Articolo 5 della Legge 13 maggio 1985, n. 190
Articolo 4Articolo 6
Versione
1 giugno 1985
Art. 5.
Il datore di lavoro e' tenuto ad assicurare il quadro intermedio contro il rischio di responsabilita' civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali. La stessa assicurazione deve essere stipulata dal datore di lavoro in favore di tutti i propri dipendenti che, a causa del tipo di mansioni svolte, sono particolarmente esposti al rischio di responsabilita' civile verso terzi.
Entrata in vigore il 1 giugno 1985
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