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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/09/2025, n. 3226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3226 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Tiziana Di Gioia, all'esito della discussione orale della causa disposta per la data del 17 settembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3109 dell'anno 2022 vertente tra
(c.f. ), rappresento e difeso, in Parte_1 C.F._1 forza di mandato su foglio separato in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Mezzina Giosafatte, presso il cui studio in VI (BA) alla via G. Gentile n. 2, è elettivamente domiciliato
- Attore - contro
(c.f. Controparte_1
, in persona dell'amministratore pro tempore , rappresentato P.IVA_1 CP_2
e difeso, in forza di procura alle liti su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.ti Coppola Sandro e Coppola Antonino, presso il cui studio in VI (BA) alla via Bitonto n.31, è elettivamente domiciliato
- Convenuto-
Oggetto: proprietà. Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza di discussione del 17 settembre 2025, di cui la presente sentenza è parte integrante.
Svolgimento in fatto e in diritto del processo La presente sentenza viene redatta secondo quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. (come riformulato dall' art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del 2009). Con atto di citazione ritualmente notificato, , premesso: Parte_1
- che con atto pubblico del 27.10.2004, a rogito del Notaio Dr. Persona_1 di VI (B, rep. n. 10123 racc. n. 2959, acquistava l'immobile sito
[...] in VI al vico I in via Molfetta n. 21, in C.F. al f. n. 3, p.lla n. 1590 graffata alla p.lla n. 1558, sub n. 5, con antistante porzione della semistrada di detto vico;
- che con comunicazione del 29.10.2020, il presentava CILA presso il Pt_1
Comune di VI al fine di realizzare lavori di ristrutturazione della predetta porzione di semistrada;
- che il convenuto, dopo aver ricevuto tempestiva comunicazione CP_1 dell'inizio di tali lavori, contestava, a mezzo del proprio procuratore, la legittimità delle opere ritenendo avessero ad oggetto un'area comune dell'edificio condominiale, domandandone la sospensione;
- che ogni tentativo di definizione bonaria della lite non sortiva effetti positivi;
tutto ciò premesso, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari il
[...]
in VI (BA), per sentire accertare e dichiarare il proprio Controparte_1 diritto di proprietà della porzione della semistrada antistante il proprio immobile sito in VI (BA) al vico I via Molfetta 21, in C.F. al f. n. 3, p.lla n. 1590, graffata alla p.lla n. 1558, sub n. 5, piano terra, nonché l'inesistenza di diritti sulla predetta semistrada in favore del convenuto, con condanna di quest'ultimo al pagamento delle CP_1 spese del giudizio. Il in VI si costituiva in giudizio, in Controparte_1 persona del proprio amministratore pro tempore, con comparsa depositata il 09.05.2022 sostenendo che la porzione di semistrada pretesa dall'istante costituiva, in realtà, area condominiale, derivante dalla unione di due semistrade da parte dei lotti laterali a) e c) dell'originaria p.lla n. 1418 del figlio n. 3, precisando che il convenuto si CP_1 ergeva sulla predetta p.lla. n. 1418, sub. a) del f. n. 3; soggiungeva che sia nel Regolamento condominiale, trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Trani il 30.10.1956, che nei successivi atti di compravendita delle singole unità immobiliari, l'area di semistrada contesa era indicata come parte comune del Condominio. Domandava, pertanto, rigettarsi ogni domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto. Il giudizio era istruito a mezzo di CTU al fine dell'accertamento della titolarità della porzione di semistrada e della documentazione prodotta dalle parti. Con nota del 27.1.2024 parte attrice dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., chiedendo al Tribunale di statuire in ordine alle spese di lite. Il convenuto non accettava tale rinuncia, insistendo per il rigetto delle CP_1 domande attoree con addebito delle spese di liti alla controparte. Con nota del 26.6.2024 il convenuto depositava in atti il contratto di CP_1 compravendita dell'immobile di proprietà di parte attrice, ricadente nel prefato condominio, in favore dei terzi, e all'udienza del 5.2.2025 le parti chiedevano la cessazione della materia del contendere. Con nota del 15.9.2025 parte attrice depositava dichiarazione sottoscritta dal proprio assistito con la quale questi dichiarava di voler rinunciare all'azione, conferendo espresso mandato al proprio difensore al fine della detta rinuncia. All'udienza di discussione orale fissata ex art. 281-sexies c.p.c. del 17.09.2025, sulle conclusioni e precisazioni rese dalle parti, la causa era trattenuta in decisione.
