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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 13/10/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Giampaolo Bellofiore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 284/2023 R.G. promossa da
(CF ), (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (CF ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(CF ), rappresentati e difesi dagli avv. Parte_4 C.F._4
AR TO e LA SA AU
ATTORI contro
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
e
(CF ), Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. ANGILERI MARIA CARLA
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli attori: non avendo parte attrice depositato note di trattazione scritta nel termine assegnato con ordinanza del 4.11.2024, devono ritenersi ferme le conclusioni rassegnate in citazione (cfr. ex multis, Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11222 del 09/05/2018, Rv. 648580 - 01), conclusioni del resto esplicitamente richiamate nella successiva comparsa conclusionale;
per l' “rigettare la domanda attorea perché infondata in Controparte_2 fatto ed in diritto per palese mancanza della diretta riconducibilità causale dell'infezione alla prestazione sanitaria svolta dal presidio ospedaliero di , (mancanza di an debeatur) non avendo alligato gli CP_1 attori (il cui titolo è diverso per la vittima primaria e per i suoi familiari) gli elementi costitutivi dell'asserita responsabilità ascritta all' In via subordinata si contesta il quantum del ristoro richiesto per CP_3 una palese locupletazione delle voci di danno;
in forza dell'ordinanza riservata del decidente del 24\05\24 si valuti l'indennizzo liquidato e liquidando dall'NA, così come precisato nella comunicazione dell'Istituto del
7\06\24; 4) Onerare gli attori ricorrenti delle competenze legali del presente procedimento con CPA e IVA in rivalsa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione gli odierni attori , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e convenivano in giudizio il Parte_4 Controparte_1
e l' deducendo che, a seguito
[...] Controparte_2 dell'infortunio sul lavoro del 22.10.2015, – ricoverato presso l'U.O.C. di Parte_1
Ortopedia e Traumatologia del predetto IO – veniva sottoposto a intervento di osteosintesi della tibia sinistra con placca e viti, ma nel decorso post-operatorio sviluppava una grave infezione (pseudomonas aeruginosa) evoluta in osteomielite cronica, con successivi ricoveri e interventi sino all'amputazione dell'arto nel gennaio 2018. Gli attori imputavano alla struttura sanitaria plurime omissioni e negligenze nella gestione della ferita e nella prevenzione e cura dell'infezione, sostenendo che la patologia avrebbe potuto essere evitata mediante adeguata profilassi, tempestiva diagnosi e corretta terapia antibiotica e chirurgica. Chiedevano pertanto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in € 450.000,00 per
[...]
e in € 60.000,00 per ciascun congiunto, oltre rivalutazione e interessi. Parte_1
Costituitasi in giudizio, l' ha eccepito, in via Controparte_2 preliminare, la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dei fatti posti a fondamento delle domande risarcitorie;
nel merito, ha contestato la sussistenza di colpa e nesso causale nonché
l'entità dei danni. La convenuta sosteneva che la gestione intra-ricovero fu conforme alle linee guida, con profilassi antibiotica correttamente eseguita e assenza di segni clinici di infezione alla dimissione;
evidenziava che l'infezione poteva essere correlata alla ferita originaria in ambiente contaminato e che l'amputazione è intervenuta oltre tre anni dopo, a seguito di molteplici trattamenti in altre strutture, con interruzioni terapeutiche e ritardi imputabili al paziente
(sospensione della terapia iperbarica;
ritardo nel rivolgersi a centri specializzati). In via subordinata, deduceva l'insussistenza di danno differenziale, atteso l'integrale indennizzo NA;
contestava infine le domande dei congiunti per difetto di prova.
Il IO ospedaliero non si costituiva e rimaneva contumace.
Con ordinanza dell'1.6.2023 il Giudice rigettava le eccezioni preliminari e concedeva i termini ex art. 183, co. 4, c.p.c.; con successiva ordinanza del 18.10.2023 rigettava le istanze di prova orale
(istanze non specificamente reiterate in sede di precisazione delle conclusioni e, dunque, alla luce del tenore degli scritti difensivi successivi, implicitamente abbandonate;
cfr. Cass. Sez. 6 - 3, pag. 2/16 Ordinanza n. 10767 del 04/04/2022, Rv. 664646 – 01) e disponeva CTU medico-legale. La
CTU concludeva per la correttezza della gestione intra-ricovero, ma per l'inadeguatezza del follow-up ambulatoriale, con perdita di chance di guarigione stimata nel 50%, postumi permanenti al 40% e inabilità temporanea nelle misure indicate.
All'esito, con ordinanza del 24.5.2024, il Tribunale disponeva acquisizione ex art. 213 c.p.c. delle informazioni NA per la determinazione del danno differenziale. L'NA forniva riscontro con attestazione depositata in data 11.6.2024. Con atto depositato in data 8.10.2024 gli attori producevano ulteriore documentazione NA contenente indicazione dei ratei già corrisposti utile all'accertamento del valore capitale della rendita residua;
la convenuta costituita si opponeva al deposito di tale documentazione.
All'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. ratione temporis vigente.
Gli attori, nelle proprie comparse conclusionali, hanno ribadito la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, richiamando le risultanze della CTU che ha evidenziato carenze nella gestione post-operatoria (mancato ricorso a RMN per precoce documentazione del coinvolgimento osseo;
ritardo nell'impostazione di terapie mirate), circostanze che avrebbero determinato una perdita di chance di guarigione e l'esito amputativo. Hanno inoltre dedotto che gli esiti invalidanti hanno inciso in modo significativo sulla capacità lavorativa specifica di , chiedendo la quantificazione anche del danno da perdita di Parte_1 capacità lavorativa (oltre al danno biologico e morale già accertato) e richiamando Cont giurisprudenza in tema di infezioni nosocomiali. L' di contro, ha ribadito le difese precedentemente spiegate in ordine alla ritenuta esclusione di responsabilità dei sanitari, dell'assenza di danno differenziale e del difetto di prova in ordine ai danni asseritamente subiti dai congiunti.
***
Preliminarmente, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del
[...]
di . Controparte_1 CP_1
Sul punto occorre rammentare che i c.d. presidi ospedalieri non sono dotati normalmente di soggettività e personalità giuridica. Il tema è quello legato alla responsabilità del presidio o struttura sanitaria che, dal punto di vista sostanziale, può essere ritenuta responsabile per negligenza e imperizia dei sanitari, i quali operano all'interno di essa, in ragione del grave inadempimento. Nulla vieta che la struttura sanitaria, o presidio ospedaliero, possa rispondere del danno e legittimamente essere evocata in giudizio, al fine di ottenere un titolo risarcitorio nei confronti della stessa. Purtuttavia, occorre che la struttura-presidio sia dotata di pag. 3/16 soggettività e personalità giuridica perché, altrimenti, essa sarebbe priva di legittimazione (ad causam e ad processum).
In proposito, è il giudice, tenuto per effetto dei poteri officiosi attribuitigli dalla legge, ad accertare il rispetto delle disposizioni in materia di capacità processuale, se ricorre o meno un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione. L'attitudine del processo, infatti, a pervenire a una decisione è data anche dalla presenza delle condizioni nell'azione e che si risolvono sostanzialmente nella c.d. legittimatio ad causam attiva e passiva. Essa consiste, secondo le
SSUU della Cassazione, “nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del Giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata” (cf. Cass. 16/02/2016 n. 2951).
Quanto, dunque, al presidio ospedaliero convenuto, non essendo lo stesso costituito e, soprattutto, non avendo dato prova i ricorrenti della sua autonomia e soggettività giuridica, deve escludersi la sua legittimatio ad causam.
Passando al merito, è noto che nel sistema civilistico il nesso causale si accerta secondo il criterio del “più probabile che non”, con valutazione probabilistica concreta del collegamento tra condotta ed evento;
il giudizio causale è distinto dalla successiva delimitazione delle conseguenze dannose (artt. 1223 e 2056 c.c.; cfr. ex multis, Cass., sez. III, 16.10.2007, n. 21619).
In termini generali giova altresì rammentare che il danno non patrimoniale da lesione della salute è categoria unitaria cui concorrono componenti dinamico-relazionali e sofferenza soggettiva. La liquidazione in via equitativa avviene secondo criteri uniformi, potendo farsi riferimento alle Tabelle dell'Osservatorio di Milano quali parametro idoneo ad assicurare parità di trattamento.
La diversità strutturale e funzionale tra l'indennizzo NA e il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici impone che il giudice, dopo aver liquidato il danno civilistico, detragga in via officiosa solo le prestazioni destinate a ristorare “pregiudizi identici”, distinguendo le componenti della rendita tra quota per danno biologico permanente e quota patrimoniale da capacità lavorativa. Restano, quindi, esclusi dallo scomputo il danno morale e il danno biologico temporaneo, non coperti dall'indennizzo NA (Cass., sez. III, 27.9.2021, n. 26117; Cass., sez.
pag. 4/16 lav., ord. 7.2.2023, n. 3694; nonché Cass., sez. VI-lav., ord. 25.8.2020, n. 17655; Cass., sez. lav., ord. 14.6.2022, n. 19182).
Nella fattispecie, il Tribunale ritiene di far proprie le risultanze della CTU medico‑legale, all'esito della quale è stata accertata una gestione intra‑ricovero conforme alle leges artis, ma al contempo una gestione ambulatoriale post‑dimissione incompleta, con ritardo nell'attivazione di indagini idonee a documentare precocemente il coinvolgimento osseo (RMN) e conseguente perdita di chance di guarigione che i consulenti nominati hanno condivisibilmente stimato nella misura del 50%, accertando altresì postumi permanenti nella misura del 40%, una invalidità temporanea, correlata alla carente presa in carico ambulatoriale, di 75 giorni al 100%, di 60 giorni al 75%, di 600 giorni al 50%, e di 255 giorni al 25%. Tali rilievi risultano coerenti con la documentazione clinica e con i quesiti, e non sono stati smentiti da puntuali critiche tecniche.
