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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/05/2025, n. 4229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4229 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41302 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico Salmeri, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile introdotta ex art. 281 decies c.p.c., promossa da:
, CF/PI: , con l'avv. Palma Cristina Parte_1 C.F._1
-attrice- contro
, CF/PI: , con l'avv. in proprio Controparte_1 C.F._2 Controparte_1
, CF/PI: con l'avv. in proprio Controparte_2 C.F._3 Controparte_2
CONDOMINIO VIA BESANA 37 CAVENAGO , CF/PI: , contumace CP_3 P.IVA_1
, CF/PI: contumace, Controparte_4 C.F._4
-convenuti-
CONCLUSIONI
Per Parte_1
ordinare, con proprio provvedimento, al Conservatore dei Registri Immobiliari di Milano 2, la cancellazione delle su indicate formalità pregiudizievoli, divenute inefficaci, qui di seguito nuovamente indicate e specificate:
- Sequestro conservativo presentazione del 10.01.2006 ai nn. Registro Generale 2856, Registro
Particolare 1522;
- Sequestro conservativo presentazione del 20.02.2006 ai nn. Registro Generale 24711, Registro Particolare 12414;
- Ordinanza esecutiva ex art. 186 ter cpc presentazione del 23.04.2007 ai nn. Registro Generale 61002,
Registro Particolare 13139;
- Ordinanza esecutiva ex art. 186 ter cpc presentazione del 23.04.2007 ai nn. Registro Generale 61003,
Registro Particolare 13140.
1 Tutte formalità trascritte presso l'Agenzia del Territorio – Ufficio dei Registri Immobiliari di Milano 2, insistenti sull'immobile sito in Cavenago di BR (MB) via Luigi Besana n. 37, censito nel NCEU al Foglio 6, Mappale 65, Sub. 703, Classe 2, Cat A/3, Vani 2,5 di proprietà della ricorrente, signora Pt_1
[...]
Si richiede la compensazione delle spese legali, qualora parte resistente non si opponga alle conclusioni formulate dall'esponente, in caso contrario, con vittoria di spese e compensi professionali di causa. Salvis iuribus.
*
Per Controparte_1
- Preso atto della mancata opposizione, emettere ogni consequenziale provvedimento in ordine alla richiesta di cancellazione dei gravami.
- Compensare le spese di lite.
*
Per Controparte_2
l'Avv. , in proprio, nonostante non abbia ricevuto il pagamento integrale del proprio Controparte_2 credito, non si oppone all'accoglimento delle conclusioni formulate dalla ricorrente sig.ra Parte_1
e chiede, pertanto, che venga disposta la compensazione delle spese legali, come pure richiesto dalla ricorrente.
*
Per Controparte_5
Contumace
*
Per Controparte_4
Contumace
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
La ricorrente è proprietaria dell'immobile sito in Cavenago di BR (MB) via Luigi Besana n. 37, censito nel NCEU al Foglio 6, Mappale 65, Sub. 703, Classe 2, Cat A/3, Vani 2,5, a seguito di giudizio ex art. 2932 c.c., RG 13576/2005, traslativo della proprietà, terminato con la sentenza n. 3109/2007
Tribunale di Monza, pubblicata in data 02.11.2007, poiché la società costruttrice, non si CP_6
rendeva disponibile a stipulare il relativo rogito.
Precedentemente a tale sentenza, in data 10.01.2006, il Condominio di via Besana 37 Cavenago di
BR (MB) ha trascritto sul predetto immobile un sequestro conservativo, ai nn. 2856/1522, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano 2, contro a garanzia del proprio diritto CP_6
derivante dalla mancata agibilità degli immobili di detto Condominio, cui ha fatto seguito la causa civile
2 RG 4061/2007 e la sentenza n. 6999/2008 emessa dal Tribunale di Milano, che ha riconosciuto la responsabilità di CP_6
In data 20.02.2006, sul medesimo immobile della ricorrente, è stato trascritto altro sequestro conservativo ai nn. 24711/12414, in favore degli avv. e , nonché Controparte_1 Controparte_2 dell'ing. (deceduto in data 14.01.2021) e contro a seguito di attività Persona_1 CP_6
professionale svolta in favore di quest'ultima.
