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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/06/2025, n. 4615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4615 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8618/2024
PUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Milano
Sesta Sezione Civile
In persona del giudice unico Dott.ssa Michela Guantario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 8618/24 Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA in persona del Presidente del Consiglio di Parte_1 amministrazione e legale rappresentante sig. (P.IVA Parte_2
e codice fiscale ) rappresentato e difeso per procura ex P.IVA_1 artt. 83 c.p.c. e 10 DPR 123/2001 dall'Avvocato Federica (...) presso il cui studio, in Milano Viale (...), è elettivamente domiciliato
Attrice
E
(P.I. ) in persona dei procuratori Controparte_1 P.IVA_2 speciali Avv. Alberto Macaluso e Avv. Cinzia Mercone in forza di procura del 12.11/2019 (rogito del Notaio rappresentati Persona_1
e difesi per procura speciale, ex artt. 10 D.P.R. n. 123/01 e 83, co.
3 c.p.c., dall'Avv. Fabio Ferrante con studio in Milano, via Alberico
Albricci n. 9 ove, i suddetti procuratori, sono elettivamente domiciliati per la presente causa.
Convenuta
Precisazione delle conclusioni per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione pagina 1 di 7 disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, così giudicare:
In via principale: previo accertamento della validità ed efficacia della polizza assicurativa denominata “All Risks” n.
1697.00.13.13583156 in essere all'epoca dei fatti e stipulata fra e preso atto altresì del furto e Parte_1 CP_2 definitiva perdita del veicolo Bentley Continental GT targato FR929EZ
e della conseguente diminuzione del patrimonio di per Parte_1 le circostanze menzionate in narrativa del presente atto, condannare a versare all'odierna attrice la somma di € 149.000,95 CP_2
a titolo di indennizzo contrattualmente previsto in virtù delle garanzie di polizza tutte, da intendersi quindi in alternativa anche
RC terzi, ovvero la diversa maggiore o minor somma che risulterà equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo. In ogni caso: Condannare la convenuta CP_2 alla rifusione sia ex art. 1914 c.c. sia ex art. 1917 comma 3 c.p.c. delle spese legali e peritali sostenute per resistere all'azione del danneggiato pari a complessivi € 5.471,68 (come sub doc. 31 Pt_3
e 32, oltre fattura n. CV07231231 emessa da Camera Arbitrale di
Milano per costi di mediazione, (doc. 41) nonchè Condannare la convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello CP_2
Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio ai sensi dell'art. 12-bis, punto 2 D.Lgs. 28/2010, per la sua mancata partecipazione al procedimento di mediazione, nonchè Condannare la convenuta CP_2
al pagamento in favore della di una somma
[...] Pt_1 equitativamente determinata in misura non superiore al massimo alle spese di giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione, ai sensi di cui all'art. 12-bis, punto 3 D.lgs. 28/2010 per la sua mancata partecipazione al procedimento di mediazione, e se ritenuto di giustizia anche ex art. 91 ed ex art. 96 c.p.c., nonchè
Condannare la Compagnia convenuta alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio, anche con la maggiorazione del 30% in virtù della redazione dell'atto secondo i dettami di cui al DM
pagina 2 di 7 110/2023, e di collegamenti ipertestuali ex DM 147/2022 In via istruttoria reiterava le medesime istanze già avanzate in corso di causa.
Precisazione delle conclusioni per parte convenuta:
IN VIA PRINCIPALE Nel merito: rigettare tutte le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre spese generali, CPA e IVA.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da Parte_1 concessionaria di autoveicoli, per chiedere che fosse CP_2 condannata a versarle euro 149.000,95, a titolo di indennizzo dovuto in forza del contratto di assicurazione stipulato tra le parti.
A sostegno della domanda, parte attrice deduceva: che il 20.10.2022, presso l'officina della sede della società attrice di Milano via
Grassi 98, erano in corso lavori di manutenzione al veicolo Bentley
Modello GT tg. FZ929EZ, immatricolato nell'anno 2018, di proprietà della società di leasing Porsche Financial Services Italia s.p.a.