Quanto al nesso causale tra condotta e pregiudizio, va considerato che, in ipotesi di responsabilità sanitaria per omissione/ritardo diagnostico‑terapeutico, la verifica della causalità materiale va tenuta distinta dall'identificazione dell'evento di danno e delle sue conseguenze e che non è consentito sovrapporre la probabilità causale (accertamento del collegamento eziologico) alla mera possibilità del risultato sperato.
Nel caso concreto, l'incertezza circa l'origine “intra‑operatoria” dell'infezione non consente di ascrivere alla struttura l'evento infettivo come fatto generatore;
viceversa, è provata l'incidenza della condotta omissiva nel follow‑up ambulatoriale sulla riduzione delle probabilità di un decorso favorevole (perdita di chance) (cfr. Cass. 21619/2007, nonché Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 16326 del 17/06/2025, Rv. 674999 - 01).
La chance è un bene suscettibile di autonoma considerazione economica quando l'evento di danno sia “incerto” e si collochi, secondo le acquisizioni scientifiche del tempo e le condizioni del paziente, nell'area dell'“apprezzabilità, serietà e consistenza” (cfr. Cass. 16326/25, cit.). In tali casi, la liquidazione non è proporzionale al “risultato perduto” (che presupporrebbe evento certo e integrale causalità), ma alla “possibilità perduta”, con valutazione equitativa guidata anche da indicatori statistici (non vincolanti). Nel caso in esame, i tempi del mancato approfondimento (RMN) e la successiva storia clinica giustificano il coefficiente del 50% proposto dai consulenti tecnici d'ufficio.
La responsabilità della struttura sanitaria è di natura contrattuale (artt. 1218 e 1228 c.c.), con standard di diligenza qualificata ex art. 1176, co. 2, c.c. Come noto, il paziente deve allegare il contratto/contatto, l'inadempimento significativo e il nesso causale, gravando poi sulla struttura l'onere di provare l'esatto adempimento o la non imputabilità. pag. 5/16 La corretta gestione intra‑ricovero (profilassi e asepsi) esclude addebiti su quel segmento, ma non elide la colpa per la carente presa in carico ambulatoriale, causalmente efficiente sul piano della chance perduta.
Venendo, dunque, alla liquidazione del danno non patrimoniale, si osserva anzitutto che “la differenza strutturale e funzionale tra l'erogazione NA ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 e il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici preclude di poter ritenere che le somme eventualmente a tale titolo versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno in capo al soggetto infortunato od ammalato. La diversità ontologica tra l'istituto assicurativo e le regole della responsabilità civile trova un riscontro sul piano costituzionale, posto che i due rimedi rinvengono ciascuno un referente normativo diverso: la prestazione indennitaria risponde agli obiettivi di solidarietà sociale cui ha riguardo
l'art. 38 Cost. mentre il rimedio risarcitorio, a presidio dei valori della persona, si innesta sull'art. 32 Cost.
L'assicurazione NA non copre tutto il danno biologico conseguente all'infortunio o alla malattia professionale ed ammettere il carattere assorbente della prestazione indennitaria (per effetto della rimodulazione dell'art. 13 del
d.lgs. del 2000) implicherebbe una riduzione secca del livello protettivo, sia rispetto alla potenzialità risarcitorie del danno biologico sia a confronto con il ristoro accordato a qualsiasi vittima di un evento lesivo” (cfr. Cass. n.
3694/2023).
Occorre, pertanto, procedere anzitutto alla liquidazione del danno civilistico secondo i criteri comuni.
Sul punto, deve preliminarmente osservarsi che, secondo il recente, ma ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità e di merito, il danno non patrimoniale derivante da lesione della salute, quantunque costituisca una categoria giuridicamente unitaria (cfr. Cass. S.U.
n. 26972/2008; Cass. civ. n. 7513/2018), comprende in sé le due distinte voci del danno biologico, quale danno permanente all'integrità psicofisica, in termini di compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, e del danno morale inteso quale pregiudizio derivante dalla stessa lesione non suscettibile di accertamento medico-legale e rappresentato dalla sofferenza soggettiva/interiore e non relazionale.
La voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi.
Il danno morale, non suscettibile di accertamento medico-legale, deve essere considerata una voce autonoma rispetto al danno alla salute e deve essere oggetto di autonoma tutela ma, qualora tale voce non venga accertata, il giudice deve liquidare il danno biologico epurato dall'aumento pag. 6/16 previsto dalle tabelle del tribunale di Milano (cfr. Cass. civ. sez. III, n. 28989/2019; Cass. civ. sez. III, n. 25164/2020).
Entrambe tali voci devono essere distintamente allegate e provate.
Nel caso di specie, il danno biologico è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti nonché dalle risultanze della CTU medico legale.
Ciò posto, per la quantificazione dei danni occorre prendere le mosse dalla relazione predisposta dai CCTTUU nominati nell'odierno giudizio, i cui esiti devono essere condivisi, stante la logicità e coerenza delle argomentazioni addotte, nonché l'oggettività del metodo di indagine seguito.
Ebbene, i consulenti, alla luce della documentazione esaminata e degli accertamenti clinici svolti, hanno accertato un “danno biologico temporaneo differenziale, ascrivibile alla anomala condotta sanitaria, escludendo il fisiologico tempo di guarigione delle iniziali lesioni in assenza di complicanze (mesi sei)” valutati in “complessivi mesi 33 nei quali il danno biologico temporaneo è stato totale nei 75 giorni dei ricoveri, parziale al 75% per gg 60, parziale al 50% per 600 giorni fino all'amputazione e parziale al 25% per gg 255, dall'amputazione alla data di applicazione della protesi”, nonché postumi permanenti tali da configurare un danno biologico permanente valutato nella misura del 40%.
Per la liquidazione equitativa del danno come sopra riconosciuto questo Tribunale adotta, conformemente alle più recenti pronunzie della Corte di cassazione in materia, i parametri e i valori indicati nelle Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile del Tribunale di
Milano, come aggiornate nell'anno 2024 (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 14402 del 30 giugno 2011; conf. Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 12408 del 7 giugno 2011, Cass. Sez. 3, Sent. n. 5474 del
22/02/2023, Rv. 666960 - 01), non trovando applicazione ratione temporis la Tabella unica nazionale di cui all'art. 138 del Codice delle assicurazioni private.
Deve ricordarsi che alla luce dei recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia di rapporti tra danno biologico e altre voci di danno non patrimoniale - che hanno riconosciuto alla nozione di danno biologico portata tendenzialmente omnicomprensiva delle varie voci di danno non patrimoniale alla persona, elaborate dalla giurisprudenza (quali il danno esistenziale, il danno morale, il danno alla vita di relazione, il danno estetico, il danno da perdita o compromissione della sessualità etc.) dichiarando inammissibili duplicazioni di risarcimento con la congiunta attribuzione del danno biologico e delle altre predette voci di danno alla persona (cfr. Cass., S.U. sentenze 11 gennaio 2008 nn. 26972, 26973, 26974 e
26975) - devono valutarsi nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita etc. onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. pag. 7/16 Circa l'entità del risarcimento, va rammentato che il giudice, sulla scorta delle menzionate tabelle, liquiderà senz'altro l'importo indicato nella quinta colonna come compensativo del “danno biologico/dinamico-relazionale”.
Il giudice dovrà invece valutare se l'importo indicato sempre nella quinta colonna, come presumibilmente compensativo del “danno da sofferenza soggettiva interiore media”, sia congruo in relazione alla fattispecie concreta.
In altre parole, l'applicazione della Tabella non esonera affatto il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur (sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva);
l'applicazione degli importi di cui alla Tabella esprime, invece, esercizio del potere di liquidazione equitativa del giudice e pertanto attiene alla fase del quantum debeatur e cioè alla valutazione della congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della CTU.
Per il danno biologico temporaneo, la Tabella Milanese prevede quali importi standard la somma di euro 84,00 a titolo di danno biologico dinamico-relazionale e la somma di euro 31,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, con possibilità di personalizzare il danno nella misura massima del 50%.
Nel caso di specie, non sono state allegate, né tantomeno provate, circostanze che giustifichino l'aumento del danno biologico dinamico-relazionale standard;
la sofferenza interiore connessa alle lesioni accertate, all'iter clinico e al periodo di inabilità sopra indicato risulta provata per presunzioni semplici ex art. 2729 c.c., in quanto gravità, natura delle menomazioni e durata del percorso terapeutico-riabilitativo costituiscono indici oggettivi idonei a fondare la prova del patema d'animo patito dalla persona offesa, oltre il mero pregiudizio dinamico-relazionale. In coerenza con le Tabelle di Milano 2024, ritiene quindi il Tribunale di liquidare il danno dinamico- relazionale e il danno da sofferenza interiore nelle misure standard di € 84,00 ed € 31,00 pro die.
In definitiva, considerato il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta pari a € 115,00 (comprensivo tanto del danno biologico/dinamico-relazionale, quanto del danno da sofferenza soggettiva interiore), considerata la durata e la misura individuata dal CTU, i danni non patrimoniali da inabilità temporanea derivanti dalle lesioni per cui è causa devono essere liquidati come segue:
- € 115,00 al giorno x 75 giorni = € 8.625,00;
- € 115,00 al giorno (ridotti al 75%) x 60 giorni = € 5.175,00;
- € 115,00 al giorno (ridotti al 50%) x 600 giorni = € 34.500,00;
- € 115,00 al giorno (ridotti al 25%) x 255 giorni = € 7.331,25; pag. 8/16 totale = € 55.631,25.
