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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 29/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1551/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale ordinario di Gela, sez. civile, in funzione di giudice di appello, nella persona della dott.ssa
Stefania Sgroi, all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 29.01.2025, sostituita da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa di appello n. 1551/2021 R.G., promossa da
(p.i. ), con il ministero dell'avv. Daniele Dalfino, e con Parte_1 P.IVA_1 elezione di domicilio presso l'avv. Aurelio Roberto Settimo Nastasi
APPELLANTE contro
(c.f. ), con il ministero dell'avv. Annarita Lorefice Controparte_1 C.F._1
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato con p.e.c. del 6.12.2021 nei confronti di a Controparte_1
mezzo del suo avvocato domiciliatario, ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n. 494/2021 del Giudice di pace di Gela, depositata il 5.11.2021 a definizione del giudizio civile n.
595/2021 R.G.civ., con cui, in accoglimento della domanda di , Controparte_1 Parte_1
è stata condannata al pagamento in suo favore della somma di euro 1.061,10 per estinzione
[...]
anticipata del finanziamento n. 6021617 oltre interessi legali dall'emissione della sentenza al soddisfo, con vittoria di spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario dell'attore.
In particolare, l'appellante ha chiesto al presente Tribunale, in funzione di giudice di appello:
“accogliere l'appello proposto avverso la sentenza n. 494/2021 del Giudice di Pace di Gela ed in
1 riforma integrale dell'appellata sentenza, accogliere le seguenti conclusioni: – in via pregiudiziale di rito, disporre la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio di legittimità costituzionale pendente innanzi la Corte Costituzionale in esito all'ordinanza di rimessione pronunciata dal Tribunale di Torino in data 2 novembre 2021 stante la non manifesta infondatezza della questione di legittimità dell'art. 11-octies della legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato
l'art. 125-sexies del TUB;
– nel merito, ritenere e dichiarare la validità ed efficacia della clausola di cui all'art. 8 del regolamento contrattuale, aventi ad oggetto la disciplina dell'estinzione anticipata del rapporto in lite;
– ritenere e dichiarare la correttezza della quantificazione effettuata da
[...]
nel rispetto di quanto contrattualmente pattuito e normativamente previsto in ordine Parte_1 all'importo dovuto a saldo dall'attrice in dipendenza dell'estinzione anticipata del finanziamento;
– ritenere e dichiarare che nessuna altra somma, rispetto a quanto già rimborsato all'appellato, dovrà essere a quest'ultimo restituita, a qualsivoglia titolo inerente il rapporto de quo, da Parte_1
– ritenere e dichiarare l'inesistenza di alcun diritto di credito dell'appellato nei confronti della
[...] appellante per effetto dell'estinzione anticipata del finanziamento;
– per l'effetto, rigettare Pt_2
integralmente, con qualsiasi statuizione, tutte le domande formulate dall'appellato nel giudizio di primo grado in quanto infondate in fatto e in diritto;
– onerare la parte soccombente della rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio;
– condannare l'appellato signor al Controparte_1
pagamento ed alla restituzione in favore di delle somme corrisposte in Parte_1
esecuzione coattiva della sentenza di primo grado, pari a complessivi € 1.283, 08, oltre interessi legali dalla data del pagamento sino al soddisfo;
– condannare altresì l'appellato signor Controparte_1
ed il difensore distrattario del giudizio di primo grado, Avv. Annarita Lorefice, al pagamento ed alla restituzione in favore di delle somme corrisposte a titolo di spese legali in Parte_1
esecuzione coattiva della sentenza di primo grado, pari a complessivi € 1.094,34, oltre interessi legali dalla data del pagamento sino al soddisfo.”.
Con comparsa depositata il 14.04.2022, si è costituito l'appellato , chiedendo Controparte_1 al presente Tribunale, in funzione di giudice di appello: “- respingere e rigettare, per le ragioni di fatto
e di diritto esposte in narrativa, tutte le eccezioni e domande avanzate nei confronti del sig.
, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare la Controparte_1
sentenza n. 494/2021 R. Sent., pubblicata il 05.11.2021, emessa dal Giudice di Pace di Gela, avv. M.
Alario nella causa civile n. 595/2021 R.G.; - con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore avendo questi anticipato le prime e non riscosso i secondi ex art. 93 cpc.”.
