Sentenza 13 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/02/2003, n. 2155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2155 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2003 |
Testo completo
| Aula B' 0 2155/03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL PO LO ITALIANO E UP EM DA CASSAZIONE LA CO Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: | Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente- R.G.N. 8178/01 - Consigliere Crom. 4854854 Dott. Donato FIGURELLI Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Rep. Dott. Filippo CURCURUTO Consigliere Ua.23/10/02 Dott. Giovanni AMOROSO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente + SENTE NZA sul ricorso proposto da: + I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocali ANTONINO SGROI, FABIO FONZO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMMISSIONE REGIONALE E ARTIGIANATO REGION MARCHE, REGIONE MARCHE, LAVORAZIONE FIBRE SINTETICHE S.A.S.; e P.H. Coute appello Qucome;
- intimati 2002 -57 ---- avverso il decreto n. della Corte d'Appello 4186 -1- di ANCONA, depositato il 12/01/01 R.G.N. 12/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/02 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- 8178/2001 r.g.. ud. 23 ottobre 2002 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con decreto del 13 dicembre 2001 la Corte d'appello di Ancona ha rigettato il reclamo proposto dall'INPS nei confronti del decreto del tribunale di Ancona del 12 dicembre 1998 che aveva rigettato il ricorso dell'istituto diretto ad ottenere la cancellazione dall'albo delle imprese artigiane della società Lavorazione fibre sintetiche S.a.
3.. In particolare la Corte d'appello da una parte rilevava che il secondo comma dell'art. 3 della legge n. 443 del 1985, come modificato dall'art. 1 della legge n. 133 del 1997, consente che le società in accomandita semplice acquisiscano la qualità di impresa artigiana sempre che ricorra il requisito della prevalenza del lavoro personale della maggioranza dei soci, accomandatari ed accomandanti. D'altra parte, quanto alla lettera b) del terzo comma, la Corte d'appello riteneva che il legislatore abbia voluto affiancare alle imprese costituitesi secondo il modello delineato dal secondo comma dell'art. 3, altra tipologia di impresa collettiva, anch'essa artigiana, sul presupposto che tutti i soci accomandatari (diversamente dai soci a ccomandanti) abbiano i requisiti dell'imprenditore artigiano. Pertanto secondo la Corte d'appello vi sarebbero due modelli di impresa artigiana in accomandita semplice (quella rispondente ai presupposti del secondo comma e quella contemplata dal terzo comma). Conseguentemente era inilevante la circostanza dedotta dall'INPS che nella specic non cra provato il requisito previsto dal secondo comma dell'art. 3 (prevalenza del lavoro personale della maggioranza dei soci), perché comunque ricorreva il requisito del terzo comma (ciascun socio accomandatario aveva i requisiti dell'imprenditore artigiano).
2. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione II.N.P.S. con un unico motivo. L'intimata Commissione regionale non ha svolto difesa alcuna. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso l'INPS si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della cit. legge n. 443 del 1985. come modificato dall'art. 1 della legge n.133 del 1997 (art. 360, n.
3. c.p.c.). Secondo la difesa dell'Istituto la disposizione contenuta nel terzo comma della lett. 6) dell'art. 3 cit., quale introdotta dal cit. art. 1 . n. 133/97. si limita ad aggiungere ulteriori requisiti per le imprese artigiane costituite sotto forma di società in accomandita semplice limitatamente ai soci accomandatari. Rimane quindi comunque applicabile la norma di carattere generale (secondo comma dell'art. 3) che impone di verificare che la maggioranza (evidentemente numerica) dei soci - e quindi di tutti i tipi di soci della sas, sia accomandanti che accomandatari - "svolga in prevalenza lavoro personale. anche manuale. nel processo produttivo". I che non può avvenire. ai sensi della disciplina codicistica, se sia provalente il numero dei soci accomandanti. Quindi non basta accertare che nella società in accomandita semplice il lavoro (degli accomandalari abbia funzione preminente sul capitale (degli accomandanti). occorrendo altres - e in ogni caso - che la maggioranza dei soci (ċi tutti i soci) svolga in prevalenza lavoro personale.
