Versione
1 giugno 1985
1 giugno 1985
Art. 5.
Il datore di lavoro e' tenuto ad assicurare il quadro intermedio contro il rischio di responsabilita' civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali. La stessa assicurazione deve essere stipulata dal datore di lavoro in favore di tutti i propri dipendenti che, a causa del tipo di mansioni svolte, sono particolarmente esposti al rischio di responsabilita' civile verso terzi.
Il datore di lavoro e' tenuto ad assicurare il quadro intermedio contro il rischio di responsabilita' civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali. La stessa assicurazione deve essere stipulata dal datore di lavoro in favore di tutti i propri dipendenti che, a causa del tipo di mansioni svolte, sono particolarmente esposti al rischio di responsabilita' civile verso terzi.
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- 1. Quando il datore di lavoro deve risarcire il dipendente?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 13 gennaio 2025 · 10.46488
[…] Danni a terzi L'articolo 5 della Legge 190/1985 prevede che il datore di lavoro deve assicurare i dipendenti contro il rischio di responsabilità civile verso terzi. […]
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Giurisprudenza • 33
- 1. Trib. Padova, sentenza 02/05/2022, n. 261Provvedimento: […] d) accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente, ai sensi dell'articolo 5 legge 190/1985 alla accensione il proprio favore di idonea assicurazione contro il rischio di responsabilità civile verso terzi con decorrenza dal 1 gennaio 2001 e con conseguente condanna della società datrice di lavoro alla sua accensione con effetto retroattivo;Leggi di più...
- giudicato·
- art. 429 c.p.c.·
- differenze retributive·
- ne bis in idem·
- inquadramento superiore·
- art. 2909 c.c.·
- mansioni superiori·
- prescrizione differenze retributive·
- giudicato implicito