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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/06/2025, n. 3452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3452 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente Relatore Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 8252 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 (cui è stata riunita la causa iscritta al n.
8253/2019 del ruolo generale affari contenziosi), trattenuta in decisione a seguito dell'udienza del giorno 12/12/2024, e vertente
TRA
( , domiciliata in P.ZA S. PAte_1 P.IVA_1
A. DELLA VALLE 3 00186 ROMA, presso lo studio dell'Avv. MELLARO
MASSIMO ), che la rappresenta e difende, congiuntamente e C.F._1 disgiuntamente, all'Avv. NUZZACO MATTEO ( ); C.F._2
APPELLANTE ed appellata
E
( , domiciliata in VIA POMPEO MAGNO, 7 CP_1 P.IVA_2
00192 ROMA, presso lo studio dell'Avv. DI MARTINO VINCENZA
( ), che la rappresenta e difende;
C.F._3
APPELLATA ed appellante
E
( , domiciliata in VIA MARCANTONIO CP_2 P.IVA_3
COLONNA, 27 00193 ROMA, presso lo studio dell'Avv. ALLOCCA GIUSEPPE
( ), che la rappresenta e difende. C.F._4
APPELLATA
OGGETTO: appello contro l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma in data
18/11/2019.
Conclusioni di “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in PAte_1
r.g. n. 1 accoglimento dell'appello proposto da riformare l'ordinanza PAte_1 del 18.11.2019 emessa dal Tribunale di Roma, nella parte descritta in narrativa e, per l'effetto:
1. confermando la condanna dell' a restituire a COroparte_3 la somma di € 65.419,00, oltre gli interessi di cui al D.Lgs. n. PAte_1
231/2002; 2. condannare la , in solido con l' CP_2 COroparte_3
a restituire a la somma di € 65.419,00, oltre gli
[...] PAte_1 PAte_1 interessi di cui al D.Lgs. n. 231/2002. Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento, in uno alle spese generali, cassa avvocati e IVA come per legge”. CO Conclusioni della : “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, in riforma parziale dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma, a definizione del procedimento iscritto con R.g. n. 57573/2018, pubblicata e comunicata in data 19.11.2019, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della predetta ordinanza, accogliere le conclusioni CO rassegnate dalla nel giudizio di primo grado e per l'effetto rigettare tutte le domande avanzate da nel ricorso ex art. 702-bis c.p.c. Con PAte_1 vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio ex D.M. 55/2014.”
Conclusioni della : “Voglia l'Ill.m a Corte d'Appello adita, CP_2 contrariis rejectis, provvedere come segue: 1) In via preliminare: confermare la sentenza gravata nella parte in cui dichiara il difetto di legittimazione passiva della CP_2
; 2) Nel merito ed in via principale: rigettare tutte le domande avanzate da
[...] nei confronti della nel ricorso ex art. 702 -bis PAte_1 CP_2
c.p.c.; Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.”
FATTO E DIRITTO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:« Con il ricorso introduttivo della lite la PAte_1 ha chiesto al tribunale di: “accertare l'illegittimità della condotta tenuta da
[...] Pt_2
e dalla per tutte le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto,
[...] CP_2 condannare in via solidale e la a restituire a Pt_3 CP_2 [...] la somma di € 65.419,00, maggiorata degli interessi nella misura di cui PAte_1 all'art. 1284, comma 4 c.c., e del maggior danno da svalutazione monetaria di cui all'art. 1224, comma 2 c.c., emettere, nei confronti dei predetti, sentenza di condanna generica al risarcimento solidale del danno in favore di . A PAte_1 motivo di tali domande, ha premesso: - di essere proprietaria dell'omonima Casa di
Cura ( , operante in regime di accreditamento istituzionale con il PAte_1
r.g. n. 2 Servizio Sanitario Regionale, giusta Decreti del Commissario ad acta prodotti a corredo del ricorso (DCA U00282/2013; DCA U00530/2013; DCCA U00457/2017, all.
6, 7 ed 8 al ricorso); - che, in ossequio alle previsioni del d. lgs. n. 502/1992, la
(in persona del Commissario ad acta) con DCA U00368/2016 (all. 9 al CP_2 ricorso) assegnava, alla struttura sanitaria in proprietà dell'attrice, il budget di €
5.398.408,00, per le prestazioni di lungodegenza [medica post-acuzie] dell'anno 2016;
- che conseguentemente l'esponente stipulava, con l' , COroparte_3 apposito strumento contrattuale ex art.