2. ricorso è infondato. -3. Giova premettere per ricostruire il quadro normativo di riferimento che l'art. 3 I- della legge 8 agosto 1985 n.443 (legge-quadro per l'artigianato), nel definire l'impresa artigiana, escludeva espressamente la possibilità che essa potesse avere la forma (oltre che di società di capitali, quale quella di società a responsabilità limitata anche) di società in accomandita semplice. Infatti dopo che il precedente art. 2 aveva definito l'imprenditore artigiano come colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro. anche manuale. nel processo produttivo il successivo cit. art. 3 prevedeva, al primo comma. - che artigiana l'impresa che. esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla stessa legge n.443/85. abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa. Con riferimento poi alla fattispecie dell'impresa artigiana collettiva il secondo comma dell'art. 3 cit. specificava che è altresì artigiana impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla legge medesima e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata e per azioni ed in accomandita semplice e per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci. ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale. Tale disposizione (art. 3 della legge n. 443/85) è stata modificata dalla legge 20 maggio 1997. n. 133, in riferimento all'impresa artigiana costituita in forma di società a responsabilità limitata con unico socio o di società in accomandita semplice. L'intervento innovatore è stato duplice. Da una parte al secondo comma dell'art. 3 della legge 8 agosto 1985. n. 443. le parole "altresi" e "semplice e sono state soppresse. sicché la società in accomandita semplice non compare più nel catalogo dei tipi di società che sono preclusivi dell'attribuzione della qualità di artigiana all'impresa c rimane solo il riferimento alla società in accomandita per azioni. D'altra parte. introducendo un terzo comma al medesimo art.
3. si è previsto che è altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma (...) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice. semproché ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'art. 2 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice sicché si è definita una fattispecie tipica di società in accomandita semplice a carattere artigiano. 5 4. || problema interpretativo che si pone è quello del coordinamento del venire meno dell'esclusione (in negativo) della società in accomandita semplice (secondo comma dell'art. 3 cit, come novellato) con la contestuale previsione (in positivo) di tale forma di impresa artigiana collettiva (nuovo terzo comma del medesimo art. 3). Tale coordinamento è affidato all'avverbio altresi che ora lega il secondo ed il terzo comma dell'art. 3 talché il significato letterale della disposizione complessiva è che alla fattispecie del secondo comma si aggiunge quella del terzo comma;
ossia - per muluare la terminologia della logica formale i due commi (secondo e terzo), quanto ai requisiti perché una società in accomandita semplice possa qualificarsi artigiana. devono considerarsi legati secondo l'operatore dell'alternatività (OR). Le fattispecie di società artigiana in accomandita semplice sarebbero allora due: quella definita dal secondo comma e quella descritta dal terzo comma. È questa l'interpretazione (strettamente letterale, appunto) accolta dalla Corte d'appello di Ancona. A questa interpretazione si contrapponc quella (non più letterale. ma funzionale) sostenuta dall'INPS nel ricorso. secondo cui i requisiti perché una società in accomandita semplice possa considerarsi artigiana sarebbe posti sia dal secondo che dal terzo comma dell'art. 3 sicché l'avverbio altresì avrebbe lo stesso valore dell'operatore logico di compresenza (AND). Vi sarebbe un'unica società artigiana in nome collettivo che dovrebbe soddisfare sia i requisiti posti dal secondo comma che quelli fissati dal terzo comma. E' ipotizzabile poi un terza interpretazione - quella alla quale aderisce questa Corte per le ragioni che si vengono ora ad argomentare - secondo cui la modifica del secondo comma ha avuto solo l'effetto di escludere le società in accomandita semplice dal catalogo delle società che non possono acquisire la qualità di impresa artigiana;
ed è quindi naicamente nel terzo comma che sono poi definite le condizioni necessarie e sufficienti perché una società in accomandita possa qualificarsi come impresa artigiana.
5. Orbene deve innanzi tutto considerarsi che l'interpretazione strettamente letterale. ossia quella risultante dal senso che è fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la loro connessione, non è nella specie - autosufficiente e quindi occorre procedere a ricostruire intenzione del legislatore>> (ex art. 12. primo comma. disp. legge in generale). Ed infatti, se effettivamente fossero due le fattispecie di società artigiana in accomandita semplice, vi sarebbe un difetto di coordinamento ed un'intrinseca illogicità rilevabile sotto il profilo dell'irragionevolezza (ex art.
3. primo comma. Cost.). Da una parte vi sarebbe un tipo di società artigiana in accomandita semplice (ex art.
