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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/03/2025, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 8216/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di Lecce, prima sezione Civile, riunito nella persona dei
Magistrati
Dott.ssa Katia Pinto Presidente
Dott.ssa Alessandra Cesi Giudice
Dott.ssa Silvia Saracino Giudice estensore ha reso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta, in prima istanza, iscritta al n. 8216/2024 R.G., avente ad oggetto “Dichiarazione di interdizione”, promossa da:
e Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Simona CARROZZO;
RICORRENTI
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10.12.2024 e Parte_1 Parte_2
hanno adito questo Tribunale chiedendo dichiararsi l'interdizione della figlia nata a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
NO (LE) alla via Risorgimento n. 25, presso l'abitazione del suo nucleo familiare, ritenendo che la stessa, a causa delle patologie di cui dalla nascita era affetta, fosse incapace di intendere e di volere e, pertanto, di provvedere autonomamente ai propri interessi.
Nessuno si è costituito per Controparte_1
Il P.M. non si è opposto.
Nel corso dell'istruttoria si è proceduto all'esame dell'interdicenda; quindi all'udienza del 06.03.2025, precisate le conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione di un breve termine per il deposito di note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Giova premettere che nel procedimento d'interdizione occorre valutare se il soggetto sia affetto da un'infermità di mente che abbia i caratteri dell'abitualità (cioè di uno stato di malattia duraturo, anche se non necessariamente irreversibile) e che sia tale da compromettere la sfera intellettiva e quella volitiva della persona, in modo tale da renderla del tutto incapace di provvedere ai propri interessi.
In tale valutazione bisogna avere riguardo sia agli affari di natura economica e patrimoniale, sia a tutti gli atti della vita civile che attengono alla cura della persona, all'adempimento dei doveri familiari, di quelli derivanti da rapporti di natura privatistica e pubblica ed in genere imposti dalla vita di relazione.
Il primo elemento che consente di accertare se il soggetto nei cui confronti si procede per la pronuncia di interdizione abbia compromesse le facoltà
intellettive (intelligenza e memoria), e quelle volitive (formazione,
manifestazione ed attuazione della volontà) e se, quindi, conservi o meno lo stato di coscienza, o quanto meno quello di libertà del volere, è certamente
2 costituito dall'interrogatorio dell'interdicendo, mezzo istruttorio che l'art. 714 c.p.c. impone come un presupposto necessario per la pronuncia della interdizione e che è fonte primaria di convincimento.
Nel caso di specie, nel corso dell'esame, l'interdicenda ha Controparte_1
avuto un atteggiamento assente e non ha risposto ad alcuna delle facili domande che le sono state poste;
peraltro dalla documentazione in atti emerge che l'interdicenda, a far data dal 2007 (ad appena un anno di vita), è stata riconosciuta dalla Commissione medica per l'accertamento degli stati di invalidità civile, minore invalida al 100% con totale e permanente inabilità
lavorativa per “....ritardo neuromotorio …. ipogenesia del corpo calloso”;
affetta altresì da “ipotonia muscolare” e microdelezione del cromosoma
1quater”, percependo una pensione di invalidità e di accompagnamento.
Le condizioni psichiche dell'interdicenda, quali si desumono da questi elementi, sono senz'altro tali da configurare lo stato di “abituale infermità di mente” che, rendendo la stessa incapace di provvedere ai propri interessi, ne richiede, a norma dell'art. 414 c.c., la dichiarazione di interdizione, avendo peraltro tutti aderito e non sussistendo condizioni ostative.
Va confermata, inoltre, la nomina di quale tutore Parte_2
provvisorio.