8- quinquies d. lgs. n.502/1992, in data 14-15 febbraio 2017, in cui veniva fatto riferimento al medesimo budget;
- di avere erogato, nel corso dell'anno 2016, prestazioni sanitarie di lungodegenza per il complessivo importo di € 5.541.069,46, emettendo fatture mensili sino a concorrenza di tale importo;
- di avere richiesto ed anche ottenuto la certificazione di tali fatture, sino a concorrenza del budget indicato in contratto, utilizzando il “Sistema Accordo
Pagamenti”, ossia il Sistema di Interscambio e validazione indicato nell'accordo ex art.
8- quinquies d. lgs. n.502/1992; - che nondimeno l' , dopo avere COroparte_3 liquidato ed evaso il debito certificato dal Sistema di Interscambio, sino a concorrenza del budget di competenza, comunicava, con nota prot. 15940 del 29 maggio 2018, che la , con suo provvedimento prot. 5131999 del 12 dicembre 2017, aveva CP_2 rideterminato la “produzione anno 2016” della in complessivi € PAte_4
5.332.989,00, in luogo della produzione fatturata in € 5.451.069,46, chiedendo di emettere nota di credito per l'ammontare di € 118.080,46, ed annunziando essere in procinto di compensare la somma di € 65.419,00, mediante sua deduzione dalle successive liquidazioni in ordine di tempo;
- che l' , COroparte_4 lasciando inevase tutte le richieste di delucidazione indirizzate dall'esponente, avevano conseguentemente operato la detrazione di € 65.419,00, in sede di liquidazione e pagamento della fattura emessa per prestazioni di lungodegenza nel mese di giugno
2018 (all. 2 al ricorso). Tanto esposto in fatto l'attrice, evidenziando che la condotta dell' fosse contraria alle previsioni contrattuali, e non sostenuta da idonea CP_3 ragione (in fatto e diritto), e ravvisando – nella fattispecie – la concomitante responsabilità della ha rassegnato le conclusioni su riportate, chiedendo CP_2 favore delle spese della lite.
All'esito del giudizio il tribunale ha accolto la domanda svolta dalla
[...] ai danni dell' e, per l'effetto, condannato PAte_1 COroparte_3
r.g. n. 3 quest'ultima al pagamento, in favore della della somma di € PAte_1
65.419,00, oltre interessi al saggio ex d. lgs. n.231/2002 (art. 1284 comma 4 c.c.) dalla data del 2 luglio 2018 al saldo;
ha rigettato le ulteriori domande svolte dalla parte attrice nei riguardi dell' e della;
ha condannato l' COroparte_3 CP_2 [...]
a rifondere, alla parte attrice, le spese processuali, che ha COroparte_3 liquidato in € 406,00 per esborsi ed € 8.000,00 per compensi legali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
ha disposto l'integrale compensazione delle spese relative al giudizio introdotto dalla ai danni della PAte_1
. CP_2
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono:
- ha ricondotto la domanda proposta nei confronti dell' COroparte_3 all'archetipo di cui all'art. 1453 c.c. (azione di adempimento contrattuale) e,
[...] ritenendo assolto l'onere probatorio dalla parte attrice, ha accolto la richiesta di condanna al pagamento della somma di € 65.419,00. Sul punto ha precisato che, sebbene l' potesse far luogo a “rettifiche, recuperi e compensazioni” (ex art. 5 CP_3 del Regolamento), la liquidazione della sorte delle fatture sino a concorrenza del budget assegnato equivale alla ricognizione del debito per corrispondente ammontare, ed implica a sua volta il riconoscimento dell'effettiva erogazione delle prestazioni sanitarie di lungodegenza. L' a detta del giudicante, avrebbe dovuto eccepire e CP_3 dimostrare in giudizio, i fatti impeditivi/modificativi od estintivi, atti a giustificare il recupero della somma di € 65.415,00 sul totale inizialmente liquidato, producendo la liquidazione un effetto d'inversione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 1988 c.c. Il tribunale non ha tuttavia riconosciuto, a favore dell'attrice, il maggior danno da svalutazione monetaria di cui all'art. 1224 co. 2 c.c. perché deserto l'onere di allegazione gravante sulla stessa;
- ha rigettato la domanda così come proposta ai danni della , CP_2 giacché l'azione ex art. 1453 c.c. risulterebbe indirizzata ai danni di un soggetto effettivamente estraneo al titolo contrattuale dedotto in lite;
- ha respinto la domanda di condanna generica avanzata nei confronti di entrambe le convenute atteso che la condanna al pagamento della sorte e degli interessi è astrattamente idonea a compensare il patrimonio giuridico dell'attore/danneggiato e che non è data prova del danno diverso ed ulteriore che la condotta illecita consumata abbia r.g. n. 4 potuto recare al patrimonio dell'attrice.