(anche e detenuto con contratto di locazione finanziaria CP_3 dalla (...) s.r.l.; che, nel pomeriggio del suddetto giorno, un individuo riusciva ad introdursi senza essere visto nella zona dedicata alle lavorazioni sui veicoli, dove i meccanici stavano svolgendo il proprio lavoro, a saltare improvvisamente a bordo dell' automobile di cui sopra e raggiungere a tutta velocità l'uscita dalla porta carrabile principale;
che, approfittando della momentanea apertura della sbarra mobile automatica, sollevata per permettere l'uscita di una vettura che precedeva la Bentley, l'ignoto malfattore riusciva ad uscire dal cancello e dileguarsi;
che Parte_1 denunciava il furto alle Autorità e informava la Compagnia convenuta, con la quale aveva in essere la polizza All Risks n.
1697.00.13.13583156 a copertura, tra gli altri, del danno derivante da furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi;
che, nonostante le ripetute richieste, la Compagnia rifiutava di corrispondere l'indennizzo, ritenendo il furto dovuto alla condotta pagina 3 di 7 colposa dei dipendenti dell' che, nel frattempo, Pt_4 Pt_1
riceveva da una richiesta di risarcimento di euro
[...] Pt_3
200.000,00” per danno emergente ed euro 93.112,25 per lucro cessante;
che la società attrice, al fine di evitare un danno maggiore, corrispondeva la somma di euro 108.876,95 direttamente alla finanziaria proprietaria del veicolo, la quale, informata CP_3 del furto, aveva risolto di diritto il contratto di leasing con
[...]
, chiedendo a quest'ultima il rientro immediato dei canoni a Pt_3 saldo ed infine sottoscriveva, anche in esito ad a.t.p. ex art. 696 bis c.p.c., un accordo transattivo con in forza del quale Pt_3 corrispondeva alla medesima la cifra di euro 40.124,00; che, pertanto, subiva un danno complessivo di euro Parte_1
149.000,95, oltre alle spese legali e peritali pari ed euro 5.410,68 per l'a.t.p., di cui chiedeva di essere indennizzata nell'odierno giudizio.
Costituendosi (anche chiedeva il rigetto di CP_2 CP_2 tutte le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto.
sosteneva infatti che il furto, per come verificatosi, non CP_2 rientrava tra gli eventi coperti dall'assicurazione di cui all' 2.1 della Sezione II-Furto e che operava in ogni caso la clausola di esclusione di cui all'art.
2.2. del contratto, relativa ai danni agevolati con dolo o colpa grave del contraente e/o dei suoi dipendenti. Infine, contestava la quantificazione del danno subito dalla società attrice.
Tanto premesso la domanda avanzata da non può trovare accoglimento.
Come noto, in materia di riparto dell'onere della prova nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore, avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo, è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra nei rischi oggetto di copertura assicurativa, mentre spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di eventuali clausole di esclusione.
pagina 4 di 7 Ciò posto, l'art.
2.1 della Sezione II – Furto, della Polizza All
Risk, rubricato Oggetto dell'Assicurazione, stabiliva: “La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, A CONDIZIONE CHE l'autore del furto si sia introdotto nei locali o piazzali contenenti le cose stesse:
1. violando le difese esterne mediante:
1) rottura, scasso;
2) uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
2. per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
3. in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.
Ebbene, nel caso di specie, risulta dalle stesse allegazioni attoree, oltre che dai video prodotti (docc. 2,5,6, 36,37 parte attrice) che il malvivente, nel pomeriggio del 20.10.2022, entrato a piedi dal cancello principale della sede, accedeva dapprima nell'area con accesso al pubblico e poi, attraverso una porta non chiusa a chiave, nell'area riservata ed in quella dove i meccanici eseguivano le lavorazioni sui veicoli, dove riusciva ad introdursi nell'automobile sopra indicata, accenderla ed allontanarsi. Il ladro riusciva poi a superare anche il cancello d'uscita, perché in quel momento la sbarra mobile automatica era sollevata per il passaggio di altra autovettura.
Ebbene, considerato che per espressa pattuizione la copertura assicurativa non si estendeva a tutti i furti ma solo a quelli realizzati con le modalità descritte all'art. 2.1, comportanti evidentemente una difficoltà oggettiva di prevenirli, l'evento occorso non rientra evidentemente nelle ipotesi di cui ai punti 1 e 3 dell'articolo 2.1, in quanto il malvivente non commetteva scassi, né danneggiava difese esterne dei locali ed asportava il veicolo durante l'orario di apertura dell'Officina.
pagina 5 di 7 Neppure può dirsi che l'autore del furto “si sia introdotto nei locali, per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale”.
