Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/02/2025, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1053/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sez. Lavoro
Composta da: dott. Giovanni Picciau - Presidente dott. Maria Rosaria Cuomo - Consigliere dott. Paola Poli - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 654/2024, estensore dott. Stefanizzi, discussa all'udienza collegiale del 12/12/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. GARRAMONE LUCA e dell'avv. CODELLA SERGIO ALBERTO, elettivamente domiciliata in VIA PRIVATA FRATELLI GABBA, 3 MILANO presso i difensori APPELLANTE CONTRO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1 CARAPELLE ROBERTO, elettivamente domiciliato in VIA SAN PIO V, 20 10125 TORINO presso il difensore APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “- riformare la Sentenza n. 654/2024 datata 7 febbraio 2024 e pubblicata in data 8 aprile 2024, resa inter partes dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Giudice dott.ssa Camilla Stefanizzi, nel giudizio recante n. R.G. 9705/2023 e, per l'effetto, rigettare il Ricorso di primo grado proposto dal sig.
sia per la genericità di cui è affetto sia per l'infondatezza nel merito dello stesso e Controparte_1 per tutti i motivi ivi esposti e, comunque, dichiarare non dovuta alcuna somma in forza delle domande di cui al Ricorso ex art. 414 c.p.c.;
- condannare l'odierno Appellato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata: “- respingersi l'appello in quanto infondato con conferma della sentenza di primo grado;
- in ogni caso vinte le spese del grado di giudizio con maggiorazione di spese generali, CPA ed IVA e distrazione in favore dell'avvocato Roberto Carapelle, antistatario.”
1
Con la sentenza n. 654/2024, il Tribunale di Milano ha accolto le domande del lavoratore, train manager alle dipendenze di , che rivendicava l'accertamento del suo diritto alla retribuzione di Pt_1 ciascun giorno di ferie con un importo pari alla retribuzione giornaliera complessiva calcolata sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, comprensiva della indennità di permanenza a bordo treno, indennità di riserva, indennità di efficientamento e provvigioni, indennità di trattamento per servizio fuori distretto, in relazione al periodo gennaio 2013- dicembre 2022. Rilevato che la questione è già stata affrontata in analoghe controversie proposte nei confronti di altri operatori ferroviari, del tutto sovrapponibili alla presente, le cui motivazioni vengono richiamate, il primo giudice ha ritenuto che debbano rientrare nella retribuzione feriale, per renderla paragonabile a quella ordinaria – nella logica teleologica di evitare l'effetto potenzialmente dissuasivo – tutti gli emolumenti che si possono definire intrinsecamente e imprescindibilmente collegati alla esecuzione abituale delle incombenze del lavoratore. Rientrano in tale definizione la indennità di permanenza a bordo treno e la indennità di riserva: la prima è infatti riconosciuta per ogni ora, successiva alla terza, di permanenza a bordo su treni commerciali, invii a vuoto e manovre, mentre la seconda è conferita per le giornate il cui il lavoratore resta a disposizione presso l'impianto di appartenenza. Si tratta di indennità dovute in maniera continuativa in quanto connesse alla prestazione tipica del Train Manager. Analogamente per l'indennità di efficienza, emolumento intrinsecamente collegato alla mansione e collegato allo status professionale, vista la particolare qualificazione richiesta al personale abilitato a tale mansione e per quella di trattamento per servizio fuori distretto, erogata al personale mobile chiamato a svolgere la propria prestazione al di fuori del distretto di assegnazione.
Quanto all'ammontare delle differenze pretese, il conteggio depositato dal lavoratore è corretto, analitico ed estrapolato dalle buste paga;
dalla somma degli elementi variabili è stato calcolato il valore medio per una singola giornata dividendo tale somma per il numero di giorni di presenza nell'anno di riferimento, utilizzando il divisore 22. Tale valore medio giornaliero è stato poi moltiplicato per i giorni di ferie consumati nell'anno di riferimento. Le contestazioni di sul punto sono state valutate del tutto generiche e pertanto disattese, così Pt_1 come è stata disattesa l'eccezione di prescrizione quinquennale, alla luce dell'arresto di legittimità n. 26246/22.
