Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 03/03/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 329/2024
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Marco Rossi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: diritto bancario nella causa iscritta al n. 329/2024 promosso dai signori:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3
difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati Curti Massimo (C.F.
PEC e Manfredini Eva CodiceFiscale_4 Email_1
(C.F. ), tutti elettivamente domiciliati alla Via Macaggi 25/21, C.F._5
Genova, giuste procure in calce all'atto di appello appellanti contro
(C.F. e per essa, quale mandataria Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), in persona del procuratore speciale CP_2 P.IVA_2 CP_3
rappresentata e difesa dall'Avvocato Roberta Frojo (C.F.
[...] C.F._6
– PEC e con domicilio eletto presso il suo studio, giusta Email_2
procura in calce alla comparsa di costituzione di appello appellato
* * *
Udienza collegiale di discussione orale del 19/2/2025.
* * *
-parti appellanti , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello quivi proposto ed in riforma integrale della sentenza impugnata, previa sospensione dell'immediata esecutività della sentenza di primo grado ex artt. 351 co. 2
e 283 c.p.c, per i motivi tutti indicati nel presente atto:
1)in via preliminare e/o principale:
-dichiarare la carenza di legittimazione attiva della con Controparte_4
sedelegale in Milano Viale Majno 45 C.F. e per essa dal suo procuratore P.IVA_1
stante la carenza di qualsivoglia prova della cessione del credito in CP_2
contestazione, da parte di Controparte_5
-accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni di cui al Doc. 9 ex adverso, in quanto garanzie stipulate sulla base di moduli uniformi ABI ritenuti illeciti, in palese violazione di intese anticoncorrenziali vietate dall'art. 2 L. n. 287/1990, per i motivi tutti indicati nel presente atto e/o comunque accertare e dichiarare la cessazione di operatività e/o efficacia delle fideiussioni di cui al Doc. 9 per quanto in narrativa e dichiarare la decadenza della NC (e per essa dei convenuti opposti, nella loro qualità) da qualsivoglia pretesa ex art. 1957 c.c. stante la nullità della clausola derogativa dell'art. 1957 c.c. per i motivi tutti indicati in atti, e dichiarare quindi la liberazione dei fideiussori;
-In ogni ipotesi con conseguente revoca del D.I. opposto ed assoluzione dei sigg. Pt_1
e da ogni domanda nei di loro
[...] Controparte_6 Parte_3
confronti proposta;
2)In mero ed ulteriore subordine:
- accertare a dichiarare l'insussistenza di prova del credito azionato, anche in riferimento alla misura dello stesso, per come richiesto in sede monitoria;
-in ulteriore subordine nel merito, accertare l'applicazione di tassi usurari da parte della e dichiarare la sussistenza del reato di usura ex art. 644 c.p.; per l'effetto, CP_7 dichiarare la non debenza di interesse alcuno ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1815 c.c. per ogni singolo periodo interessato o - in subordine - disporre la pag. 2/12 riconduzione degli interessi (ove eventualmente dovuti) al tasso soglia del singolo periodo interessato e disporre il relativo ricalcolo del dare/avere tra le parti, tenuto conto altresì dei pagamenti effettuati, imputando gli stessi ad esclusivo titolo di capitale e disponendo quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
-in ulteriore subordine nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle clausole contrattuali e/o comunque la illegittima applicazione - anche priva di pattuizione - di anatocismo trimestrale, interessi al tasso ultra legale, giorni valuta, commissione di massimo scoperto, commissione di istruttoria veloce e commissione di messa a disposizione fondi, spese di tenuta del c/c ordinario, ius variandi in senso sfavorevole delle condizioni contrattuali per quanto esposto in narrativa e, all'esito dell'istruttoria, disporre il relativo ricalcolo del dare/avere tra le parti, tenuto conto dei pagamenti effettuati, disponendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
3)in ogni caso assolvere i sigg. e Parte_1 Controparte_6 Pt_3
da ogni domanda nei di loro confronti proposta, in quanto infondata sia in
[...]
fatto che in diritto, con revoca del D.I. opposto.
4)in ogni caso, con integrale vittoria di spese ed onorari tutti i gradi di giudizio a favore dei difensori sottoscritti, che si dichiarano antistatari.