Risulta infatti che l'accesso nell'area interdetta al pubblico avveniva semplicemente passando attraverso la porta che non era chiusa a chiave (doc 4 parte attrice); da qui il malvivente prima rimaneva nascosto, poi, approfittando di un momentaneo allontanamento del meccanico, entrava nella vettura, la accendeva e si allontanava
(dichiarazioni del sig. , doc 34 parte attrice). Il furto, Tes_1 certamente organizzato, non richiedeva tuttavia né il superamento di ostacoli, né particolare agilità.
Come già sopra riportato, anche l'uscita dal cancello del veicolo avveniva senza che il ladro incontrasse impedimenti, oltrepassando la sbarra che in quel momento era aperta (documenti 5 6 di parte attrice).
In ogni caso, anche volendo ritenere che il furto sia riconducibile, quanto a modalità, all'ipotesi di cui al punto 2 dell'art. 2.1, opera nel caso di specie, la causa di esclusione della copertura di cui all'art.
2.2. della medesima sezione, denominato Esclusioni, ai sensi del quale: “Sono esclusi (dalla copertura)i danni: … agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, dagli
Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata;
commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
o da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
o da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
o da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
Il furto del veicolo veniva infatti agevolato dalla condotta gravemente colposa dei soggetti incaricati della custodia/riparazione del mezzo. Gli stessi, dapprima non si avvedano che l'uomo,
pagina 6 di 7 inizialmente confusosi tra i clienti, si spostava passando attraverso una porta interna dall'area aperta al pubblico a quella riservata, poi che si nascondeva e infine che saliva a bordo del mezzo. Neppure dopo che il malvivente si allontanava, i soggetti presenti davano prontamente l'allarme, tanto che il ladro riusciva a percorrere il viale ed anche ad uscire dal cancello, approfittando del fatto che la sbarra era aperta, senza che nessuno lo fermasse.
Per le ragioni di cui sopra il sinistro per cui è causa non è indennizzabile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al d.m. 147/2022 applicati ai valori medi, salvo istruttoria al minimo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così dispone: rigetta le domande avanzate da;
Parte_1 condanna a rifondere a le spese di lite Parte_1 CP_2 che liquida in euro 11.268,00 per compenso, oltre rimb forf, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Milano 5.06.2025
Il Giudice
Michela Guantario
pagina 7 di 7
PUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Milano
Sesta Sezione Civile
In persona del giudice unico Dott.ssa Michela Guantario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 8618/24 Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA in persona del Presidente del Consiglio di Parte_1 amministrazione e legale rappresentante sig. (P.IVA Parte_2
e codice fiscale ) rappresentato e difeso per procura ex P.IVA_1 artt. 83 c.p.c. e 10 DPR 123/2001 dall'Avvocato Federica (...) presso il cui studio, in Milano Viale (...), è elettivamente domiciliato
Attrice
E
(P.I. ) in persona dei procuratori Controparte_1 P.IVA_2 speciali Avv. Alberto Macaluso e Avv. Cinzia Mercone in forza di procura del 12.11/2019 (rogito del Notaio rappresentati Persona_1
e difesi per procura speciale, ex artt. 10 D.P.R. n. 123/01 e 83, co.
3 c.p.c., dall'Avv. Fabio Ferrante con studio in Milano, via Alberico
Albricci n. 9 ove, i suddetti procuratori, sono elettivamente domiciliati per la presente causa.
Convenuta
Precisazione delle conclusioni per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione pagina 1 di 7 disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, così giudicare:
In via principale: previo accertamento della validità ed efficacia della polizza assicurativa denominata “All Risks” n.
