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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 10/05/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
170 /2020 R. G
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori: dott. Natalino Sapone, Presidente;
dott.ssa Federica Rende, Consigliere relatore;
dott.ssa Rosa Maria VA, Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 170 /2020 R. G., vertente tra
(C.F.: ), nataad CO (RC) il 15/08/1959, residente Parte_1 CodiceFiscale_1
a VA AR (RC) alla via Montesanto, 3, elettivamente domiciliata in CO, via G. Di Vittorio,
15, presso lo studio dell'Avv. Francesco Donato Jacopino (C.F.: ) dal quale è C.F._2 rappresentata e difesa
- appellante -
C O N T R O
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in (40128) Milano, via Benigno Crespi, 23, rappresentata e difesa dall' Avv. Fulvio
Rocco Mancini, PEC: Email_1
- appellata -
N O N C H E' (C.F. ), con l'Avv. Natalina Latorre, PEC: Parte_2 CodiceFiscale_3 E
. Email_2 Email_3 Email_4
- appellato non costituito -
(P. IV.A. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_2 P.IVA_2
l'Avv. Giuseppe Cristiano, PEC: iuffrè.it Email_6
- appellata non costituita -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato in data 10.03.2020 impugnava la sentenza n. Parte_1
1190/2019, emessa il 03.09.2019 dal Tribunale Civile di Reggio Calabria nel procedimento R.G. n.
100048/2012, non notificata.
Non si costituivano in giudizio, benché regolarmente citati, e Parte_2 [...]
, dei quali deve pertanto dichiararsi la contumacia. CP_2 Dopo una serie di differimenti d'ufficio ritualmente comunicati alle parti costituite dalla cancelleria, alla effettiva udienza di prima comparizione, svoltasi in data 2 febbraio 2024 secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., ossia con svolgimento della trattazione nella forma del “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”, parte appellante non depositava note scritte.
Ritenuto che
l'omesso o tardivo deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è equiparabile a mancata comparizione all'udienza, la causa era rinviata, ai sensi dell'art. 348 secondo comma c.p.c., all'udienza del 20 febbraio 2025.
Nonostante la comunicazione del relativo provvedimento (risultante in atti come avvenuta in data
19.03.2024), anche alla successiva udienza parte appellante depositava note di trattazione scritta.
Pertanto, ai sensi dell'art. 348 comma 2 C.P.C., secondo cui “… Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio …”, il presente giudizio deve essere dichiarato improcedibile.
Spese del giudizio
Resta da statuire sulle spese del presente giudizio.
Tenuto conto del valore della causa, pari ad € 9.000, applicando i valori minimi considerata la non complessità dell'attività defensionale svolta, parte appellante deve essere condannata al pagamento in favore della parte costituita delle spese di lite pari ad € 1.453,00, Controparte_1 così determinate: Fase di studio della controversia, valore minimo: € 567,00, Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 461,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 922,00, Fase decisionale, valore minimo: € 956,00, Compenso tabellare (valori minimi) € 2.906,00. Applicando
a tale importo la riduzione del 50 % per inammissibilità, improponibilità o improcedibilità (art. 4, comma 9), si perviene alla cifra di € 1.453,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Nulla è dovuto, invece, nei confronti degli appellati contumaci.
Ed infatti, come chiarito dalla unanime giurisprudenza di legittimità e di merito, la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, con la conseguenza che essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (cfr. Cass. n. 20785/2020; Cass. n.
12610/2020; Cass. n. 471/2020; Cass. n. 30228/2019; Cass. 16174/2018; Cass. n. 12195/2018; Cass.
n. 20869/2017; Cass. n. 24750/2013; Cass. n. 17432/2011; Cass. n. 9419/1997; Trib. Ancona n. 1205/2020; Trib. Massa n. 799/2018; Trib. Castrovillari n. 1010/2018).
Doppio del contributo unificato
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 si dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di improcedibilità dell'appello.
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro , Parte_1 Controparte_1 Parte_2
, così provvede: CP_2 1) dichiara la contumacia di Parte_2 CP_2
2) dichiara improcedibile l'appello;
3) condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1
pari ad € 1.453,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
[...]
4) nulla per le spese per gli appellati contumaci;
5) Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di improcedibilità dell'appello.