3. secondo comma. cit., come modificato dalla legge n.133 del 1997) per cui sarebbe richiesto che la maggioranza dei soci "svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo". Ma il criterio maggioritario che considera indistintamente tutti i soci è intrinsecamente di dubbia ragionevolezza perché pone sullo stesso piano soci accomandatari e soci accomandanti benché essi versino in situazioni ben diverse atteso che soio i primi (gli accomandatari) hanno la gestione della società (art. 2318 c.c.). mentre gli altri (gli accomandanti) conferiscono un apporto di capitale e solo eccezionalmente possono prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori (art. 2320 c.e.). D'altra parte questo stesso non sarebbe in sintonia con il criterio scriminante posto dal terzo comma che richiede che tutti i soci accomandatari ed il riferimento è solo a questi e non anche ai soci accomandanti siano in possesso dei requisiti dell'imprenditore artigiano: criterio questo che invece di per sé solo è in sé coerente ed esprime una scelta discrezionale del legislatore. -Insomma violerebbe il principio di eguaglianza e con esso quello di ragionevolezza intrinseca una norma che, nel definire l'impresa artigiana. desse contemporaneamente - rilievo ad un mero criterio maggioritario riferito a tutti i soci (secondo comma) e ad un criterio di esclusività riferito ai soli soci accomandatari (terzo comma). Parimenti ed altrettanto irragionevolmente opererebbe solo in quest'ultimo caso e non anche nel primo la prescrizione, posta dal solo terzo comma dell'art.
3. per cui il socio accomandatario non deve essere anche unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice Occorre allora discostarsi dall'interpretazione meramente letterale per ricercare l'effettiva intenzione del legislatore>>> ed a tal fine rilevano in particolare i lavori parlamentari della cit. legge n.133 del 1997. 7 6. La prima considerazione da fare è che il principale intento del legislatore è stato quello di introdurre nell'ordinamento giuridico la fattispecie dell'impresa artigiana esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio che sia in possesso dei requisiti dell'imprenditore artigiano (lettera a) del terzo comma dell'art. 3), mentre la fattispecie di cui alla successiva lettera (ossia la società artigiana in accomandita semplice) è stata vista come un necessario. ed in un certo qual senso conseguente, aggiornamento dell'art. 3 cit.. Ed infatti da una parte tale nuovo terzo comma dell'art. 3 prevede innanzi tutto che è altresi artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla legge medesima e con gli scopi di cui al primo comma, è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio sempreché il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dal precedente art. 2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice. D'altra parte al secondo comma dell'art. 3 le parole "altresì" e "semplice e" sono state soppresse. talché è venuta meno l'espressa esclusione (in negativo) della società in accomandita semplice quale possibile forma di esercizio dell'impresa artigiana collettiva. Inoltre con l'inserimento dopo il secondo comma di un nuovo comma (il terzo) è stato previsto (in positivo) che la qualifica di impresa artigiana possa - attribuirsi anche alle società in accomandita semplice e ne sono state definite le condizioni. Più specificamente tale nuovo (terzo) comma prevede che è altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionati di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma. è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, sempreché ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice.