COro l'ordinanza hanno proposto distinti appelli, poi riuniti, la
[...]
la ha resistito al primo gravame. PAte_1 Pt_3 CP_2
All'udienza del 28.04.2021 veniva disposta la riunione dei giudizi. L'appello è stato trattenuto in decisione a seguito dell'udienza del 12/12/2024, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
L'appello di PAte_1
Ha lamentato l'erroneità dell'ordinanza, da riformare nella parte in cui aveva CO condannato unicamente - e non anche la , in solido con l'azienda CP_2
PA sanitaria - a corrispondere a la somma di € 65.419,00, avendo qualificato la PA domanda esperita da nei confronti della quale azione avente sfondo CP_2 contrattuale sebbene, in presenza, di esplicita richiesta di condanna di detto ultimo ente ai sensi dell'art. 2043 c.c..
La ha ribadito il proprio difetto di legittimazione passiva, instando CP_2
PA per il rigetto di tutte le domande avanzate da nei suoi confronti nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c., così resistendo all'appello da quest'ultima proposto.
L'appello della 5. Pt_3
COiene cinque motivi, il primo lamenta l'erronea qualificazione giuridica dell'azione avversaria da parte del giudice di prime cure (ritenuta rientrante nell'ambito dell'art. 1453 c.c. anziché in quello dell'art. 2033 c.c.) con conseguente erroneo inquadramento dell'onere probatorio (la NH non avrebbe dovuto provare il titolo e la CO scadenza dell'obbligazione inadempiuta da quanto piuttosto “l'inesistenza della causa debendi elemento costitutivo dell'azione di indebito oggettivo”; con il secondo, terzo e quarto motivo viene contestato il ragionamento del giudicante laddove quest'ultimo non avrebbe ritenuto provato il corretto operato dell' alla COroparte_3
PA luce del regolamento contrattuale con la (nello specifico, il giudice avrebbe omesso di considerare che solo all'esito del procedimento di controllo a consuntivo può esservi certezza circa le somme spettanti alla casa di cura per la produzione del 2016 e, pertanto, avrebbe errato nel ritenere che la liquidazione provvisoria possa costituire un r.g. n. 5 riconoscimento del debito con conseguente inversione dell'onere probatorio;
il tribunale avrebbe mal interpretato la precisazione della circa il mancato rispetto da CP_2
PA parte di della procedura prevista nella nota prot. 14586/2014 (a.l.n1 della CP_2
) che prevede la comunicazione del dato di dimissione fittizia (per i pazienti in
[...] lungodegenza in carico al 31.12.2015) come conditio sine qua non per la valorizzazione PAte a chiusura della . Di conseguenza, il tribunale avrebbe errato nel ritenere che la PA non abbia contestato l'effettiva erogazione delle prestazioni di cui chiede il CP_2 pagamento. Il quinto motivo critica la condanna al pagamento degli interessi moratori
“dalla data del 2 luglio 2018” (ovvero dal giorno in cui l'azienda sanitaria ha prelevato l'importo per cui è causa) anziché dalla notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (primo CO atto di messa in mora). Sul punto, sostiene che trattandosi di debiti della pubblica amministrazione gli interessi moratori possono decorrere solo dalla formale costituzione in mora. PA ha resistito al gravame proponendo appello incidentale con il quale ripropone i medesimi motivi di gravame già formulati con autonomo atto di appello nel giudizio riunito (rg n. 8252/2019).
