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Sentenza 1 maggio 2025
Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 01/05/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 149/2025, vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Pasquale Casacchio Gallo;
E
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Controparte_1 C.F._2
Caccavano; con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e – Parte_1 Controparte_1
premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 06.12.2008 in DE di PI
(trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 11, parte II, serie A, anno 2008), dal quale sono nati i figli , il 03.11.2012, ed il 28.05.2018; che è venuta meno l'affectio Per_1 Per_2
coniugalis per divergenze e disaccordi tali da rendere intollerabile la convivenza – hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e deve trovare accoglimento, dovendo ritenersi accertata la circostanza relativa alla obiettiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza, atteso
1 che entrambe le parti hanno manifestato la volontà di vivere separate, dando atto della crisi coniugale.
Le condizioni concordate dalle parti rispondono agli interessi della prole.
Sussistono i presupposti per accogliere il ricorso per la separazione personale delle parti, alle condizioni ivi concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
unitisi in matrimonio in data 06.12.2008 in DE di PI (trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 11, parte II, serie A, anno 2008);
- omologa le condizioni della separazione.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 17.04.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 149/2025, vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Pasquale Casacchio Gallo;
E
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Controparte_1 C.F._2
Caccavano; con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e – Parte_1 Controparte_1
premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 06.12.2008 in DE di PI
(trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 11, parte II, serie A, anno 2008), dal quale sono nati i figli , il 03.11.2012, ed il 28.05.2018; che è venuta meno l'affectio Per_1 Per_2
coniugalis per divergenze e disaccordi tali da rendere intollerabile la convivenza – hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e deve trovare accoglimento, dovendo ritenersi accertata la circostanza relativa alla obiettiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza, atteso
1 che entrambe le parti hanno manifestato la volontà di vivere separate, dando atto della crisi coniugale.
Le condizioni concordate dalle parti rispondono agli interessi della prole.
Sussistono i presupposti per accogliere il ricorso per la separazione personale delle parti, alle condizioni ivi concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
unitisi in matrimonio in data 06.12.2008 in DE di PI (trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 11, parte II, serie A, anno 2008);
- omologa le condizioni della separazione.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 17.04.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
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