7. Risulta quindi che l'art. I della legge n.133 del 1997 - voluto dal legislatore sulla scia della introduzione anche nell'ordinamento nazionale della figura della società unipersonale di capitali (limitatamente alle società a responsabilità limitata), quale attuata, in adempimento di un obbligo comunitario (direttiva comunitaria 89/667/CEE) 8 dall'art. 17 legge 19 febbraio 1992 n. 142 (recante il conferimento della delega) e poi dal d.lgs. 3 marzo 1993 n.88, che ha introdotto gli artt. 2475 bis c 1490 his c.c. ed ha modificato altre disposizioni (gli art. 2247. 2250. 2475, 2476 e 2497 c.c.) - persegue la dichiarata finalità di consentire. entro circoscritti limiti, la possibilità di dar vita ad un'impresa collettiva di capitale che abbia il carattere di impresa artigiana, in deroga all'originaria formulazione del secondo comma dell'art. 3 della legge n.443/85 che in generale (salvo che per cooperative) non consentiva tale possibilità indicando espressamente le società di capitale escluse. Essendo stata limitata alla società a responsabilità limitata la configurazione della società unipersonale di capitale. Il legislatore ha ritenuto innanzi tullo di adeguare la disciplina generale delle imprese artigiane modificando i requisiti propri per tale tipo di società. Come risulta dalla relazione allegata all'originaria proposta di legge (Camera dei deputati n. 2381. presentata il 1° ottobre 1996) i proponenti avevano ben presente che il recepimento della direttiva comunitaria era avvenuto non già. come in altri ordinamenti dell'Unione europea. mediante la previsione di un nuovo tipo di società (appunto, quella unipersonale di capitali), che probabilmente avrebbe potuto e se essere qualificata artigiana in ragione dell'originaria formulazione dell'ar. 3, secondo comma, della legge n. 443 del 1985 (che, nel definire l'impresa artigiana in forma collettiva, cataloga le ipotesi escluse di società di capitali), bensi emendando la disciplina positiva delle società a responsabilità limitata. Di talché il pur inedito modello della società personale a responsabilità limitata ricadeva tra le ipotesi escluse ponendosi come specie a genere rispetto al tipo della società a responsabilità limitata in generate. Di qui l'esigenza di modificare l'art. 3 cit. in modo da consentire a tali società. ove umpersonali, di accedere alla qualificazione di impresa artigiana ed ai benefici che ne conseguono. In questo ridisegnato contesto dell'impresa collettiva artigiana è parso incongruente e superata la limitazione per le stesse imprese di assumere la forma della società in acconaudita semplice (Relazione cit.). In effetti in questo tipo di società (ancorché di persone e non già di capitali) vi è solo una parziale limitazione di responsabilità. quella in favore dei soci accomandanti (che non può cccedere la quota conferita), mentre rimane la responsabilità illimitata dei soci accomandatari (art. 2313 c.c.). In un sistema che escludeva tutte le società di capitali dall'accesso alla qualificazione di impresa artigiana (ad eccezione delle cooperative per le quali valgono considerazioni a parte: cfr. Cass.. sez. un.. 5 giugno 2000 n.401), l'esclusione anche delle società in accomandita semplice si spiegava perché queste ultime comunque partecipavano (seppur parzialmente) di una connotazione peculiare delle prime (la limitazione della responsabilità. appunto). Ma una volta consentito l'accesso a tale qualificazione anche alle società unipersonali a responsabilità limitata (in cui la limitazione di responsabilità è tendenzialmente piena, salvi i casi enumerati dal secondo comma dell'art. 2497 cc.). la perdurante piena esclusione delle società in accomandita semplice (in cui la limitazione di responsabilità riguarda solo i soci accomandanti) non poteva non apparire stridente ed ingiustificata.
8. Considerando più in dettaglio i (già richiamati) lavori parlamentari della cit. legge n. 133 del 1977. deve rilevarsi che la proposta modifica dell'art. 3 della legge n.443 dcl 1985 approvata inizialmente dalla Camera dei deputati interviene proprio in queste due direzioni, considerando da una parte le società unipersonali a responsabilità limitata (perché introdotto nell'ordinamento nazionale in adempimento del suddetto obbligo comunitario), d'altra parte le società in accomandita semplice (quale conseguenza, secondo un criterio di congruità, dell'ammissione delle prime alla qualificazione di impresa collettiva). Questa simmetria era accentuata dal fatto che nel testo approvato - dalla Camera dei deputati - i requisiti dell'imprenditore artigiano, quali prescritti dall'art. 2 legge n. 443/85, erano stati individuati unitariamente: ossia si richiedeva, sia per le società unipersonali a responsabilità limitata che per le società in accomandita semplice. che ciascun socio sia in possesso dei requisiti indicati nell'art. 2>>>>, Questa formulazione all'evidenza recava una notevole ambiguità. Il termine ciascun socio riferito alle società unipersonali a responsabilità limitata. appariva improprio perché per definizione tale società aveva un solo socio;