Ritiene la Corte di dover affrontare, per primo, l'appello della che, ove Pt_2 accolto, renderebbe superfluo l'esame dell'impugnazione di il PAte_1 quale presuppone comunque l'accoglimento della sua domanda, dato che ne è invocato un accoglimento più ampio, dal punto di vista oggettivo e soggettivo.
Va opportunamente premesso che si versa nell'ipotesi della compensazione cd. impropria dato che la reciproca relazione di debito-credito nasce da un unico rapporto, in cui l'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuto dal giudice d'ufficio, diversamente da quanto accade nel caso di compensazione cd. propria che, per operare, postula l'autonomia dei rapporti e l'eccezione di parte (Cass. civ. sez. I, 18/10/2021, n.28568). In altri termini “Nel caso in cui dall'unico rapporto giuridico dedotto in giudizio discendano obbligazioni reciproche, il Giudice opera d'ufficio la compensazione impropria tra le rispettive poste di dare e avere, purchè accertate e determinate nell'an e nel quantum, trattandosi di mera operazione contabile che, in quanto tale, non è soggetta alle preclusioni processuali e sostanziali previste per la compensazione c.d. propria.” (così Cass. civ. sez. II, 17/02/2020, n.3856).
La struttura della domanda svolta in prime cure si sostanzia, pertanto, nella r.g. n. 6 pretesa di pagamento, per intero e senza la compensazione impropria operata dalla controparte, di fatture relative ad un periodo di rendicontazione successivo rispetto a quello nel quale si verifica la contesa. Sulla debenza della somma per prestazioni erogate successivamente al periodo per il quale la compensazione venne operata, invero, non vi è alcun contrasto tra le parti o almeno non si scorgono contrasti manifestati in questa causa.
Posta questa premessa appare corretto lo sviluppo della decisione impugnata che ha inquadrato la lite nello schema dell'azione di inadempimento contrattuale (art. 1453 CO c.c.) e non, come sostenuto dalla in quella di ripetizione dell'indebito (art. 2033
c.c.). Del resto, nel caso di specie non vi è stato un pagamento spontaneo della NH del quale chiedere la restituzione e, pertanto, non si può parlare di ripetizione di un pagamento indebito. Ad essere in discussione, nella fattispecie, è il forzoso recupero o CO mancato pagamento della
Da quanto sopra discende che il Giudice di prime cure non ha errato a ragionare in termini di inadempimento contrattuale ed ha correttamente utilizzato i criteri di riparto dell'onere probatorio, tratteggiandoli in questi termini “all'attrice incombeva di dimostrare il titolo e la scadenza dell'obbligazione dedotta inadempiuta, e al convenuto debitore di eccepire e dimostrare il sopravvenuto pagamento, ovvero fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare l'azione avversaria (per tutte, Cass. n.
13685 del 21/05/2019). Ebbene, mentre l'onere dimostrativo può dirsi assolto, dalla parte attrice, non altrettanto può predicarsi dell'onere gravante sulla convenuta
”. COroparte_3
Del resto, come già puntualmente illustrato nella sentenza impugnata, le difese convenute non hanno contestato che la struttura sanitaria abbia effettivamente erogato le prestazioni di lungodegenza riportate nelle fatture emesse mensilmente né
l'applicazione della corretta tariffa determinata dalla ciò che viene contestato CP_2
PA (e da cui si fa discendere la differenza recuperata a debito della è la mancata ottemperanza delle disposizioni, dettate con nota prot. 14586/2014 della , CP_2 per la corretta procedura di rendicontazione inerente alle lungodegenze rese a cavallo tra due annualità. Sul punto, il primo giudice ha delineato la carenza probatoria chiarendo che “né la né l' , hanno dato minimamente prova del fatto CP_2 COroparte_3 che le prestazioni di lungodegenza rese “a cavallo” degli anni 2015 – 2016, ovvero degli anni 2016 – 2017, siano state nell'interezza valorizzate e corrisposte nel corso dell'anno successivo, o comunque alla data di dimissione effettiva del paziente, tale
r.g. n. 7 modus procedendi non risulta conforme al contratto ed al già nominato Regolamento di
“disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle azienda sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, dei policlinici universitari pubblici, degli IRCCS pubblici e dell'azienda ARES 118”, versato in atti
(all. 10 al ricorso).” Ed ancora “né il contratto, né il correlativo Regolamento – giustappunto dedicato a disciplinare le modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti delle strutture sanitarie operanti in accreditamento, prescrivevano, alla struttura sanitaria, di comunicare le “dimissioni fittizie” del paziente in carico, alla data del 31 dicembre dell'anno in corso, per ottenere la remunerazione della correlativa prestazione di lungodegenza, erogata sino al 31 dicembre. Né si vede come il contratto stipulato in data 14 febbraio 2017 (vincolante ex art. 1372 c.c.), abbia potuto subire qualche effetto per via del precedente provvedimento della (nota CP_2 prot.14586 del 10 gennaio 2014, allegato alla comparsa di costituzione della , CP_2 dichiaratamente adottato “nelle more 11 dell'istituzione di un flusso informativo dedicato ai ricoveri, nei reparti di lungodegenza medica”, ed indirizzato (v. nell'intestazione) alle “Direzioni Sanitarie, ai Responsabili del SIO, alle
[...]
