TRIB
Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 10/10/2025, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna DI US Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2213 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...], il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Teresa Balsamo, giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
nata a [...], il [...], rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Angela Coviello, giusta procura in atti resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso) CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostitu- zione dell'udienza del 26 settembre 2025.
DEL P.M.; cfr. visto del 7 novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 19 ottobre 2024, Parte_1
ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio, stabilite con sentenza n.
331/2021 resa da questo Tribunale, nel senso di revocare l'obbligo di mante- nimento del figlio maggiorenne, nonché di ridurre l'importo Per_1
Per_ dell'assegno di mantenimento disposto in favore della figlia minore a €
150,00.
A sostegno del ricorso, il ha allegato il raggiungimento Parte_1
dell'indipendenza economica del figlio maggiorenne, nonché il peggioramento delle proprie condizioni economiche, tenuto conto della nascita di altri due figli da una nuova relazione e delle maggiori spese sostenute dal medesimo.
Con comparsa, depositata il 17 gennaio 2025, ha contestato Controparte_1
il ricorso, chiedendone il rigetto, opponendosi alla richiesta di revoca, chie- dendo, in subordine, la riduzione dell'importo complessivo dell'assegno in €
450,00.
La causa, adottati i provvedimenti provvisori e urgenti, disposta l'audizione del figlio , all'udienza del 26 settembre 2025, sostituita dal deposito di Per_1
note di trattazione scritta, è stata posta in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, in via preliminare, affermata l'ammissibilità della domanda, essendo stata prodotta la sentenza di divorzio resa inter partes passata in giudicato.
Sempre in via preliminare, va ricordato che, secondo i principi elaborati dalla -
- 2 - giurisprudenza con riferimento al vecchio rito camerale di modifica delle con- dizioni di divorzio, applicabili anche al nuovo rito per identità di ratio, tenuto conto della espressione normativa utilizzata dall'art. 473 bis.29 c.p.c., i "giusti- ficati motivi", la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione o di divorzio dei coniugi, sono ravvisabili “nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo” (v. tra le ultime,
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28436 del 28/11/2017).
Applicando i summenzionati principi, al caso di specie, si osserva, innanzitut- to, come non sia stata dimostrata la totale indipendenza economica del figlio maggiorenne , il quale nel corso dell'audizione ha dichiarato di svolgere Per_1
dei lavori saltuari e di riuscire a guadagnare circa € 350,00 o anche importi in- feriori ( cfr. verbale di udienza del 16 maggio 2025).
Ebbene, tenuto conto dell'età del ragazzo ( vent'anni), il quale non può rite- nersi completamente autonomo, né può ritenersi che lo stesso sia stato colpe- volmente inerte nel reperire una occupazione, considerata, ancora, la soprav- venuta nascita nel 2023 di un altro figlio, ancora in tenera età, del Parte_1
il quale è gravato da ulteriori obblighi di mantenimento, si ritengono
[...]
sussistenti i giustificati motivi sopravvenuti rispetto all'epoca del divorzio per modificare parzialmente le precedenti statuizioni.
Non essendo emersi elementi di novità nel corso del giudizio, va confermato quanto stabilito con i provvedimenti provvisori e urgenti e dunque, va previ- sto l'obbligo a carico del di corrispondere alla , a ti- Parte_1 CP_1
- 3 - Per_ tolo di mantenimento dei figli e l'assegno di 320,00 ( di cui € Per_1
Per_ 120,00 per ed € 200,00 per , oltre al 50 % delle spese straordinarie Per_1
sostenute nell'interesse dei figli.
Considerato l'esito del giudizio, le spese di lite vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disat- tesa ogni contraria istanza eccezione o difesa:
a parziale modifica delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio del
Tribunale di Agrigento n. 331/2021: pone l'obbligo in capo a di contribuire al mante- Parte_1
nimento dei figli e corrispondendo a Per_1 Persona_3 CP_1
Pers l'assegno mensile di € 320,00 ( € 120,00 per ed € 200 per
[...] Per_1
[.
