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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/05/2025, n. 2577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2577 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5613/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 5613/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Catania, alla via Genova n. 45, presso lo studio dell'Avv. DI MAGGIO ELISA MARIA (C.F. ), che lo rappresenta e difende. C.F._2 opponente contro (già in persona del legale Controparte_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore (C.F. ), e per essa, quale mandataria, la P.IVA_1 [...]
(già , (C.F. ), assistita e difesa Controparte_2 CP_3 P.IVA_2 dall'Avv. GHIA ENRICA MARIA (C.F. , con domicilio in C.F._3
Milano, via Filippo Corridoni, n. 1. opposta CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di giorno 14.4.2025 che qui si intende richiamato, il procedimento è stato dunque posto in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1657/2023 emesso dal Tribunale Civile di Catania il 24.3.2023, all'interno del procedimento R.G. n. 4136/2023, con notifica perfezionata in data 3.5.2023, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., con cui è stato ordinato a Parte_1
il pagamento della somma di € 20.703,87, oltre interessi e spese legali a favore di
[...] [...] in persona del legale rappresentante p.t.. Controparte_1
Ciò, in virtù del credito derivante dai contratti:
pagina 1 di 4 - n. 20082704662801 del 28.3.2003, stipulato tra l'opponente e Controparte_4 (relativamente alla somma di € 4.980,74, oltre interessi a tasso legale);
- n. 10273026401890 del 27.2.2012, stipulato con (per la somma di € 15.723,13 CP_5 oltre interessi a tasso legale).
Con due diversi contratti di cessione (cedente in data 23.6.2017 e cedente CP_4 CP_5
in data 14.11.2018), il credito era stato poi ceduto pro soluto a che,
[...] CP_1 successivamente, ha mutato denominazione sociale in . Controparte_1
Nell'atto di citazione, l'opponente eccepiva la presenza di clausole vessatorie tra le condizioni generali dei due contratti, con conseguente pregiudizio per il consumatore, e, pertanto, invocava la loro nullità.
Concludeva, dunque, chiedendo: “Voglia l'On. le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, in accoglimento della presente opposizione, cosi statuire: - accertare e dichiarare la presenza all'interno dei contratti oggetto del presente ricorso in opposizione di clausole vessatorie, contrarie al codice del consumatore;
- per l'effetto, revocare Decreto Ingiuntivo n. 1657/2023 del 24.03.2023, emesso dal Tribunale di Catania;
- Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”.
Si costituiva in giudizio parte opposta, la quale, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva, dal momento che aveva proposto Parte_1 opposizione il 23.5.2024, dunque, oltre un anno dal perfezionarsi della notifica del decreto ingiuntivo.
Difatti, la notifica era avvenuta ex art. 143 c.p.c., e dunque, si era perfezionata dopo 20 giorni dal deposito del decreto nella casa comunale, ossia in data 3.5.2023.
Sempre in via preliminare, eccepiva l'improcedibilità del giudizio, per non avere l'opponente iniziato il procedimento di mediazione, obbligatorio ai sensi dell'art. 5 D. Lgs n. 28/2010.
L'eccezione relativa alla presenza di clausole vessatorie nei contratti azionati doveva considerarsi temeraria, dal momento che non erano state individuate.
In ogni caso, rilevava che l'opponente avesse specificamente accettato tutte le clausole contrattuali, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., come evincibile dalle sottoscrizioni apposte ai contratti allegati.
In ragione di tutto quanto sopra, chiedeva: ” - in via preliminare, rigettare la domanda promossa dal sig. , in quanto tardiva e, pertanto, inammissibile per tutti i motivi esposti in atti e, Parte_1 per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1657/2023 e dichiararlo definitivamente esecutivo;
- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda avversaria, per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 163 n. 3 bis C.p.c. e dell'art. 5 D. Lgs. 28/10; - nel merito, rigettare tutte le eccezioni e le domande avversarie in quanto prive di ogni fondamento, sia in fatto che in diritto, per tutte le ragioni sopra esposte;
- in ogni caso, condannare il Sig.
