CA
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 10/07/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, Collegio cause in materia di famiglia composto dai magistrati:
dott. Paolo SORDI Presidente della Corte di Appello
dott. Vito COLUCCI Presidente di sezione dott.ssa M. Assunta NICCOLI Consigliere relatore/estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di appello iscritto al n. 1250 del ruolo generale dell'anno 2024
T R A
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Clemente in virtù di procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE
CONTRO
CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Grattacaso in virtù di procura in calce alla comparsa di appello
APPELLATA
NONCHE'
PG in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
avente ad OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n.
4830/2023 pubblicata il 31/10/2023 (Divorzio contenzioso)
sulle CONCLUSIONI rassegnate dalle parti nelle note scritte inviate in sostituzione dell'udienza di discussione dell'8/05/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 23/11/2024 ha convenuto in Parte_1
giudizio dinanzi a questa Corte al fine di sentir accogliere le seguenti CP_1
conclusioni: “Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, e verificata l'ammissibilità del gravame: dichiarare per quanto
illustrato nei motivi di appello la nullità della notifica operata ex art. 140 cpc del ricorso
del 30/06/2023, introduttivo del giudizio di primo grado avente ad oggetto la cessazione
degli effetti civili del matrimonio e conseguentemente la nullità della sentenza n.
4830/2023, rimettendo la causa al primo Giudice ex art. 354 cpc;
2) condannare la
controparte alla refusione delle spese di lite di ogni fase e grado del giudizio con accessori
di legge da liquidare a favore del sottoscritto avvocato quale antistatario.”
A fondamento dell'impugnazione il ha articolato un unico motivo di gravame Pt_1
con il quale ha dedotto che la notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado era da ritenersi affetta da nullità assoluta, unitamente alla sentenza impugnata, per violazione degli artt. 101 – 140- e 161 cpc. giacché il Tribunale di Salerno, nel dichiarare la contumacia di esso resistente, non aveva considerato che, in base al principio espresso da Cass. civ. n.27540/2023, la notifica del ricorso effettuata ai sensi dell'art.140 c.p.c. presso la residenza anagrafica del destinatario che notoriamente dimora stabilmente altrove deve ritenersi correttamente eseguita solo qualora non possa addebitarsi al notificante la inosservanza dell'obbligo di ordinaria diligenza o buona fede nell'accertamento della sua residenza effettiva;
che pertanto la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado al sollecitata dall'avv. Grattacaso per Pt_1
conto della sig.ra , ex art.140 c.p.c., in data 12/07/2023, presso la residenza CP_1
anagrafica ancora prevista in Battipaglia nella casa coniugale in Piazza Gioberti n.31,
era stata richiesta in mala fede essendosene il destinatario allontanato dopo 15 giorni dal provvedimento presidenziale del 09/05/2022 che aveva disposto l'assegnazione della casa in godimento alla ed al figlio, e si era trasferito presso la sorella in Eboli, CP_1
come ben noto alla . L'appellante ha altresì dedotto in diritto che il Tribunale CP_1
aveva dichiarato la contumacia dell'appellante in contrasto con l'insegnamento del
Supremo Collegio secondo cui - ”le risultanze anagrafiche costituiscono elementi meramente indiziari che possono essere superati da ogni altro mezzo di prova incluse le presunzioni semplici (Cass.2020 n.9049) senza necessità di impugnazione con querela di falso (Cass.2022 n.25885) per cui è nulla la notificazione eseguita nel luogo di residenza del destinatario risultante dai Registri Anagrafici nella ipotesi in cui questi si sia trasferito altrove ed il notificante ne conoscesse - ovvero con la ordinaria diligenza –
avrebbe potuto conoscerne l'effettiva residenza, dimora o domicilio” (Cass. 2017
n.30952, Cass.2008 n.15363, Cass. 2006 n.24416); che quindi la sig.ra aveva CP_1
agito in mala fede impedendo al coniuge di partecipare al giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ottenendo, senza la sua contestazione del coniuge e in carenza dei presupposti di legge e di fatto, il mantenimento del provvedimento presidenziale di assegnazione della casa coniugale a suo favore e un concorso spese di mantenimento di euro 300 mensili al figlio con il quale si era coalizzata per Per_1
allontanare dalla casa familiare non solo il coniuge (ora appellante) ma anche l'altra figlia che per la previsione dell'art.102 c.p.c. l'intero giudizio di primo grado Per_2
svolto in violazione del principio del contraddittorio era affetto da nullità rilevabile d'
ufficio in ogni stato e grado, non potendosi ipotizzare la preclusione di un giudicato né
esplicito né implicito essendo la sentenza adottata dal Tribunale nulla od inesistente agli effetti degli artt.101 - 102 e 161 c.p.c.