In data 23.04.2007, sul medesimo immobile della ricorrente, è stata annotata una ordinanza esecutiva ex art. 186 ter cpc ai nn. 61002/13139, in favore degli avv. e e Controparte_1 Controparte_2
contro CP_6
In data 23.04.2007, sul medesimo immobile della ricorrente, è stata annotata una ordinanza esecutiva ex art. 186 ter cpc ai nn. 61003/13140, in favore dell'Ing. (deceduto in data Persona_1
14.01.2021) e contro CP_6
In data 20.05.2010 la è stata dichiarata fallita con sentenza n. 349/2010 del Tribunale di CP_6
Milano; il fallimento è stato poi chiuso nel 2015, con soddisfazione -a dire della ricorrente- delle pretese portate dai soggetti che hanno trascritto i due sequestri conservativi ed annotato le ordinanze ex art. 186 ter cpc, come risulterebbe dalla comunicazione del Curatore fallimentare avv. Paola Pagini (cfr. doc. 8, in cui il Curatore dà atto che i professionisti ammessi al passivo sarebbero stati soddisfatti al 100%).
La ricorrente deduce di avere la necessità di liberare l'immobile dalle trascrizioni su di esso insistenti che ad oggi avrebbero peraltro perso efficacia e di cui non è mai stata chiesta la cancellazione, nemmeno nel giudizio RG. 4061/2007 tra il Condominio via Besana 37 ed presso il Tribunale di Milano. CP_6
La ricorrente dunque chiede che il Tribunale voglia disporre la cancellazione:
- della trascrizione del sequestro conservativo del 10.01.2006 riportata ai nn. 2856/1522;
- della trascrizione del sequestro conservativo del 20.02.2006 riportata ai nn. 24711/12414;
- della annotazione della ordinanza esecutiva ex art. 186 ter cpc del 23.04.2007 riportata ai nn.
61002/13139;
- della annotazione dell'ordinanza esecutiva ex art. 186 ter cpc del 23.04.2007 riportata ai nn.
61003/13140, tutte presso il Conservatore dei Registri Immobiliari di Milano 2.
3 Si è costituita l'avv. la quale ha dichiarato “il proprio assenso alla cancellazione dei gravami CP_1 sull'immobile sito in Cavenago BR, via Luigi Besana n. 37, distinto al Catasto Fabbricati di detto comune al foglio 6, particella 65, subalterno 703”, con la compensazione delle spese di lite.
Si è costituito l'avv. , il quale, pur precisando che in realtà il proprio credito sia stato solo CP_2 parzialmente soddisfatto dal , ha comunque dichiarato di non opporsi “all'accoglimento delle Parte_2
conclusioni formulate dalla ricorrente sig.ra e chiede, pertanto, che venga disposta la Parte_1 compensazione delle spese legali, come pure richiesto dalla ricorrente”.
All'esito della prima udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale ha disposto ex art. 281 terdecies cpc, riservando il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
*
2. Sulla richiesta della ricorrente di cancellazione delle trascrizioni dei sequestri conservativi e delle annotazioni delle ordinanze ex art. 186 ter cpc.
Il Condominio ha dichiarato in via stragiudiziale che, in riferimento al sequestro presentato al n. 384 il
10 gennaio 2006, nn. 2856/1522, trascritto contro il debito è da considerarsi estinto e che il CP_6
Condominio nulla avrà più a pretendere dalla signora (cfr. doc. n. 11 parte ricorrente). Pt_1
Può pertanto affermarsi che sussistono i presupposti per disporre la cancellazione della trascrizione del sequestro presentato al n. 384 il 10 gennaio 2006, nn. 2856/1522.
Gli avv.ti e hanno dichiarato di non opporsi alla cancellazione dei gravami trascritti CP_1 CP_2
sull'immobile della ricorrente.
Residua l'erede di , tale , il quale nulla ha dichiarato. Persona_1 Controparte_4
All'epoca erano state trascritte, sull'immobile oggi di proprietà della ricorrente, in favore, tra l'altro, del
: Persona_1
- in data 20.02.2006 un sequestro conservativo ai nn. 24711/12414 contro a seguito di CP_6
attività professionale svolta in favore di quest'ultima;
- in data 23.04.2007 una ordinanza esecutiva ex art. 186 ter cpc ai nn. 61003/13140 contro CP_6
[...]
Al riguardo si osserva che il curatore del fallimento ha dichiarato che: “i professionisti ammessi al passivo ex 2751 bis n. 2 c.c. mi risultano soddisfatti al 100% nel fallimento”; tra tali professionisti deve ritenersi compreso anche l'ing. . Persona_1
4 Nelle more è inoltre intervenuta la chiusura del Fallimento di CP_6
Sicché, sussistono tutti i presupposti per ritenere che i crediti originariamente vantati dall'ing.