In via istruttoria, ove ritenuto, si insiste per l'ammissione delle prove per interrogatorio formale e per testi dedotte in II memoria ex art 183 Vi comma c.p.c. e non ammessa, sui seguenti capitoli di prova per testi che si indicano in legale rappresentante
[...]
con sede in Genova, legale rappresentante con sede in CP_8 CP_9
CP_1 Milano, legale rappresentante , con sede in , sui Controparte_10
seguenti capitoli di prova e per testi indicando come teste residente Testimone_1
in Genova:
1)Vero che dall'anno 2005 sino a tutto il 2019 le fideiussioni bancarie, sia le fideiussioni omibus, che le fideiussioni specifiche sottoposte alla sottoscrizione ai clienti della NC che lei rappresenta, venivano redatte secondo moduli prestampati dalla
NC che stessa, il cui contenuto era quello dello schema ABI che si rammostra al
Doc. 7;
2)Vero che tali fideiussioni venivano sottoposte alla sottoscrizione dei clienti, condizionando la concessione dei finanziamenti o delle aperture di credito, alla pag. 3/12 approvazione e sottoscrizione delle stesse, redatte secondo modulo predisposto dalla
NC;
3)Vero che lo schema ABI che si rammostra al Doc. 7, era applicato dalla vs. NC, secondo le indicazioni della stessa associazione ABI.
D)Si insta per l'ammissione di prova per testi che si indicano in , Testimone_2
residente in [...]e , residente in [...]sui seguenti capitoli di Testimone_1
prova:
4)Vero che nel gennaio 2006 quando venne redatto l'atto di acquisto dell'immobile di cui al Doc. 8 che si rammostra, venne contestualmente stipulato il mutuo con la NC di Roma che si rammostra al Doc. 7 di controparte, e la corrispose una somma CP_7 di € 430.000,00 come da Doc. 8 di controparte che si rammostra;
5)Vero che il corrispettivo per l'acquisto dell'immobile era pari ad € 320.00,00 come da
Doc. 8 che si rammostra;
6)Vero che la differenza di € 110.000 rispetto al valore di acquisto dell'immobile, venne proposta dalla NC di Roma, come ulteriore somma da destinare al finanziamento della società CEAD S.r.l. per le sue attività correnti;
7)Vero che successivamente al rogito notarile ed al finanziamento concesso alla CEAD
S.r.l., la NC di Roma in data 16.2.2006 richiese ai soci della CEAD S.r.l. Pt_1
e , di sottoscrivere su moduli prestampati, le
[...] Parte_3 CP_6
fideussioni di cui al Doc. 9 che si rammostra;
8)Vero che la sottoscrizione delle fideiussioni venne imposta dalla NC di Roma, tramite il funzionario autenticante, in quanto costituiva a dire della NC, condizione necessaria al fine del mantenimento del finanziamento concesso e del mutuo collegato e dei finanziamenti anche futuri;
9)Vero che sia il sig. che il sig , in data 16.2.2006, Parte_1 CP_6
chiedevano di poter modificare alcune clausole della fideiussione loro proposta, su modulo prestampato dalla NC di Roma, ma che il funzionario frappose un diniego, intimando loro di sottoscrivere le stesse, senza che si potesse in alcun modo modificare alcuna clausola;
pag. 4/12 10)Vero che tutte le obbligazioni finanziamenti che nel 2006 la CEAD S.r.l. aveva nei confronti della di Roma, erano costituite dal solo finanziamento concesso con il CP_7
mutuo di cui è causa.
Si reitera l'istanza di CTU contabile, sul quesito standard in uso alla Corte d'Appello di
Genova.
* * *
-parte appellata ha rassegnato le seguenti Controparte_1
conclusioni:
“In principalità, respingere l'atto di appello, siccome infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza resa dal Tribunale di Genova nr. 3374 del 22.2.2024 pubblicata il 27.2.2024, notificata il 1.3.2024 nella causa da RG 1084/21 Giudice dr. Cazzato con condanna al pagamento delle somme indicate.
In subordine
In via preliminare, accertarsi e dichiararsi la prescrizione estintiva ordinaria del diritto azionato ex art
2946 cc per il periodo ante 3.2.2011 (notifica opposizione 3.2.2021).
Nel merito
1) Previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, e detratte le somme incassate in data
29.9.2020 in sede di riparto nella procedura esecutiva immobiliare pendente, pronunciarsi sentenza accertativa dell'obbligo di parti opponenti ad adempiere alle obbligazioni contrattuali sottoscritte e per l'effetto condannarsi Parte_1 CP_6
e in solido tra loro, al pagamento a favore di
[...] Parte_3 [...]
suo legale rapp.te p.t., della somma di euro 301.349,66 (euro Controparte_1 CP_11
319.102,99 capitale a DI – euro 17.753,33 somma incassata in sede di riparto immobiliare) oltre interessi convenzionali dal 12.2.2020 sino al saldo ovvero la diversa somma inferiore o superiore istruttoriamente risultanda o ritenuta secondo giustizia;
2) nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte della domanda di controparte accertare e dichiarare che in relazione al contratto di mutuo oggetto di causa sono, comunque dovuti gli interessi di mora ex art 1224 cc nella misura degli pag. 5/12 interessi corrispettivi come da sentenza Sez Unite nr. 19597/2020 ed, in subordine, in misura pari al tasso legale;
3) dichiararsi la compensazione tra eventuali partite dare – avere tra le parti.
