto che il sig. e la moglie, sig.ra , con CP_1 Controparte_3 la quale era in comunione di beni, avrebbero stipulato un contratto di compravendita in data
30.10.2014 con la nuora ovvero con la sig.ra arrecando pregiudizio (c.d. NT MN) CP_2 in capo ai creditori (nel caso di specie all' ) il cui credito, riconosciuto con sentenza Pt_1
n.1588/2012 dalla Corte di Appello di Catanzaro, veniva poi, contestato innanzi alla Suprema Corte di Cassazione.
Nello specifico, parte attrice ha ritenuto che “nel lasso di tempo intercorrente tra l'udienza camerale del 22.10.2014 e la pubblicazione della sentenza della Suprema Corte di Cassazione del
16.12.2014” gli odierni convenuti registravano il contratto di compravendita presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Cosenza, per cui “la conoscenza, da parte del CP_1
del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni dei creditori deve ritenersi in re ipsa
[...]
(presupposto soggettivo del c.d. “consilium fraudis”)” e che “considerando lo stretto rapporto di parentela tra acquirente e venditore, è ben difficile ipotizzare che la signora fosse CP_2 ignara della significativa esposizione debitoria esistente in capo al congiunto”.
Di contro, parte convenuta ha rilevato come parte attrice ha chiesto la revocatoria ex art. 2901 c.c. del pregiudizievole atto di vendita stipulato dai convenuti, limitandosi a produrre in giudizio solo la certificazione di Ispezione ipotecaria dell'Agenzia delle Entrate del 25.10.2019, senza produrre con l'atto citazione o, successivamente, con le note ex art. 183, VI comma, n° 2, c.p.c., l'atto di compravendita per cui è causa;
contratto considerato elemento imprescindibile ai fini dell'azione revocatoria, non avendo messo il Giudice nelle condizioni di poter esaminare il contenuto dell'atto.
Ed invero, richiamando alcune pronunce di merito, ha sostenuto che “la mancata produzione da parte dell'attore dell'atto di cui si chiede la revocatoria comporta il rigetto della domanda “non essendo dato capire come possa essere decisa una domanda di revocatoria che si risolve in una declaratoria di inefficacia di detto atto (nel caso in esame, dell'atto di donazione su richiamato,
n.d.s.) nei confronti dell'attore senza un suo esame da parte del giudice” (così App. Cagliari, Sez.
I, 21.3.2018, n. 244 ma cfr. anche, nello stesso senso, Trib. Rimini, 12.3.2014); Ed ancora “in assenza dell'atto impugnato e delle relative pattuizioni è impossibile valutare la sussistenza o meno dei requisiti previsti dalle citate norme per l'esercizio dell'azione revocatoria” (Trib. Udine,
22.5.2015- Tribunale di Brescia 08.01.2021 n 24).
Nell'esaminare la sussistenza dei presupposti, di carattere oggettivo e soggettivo, richiesti dall'art. 2901 c.c.., va rilevato che, per pacifica giurisprudenza, in relazione agli atti a titolo oneroso, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, è richiesta: la sussistenza del credito (in senso lato, come sopra precisato) vantato dal soggetto che agisce in giudizio verso il debitore (in tal caso il credito previdenziale riconosciuto con decreto ingiuntivo n.122/2000, seppur contestato);
l'NT MN (ivi, il contratto di compravendita) consistente nel pregiudizio arrecato al creditore dall'atto di disposizione del debitore, in modo che sia per il creditore impossibile o anche soltanto più difficile e rischioso soddisfarsi sul restante patrimonio del debitore;
la summenzionata scientia MN.
L'NT MN ricorre non solo quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del debitore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nell'esazione coattiva del credito.
Inoltre, non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo sufficiente un mero pericolo di danno, anche a tutela di una legittima aspettativa di credito.
Per cui tale requisito ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (così Cass. n. 16221/2019; Cass. n.
19207/2018).
Ciò posto, nel caso in esame non può ritenersi sia stato assolto tale onere attesa l'impossibilità di poter addivenire ad alcuna valutazione in relazione ad un contratto di compravendita mai prodotto.