***** In ordine alle questioni dedotte in giudizio, necessita premettere che parte attrice, con istanza del 27.1.2024, ha dichiarato di voler rinunciare agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. rappresentando che l'unità immobiliare sita in VI al vico I di via Molfetta n. 21 sarebbe stata da lui a breve alienata a terzi e che egli avrebbe trasferito, conseguentemente, la propria residenza in altro immobile, così assumendo di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. A fronte, tuttavia, della mancata accettazione della rinuncia da parte del CP_1 convenuto, l'attore ha chiesto, sin dall'udienza del 3.4.2024, pronunciarsi la cessazione della materia del contendere. In data 15.9.2025 parte attrice ha altresì allegato documentazione sottoscritta di rinuncia all'azione. Quanto alla posizione del convenuto, questi, pur non avendo – come detto – CP_1 prestato il proprio consenso alla rinuncia agli atti formalizzata dalla controparte, all'udienza del 5.2.2025, preso atto della intervenuta alienazione in favore di terzi dell'immobile dell'attore oggetto di causa, con atto di compravendita del 23.04.2024, rep. n. 64281 racc. n. 19511, a rogito del Notaio Dr.ssa , ha chiesto Persona_2 pronunciarsi la cessazione della materia del contendere con addebito delle spese di lite a carico di parte attrice. Così ricostruite le posizioni delle parti, deve evidenziarsi che, pur avendo parte attrice dichiarato di rinunciare gli atti del giudizio, tale dichiarazione non può condurre ad una pronuncia di estinzione del giudizio: invero, l'articolo 306 c.p.c. richiede che la rinuncia agli atti sia accettata delle parti costituite che potrebbero avere un interesse alla prosecuzione;
tanto in ragione anche del fatto che, in tal caso, l'attore mantiene la facoltà di agire nuovamente in un successivo giudizio. Orbene, nel caso in disamina, come detto, il convenuto non ha intesto CP_1 accettare la detta rinuncia, sicchè non può essere pronunciata l'estinzione del giudizio dovendosi, per contro, essere dichiarata, alla luce delle considerazioni che seguono, la cessazione della materia del contendere. Ed invero, che con nota del 15.9.2025, parte attrice ha dichiarato di voler rinunciare all'azione in questione: la rinuncia all'azione integra un vero e proprio atto di disposizione del diritto azionato ed equivale, nella sostanza, ad un rigetto nel merito delle pretese attoree. Peraltro, tale rinuncia non necessita di alcuna accettazione delle controparti per risultare perfettamente efficace e comporta la preclusione a far valere in un successivo giudizio le medesime ragioni con una nuova domanda. A siffatta pronuncia deve, nella specie, comunque pervenirsi in ragione della vendita stragiudiziale da parte dell'attore del bene immobile ricompreso nel condominio in discussione. Come è noto, la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio. Secondo un costume giurisprudenziale ormai radicato, si designa con tale locuzione una forma di definizione del processo con cui il Giudice viene a dare atto del sopravvenuto esaurimento, per fatti intercorsi in pendenza della lite, di ogni ragione sostanziale di contesa tra le parti (cfr. Cass. civ. 3 dicembre 2005 n. 3455; Cass. civ. 3 settembre 2003 n. 12844). L'istituto non è regolato dal codice di rito, ma, attraverso una compiuta elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, esso si è inserito, ormai, nell'impianto istituzionale del processo civile. La pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, una fattispecie da decidere con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla fisiologica definizione dello stesso (cfr. ex multis: Cass. civile, sez. III, 1 giugno 2004, n. 10478; Cass., sez. lav., 10 luglio 2001, n. 9332; Cass., sez. unite, 28 settembre 2000, n. 1048; Cass. civile sez. lav., 13 marzo 1999, n. 2268; Cass. civile sez. lav., 7 marzo 1998, n. 2572; Cass. civile sez. II, 15 maggio 1997, n. 4283; Cass. civile sez. III, 28 gennaio 1995, n. 1047; Cass. civile sez. III, 5 luglio 1991 n. 7413; Cass. civile, sez. I, 19 marzo 1990 n. 2267; Cass. civile, sez. I, 28 ottobre 1988 n. 5859). Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (cfr. Cassazione civile, sez. III, 08 settembre 2008, n. 22650). In sede di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, il giudice deve valutare se la situazione sopravvenuta sia idonea ad eliminare ogni contrasto sull'intero oggetto della lite (cfr. Cassazione civile, sez. I, 10 novembre 2008, n. 26909). Ed, infatti, come hanno insegnato le Sezioni Unite (cfr. Cassazione civile, sez. un., 26 luglio 2004, n. 13969), la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice. Tanto è avvenuto nel caso di specie avendo le parti allegato (e parte convenuta anche documentato) la vendita stragiudiziale del bene di proprietà del , dalla quale Pt_2 proprietà è originata la presente controversia. Naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese, è costituito dall'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese (cfr. Cass. civ., Sez VI, ordinanza 11.08.2022, n. 24714) valutando il merito della controversia come si presentava prima della cessazione, attraverso un apprezzamento di fatto la cui motivazione non richiede di dar conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. civ., Sez. I, 21.03.2025, n. 7573). Ebbene, nella fattispecie in esame deve affermarsi l'infondatezza della domanda di parte attrice, la quale non ha dimostrato il suo diritto di proprietà sulla res in discussione (tenuto conto della CTU espletata in corso di giudizio, a firma dell'Ing. Persona_3 depositata il 12.07.2023 e della documentazione prodotta dalle parti). Ed invero, con la relazione tecnica alla quale integralmente si rinvia, il consulente dell'ufficio ha precisato, previa analisi delle planimetrie e dei vari atti concernenti il Condominio per cui è causa, che 'la zona antistante l'immobile di cui è causa è parte comune appartenente al condominio e che sarà necessario che il sig. Parte_1 presenti attraverso tecnico incaricato, nuovo documento docfa per variazione catastale, riportando la planimetria così come era al momento del suo atto di acquisto'. Ne consegue, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, che le spese di lite del presente giudizio devono essere poste integralmente a carico di parte attrice, la quale ha esperito un'azione ai sensi dell'art. 949 c.c. non meritevole di trovare accoglimento. Alle medesime conclusioni in punto di spese di lite deve ad ogni modo pervenirsi in ragione della rinuncia all'azione da parte dell'attore la quale comporta, come detto, un rigetto nel merito della domanda. Tali spese si liquidano in base ai valori medi stabiliti dal d.m. n. 147/2022 per le controversie di valore indeterminabile-complessità bassa (da €26.000,01 a €52.000,00), ridotti del 50% in ragione dell'attività in concreto svolta e della non complessità delle questioni emerse. Le spese di ctu devono parimenti porsi in capo a parte attrice in ragione del principio di soccombenza e di causalità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 3109/2022 R.G.:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l'attore alla refusione delle spese di lite sostenute Parte_1 dalla controparte che si liquidano in €3.808,00 per compenso professionale, oltre al rimborso spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari;
- pone le spese di ctu definitivamente a carico di parte attrice. Così deciso in Bari il giorno 17.09.2025.
Il Giudice Dr.ssa Tiziana Di Gioia