Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/06/2025, n. 3767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3767 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel.
dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5214 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 decisa ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c. a seguito di discussione orale all'udienza del giorno 13/06/2025, vertente
TRA
(P.I. in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'avv.to Donatella Esposito, nella sua qualità di Consigliere della
[...]
in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione Parte_1
del 24.7.2019, con firma autenticata in data 25.5.2020 dal Notaio Per_1
di Milano, Rep. 142719, Racc. 36506, registrata a Milano DP II,
[...]
il 27.5.2020, al N. 35001 alla serie 1T, nella sua qualità di società gerente le attività operative concernenti l'amministrazione, la gestione, il recupero e
1
Nazionale del Lavoro spa del 30.01.2019 ex lege n. 130 71999 dalla CP_1
[...
in forza della procura speciale del 9 maggio 2019 a rogito del Notaio
di Milano (rep. 140493 - racc.35381) registrata a Milano Persona_1
DP II, il 20/05/2019, al N. 25349 alla serie IT rilasciatale dalla mandataria della detta cessionaria CP_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Bruno Biscotto e Lucia Scognamiglio in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detti difensori in Roma, via G.
Pisanelli n. 40;
APPELLANTE
E
(c.f. , (c.f. Controparte_3 C.F._1 Controparte_4
; (c.f. ); C.F._2 Controparte_5 C.F._3
(c.f. ); (c.f. Controparte_6 C.F._4 Parte_2
; (c.f. C.F._5 Parte_3 Parte_4
); (c.f. C.F._6 Parte_5
); (c.f. C.F._7 Parte_6
); (c.f. C.F._8 Parte_7
); (c.f. C.F._9 Parte_8
); (c.f. ; C.F._10 Parte_9 C.F._11
(c.f. ); Parte_10 C.F._12 Parte_11
(c.f. ); (c.f.
[...] C.F._13 Parte_12
), rappresentati e difesi dall'avv.to Emiliano C.F._14
Varanini in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione nel primo grado di giudizio ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Roma, via di Montefiore n. 15;
APPELLATI
2 (P.I. Controparte_7
), in persona del legale rappresentante p.t. e P.IVA_2 CP_8
(c.f. ), entrambi rappresentati e difesi
[...] C.F._15
dall'avv.to Francesco Cigliano in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado di giudizio ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Roma, via degli Scipioni n.
132;
APPELLATI
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO spa (P.I. , in persona P.IVA_3
del Responsabile Revocatorie e Cause Passive e del Responsabile
[...]
rappresentata e difesa, in via disgiunta tra loro, dagli Controparte_9
avv.ti Bruno Biscotto e Lucia Scognamiglio in virtù di procura depositata con l'atto di intervento nel presente grado di giudizio ed elettivamente domiciliata presso lo studio di detti difensori in Roma, via Giuseppe Pisanelli
n. 40;
INTERVENUTA
Parte_13
CP_10
APPELLATI - CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza parziale del Tribunale di Roma n.
546/2020 emessa nel giudizio rubricato al n. 3485/2017 R.G., pubblicata in data 10/01/2020.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata: << Gli attori sono conduttori degli immobili,
3 attualmente di proprietà della siti in via Nocera Torinese 46- CP_11
48, piano di zona Borghesiana Pantano, PDZ C 25, comparto “F”, in qualità di soci assegnatari dei medesimi del diritto di locazione permanente da parte della giusta delibera della Parte_14 CP_7
casa del 30.11.2009. Esponeva il Procuratore degli attori: che gli
[...]
attori sono soci assegnatari di locazione permanente della società
Cooperativa Frascati Casa 1 giusta delibera di assegnazione della cooperativa in data 30.12.2009 (cfr. all. 1); che la società Cooperativa
Frascati Casa 1, cod. fisc. n , numero rea RM-423872, in P.IVA_4
persona dell'allora Presidente, sig. , ha partecipato al Controparte_8
Bando di gara indetto dalla Regione Lazio, Gazzetta Regionale con la delibera n. 527/2003 del 20.6.2003 (cfr. all. 2), giusto Decreto Ministero infrastrutture e trasporti n. 2523/2001 (cfr. all. 4) cd. “decreto 20.000 abitazioni in affitto”, al fine di ottenere un contributo a fondo perduto per la costruzione di alloggi, cantine, box, uffici, locali residenziali e non residenziali esclusivamente da destinare a locazione permanente, per la promessa della quale la stessa cooperativa percepiva circa 11.000 euro a famiglia;
che la per partecipare al suddetto bando, il Controparte_7
4.7.2007, al fine di ottenere il suddetto contributo, per garantirsi la qualità di possessore di un'area edificabile, ha stipulato una CONVEZIONE PER LA
CONCESSIONE del DIRITTO DI SUPERFICIE ex art. 35 della I.