Considerati i rapporti di parentela tra le parti, sussistono giuste ragioni per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da e nella causa n. Parte_1 Parte_2
8216/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
3 - dichiara l'interdizione di (c.f. , Controparte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] e residente in [...];
- conferma la nomina di (c.f. ), Parte_3 C.F._2
nata a [...] il [...] e residente in [...], quale tutore provvisorio di Controparte_1
- manda alla Cancelleria per la pubblicità di cui all'art. 423 c.c.;
- manda al Giudice Tutelare per l'apertura della tutela;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 21.3.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Silvia Saracino dott.ssa Katia Pinto
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di Lecce, prima sezione Civile, riunito nella persona dei
Magistrati
Dott.ssa Katia Pinto Presidente
Dott.ssa Alessandra Cesi Giudice
Dott.ssa Silvia Saracino Giudice estensore ha reso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta, in prima istanza, iscritta al n. 8216/2024 R.G., avente ad oggetto “Dichiarazione di interdizione”, promossa da:
e Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Simona CARROZZO;
RICORRENTI
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10.12.2024 e Parte_1 Parte_2
hanno adito questo Tribunale chiedendo dichiararsi l'interdizione della figlia nata a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
NO (LE) alla via Risorgimento n. 25, presso l'abitazione del suo nucleo familiare, ritenendo che la stessa, a causa delle patologie di cui dalla nascita era affetta, fosse incapace di intendere e di volere e, pertanto, di provvedere autonomamente ai propri interessi.
Nessuno si è costituito per Controparte_1
Il P.M. non si è opposto.
Nel corso dell'istruttoria si è proceduto all'esame dell'interdicenda; quindi all'udienza del 06.03.2025, precisate le conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione di un breve termine per il deposito di note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Giova premettere che nel procedimento d'interdizione occorre valutare se il soggetto sia affetto da un'infermità di mente che abbia i caratteri dell'abitualità (cioè di uno stato di malattia duraturo, anche se non necessariamente irreversibile) e che sia tale da compromettere la sfera intellettiva e quella volitiva della persona, in modo tale da renderla del tutto incapace di provvedere ai propri interessi.
In tale valutazione bisogna avere riguardo sia agli affari di natura economica e patrimoniale, sia a tutti gli atti della vita civile che attengono alla cura della persona, all'adempimento dei doveri familiari, di quelli derivanti da rapporti di natura privatistica e pubblica ed in genere imposti dalla vita di relazione.
Il primo elemento che consente di accertare se il soggetto nei cui confronti si procede per la pronuncia di interdizione abbia compromesse le facoltà
intellettive (intelligenza e memoria), e quelle volitive (formazione,
manifestazione ed attuazione della volontà) e se, quindi, conservi o meno lo stato di coscienza, o quanto meno quello di libertà del volere, è certamente
2 costituito dall'interrogatorio dell'interdicendo, mezzo istruttorio che l'art. 714 c.p.c. impone come un presupposto necessario per la pronuncia della interdizione e che è fonte primaria di convincimento.
Nel caso di specie, nel corso dell'esame, l'interdicenda ha Controparte_1
avuto un atteggiamento assente e non ha risposto ad alcuna delle facili domande che le sono state poste;
peraltro dalla documentazione in atti emerge che l'interdicenda, a far data dal 2007 (ad appena un anno di vita), è stata riconosciuta dalla Commissione medica per l'accertamento degli stati di invalidità civile, minore invalida al 100% con totale e permanente inabilità
lavorativa per “....ritardo neuromotorio …. ipogenesia del corpo calloso”;
affetta altresì da “ipotonia muscolare” e microdelezione del cromosoma
1quater”, percependo una pensione di invalidità e di accompagnamento.
Le condizioni psichiche dell'interdicenda, quali si desumono da questi elementi, sono senz'altro tali da configurare lo stato di “abituale infermità di mente” che, rendendo la stessa incapace di provvedere ai propri interessi, ne richiede, a norma dell'art. 414 c.c., la dichiarazione di interdizione, avendo peraltro tutti aderito e non sussistendo condizioni ostative.
Va confermata, inoltre, la nomina di quale tutore Parte_2
provvisorio.
Considerati i rapporti di parentela tra le parti, sussistono giuste ragioni per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da e nella causa n. Parte_1 Parte_2
8216/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
3 - dichiara l'interdizione di (c.f. , Controparte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] e residente in [...];
- conferma la nomina di (c.f. ), Parte_3 C.F._2
nata a [...] il [...] e residente in [...], quale tutore provvisorio di Controparte_1
- manda alla Cancelleria per la pubblicità di cui all'art. 423 c.c.;
- manda al Giudice Tutelare per l'apertura della tutela;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 21.3.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Silvia Saracino dott.ssa Katia Pinto
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