riferito alle società in accomandita semplice, appariva contradditorio perché tale società predicava l'esistenza indefettibile di soci accomandanti che in generale non avrebbero potuto avere i connotati dell'imprenditore artigiano in quanto esclusi per delinizione dalla gestione dell'impresa riservata ai suci accomandatari (con la conseguenza che la disposizione approvata predicava l'ammissibilità. in determinati casi, della qualificazione di impresa 10 artigiana per le società in accomandita semplice, ma contestualmente prescriveva un requisito tale da escludere di norma tale qualificazione). La disposizione approvata era quindi destinata ad essere modificata, come in cfletti è avvenuto al Senato. Qui si percepito che non era possibile definire un unico presupposto per i due tipi di società, ma che occorreva distinguere. Ed allora sono state formulate due fattispecic distinte, che corrispondono alle lettere a) e hi del (nuovo) terzo comma dell'art. 3 cit.. Per le società unipersonali a responsabilità limitata la rettifica era assai semplice. Si trattava di richiedere che il socio unico e non più ciascun socio>> fosse in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 cit. Per le società in accommandita semplice la modifica implicava una scelta. Restringendo od ampliando questo requisito si restringeva, di conseguenza, o si ampliava la possibilità per tali società di accedere alla qualificazione di impresa artigiana. Gli ati parlamentari mostrano in proposito un'incertezza di fondo rivelata da un progressivo aggiustamento del tiro. Un primo emendamento del relatore (1.9.) proponeva di distinguere si tra i due tipi di società. ma pur riferendosi correttamente al socio unico>>> per le società unipersonali a responsabilità - continuava a parlare di ciascun socio>> (che doveva essore in possesso dei requisiti previsti dell'imprenditore artigiano) per le società in accomandita semplice. lasciando quindi quella contraddittorictà insita nel testo approvato dalla Camera. L'anomalia veniva rilevata (dal son. Lago) in occasione dei lavori della 10° commissione (in sede deliberante) ed il relatore formulava un nuovo testo del medesimo emendamento in cui in luogo della dizione ciascun socio>>> compariva la diziune il socio accomandatario>>>>. Questo cmendamento veniva approvato nella seduta del 13 marzo 1997 e tale rimaneva anche dopo l'approvazione finale dell'intero disegno di legge. Il testo però inviato alla Camera era in tale parte diverso perché rettificato in sede di coordinamento dopo l'approvazione finale (diversità che però non ridonda in possibile violazione dell'art. 70 Cost. Per le ragioni che più ampiamente si esportano infru suh 10 ). Non si richiede più che il socio accomandatario>> sia in possesso dei requisiti dell'impresa artigiana, bensì si prescrive che ciascun socio accomandatarin'> abbia tali requisiti. I 1 Alla prima dizione era oggettivamente soltesa un'idea di società in accomandita semplice di tipo artigianale in simmetria con la società unipersonale a responsabilità limitata: un solo socio accomandatario ed un sulo socio unico quotista. La seconda dizione implicava una scelta chiaramente diversa che si discostava dal modello unipersonale (quello della citata direttiva comunitaria) predicando la possibilità di una pluralità di soci accomandatari. tutti con i requisiti dell'imprenditore artigiano. Ciò che però interessa rimarcare al fine di dare una risposta al quesito interpretativo sopra posto è che dai lavori parlamentari sopra esaminati emerge che l'sintenzione del legislature nel formulare il terzo comma dell'art. 3 cit.. è sempre stata solo quella di affiancare al modello di società a responsabilità limitata unipersonale anche quello di una società in accomandita semplice. entrambe a carattere artigiano. Le incertezze hanno riguardato unicamente la definizione dei presupposti perché una società in accomandita semplice potesse essere qualificata artigiana, Ma la fattispecie è sempre stata unica: giammai si sono ipotizzati due modelli alternativi. Né l'eliminazione delle società in accomandita semplice dal catalogo. contenuto nel secondo comma dell'art.
