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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/07/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3130/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia BONOMI Presidente dott. HE AT ANCONA Giudice Rel. dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 06/05/2025, assunto in decisione in data 23/07/2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avvocato BOTTINELLI ALBERTO ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 23.07.2025 ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
I. Dichiarare la separazione personale dei coniugi ex art. 151, primo comma, c.c., dando atto che i ricorrenti si impegnano a comunicare tra loro con reciproco rispetto ed a tutelare, in presenza dei figli, la figura dell'altro genitore.
2. Disporre, conformemente al principio della bigenitorialità, l'affidamento del figlio minore in via Per_1 condivisa ad entrambi genitori, secondo le modalità di cui all'art. 337 ter c.c., affinché possa mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi e con le rispettive famiglie di origine.
Le decisioni di ordinaria amministrazione, inerenti alle necessità quotidiane del mi-nore, potranno essere esercitate anche separatamente;
invece, le decisioni di maggior importanza ed interesse, specie con riguardo alla sua residenza, istruzione, educa-zione e salute, dovranno essere adottate di comune accordo tra i genitori, salvi i casi di necessità ed urgenza, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
3. Disporre che il figlio minore mantenga la residenza anagrafica presso l'abita-zione materna, Per_1 presso la quale sarà collocato prevalentemente.
4. Salvo diverso accordo tra i coniugi e compatibilmente con lo stato di salute e gli impegni scolastici del figlio, e gli impegni di lavoro dei genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé: Per_1
• a weekend alternati, dal sabato mattina sino al lunedì all'entrata di scuola;
• per un periodo di almeno 15 giorni, anche non consecutivi, in occasione delle vacanze estive, la cui data andrà concordata con la madre entro il 30 marzo di ciascun anno (con obbligo, per entrambi i genitori, di comunicare all'altro la località dove andranno in vacanza con il figlio);
• per una settimana durante le vacanze natalizie;
• Pasqua e Sant'Angelo ad anni alterni, così per le festività di calendario (Ognissanti, Immacolata e
Sant'Ambrogio, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, ecc.) e per i ponti previsti dalla scuola, in alternanza con la madre e da accorparsi al fine settimana di competenza, qualora possibile compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e con gli impegni scolatici del figlio.
• I genitori si impegnano, nei periodi in cui trattengono il figlio con sé, a comuni-carsi i rispettivi indirizzi e numeri telefonici onde poterlo contattare.
5. Disporre che il Sig. , con decorrenza dalla mensilità di deposito del presente ri-corso, versi alla Pt_2
Sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento dei figli e entro il giorno 5 di ogni Pt_1 Per_2 Per_1 mese, la somma di C 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), con rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT a decorrere dal corrispondente mese dell'anno successivo.
6. Disporre che i genitori si faranno carico nella misura del 50% ciascuno delle spese extra relative al figlio
, come da "Linee guida spese extra assegno minori e maggiorenni non economicamente Per_1 indipendenti" sottoscritte in data 7 maggio 2018 dal Tribunale di Monza e dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Monza, che si intendono qui integralmente richiamate.
7. Disporre che l'assegno unico venga richiesto e trattenuto integralmente dalla signora Parte_1 quale genitore collocatario prevalente.
8. Dare atto che il signor ha già trasferito la sua residenza dalla casa coniu-gale e che Parte_2 provvederà a prelevare i suoi effetti personali entro il 30 luglio 2025. 9. Dare atto che i ricorrenti sono autosufficienti e rinunciano reciprocamente alla richiesta di un assegno di mantenimento. Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 28.08.2004 a LO Parte_1 Parte_2
ES (MI);
- Dall'unione è nato il figlio (31.10.2012); Per_2
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 23.07.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
, con ricorso depositato in data 06/05/2025, così provvede: Pt_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio a LO ES (MI) in data 28.08.2004 (Atto n 74, Parte II,
Serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di LO ES (MI)), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di LO ES (MI), affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 24 luglio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa HE AT ON
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia BONOMI Presidente dott. HE AT ANCONA Giudice Rel. dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 06/05/2025, assunto in decisione in data 23/07/2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avvocato BOTTINELLI ALBERTO ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 23.07.2025 ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
I. Dichiarare la separazione personale dei coniugi ex art. 151, primo comma, c.c., dando atto che i ricorrenti si impegnano a comunicare tra loro con reciproco rispetto ed a tutelare, in presenza dei figli, la figura dell'altro genitore.
