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Sentenza 17 luglio 2024
Sentenza 17 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 17/07/2024, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno
SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato GOT/GOP Dott.ssa Tiziana D'Ecclesia, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato – all'esito dell'udienza del 17/07/2024, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs.
n. 149/2022 - la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n.824/2022 R.G.L.
PROMOSSA DA
c.f. , 20/01/1941 MONTEPRANDONE (AP), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. FURIANI MARIA AMBRA (c.f. , C.F._2
presso il cui studio è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
- Ricorrente -
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Gianfranco Vittori, elettivamente domiciliato in Ascoli Piceno – Via
Rismondo n.1, giusta delega in atti;
- Resistente -
Conclusioni delle parti: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 04/10/2022 la sig.ra conveniva in giudizio l Parte_1 CP_1
al fine di far accertare e dichiarare “l'insussistenza dell'indebito fatto valere da e di cui CP_1 alla parte motiva del ricorso con condanna dell' alla restituzione delle somme trattenute CP_1 sui ratei della pensione, erogata alla ricorrente oltre interessi legali l'annullamento, la revoca, la dichiarazione di inefficacia e nullità del provvedimento della CP_1
rideterminazione della pensione cat. SOART N.35033583 anno 2018 con un calcolo di indebito per € 3.370,90 = lordo pari a € 2.816,72.= netto e di revoca definitiva della prestazione collegata al reddito 2018 ; che la ricorrente non ha percepito indebitamente alcun importo nell'anno 2018 e che pertanto l'indebito che l' ha richiesto e per cui CP_1 opera trattenute sulle pensioni percepite dalla ricorrente è insussistente”. Con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l impugnando e contestando ogni avversa pretesa e chiedendo CP_1
il rigetto del ricorso.
La domanda non è fondata ed il ricorso va, pertanto, respinto, per le seguenti ragioni.
Parte ricorrente risultava titolare delle seguenti prestazione pensionistiche:
- pensione di vecchiaia cat. VOCOM cert. con decorrenza dal Febbraio 2021; P.IVA_2
- pensione di reversibilità cat. SOART cert. 35033583 con decorrenza dal Gennaio 2009.
Con la comunicazione del 30/12/2020 la ricorrente veniva informata che i titolari di prestazioni collegate al reddito erogate dall' hanno per legge l'obbligo, a pena di revoca CP_1
della prestazione, di comunicare all'Istituto la situazione reddituale che incide sul diritto o sulla misura della prestazione stessa (ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera C, del decreto- legge n. 78/2010, convertito con modifiche dalla legge 30 n. 122/2010). L'invito veniva ripetuto in data 24/06/2021 con RR, la cui ricevuta è stata firmata dalla pensionata il
06/07/2021, con l'indicazione che il termine per presentare la domanda di ricostituzione reddituale per sospensione è il 15 Settembre 2021. Con missiva in data 19/10/2021 veniva comunicata la revoca definitiva della prestazione collegata al reddito dell'anno 2018 e veniva altresì comunicato l'importo dell'indebito nella misura di euro 2816,72 da recuperare in 21 rate mensili, sulla pensione.
Da tener presente che l' aveva comunicato con messaggio 1402/2020 il termine del 18 CP_2 maggio 2020 per la raccolta dei dati reddituali , ovverosia “ Campagne RED “ 2018 e 2019, già differite al 30 marzo 2020, con messaggio n. 946 del 05.03.2020 , a seguito dell'intensificarsi dell'emergenza Coronavirus. Pertanto solo alla scadenza del termine di raccolta dei dati reddituali del 2018 ( prorogato al 18 Maggio 2020) , l'Istituto ha continuato ad inviare comunicazioni alla ricorrente come sopra specificato (24/06/2021 e 19/10/2021).
Alla luce della normativa sopra esaminata e della proroga disposta per la campagna RED
2018 ed alla luce dei principi enunciati dalla ON , nessuna tardività da parte è CP_1
ravvisabile nella fattispecie.