Par quanto attiene al danno biologico permanente, i CCTTUU hanno accertato l'esistenza di postumi permanenti dinamico-relazionali residui nella misura del 40%.
La tabella Milanese per una persona di anni 45 (al momento della stabilizzazione dei postumi in data 18.1.2019, data di applicazione della protesi) prevede gli importi standard di €
193.579,00 per il danno biologico-relazionale ed € 96.789,00 per il danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, con una personalizzazione massima nella misura del
25%.
Alla luce di quanto esposto, tenuto conto delle accertate invalidità, dell'età e delle condizioni di vita dell'attore, delle allegazioni di parte e delle risultanze probatorie – non potendo procedersi, in assenza di circostanze specifiche che giustifichino l'applicazione di aumenti o diminuzioni personalizzati – questo Tribunale ritiene che il danno biologico dinamico-relazionale e il danno da sofferenza soggettiva interiore vadano liquidati secondo i valori indicati alla quinta colonna delle Tabelle milanesi.
Si stima quindi equo liquidare, per il complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da lesione permanente al diritto alla salute, la somma già rivalutata di € 290.368,00.
Il danno non patrimoniale complessivamente subito dall'attore va, dunque, determinato nella somma di € 345.999,25, sicché, applicata la riduzione del 50% in correlazione alla perdita di chance subita, si ricava un danno civilistico complessivo di € 172.999,62.
Una volta correttamente conteggiato il danno civilistico effettivo ed integrale subito dal danneggiato (quindi tenuto conto di tutte le diverse voci di pregiudizio) occorre procedere con la sottrazione di quanto erogato dall'NA, il cui residuo costituisce appunto il “danno differenziale”, al pagamento del quale sarà tenuto il soggetto responsabile civilmente per l'infortunio o la malattia professionale.
Tuttavia, secondo il principio affermato, in tema di compensatio lucri cum damno, da Cass. S.U.
n. 12566/2018, “i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale, riducono il credito risarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, quando l'indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito”.
Ciò posto, e considerata la diversità strutturale e funzionale dell'indennizzo corrisposto dall'assicuratore sociale (NA) nel caso di infortunio rispetto al risarcimento civilistico del danno da lesione della salute, il criterio più coerente al detto principio per calcolare il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile (e cioè il c.d. danno differenziale) non è certo quello di sottrarre tout court per intero l'indennizzo NA dal credito risarcitorio che sia stato a monte calcolato e non è nemmeno quello di operare tale sottrazione pag. 9/16 secondo “poste omogenee” (vale a dire distinguendo all'interno dell'indennizzo NA le soli due grandi poste del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale e sottraendo tout court
l'importo complessivamente liquidato per quest'ultima categoria di danno), ma è piuttosto quello di sottrarre l'indennizzo NA dal credito risarcitorio solo quando l'uno e l'altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici (criterio per “poste identiche” e non per “poste omogenee”; cfr. Cass. civ. n. 26117/2021).
Nel caso di specie, sussistendo i sopramenzionati presupposti al fine del calcolo del c.d. danno differenziale, il giudice, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve espungere le voci escluse dalla copertura assicurativa (ovvero il danno morale e il danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita NA destinata a ristorare il danno biologico permanente (cfr. Cass. n. 9112/2019); ciò con l'ulteriore puntualizzazione che essendo la rendita già erogata dovranno prendersi in esame i ratei di rendita già erogati dall'NA (Cass. n. 25618/2018), sicché il calcolo del credito andrà in concreto operato considerando, da un lato, i ratei già corrisposti e, dall'altro, capitalizzando la rendita ancora da erogare.
Dovendosi, a questo punto, procedere al suddetto calcolo del danno differenziale, è stato documentato, a seguito di richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c. e della produzione documentale compiuta da parte attrice in data 8.10.2024 – documentazione ammissibile in quanto venuta ad esistenza dopo il maturare delle preclusioni processuali, ciò che legittima la rimessione in termini della parte che non abbia potuto produrlo precedentemente (cfr. Cass. n. 25631/2018;
Cass. n. 5465/2006, n. 11922/2006) e che, in concreto, non ha comportato alcuna lesione ai diritti di difesa delle parti convenute –, l'avvenuta erogazione di ratei per danno biologico per €
31.600,22, mentre la rendita complessiva riconosciuta a titolo di indennizzo del danno biologico è stata capitalizzata, alla data del 5.6.2024, nell'importo di € 168.088,67, da riferirsi esclusivamente all'indennizzo del danno biologico dinamico-relazionale correlato alla lesione permanente al diritto alla salute. Ne deriva un importo superiore al danno biologico dinamico-relazionale accertato all'esito del presente procedimento, sì da non residuare alcun danno differenziale biologico.
Nulla può essere riconosciuto a titolo di danno patrimoniale, non avendo Parte_1 provato redditi perduti, progetti lavorativi specifici o un differenziale retributivo post-evento che superino la quota NA (pari a € 278.216,05) che dunque assorbe qualsivoglia margine residuo.
Di contro, rammentato che dall'indennizzo NA risultano esclusi il danno morale e il danno biologico temporaneo, vanno riconosciuti in favore dell'attore, già applicata la riduzione del 50% in considerazione della perdita di chance, la somma di € 48.394,50 (€ 96.789,00/2) a titolo pag. 10/16 di danno da sofferenza soggettiva interiore (danno morale) correlata ai postumi permanenti, e la somma di € 27.815,62 (€ 55.631,25/2) a titolo di inabilità temporanea.
Tali somme, così determinate all'attualità, devono essere devalutate sulla base degli indici
ISTAT alla data del fatto (e, dunque, al 18.1.2018, data di amputazione della gamba, per ciò che concerne la quota relativa all'inabilità temporanea, al 18.1.2019, data di applicazione della protesi, per ciò che concerne la quota relativa al danno morale correlato ai postumi permanenti) e successivamente, su tali somme così devalutate, sono dovuti gli interessi legali, da calcolare sulle somme annualmente rivalutate, con decorrenza rispettiva dalle date indicate e sino alla data della presente sentenza;
e ancora, sono dovuti gli interessi legali sulle somme liquidate all'attualità dalla pubblicazione della sentenza al saldo. Infatti, la Suprema Corte
(Cass. S.U. 17.2.1995 n. 1612), innovando un precedente consolidato orientamento giurisprudenziale, ha statuito che anche per i crediti di valore non è corretto applicare gli interessi con decorrenza dalla data dell'illecito sulla somma rivalutata alla data della pronuncia ed ha invece ritenuto possibile calcolare detti interessi “con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio”.
Quanto alle domande risarcitorie avanzate dai congiunti Parte_2 Parte_3
e , si osserva quanto segue.
[...] Parte_4
Ai fini del risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale, occorre accertare, con onere della prova a carico dei familiari della vittima, se, a seguito del fatto lesivo, si sia determinato nei primi un forzato sconvolgimento delle abitudini di vita e dei rapporti relazionali.
Il danno così descritto, infatti, non è in re ipsa riconducibile all'evento lesivo dell'interesse protetto, ma è sempre un danno conseguenza, che, come tale, deve essere in concreto provato, in termini di nesso di causalità giuridica, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c. (da ultimo, v. Cass.
n. 25164/2020).
Dunque, i congiunti del macroleso hanno l'onere di allegare e provare che la vittima primaria abbia effettivamente subito una macro-lesione in conseguenza del fatto illecito e che tale macrolesione incida sulla vita e sulle relazioni familiari, provocando sofferenze ai prossimi congiunti.
Per provare l'esistenza del danno da lesione del rapporto parentale, la Suprema Corte ritiene possibile il ricorso alle presunzioni, facilitando l'assolvimento dell'onere della prova da parte di chi ne è onerato e trasferendo sulla controparte l'onere della prova contraria. È, dunque, necessario che il danneggiato alleghi e, se possibile, fornisca elementi di prova che pag. 11/16 supportino e spieghino come era la “natura ed intensità” del legame tra vittime secondarie e vittima primaria, nonché la “quantità e qualità dell'alterazione della vita familiare”, in modo tale da dimostrare l'esistenza di un danno non patrimoniale da sofferenza interiore e dare conto degli aspetti esteriori incidenti sulle attività realizzatrici che dimostrino i concreti cambiamenti in senso peggiorativo nella qualità di vita del danneggiato e nella sua sfera esistenziale.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha ribadito che: “in tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè,
l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi
(anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso” (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28989 del
11/11/2019). ha domandato il risarcimento del danno da compromissione del rapporto Parte_2 parentale con il marito . Al riguardo, la prospettazione difensiva della è Parte_1 Pt_2 rimasta non specificamente contestata in ordine alle circostanze relative alla continua assistenza prestata nei confronti del marito, anche in occasione degli spostamenti in strutture sanitarie fuori regione e ai disagi correlati alla prolungata lontananza dal proprio domicilio e alla conseguente separazione dai figli minori;
come parimenti non contestata è la circostanza relativa alla continua assistenza quotidiana prestata attualmente nei confronti del marito e alla profonda alterazione del contesto familiare correlata all'invalidità permanente di . Tutto ciò che Parte_1 costituisce dimostrazione della estrema solidità e dell'intensità del legale tra i due.