2. L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
2 2.1. Il primo motivo di appello, con cui si deduce “Sulla violazione dell'art. 16 par. 1 della
Direttiva 2008/48 UE e dell'art. 125 sexies del D. Lgs. 385/93. Sulla riforma della sentenza in dipendenza della illegittima condanna alla restituzione di somme, nonostante la manifesta irrilevanza della sentenza della Corte di Giustizia dell'11/9/2021 nella presente controversia anche in relazione all'art. 11-octies del d.l. n. 73/2021 (c.d. “Sostegni bis”), recante “misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” nel testo di cui alla legge di conversione, con modifiche, del 23 luglio 2021 n. 106 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 176 del 24-07-2021 - Suppl. Ordinario n. 25).”, è infondato per le ragioni che seguono.
E' provato documentalmente che con scrittura privata del 30.06.2016, n.q. di Controparte_1
parte mutuataria ha stipulato con Accedo s.p.a. n.q. di parte mutuante (il cui credito è stato poi ceduto ad Intesa Sanpaolo Personal Finance s.p.a., e successivamente ad convenuta in Parte_1
primo grado ed odierna appellante) il contratto n. 6021617 di “finanziamento contro cessione del quinto del trattamento retributivo”, per il “capitale lordo mutuato” di euro 20.160,00 (di cui: euro
4.299,54 per “interessi nominali” al t.a.n. del 4,971%, euro 450,00 per spese di istruttoria, euro
1.310,40 per “commissioni rete distributiva”, euro 16,00 per “imposte ai sensi di legge” ed euro
14.084,06 per “saldo al cedente”), da restituirsi in n. 120 rate mensili di euro 168,00 ciascuna, con decorrenza dal 31.08.2016 al 31.07.2026, estinto anticipatamente il 30.11.2020.
Tale contratto è soggetto alla disciplina in materia di estinzione anticipata del finanziamento di cui all'art. 125-sexies d.lgs. n. 385/1993, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (cd. T.U.B.), nel testo vigente alla data di stipula, introdotto dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n.
141/2010, recante “Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori”, il cui art. 16, paragrafo 1, è stato oggetto della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, prima sezione, dell'11 settembre 2019, nella causa C-383/18 relativa al caso
TO, e che è stato modificato dall'art. 11-octies, d.l. n. 73/2021, l.conv. n. 106/2021, dichiarato in parte costituzionalmente illegittimo con la sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022, in quanto ai fini dell'applicazione dell'art. 125-sexies T.U.B., per espressa previsione del citato art. 11-octies, comma 2, rileva la data di stipula del contratto, e non la data di estinzione anticipata del contratto stesso.
Ai sensi dell'art. 125-sexies, comma 1, T.U.B., nel testo vigente alla data di stipula di ciascun contratto, “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte,
l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.”.
3 Come chiarito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Prima Sezione, sentenza 11 settembre 2019, C-383/18, relativa al caso TO, “L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio”, a cui l'Italia ha dato attuazione con il d.lgs. n. 141/2010, recante “Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori”, con cui è stato introdotto l'art. 125-sexies T.U.B., “deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”, senza che possa operarsi una distinzione tra costi cd. up front e costi cd. recurring.
L'art. 11-octies, comma 2, d.l. n. 73/2021, l. conv. n. 106/2021, aveva disposto che “Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”, ma ne è stata dichiarata la parziale illegittimità costituzionale con la sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022, depositata il 22.12.2022 in corso di causa, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”, proprio in quanto contrastante con i principi della sentenza TO (cfr. Corte cost. n. 263/2022, par.
14.2, testualmente: “La disposizione censurata deve, dunque, ritenersi costituzionalmente illegittima limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia», sicché l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza TO.
L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea.”).
Pertanto, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, è tenuta alla Parte_1
restituzione delle commissioni per cui è causa, per estinzione anticipata del finanziamento, in quanto
“costi” di tale finanziamento alla cui riduzione ha diritto, n.q. di consumatore”, Controparte_1
“pro rata temporis”, tenuto conto cioè del numero di rate non scadute per estinzione anticipata del finanziamento, come correttamente statuito dal Giudice a quo, ai sensi dell'art. 125-sexies T.U.B., vigente alla data di stipula del contratto, introdotto dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 141/2010, in attuazione dell'art. 16, Direttiva 2008/48/CE relativa ai “contratti di credito ai consumatori”, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza dell'11 settembre 2019, nella causa C-383/18 relativa al caso TO, senza le limitazioni illegittimamente introdotte dall'art. 11-
4 octies, comma 2, d.l. n. 73/2021, l. conv. n. 106/2021, dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022, proprio per contrasto con i principi della sentenza
TO.