La proponeva allora ricorso amministrativo che veniva respinto dal Comitato Pt_1
provinciale con Delibera n. 223254 del 28/06/2022, sulla scorta delle seguenti motivazioni:
“Considerato che - la signora impugna la nota del 7 marzo 2022 con la quali è Parte_1
stata respinta la domanda di ricostituzione presentata 19 gennaio 2022, in quanto a seguito del ricalcolo non sono risultate somme a credito o a debito;
- la ricorrente, alla quale con nota del 19 ottobre 2021 era stata comunicata la revoca definitiva della prestazione collegata al reddito dell'anno 2018, ai sensi dell'articolo 35 comma 10 bis del decreto legge numero
217/2008 convertito nella legge numero 14/2009, dichiara di non ricordare di aver ricevuto
l'invito alla presentazione della documentazione richiesta, probabilmente recapitata per posta ordinaria, circostanza che avrebbe indotto una bassa percezione dell'importanza della richiesta effettuata dall;
- la ricorrente afferma inoltre che, a causa del perdurare CP_2
della pandemia, in considerazione dell'età e dei numerosi consigli diramati dalle istituzioni, ha evitato di uscire di casa nel tentativo di preservare le proprie condizioni di salute, circostanza che avrebbe comportato un ulteriore ritardo nella presentazione della domanda di ricostituzione;
- la signora afferma inoltre che la situazione reddituale è stata Pt_1
comunque comunicata, sia pure tardivamente, e dalla stessa emerge che non vi è stato alcun cambiamento rispetto alle situazioni reddituali degli anni passati, con diritto quindi al godimento delle prestazioni di cui è titolare;
chiede quindi l'annullamento dell'indebito e la ricostituzione della pensione;
- le motivazioni addotte non sono condivisibili ai fini di una modifica del provvedimento impugnato;
-con comunicazione del 30/12/2020 la ricorrente veniva informata che i titolari di prestazioni collegate al reddito erogate dall hanno CP_1
per legge l'obbligo, a pena di revoca della prestazione, di comunicare all' la situazione CP_2
reddituale che incide sul diritto o sulla misura della prestazione stessa (articolo 13, comma 6, lettera C, del decreto-legge n. 78/2010, convertito con modifiche dalla legge 30 n. 122/2010;
- per le prestazioni collegate al reddito di cui ha beneficiato, non risulta pervenuta la comunicazione relativa ai redditi percepiti nell'anno 2018 da lei e/o dai componenti il suo nucleo familiare, necessaria per consentire la verifica del diritto a continuare a fruire, in tutto o in parte, di quelle prestazioni;
-l'invito è stato ripetuto in data 24/06/2021 con raccomandata con a.r., firmato dalla pensionata il 06/07/2021, con l'indicazione che la domanda di ricostituzione reddituale per sospensione doveva essre presentata entro il termine del 15 Settembre 2021; -la domanda di ricostituzione è stata invece presentata il
19/01/2022, ampiamente oltre il termine prescritto;
DELIBERA di respingere il ricorso.”
Orbene, risulta per tabulas (con produzioni da parte ) che la ricorrente ha avuto CP_1
comunicazioni periodiche dall' , regolarmente ricevute, ma non si è mai attivata – anche CP_1
tramite un Patronato di sua fiducia – ad adempiere al suo dovere di collaborazione.
Invero, l'art. 13, secondo comma, della legge n.412/1992 stabilisce: L' procede CP_1
annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. l'art. 35, comma 10 bis, d.l.n. 207/2008, è intervenuto espressamente a dettare la disciplina di “…razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412…”, stabilendo a tal fine che “… i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli
Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso.