865/1971, per atto pubblico notar n. Rep. 40594 Persona_2
racc.ta 21.456, con il Comune di Roma ora CP_12
convenzione che si basa anche sulla deliberazione del Consiglio del Comune di Roma n0 11 del 19 gennaio 2006 esecutiva della concessione del diritto di superficie dell'area edificabile (cfr. all. n. 3); che gli scopi del programma di edilizia sociale inderogabili previsti dal P.e.e.p di zona “Borgesiana
Pantano” nonché della concessione del diritto di superfice e del finanziamento di cui al D.M. 2523/2001 ( cfr. all. n. 4), destinatati alla
4 inseriti nella concessione di cui sopra erano la Controparte_7
realizzazione degli immobili e la destinazione degli stessi in locazione permanente a soggetti appartenenti a fasce economicamente deboli, come sono gli odierni attori che infatti si iscrissero alla Cooperativa che ha per statuto la realizzazione degli scopi sociali, attestando le stesse nel modulo di partecipazione del bando regionale il loro profilo sociale perché necessitanti all'epoca di una casa in locazione;
che risulta pendente presso il Tribunale di Roma, Giudice dott.ssa PERNA n.r.g. 1014/2015 sul suddetto compendio immobiliare, la procedura di pignoramento azionata dalla Parte_15
che agisce in soddisfacimento del proprio credito, avanti il Tribunale civile di Roma a sua detta costituito dall'atto di mutuo concesso alla CP_11
per atto notaio rep. N'73020 del 25.1.2010, e il successivo
[...] Pt_13
atto di erogazione;
che per tutti i fatti sopra elencati gli odierni istanti hanno depositato in data 14.2.2013 (prot. N. 50797) una denuncia querela alla
Procura della Repubblica di Roma (cfr. all. n. 5) scaturita nel procedimento.
N. R.G.N.R. 57964/13 - N. 3301/14, attualmente in fase di opposizione alla archiviazione;
che, pur avendo in precedenza la Cooperativa assegnato agli attori, quali soci gli immobili in locazione permanente giusta delibera
30.11.2009, poco dopo, omettendo la realizzazione dei suddetti scopi, vendeva il diritto di superfice sugli stessi immobili senza le opportune garanzie in favore degli assegnatari, il tutto con l'atto di compravendita del
23.12.2009 notar rep. 73019 racc.ta 17780, al prezzo di Parte_13
EURO 4.100.000,00 (4 milioni e centomila), alla Controparte_13
in persona dell'allora a.u. sig. p.i.v.a.
[...] Controparte_14
num. rea 1186482 ( cfr. all. 10); ovvero senza rispettare P.IVA_5
l'obbligo a carico di ( società neo costituita) e della CP_11 CP_7
e del Notaio, e del Comune di Roma e della Regione Lazio, di garantire contestualmente i diritti di locazione a titolo permanente promessi oggetto del programma di edilizia sociale convenzionata, omettendo la trascrizione
5 e la loro menzione nell'atto insieme ai beni compravenduti. Tanto premesso chiedevano di: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di compravendita intervenuto tra e nonché dell'atto di mutuo CP_11 Controparte_7
ad essa connesso, concesso alla dalla e se del CP_11 CP_15
caso accertare il diritto di prelazione ex lege in loro favore;
per il risarcimento di tutti danni subiti e subendi e la restituzione delle somme fin qui senza titolo versate. Si costituiva in giudizio la Banca Nazionale del lavoro deducendo di essersi limitata ad erogare il mutuo in favore della e di essere estranea al contratto di compravendita tra CP_11
quest'ultima e la ed alle vicende ad esso collegate. In Controparte_7
via preliminare eccepiva la carenza di legittimazione attiva degli attori per difetto o di interesse ad agire in quanto meri conduttori degli immobili oggetto di causa e la nullità della citazione per indeterminatezza della domanda. Nel merito deduceva l'infondatezza delle domande avversarie di cui pertanto chiedeva il rigetto. Si costituivano in giudizio la società cooperativa edilizia Frascati e eccependo Controparte_8
preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle controversie tra socio e cooperative nonché ai sensi degli articoli 33 D.Lgs.