[...]
sono stati soddisfatti e dunque si sono estinti. Persona_1
A fronte della documentazione della ricorrente, sarebbe stato onere dell'erede dall'ing. Persona_1
dimostrare il contrario, Tuttavia è rimasto contumace. Controparte_4
Può pertanto affermarsi che sussistono i presupposti per disporre la cancellazione della trascrizione e della annotazione originariamente effettuate in favore di . Persona_1
*
3. Conclusioni.
Il ricorso merita accoglimento.
Vanno disposte le cancellazioni dei gravami meglio precisati in dispositivo.
Le spese processuali possono essere integralmente compensate tra le parti;
quanto al Condominio ed agli avv.ti e a fronte della loro dichiarata non opposizione alla richiesta della ricorrente;
CP_1 CP_2 quanto a , poiché -sebbene rimasto contumace- tuttavia sostanzialmente non si è Controparte_4 opposto alla richiesta della ricorrente e dunque non si ravvisa a suo carico alcuna soccombenza tale da giustificare una condanna alle spese di lite. Né la sua contumacia ha ostacolato l'esito favorevole del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie le domande di;
Parte_1
2) ordina al Conservatore dell'Ufficio Provinciale di MILANO – Territorio Servizio di Pubblicità
Immobiliare di MILANO 2, con esenzione da ogni responsabilità:
a) la cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo di cui alla nota di presentazione n.
384 del 10.01.2006, ai nn. Registro Generale 2856, Registro Particolare 1522;
b) la cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo di cui alla nota di presentazione n.
452 del 20.02.2006 ai nn. Registro Generale 24711, Registro Particolare 12414, unitamente alle due annotazioni ivi riportate e meglio infra precisate alle lett. c) e d) del presente dispositivo;
c) la cancellazione della annotazione della ordinanza esecutiva ex art. 186 ter cpc di cui alla nota di presentazione n. 510 del 23.04.2007 ai nn. Registro Generale 61002, Registro Particolare
5 13139;
d) la cancellazione della annotazione della ordinanza esecutiva ex art. 186 ter cpc di cui alla nota di presentazione n. 511 del 23.04.2007 ai nn. Registro Generale 61003, Registro Particolare
13140, trascrizioni ed annotazioni tutte insistenti sull'immobile sito in Cavenago di BR (MB) via Luigi
Besana n. 37, censito nel NCEU al Foglio 6, Mappale 65, Sub. 703, Classe 2, Cat A/3, Vani 2,5 di proprietà della ricorrente;
Parte_1
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Milano il 25 maggio 2025
Il giudice
(Federico Salmeri)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico Salmeri, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile introdotta ex art. 281 decies c.p.c., promossa da:
, CF/PI: , con l'avv. Palma Cristina Parte_1 C.F._1
-attrice- contro
, CF/PI: , con l'avv. in proprio Controparte_1 C.F._2 Controparte_1
, CF/PI: con l'avv. in proprio Controparte_2 C.F._3 Controparte_2
CONDOMINIO VIA BESANA 37 CAVENAGO , CF/PI: , contumace CP_3 P.IVA_1
, CF/PI: contumace, Controparte_4 C.F._4
-convenuti-
CONCLUSIONI
Per Parte_1
ordinare, con proprio provvedimento, al Conservatore dei Registri Immobiliari di Milano 2, la cancellazione delle su indicate formalità pregiudizievoli, divenute inefficaci, qui di seguito nuovamente indicate e specificate:
- Sequestro conservativo presentazione del 10.01.2006 ai nn. Registro Generale 2856, Registro
Particolare 1522;
- Sequestro conservativo presentazione del 20.02.2006 ai nn. Registro Generale 24711, Registro Particolare 12414;
- Ordinanza esecutiva ex art. 186 ter cpc presentazione del 23.04.2007 ai nn. Registro Generale 61002,
Registro Particolare 13139;
- Ordinanza esecutiva ex art. 186 ter cpc presentazione del 23.04.2007 ai nn. Registro Generale 61003,
Registro Particolare 13140.
1 Tutte formalità trascritte presso l'Agenzia del Territorio – Ufficio dei Registri Immobiliari di Milano 2, insistenti sull'immobile sito in Cavenago di BR (MB) via Luigi Besana n. 37, censito nel NCEU al Foglio 6, Mappale 65, Sub. 703, Classe 2, Cat A/3, Vani 2,5 di proprietà della ricorrente, signora Pt_1
[...]
Si richiede la compensazione delle spese legali, qualora parte resistente non si opponga alle conclusioni formulate dall'esponente, in caso contrario, con vittoria di spese e compensi professionali di causa. Salvis iuribus.
*
Per Controparte_1
- Preso atto della mancata opposizione, emettere ogni consequenziale provvedimento in ordine alla richiesta di cancellazione dei gravami.
- Compensare le spese di lite.