2.2. Il secondo motivo di appello, con cui si deduce “Sulla violazione degli artt. 1418, 1419 c.c. e dell'art. 112 c.p.c. Sulla riforma della sentenza in dipendenza della illegittima condanna alla restituzione di somme, seppure in difetto di pronunce di accertamento della nullità della clausola del contratto avente ad oggetto la disciplina della restituzione di oneri in conseguenza della estinzione anticipata del finanziamento.”, è infondato in quanto la clausola specificamente approvata per iscritto ex artt. 1341 e 1342 c.c., che escluda la rimborsabilità dei costi di un finanziamento in caso di estinzione anticipata, è una clausola vessatoria in un contratto tra consumatore e professionista ex art. 33, d.lgs. n. 206/2005, e come tale è colpita da nullità cd. di protezione, rilevabile dal Giudice anche d'ufficio, ex art. 36, d.lgs. n. 206/2005, recante il codice del consumo (cfr. Cass. civ., sez. II, dep.
06/09/2023, n. 25977, principio di diritto: “E' nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33.”; conforme, Cass. civ., sez. I, dep. 28/05/2024, n. 14836).
3. Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello va rigettato e, per l'effetto, la sentenza appellata va confermata.
La pronuncia della Corte costituzionale n. 263/2022, sopravvenuta in corso di causa, giustifica ex art. 92 c.p.c. la compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio di appello.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/2002, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di spese di giustizia”.
P.Q.M.
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 494/2021 del Giudice di pace di Gela, depositata il 5.11.2021 a definizione del giudizio civile n. 595/2021 R.G.civ.; compensa integralmente le spese di lite per il presente giudizio di appello;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante
[...]
(p.i. ), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_1 P.IVA_1 quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Gela, 29/01/2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Sgroi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale ordinario di Gela, sez. civile, in funzione di giudice di appello, nella persona della dott.ssa
Stefania Sgroi, all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 29.01.2025, sostituita da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa di appello n. 1551/2021 R.G., promossa da
(p.i. ), con il ministero dell'avv. Daniele Dalfino, e con Parte_1 P.IVA_1 elezione di domicilio presso l'avv. Aurelio Roberto Settimo Nastasi
APPELLANTE contro
(c.f. ), con il ministero dell'avv. Annarita Lorefice Controparte_1 C.F._1
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato con p.e.c. del 6.12.2021 nei confronti di a Controparte_1
mezzo del suo avvocato domiciliatario, ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n. 494/2021 del Giudice di pace di Gela, depositata il 5.11.2021 a definizione del giudizio civile n.
595/2021 R.G.civ., con cui, in accoglimento della domanda di , Controparte_1 Parte_1
è stata condannata al pagamento in suo favore della somma di euro 1.061,10 per estinzione
[...]
anticipata del finanziamento n. 6021617 oltre interessi legali dall'emissione della sentenza al soddisfo, con vittoria di spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario dell'attore.
In particolare, l'appellante ha chiesto al presente Tribunale, in funzione di giudice di appello:
“accogliere l'appello proposto avverso la sentenza n. 494/2021 del Giudice di Pace di Gela ed in
1 riforma integrale dell'appellata sentenza, accogliere le seguenti conclusioni: – in via pregiudiziale di rito, disporre la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio di legittimità costituzionale pendente innanzi la Corte Costituzionale in esito all'ordinanza di rimessione pronunciata dal Tribunale di Torino in data 2 novembre 2021 stante la non manifesta infondatezza della questione di legittimità dell'art. 11-octies della legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato
l'art. 125-sexies del TUB;
– nel merito, ritenere e dichiarare la validità ed efficacia della clausola di cui all'art. 8 del regolamento contrattuale, aventi ad oggetto la disciplina dell'estinzione anticipata del rapporto in lite;
– ritenere e dichiarare la correttezza della quantificazione effettuata da
[...]