n. 80/1998 e 7 della legge n. 205/2000, l'incompetenza per valore del
Tribunale, l'improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento del procedimento di mediazione, il difetto di interesse ad agire in capo agli attori in ordine alla declaratoria di nullità del contratto di compravendita e del correlativo contratto di mutuo nonché la nullità della domanda attorea per indeterminatezza della editio actionis. Eccepiva quindi il difetto di legittimazione passiva di . Nel merito deducevano Controparte_8
l'infondatezza delle domande avversarie chiedevano il rigetto. Non si costituivano in giudizio la società e Con Controparte_11 Parte_13
ordinanza del 11.10.2018 le parti venivano invitate a rassegnare le proprie conclusioni sulle eccezioni preliminari. All'udienza del 02.10.2019,
6 precisate le conclusioni sulle eccezioni preliminari, la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'articolo 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.>>
§ 2. – Il Tribunale di Roma con sentenza parziale n. 546/2020 così statuiva:
<< rigetta le eccezioni preliminari.>>
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione in relazione alle questioni preliminari, osservava:<< Gli attori - nella loro qualità di conduttori degli immobili attualmente di proprietà della ed assegnatari del diritto CP_11
di locazione permanente da parte della Parte_14
agivano in giudizio spiegando tre diverse domande : accertare e dichiarare la nullità dell'atto di compravendita intervenuto tra e CP_11 CP_7
nonché dell'atto di mutuo ad essa connesso, concesso alla
[...] CP_11
dalla e se del caso accertare il diritto di prelazione
[...] CP_15
ex lege in loro favore;
risarcimento di tutti danni subiti e subendi;
restituzione delle somme fin qui senza titolo versate. I convenuti eccepivano preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito. L'eccezione è infondata. Invero, in tema di edilizia residenziale pubblica, anche dopo l'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, come confermato dall'art. 133, comma 1, lett. b, il riparto di giurisdizione rinviene il proprio discrimine nell'esercizio, da parte dell'Amministrazione, delle proprie attribuzioni, sicché le controversie relative alla fase prenegoziale pubblicistica, in cui è coinvolto un suo potere, pur se sottratto ad ogni discrezionalità, spettano al giudice amministrativo, mentre quelle relative alla fase contrattuale privatistica al giudice ordinario (Cfr. Cassazione,
Sezioni Unite - , Sentenza n. 9575 del 13/04/2017). Nel caso di specie invece non sorgono questioni inerenti le procedure amministrative ovvero i rapporti tra soci e cooperativa. Gli attori invece hanno impugnato il negozio privato con cui è stata trasferita la proprietà superficiaria degli immobili ed il collegato atto di mutuo. Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di
7 competenza per valore. Invero deve tenersi conto del cumulo delle domande alcune delle quali di valore indeterminato. Eccepiscono altresì i convenuti la nullità della citazione per indeterminatezza. L'eccezione è infondata. Invero gli attori hanno dedotto la nullità di alcuni contratti indicando altresì i motivi
(inadempimento convenzione, contrarietà a norme imperative, ecc.) ed hanno chiesto la restituzione delle somme versate ed il risarcimento dei danni. Eccepiscono infine i convenuti la carenza di interesse ad agire degli attori. Si legge in proposito nella comparsa conclusionale della “Gli Pt_1
attori, invero, difettano dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. in quanto il trasferimento dell'immobile dalla alla Controparte_7 CP_11
non poteva determinare, e quindi non ha determinato, alcuna lesione dei diritti nascenti dal contratto di locazione, essendo del tutto indifferente per gli attori, se il locatore sia oppure ”. In realtà gli attori lamentano Per_3 Per_4