2. Si è costituita che ha resistito all'appello eccependo che, per la CP_1
previsione dell'art. 337 cc, il cambio di residenza dopo la pronuncia di separazione costituisce un obbligo di legge;
che il non soltanto non vi aveva provveduto ma si Pt_1
era altresì reso irreperibile dal punto di vista anagrafico sino alla modifica avvenuta in data 23/01/2024, dopo la sentenza di divorzio;
che l'appellante non ha dimostrato che la ex moglie conoscesse il suo nuovo recapito presso la sorella o altrove;
che, per principio espresso nella giurisprudenza di legittimità ( cfr. Cass.civ. n. 31722/2023),
essendo onere del coniuge che si allontani dall'abitazione dare comunicazione all'altro coniuge o all'ufficio anagrafe del nuovo recapito, la mancata osservanza rende possibile il ricorso alla procedura di notificazione di cui all'art. 143 cpc;
che non era stato allegato dall'appellante alcun elemento a sostegno della mala fede di essa appellata. Ha
pertanto concluso chiedendo alla Corte di dichiarare l'inammissibilità ovvero l'infondatezza dell'appello, col favore delle spese
3. Fissata la discussione per l'udienza dell'8/05/2025, poi sostituita ai sensi dell'art. 127
ter cpc con il deposito di note scritte, e ricevuto il parere del PG, sfavorevole
all'accoglimento dell'appello, con ordinanza del 06/06/2025 la Corte ha riservato la causa in decisione.
4. L'appello è fondato e va accolto.
5. La notifica del ricorso introduttivo del giudizio di divorzio è nulla. Ed infatti, la , essendo moglie separata del il quale, per effetto dei CP_1 Pt_1
provvedimenti presidenziali del 09/05/2022, aveva dovuto lasciare la casa coniugale alla via Gioberti 31 di Battipaglia ove era ancora formalmente residente, ai fini della notifica del ricorso per divorzio avrebbe dovuto attivarsi per accertare la sua attuale dimora o domicilio, essendole ben noto che la permanenza della residenza anagrafica costituiva un dato meramente formale.
La circostanza che ella al momento della notifica non fosse a conoscenza dell'effettivo recapito del non la esonerava dall'espletare le opportune ricerche al fine di Pt_1
perfezionare il contraddittorio, sì come espressamente ed analiticamente previsto dall'art. 139, co.1 e ss, cpc , e ciò in quanto costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale, poché le risultanze anagrafiche costituiscono elementi meramente indiziari che possono essere superati da ogni mezzo di prova incluse le presunzioni semplici, la notificazione eseguita nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici è nulla nell'ipotesi in cui, come nella specie, quest'ultimo si sia trasferito altrove e il notificante ne conoscesse ovvero, con l'ordinaria diligenza ne avrebbe potuto conoscere l'effettiva residenza, dimora o domicilio ( cfr. ex plurimus, Cass. 207/30952; 2015/3590; 2008/15363).
Laddove, invece, nonostante le indagini espletate dal richiedente, di cui l'Ufficiale
giudiziario deve dare atto nella relazione di notifica, il notificante non abbia potuto avere conoscenza della nuova residenza o domicilio o dimora del destinatario dell'atto,
si applicherà il procedimento di cui all'art. 143 cpc (cfr. Cass. 2024/27699;
2016/24107).