Ha proposto appello , con plurimi motivi. Pt_1 Con il primo articolato motivo ha stigmatizzato l'erroneità della sentenza per omessa pronuncia nel merito e vizio di motivazione e violazione delle Direttive Europee e della normativa nazionale. L'appellante contesta la genericità del ricorso di primo grado e la carenza di allegazioni in fatto, sia in relazione alle mansioni in concreto svolte, sia per quanto concerne i giorni di ferie in concreto goduti.
Inoltre, non sussiste una nozione di retribuzione garantita, né la giurisprudenza europea ha stabilito un principio di onnicomprensività. Di fatto, il Tribunale ha riscritto il costo del lavoro di . Pt_1
Richiamate nel dettaglio le norme pattizie che disciplinano le varie indennità per cui è causa, ha evidenziato la loro natura eventuale, sporadica, non preventivabile e direttamente collegata alla presenza in servizio del lavoratore ed alla sua opera lavorativa.
Una corretta lettura della normativa nazionale ed europea porta ad escludere che una differenza esigua tra la retribuzione percepita nei giorni di ferie rispetto a quella ordinaria sia in grado di produrre quegli effetti che la disciplina comunitaria censura. Infatti, le percentuali delle indennità non calcolate sono irrisorie e deve quindi escludersi la sussistenza di un effetto dissuasivo.
2 Ha poi evidenziato che, in ogni caso, le eventuali differenze retributive potranno essere riconosciute solo nel limite delle quattro settimane di ferie annue imposte dalla normativa comunitaria. Sotto altro profilo, ha rimarcato come l'onere della prova della natura e funzione delle indennità oggetto di causa ricada sul lavoratore e comunque per tali voci retributive manchi la correlazione con lo status in sé e per sé del Train manager. Al contempo è evidente la aleatorietà di tali voci, collegate alla presenza in servizio e non a compensare uno specifico disagio derivante dall'espletamento delle mansioni. In relazione alle singole indennità, ha evidenziato come queste siano dovute solo qualora il lavoratore sia effettivamente a bordo treno o a disposizione nell'impianto o fuori dal distretto di assegnazione. Quanto alla indennità di controlleria, si tratta di emolumento del tutto discontinuo, in relazione al quale, peraltro, il Tribunale ha omesso qualsivoglia motivazione, né il lavoratore ha indicato, per il periodo antecedente il 2019 quale fosse la fonte contrattuale posta a fondamento della pretesa. Infine, in merito ai conteggi, l'appellante ha evidenziato di non aver proposto un calcolo alternativo in quanto da quelli prodotti dal lavoratore non era dato comprendere i criteri seguiti;
in ogni caso risulta errata l'applicazione del divisore 22 in luogo del divisore 26, posto che per la retribuzione base è quest'ultimo il parametro individuato dal CCNL. Con la seconda censura, ha lamentato l'erroneità della sentenza per non aver dichiarato la parziale prescrizione delle domande ex adverso proposte.
Ha resistito il lavoratore difendendo la sentenza sotto tutti i profili di censura.
All'udienza del 12/12/2024 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
* * * L'appello non è fondato e deve essere rigettato.
Va innanzitutto disatteso il primo motivo di gravame. La Suprema Corte di Cassazione, di recente pronunciatasi in controversia analoga a quella oggetto di causa, ha ricordato che “la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza del 2006, ha precisato che con l'espressione "ferie Persona_1 annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri). Ciò che si è Persona_2 inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C- Per_3
155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore Europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20). Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva
2003/88/CE, e recepita anch'essa con il D.Lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di
Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del
3 lavoratore (cfr. Cass.17/05/2019 n. 13425).
7.3. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.30/11/2021 n. 37589). 7.4.
Proprio in applicazione della nozione c.d. "Europea" di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del D.Lgs. n.
185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo Europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto Europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione Europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass.23/06/2022 n. 20216).
7.5. E' opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da ultimo citata, "che le sentenze della
Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale" sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europea che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò "valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata
Cass. n. 22577 del 2012).
