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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 27/05/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente relatore ed estensore dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale al n. 7106 /2023 R.G. da con l'avv. LA BELLA GIOVANNA Parte_1
ricorrente contro con l'avv. CARPAIOLA DIRK CP_1
resistente e con l'intervento del P.M.
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
Conclusioni parte ricorrente (come da foglio di p.c. del 30.12.2024):
“1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Pt_1
e , in data 29/07/2006 negli Uffici Comunali del
[...] CP_1
Comune di Piazzola sul Brenta, e negli stessi Uffici iscritto, al n. 5 Parte II serie C anno 2006, ordinando alla cancelleria di trasmettere copia della sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Piazzola sul Brenta, affinché provveda alle annotazioni dalla legge prescritte;
2) affidare i figli minori e in modo condiviso a entrambi i Per_1 Per_2
genitori, questi ultimi potranno esercitare la potestà genitoriale ordinaria anche separatamente. Per le decisioni di maggior interesse dei minori così come stabilito dal protocollo del Tribunale di Padova, dovranno essere 2
assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, inclinazione naturale, e delle aspirazioni dei figli.
3) La residenza dei figli rimarrà presso la madre.
4) I tempi di frequentazione con il padre saranno i seguenti: tutti i fine settimana cioè dal sabato uscita di scuola alla domenica sera;
il pomeriggio del mercoledì dall'uscita di scuola fino a giovedì mattina;
una settimana a
Natale e/o Capodanno ad anni alterni come ad anni alterni la Pasqua;
due settimane anche non consecutive durante l'estate; feste di compleanno dei rispettivi genitori con i figli, il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dei figli stessi.
5) Disporre che il SI. provveda a versare alla SI. Parte_1 CP_1
, quale contributo al mantenimento di entrambi i figli la somma di
[...]
€400,00 entro il 5 di ogni mese in via anticipata, tale somma sarà soggetta
a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, purché l'indice sia positivo, a partire dall'anno successivo al provvedimento del Giudice, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come previste dal protocollo del
Tribunale di Padova, assegno unico al 50 % tra i genitori, come anche al
50 % vanno suddivise le detrazioni.
6) Disporre che il genitore che non ha anticipato le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche, sportive, ricreative, e le spese di abbonamento per trasporto scolastico, siano rimborsate al genitore che le ha anticipate, nella misura del 50% entro 15 gg. dalla richiesta documentata. Spese e competenze di lite rifuse”.
Conclusioni parte convenuta (come da foglio di p.c. del 10.01.2025):
“1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai SI.ri
e;
Parte_1 CP_1
2) affidare i figli minori, e , ad entrambi i genitori in modo Per_1 Per_2
condiviso, i quali potranno esercitare la responsabilità genitoriale ordinaria anche separatamente. Le decisioni di particolare interesse dovranno, invece, essere assunte dai genitori di comune accordo, nel rispetto delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli;
3) stabilire la residenza dei figli presso la madre, SI.ra ; CP_1
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4) disporre la frequentazione come segue: weekend alterni, dal sabato dopo scuola alla domenica sera, salvo diverse eSIenze dei figli e/o lavorative della madre;
ogni mercoledì dall'uscita di scuola alla mattina successiva quando verranno accompagnati a scuola dal padre;
vacanze pasquali, natalizie e Capodanno divise a metà, alternativamente una settimana a
Natale e una a Capodanno, Pasqua e Pasquetta ad anni alterni, le vacanze di Carnevale da suddividersi a metà tra i genitori;
due settimane anche non consecutive durante l'estate; feste di compleanno dei rispettivi genitori con
i figli, il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dei figli stessi;
5) disporre che il SI. provveda a versare alla madre, Parte_1
SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la CP_1 somma di € 550,00 entro il 10 di ogni mese, così come disposto dai coniugi stessi nell'accordo di separazione, oltre al 70% delle spese straordinarie;
6) disporre che le spese mediche non coperte dal Sistema Sanitario
Nazionale, scolastiche, sportive, ricreative, e le spese di abbonamento per il trasporto scolastico, siano a carico del SI. nella misura del 70% e, Pt_1
pertanto, si provveda in tal senso a rimborsare il genitore che le abbia anticipate entro 15 giorni dalla comunicazione;
7) disporre che l'assegno unico pari ad € 400,00 sia trattenuto dalla SI.ra
; CP_1
8) competenze e spese interamente rifuse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.12.2023 , premesso di avere Parte_1
contratto matrimonio con a Piazzola sul Brenta il 29.07.2006 CP_1
e che dall'unione sono nati i due figli (il 28.01.2008) e (il Per_1 Per_2
31.05.2011), ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio con affido condiviso dei figli minori e collocazione prevalente presso la madre e con aumento del tempo di visita paterno e riduzione dell'importo del contributo paterno al mantenimento dei figli da complessivi 550 euro
(previsti in sede di separazione nel 2020) a complessivi 150 euro in ragione
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degli aumentati tempi di permanenza dei figli presso il padre e dell'avvenuto suo pensionamento con conseguente riduzione di reddito.