Ed invero, in assenza dell'atto di cui si discute, parte attrice non ha dato prova dell'eventuale prezzo irrisorio corrisposto in forza del contratto di compravendita stipulato, né tanto meno in merito al valore di mercato dell'immobile e del terreno oggetto di trasferimento alla sig. . CP_2
Pertanto, appare difficile comprendere in che termini l'atto in questione abbia portato ad una diminuzione apprezzabile nel patrimonio del debitore, con riguardo alla funzione di garanzia patrimoniale generica ed all'interesse del creditore.
L' , in qualità di creditore, nonché parte attrice del giudizio de quo, sarebbe tenuto a produrre Pt_1 la prova dell'atto impugnato, cioè, nel caso di specie, il contratto completo di compravendita che dimostri la transazione.
L'estratto dell'Agenzia delle Entrate, dal quale risulta la pubblicazione del predetto contratto, sebbene attesti la registrazione dell'atto, non è sufficiente per provare i dettagli del contratto e gli effetti patrimoniali della compravendita.
Diversamente, parte convenuta ha sostenuto e provato che in forza del contratto de quo sono stati emessi due assegni in atti allegati ovvero assegno n° 4200696813-01 pari ad € 9.431,47 intestato a
Equitalia Sud al fine di estinguere un debito verso quest'ultima e l'assegno n° 7200091568-07 pari ad € 40.568,53 intestato a e successivamente versato sul suo c/c personale. CP_1
D'altra parte, come già precisato, a fronte di un atto di per sé idoneo a compromettere o comunque minare la garanzia patrimoniale generica del creditore, spetta al debitore dimostrare, in applicazione del principio di vicinanza della prova, l'assoluta capienza del suo patrimonio;
quindi, è onere del convenuto fornire la prova dell'insussistenza dell'NT MN (cfr. Cass., 27 ottobre 2015,
n.21808).
“Invero, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta
o difficile la soddisfazione del credito, come testé ricordato, l'onere di provare l'insussistenza dell'NT MN incombe sul convenuto che la eccepisca (cfr. da ultimo Cass. civ. 3 febbraio
2015, n. 1902)” (Cass. sent. n. 21808/2015).
Semmai il sig. , nel presente giudizio, ha dimostrato la capienza del suo patrimonio CP_1 al momento della stipula degli atti dispositivi asseritamente pregiudizievoli stipulati con la sig.ra
CP_2 Ed infatti, alla data della stipula del contratto per cui è causa, parte convenuta era titolare di altri beni idonei a soddisfare le ragioni creditorie.
In particolare, per come può evincersi dalle visure catastali estratte dall'Agenzia delle Entrate in data 27.05.2021 ed allegate in atti da parte convenuta, nel patrimonio del sig. , al CP_1 momento della stipula del contratto di compravendita, erano presenti: (ed erano presenti fino all'anno 2021) immobile Cat. C/2 identificato in catasto al Foglio 32 Particella 1784 Sub 2; immobile Cat. C/2 identificato in catasto al Foglio 32 Particella 1784 Sub 3; terreno identificato in catasto al Foglio 32 Particella 1973; terreno identificato in catasto al Foglio 45 Particella 632; terreno identificato in catasto al Foglio 41 Particella 561; terreno identificato in catasto al Foglio 41
Particella 563; terreno identificato in catasto al Foglio 41 Particella 1128; terreno identificato in catasto al Foglio 32 Particella 1572 Sub 1,27,30,33,34,37,38,39; immobile Cat. C/7 identificato in catasto al Foglio 41 Particella 1000 Sub 1.
Ciò posto, si evince la sussistenza di una integrità patrimoniale mantenuta negli anni dal sig.
ovvero dal 2014, anno di stipula del contratto di compravendita, al 2021, come CP_1 emerge dalle visure catastali;
integrità patrimoniale, quindi, che ben può considerarsi idonea a garantire le pretese creditorie di parte attrice.
Pertanto, non si spiega per quale motivo possa essere pregiudizievole la vendita di un immobile per giunta condiviso in comunione dei beni con la propria moglie e sul quale il sig. Controparte_3
non è proprietario esclusivo. CP_1
Riguardo la scientia MN (id est la conoscenza/conoscibilità del carattere potenzialmente lesivo per le ragioni creditorie), la stessa può essere desunta da elementi presuntivi.