nel rispetto di quanto contrattualmente pattuito e normativamente previsto in ordine Parte_1 all'importo dovuto a saldo dall'attrice in dipendenza dell'estinzione anticipata del finanziamento;
– ritenere e dichiarare che nessuna altra somma, rispetto a quanto già rimborsato all'appellato, dovrà essere a quest'ultimo restituita, a qualsivoglia titolo inerente il rapporto de quo, da Parte_1
– ritenere e dichiarare l'inesistenza di alcun diritto di credito dell'appellato nei confronti della
[...] appellante per effetto dell'estinzione anticipata del finanziamento;
– per l'effetto, rigettare Pt_2
integralmente, con qualsiasi statuizione, tutte le domande formulate dall'appellato nel giudizio di primo grado in quanto infondate in fatto e in diritto;
– onerare la parte soccombente della rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio;
– condannare l'appellato signor al Controparte_1
pagamento ed alla restituzione in favore di delle somme corrisposte in Parte_1
esecuzione coattiva della sentenza di primo grado, pari a complessivi € 1.283, 08, oltre interessi legali dalla data del pagamento sino al soddisfo;
– condannare altresì l'appellato signor Controparte_1
ed il difensore distrattario del giudizio di primo grado, Avv. Annarita Lorefice, al pagamento ed alla restituzione in favore di delle somme corrisposte a titolo di spese legali in Parte_1
esecuzione coattiva della sentenza di primo grado, pari a complessivi € 1.094,34, oltre interessi legali dalla data del pagamento sino al soddisfo.”.
Con comparsa depositata il 14.04.2022, si è costituito l'appellato , chiedendo Controparte_1 al presente Tribunale, in funzione di giudice di appello: “- respingere e rigettare, per le ragioni di fatto
e di diritto esposte in narrativa, tutte le eccezioni e domande avanzate nei confronti del sig.
, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare la Controparte_1
sentenza n. 494/2021 R. Sent., pubblicata il 05.11.2021, emessa dal Giudice di Pace di Gela, avv. M.
Alario nella causa civile n. 595/2021 R.G.; - con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore avendo questi anticipato le prime e non riscosso i secondi ex art. 93 cpc.”.
2. L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
2 2.1. Il primo motivo di appello, con cui si deduce “Sulla violazione dell'art. 16 par. 1 della
Direttiva 2008/48 UE e dell'art. 125 sexies del D. Lgs. 385/93. Sulla riforma della sentenza in dipendenza della illegittima condanna alla restituzione di somme, nonostante la manifesta irrilevanza della sentenza della Corte di Giustizia dell'11/9/2021 nella presente controversia anche in relazione all'art. 11-octies del d.l. n. 73/2021 (c.d. “Sostegni bis”), recante “misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” nel testo di cui alla legge di conversione, con modifiche, del 23 luglio 2021 n. 106 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 176 del 24-07-2021 - Suppl. Ordinario n. 25).”, è infondato per le ragioni che seguono.
E' provato documentalmente che con scrittura privata del 30.06.2016, n.q. di Controparte_1
parte mutuataria ha stipulato con Accedo s.p.a. n.q. di parte mutuante (il cui credito è stato poi ceduto ad Intesa Sanpaolo Personal Finance s.p.a., e successivamente ad convenuta in Parte_1
primo grado ed odierna appellante) il contratto n. 6021617 di “finanziamento contro cessione del quinto del trattamento retributivo”, per il “capitale lordo mutuato” di euro 20.160,00 (di cui: euro
4.299,54 per “interessi nominali” al t.a.n. del 4,971%, euro 450,00 per spese di istruttoria, euro
1.310,40 per “commissioni rete distributiva”, euro 16,00 per “imposte ai sensi di legge” ed euro
14.084,06 per “saldo al cedente”), da restituirsi in n. 120 rate mensili di euro 168,00 ciascuna, con decorrenza dal 31.08.2016 al 31.07.2026, estinto anticipatamente il 30.11.2020.
Tale contratto è soggetto alla disciplina in materia di estinzione anticipata del finanziamento di cui all'art. 125-sexies d.lgs. n. 385/1993, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (cd. T.U.B.), nel testo vigente alla data di stipula, introdotto dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n.