*
Per Controparte_2
l'Avv. , in proprio, nonostante non abbia ricevuto il pagamento integrale del proprio Controparte_2 credito, non si oppone all'accoglimento delle conclusioni formulate dalla ricorrente sig.ra Parte_1
e chiede, pertanto, che venga disposta la compensazione delle spese legali, come pure richiesto dalla ricorrente.
*
Per Controparte_5
Contumace
*
Per Controparte_4
Contumace
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
La ricorrente è proprietaria dell'immobile sito in Cavenago di BR (MB) via Luigi Besana n. 37, censito nel NCEU al Foglio 6, Mappale 65, Sub. 703, Classe 2, Cat A/3, Vani 2,5, a seguito di giudizio ex art. 2932 c.c., RG 13576/2005, traslativo della proprietà, terminato con la sentenza n. 3109/2007
Tribunale di Monza, pubblicata in data 02.11.2007, poiché la società costruttrice, non si CP_6
rendeva disponibile a stipulare il relativo rogito.
Precedentemente a tale sentenza, in data 10.01.2006, il Condominio di via Besana 37 Cavenago di
BR (MB) ha trascritto sul predetto immobile un sequestro conservativo, ai nn. 2856/1522, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano 2, contro a garanzia del proprio diritto CP_6
derivante dalla mancata agibilità degli immobili di detto Condominio, cui ha fatto seguito la causa civile
2 RG 4061/2007 e la sentenza n. 6999/2008 emessa dal Tribunale di Milano, che ha riconosciuto la responsabilità di CP_6
In data 20.02.2006, sul medesimo immobile della ricorrente, è stato trascritto altro sequestro conservativo ai nn. 24711/12414, in favore degli avv. e , nonché Controparte_1 Controparte_2 dell'ing. (deceduto in data 14.01.2021) e contro a seguito di attività Persona_1 CP_6
professionale svolta in favore di quest'ultima.
In data 23.04.2007, sul medesimo immobile della ricorrente, è stata annotata una ordinanza esecutiva ex art. 186 ter cpc ai nn. 61002/13139, in favore degli avv. e e Controparte_1 Controparte_2
contro CP_6
In data 23.04.2007, sul medesimo immobile della ricorrente, è stata annotata una ordinanza esecutiva ex art. 186 ter cpc ai nn. 61003/13140, in favore dell'Ing. (deceduto in data Persona_1
14.01.2021) e contro CP_6
In data 20.05.2010 la è stata dichiarata fallita con sentenza n. 349/2010 del Tribunale di CP_6
Milano; il fallimento è stato poi chiuso nel 2015, con soddisfazione -a dire della ricorrente- delle pretese portate dai soggetti che hanno trascritto i due sequestri conservativi ed annotato le ordinanze ex art. 186 ter cpc, come risulterebbe dalla comunicazione del Curatore fallimentare avv. Paola Pagini (cfr. doc. 8, in cui il Curatore dà atto che i professionisti ammessi al passivo sarebbero stati soddisfatti al 100%).
La ricorrente deduce di avere la necessità di liberare l'immobile dalle trascrizioni su di esso insistenti che ad oggi avrebbero peraltro perso efficacia e di cui non è mai stata chiesta la cancellazione, nemmeno nel giudizio RG. 4061/2007 tra il Condominio via Besana 37 ed presso il Tribunale di Milano. CP_6
La ricorrente dunque chiede che il Tribunale voglia disporre la cancellazione:
- della trascrizione del sequestro conservativo del 10.01.2006 riportata ai nn. 2856/1522;
- della trascrizione del sequestro conservativo del 20.02.2006 riportata ai nn. 24711/12414;
- della annotazione della ordinanza esecutiva ex art. 186 ter cpc del 23.04.2007 riportata ai nn.
61002/13139;
- della annotazione dell'ordinanza esecutiva ex art. 186 ter cpc del 23.04.2007 riportata ai nn.
61003/13140, tutte presso il Conservatore dei Registri Immobiliari di Milano 2.
3 Si è costituita l'avv. la quale ha dichiarato “il proprio assenso alla cancellazione dei gravami CP_1 sull'immobile sito in Cavenago BR, via Luigi Besana n. 37, distinto al Catasto Fabbricati di detto comune al foglio 6, particella 65, subalterno 703”, con la compensazione delle spese di lite.
Si è costituito l'avv. , il quale, pur precisando che in realtà il proprio credito sia stato solo CP_2 parzialmente soddisfatto dal , ha comunque dichiarato di non opporsi “all'accoglimento delle Parte_2
conclusioni formulate dalla ricorrente sig.ra e chiede, pertanto, che venga disposta la Parte_1 compensazione delle spese legali, come pure richiesto dalla ricorrente”.