In via istruttoria
Respingersi le richieste istruttorie siccome inammissibili, esplorative e generiche.
Vinte le spese”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
(da ora ), dichiaratasi cessionaria di CP_1 Controparte_1 CP_1
quanto al credito di questa verso Cead s.r.l., otteneva dal Tribunale di Controparte_5
Genova il Decreto Ingiuntivo n. 3374/2020 con cui veniva ingiunto a Parte_1
e quali fideiussori di Cead s.r.l., il pagamento in Parte_2 Parte_3
solido di 325.616,44 euro e citavano in giudizio e Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1
si opponevano al decreto ingiuntivo per i seguenti motivi: i) mancanza di prova della titolarità del credito in capo a per non essere cessionario;
ii) nullità delle CP_1
fideiussioni per la loro conformità al modello ABI, con conseguente decadenza ex art. 1957 c.c.; iii) nullità del mutuo fondiario garantito per superamento del limite di finanziabilità dell'80%; iv) applicazione di interessi moratori usurari.
Si costituiva che contestava le difese di controparte e chiedeva il rigetto della CP_1
opposizione.
Il Tribunale di Genova, ritenuto il contenuto della Gazzetta Ufficiale prodotta dall'opposta idoneo a provare la cessione del credito e valutato il contratto di fideiussione non affetto da alcuna nullità, con sentenza n. 630/2024, pubblicata il
27/2/2024, così decideva: “Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando: rigetta l'opposizione presentata da Parte_1
e avverso il decreto ingiuntivo n. 3374/2020 Controparte_6 Parte_3
emesso dal Tribunale di Genova;
dato atto delle ulteriori somme incassate in sede di riparto, revoca il decreto ingiuntivo 3374/2020 e in accoglimento della domanda avanzata da , mandataria di condanna CP_2 Controparte_12 Pt_1
pag. 6/12 e a corrispondere in solido tra di loro Pt_1 Controparte_6 Parte_3 la somma di € 301.349,66 oltre interessi di mora dalla data della notifica del decreto ingiuntivo al saldo;
compensa interamente tra le parti le spese di lite”.
* * *
2. Sull'oggetto dell'impugnazione.
e hanno proposto appello Parte_1 Parte_2 Parte_3
lamentando: i) la violazione dell'articolo 2967 c.c. e dell'articolo 116 c.p.c. nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che avesse provato la sua legittimazione attiva e CP_1
la titolarità del credito azionato;
ii) la violazione degli articoli 115 c.p.c. e 116 c.p.c. nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che non fosse provata l'intesa restrittiva ai fini della dichiarazione di nullità delle clausole contenute nelle fideiussioni oggetto di causa e la mancata ammissione delle istanze istruttorie dedotte nonché l'omessa valutazione delle prove documentali prodotte;
iii) la violazione dell'art. 2967 c.c. e dell'articolo 116 c.p.c. nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che avesse CP_1
provato il credito azionato nel suo ammontare, con errata valutazione dei documenti acquisiti al processo, violazione dell'articolo 1815 c.c. e del D.L. n. 394/2000, convertito con modificazioni nella Legge n. 24/2001, contenente norme di interpretazione autentica della Legge n. 108/1996.
si è costituita contestando la fondatezza delle censure di appello e chiedendo la CP_1
conferma della sentenza impugnata.
Fissata udienza di discussione orale innanzi al Collegio, le parti hanno precisato le conclusioni, depositato le comparse conclusionali e discusso la causa innanzi al
Collegio all'udienza del 19/2/2025.
* * *
3. Sulle censure di appello
Parte appellante con la prima censura reitera l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di . perché l'appellata non avrebbe provato la cessione del credito (garantito CP_1
dalla fideiussione oggetto di giudizio) in origine insorto in forza di mutuo tra Cead s.r.l.
(oggi in liquidazione) e Controparte_5
La censura è fondata.
pag. 7/12 La Corte di Cassazione ha chiarito che “si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete … Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco” (Cass. Ord. 17944/2023).
La Corte di Cassazione ha affermato che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. Ord. 24798/2020) e che “in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può
pag. 8/12 rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (Cass. Ord. 17944/2023).
La Corte di Cassazione ha aggiunto che non va confuso “il requisito della
“notificazione” della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente, con la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, dell'effettivo trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare l'effettiva legittimazione sostanziale ad esigerlo da parte del preteso cessionario, laddove tale qualità sia contestata dal debitore ceduto” (cfr. Cass. Ord. 17944/2023).