la lesione, con l'atto di compravendita e del collegato mutuo, del loro diritto di locazione permanente. Da tale lesione deriva, secondo la prospettazione degli attori, il loro diritto al risarcimento dei danni subiti ed alla restituzione delle somme versate. Essi quali creditori della relativa prestazione hanno pertanto l'interesse ad agire per tutela dei loro diritti asseritamente lesi dai predetti atti. Le eccezioni preliminari debbono pertanto essere respinte. Le altre questioni sollevate attengono alla titolarità dei rapporti giuridici oggetto di giudizio e pertanto dovranno essere affrontate con il merito. Le spese saranno regolate all'esito del giudizio.>>
§ 4. – Ha proposto appello formulando due Parte_1
motivi di gravame, di seguito illustrati.; rassegnava le seguenti conclusioni:<< accertare e dichiarare che gli attori in primo grado, odierni appellati, non hanno legittimazione attiva a domandare la nullità del contratto di compravendita e mutuo;
accertare e dichiarare l'inopponibilità al creditore ipotecario e pignorante dei contratti di locazione e CP_1
8 della domanda di nullità, con ogni conseguente statuizione. Il tutto con vittoria di spese e compensi ai sensi del D.M. 55/2014 e s.m. e i.>>
§ 4.1 – Si costituivano , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, Controparte_6 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , e
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11
per eccepire l'inammissibilità e comunque l'infondatezza Parte_12
in fatto ed in diritto del gravame e rassegnavano le seguenti conclusioni: <<
a) in via preliminare di rito dichiarare l'appello in parte qua inammissibile per difetto della qualità di sentenza definitiva della sentenza 546/2020 attenendo le eccezioni proposte al merito del giudizio di primo grado ancora pendente, e quindi il conseguente giudizio improcedibile per difetto degli elementi di cui agli artt. 342 e 345 c.p.c. b) in via ulteriormente preliminare di rito dichiarare l'atto di appello inammissibile per carenza di elementi specifici in fatto ed in diritto da cui dedurre i vizi di appello ex artt. 342 e
345 c.p.c. Nel merito c) rigettare l'appello proposto dalla Parte_1
perché infondato in fatto ed in diritto, sussistendo l'interesse ad agire degli attori di primo grado ex art 100 c.p.c. e l'interesse qualificato ex art 1421
c.c., comprese tutte le richieste istruttorie nuove per tutti i motivi sopra - esposti;
d) per l'effetto, confermare la Sentenza n. 546/2020 pubbl. il
10/01/2020 RG n. 3485/2017, Repert. n. 499/2020 del 10/01/2020 che ha affermato la legitimatio ad causam per esser sussistente un concreto interesse ad agire ex artt. 100 c.p.c. e 1421 cc. oltre la corretta giurisdizione del
Tribunale ordinario, e per quanto sopra condannare la anche Parte_1
per lite temeraria oltre che al pagamento delle spese generali dei diritti e degli onorari, oltre iva rivalutazione interessi e cpa, come per legge del primo e del presente grado di giudizio. e) in via istruttoria, nella denegata ipotesi di ammissione di prove dell'appellante ammettersi parte appellata alla prova contraria oltreché a quelle richieste in citazione in primo grado e nella
9 comparsa ex art 183 c.p.c. Il tutto con vittoria di spese onorari di giudizio oltre spese generali iva e cpa.>>
§ 4.2– Si costituivano la Controparte_16
, associandosi a tutte le deduzioni svolte dalla
[...] [...]
rassegnavano le seguenti conclusioni:<< In via Parte_1
preliminare: a) autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Contro
quale parte mutuante del contratto di mutuo rep. 73020 del 25.1.2020 di cui i conduttori lamentano la nullità; b) Nel merito riformare l'impugnata sentenza per tutti i motivi suesposti. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.>>
§ 4.3 – All'udienza di prima comparizione del 14 maggio 2021 la Corte dichiarava la contumacia degli appellati non costituiti e, rinviava la causa per l'integrazione del contraddittorio nei confronti della in quanto non CP_17
estromessa dal giudizio, fissando all'uopo l'udienza del 3 dicembre 2021 con termine per la notifica entro il 30 giugno 2021.