7.6. Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici, nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C-106/89 Marleasing p.8, CGUE 14/07/1994 causa C- 91/92 Faccini p.26, CGUE 10/04/1984 causa C-14/83 von Colson p. 26, CGUE 28/06/2012 CP_2 causa C-7/11 p. 51 tutte citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più estesa motivazione si CP_3 rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso” (Cassazione civile sez. lav. - 11/07/2023, n. 19663; nello stesso senso anche la recente sentenza n. 13972/2024, resa nei confronti di altro operatore ferroviario operante nel settore dell'alta velocità). Questa Corte ha già avuto modo di dare concreta applicazione a detti principi e, con specifico riguardo al contenzioso promosso da altri lavoratori dipendenti di , si è pronunciata con la sentenza n. Pt_1
371/2023 (a cui sono seguite numerose altre), le cui motivazioni di seguito si richiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c.. «Gli istituti che, secondo la prospettazione attorea, devono essere inclusi nella base di calcolo della retribuzione feriale, sono i seguenti (si riporta la formulazione, da ultimo vigente, del CP_4
2019): 1) l'indennità di permanenza a bordo treno di cui all'art. 34: “L'indennità di permanenza a bordo treno è funzione del tempo di permanenza a bordo su treni commerciali, invii a vuoto e manovre, per lo svolgimento di attività produttive (esclusi pertanto gli spostamenti di servizio). […] Per Train Manager e l'indennità di permanenza a bordo treno è pari a € 1.50 per Controparte_5 ogni ora di permanenza a bordo successiva alla quarta (es: se il tempo di permanenza a bordo è pari a 5h e 2', sarà corrisposta un'indennità pari a € 3.00). Ai fini del calcolo di tale indennità:
4 sono sommati all'interno del turno di lavoro giornaliero tutti i tempi di permanenza a bordo treno su treni commerciali, invii a vuoto e manovre, per lo svolgimento di attività produttive (esclusi pertanto gli spostamenti di servizio);
-ai fini del computo complessivo, sono considerati per il personale di bordo (PDM/Train
Manager/Train Specialist) i tempi accessori programmati;
si arrotonda a ora intera la frazione superiore al minuto primo. Ad esempio, se il tempo di permanenza a bordo per il personale di macchina è 3h e 2', sarà corrisposta una indennità complessiva al lordo delle ritenute di legge pari a 3,50 euro;
se il tempo di permanenza a bordo è 4h e 2', sarà corrisposta una indennità complessiva al lordo delle ritenute di legge pari a euro 7,00. L'indennità di permanenza a bordo sarà corrisposta a partire dalla prima ora, qualora il tempo di permanenza a bordo di un turno di lavoro sia superiore a 6 h”; 2) l'indennità di riserva di cui all'art. 36: “Il servizio di Riserva, per il personale di macchina e di bordo, è prestazione lavorativa nel corso della quale il personale è presente in impianto e a disposizione dell'azienda per l'eventuale esecuzione di attività di condotto o scorta, anche eventualmente svolgendo attività complementari, correlate ed accessorie alla mansione prevalente.
Il servizio di Riserva è prestazione lavorativa a tutti gli effetti e matura un'indennità giornaliera al loro delle ritenute di legge come di seguito indicata: - MA € 16.00 - Train Manager € 13.00
- Hostess/Steward di bordo € 9.00.
Nel caso in cui, durante il servizio di riserva, il dipendente venga impiegato per servizi a bordo treno, in sostituzione dei suddetti importi, verranno riconosciute le indennità previste dal CCAL
Utilizzazione della riserva.
In aggiunta a quanto contrattualmente previsto, nei soli casi non prevedibili e non altrimenti gestibili con i normali strumenti di gestione operativa, qualora un turno di Riserva durante lo svolgimento diventasse un turno di lavoro con RFD, al personale interessato sarà riconosciuta la seguente indennità di assenza dal distretto di assegnazione aggiuntiva per ciascuna giornata di utilizzazione.
- MA € 13.00 - Train Manager € 13.00 - Hostess/Steward € 6.50
2.Il numero massimo di turni di riserva che durante lo svolgimento possono diventare un turno di lavoro con RFD è pari a due per risorse al mese sulle giornate appositamente individuate sul turno”;
3) l'indennità di servizio svolto fuori distretto di cui all'art. 30: “1. Al lavoratore cui venga richiesto di svolgere la propria prestazione lavorativa al di fuori del distretto di assegnazione e riconosciuto il seguente trattamento: a) spese di trasporto, rimborso a piè di lista b) spese di alloggio e prima colazione di norma prepagato o con rimborso a piè di lista;
c) spese per il pasto serale prepagato o con rimborso a piè di lista fino a un valore massimo di € 25,00; d) per il personale di macchina e per il personale di bordo, l'indennità giornaliera di assenza dal distretto di assegnazione per una durata superiore a un'ora è pari a: Profilo professionale Indennità MA € 28.00 giornaliera Train Manager € 23.00 giornaliera Hostess/Steward € 17.00 giornaliera Per il restante personale, l'indennità di assenza dal distretto di assegnazione è pari a € 15.00 giornaliere per una durata superiore alle 2 ore. In riferimento all'art. 14 punto 4 del presente CCAL, ai “Macchinisti” e al “Train Manager” verrà riconosciuto un ulteriore importo di € 10,00 ad integrazione dell'indennità di trasferta di cui al precedente punto per ogni turno di lavoro con inizio e fine presso l'impianto di manutenzione di Nola Interporto effettivamente prestato;
L'importo dell'indennità di cui al precedente punto, è soggetto allo stesso trattamento contributivo e fiscale del trattamento di trasferta.