Occorre allora verificare se la prova dell'effettiva legittimazione sostanziale sia stata assolta.
ha depositato nei termini di legge copia della Gazzetta Ufficiale relativa CP_1 all'operazione di cartolarizzazione (doc. 1 fascicolo monitorio ), la foto di una CP_1 schermata di una banca dati denominata “Ambiente : SPV Fino 1” con l'indicazione di una serie di numeri tra i quali, secondo la prospettazione dell'appellata, il numero in
Centrale Rischi della società Cead s.r.l. in liquidazione (doc. 4 ) e un elenco di CP_1 numeri denominato Controparte_13
(NDG/ ” la cui origine e provenienza non è
[...] Persona_1
indicata nel corpo del documento (doc. 3 ). CP_1
La Corte osserva che i documenti 3 e 4 sono di formazione e provenienza unilaterale, che non ne è stata provata l'origine e che non sono utili a dimostrare che la posizione di
Cead s.r.l. in liquidazione è stata ceduta da a Controparte_5 [...]
Quanto poi all'estratto della Gazzetta Ufficiale, lo stesso non Controparte_1
è sufficiente a dimostrare che tra i crediti oggetto di cessione ci sia anche quello di Cead
s.r.l. in liquidazione poiché in esso si legge solo che: “la società Controparte_1
[...
..ha acquistato pro-soluto da con sede legale in via Via Alessandro Controparte_5
Specchi, 16, 00186 Roma, Italia, codice fiscale n. , partita IVA e numero P.IVA_3
di iscrizione presso il registro delle imprese di Roma n. , tutti i crediti (per P.IVA_3
capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o Controparte_5
pag. 9/12 da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonchè la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione/fino e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto”.
Gli odierni appellanti già in primo grado hanno espressamente contestato l'esistenza della cessione e di qualsiasi prova idonea a dimostrarne la sussistenza, ponendo controparte nella possibilità di dimostrare il contrario nei termini di cui all'articolo 183
c.p.c.. (“… né vi è alcun dato negli atti richiamati da controparte nel ricorso monitorio che consenta di ritenere che il credito di cui alla sentenza notificata sia stato ceduto alla quivi agente. Si contesta quindi la titolarità dei diritti azionati in ricorso, in CP_12 quanto sorti in capo ad altro soggetto” cfr. pag. 2 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
ha prodotto quanto sopra indicato e alcuni documenti (docc. da 6 a 12 ) CP_1 CP_1
relativi a un procedimento esecutivo immobiliare a carico di Cead s.r.l. in liquidazione dai quali non è possibile né desumere che il credito azionato sia quello oggetto del mutuo asseritamente ceduto da e oggetto di fideiussione, né individuare Controparte_5
il numero in Centrale Rischi della società Cead s.r.l. in liquidazione, né comunque desumere l'intervenuta cessione a dello specifico credito oggetto del presente CP_1
giudizio.
La prima censura di appello è, quindi, fondata, giacché non ha provato la CP_1
propria legittimazione attiva.
L'accoglimento della prima censura rende superflua la trattazione delle ulteriori doglianze e istanze per carenza di interesse a una qualsiasi pronuncia sulle fideiussioni di cui si discute, non risultando l'opposto legittimato all'azione intrapresa.
* * *
4. Sulla pronuncia in punto spese.
La riforma della sentenza impugnata comporta la necessità di liquidare le spese dei due gradi di giudizio. Tali spese seguono la soccombenza di giacché è stata CP_1
pag. 10/12 accolta la censura relativa alla questione preliminare che risulta risolutiva rispetto a tutte le ulteriori domande formulate.
Le spese di lite vanno liquidate sulla base del D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore del decisum (325.616,44 euro) nei valori medi (valore della causa inferiore a 520.000,00 euro), come segue (Cass.
19482/2018):
-primo grado: fase di studio 3.544,00 euro, fase introduttiva 2.338,00 euro, fase trattazione 10.411,00 euro, fase decisoria 6.164,00 euro (totale 22.457,00 euro).
-secondo grado: fase di studio 4.389,00 euro, fase introduttiva 2.552,00 euro, fase trattazione 5.880,00 euro, fase decisoria 7.298,00 euro (totale 20.119,00 euro).
* * *
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da Parte_1
e nei confronti di Parte_2 Parte_3 Controparte_1
e per essa, quale mandataria
[...] CP_2
1. ACCOGLIE
l'appello proposto da parte appellante e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata
2. REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. 3374/2020, emesso dal Tribunale di Genova;
3. CONDANNA la parte appellata rifondere a favore delle parti appellanti, Parte_1 Pt_2
e e per essi ai difensori che si dichiarano antistatari, le spese
[...] Parte_3
legali del primo grado di giudizio che liquida in complessivi 22.457,00 euro a titolo di compensi, e in 634,00 euro a titolo di esposti e le spese legali del secondo grado di giudizio che liquida in 20.119,00 euro a titolo di compensi, e in 1.848,00 euro a titolo di esposti oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato pag. 11/12 dal D.M. 147/2022) per entrambi i gradi, I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa,
C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 19/02/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
pag. 12/12