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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 17/09/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere relatore
Grazia Maria Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione nella causa iscritta al n. 437 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, promossa da:
P.I. Parte_1
), con sede a Pula, elettivamente domiciliata in Cagliari via P.IVA_1
Carlo Fadda n.5 presso lo studio dell'avv. Luigi Mura che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata all'atto di appello;
APPELLANTE
CONTRO
, P.I. con Controparte_1 P.IVA_2 sede legale a Roma, nella Via Giuseppe Grezar n. 14, elettivamente domiciliata in Cagliari Via Verdi n. 15 presso lo studio dell'Avv. Tiziana
Frongia che la rappresenta e difende, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione;
APPELLATA
All'udienza dell'11 aprile 2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante (come da atto di appello):
“L'Ill.ma Corte d'Appello respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia: […]
- In totale riforma della sentenza impugnata, accogliere tutte le conclusioni cui all'atto introduttivo del giudizio e, conseguentemente, condannare l' a provvedere all'annullamento della Controparte_1 cartella esattoriale in oggetto ed al conseguente discarico dei ruoli;
- con vittoria di spese e onorari del doppio grado del giudizio.”
Nell'interesse dell'appellata (come da comparsa di costituzione):
“L'Ecc.mo Tribunale,Voglia, contrariis reiectis: dichiarare inammissibile l'appello giacchè tardivo;
in ogni caso rigettarlo perché infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi già detti;
sempre vinte spese.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 28 maggio 2019, l'
[...] ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Parte_1
Cagliari l' al fine di instaurare il giudizio di Controparte_2 merito conseguente all'opposizione all'intervento compiuto dalla convenuta nella procedura esecutiva immobiliare iscritta n.553/2008 RES e al rigetto, con provvedimento del 7 marzo 2019, dell'istanza di sospensione.
Tanto in sede esecutiva quanto nel successivo giudizio di merito, la società attrice ha denunciato l'illegittimità della pretesa dell'agente della riscossione relativamente al credito portato dalla cartella di pagamento n.025201100122578601000 di cui ha chiesto l'annullamento e il conseguente discarico in forza dell'art.1 commi 539-540 l. 228/2012.
Costituitasi in giudizio la convenuta, istruita con produzioni documentali la causa è stata decisa con la sentenza n. 1087/2022 pubblicata il 26 aprile 2022 con la quale il Tribunale di Cagliari ha così statuito:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. dichiara che la cartella di pagamento n. 025201100122578601000 non deve ritenersi annullata di diritto e, per l'effetto,
2. rigetta l'opposizione all'esecuzione promossa dalla
[...]
e, conseguentemente, Parte_1
3. dichiara il diritto dell di agire Controparte_2 esecutivamente per il soddisfacimento del relativo credito;
4. condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 9.817,55, di cui euro 8.537,00 per compensi, comprese spese generali, oltre c.p.a. ed i.v.a.”
Con atto di citazione notificato il 22 novembre 2022 ha proposto appello l' rassegnando le Parte_1 conclusioni in epigrafe trascritte.
L' , costituitasi in giudizio, ha Controparte_2 eccepito l'inammissibilità dell'appello per tardività.
Rinunciato l'appellante all'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza, all'udienza dell'11 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini per il deposito di atti difensivi finali.
L'appello è inammissibile in quanto tardivo.
Si richiama in motivazione Cass., n. 20594/2022: “La sentenza impugnata ha deciso una controversia qualificata come opposizione all'esecuzione, alla quale non trova applicazione la regola della sospensione feriale dei termini, in virtù del combinato disposto dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742: quest'ultima norma, infatti, sottrae espressamente alla sospensione feriale le
«opposizioni all'esecuzione», locuzione da intendersi riferita a tutti i giudizi oppositivi (all'esecuzione, agli atti esecutivi, di terzo all'esecuzione), proposti sia prima che dopo l'inizio della procedura esecutiva.
L'inoperatività della sospensione feriale, in quanto afferente alla natura della lite, regola l'intero svolgimento del processo oppositivo, cioè a dire vale in ogni sua fase e grado, incluse le impugnazioni (a prescindere dal contenuto della pronuncia e dai motivi di gravame), e legittima pertanto il rilievo, anche officioso, della tardività del ricorso per cassazione (tra le innumerevoli, si vedano Cass. 14/01/2022, n. 1127; Cass. 13/02/2020, n. 3542; Cass.
18/12/2019, n. 33728; Cass. 03/07/2018, n. 17328; Cass. 20/04/2017, n.
9963; Cass. 07/02/2017, n. 3214; Cass. 08/04/2014, n. 8137; Cass.
11/01/2012, n. 171; circa la non sospensione dei termini afferenti il giudizio di cassazione, cfr. Cass. 28/02/2020, n. 5475; Cass. 11/04/2019, n. 10212;
Cass. 10/04/2017, n. 9234; Cass. 27/01/2017, n. 2179; Cass. 04/10/2016, n. 19836; Cass. 20/05/2015, n. 10252; Cass. 25/02/2015, n. 3889; Cass.
03/02/2015, n. 1892; Cass. 05/12/2014, n. 25827)”.
Nel caso oggetto di giudizio, l'atto di appello avverso la sentenza impugnata, pubblicata il 26 aprile 2022, è stato notificato il 22 novembre
2022 a mani del difensore della controparte, risultando così irrimediabilmente violato il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. per la proposizione dell'impugnazione.
Si evidenzia che l'eccezione di tardività non è stata contrastata dall'appellante che non ha, così come la controparte, depositato atti difensivi finali.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse sono liquidate secondo lo scaglione individuato ai sensi dell'art. 17 c.p.c., applicando i valori minimi in relazione alla consistenza dell'attività difensionale espletata per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e la riduzione per la definizione in rito.
Nessun compenso si riconosce per la fase di trattazione stante l'assenza di attività.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. Dichiara inammissibile l'appello;
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata, spese che liquida in euro 3560,00 oltre spese generali, Iva e cpa;
3. Si da atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n.115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 10 settembre 2025
Il Presidente
Maria Teresa Spanu
Il Consigliere relatore
Donatella Aru