Con riferimento al caso di specie, pertanto, del tutto irrilevanti, al fine di salvare la validità della notifica del ricorso di primo grado fatta presso la residenza anagrafica,
sono le argomentazioni espresse dalla appellata. Ed infatti, al di là del rilievo che la legge civile non prevede per il coniuge separato alcun obbligo di mutare la residenza e che il richiamo fatto dall'appellata all'art. 337 cc
è evidentemente errato, la circostanza che il non avesse reso noto alla il Pt_1 CP_1
suo nuovo recapito non comportava la validità della notifica alla residenza anagrafica ma, come espresso anche dalla pronuncia richiamata proprio dalla appellata, consentiva la notificazione ai sensi dell'art. 143 cpc – e non dell'art. 140 cpc – soltanto all'esito delle vane e documentate ricerche ( cfr. Cass. 2023/31722, ove si legge: “La
giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente chiarito che l'ordinaria diligenza, alla
quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta per vincere l'ignoranza in
cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo
ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art 143 cod. proc. civ., deve essere
valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale
dell'art 1147 cod. civ. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che
possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per
eseguire la notifica a norma dell'art. 139 cod. proc. civ., anche sopportando spese non
lievi ed attese di non breve durata;
ne discende l'adeguatezza delle ricerche svolte in
quelle direzioni (uffici anagrafici, ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole
ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che
ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo
stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio,
residenza o dimora (cfr. Cass. 10983/2021, Cass. 19012/2017, Cass. 20971/2012). La
trasposizione di queste regole all'ipotesi di separazione di fatto dei coniugi e
mantenimento della residenza presso la casa coniugale comporta che è onere del
coniuge che da essa si allontani dare comunicazioni all'altro coniuge e/o all'ufficio
anagrafe in modo da consentire il raggiungimento della sua persona presso la nuova
dimora o il domicilio per tutte le comunicazioni con efficacia legale;
la mancata osservanza di tale onere di diligenza rende possibile il ricorso alla notificazione ai
sensi dell'art. 143 cod. proc. civ., in presenza dei presupposti per l'applicazione della
norma. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di questi principi laddove ha
ravvisato l'adeguatezza delle ricerche compiute dalla notificante, tenuto conto, da una
parte, che il (…)…, pacificamente, aveva mantenuto la propria residenza anagrafica
presso la casa familiare, pur avendola abbandonata fin dal(….), dall'altra che la
notifica tentata presso la sede principale del datore di lavoro era stata rifiutata e che
analogo esito avrebbe avuto verosimilmente il tentativo di notifica presso le sedi
secondarie (…) Una simile attività – negli ambiti di residenza e di lavoro dove era
presumibile che l'interessato avesse lasciato traccia di sé onde rendersi reperibile --
esauriva le ricerche a cui la notificante era tenuta secondo parametri di normalità e
buona fede, dovendosi escludere, in applicazione dei principi sopra menzionati e stanti
l'ignoranza del nuovo domicilio e la mancata collaborazione del datore di lavoro, che
la stessa dovesse impegnarsi a compiere ogni indagine astrattamente possibile (ma
neppure indicata all'interno del mezzo in esame) per rintracciare il domicilio o la
dimora del destinatario dell'atto”.
Analogamente si esprimono anche le altre pronunce di legittimità, cui ha fatto riferimento l'appellante, per cui ” la notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso
la residenza anagrafica del destinatario dell'atto, in realtà dimorante stabilmente
altrove deve ritenersi correttamente eseguita solo qualora non possa addebitarsi al
notificante l'inosservanza dell'obbligo di ordinaria diligenza nell'accertamento
dell'effettiva residenza del destinatario della stessa (v. Cass. n. 19473/2007, n.
16941/2003, n. 2230/1998, n. 10248/1991). Essa, infatti, non è valida anche se
effettuata nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici,
nell'ipotesi in cui questi si sia trasferito altrove e il notificante ne abbia conosciuto,
ovvero con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto conoscerne, l'effettiva residenza, dimora o domicilio, dove è tenuto ad effettuare la notifica stessa, in osservanza dell'art.
139 cod. proc. civ. (Cass. n. 30952/2017)”.
La nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado costituisce pertanto, nel caso che ci occupa, la prova che l'odierno appellante, non essendo stato posto in condizione di conoscere il procedimento introdotto nei suoi confronti, non si è
potuto costituire e difendersi.
6. Per il combinato disposto degli artt. 160, 161 e 354 cpc, la nullità della notifica
ha determinato la nullità della sentenza e comporta la rimessione della causa al
primo giudice.
Le parti potranno riassumente il processo dinanzi al Tribunale nel termine
perentorio di mesi tre dalla notifica della presente sentenza.
7. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornati dal DM. n.
147/2022, tenuto conto che il valore della causa è indeterminabile a complessità bassa.
Gli importi a titolo di compenso vanno liquidati nei minimi, stante l'assenza di particolari questioni di fatto e/o di diritto, e per le fasi effettivamente trattate ( studio,
introduttiva e decisionale), con riduzione del 50% trattandosi di decisione su una questione processuale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, Collegio cause in materia di famiglia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il 23/11/2024 da nei confronti di avverso Parte_1 CP_1
la sentenza del Tribunale di Salerno n. 4830/2023 pubblicata il 31/10/2023, così
provvede: 1) ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, dichiara la nullità della sentenza impugnata.
Fissa il termine di mesi tre dalla notifica della presente sentenza per la riassunzione del processo dinanzi al Giudice di primo grado;
2) CONDANNA al pagamento delle spese processuali, che liquida in CP_1
favore di per spese vive in € 147,00 e per compenso in € 1.736,50, Parte_1
oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cap, con attribuzione all'avv. Giovanni Clemente che dichiara di averne fatto anticipo.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 03 luglio 2025
IL CONSIGLIERE estensore IL PRESIDENTE
dott.ssa M. Assunta Niccoli dott. Paolo Sordi