Tutti detti elementi inducono ad applicare la tabella prevista per la perdita del rapporto parentale dei coniugi di cui alle Tabelle milanesi integrate “a punti” 2024, seppur con gli adeguamenti del caso concreto, atteso che – come già precisato - in specie non si tratta di perdita del prossimo congiunto, ma solo di compromissione del rapporto parentale. A questo punto, in primo luogo, deve essere determinato l'ammontare dell'importo liquidabile sulla base delle
Tabelle di Milano edizione 2024 integrata con il sistema a punti per il danno da perdita del rapporto parentale. Su tale risultato occorrerà poi procedere a una riduzione che tenga conto della natura (per l'appunto “lesione” e non “perdita” del rapporto parentale) del danno in questione
(v., per un'applicazione del principio di diritto nella giurisprudenza di merito, Trib. Milano sent.
3935/24).
pag. 12/16 Considerato il rapporto di coniugio, la forbice della tabella milanese edizione 2024 prevede un range da € 195.551,59 ad un massimo di € 391.103,18.
Il “valore punto” della tabella integrata a punti edizione 2024 è pari a € 3.911,00.
In primo luogo, deve tenersi conto dell'età della vittima primaria al momento del sinistro
(44 anni compiuti alla data di amputazione della gamba, cui corrispondono 20 punti) e dell'età della vittima secondaria al momento del sinistro (42 anni compiuti, cui corrispondono 20 punti).
In secondo luogo, va considerata la convivenza tra congiunto e vittima (16 punti), mentre, sulla base delle superiori considerazioni in ordine all'intensità della relazione e alla continua assistenza prestata al marito, in relazione al parametro della qualità e dell'intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale al momento del sinistro, possono essere considerati 30 punti. In relazione alla voce “congiunti superstiti” del danneggiato ( ), evidenziata la presenza dei due figli conviventi – odierni attori – Parte_1 vanno considerati ulteriori 12 punti.
Sulla base delle superiori considerazioni, ne deriva un totale di 98 punti che, moltiplicato per il valore punto di € 3.911,00, corrisponde ad un importo di € 383.278,00, in relazione all'ipotesi di perdita del rapporto parentale.
Considerato che
nel caso di specie trattasi di perdita di chance correlata alla lesione (e non alla perdita) del rapporto parentale, per le ragioni esposte, all'importo come sopra determinato, deve essere applicata una prima riduzione del
50% e un'ulteriore riduzione del 60%, con la conseguenza che, tenuto conto del principio dispositivo, può essere riconosciuto il risarcimento nella misura richiesta dalla pari a Pt_2
€ 60.000,00 (danno complessivo non patrimoniale in moneta attuale).
ha domandato il risarcimento del danno da compromissione del Parte_3 rapporto parentale con il padre . Al riguardo, alcuna specifica contestazione è Parte_1 stata articolata in ordine ai pregiudizi correlati alla temporanea deprivazione dei genitori, alla sofferenza derivante dalla grave menomazione permanente del padre e alla compromissione della serenità familiare e del rapporto affettivo con entrambi i genitori;
tutto ciò che, per vero, può all'evidenza ritenersi provato in via presuntiva. Sprovviste di supporto probatorio sono, invece, rimaste le allegazioni articolate in ordine agli effetti negativi che tale vicenda avrebbe avuto sulla frequenza e sul rendimento scolastici;
come, sotto altro profilo, nulla è stato dedotto a dimostrazione dell'intensità della relazione.
Considerato il rapporto padre-figlio, la forbice della tabella milanese edizione 2024 prevede un range da € 195.551,59 ad un massimo di € 391.103,18.
pag. 13/16 Il “valore punto” della tabella integrata a punti edizione 2024 è, come sopra detto, pari a €
3.911,00.
Tenuto conto dell'età della vittima primaria al momento del sinistro (44 anni compiuti alla data di amputazione della gamba, cui corrispondono 20 punti) e dell'età della vittima secondaria al momento del sinistro (17 anni compiuti, cui corrispondono 26 punti); considerata la convivenza tra congiunto e vittima (16 punti); ritenuto, quanto al parametro della qualità e dell'intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale al momento del sinistro, che va considerato il valore medio di 15 punti e considerata, infine, in relazione alla voce “congiunti superstiti” del danneggiato ( ), la presenza di altri due congiunti (con conseguente Parte_1 applicazione di ulteriori 12 punti), ne deriva un totale di 89 punti che, moltiplicato per il valore punto di € 3.911,00, corrisponde a un importo di € 348.079,00, in relazione all'ipotesi di perdita del rapporto parentale.
Considerato che
nel caso di specie trattasi di perdita di chance correlata alla lesione (e non alla perdita) del rapporto parentale, per le ragioni esposte, all'importo come sopra determinato, deve essere applicata una prima riduzione del 50% e un'ulteriore riduzione del 60%, con la conseguenza che, tenuto conto del principio dispositivo, può essere riconosciuto il risarcimento nella misura richiesta da pari a € 60.000,00 (danno complessivo Parte_3 non patrimoniale in moneta attuale).
Anche ha domandato il risarcimento del danno da compromissione del Parte_4 rapporto parentale con il padre . Al riguardo, alcuna specifica contestazione è Parte_1 stata articolata in ordine ai pregiudizi correlati alla temporanea deprivazione dei genitori, alla sofferenza derivante dalla grave menomazione permanente del padre e alla compromissione della serenità familiare e del rapporto affettivo con entrambi i genitori;
tutto ciò che, per vero, può all'evidenza ritenersi provato in via presuntiva. Sprovviste di supporto probatorio sono, invece, rimaste le allegazioni articolate in ordine agli effetti negativi che tale vicenda avrebbe avuto sulla frequenza e sul rendimento scolastici, nonché sullo svolgimento di attività sportive;
come, sotto altro profilo, nulla è stato dedotto a dimostrazione dell'intensità della relazione.
Considerato il rapporto padre-figlio, la forbice della tabella milanese edizione 2024, come già detto, prevede un range da € 195.551,59 ad un massimo di € 391.103,18 e il “valore punto” della tabella integrata a punti edizione 2024 è pari a € 3.911,00.
Tenuto conto dell'età della vittima primaria al momento del sinistro (44 anni compiuti alla data di amputazione della gamba, cui corrispondono 20 punti) e dell'età della vittima secondaria al momento del sinistro (13 anni compiuti, cui corrispondono 26 punti); considerata la convivenza tra congiunto e vittima (16 punti); ritenuto, quanto al parametro della qualità e dell'intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale al momento del sinistro, che pag. 14/16 va considerato il valore medio di 15 punti e considerata, infine, in relazione alla voce
“congiunti superstiti” del danneggiato ( ), la presenza di altri due congiunti (con Parte_1 conseguente applicazione di ulteriori 12 punti), ne deriva un totale di 89 punti che, moltiplicato per il valore punto di € 3.911,00, corrisponde ad un importo di € 348.079,00, in relazione all'ipotesi di perdita del rapporto parentale.
Considerato che
nel caso di specie trattasi di perdita di chance correlata alla lesione (e non alla perdita) del rapporto parentale, per le ragioni esposte, all'importo come sopra determinato, deve essere applicata una prima riduzione del 50% e un'ulteriore riduzione del 60%, con la conseguenza che, tenuto conto del principio dispositivo, può essere riconosciuto il risarcimento nella misura richiesta da
[...]
pari a € 60.000,00 (danno complessivo non patrimoniale in moneta attuale). Parte_4
Le somme riconosciute in favore dei congiunti, così determinate all'attualità, devono essere devalutate sulla base degli indici ISTAT alla data del fatto (e, dunque, al 18.1.2018, data di amputazione della gamba) e successivamente, su tali somme così devalutate, sono dovuti gli interessi legali, da calcolare sulle somme annualmente rivalutate, con decorrenza rispettiva dalle date indicate e sino alla data della presente sentenza;
e ancora, sono dovuti gli interessi legali sulle somme liquidate all'attualità dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con condanna della parte convenuta costituita alla rifusione in favore degli attori, in base alle tabelle vigenti e in considerazione del valore della controversia – determinato sulla base del decisum, in relazione alla condanna di importo più elevato, versandosi in ipotesi di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367, Rv. 670780
– 01) – applicati i parametri medi, in ragione della effettiva complessità della controversia e, in generale, dell'attività difensiva in concreto svolta nell'interesse degli attori, con aumento complessivo del 30% ex art. 4, co. 2, D.M. 55/14, per l'assistenza di più soggetti aventi la stessa posizione processuale (valutata la non particolare complessità delle specifiche e distinte questioni di fatto relative alle domande risarcitorie avanzate dai congiunti di
[...]
). Parte_1
Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico della parte convenuta costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, in composizione monocratica, contrariis reiectis, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva del Controparte_1
;
[...]
pag. 15/16 - condanna l' a pagare a - la Controparte_2 Parte_1 somma di € 48.394,50 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore correlata ai postumi permanenti;
la somma di € 27.815,62 a titolo di inabilità temporanea;
oltre interessi legali da calcolarsi come indicato in parte motiva;
- condanna l' a pagare a Controparte_2 Parte_2 Parte_3
e , per il titolo risarcitorio meglio specificato in motivazione, la somma
[...] Parte_4 di € 60.000,00 ciascuno, oltre interessi legali da calcolarsi come indicato in parte motiva;
- condanna l' a rifondere agli attori – e, per loro, in Controparte_2 favore dei difensori avv. Bellomare e La Rosa, dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c. – le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 18.333,90 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico della convenuta Controparte_2
[...]
Così deciso in Marsala, il 13.10.2025.
