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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 190/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
POLI MARIATERESA, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 432/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - Viale Le Corbusier 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021 1T 001086 000 SOSTITUTIVA 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 130/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. di RG 432_2025 la contribuente Ricorrente_1, identificata e difesa come in atti ha impugnato l'avviso di liquidazione n. 2021 1T 001086 000, emesso dalla Direzione Provinciale di Latina – U.T. Atti Pubblici, Successioni e Rimborsi IVA, notificato in data 04/03/2025.
L'atto aveva ad oggetto la revoca delle agevolazioni "prima casa" concesse in relazione all'acquisto dell'immobile sito in Sabaudia (LT), Indirizzo_1 SNC, identificato al Catasto urbano come
Nominativo_1, Particella 1028, Sub. 6, a causa dell'asserito mancato trasferimento della residenza entro
18 mesi dall'acquisto, sostenendo che la contribuente non avrebbe rispettato tale obbligo, con conseguente, recupero della maggiore imposta sostitutiva ex art. 15 DPR 601/1973 su mutuo prima casa e all'irrogazione di sanzioni e interessi, per complessivi euro 1.540,00, al netto di sanzioni ed interessi.
Dopo aver ricostruito la vicenda in fatto (acquisto di immobile sopra identificato con le agevolazioni fiscali prima casa anche relativamente al mutuo collegato all'acquisto), la contribuente richiama gli innumerevoli provvedimenti normativi emanati in periodo COVID riguardanti proroghe di termini che determinarono, fra l'altro la proroga del suddetto termine per la fissazione della residenza da parte dell'acquirente nell'immobile acquistato con le agevolazione (sospensione dal 23 febbraio 2020 al 30 ottobre 2023).
L'Ufficio disponeva la revoca delle agevolazioni fiscali prima casa procedendo al recupero della maggiore imposta sostitutiva ex art. 15 DPR 601/1973 su mutuo prima casa per un importo di €15040,00 nonché alla irrogazioni di sanzioni oltre ad interessi.
Ella eccepisce:
Violazione dell'art. 1, Nota II-bis, del DPR 131/1986, dell'art. 15 DPR 601/1973 e erronea applicazione della sospensione COVID-19 , specificando che l'acquisto era avvenuto 26.1.2021; il termine in virtù delle proproghe scadeva il 30.4.2025; l'atto era spedito il 21.2.2025 prima della scadenza del termine;
Violazione del principio di legittimo affidamento e buona fede ex art. 10, L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente). L'emissione dell'avviso di liquidazione, notificato in data 4 marzo 2025, cioè anteriormente alla scadenza del termine sospeso, ha violato il principio di certezza del diritto e di prevedibilità dell'azione amministrativa.
Illegittimità della pretesa impositiva e delle sanzioni irrogate in assenza di violazione effettiva. La violazione è solo apparente;
nessuna sanzione doveva essere irrogata né richiesti interessi.
Conclude per l'annullamento dell'atto per insussistenza dei presupposti, illegittimità della pretesa tributaria e delle sanzioni e interessi;
con vittoria di spese diritti e onorari e distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva l'Ufficio con memoria e dichiarazione di sgravio in autotutela (prot. n. 82617 del 10/06/2025) del provvedimento impugnato. Chiedeva estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
Successivamente alle difese dell'Ufficio la ricorrente depositava note argomentando sulla necessità che l'Ufficio fosse condannato alle spese, in virtù del noto principio della c.d. soccombenza virtuale, stante il macroscopico errore in cui detto Ufficio era incorso e del rimedio posto in essere solo dopo il ricevimento della notificazione del ricorso.
All'udienza odierna la causa è trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in c.m. dichiara la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere stante lo sgravio in autotutela emesso dall'Ufficio con provv. prot. n. 82617 del 10/06/2025, una volta accortosi dell'errore, dopo aver ricevuto il ricorso della ricorrente.
Non v'è dubbio, infatti, che l'avviso impugnato non poteva ab origine essere adottato in virtù delle previsioni normative meglio richiamate nel ricorso che hanno disposto la sospensione con successive numerose proroghe del termine fissato per la fissazione della residenza nell'immobile acquistato come prima casa ai fini del mantenimento del regime agevolato fiscale. Lo stesso Ufficio nell'atto in autotutela afferma Nominativo_2 fattispecie, l'avviso è stato notificato in data 04/03/2025 prima della scadenza effettiva per trasferire la residenza indicata dalla sospensione alla data del 30 aprile 2025 e perfezionatasi effettivamente alla data del 24 marzo 2025.
Effettivamente, rileva questo G.M., che l'Ufficio si è risoluto all'annullamento dell'atto solo in data successiva al ricevimento del ricorso e, pertanto, in virtù del principio di soccombenza virtuale, deve essere condannato al pagamento delle spese processuali del presente giudizio liquidate secondo i parametri fissati dal DM
55/2014 e succ. mod. e int. nella misura finale di €2.127,00, quale compenso calcolato in misura media rispetto alle tariffe per scaglione, per fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, oltre spese, cassa e IVA su imponibile da distrarre a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del giudizio e condanna l'Ufficio al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente liquidate nella misura di €2.127,00 oltre spese, cassa e IVA su imponibile da distrarre a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
IN Latina 17 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico
Dott.ssa Mariateresa POLI
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
POLI MARIATERESA, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 432/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - Viale Le Corbusier 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021 1T 001086 000 SOSTITUTIVA 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 130/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. di RG 432_2025 la contribuente Ricorrente_1, identificata e difesa come in atti ha impugnato l'avviso di liquidazione n. 2021 1T 001086 000, emesso dalla Direzione Provinciale di Latina – U.T. Atti Pubblici, Successioni e Rimborsi IVA, notificato in data 04/03/2025.