141/2010, recante “Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori”, il cui art. 16, paragrafo 1, è stato oggetto della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, prima sezione, dell'11 settembre 2019, nella causa C-383/18 relativa al caso
TO, e che è stato modificato dall'art. 11-octies, d.l. n. 73/2021, l.conv. n. 106/2021, dichiarato in parte costituzionalmente illegittimo con la sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022, in quanto ai fini dell'applicazione dell'art. 125-sexies T.U.B., per espressa previsione del citato art. 11-octies, comma 2, rileva la data di stipula del contratto, e non la data di estinzione anticipata del contratto stesso.
Ai sensi dell'art. 125-sexies, comma 1, T.U.B., nel testo vigente alla data di stipula di ciascun contratto, “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte,
l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.”.
3 Come chiarito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Prima Sezione, sentenza 11 settembre 2019, C-383/18, relativa al caso TO, “L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio”, a cui l'Italia ha dato attuazione con il d.lgs. n. 141/2010, recante “Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori”, con cui è stato introdotto l'art. 125-sexies T.U.B., “deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”, senza che possa operarsi una distinzione tra costi cd. up front e costi cd. recurring.
L'art. 11-octies, comma 2, d.l. n. 73/2021, l. conv. n. 106/2021, aveva disposto che “Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”, ma ne è stata dichiarata la parziale illegittimità costituzionale con la sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022, depositata il 22.12.2022 in corso di causa, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”, proprio in quanto contrastante con i principi della sentenza TO (cfr. Corte cost. n. 263/2022, par.
14.2, testualmente: “La disposizione censurata deve, dunque, ritenersi costituzionalmente illegittima limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia», sicché l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza TO.
L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea.”).
Pertanto, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, è tenuta alla Parte_1
restituzione delle commissioni per cui è causa, per estinzione anticipata del finanziamento, in quanto
“costi” di tale finanziamento alla cui riduzione ha diritto, n.q. di consumatore”, Controparte_1
“pro rata temporis”, tenuto conto cioè del numero di rate non scadute per estinzione anticipata del finanziamento, come correttamente statuito dal Giudice a quo, ai sensi dell'art. 125-sexies T.U.B., vigente alla data di stipula del contratto, introdotto dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 141/2010, in attuazione dell'art. 16, Direttiva 2008/48/CE relativa ai “contratti di credito ai consumatori”, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza dell'11 settembre 2019, nella causa C-383/18 relativa al caso TO, senza le limitazioni illegittimamente introdotte dall'art. 11-
4 octies, comma 2, d.l. n. 73/2021, l. conv. n. 106/2021, dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022, proprio per contrasto con i principi della sentenza
TO.
2.2. Il secondo motivo di appello, con cui si deduce “Sulla violazione degli artt. 1418, 1419 c.c. e dell'art. 112 c.p.c. Sulla riforma della sentenza in dipendenza della illegittima condanna alla restituzione di somme, seppure in difetto di pronunce di accertamento della nullità della clausola del contratto avente ad oggetto la disciplina della restituzione di oneri in conseguenza della estinzione anticipata del finanziamento.”, è infondato in quanto la clausola specificamente approvata per iscritto ex artt. 1341 e 1342 c.c., che escluda la rimborsabilità dei costi di un finanziamento in caso di estinzione anticipata, è una clausola vessatoria in un contratto tra consumatore e professionista ex art. 33, d.lgs. n. 206/2005, e come tale è colpita da nullità cd. di protezione, rilevabile dal Giudice anche d'ufficio, ex art. 36, d.lgs. n. 206/2005, recante il codice del consumo (cfr. Cass. civ., sez. II, dep.
06/09/2023, n. 25977, principio di diritto: “E' nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33.”; conforme, Cass. civ., sez. I, dep. 28/05/2024, n. 14836).
3. Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello va rigettato e, per l'effetto, la sentenza appellata va confermata.
La pronuncia della Corte costituzionale n. 263/2022, sopravvenuta in corso di causa, giustifica ex art. 92 c.p.c. la compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio di appello.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/2002, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di spese di giustizia”.
P.Q.M.
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 494/2021 del Giudice di pace di Gela, depositata il 5.11.2021 a definizione del giudizio civile n. 595/2021 R.G.civ.; compensa integralmente le spese di lite per il presente giudizio di appello;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante
[...]
(p.i. ), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_1 P.IVA_1 quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Gela, 29/01/2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Sgroi
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