[...]
al pagamento, in favore di delle spese e dei compensi del Parte_1 Controparte_1 presente giudizio”.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c., veniva differita la prima udienza al 25.11.2024 ed assegnati alle parti termini per le memorie ex art. 171 ter c.p.c.
pagina 2 di 4 Nella memoria ex art. 171 ter n.2 c.p.c., l'opponente eccepiva per la prima volta l'avvenuta prescrizione del credito relativo ad entrambi i contratti azionati.
Di poi, all'esito della prima udienza del 25.11.2024, con ordinanza, si rinviava all'udienza di discussione del 14.4.2025, con termini per il deposito di note scritte, comparse e memorie.
Nelle comparse conclusionali l'opponente rilevava di aver proposto opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c., dichiarando l'irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo, esponendo in particolare che,
“nella comparsa di costituzione è stato offerto probationem il tagliandino da cui si ricava il solo nome e cognome del debitore e una data presunta di notifica, senza che da esso si possa evincere chi abbia provveduto ad effettuare la notifica. Inoltre, non è stato prodotta la cartolina della relativa notifica e, pertanto, deve necessariamente considerarsi incompleta”.
Di poi, parte opposta eccepiva la tardività dell'eccezione di prescrizione del credito, proposta solo nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., rilevando che, comunque, non rilevasse.
Difatti, nel caso in esame, posto che il contratto era stato sottoscritto nel 2012 e prevedeva il pagamento di 60 rate mensili, il termine prescrizionale avrebbe dovuto iniziare a decorrere dal 2017, ossia dall'ultima rata, dunque, il termine prescrizionale non era ancora spirato.
Di poi, stante la temerarietà della lite, chiedeva la condanna dell'opponente anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.
Infine, all'esito dell'udienza del 14.4.2025, la causa veniva posta in decisione.
**************************
Tanto esposto, osserva questo Giudicante come le domande proposte dall'opponente siano infondate e meritino, quindi, di essere respinte per le ragioni che seguono.
- In via preliminare, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione perché tardiva.
Posto che l'opposizione è stata proposta in data 23.5.2024, si rammenta che, ai sensi dell'art. 641 c.p.c., l'opposizione al decreto ingiuntivo va proposta nel termine di 40 giorni dalla notifica.
Nel caso de quo, il decreto ingiuntivo è stato notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c., con deposito nella casa comunale avvenuto in data 13.4.2023.
Difatti, dagli allegati prodotti in giudizio dall'opposta, è possibile rilevare che l'ufficiale giudiziario ha effettuato un tentativo di notifica in data 31.3.2023 presso l'indirizzo indicato e che, svolte le indagini richieste dalla legge, ha attestato che l'opponente non abitava più lì.
Sulla base del certificato di residenza presentato, si è poi depositato l'atto presso la casa comunale dell'ultima residenza nota e, pertanto, ai sensi dell'art. 143 c.p.c. la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo, ossia in data 3.5.2023.
Tale notifica è stata, dunque, effettuata correttamente.
L'opposizione non può considerarsi proposta ex art 650 cpc, posto che solo nella comparsa conclusionale ha eccepito l'irregolarità della notifica con contestazioni Parte_1 generiche.
Difatti, ai sensi dell'art. 650 c.p.c.: “l'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore”.
Tuttavia, l'opposizione, anche se tardiva, non può limitarsi ad una mera denuncia di irregolarità della notificazione, ma occorre che sia accompagnata da precise contestazioni sulla pretesa creditoria.
pagina 3 di 4 Dalla mancata o tardiva opposizione al decreto ingiuntivo nel termine stabilito ex art. 641 c.p.c., ne deriva l'inammissibilità dell'opposizione ed il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo.
Infine, si precisa che l'obbligo della mediazione ex art. 5 del D.lgs. 28/2010, riguarda solo la fase di opposizione e non quella monitoria, a cognizione sommaria, che la precede.
Pertanto, le domande di parte opponente vanno integralmente rigettate.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Conferma il decreto ingiuntivo n. 1657/2023 emesso dal Tribunale Civile di Catania il 24.3.2023, all'interno del procedimento R.G. n. 4136/2023, con notifica perfezionata, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., in data 3.5.2023;
- Condanna parte opponente alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore di parte opposta, che liquida rispettivamente in € 1.270,00 a titolo di compensi, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 15 maggio 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 5613/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Catania, alla via Genova n. 45, presso lo studio dell'Avv. DI MAGGIO ELISA MARIA (C.F. ), che lo rappresenta e difende. C.F._2 opponente contro (già in persona del legale Controparte_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore (C.F. ), e per essa, quale mandataria, la P.IVA_1 [...]
