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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 12/12/2024, n. 1404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1404 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3271/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3271/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIOVANNI SCUDIERI ( CF ) e dell'avv. ANNALINDA C.F._2
SCARINCI (CF , elettivamente domiciliato in via Teramo 37 di C.F._3
Pescara presso il difensore avv. Scudieri
ATTORE contro
(C.F. ); contumace CP_1 C.F._4
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni da reato
Conclusioni
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 25/10/2025, l'unica parte costituiva precisava le conclusioni come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Si discute della domanda risarcitoria avanzata dall'attore nei confronti del quale CP_1
responsabile dei danni causati al a seguito di un episodio di lesioni personali Parte_1
verificatosi in Pescara, in occasione di una festa di compleanno, presso un locale pubblico, in data 26/4/2012. All'uopo, il ha esposto di aver denunciato l'accaduto; che Parte_1
l'attuale convenuto veniva dichiarato colpevole del reato di lesioni personali dal Giudice di
Pace di Pescara con sentenza n 47/17, che irrogava all'imputato la pena di euro 700 di multa e lo condannava al pagamento di una provvisionale di euro 1.000,00 oltre che al pagamento delle spese in favore della parte civile, rimettendo le parti dinanzi al Giudice civile per la liquidazione definitiva del danno;
sentenza che veniva confermata in appello con condanna del al pagamento anche delle spese del secondo grado in favore della CP_1
parte civile.
Reputava l'attore di aver diritto al risarcimento dei danni in dipendenza degli eventi descritti in narrativa, quantificati nella complessiva e residua somma di Euro 8.752,61 o in quella ritenuta di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione dalla data dell'evento all'effettivo saldo, con vittoria delle spese di lite.
Il procedimento, che si è svolto nella contumacia del convenuto, va definito con una pronuncia di accoglimento della domanda nei limiti più avanti precisati, alla stregua delle osservazioni che seguono.
Anzitutto, occorre prendere atto che la parte attrice ha provato l'accertamento della responsabilità penale del convenuto con sentenza passata in giudicato.
Occorre allora tener presente che secondo la giurisprudenza di legittimità nei reati di danno, la decisione di condanna generica al risarcimento emessa dal giudice penale contiene implicitamente l'accertamento del danno evento e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto di reato, ma non anche quello del danno conseguenza, per il quale si rende necessaria un'ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli (Cass., 05/05/2020, n. 8477, conf. Cass., 02/08/2022, n. 23960 ).
Anche le Sezioni Unite hanno ribadito il principio per cui il danno in sede civile può essere risarcito quando conseguenza pregiudizievole accertata, pure con presunzioni, e non solo come evento, dunque mai “in re ipsa“: Cass., Sez. U., 15/11/2022 n. 33645. pagina 2 di 5 Quindi, si può dire che il nesso di causa materiale è in re ipsa in caso di condanna penale passata in giudicato, mentre il nesso di causalità giuridica dovrà essere provato dall'attore secondo i canoni della responsabilità civile invocata.
Nulla quaestio, pertanto, sulla responsabilità del convenuto alla luce della condanna in sede penale con liquidazione di provvisionale.
Ogni ulteriore necessario approfondimento sulle conseguenze del reato in termini di danno conseguenza è stato idoneamente fornito dal Ctu Dott. il quale ha Persona_1
riconosciuto il nesso causale tra l'evento dannoso e le lesioni subìte dall'attore e le ha quantificate in : 10 gg ITT;
20 gg ITP al 50%; 20 gg ITP al 25%; 3% I.P.; Spese mediche ritenute congrue Euro 743,24.
Alla luce di quanto ritenuto dal medico legale nominato quale Ctu, l'attore ha sollecitato( ved comparsa conclusionale ) la seguente liquidazione: complessivi Euro 4.023,97 per danno biologico (€ 2.642,97 IP 3%; € 552,40 ITP 10gg; € 552,40 ITP 20 gg;
€ 276,20 ITP
20gg) oltre al danno morale (dovuto a seguito di condanna penale) nella misura di 1/3 per
Euro 1.341,19; spese mediche per Euro 743,24, oltre ai danni materiali documentati
(computer Apple) per Euro 509,50 e così per complessivi Euro 6.617,90.