3. delle società escluse dalla qualificazione di impresa artigiana implicava, come conseguenza, l'individuazione di un modello alternativo a quello specificamente previsto dal terzo comma. Ed infatti alla Camera in seconda lettura il relatore (sen. Rubino) ebbe a chiarire quale fosse la portata della suddetta modifica del secondo comma: un mero aggiustamento di carattere tecnico. Si legge nel resoconto stenografico della seduta del 15 aprile 1997: la modifica si è resa necessaria per armonizzare il testo della legge n. 443 con le modifiche introdotte dal provvedimento in esame>>> - ed in conclusione9. In sostanza Ja avverbio altresì con cui esordisce il terzo comma dell'art. 3 cit.. si riferisce solo alla società unipersonale a responsabilità limitata (lettera a) di tale terzo comma) che effettivamente si aggiunge a quelle consentite dal secondo comma;
mentre la lettera hy della medesima disposizione, riferita invece alla società in accomandita semplice, ha solo una funzione di specificazione: definisce i presupposti perché una società in accomandita semplice possa acquisire la qualità di impresa artigiana. Occorre quindi – come condizione necessaria si, ma anche sufficiente 12 che tutti i soci accomandatari siano in possesso dei requisiti dell'imprenditore artigiano, mentre non rileva né come condizione ulteriore. né autonomamente come presupposto per un modello alterativo e concorrente di società artigiana in accomandita semplice il fatto che la maggioranza dei soci svolga in prevalenza lavoro personale nel processo produttivo. Occorre inoltre che nessuno dei soci accomandatari sia socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice. Questa è quindi l'unica nozione di società artigiana in accomandita semplice quale posta dalla normativa statale con il conseguente effetto vincolante ai fini della previdenza obbligatoria er art. 1, comma 3. d.l. 15 gennaio 1993 n.
6. conv. in l. 17 marzo 1993 n.63, nel senso che da essa scaturisce una presunzione in favore del regime previdenziale previsto per le imprese artigiane: nozione questa che peraltro, nei limiti în cui rileva ai fini della previdenza sociale (obbligatoria), che rientra nella competenza esclusiva del legislatore statale (art. 17, primo comma. lett. o), Cost.), non è suscettibile di essere incisa dalla normativa regionale in materia di artigianato. quale eventualmente posta dalle Regioni, già titolari sc a statuto ordinario di una potestà - legislativa concorrente (art. 117 Cost. nella sua originaria formulazione) ed attualmente titolari di una potestà esclusiva (art. 117 Cost, dopo la riforma). 10. A margine della conclusione raggiunta ed in riferimento alla rilevata modifica in sede di coordinamento della disposizione in esame, della cui esatta interpretazione si dibatte in questo giudizio, si pone come già anticipato sopra una questione ulteriore. - - peraltro pregiudiziale rispetto alla questione interpretativa in ordine alla quale si è finora argomentato e che si esamina alla fine solo per evitare una soluzione di continuità nello scrutinio della questione interpretativa. Occorre infatti chiedersi se l'intervenuto coordinamento. nei termini sopra descritti. dopo l'approvazione del disegno di legge sia costituzionalmente corretto per verificare. d'ufficio, la eventuale sussistenza di un dubbio non manifestamente infondato di un vizio di costituzionalità, in riferimento all'art. 70 Cost. (secondo cui la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere), al fine di rimettore o no la relativa questione incidentale alta Corte costituzionale. 13 Giova allora sinteticamente ricordare che secondo la giurisprudenza costituzionale il testo coordinato può non essere sottoposto ad una nuova votazione finale (che nella specie è mancata) solo quando abbia una formulazione che non alteri la sostanza del testo approvato (C. cost. n.9 del 1959, n. 134 del 1969). In particolare C. cost. n. 292 del 1984 nel dichiarare illegittimo, per vinlazione dell'art. 70 Cost. (oltre che dell'art. 72 - Cost). l'art. 39 1. 2 luglio 1952. n. 703, limitatamente alle parole e successive modificazioni ha precisato che tale inciso fu inscrito nel contesto dell'articolo dalla commissione di coordinamento dopo la votazione finale da parte del Senato e quindi approvato soltanto dalla Camera dei deputati. Secondo la Corte in quel caso l'aggiunta di rale elemento testuale aveva generato grave incertezza sul significato del testo coordinato incidendo sulla conformità dei testi approvati dai due rami del Parlamento. Nella specie si ha che dopo l'esame e l'approvazione del disegno di legge articole - per articolo ma prima della votazione finale>>>> (art. 72. primo comma, Cost.) - il relatore sen. De Carolis ebbe a dichiarare nella seduta del 18 marzo 1997 che l'emendamento 1.9, conteneva un errore formale>>, precisando che sarebbe stato più opportuno (...) che la previsione contenuta nella