Il precedente ottavo comma della disposizione citata recita:
8. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni. Dal surriferito quadro normativo emerge che il legislatore del 2008 è intervenuto a modificare sensibilmente il sistema delle erogazioni degli emolumenti spettanti a determinati soggetti in ragione della loro condizione reddituale, ponendo a carico di costoro precisi ed imprescindibili oneri di informazione e di comunicazione periodica all'ente erogatore, il cui mancato assolvimento comporta la perdita definitiva del beneficio rispetto al periodo per il quale la comunicazione informativa sia stata omessa.
Al riguardo va detto che l'orientamento formatosi presso la Corte di ON in tema di indebito assistenziale ed invocato dall'odierna ricorrente (vedi per tutte l'Ordinanza n. 13223 del 30/06/2020), non è pertinente al caso di specie, poiché esso si riferisce una fattispecie non soggetta ratione temporis alla nuova disciplina, come detto innanzi introdotta dall'art. 35, comma 10 bis, d.l.n.207/2008 all'espresso fine di razionalizzare gli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412; quest'ultima disposizione, nella sua formula originaria - con cui si limitava a demandare all' il compito di procedere CP_ annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche, per poi provvedere, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza - per un verso ha autorizzato il formarsi dell'orientamento interpretativo da ultimo consacrato nella richiamata Ordinanza della Corte di ON n.13223/2020 e, d'altro canto, ha reso necessaria l'integrazione della disciplina mediante un intervento legislativo, in forza del quale il previo assolvimento, da parte del titolare della prestazione collegata al reddito, dell'onere di comunicazione periodica inerente alla propria situazione reddituale acquista valenza di elemento costitutivo di una fattispecie a formazione progressiva, con la conseguenza che l'omessa comunicazione, entro il termine stabilito dall'Ente, comporta il mancato sorgere del diritto alla prestazione, e legittima dapprima la mera sospensione del beneficio, quindi la definitiva revoca ove l'assenza di comunicazione sia perdurata oltre sessanta giorni dalla sospensione. La chiara voluntas legis, intesa ad escludere qualsiasi effetto sanante di un controllo postumo circa l'effettiva consistenza reddituale del titolare della prestazione per l'anno di riferimento, si evince in modo chiaro dalla formula adottata dal citato comma 10 bis, che, solo nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il termine di 60 giorni, ammette il ripristino della prestazione sospesa “…dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso….”, mentre nella diversa ipotesi in cui entro i 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, dispone che si proceda
“…alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa…”. Si può, quindi affermare che il principio di irripetibilità dell'indebito previdenziale percepito in buona fede opera in relazione alle erogazioni non dovute ed effettuate a causa di un “errore” imputabile all'ente erogatore;
nel caso di specie nessun errore CP_ si è verificato da parte dell' mentre la revoca della prestazione assistenziale è causata dal mancato assolvimento degli oneri di informazione da parte dell'interessata.
In conclusione, la disciplina della ripetibilità delle prestazioni assistenziali collegate al reddito, dettata dall'art. 30, comma 10 bis, d.l.n.207/2008, trova esclusivamente in sé ragion d'essere, perché non contempla un'ipotesi di indebito oggettivo determinato da errore del solvens, bensì descrive una fattispecie di decadenza dal beneficio, per effetto della quale questo viene revocato e sorge in capo al beneficiario l'obbligo di restituire i ratei percepiti, a prescindere dall'elemento psichico (buona o mala fede) che abbia accompagnato l'omessa comunicazione della situazione reddituale. In forza dei suesposti argomenti, la domanda risulta infondata ed il ricorso va pertanto respinto.
La ricorrente, seppure soccombente, risulta non tenuta al pagamento delle spese di lite, in base alla dichiarazione ex art.152 att. cpc
PQM
definitivamente pronunziando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa , così provvede:
- Rigetta il ricorso depositato da il 04/10/2022; Parte_1
- Spese di giudizio integralmente compensate tra le parti.
Ascoli Piceno, lì 23/07/2024
Il GOT/GOP
(Dott.ssa Tiziana D'Ecclesia)