Ebbene, il calcolo del danno biologico proposto dall'attore è stato effettuato in base a note tabelle di riferimento (Tabelle Milanesi che tuttavia prevederebbero in relazione ad un soggetto di 42 anni all'epoca del fatto per tre punti di invalidità la somma di euro 2.864,64
a fronte della minor somma richiesta di euro 2.642,97), e può essere pertanto ritenuto congruo. Il danno morale può essere riconosciuto quale componente del danno non patrimoniale. Infatti, pur alla luce dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui il danneggiato è onerato dall'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni, si deve osservare che nel caso di specie le particolari circostanze a seguito delle quali il Parte_1 riportava lesioni cagionategli volontariamente dall'odierno convenuto, che, come si evince dalle sentenze penali, lo aggrediva brutalmente, inducono a ritenere sussistente il danno di che trattasi con riconoscimento dei rela tivi danni richiesti. Va anche riconosciuto il rimborso delle spese mediche come quantificate dal Ctu.
pagina 3 di 5 Nulla viene riconosciuto invece per spese di riparazione del computer, il cui danneggiamento ad opera del non risulta provato;
ed anzi dagli atti del CP_1
procedimento penale risulta che il danneggiamento veniva ascritto ad altra persona anche se l'istruttoria dibattimentale non dava poi certezze sulla relativa responsabilità.
Va fatta poi applicazione del noto criterio secondo cui vanno riconosciuti gli interessi legali sulle complessive debenze per danno non patrimoniale, devalutate all'epoca del fatto, e mano mano rivalutate fino all'epoca del pagamento della provvisionale, ed indi sulla somma residua con lo stesso criterio fino alla data della decisione, oltre interessi legali sulla somma complessivamente dovuta alla data della decisione fino al saldo.
Sulle somme dovute a titolo di rimborso spettano gli interessi legali dalla domanda al saldo.
Il convenuto soccombente è tenuto al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'attore ed a sostenere definitivamente le spese di ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
dichiara la responsabilità del convenuto in ordine alle lesioni provocate CP_1
all'attore, come meglio specificate in parte motiva, e, quantificati i danni in euro 5.365,16 per danni non patrimoniali, lo condanna, tenuto conto della provvisionale già versata, al pagamento del residuo dovuto oltre gli interessi legali sulle complessive debenze, devalutate all'epoca del fatto, e mano mano rivalutate fino all'epoca del pagamento della provvisionale, ed indi sulla somma residua con lo stesso criterio fino alla data della decisione, oltre interessi legali sulla somma complessivamente dovuta alla data della decisione fino al saldo, nonchè al pagamento di euro 734,20 per danno patrimoniale, oltre interessi dalla domanda al saldo, in favore dell'attore, nonché al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 237,00 per esborsi ed euro 2.800,00 per compensi oltre accessori di legge .
Dichiara il convenuto tenuto al pagamento delle spese di Ctu e quindi tenuto a tenere pagina 4 di 5 indenne l'attore delle spese di Ctu da questi eventualmente anticipate.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Pescara, 10 dicembre 2024
Il Giudice
dott. Rossana Villani
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3271/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIOVANNI SCUDIERI ( CF ) e dell'avv. ANNALINDA C.F._2
SCARINCI (CF , elettivamente domiciliato in via Teramo 37 di C.F._3
Pescara presso il difensore avv. Scudieri
ATTORE contro
(C.F. ); contumace CP_1 C.F._4
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni da reato
Conclusioni
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 25/10/2025, l'unica parte costituiva precisava le conclusioni come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Si discute della domanda risarcitoria avanzata dall'attore nei confronti del quale CP_1
responsabile dei danni causati al a seguito di un episodio di lesioni personali Parte_1
verificatosi in Pescara, in occasione di una festa di compleanno, presso un locale pubblico, in data 26/4/2012. All'uopo, il ha esposto di aver denunciato l'accaduto; che Parte_1
l'attuale convenuto veniva dichiarato colpevole del reato di lesioni personali dal Giudice di
Pace di Pescara con sentenza n 47/17, che irrogava all'imputato la pena di euro 700 di multa e lo condannava al pagamento di una provvisionale di euro 1.000,00 oltre che al pagamento delle spese in favore della parte civile, rimettendo le parti dinanzi al Giudice civile per la liquidazione definitiva del danno;
sentenza che veniva confermata in appello con condanna del al pagamento anche delle spese del secondo grado in favore della CP_1
parte civile.
Reputava l'attore di aver diritto al risarcimento dei danni in dipendenza degli eventi descritti in narrativa, quantificati nella complessiva e residua somma di Euro 8.752,61 o in quella ritenuta di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione dalla data dell'evento all'effettivo saldo, con vittoria delle spese di lite.
Il procedimento, che si è svolto nella contumacia del convenuto, va definito con una pronuncia di accoglimento della domanda nei limiti più avanti precisati, alla stregua delle osservazioni che seguono.
Anzitutto, occorre prendere atto che la parte attrice ha provato l'accertamento della responsabilità penale del convenuto con sentenza passata in giudicato.
Occorre allora tener presente che secondo la giurisprudenza di legittimità nei reati di danno, la decisione di condanna generica al risarcimento emessa dal giudice penale contiene implicitamente l'accertamento del danno evento e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto di reato, ma non anche quello del danno conseguenza, per il quale si rende necessaria un'ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli (Cass., 05/05/2020, n. 8477, conf. Cass., 02/08/2022, n. 23960 ).