lettera b) sia estesa a ciascun socio accomandatario>>>. Probabilmente non si trattava di errore formale perché come già rilevato - richiedere che il socio accomandatario (quindi l'unico socio, in parallelismo con l'unico socio della società artigiana a responsabilità limitata) avesse i requisiti dell'imprenditore artigiano era cosa diversa dal richiedere che tutti i soci accomandatari avessero tali requisiti. Non di meno il presidente della 10" Commissione (in sede deliberante) accettò questa valutazione di errore formale>> e dichiarò che quella modifica avrebbe potuto essere apportata in sede di coordinamento formale. chiedendo a tal fine un mandato della commissione che in effetti gli fu dato senza che come risulta dal resoconto stenografico della seduta - si facessero 'osservazioni". Segui la votazione finale sul testo che però conteneva ancora quello che la Commissione riteneva essere un errore formale. Ed allora può dirsi che ancorché dal raffronto del testo che è stato oggetto dell'approvazione finale (il socio accomandatario>>> deve essere in possesso dei requisiti indicati dall'art. 2) e del testo coordinato successivamente (ciascun socio accomandatario>> deve essere in possesso dei requisiti indicati dall'art. 2) potrebbe 14 dirsi che la differenza sia sostanziale e non già meramente formale è determinante il fatto che prima dell'approvazione finale la Commissione abbia concordemente ritenuto trattarsi di errore formale ed abbia indicato con sufficiente precisione il tipo di correzione da apportare successivamente in sede di coordinamento. In sostanza la Commissione, pur approvando con la votazione finale il testo ritenuto errato. aveva già la piena consapevolezza che quello stesso testo sarebbe stato successivamente corretto nei termini indicati dal relatorc. Si tratta di una procedura anomala che ridonda forse in violazione del Regolamento del Senato. Questo infatti all'art. 103. che disciplina le correzioni di forma ed il coordinamento finale, prevede si anche per il coordinamento in Commissione del testo dei disegni di legge discussi in sede deliberante (così come nella fattispecie) - che prima della votazione finale di un disegno di legge. il Presidente, il rappresentante del Governo o ciascun Senatore possono richiamare l'attenzione del Senato sopra le correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento che appaiano opportune. nonché sopra quelle disposizioni già approvate che sembrino in contrasto tra loro o inconciliabili con lo scopo della legge, e formulare le conseguenti proposte. Ma richiede comunque almeno una deliberazione (dell'Assemblea o della Commissione) informale, quale quella per mera alzata di mano senza discussione, che approvi la correzione del testo prima della votazione finale. Nella specie ciò è mancato: però ex ante i componenti della Commissione non hanno mosso "osservazioni" al relatore che, denunciato l'{asscrito) crrore formale. ha indicato il contenuto della correzione da apportare. Ciò induce a ritenere che non possa dirsi violato in radice il principio del bicameralismo perfetto (art. 70 Cost.) sussistendo nella sostanza la medesimezza del testo approvato dalle due Camere;
mentre l'eventuale violazione del Regolamento non è sindacabile rientrando nella sfera di autonomia garantita delle Camere, quale riconosciuta dalla giurisprudenza costituzionale (C. cost. n. 379 del 1996). -11. In conclusione è infondata ma per una ragione diversa da quella ritenuta dalla Corte d'appello di Ancona la tesi dell'INPS secondo cui, perché una società in - accomandita semplice possa qualificarsi impresa artigiana. è necessario che ricorra il 15 requisito costituito dal fatto che la maggioranza dei soci, accomandatari ed accomandanti, svolga in prevalenza lavoro personale nel processo produttivo. Pertanto il ricorso dell'Istituto deve essere respinto con correzione della motivazione del decreto. dovendo affermarsi il seguente principio di diritto: Perché una società in accomandita semplice possa acquisire la qualità di impresa artigiana. occorre che i soci accomandatari siano tutti in possesso dei requisiti dell'imprenditore artigiano e che nessuno di essi sia socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice. Invece non rileva né come condizione ulteriore, né - autonomamente come presupposto por un modello alternativo e concorrente di società artigiana in accomandita semplice - il fatto che la maggioranza dei soci, accomandatari ed accomandanti, svolga in prevalenza lavoro personale nel processo produttivo,>>, Non occorre provvedere sulle spese di questo giudizio non avendo la parte intimata svolto difesa alcuna.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso: nulla sulle spese. Così deciso in Roma il 23 ottobre 2002 Il Consigliere estensore Il Presidente (Giovanni Amoroso) (Guglielmo Sciare i о IL CANCELLIERE/ Depositato in Cancelleria oggi, FEB/2003 CANCELLIERE 16