All'esito della prima udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale ha disposto ex art. 281 terdecies cpc, riservando il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
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2. Sulla richiesta della ricorrente di cancellazione delle trascrizioni dei sequestri conservativi e delle annotazioni delle ordinanze ex art. 186 ter cpc.
Il Condominio ha dichiarato in via stragiudiziale che, in riferimento al sequestro presentato al n. 384 il
10 gennaio 2006, nn. 2856/1522, trascritto contro il debito è da considerarsi estinto e che il CP_6
Condominio nulla avrà più a pretendere dalla signora (cfr. doc. n. 11 parte ricorrente). Pt_1
Può pertanto affermarsi che sussistono i presupposti per disporre la cancellazione della trascrizione del sequestro presentato al n. 384 il 10 gennaio 2006, nn. 2856/1522.
Gli avv.ti e hanno dichiarato di non opporsi alla cancellazione dei gravami trascritti CP_1 CP_2
sull'immobile della ricorrente.
Residua l'erede di , tale , il quale nulla ha dichiarato. Persona_1 Controparte_4
All'epoca erano state trascritte, sull'immobile oggi di proprietà della ricorrente, in favore, tra l'altro, del
: Persona_1
- in data 20.02.2006 un sequestro conservativo ai nn. 24711/12414 contro a seguito di CP_6
attività professionale svolta in favore di quest'ultima;
- in data 23.04.2007 una ordinanza esecutiva ex art. 186 ter cpc ai nn. 61003/13140 contro CP_6
[...]
Al riguardo si osserva che il curatore del fallimento ha dichiarato che: “i professionisti ammessi al passivo ex 2751 bis n. 2 c.c. mi risultano soddisfatti al 100% nel fallimento”; tra tali professionisti deve ritenersi compreso anche l'ing. . Persona_1
4 Nelle more è inoltre intervenuta la chiusura del Fallimento di CP_6
Sicché, sussistono tutti i presupposti per ritenere che i crediti originariamente vantati dall'ing.
[...]
sono stati soddisfatti e dunque si sono estinti. Persona_1
A fronte della documentazione della ricorrente, sarebbe stato onere dell'erede dall'ing. Persona_1
dimostrare il contrario, Tuttavia è rimasto contumace. Controparte_4
Può pertanto affermarsi che sussistono i presupposti per disporre la cancellazione della trascrizione e della annotazione originariamente effettuate in favore di . Persona_1
*
3. Conclusioni.
Il ricorso merita accoglimento.
Vanno disposte le cancellazioni dei gravami meglio precisati in dispositivo.
Le spese processuali possono essere integralmente compensate tra le parti;
quanto al Condominio ed agli avv.ti e a fronte della loro dichiarata non opposizione alla richiesta della ricorrente;
CP_1 CP_2 quanto a , poiché -sebbene rimasto contumace- tuttavia sostanzialmente non si è Controparte_4 opposto alla richiesta della ricorrente e dunque non si ravvisa a suo carico alcuna soccombenza tale da giustificare una condanna alle spese di lite. Né la sua contumacia ha ostacolato l'esito favorevole del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie le domande di;
Parte_1
2) ordina al Conservatore dell'Ufficio Provinciale di MILANO – Territorio Servizio di Pubblicità
Immobiliare di MILANO 2, con esenzione da ogni responsabilità:
a) la cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo di cui alla nota di presentazione n.
384 del 10.01.2006, ai nn. Registro Generale 2856, Registro Particolare 1522;
b) la cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo di cui alla nota di presentazione n.
452 del 20.02.2006 ai nn. Registro Generale 24711, Registro Particolare 12414, unitamente alle due annotazioni ivi riportate e meglio infra precisate alle lett. c) e d) del presente dispositivo;
c) la cancellazione della annotazione della ordinanza esecutiva ex art. 186 ter cpc di cui alla nota di presentazione n. 510 del 23.04.2007 ai nn. Registro Generale 61002, Registro Particolare
5 13139;
d) la cancellazione della annotazione della ordinanza esecutiva ex art. 186 ter cpc di cui alla nota di presentazione n. 511 del 23.04.2007 ai nn. Registro Generale 61003, Registro Particolare
13140, trascrizioni ed annotazioni tutte insistenti sull'immobile sito in Cavenago di BR (MB) via Luigi
Besana n. 37, censito nel NCEU al Foglio 6, Mappale 65, Sub. 703, Classe 2, Cat A/3, Vani 2,5 di proprietà della ricorrente;
Parte_1
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Milano il 25 maggio 2025
Il giudice
(Federico Salmeri)
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