Anche le Sezioni Unite hanno ribadito il principio per cui il danno in sede civile può essere risarcito quando conseguenza pregiudizievole accertata, pure con presunzioni, e non solo come evento, dunque mai “in re ipsa“: Cass., Sez. U., 15/11/2022 n. 33645. pagina 2 di 5 Quindi, si può dire che il nesso di causa materiale è in re ipsa in caso di condanna penale passata in giudicato, mentre il nesso di causalità giuridica dovrà essere provato dall'attore secondo i canoni della responsabilità civile invocata.
Nulla quaestio, pertanto, sulla responsabilità del convenuto alla luce della condanna in sede penale con liquidazione di provvisionale.
Ogni ulteriore necessario approfondimento sulle conseguenze del reato in termini di danno conseguenza è stato idoneamente fornito dal Ctu Dott. il quale ha Persona_1
riconosciuto il nesso causale tra l'evento dannoso e le lesioni subìte dall'attore e le ha quantificate in : 10 gg ITT;
20 gg ITP al 50%; 20 gg ITP al 25%; 3% I.P.; Spese mediche ritenute congrue Euro 743,24.
Alla luce di quanto ritenuto dal medico legale nominato quale Ctu, l'attore ha sollecitato( ved comparsa conclusionale ) la seguente liquidazione: complessivi Euro 4.023,97 per danno biologico (€ 2.642,97 IP 3%; € 552,40 ITP 10gg; € 552,40 ITP 20 gg;
€ 276,20 ITP
20gg) oltre al danno morale (dovuto a seguito di condanna penale) nella misura di 1/3 per
Euro 1.341,19; spese mediche per Euro 743,24, oltre ai danni materiali documentati
(computer Apple) per Euro 509,50 e così per complessivi Euro 6.617,90.
Ebbene, il calcolo del danno biologico proposto dall'attore è stato effettuato in base a note tabelle di riferimento (Tabelle Milanesi che tuttavia prevederebbero in relazione ad un soggetto di 42 anni all'epoca del fatto per tre punti di invalidità la somma di euro 2.864,64
a fronte della minor somma richiesta di euro 2.642,97), e può essere pertanto ritenuto congruo. Il danno morale può essere riconosciuto quale componente del danno non patrimoniale. Infatti, pur alla luce dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui il danneggiato è onerato dall'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni, si deve osservare che nel caso di specie le particolari circostanze a seguito delle quali il Parte_1 riportava lesioni cagionategli volontariamente dall'odierno convenuto, che, come si evince dalle sentenze penali, lo aggrediva brutalmente, inducono a ritenere sussistente il danno di che trattasi con riconoscimento dei rela tivi danni richiesti. Va anche riconosciuto il rimborso delle spese mediche come quantificate dal Ctu.
pagina 3 di 5 Nulla viene riconosciuto invece per spese di riparazione del computer, il cui danneggiamento ad opera del non risulta provato;
ed anzi dagli atti del CP_1
procedimento penale risulta che il danneggiamento veniva ascritto ad altra persona anche se l'istruttoria dibattimentale non dava poi certezze sulla relativa responsabilità.
Va fatta poi applicazione del noto criterio secondo cui vanno riconosciuti gli interessi legali sulle complessive debenze per danno non patrimoniale, devalutate all'epoca del fatto, e mano mano rivalutate fino all'epoca del pagamento della provvisionale, ed indi sulla somma residua con lo stesso criterio fino alla data della decisione, oltre interessi legali sulla somma complessivamente dovuta alla data della decisione fino al saldo.
Sulle somme dovute a titolo di rimborso spettano gli interessi legali dalla domanda al saldo.
Il convenuto soccombente è tenuto al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'attore ed a sostenere definitivamente le spese di ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
dichiara la responsabilità del convenuto in ordine alle lesioni provocate CP_1
all'attore, come meglio specificate in parte motiva, e, quantificati i danni in euro 5.365,16 per danni non patrimoniali, lo condanna, tenuto conto della provvisionale già versata, al pagamento del residuo dovuto oltre gli interessi legali sulle complessive debenze, devalutate all'epoca del fatto, e mano mano rivalutate fino all'epoca del pagamento della provvisionale, ed indi sulla somma residua con lo stesso criterio fino alla data della decisione, oltre interessi legali sulla somma complessivamente dovuta alla data della decisione fino al saldo, nonchè al pagamento di euro 734,20 per danno patrimoniale, oltre interessi dalla domanda al saldo, in favore dell'attore, nonché al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 237,00 per esborsi ed euro 2.800,00 per compensi oltre accessori di legge .
Dichiara il convenuto tenuto al pagamento delle spese di Ctu e quindi tenuto a tenere pagina 4 di 5 indenne l'attore delle spese di Ctu da questi eventualmente anticipate.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Pescara, 10 dicembre 2024
Il Giudice
dott. Rossana Villani
pagina 5 di 5