(già , (C.F. ), assistita e difesa Controparte_2 CP_3 P.IVA_2 dall'Avv. GHIA ENRICA MARIA (C.F. , con domicilio in C.F._3
Milano, via Filippo Corridoni, n. 1. opposta CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di giorno 14.4.2025 che qui si intende richiamato, il procedimento è stato dunque posto in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1657/2023 emesso dal Tribunale Civile di Catania il 24.3.2023, all'interno del procedimento R.G. n. 4136/2023, con notifica perfezionata in data 3.5.2023, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., con cui è stato ordinato a Parte_1
il pagamento della somma di € 20.703,87, oltre interessi e spese legali a favore di
[...] [...] in persona del legale rappresentante p.t.. Controparte_1
Ciò, in virtù del credito derivante dai contratti:
pagina 1 di 4 - n. 20082704662801 del 28.3.2003, stipulato tra l'opponente e Controparte_4 (relativamente alla somma di € 4.980,74, oltre interessi a tasso legale);
- n. 10273026401890 del 27.2.2012, stipulato con (per la somma di € 15.723,13 CP_5 oltre interessi a tasso legale).
Con due diversi contratti di cessione (cedente in data 23.6.2017 e cedente CP_4 CP_5
in data 14.11.2018), il credito era stato poi ceduto pro soluto a che,
[...] CP_1 successivamente, ha mutato denominazione sociale in . Controparte_1
Nell'atto di citazione, l'opponente eccepiva la presenza di clausole vessatorie tra le condizioni generali dei due contratti, con conseguente pregiudizio per il consumatore, e, pertanto, invocava la loro nullità.
Concludeva, dunque, chiedendo: “Voglia l'On. le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, in accoglimento della presente opposizione, cosi statuire: - accertare e dichiarare la presenza all'interno dei contratti oggetto del presente ricorso in opposizione di clausole vessatorie, contrarie al codice del consumatore;
- per l'effetto, revocare Decreto Ingiuntivo n. 1657/2023 del 24.03.2023, emesso dal Tribunale di Catania;
- Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”.
Si costituiva in giudizio parte opposta, la quale, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva, dal momento che aveva proposto Parte_1 opposizione il 23.5.2024, dunque, oltre un anno dal perfezionarsi della notifica del decreto ingiuntivo.
Difatti, la notifica era avvenuta ex art. 143 c.p.c., e dunque, si era perfezionata dopo 20 giorni dal deposito del decreto nella casa comunale, ossia in data 3.5.2023.
Sempre in via preliminare, eccepiva l'improcedibilità del giudizio, per non avere l'opponente iniziato il procedimento di mediazione, obbligatorio ai sensi dell'art. 5 D. Lgs n. 28/2010.
L'eccezione relativa alla presenza di clausole vessatorie nei contratti azionati doveva considerarsi temeraria, dal momento che non erano state individuate.
In ogni caso, rilevava che l'opponente avesse specificamente accettato tutte le clausole contrattuali, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., come evincibile dalle sottoscrizioni apposte ai contratti allegati.
In ragione di tutto quanto sopra, chiedeva: ” - in via preliminare, rigettare la domanda promossa dal sig. , in quanto tardiva e, pertanto, inammissibile per tutti i motivi esposti in atti e, Parte_1 per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1657/2023 e dichiararlo definitivamente esecutivo;
- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda avversaria, per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 163 n. 3 bis C.p.c. e dell'art. 5 D. Lgs. 28/10; - nel merito, rigettare tutte le eccezioni e le domande avversarie in quanto prive di ogni fondamento, sia in fatto che in diritto, per tutte le ragioni sopra esposte;
- in ogni caso, condannare il Sig.