§ 4.4 – Interveniva in giudizio la Banca Nazionale del Lavoro spa per chiedere la totale riforma della sentenza e rassegnando le seguenti conclusioni: << accertare e dichiarare che gli attori in primo grado, odierni appellati, non hanno legittimazione attiva a domandare la nullità del contratto di compravendita e mutuo;
- accertare e dichiarare l'inopponibilità alla quale creditore ipotecario e pignorante, dei contratti di CP_1
locazione e della domanda di nullità, con ogni conseguente statuizione. Il tutto con vittoria di spese e compensi ai sensi del D.M. 55/2014 e s.m. e i. >>.
In data 30 giugno 2021 nell'interesse della parte intervenuta si CP_17
costituiva l'avv.to Lucia Scognamiglio in aggiunta al primo difensore.
10 § 4.5 – All'udienza del 10 dicembre 2021 la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, poi più volte differita, da ultimo all'udienza del 13 giugno 2025.
§ 4.6 – Con decreto presidenziale del 14 aprile 2025 veniva disposto il mutamento del rito e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. con assegnazione del termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito di note. Hanno depositato note i difensori delle parti. I difensori di parte appellante hanno depositato in data 29 maggio 2025 l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza n. 4021/2022 di Codesta Corte resa nel giudizio d'appello iscritto al n.7811/2021.
I difensori presenti all'odierna udienza precisavano le conclusioni come da verbale e discutevano brevemente la causa che veniva trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. (aggiunto dall'art. 3 d.lgs.
n. 149/2022 e reso applicabile ai processi in corso dall'art.7 comma 3 d.lgs.
n.164/2024).
§ 5. – le conclusioni formulate dalle parti all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Contro
§ 5.1 – Gli avv.ti Biscotto e Scognamiglio per l'intervenuta hanno concluso: << “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis rejectis, così provvedere: - in via preliminare, dato atto che la Corte
d'Appello di Roma, in accoglimento della relativa eccezione, ha dichiarato l'estinzione del giudizio per l'omessa integrazione del contraddittorio ordinata dal tribunale, per l'effetto dichiarare l'estinzione anche della presente fase, ovvero del giudizio iscritto al n. R.G. 5214/2020;- in via subordinata, nella non temuta ipotesi in cui la Corte adita non ravvisasse l'avvenuta estinzione, accogliere le conclusioni precisate nell'atto di
11 intervento;
- in ogni caso, tenuto conto che l'estinzione discende dalla violazione perpetrata dagli attori, condannarli alla rifusione delle spese di lite.>>
§ 5.2 – L'avv.to Varanini per i suoi assistititi: < della Corte di appello n. 4021 2022 ha dichiarato estinto il giudizio n. R.G.
n. 3485/2017. Ora per effetto dell'art. 310 c.p.c. secondo comma
“l'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e le pronunce che regolano la competenza
“La sentenza 546/2020 è stata resa prima dell'evento di estinzione [presunta mancata notifica] per effetto della sentenza 4021/22, dovrebbe essere considerata sentenza di merito pronunciata prima. Si rimette la decisione alla
Corte di appello nel caso con compensazione di tutte le spese di grado.
Nell'ipotesi di permanenza in vigore della sentenza 546/2020 e quindi per tale ragione della permanenza degli effetti dell'atto di appello (..)>> concludeva riportandosi.
§ 5.3 – L'avv.to Cigliano per Controparte_18
e per : <
[...] Controparte_8
l'impugnata sentenza per tutti i motivi suesposti. Con vittoria di spese e compensi legali.>>
§ 5.4 – Osserva la Corte che i difensori, con le note autorizzate sopra riportate, hanno dato notizia che il giudizio RG 3485/2017 del Tribunale di
Roma, nel cui ambito risulta emessa la sentenza parziale n. 546/2020 pubblicata il 10 gennaio 2020 qui impugnata, risulta definito con sentenza n.