Rileva, infatti, in tema di revocatoria ordinaria, a tutela di un credito sorto prima dell'atto dispositivo del debitore del quale si chiede la declaratoria d'inefficacia, il requisito della conoscenza, da parte del debitore e del terzo, del pregiudizio arrecato dall'atto stesso al ceto creditorio, e non già consapevolezza della specifica ragione creditoria dell'attore, essendo sufficiente che tale consapevolezza riguardi la riduzione della consistenza del patrimonio di detto debitore in danno dei creditori complessivamente considerati (Cass. 5741/2004).
Alla luce del compendio probatorio in atti, non può ritenersi sussistente la scientia MN in capo al debitore il quale, certamente, non ha agito nella consapevolezza di ledere le asserite ragioni creditorie e ciò in considerazione dell'accertata capienza del patrimonio del sig. che CP_1 consente di escludere ab origine qualsivoglia intento lesivo delle ragioni creditorie.
Aggiungasi che, nonostante il carattere oneroso dell'atto di compravendita posto in essere dal sig.
in favore della sig.ra si ritiene non sussista in atti alcuna prova, neppure CP_1 Parte_2 indiziaria, della loro partecipatio fraudis, anche in considerazione del lasso temporale intercorso tra l'insorgenza dell'asserito credito degli attori e i compiuti atti di trasferimento.
Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che “la prova della “participatio fraudis” del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (Cass. 5359/2009).
In ogni caso, parte attrice nulla ha provato in ordine al requisito soggettivo della scientia MN e, cioè, della mera conoscibilità e, quindi, della consapevolezza oltre che del debitore anche da parte dei terzi, del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori.
La conoscibilità si verifica ogni qualvolta l'atteggiamento soggettivo e le qualità personali e/o professionali del terzo facciano concretamente presumere la conoscenza dell'impedimento o della maggiore difficoltà frapposta nella realizzazione del credito (cfr. Cass. n. 17867 del 22.08.2007).
Nel caso in esame, il convincimento della effettiva consapevolezza da parte dei terzi acquirenti (in tal caso la sig.ra della conoscenza dell'asserito pregiudizio non è supportato da alcun CP_2 elemento, in assenza del contratto di cui si discute e quindi del fondamento di quanto asserito.
Inoltre, dai certificati storici di famiglia allegati da parte attrice all'atto di citazione, non si desume il tipo di parentela che la sig.ra abbia con il figlio, sig. , né che la stessa CP_2 Controparte_4 avesse, anche presuntivamente, cognizione della situazione debitoria del sig. . CP_1
Ad ogni modo, l'estratto di registrazione non fornisce alcuna informazione sul contenuto specifico del contratto di compravendita, né sui dettagli relativi alla transazione (ad esempio, il valore del bene trasferito, le modalità di pagamento, eventuali clausole sospensive o risolutorie), né consente di valutare se l'atto abbia avuto un effetto pregiudizievole per i creditori, come sostenuto dall' , né di accertare se tale atto di trasferimento possa configurare un Pt_1 consilium fraudis.
In particolare, non è possibile determinare se la compravendita sia avvenuta ad un prezzo significativamente inferiore rispetto al valore di mercato o se ci siano indizi di un intento fraudolento da parte del debitore, finalizzato a sottrarre beni al soddisfacimento del credito.
Ne consegue, in base alle argomentazioni sopra svolte, che, ritenuti insussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria proposta ai sensi dell'art. 2901 c.c., la stessa deve essere rigettata.
Segue, per la soccombenza, la condanna di parte attrice al pagamento delle spese di giudizio liquidate in base ai valori medi dei parametri di cui al DM 147/2022, da compensarsi nella misura del 50% in ragione della natura della presente pronuncia, per i procedimenti di cognizione davanti al Tribunale di valore fino a € 1.000.000,00, in € 14.596,00 per compenso (pari alla sommatoria di
€ 4.607,00, € 3.039,00, € 13.534,00 ed € 8.013,00, rispettivamente per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), otre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore di parte convenuta da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 1693/2019 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda avanzata nell'interesse dell' Pt_1
2) Condanna parte attrice al pagamento delle spese del presente giudizio nei confronti delle parti convenute, liquidando le stesse in complessivi € 14.596,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge e da distrarre ex art. 93 c.p.c. all'avvocato antistatario
Paola, 14.7.2025
Il Giudice
Alberto CAPRIOLI