Il Giudice
Giampaolo Bellofiore
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Giampaolo Bellofiore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 284/2023 R.G. promossa da
(CF ), (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (CF ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(CF ), rappresentati e difesi dagli avv. Parte_4 C.F._4
AR TO e LA SA AU
ATTORI contro
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
e
(CF ), Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. ANGILERI MARIA CARLA
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli attori: non avendo parte attrice depositato note di trattazione scritta nel termine assegnato con ordinanza del 4.11.2024, devono ritenersi ferme le conclusioni rassegnate in citazione (cfr. ex multis, Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11222 del 09/05/2018, Rv. 648580 - 01), conclusioni del resto esplicitamente richiamate nella successiva comparsa conclusionale;
per l' “rigettare la domanda attorea perché infondata in Controparte_2 fatto ed in diritto per palese mancanza della diretta riconducibilità causale dell'infezione alla prestazione sanitaria svolta dal presidio ospedaliero di , (mancanza di an debeatur) non avendo alligato gli CP_1 attori (il cui titolo è diverso per la vittima primaria e per i suoi familiari) gli elementi costitutivi dell'asserita responsabilità ascritta all' In via subordinata si contesta il quantum del ristoro richiesto per CP_3 una palese locupletazione delle voci di danno;
in forza dell'ordinanza riservata del decidente del 24\05\24 si valuti l'indennizzo liquidato e liquidando dall'NA, così come precisato nella comunicazione dell'Istituto del
7\06\24; 4) Onerare gli attori ricorrenti delle competenze legali del presente procedimento con CPA e IVA in rivalsa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione gli odierni attori , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e convenivano in giudizio il Parte_4 Controparte_1
e l' deducendo che, a seguito
[...] Controparte_2 dell'infortunio sul lavoro del 22.10.2015, – ricoverato presso l'U.O.C. di Parte_1
Ortopedia e Traumatologia del predetto IO – veniva sottoposto a intervento di osteosintesi della tibia sinistra con placca e viti, ma nel decorso post-operatorio sviluppava una grave infezione (pseudomonas aeruginosa) evoluta in osteomielite cronica, con successivi ricoveri e interventi sino all'amputazione dell'arto nel gennaio 2018. Gli attori imputavano alla struttura sanitaria plurime omissioni e negligenze nella gestione della ferita e nella prevenzione e cura dell'infezione, sostenendo che la patologia avrebbe potuto essere evitata mediante adeguata profilassi, tempestiva diagnosi e corretta terapia antibiotica e chirurgica. Chiedevano pertanto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in € 450.000,00 per
[...]
e in € 60.000,00 per ciascun congiunto, oltre rivalutazione e interessi. Parte_1
Costituitasi in giudizio, l' ha eccepito, in via Controparte_2 preliminare, la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dei fatti posti a fondamento delle domande risarcitorie;
nel merito, ha contestato la sussistenza di colpa e nesso causale nonché
l'entità dei danni. La convenuta sosteneva che la gestione intra-ricovero fu conforme alle linee guida, con profilassi antibiotica correttamente eseguita e assenza di segni clinici di infezione alla dimissione;
evidenziava che l'infezione poteva essere correlata alla ferita originaria in ambiente contaminato e che l'amputazione è intervenuta oltre tre anni dopo, a seguito di molteplici trattamenti in altre strutture, con interruzioni terapeutiche e ritardi imputabili al paziente
(sospensione della terapia iperbarica;
ritardo nel rivolgersi a centri specializzati). In via subordinata, deduceva l'insussistenza di danno differenziale, atteso l'integrale indennizzo NA;
contestava infine le domande dei congiunti per difetto di prova.
Il IO ospedaliero non si costituiva e rimaneva contumace.
Con ordinanza dell'1.6.2023 il Giudice rigettava le eccezioni preliminari e concedeva i termini ex art. 183, co. 4, c.p.c.; con successiva ordinanza del 18.10.2023 rigettava le istanze di prova orale
(istanze non specificamente reiterate in sede di precisazione delle conclusioni e, dunque, alla luce del tenore degli scritti difensivi successivi, implicitamente abbandonate;
cfr. Cass. Sez. 6 - 3, pag. 2/16 Ordinanza n. 10767 del 04/04/2022, Rv. 664646 – 01) e disponeva CTU medico-legale. La
CTU concludeva per la correttezza della gestione intra-ricovero, ma per l'inadeguatezza del follow-up ambulatoriale, con perdita di chance di guarigione stimata nel 50%, postumi permanenti al 40% e inabilità temporanea nelle misure indicate.
All'esito, con ordinanza del 24.5.2024, il Tribunale disponeva acquisizione ex art. 213 c.p.c. delle informazioni NA per la determinazione del danno differenziale. L'NA forniva riscontro con attestazione depositata in data 11.6.2024. Con atto depositato in data 8.10.2024 gli attori producevano ulteriore documentazione NA contenente indicazione dei ratei già corrisposti utile all'accertamento del valore capitale della rendita residua;
la convenuta costituita si opponeva al deposito di tale documentazione.
All'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. ratione temporis vigente.
Gli attori, nelle proprie comparse conclusionali, hanno ribadito la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, richiamando le risultanze della CTU che ha evidenziato carenze nella gestione post-operatoria (mancato ricorso a RMN per precoce documentazione del coinvolgimento osseo;
ritardo nell'impostazione di terapie mirate), circostanze che avrebbero determinato una perdita di chance di guarigione e l'esito amputativo. Hanno inoltre dedotto che gli esiti invalidanti hanno inciso in modo significativo sulla capacità lavorativa specifica di , chiedendo la quantificazione anche del danno da perdita di Parte_1 capacità lavorativa (oltre al danno biologico e morale già accertato) e richiamando Cont giurisprudenza in tema di infezioni nosocomiali. L' di contro, ha ribadito le difese precedentemente spiegate in ordine alla ritenuta esclusione di responsabilità dei sanitari, dell'assenza di danno differenziale e del difetto di prova in ordine ai danni asseritamente subiti dai congiunti.
***
Preliminarmente, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del
[...]
di . Controparte_1 CP_1
Sul punto occorre rammentare che i c.d. presidi ospedalieri non sono dotati normalmente di soggettività e personalità giuridica. Il tema è quello legato alla responsabilità del presidio o struttura sanitaria che, dal punto di vista sostanziale, può essere ritenuta responsabile per negligenza e imperizia dei sanitari, i quali operano all'interno di essa, in ragione del grave inadempimento. Nulla vieta che la struttura sanitaria, o presidio ospedaliero, possa rispondere del danno e legittimamente essere evocata in giudizio, al fine di ottenere un titolo risarcitorio nei confronti della stessa. Purtuttavia, occorre che la struttura-presidio sia dotata di pag. 3/16 soggettività e personalità giuridica perché, altrimenti, essa sarebbe priva di legittimazione (ad causam e ad processum).
In proposito, è il giudice, tenuto per effetto dei poteri officiosi attribuitigli dalla legge, ad accertare il rispetto delle disposizioni in materia di capacità processuale, se ricorre o meno un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione. L'attitudine del processo, infatti, a pervenire a una decisione è data anche dalla presenza delle condizioni nell'azione e che si risolvono sostanzialmente nella c.d. legittimatio ad causam attiva e passiva. Essa consiste, secondo le
SSUU della Cassazione, “nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del Giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata” (cf. Cass. 16/02/2016 n. 2951).
Quanto, dunque, al presidio ospedaliero convenuto, non essendo lo stesso costituito e, soprattutto, non avendo dato prova i ricorrenti della sua autonomia e soggettività giuridica, deve escludersi la sua legittimatio ad causam.
Passando al merito, è noto che nel sistema civilistico il nesso causale si accerta secondo il criterio del “più probabile che non”, con valutazione probabilistica concreta del collegamento tra condotta ed evento;
il giudizio causale è distinto dalla successiva delimitazione delle conseguenze dannose (artt. 1223 e 2056 c.c.; cfr. ex multis, Cass., sez. III, 16.10.2007, n. 21619).
In termini generali giova altresì rammentare che il danno non patrimoniale da lesione della salute è categoria unitaria cui concorrono componenti dinamico-relazionali e sofferenza soggettiva. La liquidazione in via equitativa avviene secondo criteri uniformi, potendo farsi riferimento alle Tabelle dell'Osservatorio di Milano quali parametro idoneo ad assicurare parità di trattamento.
La diversità strutturale e funzionale tra l'indennizzo NA e il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici impone che il giudice, dopo aver liquidato il danno civilistico, detragga in via officiosa solo le prestazioni destinate a ristorare “pregiudizi identici”, distinguendo le componenti della rendita tra quota per danno biologico permanente e quota patrimoniale da capacità lavorativa. Restano, quindi, esclusi dallo scomputo il danno morale e il danno biologico temporaneo, non coperti dall'indennizzo NA (Cass., sez. III, 27.9.2021, n. 26117; Cass., sez.
pag. 4/16 lav., ord. 7.2.2023, n. 3694; nonché Cass., sez. VI-lav., ord. 25.8.2020, n. 17655; Cass., sez. lav., ord. 14.6.2022, n. 19182).
Nella fattispecie, il Tribunale ritiene di far proprie le risultanze della CTU medico‑legale, all'esito della quale è stata accertata una gestione intra‑ricovero conforme alle leges artis, ma al contempo una gestione ambulatoriale post‑dimissione incompleta, con ritardo nell'attivazione di indagini idonee a documentare precocemente il coinvolgimento osseo (RMN) e conseguente perdita di chance di guarigione che i consulenti nominati hanno condivisibilmente stimato nella misura del 50%, accertando altresì postumi permanenti nella misura del 40%, una invalidità temporanea, correlata alla carente presa in carico ambulatoriale, di 75 giorni al 100%, di 60 giorni al 75%, di 600 giorni al 50%, e di 255 giorni al 25%. Tali rilievi risultano coerenti con la documentazione clinica e con i quesiti, e non sono stati smentiti da puntuali critiche tecniche.