), rimanendo invariato tutto il resto.
compensa le spese di lite.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 9 ottobre 2025
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. DI US
- 4 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna DI US Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2213 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...], il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Teresa Balsamo, giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
nata a [...], il [...], rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Angela Coviello, giusta procura in atti resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso) CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostitu- zione dell'udienza del 26 settembre 2025.
DEL P.M.; cfr. visto del 7 novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 19 ottobre 2024, Parte_1
ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio, stabilite con sentenza n.
331/2021 resa da questo Tribunale, nel senso di revocare l'obbligo di mante- nimento del figlio maggiorenne, nonché di ridurre l'importo Per_1
Per_ dell'assegno di mantenimento disposto in favore della figlia minore a €
150,00.
A sostegno del ricorso, il ha allegato il raggiungimento Parte_1
dell'indipendenza economica del figlio maggiorenne, nonché il peggioramento delle proprie condizioni economiche, tenuto conto della nascita di altri due figli da una nuova relazione e delle maggiori spese sostenute dal medesimo.
Con comparsa, depositata il 17 gennaio 2025, ha contestato Controparte_1
il ricorso, chiedendone il rigetto, opponendosi alla richiesta di revoca, chie- dendo, in subordine, la riduzione dell'importo complessivo dell'assegno in €
450,00.
La causa, adottati i provvedimenti provvisori e urgenti, disposta l'audizione del figlio , all'udienza del 26 settembre 2025, sostituita dal deposito di Per_1
note di trattazione scritta, è stata posta in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, in via preliminare, affermata l'ammissibilità della domanda, essendo stata prodotta la sentenza di divorzio resa inter partes passata in giudicato.
Sempre in via preliminare, va ricordato che, secondo i principi elaborati dalla -
- 2 - giurisprudenza con riferimento al vecchio rito camerale di modifica delle con- dizioni di divorzio, applicabili anche al nuovo rito per identità di ratio, tenuto conto della espressione normativa utilizzata dall'art. 473 bis.29 c.p.c., i "giusti- ficati motivi", la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione o di divorzio dei coniugi, sono ravvisabili “nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo” (v. tra le ultime,
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28436 del 28/11/2017).
Applicando i summenzionati principi, al caso di specie, si osserva, innanzitut- to, come non sia stata dimostrata la totale indipendenza economica del figlio maggiorenne , il quale nel corso dell'audizione ha dichiarato di svolgere Per_1
dei lavori saltuari e di riuscire a guadagnare circa € 350,00 o anche importi in- feriori ( cfr. verbale di udienza del 16 maggio 2025).
Ebbene, tenuto conto dell'età del ragazzo ( vent'anni), il quale non può rite- nersi completamente autonomo, né può ritenersi che lo stesso sia stato colpe- volmente inerte nel reperire una occupazione, considerata, ancora, la soprav- venuta nascita nel 2023 di un altro figlio, ancora in tenera età, del Parte_1
il quale è gravato da ulteriori obblighi di mantenimento, si ritengono
[...]
sussistenti i giustificati motivi sopravvenuti rispetto all'epoca del divorzio per modificare parzialmente le precedenti statuizioni.
Non essendo emersi elementi di novità nel corso del giudizio, va confermato quanto stabilito con i provvedimenti provvisori e urgenti e dunque, va previ- sto l'obbligo a carico del di corrispondere alla , a ti- Parte_1 CP_1
- 3 - Per_ tolo di mantenimento dei figli e l'assegno di 320,00 ( di cui € Per_1
Per_ 120,00 per ed € 200,00 per , oltre al 50 % delle spese straordinarie Per_1
sostenute nell'interesse dei figli.
Considerato l'esito del giudizio, le spese di lite vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disat- tesa ogni contraria istanza eccezione o difesa:
a parziale modifica delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio del
Tribunale di Agrigento n. 331/2021: pone l'obbligo in capo a di contribuire al mante- Parte_1
nimento dei figli e corrispondendo a Per_1 Persona_3 CP_1
Pers l'assegno mensile di € 320,00 ( € 120,00 per ed € 200 per
[...] Per_1
[.
), rimanendo invariato tutto il resto.
compensa le spese di lite.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 9 ottobre 2025
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. DI US
- 4 -