alle ai Policlinici Universitari ed IRCCS” non COroparte_5 COroparte_6 già alle strutture (private) operanti in regime di accreditamento, né accettato dalle medesime, né richiamato nel documento negoziale che è titolo del contendere. Deve piuttosto sostenersi il contrario, ossia che il contratto, per quanto contenente una disciplina capillare ed esaustiva di tutti gli obblighi – anche contabili – gravanti sulla
Struttura Sanitaria, abbia in ogni caso superato e reso giuridicamente irrilevante ed inefficace, tra le parti, il su nominato provvedimento , ove mai conosciuto CP_2
e (precedentemente) accettato dalla struttura sanitaria.”.
La doglianza concernente la decorrenza degli interessi moratori a far data dal primo atto di messa in mora anziché, come sancito dal Tribunale, dal giorno in cui CO l' ha prelevato l'importo per cui è causa, risulta parimenti infondata.
Trattandosi di interessi ai quali il creditore ha diritto ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 , la relativa decorrenza è automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza bisogno di alcuna formale costituzione in mora (Cass. civ. , sez. III , 05/11/2024 , n. 28413). Nella fattispecie quel termine era già ampiamente scaduto, trattandosi di una compensazione impropria operata dopo il pagamento.
r.g. n. 8 PA Quanto all'appello proposto da sussiste altresì la responsabilità solidale della
ex art. 2043 c.c. in relazione alla domanda non inquadrata correttamente CP_2 dal Tribunale essendo inequivoco che non fosse stata svolta una domanda di inadempimento contrattuale nei confronti della della quale, al contrario, si CP_2 assumeva la responsabilità aquiliana in quanto con nota prot. 14586/2014 (della
) si pretendeva la chiusura fittizia del rapporto al 31/12 per le CP_2 lungodegenze a cavallo tra due annualità a pena di non remunerabilità delle prestazioni eseguite, così concorrendo nell'illecito contrattuale della al quale aveva dato Pt_3 causa.
Da quanto sopra discende l'accoglimento del solo appello della PAte_1 con conseguente condanna di e in solido al
[...] Pt_3 CP_2
PA pagamento – in favore della – della somma di € 65.419,00, oltre interessi moratori a far data dalla notifica del ricorso ex art. 702 bis al saldo.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo in base al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato con d.m. 8 marzo
2018, n. 37.
Sussistono i presupposti per il recupero del CU quanto all'appello incidentale della Pt_3
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) in parziale riforma dell'impugnata ordinanza condanna in solido CP_2
e a pagare la somma di € 65.419,00, in favore di
[...] Pt_3
oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 con la decorrenza PAte_1 stabilita nella sentenza impugnata;
b) condanna la in solido con la alla rifusione delle CP_2 Pt_3 spese del primo grado del giudizio come liquidate dal tribunale;
c) condanna la e rifusione delle spese del CP_2 PAte_7 presente grado nei confronti di che liquida in € 7,000 per PAte_1
r.g. n. 9 compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
d) dà atto dei presupposti per il recupero del CU da parte dell'appellante incidentale Pt_3
Così deciso in Roma il giorno 03/06/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 10