L'atto aveva ad oggetto la revoca delle agevolazioni "prima casa" concesse in relazione all'acquisto dell'immobile sito in Sabaudia (LT), Indirizzo_1 SNC, identificato al Catasto urbano come
Nominativo_1, Particella 1028, Sub. 6, a causa dell'asserito mancato trasferimento della residenza entro
18 mesi dall'acquisto, sostenendo che la contribuente non avrebbe rispettato tale obbligo, con conseguente, recupero della maggiore imposta sostitutiva ex art. 15 DPR 601/1973 su mutuo prima casa e all'irrogazione di sanzioni e interessi, per complessivi euro 1.540,00, al netto di sanzioni ed interessi.
Dopo aver ricostruito la vicenda in fatto (acquisto di immobile sopra identificato con le agevolazioni fiscali prima casa anche relativamente al mutuo collegato all'acquisto), la contribuente richiama gli innumerevoli provvedimenti normativi emanati in periodo COVID riguardanti proroghe di termini che determinarono, fra l'altro la proroga del suddetto termine per la fissazione della residenza da parte dell'acquirente nell'immobile acquistato con le agevolazione (sospensione dal 23 febbraio 2020 al 30 ottobre 2023).
L'Ufficio disponeva la revoca delle agevolazioni fiscali prima casa procedendo al recupero della maggiore imposta sostitutiva ex art. 15 DPR 601/1973 su mutuo prima casa per un importo di €15040,00 nonché alla irrogazioni di sanzioni oltre ad interessi.
Ella eccepisce:
Violazione dell'art. 1, Nota II-bis, del DPR 131/1986, dell'art. 15 DPR 601/1973 e erronea applicazione della sospensione COVID-19 , specificando che l'acquisto era avvenuto 26.1.2021; il termine in virtù delle proproghe scadeva il 30.4.2025; l'atto era spedito il 21.2.2025 prima della scadenza del termine;
Violazione del principio di legittimo affidamento e buona fede ex art. 10, L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente). L'emissione dell'avviso di liquidazione, notificato in data 4 marzo 2025, cioè anteriormente alla scadenza del termine sospeso, ha violato il principio di certezza del diritto e di prevedibilità dell'azione amministrativa.
Illegittimità della pretesa impositiva e delle sanzioni irrogate in assenza di violazione effettiva. La violazione è solo apparente;
nessuna sanzione doveva essere irrogata né richiesti interessi.
Conclude per l'annullamento dell'atto per insussistenza dei presupposti, illegittimità della pretesa tributaria e delle sanzioni e interessi;
con vittoria di spese diritti e onorari e distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva l'Ufficio con memoria e dichiarazione di sgravio in autotutela (prot. n. 82617 del 10/06/2025) del provvedimento impugnato. Chiedeva estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
Successivamente alle difese dell'Ufficio la ricorrente depositava note argomentando sulla necessità che l'Ufficio fosse condannato alle spese, in virtù del noto principio della c.d. soccombenza virtuale, stante il macroscopico errore in cui detto Ufficio era incorso e del rimedio posto in essere solo dopo il ricevimento della notificazione del ricorso.
All'udienza odierna la causa è trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in c.m. dichiara la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere stante lo sgravio in autotutela emesso dall'Ufficio con provv. prot. n. 82617 del 10/06/2025, una volta accortosi dell'errore, dopo aver ricevuto il ricorso della ricorrente.
Non v'è dubbio, infatti, che l'avviso impugnato non poteva ab origine essere adottato in virtù delle previsioni normative meglio richiamate nel ricorso che hanno disposto la sospensione con successive numerose proroghe del termine fissato per la fissazione della residenza nell'immobile acquistato come prima casa ai fini del mantenimento del regime agevolato fiscale. Lo stesso Ufficio nell'atto in autotutela afferma Nominativo_2 fattispecie, l'avviso è stato notificato in data 04/03/2025 prima della scadenza effettiva per trasferire la residenza indicata dalla sospensione alla data del 30 aprile 2025 e perfezionatasi effettivamente alla data del 24 marzo 2025.
Effettivamente, rileva questo G.M., che l'Ufficio si è risoluto all'annullamento dell'atto solo in data successiva al ricevimento del ricorso e, pertanto, in virtù del principio di soccombenza virtuale, deve essere condannato al pagamento delle spese processuali del presente giudizio liquidate secondo i parametri fissati dal DM
55/2014 e succ. mod. e int. nella misura finale di €2.127,00, quale compenso calcolato in misura media rispetto alle tariffe per scaglione, per fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, oltre spese, cassa e IVA su imponibile da distrarre a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del giudizio e condanna l'Ufficio al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente liquidate nella misura di €2.127,00 oltre spese, cassa e IVA su imponibile da distrarre a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
IN Latina 17 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico
Dott.ssa Mariateresa POLI