Quanto al nesso causale tra condotta e pregiudizio, va considerato che, in ipotesi di responsabilità sanitaria per omissione/ritardo diagnostico‑terapeutico, la verifica della causalità materiale va tenuta distinta dall'identificazione dell'evento di danno e delle sue conseguenze e che non è consentito sovrapporre la probabilità causale (accertamento del collegamento eziologico) alla mera possibilità del risultato sperato.
Nel caso concreto, l'incertezza circa l'origine “intra‑operatoria” dell'infezione non consente di ascrivere alla struttura l'evento infettivo come fatto generatore;
viceversa, è provata l'incidenza della condotta omissiva nel follow‑up ambulatoriale sulla riduzione delle probabilità di un decorso favorevole (perdita di chance) (cfr. Cass. 21619/2007, nonché Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 16326 del 17/06/2025, Rv. 674999 - 01).
La chance è un bene suscettibile di autonoma considerazione economica quando l'evento di danno sia “incerto” e si collochi, secondo le acquisizioni scientifiche del tempo e le condizioni del paziente, nell'area dell'“apprezzabilità, serietà e consistenza” (cfr. Cass. 16326/25, cit.). In tali casi, la liquidazione non è proporzionale al “risultato perduto” (che presupporrebbe evento certo e integrale causalità), ma alla “possibilità perduta”, con valutazione equitativa guidata anche da indicatori statistici (non vincolanti). Nel caso in esame, i tempi del mancato approfondimento (RMN) e la successiva storia clinica giustificano il coefficiente del 50% proposto dai consulenti tecnici d'ufficio.
La responsabilità della struttura sanitaria è di natura contrattuale (artt. 1218 e 1228 c.c.), con standard di diligenza qualificata ex art. 1176, co. 2, c.c. Come noto, il paziente deve allegare il contratto/contatto, l'inadempimento significativo e il nesso causale, gravando poi sulla struttura l'onere di provare l'esatto adempimento o la non imputabilità. pag. 5/16 La corretta gestione intra‑ricovero (profilassi e asepsi) esclude addebiti su quel segmento, ma non elide la colpa per la carente presa in carico ambulatoriale, causalmente efficiente sul piano della chance perduta.
Venendo, dunque, alla liquidazione del danno non patrimoniale, si osserva anzitutto che “la differenza strutturale e funzionale tra l'erogazione NA ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 e il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici preclude di poter ritenere che le somme eventualmente a tale titolo versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno in capo al soggetto infortunato od ammalato. La diversità ontologica tra l'istituto assicurativo e le regole della responsabilità civile trova un riscontro sul piano costituzionale, posto che i due rimedi rinvengono ciascuno un referente normativo diverso: la prestazione indennitaria risponde agli obiettivi di solidarietà sociale cui ha riguardo
l'art. 38 Cost. mentre il rimedio risarcitorio, a presidio dei valori della persona, si innesta sull'art. 32 Cost.
L'assicurazione NA non copre tutto il danno biologico conseguente all'infortunio o alla malattia professionale ed ammettere il carattere assorbente della prestazione indennitaria (per effetto della rimodulazione dell'art. 13 del
d.lgs. del 2000) implicherebbe una riduzione secca del livello protettivo, sia rispetto alla potenzialità risarcitorie del danno biologico sia a confronto con il ristoro accordato a qualsiasi vittima di un evento lesivo” (cfr. Cass. n.
3694/2023).
Occorre, pertanto, procedere anzitutto alla liquidazione del danno civilistico secondo i criteri comuni.
Sul punto, deve preliminarmente osservarsi che, secondo il recente, ma ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità e di merito, il danno non patrimoniale derivante da lesione della salute, quantunque costituisca una categoria giuridicamente unitaria (cfr. Cass. S.U.
n. 26972/2008; Cass. civ. n. 7513/2018), comprende in sé le due distinte voci del danno biologico, quale danno permanente all'integrità psicofisica, in termini di compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, e del danno morale inteso quale pregiudizio derivante dalla stessa lesione non suscettibile di accertamento medico-legale e rappresentato dalla sofferenza soggettiva/interiore e non relazionale.
La voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi.
Il danno morale, non suscettibile di accertamento medico-legale, deve essere considerata una voce autonoma rispetto al danno alla salute e deve essere oggetto di autonoma tutela ma, qualora tale voce non venga accertata, il giudice deve liquidare il danno biologico epurato dall'aumento pag. 6/16 previsto dalle tabelle del tribunale di Milano (cfr. Cass. civ. sez. III, n. 28989/2019; Cass. civ. sez. III, n. 25164/2020).
Entrambe tali voci devono essere distintamente allegate e provate.
Nel caso di specie, il danno biologico è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti nonché dalle risultanze della CTU medico legale.
Ciò posto, per la quantificazione dei danni occorre prendere le mosse dalla relazione predisposta dai CCTTUU nominati nell'odierno giudizio, i cui esiti devono essere condivisi, stante la logicità e coerenza delle argomentazioni addotte, nonché l'oggettività del metodo di indagine seguito.
Ebbene, i consulenti, alla luce della documentazione esaminata e degli accertamenti clinici svolti, hanno accertato un “danno biologico temporaneo differenziale, ascrivibile alla anomala condotta sanitaria, escludendo il fisiologico tempo di guarigione delle iniziali lesioni in assenza di complicanze (mesi sei)” valutati in “complessivi mesi 33 nei quali il danno biologico temporaneo è stato totale nei 75 giorni dei ricoveri, parziale al 75% per gg 60, parziale al 50% per 600 giorni fino all'amputazione e parziale al 25% per gg 255, dall'amputazione alla data di applicazione della protesi”, nonché postumi permanenti tali da configurare un danno biologico permanente valutato nella misura del 40%.
Per la liquidazione equitativa del danno come sopra riconosciuto questo Tribunale adotta, conformemente alle più recenti pronunzie della Corte di cassazione in materia, i parametri e i valori indicati nelle Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile del Tribunale di
Milano, come aggiornate nell'anno 2024 (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 14402 del 30 giugno 2011; conf. Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 12408 del 7 giugno 2011, Cass. Sez. 3, Sent. n. 5474 del
22/02/2023, Rv. 666960 - 01), non trovando applicazione ratione temporis la Tabella unica nazionale di cui all'art. 138 del Codice delle assicurazioni private.
Deve ricordarsi che alla luce dei recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia di rapporti tra danno biologico e altre voci di danno non patrimoniale - che hanno riconosciuto alla nozione di danno biologico portata tendenzialmente omnicomprensiva delle varie voci di danno non patrimoniale alla persona, elaborate dalla giurisprudenza (quali il danno esistenziale, il danno morale, il danno alla vita di relazione, il danno estetico, il danno da perdita o compromissione della sessualità etc.) dichiarando inammissibili duplicazioni di risarcimento con la congiunta attribuzione del danno biologico e delle altre predette voci di danno alla persona (cfr. Cass., S.U. sentenze 11 gennaio 2008 nn. 26972, 26973, 26974 e
26975) - devono valutarsi nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita etc. onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. pag. 7/16 Circa l'entità del risarcimento, va rammentato che il giudice, sulla scorta delle menzionate tabelle, liquiderà senz'altro l'importo indicato nella quinta colonna come compensativo del “danno biologico/dinamico-relazionale”.
Il giudice dovrà invece valutare se l'importo indicato sempre nella quinta colonna, come presumibilmente compensativo del “danno da sofferenza soggettiva interiore media”, sia congruo in relazione alla fattispecie concreta.
In altre parole, l'applicazione della Tabella non esonera affatto il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur (sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva);
l'applicazione degli importi di cui alla Tabella esprime, invece, esercizio del potere di liquidazione equitativa del giudice e pertanto attiene alla fase del quantum debeatur e cioè alla valutazione della congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della CTU.
Per il danno biologico temporaneo, la Tabella Milanese prevede quali importi standard la somma di euro 84,00 a titolo di danno biologico dinamico-relazionale e la somma di euro 31,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, con possibilità di personalizzare il danno nella misura massima del 50%.
Nel caso di specie, non sono state allegate, né tantomeno provate, circostanze che giustifichino l'aumento del danno biologico dinamico-relazionale standard;
la sofferenza interiore connessa alle lesioni accertate, all'iter clinico e al periodo di inabilità sopra indicato risulta provata per presunzioni semplici ex art. 2729 c.c., in quanto gravità, natura delle menomazioni e durata del percorso terapeutico-riabilitativo costituiscono indici oggettivi idonei a fondare la prova del patema d'animo patito dalla persona offesa, oltre il mero pregiudizio dinamico-relazionale. In coerenza con le Tabelle di Milano 2024, ritiene quindi il Tribunale di liquidare il danno dinamico- relazionale e il danno da sofferenza interiore nelle misure standard di € 84,00 ed € 31,00 pro die.
In definitiva, considerato il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta pari a € 115,00 (comprensivo tanto del danno biologico/dinamico-relazionale, quanto del danno da sofferenza soggettiva interiore), considerata la durata e la misura individuata dal CTU, i danni non patrimoniali da inabilità temporanea derivanti dalle lesioni per cui è causa devono essere liquidati come segue:
- € 115,00 al giorno x 75 giorni = € 8.625,00;
- € 115,00 al giorno (ridotti al 75%) x 60 giorni = € 5.175,00;
- € 115,00 al giorno (ridotti al 50%) x 600 giorni = € 34.500,00;
- € 115,00 al giorno (ridotti al 25%) x 255 giorni = € 7.331,25; pag. 8/16 totale = € 55.631,25.
