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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 24/02/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 248 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, parte ricorrente avverso l'ATP rappresentata e difesa dall'avvocato Antonino Rizzo e SEBASTIANA ZAPPATA, CF , C.F._1 parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Francesco Truglio.
OGGETTO: condizione di disabilità ex art.3 – comma 3. L.104/92
Definisce il presente giudizio come segue.
SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte (oggi) resistente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento del requisito sanitario sotteso al riconoscimento della condizione di cui in oggetto e, stante il riconoscimento dei presupposti per il beneficio suddetto da parte del CTU nominato dal giudice, l' CP_1
(odierno ricorrente) ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e ha quindi tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo che il requisito sanitario venga escluso.
Si è costituita nel presente giudizio post ATP la parte privata istante chiedendo il rigetto del ricorso, stante la piena sussistenza del requisito sanitario, con la decorrenza appurata dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE Le doglianze dell' possono essere così riassunte: il CTU ha erroneamente CP_1 ritenuto che la complessiva situazione psico-fisica in cui versa la perizianda non presenti una connotazione di gravità, giacché non sussisterebbe una minorazione fisica e/o psichica di entità tale da ridurre una autonomia personale correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella relazionale.
1 Visto il carattere fortemente specialistico delle patologie riscontrate, e tenuto conto della tecnicità delle contestazioni alla CTU sollevate dall' lo scrivente ha CP_1 ritenuto preferibile nominare un nuovo CTO.
All'esito delle nuove operazioni, il nuovo CTU ha ritenuto che: “la complessiva situazione psico-fisica in cui versa la perizianda non presenta alcuna connotazione di gravità, poiché non sussiste nella fattispecie una minorazione fisica e/o psichica di entita' tale da ridurre una autonomia personale correlata all'eta', in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella relazionale.”. Ha pertanto concluso ritenendo non sussistendo i presupposti per il riconoscimento del beneficio in oggetto.
La domanda dell' stante la fondatezza dei motivi dedotti, va quindi accolta. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
- Accogli il ricorso;
- Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1400,00 oltre iva, CPA e spese generali;
- Pone le spese di CTU, come liquidate in separato decreto a carico di parte resistente.
Trapani, 24.2.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, parte ricorrente avverso l'ATP rappresentata e difesa dall'avvocato Antonino Rizzo e SEBASTIANA ZAPPATA, CF , C.F._1 parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Francesco Truglio.
OGGETTO: condizione di disabilità ex art.3 – comma 3. L.104/92
Definisce il presente giudizio come segue.
SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte (oggi) resistente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento del requisito sanitario sotteso al riconoscimento della condizione di cui in oggetto e, stante il riconoscimento dei presupposti per il beneficio suddetto da parte del CTU nominato dal giudice, l' CP_1
(odierno ricorrente) ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e ha quindi tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo che il requisito sanitario venga escluso.
Si è costituita nel presente giudizio post ATP la parte privata istante chiedendo il rigetto del ricorso, stante la piena sussistenza del requisito sanitario, con la decorrenza appurata dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE Le doglianze dell' possono essere così riassunte: il CTU ha erroneamente CP_1 ritenuto che la complessiva situazione psico-fisica in cui versa la perizianda non presenti una connotazione di gravità, giacché non sussisterebbe una minorazione fisica e/o psichica di entità tale da ridurre una autonomia personale correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella relazionale.
1 Visto il carattere fortemente specialistico delle patologie riscontrate, e tenuto conto della tecnicità delle contestazioni alla CTU sollevate dall' lo scrivente ha CP_1 ritenuto preferibile nominare un nuovo CTO.
All'esito delle nuove operazioni, il nuovo CTU ha ritenuto che: “la complessiva situazione psico-fisica in cui versa la perizianda non presenta alcuna connotazione di gravità, poiché non sussiste nella fattispecie una minorazione fisica e/o psichica di entita' tale da ridurre una autonomia personale correlata all'eta', in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella relazionale.”. Ha pertanto concluso ritenendo non sussistendo i presupposti per il riconoscimento del beneficio in oggetto.
La domanda dell' stante la fondatezza dei motivi dedotti, va quindi accolta. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
- Accogli il ricorso;
- Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1400,00 oltre iva, CPA e spese generali;
- Pone le spese di CTU, come liquidate in separato decreto a carico di parte resistente.
Trapani, 24.2.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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