1697.00.13.13583156 in essere all'epoca dei fatti e stipulata fra e preso atto altresì del furto e Parte_1 CP_2 definitiva perdita del veicolo Bentley Continental GT targato FR929EZ
e della conseguente diminuzione del patrimonio di per Parte_1 le circostanze menzionate in narrativa del presente atto, condannare a versare all'odierna attrice la somma di € 149.000,95 CP_2
a titolo di indennizzo contrattualmente previsto in virtù delle garanzie di polizza tutte, da intendersi quindi in alternativa anche
RC terzi, ovvero la diversa maggiore o minor somma che risulterà equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo. In ogni caso: Condannare la convenuta CP_2 alla rifusione sia ex art. 1914 c.c. sia ex art. 1917 comma 3 c.p.c. delle spese legali e peritali sostenute per resistere all'azione del danneggiato pari a complessivi € 5.471,68 (come sub doc. 31 Pt_3
e 32, oltre fattura n. CV07231231 emessa da Camera Arbitrale di
Milano per costi di mediazione, (doc. 41) nonchè Condannare la convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello CP_2
Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio ai sensi dell'art. 12-bis, punto 2 D.Lgs. 28/2010, per la sua mancata partecipazione al procedimento di mediazione, nonchè Condannare la convenuta CP_2
al pagamento in favore della di una somma
[...] Pt_1 equitativamente determinata in misura non superiore al massimo alle spese di giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione, ai sensi di cui all'art. 12-bis, punto 3 D.lgs. 28/2010 per la sua mancata partecipazione al procedimento di mediazione, e se ritenuto di giustizia anche ex art. 91 ed ex art. 96 c.p.c., nonchè
Condannare la Compagnia convenuta alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio, anche con la maggiorazione del 30% in virtù della redazione dell'atto secondo i dettami di cui al DM
pagina 2 di 7 110/2023, e di collegamenti ipertestuali ex DM 147/2022 In via istruttoria reiterava le medesime istanze già avanzate in corso di causa.
Precisazione delle conclusioni per parte convenuta:
IN VIA PRINCIPALE Nel merito: rigettare tutte le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre spese generali, CPA e IVA.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da Parte_1 concessionaria di autoveicoli, per chiedere che fosse CP_2 condannata a versarle euro 149.000,95, a titolo di indennizzo dovuto in forza del contratto di assicurazione stipulato tra le parti.
A sostegno della domanda, parte attrice deduceva: che il 20.10.2022, presso l'officina della sede della società attrice di Milano via
Grassi 98, erano in corso lavori di manutenzione al veicolo Bentley
Modello GT tg. FZ929EZ, immatricolato nell'anno 2018, di proprietà della società di leasing Porsche Financial Services Italia s.p.a.
(anche e detenuto con contratto di locazione finanziaria CP_3 dalla (...) s.r.l.; che, nel pomeriggio del suddetto giorno, un individuo riusciva ad introdursi senza essere visto nella zona dedicata alle lavorazioni sui veicoli, dove i meccanici stavano svolgendo il proprio lavoro, a saltare improvvisamente a bordo dell' automobile di cui sopra e raggiungere a tutta velocità l'uscita dalla porta carrabile principale;
che, approfittando della momentanea apertura della sbarra mobile automatica, sollevata per permettere l'uscita di una vettura che precedeva la Bentley, l'ignoto malfattore riusciva ad uscire dal cancello e dileguarsi;
che Parte_1 denunciava il furto alle Autorità e informava la Compagnia convenuta, con la quale aveva in essere la polizza All Risks n.
1697.00.13.13583156 a copertura, tra gli altri, del danno derivante da furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi;
che, nonostante le ripetute richieste, la Compagnia rifiutava di corrispondere l'indennizzo, ritenendo il furto dovuto alla condotta pagina 3 di 7 colposa dei dipendenti dell' che, nel frattempo, Pt_4 Pt_1
riceveva da una richiesta di risarcimento di euro
[...] Pt_3
200.000,00” per danno emergente ed euro 93.112,25 per lucro cessante;
che la società attrice, al fine di evitare un danno maggiore, corrispondeva la somma di euro 108.876,95 direttamente alla finanziaria proprietaria del veicolo, la quale, informata CP_3 del furto, aveva risolto di diritto il contratto di leasing con
[...]
, chiedendo a quest'ultima il rientro immediato dei canoni a Pt_3 saldo ed infine sottoscriveva, anche in esito ad a.t.p. ex art. 696 bis c.p.c., un accordo transattivo con in forza del quale Pt_3 corrispondeva alla medesima la cifra di euro 40.124,00; che, pertanto, subiva un danno complessivo di euro Parte_1
149.000,95, oltre alle spese legali e peritali pari ed euro 5.410,68 per l'a.t.p., di cui chiedeva di essere indennizzata nell'odierno giudizio.
Costituendosi (anche chiedeva il rigetto di CP_2 CP_2 tutte le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto.
sosteneva infatti che il furto, per come verificatosi, non CP_2 rientrava tra gli eventi coperti dall'assicurazione di cui all' 2.1 della Sezione II-Furto e che operava in ogni caso la clausola di esclusione di cui all'art.
2.2. del contratto, relativa ai danni agevolati con dolo o colpa grave del contraente e/o dei suoi dipendenti. Infine, contestava la quantificazione del danno subito dalla società attrice.