Par quanto attiene al danno biologico permanente, i CCTTUU hanno accertato l'esistenza di postumi permanenti dinamico-relazionali residui nella misura del 40%.
La tabella Milanese per una persona di anni 45 (al momento della stabilizzazione dei postumi in data 18.1.2019, data di applicazione della protesi) prevede gli importi standard di €
193.579,00 per il danno biologico-relazionale ed € 96.789,00 per il danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, con una personalizzazione massima nella misura del
25%.
Alla luce di quanto esposto, tenuto conto delle accertate invalidità, dell'età e delle condizioni di vita dell'attore, delle allegazioni di parte e delle risultanze probatorie – non potendo procedersi, in assenza di circostanze specifiche che giustifichino l'applicazione di aumenti o diminuzioni personalizzati – questo Tribunale ritiene che il danno biologico dinamico-relazionale e il danno da sofferenza soggettiva interiore vadano liquidati secondo i valori indicati alla quinta colonna delle Tabelle milanesi.
Si stima quindi equo liquidare, per il complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da lesione permanente al diritto alla salute, la somma già rivalutata di € 290.368,00.
Il danno non patrimoniale complessivamente subito dall'attore va, dunque, determinato nella somma di € 345.999,25, sicché, applicata la riduzione del 50% in correlazione alla perdita di chance subita, si ricava un danno civilistico complessivo di € 172.999,62.
Una volta correttamente conteggiato il danno civilistico effettivo ed integrale subito dal danneggiato (quindi tenuto conto di tutte le diverse voci di pregiudizio) occorre procedere con la sottrazione di quanto erogato dall'NA, il cui residuo costituisce appunto il “danno differenziale”, al pagamento del quale sarà tenuto il soggetto responsabile civilmente per l'infortunio o la malattia professionale.
Tuttavia, secondo il principio affermato, in tema di compensatio lucri cum damno, da Cass. S.U.
n. 12566/2018, “i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale, riducono il credito risarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, quando l'indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito”.
Ciò posto, e considerata la diversità strutturale e funzionale dell'indennizzo corrisposto dall'assicuratore sociale (NA) nel caso di infortunio rispetto al risarcimento civilistico del danno da lesione della salute, il criterio più coerente al detto principio per calcolare il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile (e cioè il c.d. danno differenziale) non è certo quello di sottrarre tout court per intero l'indennizzo NA dal credito risarcitorio che sia stato a monte calcolato e non è nemmeno quello di operare tale sottrazione pag. 9/16 secondo “poste omogenee” (vale a dire distinguendo all'interno dell'indennizzo NA le soli due grandi poste del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale e sottraendo tout court
l'importo complessivamente liquidato per quest'ultima categoria di danno), ma è piuttosto quello di sottrarre l'indennizzo NA dal credito risarcitorio solo quando l'uno e l'altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici (criterio per “poste identiche” e non per “poste omogenee”; cfr. Cass. civ. n. 26117/2021).
Nel caso di specie, sussistendo i sopramenzionati presupposti al fine del calcolo del c.d. danno differenziale, il giudice, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve espungere le voci escluse dalla copertura assicurativa (ovvero il danno morale e il danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita NA destinata a ristorare il danno biologico permanente (cfr. Cass. n. 9112/2019); ciò con l'ulteriore puntualizzazione che essendo la rendita già erogata dovranno prendersi in esame i ratei di rendita già erogati dall'NA (Cass. n. 25618/2018), sicché il calcolo del credito andrà in concreto operato considerando, da un lato, i ratei già corrisposti e, dall'altro, capitalizzando la rendita ancora da erogare.
Dovendosi, a questo punto, procedere al suddetto calcolo del danno differenziale, è stato documentato, a seguito di richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c. e della produzione documentale compiuta da parte attrice in data 8.10.2024 – documentazione ammissibile in quanto venuta ad esistenza dopo il maturare delle preclusioni processuali, ciò che legittima la rimessione in termini della parte che non abbia potuto produrlo precedentemente (cfr. Cass. n. 25631/2018;
Cass. n. 5465/2006, n. 11922/2006) e che, in concreto, non ha comportato alcuna lesione ai diritti di difesa delle parti convenute –, l'avvenuta erogazione di ratei per danno biologico per €
31.600,22, mentre la rendita complessiva riconosciuta a titolo di indennizzo del danno biologico è stata capitalizzata, alla data del 5.6.2024, nell'importo di € 168.088,67, da riferirsi esclusivamente all'indennizzo del danno biologico dinamico-relazionale correlato alla lesione permanente al diritto alla salute. Ne deriva un importo superiore al danno biologico dinamico-relazionale accertato all'esito del presente procedimento, sì da non residuare alcun danno differenziale biologico.
Nulla può essere riconosciuto a titolo di danno patrimoniale, non avendo Parte_1 provato redditi perduti, progetti lavorativi specifici o un differenziale retributivo post-evento che superino la quota NA (pari a € 278.216,05) che dunque assorbe qualsivoglia margine residuo.
Di contro, rammentato che dall'indennizzo NA risultano esclusi il danno morale e il danno biologico temporaneo, vanno riconosciuti in favore dell'attore, già applicata la riduzione del 50% in considerazione della perdita di chance, la somma di € 48.394,50 (€ 96.789,00/2) a titolo pag. 10/16 di danno da sofferenza soggettiva interiore (danno morale) correlata ai postumi permanenti, e la somma di € 27.815,62 (€ 55.631,25/2) a titolo di inabilità temporanea.
Tali somme, così determinate all'attualità, devono essere devalutate sulla base degli indici
ISTAT alla data del fatto (e, dunque, al 18.1.2018, data di amputazione della gamba, per ciò che concerne la quota relativa all'inabilità temporanea, al 18.1.2019, data di applicazione della protesi, per ciò che concerne la quota relativa al danno morale correlato ai postumi permanenti) e successivamente, su tali somme così devalutate, sono dovuti gli interessi legali, da calcolare sulle somme annualmente rivalutate, con decorrenza rispettiva dalle date indicate e sino alla data della presente sentenza;
e ancora, sono dovuti gli interessi legali sulle somme liquidate all'attualità dalla pubblicazione della sentenza al saldo. Infatti, la Suprema Corte
(Cass. S.U. 17.2.1995 n. 1612), innovando un precedente consolidato orientamento giurisprudenziale, ha statuito che anche per i crediti di valore non è corretto applicare gli interessi con decorrenza dalla data dell'illecito sulla somma rivalutata alla data della pronuncia ed ha invece ritenuto possibile calcolare detti interessi “con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio”.
Quanto alle domande risarcitorie avanzate dai congiunti Parte_2 Parte_3
e , si osserva quanto segue.
[...] Parte_4
Ai fini del risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale, occorre accertare, con onere della prova a carico dei familiari della vittima, se, a seguito del fatto lesivo, si sia determinato nei primi un forzato sconvolgimento delle abitudini di vita e dei rapporti relazionali.
Il danno così descritto, infatti, non è in re ipsa riconducibile all'evento lesivo dell'interesse protetto, ma è sempre un danno conseguenza, che, come tale, deve essere in concreto provato, in termini di nesso di causalità giuridica, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c. (da ultimo, v. Cass.
n. 25164/2020).
Dunque, i congiunti del macroleso hanno l'onere di allegare e provare che la vittima primaria abbia effettivamente subito una macro-lesione in conseguenza del fatto illecito e che tale macrolesione incida sulla vita e sulle relazioni familiari, provocando sofferenze ai prossimi congiunti.
Per provare l'esistenza del danno da lesione del rapporto parentale, la Suprema Corte ritiene possibile il ricorso alle presunzioni, facilitando l'assolvimento dell'onere della prova da parte di chi ne è onerato e trasferendo sulla controparte l'onere della prova contraria. È, dunque, necessario che il danneggiato alleghi e, se possibile, fornisca elementi di prova che pag. 11/16 supportino e spieghino come era la “natura ed intensità” del legame tra vittime secondarie e vittima primaria, nonché la “quantità e qualità dell'alterazione della vita familiare”, in modo tale da dimostrare l'esistenza di un danno non patrimoniale da sofferenza interiore e dare conto degli aspetti esteriori incidenti sulle attività realizzatrici che dimostrino i concreti cambiamenti in senso peggiorativo nella qualità di vita del danneggiato e nella sua sfera esistenziale.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha ribadito che: “in tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè,
l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi
(anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso” (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28989 del
11/11/2019). ha domandato il risarcimento del danno da compromissione del rapporto Parte_2 parentale con il marito . Al riguardo, la prospettazione difensiva della è Parte_1 Pt_2 rimasta non specificamente contestata in ordine alle circostanze relative alla continua assistenza prestata nei confronti del marito, anche in occasione degli spostamenti in strutture sanitarie fuori regione e ai disagi correlati alla prolungata lontananza dal proprio domicilio e alla conseguente separazione dai figli minori;
come parimenti non contestata è la circostanza relativa alla continua assistenza quotidiana prestata attualmente nei confronti del marito e alla profonda alterazione del contesto familiare correlata all'invalidità permanente di . Tutto ciò che Parte_1 costituisce dimostrazione della estrema solidità e dell'intensità del legale tra i due.