19318/2021 pubblicata il 14 dicembre 2021 con la quale, il tribunale definitivamente pronunciando :<<
1. Dichiara inammissibile la domanda di nullità del contratto di compravendita stipulato in data 23.12.2009 tra la
12 e 2. Dichiara improcedibile la Controparte_7 CP_7 CP_11
domanda di nullità del mutuo;
3. In parziale accoglimento delle domande degli attori condanna la , la Controparte_19
Banca Nazionale del Lavoro, in solido tra loro, a pagare a ciascuno degli attori la somma di € 11.000,00 oltre agli interessi, nella misura legale, dal giorno della domanda sino all'effettivo soddisfo;
4. Respinge le domande proposte nei confronti di;
5. condanna la Controparte_8 [...]
, la Banca Nazionale del Lavoro, in solido Controparte_19
tra loro, a rifondere agli attori le spese di lite, da distrarsi in favore del
Procuratore antistatario Avvocato Emiliano Varanini, che liquida in complessivi € 7.795,00 per compensi ed in € 1.214,00 per spese, oltre a spese generali, iva e cpa come per legge. Spese compensate relativamente alle altre parti del giudizio.>>
§ 5.5 – La sentenza suddetta veniva impugnata avanti a questa Corte da
Banca Nazionale del Lavoro ed il giudizio veniva iscritto al n. 7811/2021
RG e la Corte - nel contraddittorio delle parti appellate costituite: CP_3
, ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Pt_2
nella qualità di erede di ,
[...] Parte_3 Parte_4
, Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , ,
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11
delle parti appellate contumaci – Parte_12 Parte_13
, Controparte_20 Controparte_7
, , e dell'intervenuta
[...] Controparte_8 CP_21 [...]
quale mandataria di a sua volta cessionaria del Parte_1 CP_1
Contro credito di - così statuiva: << accoglie l'appello principale e per l'effetto dichiara estinto il giudizio;
condanna : , Controparte_3 Controparte_4
, Controparte_5 Controparte_6 Parte_2 Parte_3
nella qualità di erede di , , Parte_4 Parte_5 Pt_13
13 Pt_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, , in solido Parte_10 Parte_11 Parte_12
tra loro, al pagamento, in favore delle parti costituite delle spese del doppio grado liquidate in € 7.254,00 per il primo grado ed in € 7.642,00 per questo grado, oltre al rimborso elle spese forfetarie nella misera del 15% dei compensi e gli accessori di legge.>>
La sentenza suddetta risulta trascorsa in giudicato giusta attestazione prodotta con la nota di deposito del 29 maggio 2025.
§ 5.6 – Dall'esame degli atti emerge, dunque, che nella pendenza del giudizio d'appello sulla sentenza parziale emessa dal Tribunale di Roma a definizione anticipata dell'eccezione di difetto di giurisdizione, di difetto di competenza per valore, di nullità della citazione per indeterminatezza e di difetto di interesse ad agire degli attori, il primo giudice ha definito il giudizio nel merito e la Corte d'appello, con sentenza n. 4021/2022 pubblicata il 10 Contro giugno 2022, trascorsa in giudicato, in accoglimento dell'appello di accoglieva l'eccezione di estinzione del giudizio tempestivamente formulata in primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di disattesa dal primo giudice nella sentenza definitiva n. CP_11
19318/2021 pubblicata il 14 dicembre 2021 e dichiarava estinto il giudizio di primo grado in luogo del giudice di prime cure, pronunciando definitivamente sulle spese di primo e secondo grado.
§ 5.7 – La Corte d'appello nella sentenza n. 4021/2022 ha dato atto in motivazione che << Con sentenza non definitiva n. 546/2020 il Tribunale ha respinto tutte le eccezioni preliminari e con sentenza definitiva n.