Al personale di Macchina e di Bordo che effettua un turno di lavoro con riposo successivo fuori distretto (RFD), per il solo turno di andata, in luogo delle indennità di cui al precedente punto 1 verrà riconosciuta la seguente indennità al loro delle ritenute di legge: Profilo professionale Indennità MA € 36.00 giornaliera Train Manager € 28.00 giornaliera Hostess/Steward € 20.00 giornaliera
5 In caso di riposo fuori distretto di assegnazione, al fine di assicurare l'adeguato recupero fisicopsichico del lavoratore, l'azienda procederà a stipulare convenzioni con strutture alberghiere adeguate.
Il monitoraggio della qualità dei servizi offerti dagli esercizi commerciali e dalle strutture alberghiere sarà verificato dal management dell'azienda, oltre la rilevazione periodica e formalizzata del gradimento dei lavoratori”;
4)l'indennità di efficientamento di cui all'art. 38: “1. Incentivi di Efficienza per il personale di macchina, bordo e operatori Impianto. Dalla data di applicazione dei minimi contrattuali …ai lavoratori sarà riconosciuto l'incentivo di efficienza che viene istituito per valorizzare il contributo individuale del personale di macchina, di bordo e degli operatori di impianto alla efficienza organizzativa e alla competitività dell'azienda stante il modello organizzativo di cui all'art. 15 del presente CCAL. L'erogazione dell'incentivo sarà ragguagliata alla effettiva prestazione lavorativa del suddetto personale: L'incentivo sarà calcolato con riferimento alle ore effettivamente lavorate secondo le misure in appresso specificate al lordo delle ritenute di legge: macchinista € 0,85 Train Manager € 0,65”;
5) le provvigioni di cui all'art. 38: “2. Al personale di bordo che svolgendo attività di controlleria a bordo dei treni vendono titoli di viaggio e servizi accessori a pagamento e/o emettono titoli di viaggio per regolarizzare viaggiatori sprovvisti di biglietto o con biglietto non idoneo (es cambio biglietto/upgrade) viene riconosciuta una percentuale individuale pari al 10% di quanto effettivamente incassato al netto dell'IVA. Le provvigioni saranno corrisposte con la busta paga del secondo mese successivo a quello di maturazione per rendere compatibili i tempi tecnici necessari per l'elaborazione delle buste paga con quelli necessari per il calcolo delle provvigioni. Ai Train Manager che effettuano a bordo treno sanzioni nei confronti dei viaggiatori sprovvisti di un titolo di viaggio verrà riconosciuto il 10% dell'importo effettivamente incassato dall'azienda al netto dell'iva.”
Tali essendo le voci retributive di cui si discute anche in questa sede, questa Corte nella menzionata pronuncia ha ricordato che “la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22401/2020, dando continuità ai principi già espressi con la pronuncia n. 13425 del 17.5.2019, ha esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione al quadro normativo e giurisprudenziale europeo, con particolare riferimento alla incidenza su di essa delle voci retributive variabili. … “il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36 Cost., comma 3: "Il lavoratore ha diritto... a ferie annuali retribuite"; art. 2109 c.c., comma 2: il prestatore di lavoro ha diritto "ad un periodo annuale di ferie retribuite"; D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 10, ratione temporis applicabile: "... il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane"), sia in quello dell'Unione (art. 7 Direttiva n. 2003/88/CE). Con specifico riferimento alla disciplina
Europea, l'art. 7 della citata Direttiva, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue: "1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali...". Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art. 6, n. 1 TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, Per_ e , C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, , C214/16, punto Per_4 Per_5 Per_ 33, nonché del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25). L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e ferie annuali retribuite". Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C- Per_8
341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati
6 dalla Direttiva 2003/88 (v. sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata). Più specificamente, secondo la Direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite"
(sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C-520/06, punto 60; del 15 settembre Persona_2
2011, WI e altri, C-155/10, punto 26; del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24).
Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di... ferie annuali"), dell'art. 7, paragrafo 1, nonché dell'art. 15 della Direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31). Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di
Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e Persona_9 altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art. 7, n. 1 della Direttiva n. 88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali,
"deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-
350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58). L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere Persona_2 il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze citate e altri, punto 58, nonché Persona_9
e altri, punto 60). Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia Persona_2 della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, WI e altri (punto 21), dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza WI e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore... deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza WI e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. ancora sentenza WI e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v. sentenza WI e altri cit., punto 28). Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30). Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della Base (sentenza WI e altri cit.) ovvero del compenso variabile
7 rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della "indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). […] A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre
2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la Per_3 retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE”. Il fondamentale criterio di giudizio desumibile dall'assetto normativo e giurisprudenziale così tracciato appare quello di una omogeneità tendenziale fra la retribuzione delle ferie annuali e quella ordinaria del lavoratore. Tale requisito va valutato, con riferimento del paventato effetto dissuasivo dell'eventuale scostamento, prendendo in considerazione i compensi erogati per "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni” e "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore, con esclusione dei soli elementi "diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie” sostenute in occasione dell'espletamento delle stesse. E' quindi necessario esaminare i motivi di appello alla luce dei principi appena enunciati, già costantemente recepiti da questa stessa Corte (v. sentenze n. 32/2020, n. 36/2020, n. 596/21, n. 892/21), effettuando il vaglio rimesso al giudice di merito, secondo la pronuncia di legittimità sopra riportata” (così CA MI n. 1470/21). Si richiama, altresì, quanto recentemente affermato dalla Corte di Giustizia (13/01/2022 causa 514/20): “in primo luogo, occorre ricordare che, secondo l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, gli stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane. Se è vero che, dal tenore di tale disposizione, emerge che spetta agli Stati membri definire le condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, essi devono, però, astenersi dal subordinare a qualsiasi condizione la costituzione stessa di tale diritto che scaturisce direttamente dalla suddetta direttiva (sentenza del 29 novembre 2017, King. C-214/16,
EU:C:2017:914, punto 34 e la giurisprudenza ivi citata). In secondo luogo, la Corte ha dichiarato, con riferimento all'articolo 7 direttiva 2003/88, che il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retributive deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88
(sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, punto 28 e la giurisprudenza Per_10 ivi citata)”. “…l'articolo 1 della direttiva 2003/88 prevede che quest'ultima stabilisca prescrizioni minime di sicurezza e di salute per l'organizzazione dell'orario di lavoro, in particolare per quanto riguarda i periodi minimi di ferie annuali. Tenuto conto di questi obiettivi, la Corte ha affermato che il diritto alle ferie annuali, sancito dall'art. 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (sentenza del 25 giugno 2020, Varhoven Kasatsionen sad na Republika Bulgaria e Iccrea
Banca Spa, C-762/18 e C-37/19, EU:C:2020:504, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata). Infatti, è nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore deve normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre
2018, C-619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata). Per questo Per_10 motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite sia volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria
8 ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 Per_ dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:2018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22/5/2014, Lock, C-539/12, EU:C.2014:351, punto 21)”.
“Come sottolineato al punto 32 della presente sentenza, qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite”. (così punti 21,22,23, 29,30,31,32,33,34 e 41). Anche la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 20216/22, in tema di trattamento retributivo del personale navigante durante il periodo feriale, ha dichiarato nullo l'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo – Sezione per il Personale Navigante Tecnico nella parte in cui, per il periodo minimo di ferie di quattro settimane, esclude dalla base di computo della retribuzione da corrispondere in periodo feriale la componente retributiva della “indennità di volo integrativa”.