2. Disporre, conformemente al principio della bigenitorialità, l'affidamento del figlio minore in via Per_1 condivisa ad entrambi genitori, secondo le modalità di cui all'art. 337 ter c.c., affinché possa mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi e con le rispettive famiglie di origine.
Le decisioni di ordinaria amministrazione, inerenti alle necessità quotidiane del mi-nore, potranno essere esercitate anche separatamente;
invece, le decisioni di maggior importanza ed interesse, specie con riguardo alla sua residenza, istruzione, educa-zione e salute, dovranno essere adottate di comune accordo tra i genitori, salvi i casi di necessità ed urgenza, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
3. Disporre che il figlio minore mantenga la residenza anagrafica presso l'abita-zione materna, Per_1 presso la quale sarà collocato prevalentemente.
4. Salvo diverso accordo tra i coniugi e compatibilmente con lo stato di salute e gli impegni scolastici del figlio, e gli impegni di lavoro dei genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé: Per_1
• a weekend alternati, dal sabato mattina sino al lunedì all'entrata di scuola;
• per un periodo di almeno 15 giorni, anche non consecutivi, in occasione delle vacanze estive, la cui data andrà concordata con la madre entro il 30 marzo di ciascun anno (con obbligo, per entrambi i genitori, di comunicare all'altro la località dove andranno in vacanza con il figlio);
• per una settimana durante le vacanze natalizie;
• Pasqua e Sant'Angelo ad anni alterni, così per le festività di calendario (Ognissanti, Immacolata e
Sant'Ambrogio, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, ecc.) e per i ponti previsti dalla scuola, in alternanza con la madre e da accorparsi al fine settimana di competenza, qualora possibile compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e con gli impegni scolatici del figlio.
• I genitori si impegnano, nei periodi in cui trattengono il figlio con sé, a comuni-carsi i rispettivi indirizzi e numeri telefonici onde poterlo contattare.
5. Disporre che il Sig. , con decorrenza dalla mensilità di deposito del presente ri-corso, versi alla Pt_2
Sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento dei figli e entro il giorno 5 di ogni Pt_1 Per_2 Per_1 mese, la somma di C 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), con rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT a decorrere dal corrispondente mese dell'anno successivo.
6. Disporre che i genitori si faranno carico nella misura del 50% ciascuno delle spese extra relative al figlio
, come da "Linee guida spese extra assegno minori e maggiorenni non economicamente Per_1 indipendenti" sottoscritte in data 7 maggio 2018 dal Tribunale di Monza e dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Monza, che si intendono qui integralmente richiamate.
7. Disporre che l'assegno unico venga richiesto e trattenuto integralmente dalla signora Parte_1 quale genitore collocatario prevalente.
8. Dare atto che il signor ha già trasferito la sua residenza dalla casa coniu-gale e che Parte_2 provvederà a prelevare i suoi effetti personali entro il 30 luglio 2025. 9. Dare atto che i ricorrenti sono autosufficienti e rinunciano reciprocamente alla richiesta di un assegno di mantenimento. Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 28.08.2004 a LO Parte_1 Parte_2
ES (MI);
- Dall'unione è nato il figlio (31.10.2012); Per_2
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 23.07.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
, con ricorso depositato in data 06/05/2025, così provvede: Pt_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio a LO ES (MI) in data 28.08.2004 (Atto n 74, Parte II,
Serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di LO ES (MI)), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di LO ES (MI), affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 24 luglio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa HE AT ON