Così deciso nella camera di consiglio del 2 maggio 2025
SI COMUNICHI
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Federica Rende dott. Natalino Sapone
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori: dott. Natalino Sapone, Presidente;
dott.ssa Federica Rende, Consigliere relatore;
dott.ssa Rosa Maria VA, Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 170 /2020 R. G., vertente tra
(C.F.: ), nataad CO (RC) il 15/08/1959, residente Parte_1 CodiceFiscale_1
a VA AR (RC) alla via Montesanto, 3, elettivamente domiciliata in CO, via G. Di Vittorio,
15, presso lo studio dell'Avv. Francesco Donato Jacopino (C.F.: ) dal quale è C.F._2 rappresentata e difesa
- appellante -
C O N T R O
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in (40128) Milano, via Benigno Crespi, 23, rappresentata e difesa dall' Avv. Fulvio
Rocco Mancini, PEC: Email_1
- appellata -
N O N C H E' (C.F. ), con l'Avv. Natalina Latorre, PEC: Parte_2 CodiceFiscale_3 E
. Email_2 Email_3 Email_4
- appellato non costituito -
(P. IV.A. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_2 P.IVA_2
l'Avv. Giuseppe Cristiano, PEC: iuffrè.it Email_6
- appellata non costituita -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato in data 10.03.2020 impugnava la sentenza n. Parte_1
1190/2019, emessa il 03.09.2019 dal Tribunale Civile di Reggio Calabria nel procedimento R.G. n.
100048/2012, non notificata.
Non si costituivano in giudizio, benché regolarmente citati, e Parte_2 [...]
, dei quali deve pertanto dichiararsi la contumacia. CP_2 Dopo una serie di differimenti d'ufficio ritualmente comunicati alle parti costituite dalla cancelleria, alla effettiva udienza di prima comparizione, svoltasi in data 2 febbraio 2024 secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., ossia con svolgimento della trattazione nella forma del “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”, parte appellante non depositava note scritte.
Ritenuto che
l'omesso o tardivo deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è equiparabile a mancata comparizione all'udienza, la causa era rinviata, ai sensi dell'art. 348 secondo comma c.p.c., all'udienza del 20 febbraio 2025.
Nonostante la comunicazione del relativo provvedimento (risultante in atti come avvenuta in data
19.03.2024), anche alla successiva udienza parte appellante depositava note di trattazione scritta.
Pertanto, ai sensi dell'art. 348 comma 2 C.P.C., secondo cui “… Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio …”, il presente giudizio deve essere dichiarato improcedibile.
Spese del giudizio
Resta da statuire sulle spese del presente giudizio.
Tenuto conto del valore della causa, pari ad € 9.000, applicando i valori minimi considerata la non complessità dell'attività defensionale svolta, parte appellante deve essere condannata al pagamento in favore della parte costituita delle spese di lite pari ad € 1.453,00, Controparte_1 così determinate: Fase di studio della controversia, valore minimo: € 567,00, Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 461,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 922,00, Fase decisionale, valore minimo: € 956,00, Compenso tabellare (valori minimi) € 2.906,00. Applicando
a tale importo la riduzione del 50 % per inammissibilità, improponibilità o improcedibilità (art. 4, comma 9), si perviene alla cifra di € 1.453,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Nulla è dovuto, invece, nei confronti degli appellati contumaci.
Ed infatti, come chiarito dalla unanime giurisprudenza di legittimità e di merito, la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, con la conseguenza che essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (cfr. Cass. n. 20785/2020; Cass. n.
12610/2020; Cass. n. 471/2020; Cass. n. 30228/2019; Cass. 16174/2018; Cass. n. 12195/2018; Cass.
n. 20869/2017; Cass. n. 24750/2013; Cass. n. 17432/2011; Cass. n. 9419/1997; Trib. Ancona n. 1205/2020; Trib. Massa n. 799/2018; Trib. Castrovillari n. 1010/2018).
Doppio del contributo unificato
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 si dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di improcedibilità dell'appello.
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro , Parte_1 Controparte_1 Parte_2
, così provvede: CP_2 1) dichiara la contumacia di Parte_2 CP_2
2) dichiara improcedibile l'appello;
3) condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1
pari ad € 1.453,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
[...]
4) nulla per le spese per gli appellati contumaci;
5) Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di improcedibilità dell'appello.
Così deciso nella camera di consiglio del 2 maggio 2025
SI COMUNICHI
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Federica Rende dott. Natalino Sapone