Nella fattispecie concreta le indennità di permanenza a bordo treno e di riserva sono importi intrinsecamente collegati alla prestazione di lavoro del Train Manager. La prima è, infatti, attribuita per ciascuna ora, successiva alla terza, di permanenza a bordo su treni commerciali, invii a vuoto e manovre, mentre la seconda è conferita per le giornate in cui il lavoratore resta a disposizione anche per eventuali attività accessorie e/o complementari. Si tratta, quindi, di emolumenti erogati in maniera continuativa in quanto connessi alla prestazione tipica del personale di bordo. Allo stesso modo l'indennità di efficienza è un importo intrinsecamente collegato alla prestazione di lavoro ed inoltre, tale indennità è valutabile come elemento della retribuzione correlato allo status personale e professionale del lavoratore, vista la particolare qualificazione richiesta al personale adibito a tale mansione che comprende solo il personale di macchina, di bordo e gli operatori di impianto (così CA MI n. 32/20).
Medesima conclusione per la indennità di trattamento per servizio fuori distretto e per l'indennità di efficientamento, anch'esse strettamente correlate alla funzione di Train Manager e riconosciute in quasi tutte le buste paga. Analogamente per quanto concerne le provvigioni, che vengono corrisposte al Personale di Bordo quando, “svolgendo attività di controlleria a bordo dei treni vendono titoli di viaggio e servizi accessori a pagamento e/o emettono titoli di viaggio per regolarizzare viaggiatori sprovvisti di biglietto o con biglietto non idoneo” (art. 38 cit., ed, in precedenza art. 9 Accordo 25/7/2011 e art. 3 Accordo 21/1/2016, tutti prodotti dall'appellato fin dal primo grado, sicchè non è corretta l'allegazione dell'appellante secondo cui le provvigioni sono state introdotte solo con il CCAL del 2019). E' indubbio (vedi declaratoria del profilo professionale) che l'emolumento in questione sia correlato allo specifico status professionale del lavoratore, in quanto tra le mansioni tipiche del Train Manager vi è proprio quella del controllo dei titoli di viaggio e della regolarizzazione degli stessi con emissioni di eventuali nuovi biglietti e/o sanzioni. Ciascuna di queste voci deve essere, quindi, considerata nella base di computo di cui si discute, poiché il fondamentale criterio di giudizio desumibile dall'assetto normativo e giurisprudenziale sopra delineato è quello della tendenziale omogeneità fra la retribuzione delle ferie annuali e la retribuzione percepita nei periodi di effettivo lavoro. Nel caso in esame la media annua della retribuzione pretesa è di circa € 365,00, per cui non può sostenersi che l'effetto dissuasivo sia insussistente, non essendo tale importo simbolico e/o irrisorio (cfr. doc. 1 appellato, buste paga del periodo oggetto di causa, dalla cui lettura è agevole riscontrare
9 la piana sovrapponibilità della fattispecie concreta con quella già oggetto di valutazione nella richiamata pronuncia n. 371/2023). Va ricordato, infatti, che occorre svolgere una valutazione in termini di potenzialità dissuasiva e non di effettiva menomazione del diritto alle ferie;
considerata l'incidenza di tale decurtazione sia in termini assoluti, che in percentuale, rispetto all'ammontare medio della retribuzione non feriale del dipendente (cfr. le buste paga prodotte al doc. 1 fascicolo appellato), è ravvisabile, ad avviso del Collegio, l'effetto dissuasivo di cui si discute.
Anche il motivo con il quale l'appellante censura la sentenza sotto il profilo della correttezza dei conteggi di controparte va respinto. Correttamente il primo giudice ha rilevato che “nel ricorso è stato chiarito che le differenze retributive sono state calcolate sulla base del conteggio allegato al ricorso, i cui criteri di elaborazione sono stati compiutamente illustrati. In pratica, dalle buste paga di ogni anno sono stati estrapolati gli elementi variabili presi in considerazione risultanti in busta paga per ciascuna mensilità. Ottenuta la somma, prima mensile e poi annuale, di detti elementi variabili della retribuzione si ricava il valore singolo dividendo la somma stessa per il numero di giorni di presenza nell'anno di riferimento utilizzando 22 giorni di presenza mensili come valore corrispondente ai giorni di effettiva presenza.
Il valore medio degli elementi variabili per una singola giornata, così ottenuto, si moltiplica per i giorni di ferie fruiti indicati nelle buste paga, giungendo così alla differenza retributiva richiesta.”