Tutti detti elementi inducono ad applicare la tabella prevista per la perdita del rapporto parentale dei coniugi di cui alle Tabelle milanesi integrate “a punti” 2024, seppur con gli adeguamenti del caso concreto, atteso che – come già precisato - in specie non si tratta di perdita del prossimo congiunto, ma solo di compromissione del rapporto parentale. A questo punto, in primo luogo, deve essere determinato l'ammontare dell'importo liquidabile sulla base delle
Tabelle di Milano edizione 2024 integrata con il sistema a punti per il danno da perdita del rapporto parentale. Su tale risultato occorrerà poi procedere a una riduzione che tenga conto della natura (per l'appunto “lesione” e non “perdita” del rapporto parentale) del danno in questione
(v., per un'applicazione del principio di diritto nella giurisprudenza di merito, Trib. Milano sent.
3935/24).
pag. 12/16 Considerato il rapporto di coniugio, la forbice della tabella milanese edizione 2024 prevede un range da € 195.551,59 ad un massimo di € 391.103,18.
Il “valore punto” della tabella integrata a punti edizione 2024 è pari a € 3.911,00.
In primo luogo, deve tenersi conto dell'età della vittima primaria al momento del sinistro
(44 anni compiuti alla data di amputazione della gamba, cui corrispondono 20 punti) e dell'età della vittima secondaria al momento del sinistro (42 anni compiuti, cui corrispondono 20 punti).
In secondo luogo, va considerata la convivenza tra congiunto e vittima (16 punti), mentre, sulla base delle superiori considerazioni in ordine all'intensità della relazione e alla continua assistenza prestata al marito, in relazione al parametro della qualità e dell'intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale al momento del sinistro, possono essere considerati 30 punti. In relazione alla voce “congiunti superstiti” del danneggiato ( ), evidenziata la presenza dei due figli conviventi – odierni attori – Parte_1 vanno considerati ulteriori 12 punti.
Sulla base delle superiori considerazioni, ne deriva un totale di 98 punti che, moltiplicato per il valore punto di € 3.911,00, corrisponde ad un importo di € 383.278,00, in relazione all'ipotesi di perdita del rapporto parentale.
Considerato che
nel caso di specie trattasi di perdita di chance correlata alla lesione (e non alla perdita) del rapporto parentale, per le ragioni esposte, all'importo come sopra determinato, deve essere applicata una prima riduzione del
50% e un'ulteriore riduzione del 60%, con la conseguenza che, tenuto conto del principio dispositivo, può essere riconosciuto il risarcimento nella misura richiesta dalla pari a Pt_2
€ 60.000,00 (danno complessivo non patrimoniale in moneta attuale).
ha domandato il risarcimento del danno da compromissione del Parte_3 rapporto parentale con il padre . Al riguardo, alcuna specifica contestazione è Parte_1 stata articolata in ordine ai pregiudizi correlati alla temporanea deprivazione dei genitori, alla sofferenza derivante dalla grave menomazione permanente del padre e alla compromissione della serenità familiare e del rapporto affettivo con entrambi i genitori;
tutto ciò che, per vero, può all'evidenza ritenersi provato in via presuntiva. Sprovviste di supporto probatorio sono, invece, rimaste le allegazioni articolate in ordine agli effetti negativi che tale vicenda avrebbe avuto sulla frequenza e sul rendimento scolastici;
come, sotto altro profilo, nulla è stato dedotto a dimostrazione dell'intensità della relazione.
Considerato il rapporto padre-figlio, la forbice della tabella milanese edizione 2024 prevede un range da € 195.551,59 ad un massimo di € 391.103,18.
pag. 13/16 Il “valore punto” della tabella integrata a punti edizione 2024 è, come sopra detto, pari a €
3.911,00.
Tenuto conto dell'età della vittima primaria al momento del sinistro (44 anni compiuti alla data di amputazione della gamba, cui corrispondono 20 punti) e dell'età della vittima secondaria al momento del sinistro (17 anni compiuti, cui corrispondono 26 punti); considerata la convivenza tra congiunto e vittima (16 punti); ritenuto, quanto al parametro della qualità e dell'intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale al momento del sinistro, che va considerato il valore medio di 15 punti e considerata, infine, in relazione alla voce “congiunti superstiti” del danneggiato ( ), la presenza di altri due congiunti (con conseguente Parte_1 applicazione di ulteriori 12 punti), ne deriva un totale di 89 punti che, moltiplicato per il valore punto di € 3.911,00, corrisponde a un importo di € 348.079,00, in relazione all'ipotesi di perdita del rapporto parentale.
Considerato che
nel caso di specie trattasi di perdita di chance correlata alla lesione (e non alla perdita) del rapporto parentale, per le ragioni esposte, all'importo come sopra determinato, deve essere applicata una prima riduzione del 50% e un'ulteriore riduzione del 60%, con la conseguenza che, tenuto conto del principio dispositivo, può essere riconosciuto il risarcimento nella misura richiesta da pari a € 60.000,00 (danno complessivo Parte_3 non patrimoniale in moneta attuale).
Anche ha domandato il risarcimento del danno da compromissione del Parte_4 rapporto parentale con il padre . Al riguardo, alcuna specifica contestazione è Parte_1 stata articolata in ordine ai pregiudizi correlati alla temporanea deprivazione dei genitori, alla sofferenza derivante dalla grave menomazione permanente del padre e alla compromissione della serenità familiare e del rapporto affettivo con entrambi i genitori;
tutto ciò che, per vero, può all'evidenza ritenersi provato in via presuntiva. Sprovviste di supporto probatorio sono, invece, rimaste le allegazioni articolate in ordine agli effetti negativi che tale vicenda avrebbe avuto sulla frequenza e sul rendimento scolastici, nonché sullo svolgimento di attività sportive;
come, sotto altro profilo, nulla è stato dedotto a dimostrazione dell'intensità della relazione.
Considerato il rapporto padre-figlio, la forbice della tabella milanese edizione 2024, come già detto, prevede un range da € 195.551,59 ad un massimo di € 391.103,18 e il “valore punto” della tabella integrata a punti edizione 2024 è pari a € 3.911,00.
Tenuto conto dell'età della vittima primaria al momento del sinistro (44 anni compiuti alla data di amputazione della gamba, cui corrispondono 20 punti) e dell'età della vittima secondaria al momento del sinistro (13 anni compiuti, cui corrispondono 26 punti); considerata la convivenza tra congiunto e vittima (16 punti); ritenuto, quanto al parametro della qualità e dell'intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale al momento del sinistro, che pag. 14/16 va considerato il valore medio di 15 punti e considerata, infine, in relazione alla voce
“congiunti superstiti” del danneggiato ( ), la presenza di altri due congiunti (con Parte_1 conseguente applicazione di ulteriori 12 punti), ne deriva un totale di 89 punti che, moltiplicato per il valore punto di € 3.911,00, corrisponde ad un importo di € 348.079,00, in relazione all'ipotesi di perdita del rapporto parentale.
Considerato che
nel caso di specie trattasi di perdita di chance correlata alla lesione (e non alla perdita) del rapporto parentale, per le ragioni esposte, all'importo come sopra determinato, deve essere applicata una prima riduzione del 50% e un'ulteriore riduzione del 60%, con la conseguenza che, tenuto conto del principio dispositivo, può essere riconosciuto il risarcimento nella misura richiesta da
[...]
pari a € 60.000,00 (danno complessivo non patrimoniale in moneta attuale). Parte_4
Le somme riconosciute in favore dei congiunti, così determinate all'attualità, devono essere devalutate sulla base degli indici ISTAT alla data del fatto (e, dunque, al 18.1.2018, data di amputazione della gamba) e successivamente, su tali somme così devalutate, sono dovuti gli interessi legali, da calcolare sulle somme annualmente rivalutate, con decorrenza rispettiva dalle date indicate e sino alla data della presente sentenza;
e ancora, sono dovuti gli interessi legali sulle somme liquidate all'attualità dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con condanna della parte convenuta costituita alla rifusione in favore degli attori, in base alle tabelle vigenti e in considerazione del valore della controversia – determinato sulla base del decisum, in relazione alla condanna di importo più elevato, versandosi in ipotesi di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367, Rv. 670780
– 01) – applicati i parametri medi, in ragione della effettiva complessità della controversia e, in generale, dell'attività difensiva in concreto svolta nell'interesse degli attori, con aumento complessivo del 30% ex art. 4, co. 2, D.M. 55/14, per l'assistenza di più soggetti aventi la stessa posizione processuale (valutata la non particolare complessità delle specifiche e distinte questioni di fatto relative alle domande risarcitorie avanzate dai congiunti di
[...]
). Parte_1
Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico della parte convenuta costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, in composizione monocratica, contrariis reiectis, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva del Controparte_1
;
[...]
pag. 15/16 - condanna l' a pagare a - la Controparte_2 Parte_1 somma di € 48.394,50 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore correlata ai postumi permanenti;
la somma di € 27.815,62 a titolo di inabilità temporanea;
oltre interessi legali da calcolarsi come indicato in parte motiva;
- condanna l' a pagare a Controparte_2 Parte_2 Parte_3
e , per il titolo risarcitorio meglio specificato in motivazione, la somma
[...] Parte_4 di € 60.000,00 ciascuno, oltre interessi legali da calcolarsi come indicato in parte motiva;
- condanna l' a rifondere agli attori – e, per loro, in Controparte_2 favore dei difensori avv. Bellomare e La Rosa, dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c. – le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 18.333,90 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico della convenuta Controparte_2
[...]
Così deciso in Marsala, il 13.10.2025.
Il Giudice
Giampaolo Bellofiore
pag. 16/16