Articolo 170 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 169Articolo 169
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9 ottobre 2010
Art. 170. Comando generale dell'Arma dei carabinieri 1. Il Comando generale e' la struttura mediante la quale il Comandante generale dirige, coordina e controlla le attivita' dell'Arma. In particolare:
a) assicura l'analisi dei fenomeni criminosi e il raccordo delle attivita' operative condotte dai reparti dell'Arma; b) mantiene, per tutto cio' che non attiene ai compiti militari, i rapporti con i ministeri e con gli altri organi centrali della pubblica amministrazione nonche', nei casi previsti dalle norme in vigore, con gli organismi internazionali, fermi restando i rapporti di dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno. 2. Il Comando generale e' costituito dallo Stato maggiore, direzioni, reparti e uffici, disciplinati con determinazione del Comandante generale.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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