[...]
al pagamento, in favore di delle spese e dei compensi del Parte_1 Controparte_1 presente giudizio”.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c., veniva differita la prima udienza al 25.11.2024 ed assegnati alle parti termini per le memorie ex art. 171 ter c.p.c.
pagina 2 di 4 Nella memoria ex art. 171 ter n.2 c.p.c., l'opponente eccepiva per la prima volta l'avvenuta prescrizione del credito relativo ad entrambi i contratti azionati.
Di poi, all'esito della prima udienza del 25.11.2024, con ordinanza, si rinviava all'udienza di discussione del 14.4.2025, con termini per il deposito di note scritte, comparse e memorie.
Nelle comparse conclusionali l'opponente rilevava di aver proposto opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c., dichiarando l'irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo, esponendo in particolare che,
“nella comparsa di costituzione è stato offerto probationem il tagliandino da cui si ricava il solo nome e cognome del debitore e una data presunta di notifica, senza che da esso si possa evincere chi abbia provveduto ad effettuare la notifica. Inoltre, non è stato prodotta la cartolina della relativa notifica e, pertanto, deve necessariamente considerarsi incompleta”.
Di poi, parte opposta eccepiva la tardività dell'eccezione di prescrizione del credito, proposta solo nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., rilevando che, comunque, non rilevasse.
Difatti, nel caso in esame, posto che il contratto era stato sottoscritto nel 2012 e prevedeva il pagamento di 60 rate mensili, il termine prescrizionale avrebbe dovuto iniziare a decorrere dal 2017, ossia dall'ultima rata, dunque, il termine prescrizionale non era ancora spirato.
Di poi, stante la temerarietà della lite, chiedeva la condanna dell'opponente anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.
Infine, all'esito dell'udienza del 14.4.2025, la causa veniva posta in decisione.
**************************
Tanto esposto, osserva questo Giudicante come le domande proposte dall'opponente siano infondate e meritino, quindi, di essere respinte per le ragioni che seguono.
- In via preliminare, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione perché tardiva.
Posto che l'opposizione è stata proposta in data 23.5.2024, si rammenta che, ai sensi dell'art. 641 c.p.c., l'opposizione al decreto ingiuntivo va proposta nel termine di 40 giorni dalla notifica.
Nel caso de quo, il decreto ingiuntivo è stato notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c., con deposito nella casa comunale avvenuto in data 13.4.2023.
Difatti, dagli allegati prodotti in giudizio dall'opposta, è possibile rilevare che l'ufficiale giudiziario ha effettuato un tentativo di notifica in data 31.3.2023 presso l'indirizzo indicato e che, svolte le indagini richieste dalla legge, ha attestato che l'opponente non abitava più lì.
Sulla base del certificato di residenza presentato, si è poi depositato l'atto presso la casa comunale dell'ultima residenza nota e, pertanto, ai sensi dell'art. 143 c.p.c. la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo, ossia in data 3.5.2023.
Tale notifica è stata, dunque, effettuata correttamente.
L'opposizione non può considerarsi proposta ex art 650 cpc, posto che solo nella comparsa conclusionale ha eccepito l'irregolarità della notifica con contestazioni Parte_1 generiche.
Difatti, ai sensi dell'art. 650 c.p.c.: “l'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore”.
Tuttavia, l'opposizione, anche se tardiva, non può limitarsi ad una mera denuncia di irregolarità della notificazione, ma occorre che sia accompagnata da precise contestazioni sulla pretesa creditoria.
pagina 3 di 4 Dalla mancata o tardiva opposizione al decreto ingiuntivo nel termine stabilito ex art. 641 c.p.c., ne deriva l'inammissibilità dell'opposizione ed il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo.
Infine, si precisa che l'obbligo della mediazione ex art. 5 del D.lgs. 28/2010, riguarda solo la fase di opposizione e non quella monitoria, a cognizione sommaria, che la precede.
Pertanto, le domande di parte opponente vanno integralmente rigettate.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Conferma il decreto ingiuntivo n. 1657/2023 emesso dal Tribunale Civile di Catania il 24.3.2023, all'interno del procedimento R.G. n. 4136/2023, con notifica perfezionata, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., in data 3.5.2023;
- Condanna parte opponente alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore di parte opposta, che liquida rispettivamente in € 1.270,00 a titolo di compensi, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 15 maggio 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4