Si è costituita la parte resistente aderendo alla domanda di CP_1
scioglimento del matrimonio ma chiedendo la conferma del contributo di mantenimento già posto a carico del padre in sede di separazione consensuale allegando che il ricorrente, pur essendo andato in pensione, gode di disponibilità maggiori della resistente poiché ella lavora con contratti a chiamata e attualmente si trova in Naspi e paga 900 euro mensili per l'abitazione condotta in locazione.
La convenuta ha pertanto chiesto la conferma dell'onere paterno di contribuire al mantenimento dei figli con un contributo di euro 550 mensili oltre al 70% delle spese straordinarie e stabilire la percezione dell'assegno unico in via esclusiva in capo alla madre.
All'udienza del 19.04.2024 e del 24.05.2024 sono state sentite le parti. Il ricorrente ha dichiarato che attualmente i figli (di 16 e 13 anni) trascorrono un tempo maggiore presso di lui sia nei weekend (in quanto la madre lavora) sia durante la settimana (pernottando la sera del mercoledì). Quanto alle condizioni economiche precisava di percepire una pensione pari a €.
1.017 mensili e di non avere altre entrate;
di essere gravato dalla rata di un mutuo
(per euro 168), contratto insieme alla moglie per lavori a suo tempo svolti presso il centro estetico di quest'ultima. La resistente riferiva che i figli abitavano con lei in un appartamento in locazione con canone mensile di euro 700+200 € fissi di utenze;
che i figli vedono il padre secondo i tempi pattuiti in separazione, ma che ella li ha sempre lasciati liberi di decidere dove stare;
quanto alle condizioni economiche, riferiva di svolgere lavori a chiamata stagionali come massaggiatrice presso degli alberghi alternando dunque periodi di occupazione (in cui percepisce uno stipendio variabile dai
600 ai 1.000 €) a periodi di percezione della naspi ( 600 € mensili). Quanto all'assegno unico, riferiva di percepirlo al 100% e che lo stesso era di importo pari a euro 400 circa e che tuttavia aveva ricevuto la richiesta del di dividere l'assegno al 50%. Pt_1
All'esito il GD assumeva i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
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1.conferma le condizioni di affido, collocamento e diritto di visita di cui alla separazione con la precisazione che maggiori tempi di permanenza dei figli presso il padre potranno essere lasciati ai liberi accordi delle parti;
2. pone a carico di a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento dei figli e la somma di € 400,00 mensili da Per_1 Per_2
versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo indici Istat;
3. dispone che ciascun genitore provveda nella misura del 50% alle spese straordinarie, come stabilite dal Protocollo del Tribunale di Padova.
Il Giudice rigettava le istanze istruttorie e rinviava all'udienza del 11.3.2025 per la rimessione della causa al Collegio con assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis. 28 c.p.c.
All'esito dell'udienza dell'11.3.2025 la causa era rimessa al collegio.
1. La domanda di divorzio.
La domanda merita accoglimento.
Non c'è dubbio che nel caso in esame sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. B) l. 898/1970 e successive modificazioni, poiché tra i coniugi è intervenuta separazione e, per quanto allegato negli scritti difensivi e dichiarato da entrambi i coniugi all'udienza di prima comparizione, la medesima si è protratta ininterrottamente a decorrere dalla comparizione personale davanti al presidente del Tribunale.
Questo dimostra, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
2. Affido, collocamento e diritto di visita del genitore non collocatario.
Va in primo luogo confermato l'affido condiviso dei minori a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione materna, come da richiesta concordemente formulata dalle parti, essendo tale disciplina stata adottata sin dalla separazione senza criticità ed essendo pertanto tale assetto conforme alle consolidate abitudini di vita dei minori.
Quanto alla disciplina del diritto di visita paterno, il padre chiede diritto di visita ampliato a tutti i week end e il mercoledì con pernotto mentre la
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madre chiede la conferma delle pattuizioni assunte in separazione ovvero visite a week end alterni e tutti i mercoledì con pernotto.
Sul punto il Collegio concorda con le determinazioni già assunte in sede di provvedimenti provvisori ovvero che possono essere confermati i tempi di visita già disposti in sede di separazione con facoltà per padre e figli di accordarsi liberamente anche per tempi di permanenza maggiori presso l'abitazione paterna poiché è emerso che i figli, stante l'età oramai raggiunta e il fatto che periodicamente la madre lavora nei fine settimana, trascorrono anche tempi maggiori di quelli previsti presso l'abitazione del padre e tuttavia ciò non in maniera stabile, ma secondo le loro mutevoli eSIenze e autonome decisioni. In ragione di tale mutevole situazione appare opportuno dettare un calendario che preveda tempi di frequentazione pari a quelli sinora adottati, ma con facoltà (stante anche il fatto che la madre mai si è opposta in questi anni a tempi di frequenza maggiori tra padre e figli) per i figli di trascorrere un tempo maggiore col padre secondo liberi accordi.