19318/2021 ha innanzitutto dichiarato inammissibile la domanda di nullità del contratto di compravendita tra e sul Controparte_7 CP_11
rilievo che la omessa notifica a quest'ultima non determinava l'estinzione
14 del giudizio eccepita da non essendo la predetta litisconsorte CP_17
necessario (...)>> ed al paragrafo 2.1 ha accolto il primo motivo di gravame Contro di osservando che: << Non appare convincente l'affermazione del primo giudice in ordine alla insussistenza del litisconsorzio necessario nei confronti della (...) si osserva che è indubitabile la invalidità CP_11
della notifica a nei cui confronti il giudice di primo grado, CP_11
all'udienza del 13/9/2017 aveva disposto il rinnovo entro il termine del
30/10/2017 (…) la conseguenza della mancata notifica non poteva essere la fissazione di un nuovo termine, stante la improrogabilità di quello concesso per l'integrazione del contraddittorio (…) ad avviso di questa Corte il primo giudice avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del processo ex art. 307 terzo comma c.p.c. come eccepito dalla onde a ciò si provvede ora.>> CP_17
§ 5.8 – Venendo alla disamina del presente gravame si osserva che la sentenza parziale risulta qui impugnata in relazione al solo capo con cui risulta rigettata l'eccezione di carenza di interesse ad agire degli attori, non risultano impugnati, né il rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione, né
l'eccezione di difetto di competenza per valore, né l'eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza. Orbene, la pronuncia, in relazione al capo qui impugnato, è rimasta travolta dalla pronuncia definitiva di questa Corte
n. 4021/2022 che ha pronunciato l'estinzione del giudizio di primo grado per mancata integrazione del contradditorio da parte degli attori , Controparte_3
, Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Parte_2
nella qualità, , Parte_3 Parte_5 Parte_6
, Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, e nei confronti di
[...] Parte_11 Parte_12 CP_11
entro il termine perentorio del 30/10/2017.
[...]
Del resto, così pronunciando, la Corte con la sentenza n. 4021/2022 ha implicitamente riconosciuto sia la legittimazione che l'interesse ad agire degli attori, salvo poi prendere atto che, non avendo essi provveduto ad
15 integrare il contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario CP_11
entro il termine perentorio del 30 ottobre 2017, il processo si era estinto.
[...]
Al momento della pronuncia parziale qui impugnata il giudizio risultava già Contro estinto, come tempestivamente eccepito da
Va quindi dato atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere in relazione al motivo di gravame proposto avverso la sentenza parziale, rimasto travolto della sentenza definitiva emessa dalla Corte con la pronuncia n. 4021/2022.
In relazione alle spese di prime cure ha già disposto, definitivamente, questa
Cort con la pronuncia n. 4021/2022, che ha, contestualmente, individuato il criterio regolatore delle spese nella fase di gravame, in caso di contrasto tra le parti sulla pronuncia di estinzione, da porsi a carico delle parti attrici, soccombenti avendo con il loro comportamento dato luogo all'estinzione del Contro giudizio. e risultano totalmente vittoriose nel giudizio di merito Pt_1
definito con la pronuncia n. 4021/2022 e soccombenti sulla questione pregiudiziale qui devoluta ed il criterio indicato della soccombenza prevalente va confermato.
§ 6. – Le spese del grado seguono la soccombenza degli appellati, in solido tra loro e vengono liquidate in favore della parte appellante di Pt_1
, della e Controparte_8 Controparte_7
Contro dell'intervenuta sulla base dello scaglione di valore della causa
(indeterminabile complessità bassa) nei valori medi dimidiati;
nulla in favore delle restanti parti che non hanno svolto attività defensionale.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di , Parte_1 Controparte_3 Controparte_4
, Controparte_5 Controparte_6 Parte_2 Parte_3
16 nella qualità, Parte_5 Parte_6 Parte_7
, ,
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , Parte_11 Parte_12 Controparte_8 [...]
e con Controparte_7 Parte_13 CP_10
l'intervento volontario di contro la sentenza parziale resa tra le CP_17
parti dal Tribunale di Roma n. 546/2020 pubblicata in data 9/01/2020, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. Condanna , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
nella Controparte_6 Parte_2 Parte_3
qualità di erede di Parte_4 Parte_5
Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , , Parte_9 Parte_10 Parte_11
alla rifusione, in solido tra loro, delle spese di Parte_12
lite in favore di di Parte_1 [...]
di e Controparte_7 Controparte_8
Contro di che liquida, in € 4.996,00 per compensi ciascuno, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;
nulla in favore delle restanti parti che non hanno svolto attività defensionale.
Così deciso in Roma il giorno 13/06/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
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