Tanto premesso la domanda avanzata da non può trovare accoglimento.
Come noto, in materia di riparto dell'onere della prova nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore, avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo, è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra nei rischi oggetto di copertura assicurativa, mentre spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di eventuali clausole di esclusione.
pagina 4 di 7 Ciò posto, l'art.
2.1 della Sezione II – Furto, della Polizza All
Risk, rubricato Oggetto dell'Assicurazione, stabiliva: “La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, A CONDIZIONE CHE l'autore del furto si sia introdotto nei locali o piazzali contenenti le cose stesse:
1. violando le difese esterne mediante:
1) rottura, scasso;
2) uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
2. per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
3. in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.
Ebbene, nel caso di specie, risulta dalle stesse allegazioni attoree, oltre che dai video prodotti (docc. 2,5,6, 36,37 parte attrice) che il malvivente, nel pomeriggio del 20.10.2022, entrato a piedi dal cancello principale della sede, accedeva dapprima nell'area con accesso al pubblico e poi, attraverso una porta non chiusa a chiave, nell'area riservata ed in quella dove i meccanici eseguivano le lavorazioni sui veicoli, dove riusciva ad introdursi nell'automobile sopra indicata, accenderla ed allontanarsi. Il ladro riusciva poi a superare anche il cancello d'uscita, perché in quel momento la sbarra mobile automatica era sollevata per il passaggio di altra autovettura.
Ebbene, considerato che per espressa pattuizione la copertura assicurativa non si estendeva a tutti i furti ma solo a quelli realizzati con le modalità descritte all'art. 2.1, comportanti evidentemente una difficoltà oggettiva di prevenirli, l'evento occorso non rientra evidentemente nelle ipotesi di cui ai punti 1 e 3 dell'articolo 2.1, in quanto il malvivente non commetteva scassi, né danneggiava difese esterne dei locali ed asportava il veicolo durante l'orario di apertura dell'Officina.
pagina 5 di 7 Neppure può dirsi che l'autore del furto “si sia introdotto nei locali, per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale”.
Risulta infatti che l'accesso nell'area interdetta al pubblico avveniva semplicemente passando attraverso la porta che non era chiusa a chiave (doc 4 parte attrice); da qui il malvivente prima rimaneva nascosto, poi, approfittando di un momentaneo allontanamento del meccanico, entrava nella vettura, la accendeva e si allontanava
(dichiarazioni del sig. , doc 34 parte attrice). Il furto, Tes_1 certamente organizzato, non richiedeva tuttavia né il superamento di ostacoli, né particolare agilità.
Come già sopra riportato, anche l'uscita dal cancello del veicolo avveniva senza che il ladro incontrasse impedimenti, oltrepassando la sbarra che in quel momento era aperta (documenti 5 6 di parte attrice).
In ogni caso, anche volendo ritenere che il furto sia riconducibile, quanto a modalità, all'ipotesi di cui al punto 2 dell'art. 2.1, opera nel caso di specie, la causa di esclusione della copertura di cui all'art.
2.2. della medesima sezione, denominato Esclusioni, ai sensi del quale: “Sono esclusi (dalla copertura)i danni: … agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, dagli
Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata;
commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
o da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
o da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
o da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
Il furto del veicolo veniva infatti agevolato dalla condotta gravemente colposa dei soggetti incaricati della custodia/riparazione del mezzo. Gli stessi, dapprima non si avvedano che l'uomo,
pagina 6 di 7 inizialmente confusosi tra i clienti, si spostava passando attraverso una porta interna dall'area aperta al pubblico a quella riservata, poi che si nascondeva e infine che saliva a bordo del mezzo. Neppure dopo che il malvivente si allontanava, i soggetti presenti davano prontamente l'allarme, tanto che il ladro riusciva a percorrere il viale ed anche ad uscire dal cancello, approfittando del fatto che la sbarra era aperta, senza che nessuno lo fermasse.
Per le ragioni di cui sopra il sinistro per cui è causa non è indennizzabile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al d.m. 147/2022 applicati ai valori medi, salvo istruttoria al minimo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così dispone: rigetta le domande avanzate da;
Parte_1 condanna a rifondere a le spese di lite Parte_1 CP_2 che liquida in euro 11.268,00 per compenso, oltre rimb forf, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Milano 5.06.2025
Il Giudice
Michela Guantario
pagina 7 di 7