Il profilo di censura attiene unicamente al divisore da applicare, sostenendo che, al fine di ottenere un importo medio giornaliero delle competenze accessorie in questione, il totale delle indennità percepite dovrebbe essere diviso, come previsto dall'art. 68 punto 6 CCNL “convenzionalmente per 26” anziché per il numero dei giorni effettivi di servizio, come da conteggi della parte appellata. L'assunto non è condivisibile. L'art. 68 punto 6 del CCNL prevede espressamente:
“6. Retribuzione giornaliera e oraria La retribuzione giornaliera e oraria si ottiene dividendo rispettivamente per 26 e per 160 la retribuzione mensile determinata dagli elementi retributivi di cui al punto 1.1, ed alla lettera d) del punto 1.2 del presente articolo”. A sua volta, il punto 1.1 del medesimo articolo stabilisce che
“1. Elementi della retribuzione 1.1. Sono elementi della retribuzione: a) minimo contrattuale, di cui al punto 3 del presente articolo;
b) aumenti periodici di anzianità; c) assegni "ad personam" pensionabili, di cui al punto 4 del presente articolo”. La richiamata lettera d) del punto 1.2 prevede:
“1.2. Sono elementi ulteriori della retribuzione: (...) d) salario professionale”. Il divisore 26, invocato dall'appellante, si applica solo a fini convenzionali ed alle competenze fisse, mentre per le competenze variabili– quali quelle oggetto di causa– che sono legate alle effettive presenze in servizio, il divisore convenzionale non è utilizzabile dovendosi invece preferire un divisore basato sulle presenze reali, al fine di individuare una retribuzione media basata sul periodo di lavoro effettivo, come richiesto dalla giurisprudenza GCUE (v. sentenza Torsten Hein, punto 37).
Quanto, invece, alla questione del limite delle quattro settimane di ferie garantite, osserva il Collegio che costituendosi in primo grado non aveva sollevato la specifica eccezione, che, risulta, Pt_1 pertanto, irrimediabilmente tardiva in appello.
10 In ogni caso, l'eccezione così formulata è del tutto generica, non essendo state individuate in modo specifico quali sarebbero le giornate che supererebbero tale periodo minimo, tenuto conto che le ferie maturate in un anno possono anche essere fruite negli anni successivi e che era onere di provarne Pt_1 la non computabilità. La domanda proposta dal lavoratore, infatti, si fonda sulla allegazione dell'errato calcolo della retribuzione dei giorni di ferie, ed in buona sostanza lamenta un inesatto adempimento della obbligazione retributiva da parte della Società; la corretta ripartizione degli oneri probatori in tema di inadempimento contrattuale pone in capo al datore di lavoro la dimostrazione di aver esattamente adempiuto.
Infondato è anche il motivo di appello relativo alla prescrizione, posto che al rapporto di lavoro di trova applicazione l'art. 18 come novellato dalla c.d. legge Fornero e, secondo la Suprema CP_1 Corte di Cassazione, “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (così Cass. n. 26246/22)»; ragione che porta a confermare il rigetto dell'eccezione anche nel caso di specie, posto che i crediti oggetto di causa sono sorti successivamente all'entrata in vigore della legge n. 91/2012. Le argomentazioni spese da a confutazione di detto principio giurisprudenziale non inducono ad Pt_1 un ripensamento nel senso auspicato dall'appellante, tenuto anche conto che recentemente (ord. n. 6840/2023) i giudici di legittimità hanno affermato, proprio in relazione al tema specifico della censura in esame, che il “Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi da tali precedenti, atteso che, una volta che l'interpretazione della regula iuris è stata enunciata con l'intervento nomofilattico della Corte regolatrice, essa “ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art. 374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1)” (Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011); invero, la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l'esigenza di garantire l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 23675 del 2014), atteso che, in un sistema che valorizza l'affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, vi è l'esigenza, avvertita anche dalla dottrina, “dell'osservanza dei precedenti e nell'ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni” (in termini: Cass. SS.UU. n. 11747 del 2019)”.
In conclusione, ogni ulteriore profilo di gravame assorbito, l'appello deve essere respinto e la sentenza confermata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante, liquidate in base al DM 10.3.2014 n.55, come modificato dal d.l. 147/2022, considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività istruttoria nel presente grado di giudizio, come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 654/2024 del Tribunale di Milano. Condanna l'appellante a rifondere le spese di lite del grado, che liquida in € 1.000 oltre a spese 11 generali e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.
Milano, 12/12/2024
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente Paola Poli Giovanni Picciau
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