3. Contributo di mantenimento.
Quanto alla determinazione del contributo di mantenimento si osserva quanto segue.
Al fine di quantificare il contributo da porre a carico del padre per il mantenimento dei figli occorre determinare sia la condizione reddituale e patrimoniale di ciascuna parte sia l'onere a carico di ciascun genitore per il mantenimento diretto dei figli valutando in particolare i tempi di permanenza degli stessi presso ciascuno dei genitori.
Quanto alla situazione reddituale e patrimoniale delle parti si osserva quanto segue.
Rispetto al momento della separazione la madre ha trovato un lavoro
(seppure a chiamata) come estetista/massaggiatrice presso alberghi della zona di Abano/Montegrotto, lavoro che le garantisce introiti mensili compresi tra 600 e 1000 euro al mese;
nei mesi in cui non presta attività lavorativa ella percepisce la Naspi (di ammontare pari a circa 600 euro).
Non è proprietaria di beni immobili.
Vive in locazione con un canone mensile di euro 700.
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Percepisce l'assegno unico pari circa 400 euro.
Rispetto al tempo della separazione, il padre ha ridotto le sue entrate a seguito del pensionamento (attualmente percepisce pensione mensile pari a euro 1.000 circa;
doc. 5 del ricorrente). Quanto alla allegazione di controparte circa lo svolgimento di attività lavorativa irregolare da parte del medesimo, alcuna prova è stata fornita a riguardo dalla parte resistente.
Egli abita in una casa di proprietà non gravata da mutuo (pur essendo gravato da rata mensile di euro 168 per un mutuo contratto all'epoca del matrimonio).
Permane pertanto, nonostante i mutamenti intervenuti dal momento della separazione, una differenza di reddito tra le parti, e ciò anche alla luce del fatto che il padre abita nella casa di sua proprietà mentre la madre vive in locazione (con canone mensile di euro 700).
Tanto premesso, ritiene il Collegio congruo, alla luce delle mutate condizioni del padre (da lavoratore a pensionato) e dei maggiori tempi di permanenza dei figli presso di lui (in ragione delle eSIenze lavorative della madre e delle libere scelte dei figli), la riduzione dell'importo già previsto in sede di separazione, ponendo a carico del padre l'onere di contribuire al mantenimento dei figli mediante il versamento di una somma mensile pari a euro 200 per ciascun figlio (per un totale di euro 400 mensili) oltre al 50% delle spese straordinarie.
Quanto infine all'assegno unico, diversamente da quanto già stabilito nei provvedimenti presidenziali, può essere disposta la percezione dell'A.U. in via esclusiva in capo alla madre in ragione del fatto che ella è collocataria dei minori e si occupa in via prevalente delle loro necessità (Cass. civ sez. I ord. 22.02.2025 n. 4672).
4. spese di lite.
Attesa la natura della causa e la reciproca soccombenza le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
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1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in PIAZZOLA SUL
BRENTA da e in data Parte_1 CP_1
29/07/2006 , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
PIAZZOLA SUL BRENTA al n. 5 parte II serie C anno 2006 ;
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la sentenza nei registri;
3. affida i figli minori e in modo condiviso a entrambi i Per_1 Per_2
genitori, che potranno esercitare la potestà genitoriale ordinaria anche separatamente. Per le decisioni di maggiore interesse dei minori, così come stabilito dal protocollo del Tribunale di Padova, le stesse dovranno essere assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
4. Colloca i figli minori presso l'abitazione materna.
5. Il padre potrà vedere e stare con i figli a weekend alterni dalle 13:00 del sabato fino alla mattina del lunedì quando li riporterà a scuola nonché un giorno alla settimana (il mercoledì) dall'uscita da scuola con pernotto dal padre, che li riporterà a scuola la mattina successiva.
Vacanze pasquali, natalizie e Capodanno divise a metà, alternativamente una settimana a Natale e una a Capodanno, Pasqua e Pasquetta ad anni alterni, le vacanze di carnevale da suddividersi a metà fra i genitori;
le ferie estive di due settimane anche non consecutive con ognuno dei genitori da concordarsi fra gli stessi entro il 30 maggio di ogni anno.
6. Pone a carico del padre l'onere di contribuire al Parte_1
mantenimento dei figli mediante il versamento di una somma mensile pari a euro 400 (€. 200 per ciascun figlio) da versare entro giorno 5 di ogni mese alla madre somma annualmente rivalutabile secondo indice CP_1
Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo del tribunale di Padova.
7. dispone la percezione dell'assegno unico in capo alla madre CP_1
[...]
8. Spese di causa interamente compensate.
Così deciso in Padova, nella camera di conSIlio del 20/05/2025
8 Il Presidente est.
Barbara De Munari
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